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1 Proposta di legge regionale: Norme in materia di tutela della biodiversità e dei prodotti agroalimentari di qualità e tradizionali del territorio regionale dall emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) Promossa da: (segue elenco 57 Associazioni/Gruppi/Organizzazioni promotrici) Adiconsum FVG AIAB FVG Associazione italiana per l agricoltura biologica Alister FVG AL. PI. FLORA (Az. agricola apistica biologica) Amici della Terra - Udine/FVG Amici di Beppe Grillo Udine Associazione Agricoltura biodinamica Associazione Amici in giardino Associazione Benkadì (commercio equo e solidale), Staranzano (GO) Associazione Buteghe coop. e Bottega commercio solidale San Giorgio di Nogaro (UD) Associazione CEA Mulino Cocconi Ecomuseo delle Acque, Gemona (UD) Associazione culturale Unimondo, Colloredo di Montalbano (UD) Associazione Donne operate al seno Associazione G.A.S. Buja Associazione nazionale Città della frutta Associazione nazionale Civiltà contadina FVG Associazione Senza confini Brez Meja (Bottega del mondo TS) Associazione VAS (Verdi Ambiente Società) Associazione Vitae Onlus, Faedis (UD) APPO Friuli (Associazione produttori piante officinali bio) Aprobio Associazione produttori biologici e biodinamici del FVG Azienda agricola I Canais, Moruzzo (UD) Bilanci di giustizia Udine Bottega del mondo Soc. Coop. Udine Carta EstNord (rivista) Casa del consumatore, Muggia Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci - Zugliano (UD) Ce.V.I. - Centro di volontariato internazionale per la cooperazione allo sviluppo Centro volontari cooperazione allo sviluppo (C.V.C.S.) Cittadinanzattiva FVG Coldiretti regionale FVG Comitato per la vita del Friuli rurale Comitato per la salvaguardia del Golfo di Trieste Cooperativa sociale Itaca (PN) Federconsumatori FVG Federazione del Comilva Federazione diritto libertà di cura Onlus Udine

2 GAP Udine (Gruppo di acquisto popolare) G.A.S. Go gas tartaruga (Gruppo di acquisto solidale), Staranzano (GO) G.A.S. Gaspita! (PN) G.A.S. Il Ponte (GO) GIT - Gruppo di iniziative territoriali dei soci di Banca Etica della provincia di Udine Greenpeace Onlus Italia Il Forno a legna, Remanzacco (UD) Italia Nostra FVG Kmečka Zveza Associazione agricoltori LAC FVG LAV Onlus, sedi del FVG Legacoop FVG Legambiente FVG Legaconsumatori PN LIPU FVG OTC (Organizzazione tutela consumatori) FVG Pordenonegrilla.it QualityBIO sas Slowfood FVG WWF FVG

3 Relazione illustrativa In relazione al principio comunitario di facoltà di impiego degli OGM in agricoltura purché autorizzati ed a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 19 gennaio 2010 n. 183, che introduce il principio in base al quale la mancata adozione dei piani regionali di coesistenza non possa costituire ostacolo al rilascio dell autorizzazione alla messa in coltura di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e dei recenti provvedimenti di autorizzazione di OGM emanati dalla Commissione Europea, in particolare della patata GM Amflora per la coltivazione, l uso a fini industriali e come mangime ed in assenza degli strumenti necessari a garantire la coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche ed OGM, di competenza delle Regioni, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2006, si ritiene necessario adottare le misure idonee a garantire la biodiversità degli ecosistemi regionali e le produzioni di qualità e tradizionali che il territorio esprime. La biodiversità, infatti, rappresenta un valore ecologico ed insieme economico, sociale, culturale, che deve essere tutelato, in particolare, in situ, mediante misure di conservazione, ripristino e valorizzazione, cosa che rappresenta la base scientifica delle discipline vigenti in materia, sia a livello nazionale che comunitario ed internazionale. Per questo, di fronte al rischio che l immissione deliberata in ambiente di OGM rappresenta per la diversità biologica, è necessario introdurre un divieto di coltivazione di tali organismi all interno del sistema di aree protette istituito a livello regionale, tanto in applicazione della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) che del d.p.r. n. 357/1997 (che disciplina, in Italia, la rete Natura 2000). A questo proposito si richiamano il principio di precauzione, come sancito dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e dal Trattato sull Unione Europea (articolo 191), la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, le Conclusioni del Consiglio europeo del 5 dicembre Il Consiglio europeo stabilisce che, in accordo con il diritto comunitario, che include il principio di precauzione, le Regioni con caratteristiche agronomiche ed ambientali specifiche possono richiedere anche misure di divieto della coltivazione di OGM, in particolare nei siti Natura 2000 e simili. Inoltre, alla luce del concetto di protezione reticolare e territoriale della biodiversità, introdotto dalla comunità scientifica internazionale ed adottato a livello europeo, devono essere tutelati anche gli elementi lineari, compreso il paesaggio, che contribuiscono a garantire la funzionalità di habitat e specie. Ciò anche per realizzare un insieme di infrastrutture verdi nel territorio regionale, ossia di una rete interconnessa di zone naturali, quali i terreni agricoli, gli itinerari verdi, le zone umide, i parchi, le riserve forestali e le comunità di piante indigene. Perciò il divieto di emissione deliberata nell ambiente di OGM viene esteso alle aree esterne a quelle sottoposte ad uno speciale regime di protezione. A questo proposito è necessario richiamare la Convenzione europea sul paesaggio e la Comunicazione della Commissione europea sulle soluzioni per una visione e un obiettivo dell'ue in materia di biodiversità dopo il 2010 (COM(2010) 4 definitivo). Queste medesime misure, infine, trovano giustificazione nella necessità di tutelare un importante patrimonio di produzioni di qualità (DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologiche e le produzioni agroalimentari tradizionali), che si sviluppano in maniera non uniforme sul territorio regionale e che richiedono l adozione di strumenti di protezione rafforzata delle aree agricole di provenienza, idonei a garantire la

4 purezza delle sementi e l integrità delle produzioni, in assenza delle quali, in virtù delle attinenti peculiarità regionali, il rischio di perdite in termini di biodiversità ed economici sarebbe realmente inaccettabile. Queste produzioni hanno dimostrato negli anni di avere effetti positivi sul mantenimento della biodiversità; esse, infatti, sono caratterizzate da un importante valore ambientale, socioeconomico e culturale, sono espressione dell inventiva, dell ingegno e del processo di evoluzione delle collettività territoriali, e, perciò, devono essere oggetto di tutela e di salvaguardia da parte delle istituzioni competenti, in particolare alla luce della Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, e del D.M. 9 aprile 2008, recante individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano. La presente proposta di legge regionale fa proprio anche il dibattito che nel nord e nel sud del mondo migliaia di agricoltori stanno portando avanti per il riconoscimento della Sovranità alimentare, come diritto fondamentale di tutti i popoli a scegliere cosa produrre e come produrlo per garantire in modo sostenibile una alimentazione sufficiente e sana per tutti, in tutti i Paesi del mondo. Un diritto che l introduzione di OGM, in molti Paesi del sud del mondo, ha intaccato attraverso i brevetti di proprietà delle multinazionali che esercitano un vero e proprio monopolio, costringendo gli agricoltori ad acquistare ogni anno le sementi OGM a prezzi alti, con raccolti spesso insoddisfacenti, generando anche dipendenza economica dall estero.

5 Articolato Art. 1 Finalità 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, consapevole del valore della biodiversità e dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della biodiversità e delle sue componenti, dell'importanza della biodiversità per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera, in quanto responsabile della conservazione della biodiversità e dell utilizzazione durevole delle risorse biologiche sul territorio, ritiene di dover anticipare, prevenire e correggere alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita di biodiversità. 2. In applicazione del principio di precauzione di cui all articolo 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 e di cui all articolo 191 del Trattato CE, la Regione Friuli Venezia Giulia ritiene che, laddove vi sia una minaccia di riduzione rilevante o di perdita della biodiversità regionale, non si debba addurre la mancanza di una completa sicurezza scientifica come motivo per differire le misure che permetterebbero di evitare o di ridurre al minimo questa minaccia. 3. La conservazione della biodiversità esige necessariamente la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, oltre alla conservazione ed al recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale. Perciò, dovendo necessariamente regolare, amministrare o controllare i rischi connessi con l'utilizzazione o l'emissione di organismi viventi modificati dalle manipolazioni genetiche, che possono avere impatti sfavorevoli sull'ambiente e, quindi, influire sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della biodiversità, sono adottate misure specifiche per la loro tutela. 4. Le misure specifiche emanate ai sensi del comma 3 sono prese in accordo con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Convenzione europea sul paesaggio, le Conclusioni del Consiglio europeo del 5 dicembre 2008 ed alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale. 30 settembre 1996 n. 42, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, e della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, recante disposizioni per l adempimento degli obblighi della Regione Friuli- Venezia Giulia derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006). 5. Alla luce del legame sussistente tra la tutela della biodiversità e le produzioni animali e vegetali di qualità, come quelle DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, biologiche e le produzioni agroalimentari tradizionali, le misure adottate ai sensi del comma 3, hanno anche lo scopo di offrire una protezione rafforzata ad esse nell ambito del territorio regionale. La protezione rafforzata delle aree agricole regionali da cui provengono questi prodotti richiede l adozione di misure idonee a garantire la purezza delle sementi e l integrità delle produzioni, in assenza delle quali, in virtù delle attinenti peculiarità regionali, il rischio di perdite in termini di biodiversità ed economici, sarebbe inaccettabile.

6 6. Ai sensi del precedente comma 5, si sottolinea il valore ambientale, socioeconomico e culturale delle produzioni di qualità e tradizionali che rappresentano l espressione dell inventiva, dell ingegno e del processo di evoluzione delle collettività territoriali, e che, per questo, devono essere oggetto di tutela e di salvaguardia da parte delle istituzioni competenti, in particolare alla luce della Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, e del D.M. 9 aprile 2008, recante individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano. Art. 2 Misure di protezione della biodiversità 1. In attuazione del precedente articolo, la Regione Friuli Venezia Giulia dispone il divieto di emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), nell ambito del sistema di protezione di parchi e riserve naturali definito a livello regionale e della rete Natura In ragione delle specificità regionali e delle caratteristiche locali, che si esprimono in ecosistemi ed ambienti dotati di elevata diversità genetica ed in pratiche e produzioni agricole ed alimentari tradizionali, caratterizzate da un elevato valore naturalistico, culturale e qualitativo, ed in relazione alla necessità di tutelare gli elementi lineari, comprensivi del paesaggio, necessari alla realizzazione di un sistema reticolare di protezione della biodiversità e di infrastrutture verdi, ossia di una rete interconnessa di zone naturali, quali i terreni agricoli, gli itinerari verdi, le zone umide, i parchi, le riserve forestali e le comunità di piante indigene, il divieto di emissione deliberata nell ambiente di OGM, viene esteso a tutte le porzioni di territorio regionale esterne alle aree di cui al comma precedente. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo riguarda la semina di materiale genetico OGM in coltivazioni sul campo a cielo aperto, e quindi al di fuori di eventuali strutture sperimentali, perfettamente isolate e separate dall esterno, tali da impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente contaminazione delle colture non OGM, convenzionali, tipiche e biologiche. 4. La Regione Friuli Venezia Giulia emanerà con decreto del presidente della Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un codice di tutela e informazione, che si avvarrà anche di controlli a cura delle strutture preposte sui prodotti, al fine di garantire la qualità e la trasparenza, sull'eventuale presenza di OGM nei prodotti finali stessi in percentuali superiori a quelle stabilite dalle attuali norme (o leggi). Art. 3 Promozione della ricerca e sperimentazione 1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità a livello specifico e varietale nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale. Ciò

7 anche al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, nonché della qualità dei prodotti e degli interessi economici, insieme, degli agricoltori e dei consumatori. Promuove altresì la ricerca atta a fornire dati sulla valutazione dell'impatto degli OGM sulla salute umana, animale e sull'ambiente. Art. 4 Promozione dell'innovazione 1. La Regione FVG promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi innovativi ma ecocompatibili ed in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiarità. Art. 5 Iniziative di comunicazione e di educazione alimentare 1. La Regione Friuli Venezia Giulia favorisce la produzione e il consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici in linea con i recenti Programmi Europei di Sviluppo Rurale nel settore dell'agroambiente e promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare che li riguardino. Art. 6 Norme di gestione e finanziarie 1. Per i fini di cui agli art. 3, 4 e 5 della presente legge l Amministrazione Regionale predispone annualmente i Programmi per la Promozione della Ricerca e Sperimentazione e per il Sostegno alle Iniziative di Comunicazione ed Educazione alimentare identificando le priorità di intervento e le caratteristiche dei soggetti attuatori. 2. Le domande per l'attuazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate dai soggetti attuatori entro il 28 febbraio di ogni anno. Art. 7 Controlli e sanzioni 1. La Regione, attraverso i suoi organi tecnici, al fine di evitare contaminazione da OGM alle coltivazioni tradizionali, tipiche, biologiche e alla biodiversità naturale, predispone un sistema di analisi e di controlli a campione. Chiunque violi le prescrizioni di cui all art. 2, seminando colture OGM è sogggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 a ,00 ad ha o frazione di ha. Art Per i fini della presente legge è prevista la spesa di ,00 per l anno 2010 e di complessivi ,00 per il triennio

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