U.S.R. Decreto n IL RETTORE

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1 U.S.R. Decreto n IL RETTORE VISTO VISTO VISTA lo Statuto di Ateneo; l'art. 7 della legge , n. 383, recante nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali; la delibera n. 17 del con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento provvisorio sui brevetti nonché l'allegato schema della lettera di intenti e dell'atto di cessione; CONSIDERATA non più necessaria la statuizione del comma 1 dell'art. 4 dell'emanando Regolamento, in quanto essa si riferisce alla disapplicazione dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca, emanato con D.R. n del , non più in vigore perché sostituito da nuovo testo regolamentare; CONSIDERATA inoltre la necessità di adottare in via provvisoria, nelle more di una disciplina organica della materia, una regolamentazione di Ateneo sui brevetti; DECRETA E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento sui brevetti, nonché lo schema della lettera di intenti e dell'atto di cessione. Napoli, lì IL RETTORE Guido TROMBETTI AdP

2 REGOLAMENTO SUI BREVETTI Art. 1 Fino all entrata in vigore del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di brevettazione relative ad invenzioni realizzate da ricercatori in rapporto di lavoro o di collaborazione con l Università Federico II, si applicano le disposizioni che seguono. Art. 2 Qualora un Inventore, per il quale sussiste un rapporto di lavoro o di collaborazione con l Università Federico II, intenda trasferire all Università a titolo definitivo e gratuito i propri diritti patrimoniali derivanti dall invenzione, si procederà allo scambio di lettere di intenti tra Inventore/i ed Università secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento, dopo che l Inventore abbia provveduto a depositare domanda di brevetto a proprio nome. L Università potrà decidere se acquisire in tutto o in parte la titolarità dei medesimi diritti, previa valutazione dell opportunità e della convenienza economica in relazione all'oggetto dell invenzione. In caso di decisione positiva da parte dell Università, l Inventore e l Università sottoscriveranno una convenzione secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in cui l'inventore trasferisce i diritti di brevetto, si definiscono e precisano i reciproci obblighi. In presenza di una pluralità di inventori, sono fatti salvi i diritti di prelazione, il cui esercizio pertanto dovrà essere accertato dall'università prima dell'acquisizione della quota parte dei diritti sull'invenzione spettanti all'offerente. Qualora l Inventore (o gli inventori) non intendano cedere all Università i propri diritti sull invenzione secondo quanto disposto ai commi precedenti, resta fermo quanto stabilito dall Art.24 bis del r.d n Pertanto, l inventore o gli inventori sono tenuti a dare comunicazione all Università dell avvenuto deposito della domanda di brevetto, ed all Università dovrà essere versato il 50 % dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto, al netto delle spese sostenute. Art. 3 L Università Federico II istituisce una Commissione brevetti nominata dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. A tale Commissione spetta il compito di curare la fase di valutazione di cui al secondo comma dell articolo 2, trasmettendo al Rettore l esito finale di tale valutazione onde consentire al Consiglio di Amministrazione di assumere le deliberazioni conseguenti. In tale fase, la Commissione potrà avvalersi dell ausilio di esperti, anche esterni all Ateneo. Alla Commissione Brevetti spetta, inoltre, la funzione di consulenza al Rettore su proposte di trasferimento all Ateneo dei diritti brevettuali di invenzioni maturate in contesti diversi da quelli previsti all articolo 2. Art. 4 Successivamente all entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, la disciplina dei rapporti tra Università ed Inventore di cui al precedente Art.2, relativa alla ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento del brevetto, si applica anche ai brevetti di cui sia titolare l Università in base alla normativa precedentemente vigente. Napoli, lì IL RETTORE Guido TROMBETTI

3 LETTERA DI INTENTI L Università degli Studi di Napoli Federico II in persona del Rettore prof. Guido Trombetti e per delega dello stesso in persona del Pro-Rettore Prof. Vincenzo Patalano (in seguito Università) e il Sig. (in seguito Inventore) Premesso -che tra il Sig. e l Università.. esiste un rapporto di lavoro o di collaborazione, essendo il Sig. -che in data il Sig... ha depositato presso l Ufficio Nazionale Brevetti italiano domanda di brevetto italiano per l invenzion e o per modello industriale n. che si allega sub a); -che in data.. il Sig ha depositato presso.. domanda di brevetto europeo per invenzione industriale. presso recante il n.. che si allega sub a) -che in data il Sig.. ha depositato presso domanda di brevetto internazionale per invenzione industriale r ecante il n... che si allega sub a); -che, nelle more della concessione del brevetto, l inventore è venuto nella determinazione di trasferire i propri diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione all Università alle condizioni che saranno pattuite, secondo lo schema allegato sub b). STIPULANO la presente Lettera di intenti alle condizioni appresso specificate. 1.- Alla data della firma della presente Lettera di intenti e fino al rilascio del Brevetto all inventore, quest ultimo riconosce all Università la facoltà esclusiva di acquisire o meno in tutto o in parte la titolarità di tutti i diritti patrimoniali derivanti dal Brevetto, previa valutazione dell opportunità e della convenienza economica in relazione all'oggetto dell'invenzione. 2.- In caso di esito positivo del controllo da parte dell Università della convenienza economica, l inventore e l Università sottoscriveranno, nel termine di giorni 90 dalla trasmissione da parte dell inventore all Università della copia autentica del Brevetto conseguito, una Convenzione secondo il modello allegato. 3.- Ove l Università non intendesse esercitare la facoltà di cui al punto 1 dovrà spedirne comu nicazione all inventore nel termine di 90 giorni dalla comunicazione da parte dell inventore all Università del conseguimento del brevetto. In tal caso la presente Lettera di intenti rimarrà priva di ogni effetto e varrà solo come comunicazione ai sensi e per gli effetti dell art. 24 bis r.d. 29/6/1939 n L Università, nell ipotesi che l Inventore presenti Rapporto istruttorio di ricerca con esito positivo conseguito nel procedimento di brevettazione europea o internazionale, rimborserà allo stess o, a seguito di sua richiesta, le spese amministrative sostenute per l'estensione europea e/o internazionale della domanda di brevetto. Le spese amministrative dovranno essere documentalmente provate.

4 ACCORDO TRA L Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito indicata come «Università», con Sede Legale a Napoli, in Corso Umberto I.., C.F. e partita IVA..., rappresentata dal Magnifico Rettore protempore prof. Guido Trombetti, nato a...il..., E il signor..., nato a... il..., residente a..., in Via..., C.F..., di seguito designato come l»inventore», PREMESSO CHE l Inventore ha rapporto di con l Università come... e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento... l Inventore, nel corso della sua attività, ha ideato (indicare in forma riassuntiva, ma in modo completo l oggetto del trovato), qui di seguito chiamato invenzione; l Inventore è titolare di brevetto italiano relativo all invenzione rilasciato il, di cui dichiara di avere piena ed esclusiva disponibilità; scopo del presente accordo è il trasferimento a titolo definitivo a favore dell Università del brevetto italiano, dei diritti patrimoniali e di tutti i diritti derivanti dal brevetto sull invenzione sopra definita; l Università definisce, a proprio insindacabile giudizio, le strategie brevettuali da adottare e le azioni da intraprendere per la valorizzazione dell invenzione. l Inventore è disponibile a cedere all Università il brevetto italiano, i diritti patrimoniali e tutti i diritti derivanti dal brevetto sull invenzione; il presente accordo è sottoscritto per formalizzare le rispettive volontà. Art.1 - Oggetto TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 1.2 L Inventore dichiara, per sua libera volontà, di voler cedere all Università, a titolo definitivo il brevetto italiano, i diritti patrimoniali e tutti i diritti derivanti dal brevetto sull inve nzione 1.3 L Università dichiara di accettare il trasferimento del brevetto italiano, del diritto al brevetto e, comunque, dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto sull invenzione. 1.4 L Università si fa carico delle spese di trasferimento di titolarità del brevetto italiano e riconosce all Inventore le spese già sostenute per il deposito della relativa domanda. 1.5 Le parti del presente accordo si impegnano alla miglior reciproca cooperazione.

5 Art.2 - Compenso 2.1 L Università riconosce all Inventore una somma pari al 50% al netto di IVA di tutti i prezzi, proventi o canoni e qualsiasi altra utilità derivanti all Università stessa dallo sfruttamento economico o dall alienazione del brevetto concernente l invenzione, dedotte le spese, che saranno debitamente giustificate, compresi gli onorari a professionisti o Enti che l Università, a proprio insindacabile giudizio, si riserverà di incaricare a tutela del brevetto e dei diritti patrimoniali dell invenzione. 2.2 L eventuale cessione da parte dell Inventore dei crediti derivanti dalla presente convenzione è soggetta al consenso dell Università. 2.3 L Università verserà all Inventore o ai suoi aventi causa il compenso - al netto delle trattenute di legge - entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell intera somma o d ogni sua parte, nel caso in cui il versamento all Università non sia previsto in un unica soluzione. 2.4 L Inventore, alla sottoscrizione del presente accordo, comunicherà all Università la banca e il conto corrente ove effettuare il versamento dovuto. 2.5 L Inventore, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di nulla più pretendere per la cessione all Università del brevetto, dei diritti patrimoniali e di tutti i diritti derivanti dal brevetto sull invenzione. Art.3 Obbligo di diligenza 3.1 L Università e l Inventore assumono l obbligo di comportarsi reciprocamente con la massima diligenza nei rapporti derivanti dal presente accordo. In ogni caso l Inventore è tenuto a collaborare e a fornire tutto il supporto necessario nelle varie fasi di brevettazione e commercializzazione del brevetto, nonché in eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il diritto a brevettare. 3.2 Gli obblighi dell Inventore comprendono anche: a) la sottoscrizione da parte dell Inventore di tutti i documenti necessari nel corso delle fasi di deposito, esame e concessione delle domande di brevetto estere; b) la segnalazione all Università delle informazioni e dei documenti di sua conoscenza connessi con l invenzione realizzata; c) la segnalazione dell eventuale soggetto che sia interessato ad acquistare i diritti sul brevetto. Art.4 Azioni legali 4.1 Ogni azione legale, sia attiva, sia passiva, relativa all invenzione o al titolo brevettale dell invenzione che dovesse essere intrapresa sar à completamente gestita dall Università, salva la tutela dei diritti morali derivanti dall invenzione che spetta all Inventore. 4.2 Inoltre, l Università si fa carico dei costi relativi ad ogni azione legale, sia attiva, sia passiva, relativa all invenzione o al titolo brevettuale relativo all invenzione che dovesse esse intrapresa, fermo quanto previsto al comma 2 dell articolo 1 della presente convenzione. 4.3 In caso di azione legale, sia attiva, sia passiva, l Inventore si impegna a fornire tutta l assistenza necessaria, anche tecnica, senza richiedere alcun compenso.

6 Art.5 Termine di risoluzione 5.1 Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione. 5.2 Il presente contratto ha durata pari alla durata del titolo brevettuale a tutela dell invenzione fintantoché l Università resta titolare di detto titolo o fintantoché, una volta ceduto il brevetto, l Università continui ad avere titolo a percepire proventi economici connessi all invenzione. 5.3 Il presente contratto si risolve automaticamente nel caso in cui l invenzione, per le sue proprie caratteristiche, risulti non brevettabile, oppure qualora il titolo brevettuale a tutela dell invenzione decada o venga dichiarato nullo. La successiva nullità o decadenza del brevetto non pregiudicano il presente contratto nella misura in cui esso è già stato eseguito e non comportano quindi un obbligo reciproco tra le parti, salvo un equo rimborso drgli importi eventualmente già versati dall Università all Inventore. 5.4 In ogni caso, nessuna clausola del presente accordo può essere assunta a interpretata come una rinuncia parziale o totale da parte dell Università e dell Inventore dei loro rispettivi diritti. o su quant altro di loro proprietà. Art.6 Modifiche 6.1 Ogni modifica, integrazione o deroga al presente accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Letto, accettato e sottoscritto, A norma dell Art.1341 e ss. Del C.C. le parti del presente accordo dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di accettare specificamente le seguenti clausole: Art.1 Oggetto; Art.2 Compenso; Art.3 Tutela brevettale; Art.5 Azioni legali; Art.6 Modifiche Letto, accettato e sottoscritto. AdP

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