COMUNE DI IMBERSAGO. REGOLAMENTO COMUNALE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11)

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1 COMUNE DI IMBERSAGO Provincia di Lecco REGOLAMENTO COMUNALE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11) Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del

2 AUTORITÀ DEMANIALE DI IMBERSAGO INDICE TITOLO I DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO FLUVIALE E AUTORITA DEMANIALE Capo I - Potestà regolamentare Art. 1 - Norme costituzionali Art. 2 - Normativa regionale Capo II - Principi generali Art. 3 - Ambito di applicazione oggetto e finalità Art. 4 - Definizioni TITOLO II DISCIPLINA PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO Art. 5 - Oggetto Art. 6 - Assegnazione degli spazi acquei per ormeggio Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande Art. 8 - Casi di esclusione delle domande Art. 9 - Riserva dei posti d ormeggio Art Precedenze nell assegnazione dei posti d ormeggio Art Modalità di assegnazione degli spazi acquei Art Graduatoria e pubblicità Art Durata della concessione e rinnovo Art Adempimenti degli assegnatari Art Canoni di concessioni Art Decadenza della concessione Art Norme generali per l esercizio della concessione Art Disciplina degli ormeggi Art Vigilanza Art Gare e altre manifestazioni nautiche Art Trattamento dei dati personali Art Disposizioni finali e transitorie

3 TITOLO I DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO FLUVIALE E AUTORITA DEMANIALE Capo I - Potestà regolamentare Art. 1 - Norme Costituzionali In ossequio all art. 117 della Costituzione, laddove è prevista la potestà regolamentare dei Comuni in ordine all organizzazione e allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, al fine di ottenere autonomia organizzativa e procedurale nella gestione delle situazioni amministrative locali, il Comune di Imbersago adotta il presente Regolamento, che, a far data dalla sua approvazione, disciplina le opere e attività nelle aree appartenenti al demanio fluviale. Art. 2 - Normativa regionale Il Comune di Imbersago regolamenta le aree appartenenti al demanio fluviale, pianificando le stesse coerentemente alla loro natura e alle esigenze del territorio, provvedendo a definire le modalità interpretative per la corretta ed equa utilizzazione dei beni demaniali. Capo II - Principi generali Art. 3 - Ambito di applicazione oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di demanio fluviale, ossia le funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l utilizzo delle aree demaniali fluviali, la vigilanza, nonché l accertamento e la riscossione dei relativi canoni. 2. L esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ha come finalità: a) la promozione, la valorizzazione e l utilizzo del demanio fluviale di Imbersago; b) la gestione e realizzazione di approdi ubicati nel territorio di Imbersago. Art. 4 - Definizioni 1. Le aree demaniali fluviali sono così suddivise: a) Alveo: porzione di territorio compresa tra le sponde fluviali, che viene sommersa con le piene ordinarie;

4 b) Aree demaniali di terra, spiagge, territori contigui all alveo fluviale, lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività, per finalità turistico-ricreative, di accesso, sosta e transito; c) Aree fluviali immediatamente prospicienti le zone di terra: aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, necessariamente funzionali all esercizio di un uso demaniale del bene; d) Altre aree demaniali fluviali: territori emergenti in atti di pianificazione o in altri atti amministrativi e legislativi; e) Aree fluviali destinate alla nautica da diporto: - porto turistico: complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a fiume allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante la realizzazione di servizi complementari; - approdo: porzione di terra destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante la realizzazione di servizi complementari; - punti d ormeggio: aree demaniali fluviali e specchi d acqua dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto; - pontile: struttura ubicata all esterno dei porti turistici di facile rimozione destinata all ormeggio di una o più imbarcazioni o natanti. 2. DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA: consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree, strutture, fabbricati e ogni quant altro è necessariamente funzionale all esercizio di un uso demaniale. 3. AUTORITÀ DEMANIALE: Ente preposto all amministrazione del demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possano interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi); ai fini del presente Regolamento, per Autorità Demaniale deve intendersi il Comune di Imbersago. TITOLO II DISCIPLINA PER L ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO Art. 5 - Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi acquei per ormeggio, facenti parte degli adempimenti previsti per l esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio fluviale. Art. 6 - Assegnazione degli spazi acquei per ormeggio 1. L Autorità Demaniale assegna gli spazi acquei per ormeggio, previa pubblicazione di apposito bando predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento.

5 2. Il bando contiene: a) durata d assegnazione dei posti d ormeggio; b) contingente degli spazi acquei da assegnare con l indicazione delle zone di destinazione; c) procedure di assegnazione degli spazi acquei e di formazione della graduatoria; d) modalità e termini per la presentazione delle domande; e) data di pubblicazione della graduatoria all Albo Pretorio, che non può essere superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dall ultimo giorno previsto dal bando per la presentazione delle domande; f) modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all assegnazione degli spazi acquei; g) casistiche per le quali viene meno il diritto d assegnazione; h) norme generali riguardanti i divieti e i casi specifici; i) responsabilità dell Autorità Demaniale e degli assegnatari. 3. Il bando per l assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all Albo Pretorio dell Autorità Demaniale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande. Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande 1. La domanda per la concessione dell ormeggio è presentata dal proprietario dell unità di navigazione, su apposito modulo predisposto dall Autorità Demaniale entro i termini previsti dal relativo bando, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero deposito al protocollo comunale. 2. Ogni busta deve contenere una sola domanda. La domanda deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando il modulo di cui al comma 1 del presente articolo e deve contenere quanto segue: a) dati relativi al richiedente: - dati anagrafici del richiedente: quadro A (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita); - dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: quadro B (via e numero civico, comune, provincia e C.A.P., recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica); - dati per i residenti all estero: quadro C (Comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo, recapito telefonico e domicilio in Italia); - dati del richiedente per società, enti pubblici, associazioni: quadro D (denominazione e tipo di ente, società o associazione, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica); b) dati relativi allo spazio acqueo richiesto: c) dati relativi all unità di navigazione: - specificazione dell impiego dell unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza, altro);

6 - specificazione delle caratteristiche dell unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio); - indicazione del tipo di propulsione (remi, vela con deriva fissa o mobile, motore in quest ultimo caso - marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima esercizio CV, entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo); d) documenti da allegare, quadro I: - n 2 fotografie dell unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm 10x15 e nel caso in cui l unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili particolari come stemmi, disegni, scritte; - per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti; - per unità di navigazione da diporto immatricolate: copia della licenza di abilitazione alla navigazione; - per unità di navigazione non immatricolate: copia del certificato d uso del motore; e) documenti da allegare per i diritti di precedenza (di cui al successivo art. 8) - per noleggio senza conducente: copia della licenza rilasciata dall Autorità comunale ai sensi del D.P.R. 24/07/1977 n. 616; - per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: certificato di iscrizione alla Camera di commercio non inferiore a 3 (tre) mesi, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.; - per i pescatori professionisti: copia della licenza rilasciata dall Autorità competente; - altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni; f) dichiarazione, a pena di esclusione, di: - essere proprietario dell unità di navigazione; - essere in possesso di patente nautica, se obbligatoria per la conduzione dell unità di navigazione per cui si richiede l ormeggio; - essere in possesso del certificato di assicurazione dell unità di navigazione, se obbligatorio; - in caso di assegnazione del posto d ormeggio di accettare il posto assegnato; - essere a conoscenza delle norme di cui alle L.R. 14/07/2009 n. 11, nonché di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda e di impegnarsi ad osservarle; - non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l uso della concessione; - provvedere al pagamento di quanto dovuto con modalità e termini stabiliti e comunicati dall Autorità Demaniale; - comunicare tempestivamente all Autorità Demaniale la sostituzione dell unità di navigazione oggetto di concessione, che potrà avvenire solo dopo il perfezionamento della concessione, per l eventuale variazione degli oneri concessori e per l eventuale rilascio di un nuovo contrassegno. Art. 8 - Casi di esclusione delle domande 1. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all art. 7 del presente Regolamento, o non sottoscritte dal richiedente, non potranno essere considerate valide e pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

7 2. E fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione, pena l esclusione di tutte le istanze presentate per l unità di navigazione in oggetto. In caso di più persone fisiche proprietarie dell unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste. 3. Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione di cui all art Nel caso di richieste di assegnazione valide ma prive dei documenti attestanti i diritti di precedenza di cui all art. 7, comma 2, lett. e) verrà meno il diritto di precedenza richiesto. 5. Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell ottenimento dello spazio acqueo per l ormeggio, così come riportate nella compilazione del modulo di cui all art. 7 del presente Regolamento, comportano, in seguito ad accertamento dell Autorità Demaniale, l esclusione dalla procedura di assegnazione e/o la decadenza della stessa. 6. La richiesta di assegnazione dello spazio acqueo per ormeggio non impegna l Autorità Demaniale al rilascio dell autorizzazione. Art. 9 - Riserva dei posti d ormeggio 1. L Autorità Demaniale appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l ormeggio di posti barca per i residenti, fino ad un massimo del 70% dei posti barca disponibili. Tale percentuale verrà definita con provvedimento idoneo dell Autorità demaniale. In caso di richieste presentate da parte di residenti in misura inferiore ai posti riservati, l Autorità demaniale potrà decidere di ridistribuire i posti liberi tra i richiedenti non residenti che fossero stati esclusi dall assegnazione, salvo che l esclusione non sia intervenuta per alcuna delle condizioni previste dall art L autorità demaniale riserverà idoneo attracco riservato alle unità di navigazione adibite al soccorso ed alla vigilanza operanti sul territorio, garantendone il mantenimento anche in caso di prolungato inutilizzo. Il quantitativo dei posti riservati alle unità di soccorso e vigilanza è determinato con provvedimento dell Autorità Demaniale. Art Precedenze nell assegnazione dei posti d ormeggio 1. Per assegnare gli spazi acquei per ormeggio, l Autorità Demaniale procede dando la precedenza nell ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione per le quali sia stata presentata regolare domanda: a) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli Enti pubblici competenti; b) unità professionali di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici; c) unità di navigazione di proprietà delle società e dei circoli nautici a livello locale adibite ad appoggio e soccorso nell attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;

8 d) unità di navigazione di proprietà delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche; e) unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione, limitatamente a n. 1 posto d ormeggio per porto o approdo fluviale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; f) unità di navigazione di proprietà di persone portatrici di invalidità permanenti in numero non superiore a n. 3 attracchi. 2. L autorità Demaniale si riserva di definire nel bando eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui al precedente comma 1. Art Modalità di assegnazione degli spazi acquei 1. Dopo aver definito le riserve e le precedenze di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, gli spazi acquei verranno assegnati seguendo l ordine cronologico di spedizione delle domande, attestato dal timbro postale. 2. Per le domande recanti la stessa data, l Autorità Demaniale competente provvederà a determinare l ordine progressivo mediante procedura dichiarata nel bando, tra cui è contemplato anche il sorteggio aperto al pubblico. 3. Nel caso in cui il concessionario richieda il rinnovo, secondo le condizioni di cui al successivo art. 12, il c.d. diritto di insistenza può assumere rilievo, a discrezione dell autorità Demaniale, solo subordinatamente al rispetto dei seguenti presupposti: a) idonea pubblicizzazione della procedura, ai sensi dell art. 6 comma 3 del presente Regolamento, in modo da consentire agli altri interessati di esplicare le proprie opportunità concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione in scadenza; b) effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici. Art Graduatoria e pubblicità 1. Dopo l esperimento delle procedure inerenti l assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, l Autorità Demaniale redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni; tale elenco viene pubblicizzato presso l Albo Pretorio dell Autorità Demaniale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi. 2. Le domande pervenute fuori termine potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in una lista d attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie. Secondo il verificarsi delle disponibilità di spazi acquei per ormeggio nelle aree dedicate a campi boa, dopo aver comunque esaurito la graduatoria, tali domande potranno rientrare nelle procedure di assegnazione.

9 3. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest ultimo viene assegnato al primo richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla dimensione dello spazio acqueo. 4. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, tutte le graduatorie perdono efficacia; è necessario quindi presentare una nuova domanda secondo i criteri e le modalità di un eventuale nuovo bando e in ossequio a quanto disposto dal presente Regolamento. 5. L Autorità Demaniale, nel periodo di durata dell autorizzazione quinquennale e dell eventuale successivo rinnovo ed in caso di disponibilità residua di attracchi dopo esperimento delle procedure di assegnazione per bando, potrà avvalersi della facoltà di accogliere eventuali domande successivamente pervenute ovvero richieste in sanatoria per le istanze rigettate. In tal caso, la scadenza dell autorizzazione rilasciata coinciderà con la scadenza di quelle rilasciate a seguito di bando. In caso di presentazione di domande pervenute in assenza di posti disponibili, è facoltà dell Autorità Demaniale comporre una graduatoria d attesa per l assegnazione di eventuali posti che dovessero ritornare in disponibilità dell Ente. La graduatoria seguirà i criteri di precedenza adottati nell ultimo bando esperito. Art Durata della concessione e rinnovo 1. L autorizzazione è rilasciata con decreto dell Autorità Demaniale, trascorso il periodo di pubblicazione di cui al precedente art L assegnazione degli spazi acquei per ormeggio ha la durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile fino ad un massimo di 10 (dieci) anni. 3. L istanza di rinnovo dell autorizzazione dovrà essere presentata all Autorità Demaniale, con le modalità di cui al precedente art. 11, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza della stessa e verrà pubblicizzata secondo quanto previsto dall art. 6 comma 3 del presente Regolamento. Art Adempimenti degli assegnatari 1. Il contrassegno rilasciato dall Autorità Demaniale agli assegnatari dell ormeggio deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell unità di navigazione, in modo che sia visibile; il concessionario dovrà avere l avvertenza di non applicarlo su parti mobili (telo di protezione, motore). 2. Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria a pena di cancellazione, facendo pervenire all Autorità Demaniale la parte denominata Attestazione del bollettino di versamento. Alla presentazione dell attestazione di pagamento l Autorità Demaniale rilascerà immediatamente l autorizzazione e il contrassegno previsto per l esposizione dando titolo per l esercizio della stessa concessione.

10 3. L Autorità Demaniale si riserva la facoltà di individuare ulteriori forme di riscossione ed accertamento dei canoni e delle occupazioni ai sensi delle normative vigenti. 4. In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 2 del presente articolo, viene meno il diritto all assegnazione, senza alcun ulteriore provvedimento dell Autorità Demaniale. 5. E fatto obbligo all assegnatario di comunicare all Autorità Demaniale tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di assegnazione. Art Canoni di occupazione 1. Le autorizzazioni si distinguono in: a) PLURIENNALI: quelle di durata fissata in anni 5 rinnovabili sino ad anni010; b) TEMPORANEE: quelle di durata breve, inferiore alle 24 ore. 2. In relazione alle caratteristiche degli spazi d ormeggio presenti nell area di competenza, gli spazi acquei sono dati in uso per l ormeggio di unità di navigazione aventi dimensioni massime fissate nel bando di assegnazione in considerazione degli ingombri ammissibili ed al pescaggio. 3. L Autorità Demaniale può valutare una diversificazione delle tariffe tra residenti e non residenti mediante provvedimento. 4. Le tariffe base dei canoni e le modalità di commisurazione sono definite secondo le disposizioni di cui alla L.R. 14/07/2009 n Il canone verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nel bando dall Autorità Demaniale. 6. Nel caso in cui il concessionario sia la stessa Autorità Demaniale, i soli oneri concessori da contemplare nel disciplinare sono quelli dovuti alla Regione Lombardia ai sensi dell art. 80, della L.R. 14/07/2009 n In caso di rinuncia all ormeggio da parte del concessionario, la cessazione del rapporto concessorio avrà effetto immediato senza rimborso del canone versato. 8. La decadenza della concessione, per le motivazioni di cui al successivo art. 16, non produce effetti sul canone di concessione versato, e pertanto non prevede la restituzione delle annualità già corrisposte. 9. L Autorità Demaniale potrà avvalersi di soggetti privati debitamente autorizzati per la gestione della riscossione dei canoni di concessione temporanea ed attribuzione dei previsti titoli autorizzatori.

11 Art Decadenza della concessione 1. La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, per i seguenti casi previsti dal Codice della Navigazione (art. 47, R.D. 30/03/1942 n. 327): a) mancata esecuzione delle opere prescritte nell atto di concessione o mancato inizio della gestione nei termini assegnati; b) non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell atto di concessione, o per cattivo uso; c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) mancato pagamento degli oneri concessori; e) sostituzione di altri nel godimento della concessione senza autorizzazione dell Autorità Demaniale; f) inadempienze agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione o imposti da norme di legge; inoltre, nei seguenti casi: i) mancata segnalazione all Autorità Demaniale della sostituzione dell unità di navigazione oggetto della concessione; j) comportamenti che provocano danneggiamenti a cose o persone; k) dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione; l) perdita dei requisiti previsti nell art. 10 dal presente Regolamento per l assegnazione con titoli preferenziali (in tale caso la decadenza ha effetto dal 31 dicembre dell anno solare cui si riferisce la concessione); m) utilizzo permanente a residenza e attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all alveo; n) in ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti. Art Norme generali per l esercizio della concessione 1. La vendita dell unità di navigazione non comporta per l acquirente il diritto d occupazione del posto di ormeggio; tale alienazione comporta, per il concessionario, l obbligo della comunicazione di rinuncia, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato. 2. La sostituzione dell unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all Autorità Demaniale entro 15 (quindici) giorni dall avvenuta sostituzione, per la variazione dei canoni d uso e per l eventuale rilascio del nuovo contrassegno; la conservazione del posto d ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d ufficio della nuova unità di navigazione. 3. La sostituzione dell unità di navigazione è consentita solo successivamente all assegnazione del posto di ormeggio, una volta pagato il relativo canone ed applicato, il contrassegno sull unità di navigazione specificata nella domanda di assegnazione.

12 4. In caso di morte del concessionario, il diritto all ormeggio viene trasferito ad uno degli eredi nuovi proprietari dell unità di navigazione che presenterà all Autorità Demaniale specifica richiesta di subentro. 5. L ormeggio abusivo comporta la rimozione dell unità abusiva; i proprietari dell unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata dell unità di navigazione di loro proprietà; trascorsi 30 (trenta) giorni dalla rimozione l unità di navigazione sarà messa all asta o demolita a discrezione dell Autorità Demaniale. 6. L area demaniale non è custodita e pertanto l Autorità Demaniale è sollevata da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento di natanti ormeggiati, sia pure regolarmente autorizzati. 7. L Autorità Demaniale non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali. 8. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia. Art Disciplina degli ormeggi 1. E vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo e senza perfezionamento della concessione. 2. Ad ogni attracco dovrà essere ormeggiata la sola imbarcazione alla quale corrisponda il numero di concessione rilasciata. 3. Tutte le manovre eseguite dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice della Navigazione. 4. E fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. 5. Al fine di evitare inconvenienti per motivi di sicurezza e di manovra, si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo. 6. E vietato lo svuotamento delle acque di sentina, intesi quali fondo della barca dove si raccolgono i rifiuti, gli scoli ecc., lo scarico o l abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro, sia in acqua sia a terra. 7. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione, alle attrezzature di ormeggio ed alle altre unità di navigazione. 8. In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., l Autorità Demaniale, previa diffida al titolare della concessione a provvedere in merito, decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, revocherà la concessione rilasciata con provvedimento espresso.

13 9. L Autorità Demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali, manifestazioni o emergenze, di ordinare l immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento; nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere; eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse. 10. Le imbarcazioni irregolarmente ormeggiate agli attracchi, ovvero ormeggiate laddove non previsto, salvo per esigenze di navigazione o situazioni emergenziali dimostrabili, sono rimosse dagli organi preposti alla vigilanza secondo l art. 17 del presente regolamento e depositate per giorni 30 (trenta). Durante il periodo di deposito l avente diritto, dietro presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la proprietà dell unità di navigazione oggetto del provvedimento, dovrà provvedere al ritiro del bene previo pagamento dei costi sostenuti per la rimozione e la custodia. Decorso infruttuosamente il predetto termine, l unità rimossa sarà demolita ovvero messa all asta, ovvero allienata a discrezione dell Autorità Demaniale. 11. Soggiacciono alle previsioni del comma 10 di questo articolo anche gli stazionamenti delle imbarcazioni nelle aree di tipo B, C e D definite all art. 4 comma 1 del presente regolamento. Art Vigilanza 1. Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nelle acque interne, all interno dei porti e nelle aree ed acque direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata alla Polizia Locale, all Autorità Demaniale e ad eventuali Enti da essa delegati, l opera di sorveglianza e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi. 2. La vigilanza in materia di demanio fluviale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall Autorità Demaniale, purché non in contrasto con la normativa regionale stessa. Art Gare e altre manifestazioni nautiche 1. Le gare e le manifestazioni nautiche riguardanti il territorio del Comune di Imbersago devono essere autorizzate dal Comune di Imbersago, quale Autorità Demaniale. Art Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; la comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici, è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

14 2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Art. 22 Norma Transitoria 1. Si intende per fase transitoria, ai sensi del presente articolo, il periodo che intercorre tra la data di scadenza delle concessioni di ormeggio in vigore e la data di pubblicazione all Albo Pretorio Comunale della graduatoria delle assegnazioni degli spazi acquei per ormeggio, aggiudicati mediante procedura di gara ad evidenza pubblica come previsto dagli art. 6 e seguenti del presente Regolamento. 2. L Autorità Demaniale ha facoltà di prorogare le concessioni d ormeggio fino alla scadenza del termine transitorio di cui al precedente comma Il concessionario che abbia ottenuto la proroga, dovrà corrispondere all Autorità Demaniale una quota di canone determinata ai sensi della L.R. n. 11 del 14/07/2009 in relazione al periodo di proroga usufruito. 4. Durante la fase transitoria, l Autorità Demaniale procederà all emissione di un bando per l assegnazione di ormeggi, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e i concessionari, titolari di un ormeggio in regime di proroga, se interessati potranno presentare domanda di partecipazione al suddetto bando.

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