Azioni a misura di piccolo Comune

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1 Azioni a misura di piccolo Comune

2 PROPOSTE NORMATIVE A FAVORE DEI COMUNI DI MINORE DIMENSIONE DEMOGRAFICA Relazione introduttiva Nell attuale stagione di profondo rinnovamento politico-territoriale e istituzionale del nostro Paese, sarebbe un grave errore immaginare di procedere con successo in tale direzione senza tener conto adeguatamente che il 72% dei Comuni italiani è rappresentato da Enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che, per la maggior parte, vivono situazioni di crescente disagio. E indubbio, infatti, che anche questi Comuni, 5828 su un totale di 8102, sono stati oggetto di attenzione costituzionale ed è ormai improrogabile dedicare ad essi una considerazione meno sfumata rispetto a quanto avvenuto in passato. Occorre, quindi, che maturi e si affermi stabilmente, a tutti i livelli, un concetto che riconosca i Comuni di minore dimensione demografica come l ossatura del sistema delle Autonomie locali che, in quanto tale, necessita di politiche di sviluppo appositamente dedicate. In tale direzione, i principi di coesione e di sussidiarietà, debbono costituire la premessa/cardine su cui sviluppare l ottica di un ordinamento differenziato a monte in ogni utile dibattito di riforma istituzionale anche transnazionale a livello, quindi, anche di Costituzione Europea. L inadeguatezza dell attenzione normativa in tal senso ha causato, fino ad oggi, un progressivo impoverimento di molte piccole realtà, situate in vaste aree del Paese, che rischiano di vedere fortemente compromessa la propria capacità di governo e di perdere competitività territoriale in un periodo storico in cui, la stessa, è e sarà sempre più determinante. Peraltro, tutto ciò, va traducendosi in una significativa diminuzione dei servizi minimi offerti ai cittadini che rischiano, come sempre, di subire i lati negativi di scelte legislative poco attente a queste realtà. L ANCI ha dedicato da sempre una attenzione particolare per questi Enti ed è da tempo convinta che una differente disciplina organica delle norme per i piccoli Comuni, sia non solo necessaria e possibile, ma possa rappresentare lo strumento di un rilancio sociale ed economico per tutti quei Comuni che sono oggi in forte difficoltà e trasformare un problema che esiste in un opportunità nuova da offrire all intero Paese. Per tradurre in azioni concrete queste necessità, nonché come stimolo per un ampio confronto politico ed istituzionale a tutti i livelli, da quello dello Stato centrale a quello regionale, è della massima importanza prevedere alcune soluzioni normative che, sviluppate organicamente, possono costituire un primo ed importante passo in avanti nell affrontare quelle problematiche che questi Enti considerano prioritarie e potrebbero costituire la base di una significativa inversione di tendenza a loro vantaggio. I principi ed i contenuti che, in un primo momento potranno trovare un loro riscontro in provvedimenti di carattere nazionale, dovranno costituire le linee guida per una risposta analoga che, tramite il dibattito condotto nelle sedi di confronto decentrato, si auspica giunga quanto prima anche a livello regionale.

3 Le Azioni a misura di piccolo Comune Nell obiettivo, non facile, di raggiungere i migliori risultati da un punto di vista attuativo delle seguenti azioni, sono state individuate fasce di popolazione differenziate per tipologia di interventi a favore dei piccoli Comuni, in linea di massima così intesi quando presentino una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Questa impostazione, che prevede una estensione della soglia di riferimento, prevalentemente, nei casi di mera semplificazione, è mirata al conseguimento della massima organicità possibile dell ordinamento a favore dei Comuni demograficamente minori, superando almeno in parte quelle inevitabili discriminazioni sempre possibili ogni qual volta si individui un limite inflessibile di riferimento. Questi in sintesi i contenuti delle proposte ANCI per i piccoli Comuni: In particolare, in attesa della riforma dell art. 119 della Costituzione, il fondo ordinario per gli investimenti potrebbe essere destinato integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti e, già a partire dall anno 2003, dovrebbe essere adeguatamente incrementato, garantendo a tutti quei Comuni una quota rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni Ente. Sempre a partire dall anno 2003 è necessario considerare, inoltre, le rispettive specificità nell ambito dei piccoli Comuni, prevedendo l istituzione di un fondo speciale in loro favore che contenga finanziamenti più mirati per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e per i Comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti. A fronte di un consistente aumento dei processi di aggregazione fra i Comuni, particolarmente nella forma delle Unioni, si riscontra come la gestione associata volontaria di funzioni e servizi comunali si stia dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per salvaguardare i valori e le tradizioni culturali dei nostri Comuni assicurando, nel contempo, una migliore efficienza al sistema. Occorre, quindi, sostenere con maggiore certezza, concretezza e programmazione questi processi. La diversità delle problematiche e la particolare rilevanza che le stesse assumono nei piccoli Comuni, impone una riflessione anche sugli aspetti di politica più generale e di diretto interesse delle cittadinanze locali. E allora evidente che un concreto sostegno deve essere rivolto verso quelle realtà in cui è più grave il processo di spopolamento e di dissesto del territorio, prevedendo condizioni più favorevoli per i nuclei familiari, per le attività commerciali e agricole nonché a sostegno del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, assistenza agli anziani, servizi per i disabili, asili nido, scuole materne che, spesso, rappresentano un costo non sostenibile per i piccoli e singoli Enti. Ciò rende necessario prevedere un fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e, non da ultimo, per favorire l effettivo esercizio dei diritti alla persona. Tornando alle questioni che non consentono una adeguata funzionalità alle Amministrazioni locali più piccole, va posta l attenzione sulla necessità di prevedere normative differenziate per i lavori pubblici e, in particolare, giungere ad una forte semplificazione degli adempimenti insieme alla semplificazione dell attività e della modulistica di predisposizione del programma annuale e triennale delle opere pubbliche, nel rispetto delle direttive comunitarie.

4 La Pubblica Amministrazione in generale ha, inoltre, un forte bisogno di una alfabetizzazione informatica specifica e del piano di e-government nazionale per i piccoli Comuni. E, infatti, assai concreto il rischio di dar vita a due o più Italie, i grandi centri urbani che saranno in grado di rispondere alle offerte di servizi in rete e pronte a partecipare alle opportunità del piano e-government a differenza di una miriade di piccole realtà in cui tali occasioni di crescita tarderanno a giungere, rafforzando così ulteriormente il gap già esistente. In tale contesto, assume piena rilevanza l esigenza di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, prevedendo disposizioni specifiche che amplino l autonomia organizzativa degli Enti. E inoltre necessario realizzare condizioni che favoriscano la possibilità di attuare una migliore formazione di tali risorse. Altro aspetto da sviluppare e sostenere è quello dell incremento dei servizi bibliotecari. Tutti i cittadini hanno diritto ad un adeguato servizio bibliotecario. A tal fine, i Comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio possono trovare forme di collaborazione con altri Comuni, singoli o associati, ovvero con quel soggetto che fosse incaricato della gestione per assicurare la fruizione di tale diritto. Rispetto alla complessità delle problematiche ed alla necessità di una programmata e continua riorganizzazione degli Enti locali, si rivela sempre più inappropriato il mantenimento del vincolo del doppio mandato consecutivo previsto per i Sindaci. Tale condizione crea gravi disagi e notevoli ripercussioni negative per gli Enti e per le loro cittadinanze, non libere di scegliere o di riconfermare i propri rappresentanti che, per dimostrate capacità, hanno svolto egregiamente il loro mandato.

5 Dipartimento Affari Istituzionali e Piccoli Comuni SCHEDA PICCOLI COMUNI Dati complessivi Comuni con popolazione inferiore 5000 abitanti 5828 Totale Comuni 8102 Percentuale su totale Comuni 72% Popolazione residente nei Comuni con popolazione inferiore 5000 abitanti circa Percentuale su totale popolazione italiana ( ) 19% circa Percentuale territorio dei Comuni con popolazione inferiore 5000 abitanti su totale nazionale 55% Distribuzione geografica percentuale Nord 59% Centro 11% Sud 20.9% Isole 8,8% L Azione dell ANCI per i Piccoli Comuni L Associazione svolge costantemente attività specifiche a favore dei piccoli Comuni, rappresentati all interno della Consulta Nazionale ANCI dei Comuni di minore dimensione demografica, a sua volta articolata in Consulte presso le rispettive ANCI regionali. Esiste, inoltre, un apposito Dipartimento ANCI Affari Istituzionali e Piccoli Comuni. Tipologia del lavoro svolto: un attività di consulenza e assistenza tecnico-giuridica e quella di rappresentanza e sensibilizzazione politica nei confronti del Governo e del Parlamento e tutti gli interlocutori istituzionali e non. L attività dell Associazione è, quindi, rivolta ad affermare stabilmente, a tutti i livelli, un concetto che riconosca i Comuni di minore dimensione demografica come l ossatura del sistema delle Autonomie locali che, in quanto tale, necessita di politiche di sviluppo appositamente dedicate. Per tradurre in azioni concrete queste necessità, l ANCI ha messo predisposto una piattaforma normativa denominata Azioni a misura di piccolo Comune, ampiamente condivise nella Conferenza Nazionale dedicata a questi Comuni, svoltasi a Torino lo scorso anno, alla presenza del Presidente della Repubblica. Quest anno l annuale Conferenza sui piccoli Comuni si terrà a Rieti il 27 e 28 giugno p. v., dove l ANCI costituì la Consulta Nazionale dei Comuni di minore dimensione demografica.

6 Dipartimento Affari Istituzionali e Piccoli Comuni SCHEDA UNIONI DI COMUNI Dati complessivi (ultimo aggiornamento: maggio 2003) Totale Unioni costituite 205 Totale dei Comuni in Unione circa 900 prima del Unioni abitanti circa 2,5 milioni Le Unioni sono costituite prevalentemente da Comuni di piccole dimensioni. In particolare sono i Comuni sotto i 1000 abitanti che tendono in percentuale maggiore ad unirsi. Percentuali distribuzione geografica 65% Nord 15% Centro 15% Sud 5% Isole Servizi gestiti dalle Unioni in ordine di frequenza di conferimento 1. Polizia Municipale 2. Servizi Sociali 3. Tecnico 4. Contabilita 5. Servivi scolastici 6. RSU 7. Tributi 8. Personale 9. Sportello Unico per le imprese 10. Servizio illuminazione pubblica 11. Nucleo valutazione 12. Attività produttive e commerciali 13. Manutenzione strade 14. Biblioteca 15. Mense scolastiche 16. Servizi demografici 17. Protezione civile 18. Ufficio contratti 19. Contenzioso con il personale 20. Turismo sviluppo economico 21. Cimiteriale 22. Informatizzazione 23. Segreteria 24. Trasporto scolastico 25. Trasporto Pubblico 26. Cultura-Sport 27. Messo 28. Servizi Ambientali 29. URP 30. Pianificazione territoriale 31. Lavori pubblici 32. Depurazione 33. Acquedotto 34. Edilizia privata 35. Gas metano 36. Randagismo 37. Viabilità 38. Formazione 39. Catasto 40. Sportello integrato cittadini 41. Difensore civico 42. Statistica 43. Ufficio unico appalti 44. Pubbliche affissioni 45. Informagiovani 46. Polizia amministrativa 47. Ufficio Gare 48. Servizio opere pubbliche 49. Politiche comunitarie 50. Musei parchi naturali 51. Redditometro 52. Edilizia sismica 53. Tesoreria L ANCI ha istituito il Coordinamento Nazionale delle Unioni di Comuni di cui fanno parte i Presidenti delle Unioni costituite o loro delegati. Il coordinamento definisce le linee di intervento in tema di Unioni e di Associazionismo, oltre al monitoraggio dei dati di relativo interesse.

7 Dipartimento Personale, Relazioni sindacali e Formazione ANCI Rinnovi Contrattuali Con l apertura del tavolo per i rinnovi contrattuali degli Enti locali sono molte le novità che il Comitato di settore del Comparto Regioni-Autonomie locali ha evidenziato nella direttiva che sarà inviata all ARAN; prima fra tutte l opportunità di individuare differenziazioni dei singoli istituti contrattuali in base alle dimensioni e alla complessità organizzativa delle diverse tipologie di enti. Il Comitato ha ritenuto essenziale individuare uno spazio apposito per i piccoli Comuni differenziando gli enti anche in base al modello organizzativo. Si indicano, di seguito, gli aspetti più salienti della direttiva che riguardano i piccoli Comuni: Si è posta particolare attenzione ad una più chiara ridefinizione dell istituto delle posizioni organizzative, in particolare ai piccoli comuni viene offerta la possibilità di individuare al loro interno le posizioni di responsabilità svincolate dall istituto contrattuale e finanziate dal bilancio comunale, prevedendo un attribuzione di indennità con parametri differenziati a secondo delle dimensioni organizzative del Comune. Sul piano più generale, la direttiva contiene un indicazione molto forte in merito alla necessità di chiarire alcuni aspetti della contrattazione integrativa. Nel rispetto del ruolo crescente assegnato al contratto integrativo, si è ipotizzata - necessariamente l introduzione di una clausola generale che agevoli la definizione del rapporto di tale livello negoziale con quello nazionale, prevedendo quale chiave di lettura, quindi, dei contenuti delle materie affidate alla contrattazione di secondo livello e del loro rapporto con le corrispondenti discipline nazionali che al CCNL competa definire i princìpi (a seconda dei casi, normativi e/o di garanzia) che regolano i diversi istituti negoziabili, princìpi la cui attuazione sia di pertinenza, di norma, del contratto integrativo. La contrattazione collettiva nazionale potrebbe incentivare la possibilità di aggregazioni di Enti similari a livello territoriale, anche regionale, non solo nelle ipotesi attualmente previste, ma anche laddove valutazioni congiunte tra datori di lavoro e tra questi e le organizzazioni e rappresentanze sindacali portino a ravvisare l opportunità di linee/percorsi di soluzione con carattere di uniformità per i suddetti Enti, prevedendo, a tale riguardo, la possibilità di costituzione di tavoli negoziali di livello territoriale solo sulla base di accordi tra gli Enti interessati. Nei Comuni privi di figure dirigenziali dovrebbe essere consentita anche la partecipazione diretta della rappresentanza politica nella delegazione trattante di parte pubblica, tenuto conto del fatto che, soprattutto nei piccoli Comuni (sotto i 5000 abitanti) l attività gestionale può essere attribuita agli organi politici (l. finanziaria 2002). L attuale architettura del sistema determina limiti operativi che creano difficoltà di gestione del sistema delle risorse umane, dei processi di innovazione dell organizzazione del lavoro, nonchè dello stesso sistema di relazioni sindacali. E sorta la necessità, pertanto, intervenire sui livelli negoziali da attivare (attualmente contrattazione, concertazione, informazione, consultazione), sulle formalità procedurali da seguire, sulle competenze di ciascuno dei suddetti livelli. La direttiva ha dato ampio spazio alle problematiche inerenti le Unioni di comuni ed in generale alle forme di gestione associata di servizi e di funzioni. Al fine di incentivare meccanismi che realizzino forme di risparmio per gli Enti, occorrerà determinare all interno del nuovo contratto una serie di previsioni ad hoc per i Comuni che intendano associarsi ed in particolare per le

8 Unioni di Comuni, individuando possibili meccanismi contrattuali per riconoscere al personale utilizzato per i servizi gestiti in forma associata particolari incentivi economici e deroghe al divieto della doppia indennità, consentendo di contrattare indennità aggiuntive, percentualmente significative. E necessario individuare per il personale assegnato alle Unioni di Comuni maggiori garanzie e un più elastico sistema che consenta il transito all Unione di tale personale dai singoli Comuni aderenti. In particolare per i dipendenti che si trovano in posizione di comando presso le Unioni occorre consentire una contrattazione decentrata ad hoc, finalizzata alla gestione di un fondo appositamente costituito, compatibilmente con le risorse finanziarie dell Unione stessa. Per i Comuni che gestiscono servizi in forma associata e per le Unioni di Comuni occorre prescindere, inoltre, dal limite percentuale delle assunzioni a part-time attualmente stabilito nella misura del 25%. Si è ritenuto necessario altresì individuare dei meccanismi che favoriscano l applicazione delle progressioni verticali ma individuando nel contempo meccanismi per evitare un uso distorto di tale istituto, prevedendo che lo sviluppo di carriera attraverso progressioni verticali possa avvenire esclusivamente attraverso procedure di selezione professionale con esami, disciplinate dagli Enti in considerazione delle loro specifiche esigenze organizzative, nel rispetto di quanto sancito dalle recenti decisioni della Corte Costituzionale. Per quanto concerne lo sviluppo economico orizzontale all interno delle categorie il sistema di attribuzione dovrebbe portare ad una semplificazione nell applicazione di questo istituto contrattuale, soprattutto per le categorie a più basso contenuto professionale, mentre l anzianità, ove assunta come parametro valutativo, dovrebbe essere valutata in misura inversamente proporzionale al livello di inquadramento nelle categorie. Per quanto riguarda il finanziamento delle predette progressioni occorre stabilire un limite economico massimo del relativo fondo, chiarendo altresì che le somme utilizzate per le progressioni economiche orizzontali, restano a carico dello specifico fondo. La direttiva che il Comitato di settore Regioni-Autonomie locali evidenzia come presupposto imprescindibile la necessità che nel corso delle trattative non vengano negoziati costi contrattuali aggiuntivi rispetto a quelli già individuati, se non finanziati dal Governo anche per le Autonomie locali. I vincoli posti alle Autonomie rendono molto difficoltosa l autonoma determinazione degli Enti nella gestione delle risorse umane ma soprattutto si ritiene estremamente oneroso per gli enti che tutti i costi contrattuali, compreso quelli derivanti dall accordo Governo Sindacati del 2 febbraio 2002 siano a carico degli stessi. L ANCI ha manifestato inoltre la preoccupazione che le scelte negoziali riguardanti il Comparto dei Ministeriali possano avere ripercussioni dirette e indirette sul contratto delle Autonomie Locali. Con riferimento al quadro economico e finanziario previsto dalla direttiva del Comitato di settore Regioni Autonomie locali ciò che emerge è la necessità che una rilevante fetta degli aumenti previsti venga destinata alla componente accessoria e variabile del salario.

9 Legge finanziaria 2003 L ANCI ha ottenuto mediante la legge 616/2003 di conversione del D.L. 50/2003 l esclusione dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dal vincolo del blocco delle assunzioni secondo quanto previsto dal comma 11, dell art. 34 della Legge finanziaria 2003, in quanto non espressamente menzionati e perché Enti non soggetti all obbligo del rispetto del patto di stabilità. I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato senza i limiti previsti dall art. 34, comma 11, della Finanziaria 2003, sebbene sempre nel rispetto di un principio generale di riduzione della spesa del personale e degli effettivi fabbisogni dell Ente. Inoltre, l ANCI sta proseguendo la sua battaglia affinché anche le Unioni dei Comuni non siano soggette al blocco delle assunzioni ai sensi dell art. 34 della su citata legge Finanziaria. La motivazione a quanto suddetto, nasce dal fatto che le Unioni di Comuni sono Enti di recente istituzione e oltretutto non soggette alle disposizioni del patto di stabilità per l anno Non è infatti coerente condizionare le assunzioni da parte dell Ente Unione ad un turn-over dell anno 2002, in quanto risulta del tutto evidente che le Unioni di Comuni non hanno ancora proceduto alla realizzazione di una dotazione organica completamente autonoma da quella dei Comuni aderenti e dunque, le cessazioni di servizio in questi enti sono del tutto inesistenti Dunque l applicazione delle suddette prescrizioni risulterebbe del tutto illogica, rendendo vani gli sforzi che l ANCI ed il Ministero dell Interno hanno perseguito fino ad oggi per incentivare e sostenere il nascere delle Unioni di Comuni che costituiscono oramai una realtà consolidata nel mondo delle Autonomie locali. Disegno di legge Realacci L ANCI è impegnata in Parlamento su un altro importante fronte, il disegno di legge Realacci recante: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti in questi giorni all attenzione del Senato. Il disegno di legge se approvato dovrebbe consentire una generale semplificazione delle procedure amministrative con lo scopo fondamentale di incentivare la rinascita economica e sociale dei Piccoli Comuni. Per tale categoria di Comuni gli aiuti finanziari sono importanti ma lo sono altrettanto le misure di semplificazione delle leggi. Un importante novità che emerge dal Disegno di legge è costituita dal fatto che in tutti i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e de servizi dovrebbero essere disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente ed essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all ente. Attualmente il quadro normativo che definisce il Controllo interno di gestione ed il Nucleo di Valutazione è ricco e diversificato, si tratta di uno strumento che agendo anche a supporto degli organi di direzione politica, serve per aiutare e sostenere i dirigenti affinché dispongano di informazioni indispensabili a conseguire miglioramenti nelle proprie prestazioni e nel proprio comportamento.

10 Dipartimento Riforme Istituzionali BREVE NOTA TECNICA SUL DISEGNO DI LEGGE CD. LA LOGGIA RECANTE DISPOSIZIONI PER L ADEGUAMENTO DELL ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N.3 APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL 28 MAGGIO Il Parlamento ha licenziato in via definitiva il disegno di legge cd. La Loggia, che è ormai la legge n.131/2003 pubblicata nella G.U. del 5 giugno. Si tratta di un provvedimento normativo che intende accompagnare l attuazione di talune disposizioni contenute nel nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione. L iter di elaborazione e predisposizione del testo del disegno di legge è stato assai lungo e complesso, prima nell ambito della Conferenza Unificata, dopo nelle aule parlamentari. L ANCI, congiuntamente alle altre Associazioni rappresentative delle Autonomie locali, ha lavorato alacremente e con puntiglio nella predisposizione ed elaborazione di proposte emendative in un confronto proficuo con il Governo e con il Parlamento. Si tratta di un provvedimento normativo di grande rilievo, sul cui contenuto l ANCI ha inciso in modo assai significativo. Ricordiamo in sintesi i principali e più qualificanti risultati conseguiti:! la disposizione che contempla la delega al Governo per l individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per la revisione del Testo Unico e delle norme in materia di enti locali, in aderenza al nuovo quadro costituzionale. Tale disposizione fa propria una puntuale proposta dell ANCI e più in generale la lettura delle norme costituzionali elaborata dall Associazione. In sintesi: l art.117 della Costituzione assegna in via esclusiva alla legge statale il compito di individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Tale individuazione non può conoscere altro limite se non quello derivante dal carattere della funzione da individuare, ossia la sua fondamentalità. Si tratta, infatti, di quegli ambiti di disciplina, come l individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che impropriamente possono essere definite materie e che attraversano in modo trasversale tutti i settori d intervento dei soggetti pubblici. Va parallelamente menzionato il contenuto dell art.118 della Costituzione che, in via generale, attribuisce al Comune la titolarità della generalità delle funzioni amministrative, precisando che la legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. La lettura, e non l interpretazione, del combinato disposto dei due articoli porta, in modo inequivocabile, a ritenere che qualsiasi tentativo volto a circoscrivere l intervento del legislatore statale nell individuazione delle funzioni fondamentali alle sole materie in cui egli esercita competenza legislativa esclusiva, di fatto svuota di contenuto e di significato giuridico la disposizione costituzionale, perché diventerebbe del tutto pleonastica e ripetitiva della previsione contenuta nell art.118, che già prevede che lo Stato attribuisca ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza. Quindi, la disposizione dice altro e di più. Dice che il legislatore statale individua le funzioni fondamentali, a prescindere dalla tipologia delle materie d intervento. L unico limite deriva dalla natura e dal carattere della funzione da individuare, ossia la fondamentalità. A tal proposito, la nozione di funzione fondamentale va letta e decifrata secondo una duplice prospettiva: dalla prospettiva dell ente locale, essa fa riferimento a quella tipologia di attività che attengono alla ragion d essere dell ente locale, alle sue caratteristiche essenziali ed imprescindibili; dalla prospettiva del cittadino, essa fa riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari della comunità di riferimento;

11 ! la disposizione che rafforza il potere statutario e regolamentare dell ente locale, rimarcando la riserva di competenza prevista in Costituzione della potestà regolamentare in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzione amministrative esercitate dall ente locale;! la norma che contempla la possibilità di nominare un componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti da parte del Consiglio delle Autonomie locali, ove costituito, oppure dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. E, inoltre, prevista la possibilità da parte degli enti locali, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, di formulare richieste di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica;! la disposizione che prevede la possibilità di segnalare la questione di legittimità costituzionale di una legge statale e regionale su iniziativa rispettivamente del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Si ricorda inoltre l approvazione dell ordine del giorno con cui si impegna il Governo a favorire la piena attuazione della pari dignità costituzionale fra tutte le autonomie territoriali, le forme più ampie di autonomia riconosciute in Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione anche per gli enti locali nelle Regioni a Statuto speciale.

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