LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE E LE PRESTAZIONI OCCASIONALI.

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1 LE COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE E LE PRESTAZIONI OCCASIONALI. Aggiornate alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 entrata in vigore il 14 giugno 2017, alla L. n. 96 del 21 giugno 2017 entrata in vigore il 24 giugno 2017 e alla Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio Sommario L ART. 409 DEL C.P.C SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO... 2 LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE... 4 LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA LE PRESTAZIONI OCCASIONALI... 6 PREMESSA DEFINIZIONE DIRITTI DEL PRESTATORE... 7 SOGGETTI DAI QUALI È VIETATO ACQUISIRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE 8 SOGGETTI UTILIZZATORI... 8 COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI... 9 IL LIBRETTO FAMIGLIA... 9 IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DIVIETO DI RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE MISURA MINIMA ORARIA DEL COMPENSO NELL AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE ALL INPS NELL AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE REVOCA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PRESTATORE PROFILI SANZIONATORI RELAZIONE SULLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

2 IL REGIME PER L AGRICOLTURA RINVIO L ART. 409 DEL C.P.C. L art. 409 del C.P.C., come modificato dalla Legge 533/1973, ha esteso le disposizioni sul processo del lavoro a tutti i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, qualificati come rapporti parasubordinati e denominati anche collaborazioni coordinate e continuative (cd. co.co.co). Tali collaborazioni hanno registrato un ampia diffusione consentendo ai datori di lavoro di avvalersi di rapporti simili al lavoro dipendente ma senza i vincoli di quest ultimo (basti pensare, fra tutte, le limitazioni di ordine legale in materia di licenziamento).; La norma di diritto processuale sopra richiamata richiede, pertanto, che i rapporti di collaborazione si concretino in una prestazione: continuativa: ossia deve trattarsi di una prestazione non occasionale né istantanea. La prestazione deve protrarsi in un arco temporale abbastanza ampio con un impegno costante a favore del committente; coordinata: la collaborazione si intende coordinata, precisa l art. 15 della L. n. 81 del 22 maggio 2017, quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa ; prevalentemente personale: il requisito della personalità deve essere prevalente sugli altri fattori impiegati e sulla struttura di cui si avvale per raggiungere il risultato. La struttura non deve consistere in un organizzazione imprenditoriale perché in tal caso si configurerebbe un contratto di appalto. SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO Al fine di contrastare il diffondersi di forme di collaborazione fittizie e di arginare la condotta tesa a dissimulare contratti di lavoro subordinato, il legislatore del 2003 introdusse con il D. Lgs. n. 276 il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative che non fossero ricondotte alla formula contrattuale del lavoro a progetto. Salvo determinate eccezioni, tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovevano essere riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. 2

3 Il committente doveva indicare per iscritto, dandone precisa descrizione, il progetto che diveniva parte integrante del contratto di lavoro. Il D. Lgs. n. 81/2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 di attuazione del Jobs Act, nell ambito di un ampia riforma delle tipologie contrattuali, ha abrogato la disciplina del lavoro a progetto che a partire dal 25/06/2015 (data di entrata in vigore del provvedimento) non può più essere stipulato. Restano validi i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 i quali potranno esplicare effetti fino alla loro scadenza. L art. 52, I comma, del D. Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce, infatti, che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito del D. Lgs. n. 81/2015, le collaborazioni coordinate e continuative possono sì essere stipulate ma solo ex art. 409 C.P.C., senza dover essere ricondotte allo schema del lavoro a progetto. Si consideri, inoltre, che dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 non sono più operativi i presupposti che l art. 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003 richiedeva per considerare le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, tale norma prevedeva la sussistenza di almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente avesse una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni civili consecutivi; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisse più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore disponesse di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non avrebbe operato qualora la prestazione lavorativa fosse stata connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività, e fosse stata svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro non inferiore a 1,25 volte il livello minimo 3

4 imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n Tale presunzione non operava, inoltre, nei confronti delle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiedeva l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e specificati dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 dicembre LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE Superato il contratto a progetto, il legislatore ha previsto, a partire dal I Gennaio 2016, una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che presentino caratteristiche tali da far supporre l elusione dello schema tipico del lavoro subordinato (per es. l assenza di autonomia, l assoggettamento al potere disciplinare, direttivo e organizzativo dell imprenditore, l inserimento stabile all interno del processo produttivo dell azienda, ) In particolare, all art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 è stabilita l applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro: 1) esclusivamente personali e non solo, si noti bene, prevalentemente personali. Come specificato dalla Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016, Prot. 37/ /MA007.A deve trattarsi di prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l ausilio di altri soggetti; 2) continuative: si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; 3) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere decise dallo stesso lavoratore, in caso contrario si applica la disciplina del lavoro subordinato. Queste condizioni devono ricorrere congiuntamente perché sia applicata la disciplina del lavoro subordinato. A partire dal 1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.) normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Ne discende, altresì, l irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Le parti, mediante procedura di certificazione presso le commissioni preposte, possono attestare la genuinità del rapporto di collaborazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante 4

5 dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. La presunzione di subordinazione non si applica: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e) le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall art. 76 del D.L.vo n. 276/2003. La Circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 01 Febbraio 2016 sopra richiamata evidenzia che anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell art del C.C.. Dal primo gennaio 2017 è fatto divieto a tutti i datori di lavoro pubblici di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche sotto il profilo spaziotemporale. Fino al riordino dei contratti di lavoro flessibile del settore pubblico la presunzione di subordinazione, pur in presenza delle caratteristiche individuate dal D. Lgs. n. 81/2015 (in particolare, l etero-organizzazione spazio-temporale della prestazione lavorativa) non opera. LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI ANCHE A PROGETTO E DI PERSONE TITOLARI DI PARTITE IVA. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 1 Febbraio 2016 sopra richiamata, a decorrere dal primo gennaio 2016 i datori di lavoro privati che 5

6 procedano all assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di Partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, possono ottenere l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all assunzione. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti (la disposizione fa infatti riferimento a soggetti già parti ), richiede due condizioni: 1) che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all art del CC o avanti alle commissioni di certificazione; 2) che nei 12 mesi successivi a dette assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Qualora l accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. nel caso in cui sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall assunzione dei lavoratori interessati) il rispetto delle condizioni di cui all art. 54 del D. Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l estinzione degli eventuali illeciti accertati all esito dell ispezione. LE PRESTAZIONI OCCASIONALI PREMESSA. Dall entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2015 non è stato più possibile porre in essere le cd. prestazioni occasionali (previste dal secondo comma dell art. 61 del D. Lgs. n. 276 del 2003, ora abrogato). Con tale terminologia si intendevano le collaborazioni coordinate ma non continuative perché di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare ovvero nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a euro. Tali collaborazioni per le loro peculiarità erano state esentate, nel 2003, dalla redazione di un progetto. L articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (entrata in vigore il 24 giugno 2017) ha dettato una disciplina rinnovata delle prestazioni occasionali connotandola di elementi particolari. DEFINIZIONE. Ex comma 1 dell art. 54 bis sopra richiamato, è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro (ex art. 54-bis, comma 1, lett. a); b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro (ex art. 54-bis, comma 1, lett. b); 6

7 c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a euro (ex art. 54-bis, comma 1, lett. c). DIRITTI DEL PRESTATORE Il prestatore ha diritto all assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della L. n. 335 dell 8 agosto 1995, e all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n del 30 giugno Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7 1, 8 2 e 9 3 del D. Lgs. n. 66 dell 8 aprile Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile I compensi percepiti dal prestatore: a) sono esenti da imposizione fiscale; b) non incidono sul suo stato di disoccupato; c) sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 1 L art. 7 del D. Lgs. n. 66 dell 8 aprile 2003 regola il riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. 2 L art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell 8 aprile 2003 disciplina le pause e stabilisce quanto segue: 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni. 3 Ex art. 9 primo comma del D. Lgs. n. 66 dell 8 aprile 2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. Per ulteriori dettagli si rinvia ai restanti commi dell art. 9 del D. Lgs. n. 66 dell 8 aprile

8 SOGGETTI DAI QUALI È VIETATO ACQUISIRE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. SOGGETTI UTILIZZATORI I soggetti che possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale sono: a) ex comma 6 lettera a dell art. 54 bis: le persone fisiche, non nell esercizio dell attività professionale o d impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia b) ex comma 6 lettera b dell art. 54 bis: gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14 4 per l acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale. Sono computati in misura pari al 75% del loro importo ai soli fini dei limiti relativi a ciascun utilizzatore (limiti che prevedono, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a euro) i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università; c) persone disoccupate, ai sensi dell articolo 19 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre ; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Come precisato dalla Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio 2017, nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l INPS 4 Il comma 14 dell art. 54 bis citato stabilisce che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 5 Ex art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 150 del 2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego 8

9 provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore. COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI Ex comma 9 dell art. 54 bis in premessa indicato, per l accesso alle prestazioni di cui all art. 54 bis sopra citato, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla L. n. 12 dell 11 gennaio 1979, relativa all ordinamento della professione di consulente del lavoro, all interno di un apposita piattaforma informatica gestita dall INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio Esclusivamente ai fini dell accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10 dell art. 54 bis sopra citato, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla L. n. 152 del 30 marzo IL LIBRETTO FAMIGLIA Ciascun utilizzatore persona fisica (non nell esercizio dell attività professionale o d impresa) può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto Famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Riassumendo, il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: - 8,00 per il compenso a favore del prestatore; - 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; 9

10 - 0,25 per il premio assicurativo INAIL; - 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS, l utilizzatore persona fisica (non nell esercizio dell attività professionale o d impresa) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento la durata della prestazione, ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Come evidenziato dalla Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio 2017, nel caso in cui il prestatore, all atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017, ossia: titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito l utilizzatore, nell ambito della predetta comunicazione, deve fornirne apposita dichiarazione. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Come precisato dal comma 13 dell art. 54 bis in premessa citato, il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore di cui ai commi 6 lett. b e 7 6 acquisisce, 6 Si ricorda che il comma 6 dell art. 54 bis sopra richiamato stabilisce che Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; 10

11 con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità nei limiti di importo di cui al comma 1 7 e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti. La Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017 chiarisce che possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo. DIVIETO DI RICORSO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Ex comma 14 dell art. 54 bis in premessa citato, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti : a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università; c) persone disoccupate, ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13. Il comma 7 dell art. 54 bis sopra richiamato stabilisce che Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 7 Il comma 1 dell art. 54 bis sopra richiamato specifica che entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo e' ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a euro. 11

12 d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. purché non iscritti nell anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell ambito dell esecuzione di appalti di opere o servizi Si consideri, inoltre che non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Si è visto, tra l altro, che è vietato il vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, spiega la Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio 2017, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi, specifica la Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio 2017, i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 9 del D.Lgs. n. 81 del I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81 del

13 Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale in deroga al comma 14, lettera a), dell art. 54 bis sopra citato (che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata della prestazione (pari a 280 ore nell arco dello stesso anno civile) di cui al comma 20 dell art. 54 bis in premessa citato, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 lett. b dell art. 54 bis sopra citato versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 8 dell art. 54 bis sopra richiamato, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L 1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. MISURA MINIMA ORARIA DEL COMPENSO NELL AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 8 Ex comma 9 dell art. 54 bis in premessa richiamato Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'inps, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n

14 La Circ. INPS n. 107 del 05 luglio 2017 precisa che la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9,00. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell utilizzatore: - contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; - premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %. In relazione al compenso minimo orario di 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 (INPS ivs), 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore nella misura dell 1,0 %. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente: - area 1: 7,57; - area 2: 6,94; - area 3: 6,52. L importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare INPS n. 107 del 05 luglio DICHIARAZIONE DA TRASMETTERE ALL INPS NELL AMBITO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Ex comma 17 dell art. 54 bis sopra citato, l utilizzatore di cui al comma 6, lett. b) dell art. 54 bis in premessa citato, è tenuto a trasmettere almeno un ora prima dell inizio della prestazione, attraverso 14

15 la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS, una dichiarazione contenente, tra l altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l oggetto della prestazione; d) la data e l ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16 dell art. 54 bis in premessa citato. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui il prestatore, all atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/ titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito l utilizzatore, nell ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione. REVOCA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) dell art. 54 bis citato in premessa, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19 sotto riportato. PAGAMENTO DEL COMPENSO AL PRESTATORE Ex comma 19 dell art. 54 bis sopra richiamato, con riferimento a tutte le prestazioni rese nell ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b) dell art. 54 bis in premessa indicato, l INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, 15

16 l INPS provvede altresì all accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. PROFILI SANZIONATORI In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) 9, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di violazione dell obbligo di comunicazione di cui al comma ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n RELAZIONE SULLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dall art. 54 bis del DDL n di conversione in legge del D.L. n. 50/2017 in premessa indicato. IL REGIME PER L AGRICOLTURA Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l esigenza di disporre delle informazioni afferenti l attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare, specifica la Circ. INPS n. 107 del 05 Luglio 2017, 9 Il comma 1 lettera c) dell art. 54 bis in premessa indicato, stabilisce che l importo dei compensi per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non deve essere superiore a euro. 10 Si ricorda che ex comma 17 dell art. 54 bis sopra citato, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall'inps, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 11 Si ricorda che ex comma 14 dell art. 54 bis sopra citato è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 16

17 nell ambito di un unica comunicazione, gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa. A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: - i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l indicazione, da parte dell utilizzatore, dell arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi). Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Nel caso in cui l arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell arco temporale indicato (es. prestazione dal al , pagamento del compenso entro il ). RINVIO Per ulteriori dettagli si rinvia alla normativa di riferimento e in particolare alla Circolare INPS n. 107 del 05 Luglio

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