COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Provincia di Como

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1 COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA Provincia di Como Piazza XXVII Maggio 1 - C.A.P Codice Fiscale e Partita I.V.A UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel. 031/ Fax 031/ Centralino 031/ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. INDICE CAPO I - PRINCIPI GENERALI art. 1 OGGETTO art. 2 FINALITA art. 3 STATO DI BISOGNO art. 4 DESTINATARI art. 5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE CAPO II - PARAMETRI ECONOMICI art. 6 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE art. 7 SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI art. 8 INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE art. 9 DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE CAPO III - SERVIZI ED INTERVENTI art. 10 TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI CAPO IV - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI art. 11 ASSISTENZA DOMICILIARE 11.1 assistenza domiciliare a favore di anziani 11.2 assistenza domiciliare a favore di soggetti portatori di handicap 11.3 assistenza domiciliare a favore di minori a rischio di emarginazione art. 12 ASSISTENZA AD PERSONAM (scolastica)

2 art. 13 SERVIZIO DI TELESOCCORSO art. 14 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI art. 15 CONTRIBUTO PER FORNITURA PASTI CALDI AL DOMICILIO art. 16 CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI DIURNI art. 17 CONTRIBUTO PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI art. 18 BORSE LAVORO CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA art. 19 PRINCIPI GENERALI art. 20 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA art. 21 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA art. 22 PRESTITI SULL ONORE CAPO VI - PROCEDURE art. 23 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI art. 24 ISTRUTTORIA CAPO VII CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI art. 25 DESTINATARI E CRITERI art. 26 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI art. 27 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE art. 28 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI art. 29 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. art. 30 CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI. art. 31 TERMINE MASSIMO PER LA CONCESSIONE DEL PROCEDIMENTO art. 32 DISPOSIZIONI ABROGATE art. 33 DISPOSIZIONI FINALI art. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI art. 35 PUBBLICITA 2

3 CAPO I PRINCIPI GENERALI art. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina la concessione di servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi. art. 2 FINALITA Il Comune può intervenire con la concessione di servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità: assistenza e sicurezza sociale; istruzione e cultura; sviluppo dell occupazione e dell economia; promozione delle attività istituzionali degli Enti e Associazioni con sede nel territorio del Comune o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio. art. 3 STATO DI BISOGNO Condizione indispensabile per l accesso alle prestazioni assistenziali oggetto del presente regolamento è lo stato di bisogno, che sussiste qualora si verifichi una delle seguenti situazioni sostanzialmente previste dall art. 2, comma 3, della Legge 8 novembre 2000 n 328: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali. art. 4 DESTINATARI Hanno diritto agli interventi previsti dal presente regolamento: a) in riferimento all art. 2, comma 1, della Legge 8 novembre 2000 n 328 e all art. 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n 1: i soggetti residenti nel territorio comunale; i soggetti temporaneamente dimoranti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli al Comune di residenza o allo Stato di appartenenza. b) in riferimento all art. 12 della legge 7 agosto 1990 n 241: Enti pubblici ed Enti privati ed Associazioni, regolarmente costituiti, con sede nel territorio del Comune o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio. art. 5 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo come definito dall art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999 n 221 inserito dal DPCM 4 aprile 2001 n

4 CAPO II - PARAMETRI ECONOMICI art. 6 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli eventuali obbligati si utilizza l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dall art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell ISEE precedentemente definito, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l ISEE risulta modificato è stabilita dal secondo mese successivo a quello della presentazione della nuova dichiarazione. Le situazioni economiche anomale dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte. art. 7 SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile è individuata con i criteri di cui all art. 6 ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate: al 100% nel caso di coniugi, conviventi di fatto, figli, genitori; al 50% nel caso degli altri ascendenti e discendenti, fratelli, affini. Per determinare il grado di contribuzione al costo dei servizi e delle rette di ricovero si procederà con valutazione congiunta dell istruttoria da parte dell Assistente Sociale e del Responsabile del servizio che tenga conto della situazione familiare ed economica complessiva dell interessato; di tale istruttoria dovrà essere informato l Assessore competente. art. 8 INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE Per la dichiarazione dello stato di indigenza si individua il minimo vitale annuo pro-capite nell importo della pensione minima erogata dall INPS al 1 gennaio di ogni anno, senza maggiorazioni sociali. art. 9 DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-sanitari, si individuano sei fasce economiche, dalla A alla F, delle quali la prima pari a Euro 7.180,73 corrispondente a Euro 552,36 per 13 mensilità, e le successive incrementate rispettivamente di Euro 3.098,74=. L importo della prima fascia sarà annualmente rivalutato tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell indice Istat 30 novembre dell anno precedente. CAPO III - SERVIZI ED INTERVENTI art. 10 TIPOLOGIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI Ai fini dell applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di servizi e di interventi: Servizi socio-assistenziali: assistenza domiciliare telesoccorso soggiorni climatici anziani fornitura pasti caldi al domicilio 4

5 frequenza centri diurni borse lavoro contributo per alunni portatori di handicap Interventi di assistenza economica: assistenza economica continuativa assistenza economica straordinaria contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali prestiti sull onore Contributi ad Enti ed Associazioni: contributi per attività istituzionale di Enti ed Associazioni contributi per manifestazioni concessione gratuita dei beni comunali CAPO IV - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI art. 11 ASSISTENZA DOMICILIARE Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socioassistenziale effettuate prevalentemente al domicilio dell utente con particolare riferimento a categorie di soggetti quali anziani, portatori di handicap, minori a rischio e comunque a favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia Assistenza domiciliare a favore degli anziani Destinatari Hanno diritto ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare gli anziani a partire dai 65 anni, non autosufficienti, senza o i cui figli siano impossibilitati, per motivati e seri problemi personali e/o di gestione familiare, ad occuparsi a tempo pieno di loro. Finalità Il servizio di assistenza domiciliare si pone la finalità di mantenere le capacità e le autonomie psico-fisiche e sociali dell anziano al fine di evitare il ricorso a ricoveri impropri e permettere la permanenza del soggetto nel proprio ambiente di vita. Prestazioni Il servizio può comprende le seguenti prestazioni: - prestazioni di segretariato sociale e supporto psicologico; - prestazioni socio assistenziali, erogate tramite ASA relative: alla persona (igiene e cura della persona, aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, supporto nella deambulazione, accompagnamento esterno ecc ); all ambiente di vita dell anziano, solo come prestazione secondaria ed esclusivamente complementare all assistenza personale (riassetto e pulizia dell alloggio e della biancheria, approvvigionamento di generi alimentari, ecc ). In ogni caso il servizio non potrà superare le 4 ore giornaliere. Contribuzione dell utente al costo del servizio e quantificazione contributo comunale Per determinare il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio e per quantificare il contributo comunale si procederà con riferimento alle tabelle sottostanti, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione: dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale ulteriore riduzione della spesa a carico dell utente; della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, per una eventuale maggiorazione della contribuzione dell utente. 5

6 Tabella n 1 - servizio Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% Fascia B 5% Fascia C 10% Fascia D 20% Fascia E 30% Fascia F 50% Tenuti agli alimenti In ordine ai tenuti agli alimenti, si fa riferimento all art.433 del Codice Civile. Qualora per obiettive e motivate difficoltà fosse impossibile determinare la situazione economica degli stessi, sarà valutata, previa verifica dell effettiva capacità economica dell utente, la possibilità di applicare la percentuale relativa alla fascia della situazione economica successiva o il diniego della richiesta di attivazione del servizio. Attivazione del servizio La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente Sociale. L attivazione del servizio è di competenza del Responsabile del Servizio, sentito l Assessore competente. Interruzione del servizio Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 1. richiesta scritta dell utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell interessato; 2. Su proposta dell Assistente Sociale e per decisione motivata del Responsabile del Servizio, informato l Assessore competente; 3. qualora l utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tal caso si darà eventualmente corso alla procedura per l azione di rivalsa Assistenza domiciliare a favore di soggetti portatori di handicap Destinatari L intervento è rivolto a nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap. Finalità Il servizio si pone come supporto nei confronti sia del soggetto portatore di handicap che dei familiari. Pertanto lo stesso potrà assumere sia finalità di tipo educativo, tramite educatore professionale, sia finalità di mero supporto personale di tipo assistenziale, tramite ASA. Nel secondo caso l assistenza sarà attivata se nel nucleo familiare si associa alla presenza dello stato di handicap: la solitudine dello stesso o la presenza di genitori anziani; un carico assistenziale molto gravoso per i familiari in seguito a elevato livello di compromissione del soggetto. Prestazioni Le prestazioni sono differenziate a seconda della finalità da perseguire. Per finalità di tipo educativo: attività didattiche e ludico-ricreative volte allo sviluppo, o al mantenimento delle residue capacità del soggetto; attività di accompagnamento esterno. Per finalità di supporto personale di tipo assistenziale: cura e igiene della persona; somministrazione pasti; aiuto nel vestirsi; aiuto nella deambulazione. Per quest ultima tipologia del servizio il monte ore giornaliero non potrà essere superiore a 5. 6

7 Contribuzione dell utente al costo del servizio e quantificazione contributo comunale Per determinare il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio si procederà con riferimento alle tabelle sottostanti, le cui fasce sono determinate a norma dei precedente art. 9. Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione: dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale ulteriore riduzione della spesa a carico dell utente; della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, per una eventuale maggiorazione della contribuzione dell utente. Tabella n 2 A servizio assistenziale Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% Fascia B 5% Fascia C 10% Fascia D 20% Fascia E 30% Fascia F 50% Tabella n 2 B servizio educativo Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% Fascia B 0% Fascia C 10% Fascia D 20% Fascia E 25% Fascia F 30% Tenuti agli alimenti I tenuti agli alimenti verranno considerati a norma del Codice Civile. Qualora per obiettive e motivate difficoltà fosse impossibile determinare la situazione economica degli stessi sarà valutata, previa verifica della effettiva capacità economica dell utente, la possibilità di applicare la tariffa con la percentuale relativa alla fascia della situazione economica successiva o il diniego della richiesta di attivazione del servizio. Attivazione del servizio La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente Sociale; l attivazione del servizio è di competenza del Responsabile del Servizio sentito l Assessore competente. Interruzione del servizio Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 1. richiesta scritta dell utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell interessato; 2. Su proposta dell Assistente Sociale e per decisione motivata del Responsabile del Servizio, sentito l Assessore competente; 3. qualora l utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tale caso si darà eventualmente corso alla procedura per l azione di rivalsa Assistenza domiciliare a favore di minori a rischio di emarginazione Destinatari Hanno diritto ad usufruire dell intervento i minori a rischio di emarginazione. L attivazione dell intervento è di competenza del Responsabile del Servizio su proposta dell Assistente Sociale del Comune, informato l Assessore competente, anche a seguito di segnalazioni di Enti o di Terzi 7

8 che operano a contatto col minore, nonché in caso di prescrizione del Tribunale per i Minorenni, o della famiglia. Finalità Il servizio si pone la finalità di supportare i minori inseriti in nuclei familiari che, per povertà culturale e/o materiale, non sono in grado o sono impossibilitati ad assicurare autonomamente un equilibrato sviluppo della personalità del minore e quindi una crescita armonica. Il servizio ha quindi una finalità educativa che, pur esplicandosi prioritariamente nei confronti del minore, tenta di esercitare un azione positiva anche sugli altri componenti il nucleo familiare, ed in particolare sulla coppia genitoriale. Prestazioni Il servizio di assistenza domiciliare, svolto tramite educatore, comprende tutte le attività di sostegno per un armonico sviluppo della personalità del minore. Pertanto le prestazioni di sostegno, che si configurano come supporto didattico e supporto ludico-ricreativo per l utilizzazione costruttiva del tempo libero, devono estrinsecarsi mediante una relazione significativa con il minore, affinché lo stesso individui nell educatore una figura di riferimento stabile. Contribuzione dell utente al costo del servizio In caso di attivazione coatta il servizio è gratuito. Per determinare il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell utente al costo del servizio si procederà ad una valutazione: dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale ulteriore riduzione della spesa a carico dell utente; della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, per una eventuale maggiorazione della contribuzione dell utente. Tabella n 3 Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% Fascia B 0% Fascia C 10% Fascia D 20% Fascia E 30% Fascia F 40% Tenuti agli alimenti In ordine ai tenuti agli alimenti sarà considerato il solo nucleo familiare, trattandosi di minori. Attivazione del servizio La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è a cura dell Assistente Sociale, informato l Assessore competente, mentre l attivazione del servizio è di competenza del Responsabile del Servizio. Interruzione del servizio Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 1. Su proposta dell Assistente Sociale e per decisione motivata del Responsabile del Servizio, informato l Assessore competente; 2. qualora l utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tale caso si darà eventualmente corso alla procedura per l azione di rivalsa. 8

9 Art. 12 ASSISTENZA AD PERSONAM (scolastica). Il servizio fornisce assistenza e sostegno individualizzato agli alunni portatori di handicap o con svantaggio socio-culturale, disturbi del comportamento, ecc L intervento è finalizzato all integrazione dell alunno nel contesto scolastico e si realizza attraverso il supporto per lo svolgimento delle attività; mira inoltre ad accrescere l autonomia dell alunno, potenziare e valorizzare le sue capacità di relazione e la sua autostima. La richiesta per questo tipo di servizio viene inoltrata al servizio sociale comunale dal Servizio di Neuro Psichiatria Infantile o simile che segue il minore. Sarà poi l Assistente Sociale a valutare la richiesta e ad identificare la figura di assistente ad personam idonea. Per determinare la quota del costo del servizio a carico dell utente si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Tabella n 4 Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% (gratuità) Fascia B 0% Fascia C 10% Fascia D 20% Fascia E 25% Fascia F 30% L Amministrazione Comunale, nell ambito delle proprio risorse di bilancio, può prevedere interventi a favore di alunni portatori di handicap per le seguenti finalità: - acquisto di ausili e attrezzature la cui necessità è comprovata da documentazione sanitaria; - erogazione di contributi finalizzati all acquisto di attrezzature di tipo didattico da utilizzare al di fuori dell ambito scolastico. art. 13 SERVIZIO DI TELESOCCORSO Destinatari Il servizio è rivolto agli anziani a partire dai 65 anni e ai soggetti portatori di handicap, che vivono da soli. Potranno altresì essere ammesse al servizio, in via eccezionale: le persone in condizioni sanitarie a rischio, prescindendo dall età, dietro presentazione di certificazione medica; gli anziani a partire dai 65 anni e i portatori di handicap, che pur non vivendo soli, possono venire a trovarsi in situazioni di rischio. Finalità Il servizio si pone nella stessa ottica del servizio di assistenza domiciliare, come un supporto volto a prolungare la permanenza dell anziano o del soggetto portatore di handicap nella propria abitazione e comunità di appartenenza, garantendo la promozione della salute intesa non solo come benessere fisico, ma anche come benessere psicologico e sociale. Attivazione del servizio La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente Sociale, informato l Assessore competente. Gestione del servizio L apparecchio verrà dato in comodato d uso alla persona ammessa al servizio che si impegnerà a restituirlo qualora non dovesse più utilizzarlo. Costo del servizio Il costo per l acquisto dell apparecchio sarà assunto direttamente dal Comune. Il costo del servizio invece sarà posto totalmente a carico dell utente. 9

10 Interruzione del servizio Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento qualora l utente lo richieda fatto salvo il pagamento del costo del servizio per tutto l anno corrente o si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza; in tale caso si darà eventualmente corso alla procedura per l azione di rivalsa. Art. 13 bis INSERIMENTO MINORI PRESSO ASILI NIDO (articolo aggiunto con delibera consiliare 23/06/2008 n. 30) I bambini di età da zero a tre anni possono essere inseriti presso gli Asili Nido gestiti da privati o da Comuni limitrofi. La retta è integralmente a carico dell utente. L Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità di Bilancio, può prevedere l erogazione di contributi alle famiglie con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale. art. 14 SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI L Amministrazione Comunale può provvedere annualmente all organizzazione di soggiorni climatici per anziani con onere a carico degli stessi; per accedere al servizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione. Nei casi di particolari situazioni problematiche di carattere sanitario, la domanda di partecipazione al soggiorno climatico dovrà essere corredata da certificato medico attestante l inesistenza di controindicazioni al soggiorno medesimo nonché l autosufficienza dell anziano; occorre altresì dichiarare l accettazione delle condizioni e modalità del soggiorno climatico stabilite dal Comune e concordate con l affidatario del servizio medesimo; eventuali condizioni particolari che comportano aumento della retta di soggiorno potranno essere concordate dell utente direttamente con l affidatario del servizio ed in quest ultimo caso l utente medesimo non potrà beneficiare di intervento contributivo da parte del Comune. L accoglimento della domanda viene valutata dall Assistente Sociale, informato l Assessore competente. L Amministrazione Comunale, nell ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può disporre la partecipazione al costo dei soggiorni climatici a favore degli anziani che ne facciano espressa richiesta, per un importo massimo di Euro 413,16=, da aggiornarsi annualmente tenuto conto della variazione dei prezzi sulla base dell indice Istat 30 novembre dell anno precedente. Per determinare la quota del costo del servizio a carico dell utente si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Tabella n 5 Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 30% Fascia B 50% Fascia C 70% Fascia D 100% Fascia E 100% Fascia F 100% Art. 15 CONTRIBUTO PER FORNITURA PASTI CALDI AL DOMICILIO. L Amministrazione può istituire un servizio di fornitura pasti caldi a domicilio. Destinatari Gli anziani a partire dai 70 anni e le persone non autosufficienti. Contributo del Comune 10

11 Per il calcolo del contributo comunale verrà considerato quale costo massimo del pasto l importo di euro 7,20 da aggiornarsi annualmente tenendo conto della variazione dei prezzi sulla base dell indice Istat 30 novembre dell anno precedente. Per determinare il contributo del Comune si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Tabella n 6 Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 40% Fascia B 40% Fascia C 70% Fascia D 70% Fascia E 100% Fascia F 100% Art. 16 CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI DIURNI Destinatari Hanno diritto a fruire dell intervento del Comune i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani e portatori di handicap. Finalità Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno inseriti nei Centri Diurni secondo le modalità di seguito specificate. L Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura; nei casi in cui al momento della richiesta di contributo sia già in atto l inserimento del disabile/anziano, verrà valutata la possibilità della permanenza o meno nella medesima struttura. Contribuzione dell utente al costo della retta di frequenza Per determinare il grado di contribuzione dell utente al costo della retta di frequenza si procederà con riferimento alla tabella sottostante, le cui fasce sono determinate a norma del precedente art. 9. Dopo aver determinato il grado di contribuzione dell utente al costo della retta di frequenza si procederà ad una valutazione: dei costi fissi personali di carattere sanitario e assistenziale, documentati, per una eventuale ulteriore riduzione della spesa a carico dell utente; della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, per una eventuale maggiorazione della contribuzione dell utente. Tabella n 7 Situazione economica Percentuale della tariffa a carico utente Fascia A 0% (gratuità) Fascia B 10% Fascia C 20% Fascia D 50% Fascia E 75% Fascia F 100% Tenuti agli alimenti In ordine ai tenuti agli alimenti si fa riferimento al Codice Civile. Qualora per obiettive e motivate difficoltà fosse impossibile determinare la situazione economica degli stessi sarà valutata, previa verifica della effettiva capacità economica dell utente, la possibilità di applicare la tariffa con la percentuale relativa alla fascia della situazione economica successiva. Attivazione del servizio 11

12 La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente Sociale, sentito il Responsabile del Servizio e informato l Assessore competente. Interruzione del servizio Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 1. richiesta scritta dell utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell interessato; 2. per decisione motivata dell Assistente Sociale, informato l Assessore competente, per il venire meno delle condizioni che hanno determinato l ammissione; 3. qualora l utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un periodo superiore a due mesi; in tale caso si darà eventualmente corso alla procedura per l azione di rivalsa. art. 17 CONTRIBUTO PER RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno in Case di Riposo, Istituti e Comunità secondo le modalità di seguito specificate. L Assistente Sociale dovrà essere coinvolta nella scelta della struttura; nei casi in cui al momento della richiesta di contributo sia già in atto l inserimento del disabile/anziano, verrà valutata la possibilità della permanenza o meno nella medesima struttura. Destinatari Hanno diritto a fruire dell intervento del Comune: i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, portatori di handicap e minori; i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni. La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell Assistente sociale, informato l Assessore competente. Modalità dell intervento L Amministrazione Comunale interverrà nel pagamento delle rette di ricovero quando l interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito, compresi assegni e indennità di tipo assistenziale, e/o patrimonio effettivamente disponibile, tenuto conto della quota per le sue spese personali (il cui importo viene determinato, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia vigente) e della titolarità di indennità di accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, e, in subordine, il costo non sia interamente coperto dai familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile sulla base di istruttoria reddituale e patrimoniale (ISEE) effettuata a norma dell art. 7 del presente regolamento. Tenuti agli alimenti In ordine ai tenuti agli alimenti si fa riferimento al Codice Civile. I diversi soggetti obbligati hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri; in caso di disaccordo la ripartizione verrà fatta d ufficio in proporzione al reddito e/o patrimonio dei singoli obbligati. L impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell ingresso nella struttura dell utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente; in caso di inadempienza al pagamento si attiverà la procedura per la riscossione coatta. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza dell importo complessivamente pagato dal Comune. Art. 18 BORSE LAVORO L Amministrazione Comunale potrà promuovere interventi volti a facilitare l inserimento lavorativo di portatori di handicap e soggetti svantaggiati, tramite l attivazione di borse lavoro. 12

13 L importo mensile della stessa dovrà essere definito anche in riferimento agli obiettivi da raggiungere (indipendenza economica in una situazione di difficoltà oppure attività di addestramento all attività lavorativa). CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA art. 19 PRINCIPI GENERALI Per quanto attiene agli interventi di sostegno economico a favore di soggetti in stato di bisogno indigenti - si assume quale livello economico il minimo vitale come determinato dall art. 8 del presente regolamento. Qualora l Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con: pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete ed ai canoni di affitto; erogazione di buoni per l acquisto di generi alimentari di prima necessità e per l acquisto di farmaci. L erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio. art. 20 ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A fronte di un preciso progetto motivato, elaborato dall Assistente Sociale è possibile prevedere interventi a carattere continuativo. Il progetto dovrà contenere, quali elementi minimi: la durata dell erogazione del contributo; gli obiettivi e tempi dell erogazione del contributo; momenti di verifica intermedia e finale. Indipendentemente dai tempi di verifica contenuti nel progetto il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in dodici mesi oltre i quali l eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell utente e di un ulteriore verifica sull andamento del progetto. art. 21 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi: necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale; sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi; reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza, compreso il telesoccorso; copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari; partecipazione a soggiorni climatici di soggetti portatori di handicap e minori in condizioni di svantaggio sociale. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico. La valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere alla prestazione economica è di competenza dell Assistente Sociale, sentito il Responsabile del Servizio e informato l Assessore competente. art. 22 PRESTITI SULL ONORE Destinatari Il Comune può concedere prestiti sull onore senza interesse ad adulti in condizioni sociali di temporanea difficoltà. In particolare il servizio è rivolto al sostegno di nuclei monoparentali, 13

14 coppie giovani con figli, gestanti in difficoltà, famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale. Tipologia dell intervento I prestiti sull'onore erogati sono di due tipi: 1) prestiti concessi sulla base della normativa regionale; 2) prestiti concessi direttamente dal Comune ai sensi dell art. 16 della Legge , n 328; La concessione del prestito erogabile sulla base della normativa regionale è regolata dall art.3 della Legge , n. 23. La concessione del prestito direttamente da parte del Comune avviene a seguito di indagine, valutazione e relazione dell assistente sociale comunale, in cui si determina l attivazione di impegni e risorse, che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di temporanea difficoltà. Il prestito viene formalizzato in un contratto sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi disposti dalla presente disciplina. Requisiti e modalità di ammissione La richiesta e la concessione del prestito avvengono tramite la compilazione e la sottoscrizione degli appositi moduli predisposti dal Servizio. Il prestito può essere concesso a persone che dispongono di una fonte di reddito o, comunque, ne siano sprovvisti solo temporaneamente, e non abbiano un ISEE superiore a Euro ,00.= Il prestito può essere concesso qualora il Servizio Sociale valuti positivamente la capacità del richiedente di far fronte al pagamento delle rate di restituzione. Per valutare le situazioni di bisogno, si considera la temporanea riduzione del reddito disponibile. Ammontare del prestito L ammontare della somma resa disponibile al prestito non può superare l importo di Euro 5.000,00.=; le quote ed i tempi di restituzione vengono stabiliti nell ambito del contratto e sottoscritte dall interessato. I tempi di restituzione non potranno, di norma, essere superiori ad anni due (2). Verifiche Il progetto di intervento tramite concessione di prestito sull onore deve prevedere verifiche in itinere. Nell ambito di tali verifiche il Servizio Sociale potrà prevedere: la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito; la concessione ai sensi dell art.20 del presente regolamento di un contributo straordinario finalizzato all estinzione del prestito. Inadempienze In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dal progetto che definisce l intervento di aiuto tramite prestito sull onore e delle relative condizioni, circa la restituzione delle somme concesse, il Comune procederà a norma di legge ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica. Il mancato pagamento, anche di una sola rata del prestito, comporterà il venir meno del beneficio del termine a norma dell'art del C.C., ed il diritto del Comune, ricorrendone i presupposti, al recupero coattivo dell'intero prestito. CAPO VI - PROCEDURE art. 23 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI Il procedimento preordinato all erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell interessato, dei familiari o su proposta dell Assistente Sociale. L istanza deve essere presentata per iscritto. Per una corretta istruttoria della pratica l Assistente Sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione: stato delle relazioni familiari dell utente; 14

15 condizioni abitative dell utente; per i servizi ove richiesta, certificazione o autocertificazione del richiedente contenente gli elementi per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE); a tale proposito l Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità dei dati; per i servizi ove richiesta, autocertificazione circa l esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e in caso di esistenza certificazione o autocertificazione di cui al punto che precede; eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute; dichiarazione di presa visione del presente regolamento da parte dell interessato o di chi sottoscrive la richiesta e dei tenuti agli alimenti che contribuiscono al pagamento di servizi e rette; documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate; cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l accesso a determinati servizi; ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all istruttoria della pratica. art. 24 ISTRUTTORIA L Assistente Sociale, ricevuta l istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori: esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta; accertamento sulla situazione economica dell interessato e degli eventuali obbligati; accertamento sulla situazione sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare; valutazione dell idoneità e della priorità ad accedere al servizio, informato l Assessore competente; relazione con eventuale progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune. La relazione, l eventuale progetto e la proposta di intervento vengono sottoposte al Responsabile del Servizio a cui sono attribuiti, in base alle normative vigenti, i compiti di gestione. Quest ultimo dopo esame congiunto del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. CAPO VII - CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI art. 25 DESTINATARI E CRITERI Destinatari dei contributi sono gli Enti pubblici e privati e le Associazioni con sede nel territorio del Comune e/o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio. I contributi possono essere di natura ordinaria e straordinaria. I contributi ordinari possono essere concessi per l attività istituzionale quale risulta dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma annuale deliberato dagli organi competenti, che gli interessati devono presentare al Comune, unitamente all atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi (si prevede esplicito esonero dal presentare quest ultima documentazione da parti di Enti di rilevanza nazionale), entro il 31 marzo di ogni anno. Si prevede esplicito esonero dal presentare l atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi dell Ente o dell Associazione se l inoltro è già avvenuto con precedenti richieste di contributo. In casi particolari l'amministrazione, come per esempio nel caso di comitati e associazioni non riconosciute, potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto 15

16 costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della associazione richiedente. I contributi straordinari, da richiedersi in sede di presentazione della predetta domanda di contributo ordinario, possono essere concessi esclusivamente per spese che non hanno il carattere della ordinarietà e non possono essere devoluti al finanziamento di spese aventi natura diversa da quella per i quali sono stati erogati. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone a sostegno di singole iniziative tese alla realizzazione di progetti coincidenti con le finalità perseguite dal Comune o interessanti le finalità stesse. I contributi ordinari e straordinari dovranno essere oggetto di presentazione di bilancio consuntivo o rendiconto da presentare entro il 31 maggio dell anno successivo a quello con riferimento al quale vengono concessi. Il Comune delibera annualmente il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto: a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; b) del rendiconto delle attività nell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate; c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto Atteso che i contributi di cui al presente articolo vengono erogati per sostenere economicamente l attività dei richiedenti, è fatto espresso divieto agli stessi, di erogare contributi di qualsiasi natura e specie a Enti, Associazioni, ecc, salvo espressa specifica autorizzazione comunale. art. 26 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI Possono essere concessi contributi ad Enti pubblici e privati ed Associazioni con sede nel territorio del Comune o che operano sul territorio del Comune per manifestazioni organizzate, senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale. Le domande di erogazione dei predetti contributi devono contenere dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi che la stessa si prefigge ed essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal preventivo analitico. In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, in armonia con i programmi già predisposti dall Amministrazione comunale. La Giunta Comunale sulla base del bilancio consuntivo o del rendiconto relativo alla manifestazione, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla manifestazione medesima, potrà procedere alla rideterminazione del contributo concesso. art. 27 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE La concessione di contributi è disciplinata dai precedenti artt. 25 e 26. I contributi sono erogati, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, esclusivamente alle Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel settore giovanile sul territorio comunale, tenendo conto del: a) numero complessivo degli atleti praticanti; b) numero degli atleti appartenenti al settore giovanissimi ; c) numero delle specialità sportive praticate; d) numero delle gare e delle attività di allenamento svolte e documentate. Le attività rivolte al recupero e/o reinserimento sociale degli portatori di handicap sono considerate di carattere prioritario. 16

17 art. 28 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI La concessione di contributi è disciplinata dai precedenti artt. 25 e 26. I contributi sono erogati tenuto conto della categoria dei soggetti destinatari dell attività del richiedente (anziani, minori, portatori di handicap, indigenti, tossicodipendenti, carcerati, extracomunitari, ecc.) e della tipologia degli interventi effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc..). L erogazione di contributi alla Scuola materna non comunale è subordinata al preventivo convenzionamento della gestione. art. 29 NORME PARTICOLARI PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. La concessione di contributi per attività ed iniziative diverse nonché manifestazioni è disciplinata dai precedenti artt. 25 e 26. Per quanto concerne l erogazione di contributi per gli interventi relativi alla costituzione e la conservazione dei luoghi di culto e annesse strutture la disciplina è rinviata alle norme dettate dalla Legge regionale 9 maggio 1992 n 20 ad oggetto Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi.. Tali contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri: rilevanza dell opera o dei lavori da eseguire; entità degli oneri finanziari necessari per l esecuzione dell opera o dei lavori. Art. 30 CONCESSIONE GRATUITA DEI BENI COMUNALI PATROCINIO (articolo modificato con delibera consiliare del 19/11/2010 n. 51) I beni comunali (strutture, spazi, e beni mobili) possono essere concessi, su espressa richiesta, in uso gratuito, qualora disponibili, per l organizzazione e la realizzazione di manifestazioni organizzate, senza scopo di lucro, da Enti ed Associazioni con sede nel territorio del Comune e/o che operano sul territorio comunale con attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dello sviluppo dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio. La gratuità può comprendere anche l onere per spese di gestione degli spazi e delle strutture quali energia elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.. In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, in armonia con i programmi già predisposti dall Amministrazione Comunale. Il patrocinio è l espressione del sostegno concesso dall Amministrazione Comunale ad iniziative pubbliche o private aventi le finalità di cui ai paragrafi precedenti. Il patrocinio può essere riconosciuto con atto della Giunta Comunale anche ad Enti ed Associazioni con sede fuori del territorio del Comune, dietro espressa richiesta. I soggetti richiedenti il patrocinio devono presentare apposita domanda dello svolgimento dell iniziativa o dell attività per le quali è richiesto, indirizzata all Amministrazione Comunale, di norma almeno 7 giorni prima, salvo casi di estrema urgenza in cui l autorizzazione viene rilasciata direttamente dal Sindaco. La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto beneficiario attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell iniziativa. ; CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI art. 31 TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, è fissato in conformità con quanto stabilito nel vigente regolamento per la determinazioni del termine di ciascun tipo di procedimento. 17

18 art. 32 DISPOSIZIONI ABROGATE Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili. art. 33 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell ordinamento giuridico. art. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto della Legge 30 novembre 1996 n 675 e successive modificazioni ed integrazioni. art. 35 PUBBLICITA Il presente regolamento, intervenute le pubblicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento. 18

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