Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Modifiche previste per il 1 gennaio 2004 Commento e testi delle modifiche (allegato)

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1 Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) Modifiche previste per il 1 gennaio 2004 Commento e testi delle modifiche (allegato)

2 2 1. Introduzione 3 2. Laboratori 5 3. Assicuratori / Sistema finanziario 8 4. Forme particolari d assicurazione Franchigie, franchigie opzionali, aliquota percentuale Disposizioni transitorie Entrata in vigore 15 Allegati - Allegato 1: Effetti dei nuovi limiti massimi di importo e percentuale della riduzione per diversi livelli di premio (adulti) - Allegato 2: Effetti dei nuovi limiti massimi di importo e percentuale della riduzione per diversi livelli di premio (minorenni) - Allegato 3: Effetti delle modifiche sul premio - Proposta di modifica dell'oamal

3 3 1. Introduzione La presente revisione dell OAMal comporta modifiche più o meno importanti. Le modifiche più significative concernono le riserve degli assicuratori, i laboratori, le franchigie, le franchigie opzionali e le riduzioni ad esse correlate. Per quanto concerne il primo punto si tratta di armonizzare i tassi di riserva al fine di garantire per principio le stesse condizioni di partenza sul mercato a tutti gli assicuratori, che, grazie a questa misura, potranno anche fruire di un maggior margine di manovra sul piano finanziario e nella fissazione dei premi. Al fine di tener conto delle esigenze attuariali poste agli assicuratori piccoli e medi è prevista per loro una riassicurazione obbligatoria. Per quel che concerne i laboratori, l obiettivo della modifica è quello di lottare contro gli abusi osservati negli ultimi tempi, in particolare la comparsa dei cosiddetti grandi laboratori, che eseguono analisi per medici ed altri laboratori senza far usufruire degli sconti gli assicurati o gli assicuratori, come esigerebbe invece l articolo 56 LAMal. Ai laboratori vengono inoltre imposte norme di qualità: infatti, devono soddisfare un certo numero di criteri qualitativi generalmente riconosciuti in modo da garantire la buona qualità degli esami. Le definizioni introdotte allo scopo nell ordinanza hanno reso necessaria una ristrutturazione della Sezione 7 del capitolo concernente l autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Poiché negli ultimi anni i costi a carico dell assicurazione malattie sono costantemente cresciuti, la franchigia ordinaria e l aliquota percentuale passeranno, rispettivamente, da 230 a 300 e da 600 a 800 franchi. I testi seguenti espongono in cifre le conseguenze di questi aumenti esemplificandole con l ausilio di tabelle. D altra parte, constatato che i costi supplementari a carico degli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale sono inferiori alle riduzioni percentuali massime dei premi, queste ultime saranno abbassate. I commenti a queste modifiche sono corredati da allegati che ne precisano le modalità di calcolo e ne specificano le conseguenze in cifre. Art. 2 cpv. 1 lett. f Le persone menzionate alle lettere c, d ed e ed i loro familiari possono essere affiliate presso un assicurazione malattie estera. In questi casi non vi è diritto all aiuto reciproco. Anche i familiari di persone affiliate ad un assicurazione malattie straniera privata che copre i costi di malattia insorti in Svizzera devono essere esentati dall obbligo di assicurarsi in Svizzera. La nuova formulazione sono coperte in caso di malattia in Svizzera è applicabile sia ai familiari affiliati all assicurazione malattie sociale straniera che hanno diritto all aiuto reciproco che ai familiari affiliati ad un assicurazione malattie straniera privata che assume i costi di malattia insorti in Svizzera. I familiari che non dispongono di alcuna copertura assicurativa sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera. Art. 2 cpv. 1 lett. g Questa disposizione concerne i familiari delle persone che, al contrario di quelle menzionate all articolo 2 capoverso 1 lettere c-e OAMal, non abitano in Svizzera. Si tratta soprattutto di persone che soggiornano in Svizzera nell ambito d una formazione o di un perfezionamento, vale a dire studenti, allievi, praticanti e stagisti. A deroga dell articolo 1 capoverso 2 lettere a e f OAMal, essi non sono soggetti

4 4 all obbligo di assicurazione in Svizzera se risultano affiliati all assicurazione malattie sociale estera in qualità di familiari e se beneficiano dell aiuto reciproco dell assicurazione malattie. Le persone soggette all Accordo sulla libera circolazione delle persone o all Accordo AELS ricevono dalla loro assicurazione malattie un modulo E (E 109 oppure E 128) che attesta il loro diritto all aiuto reciproco. La presentazione del modulo comporta la loro registrazione presso l Istituzione comune LAMal in qualità di aventi diritto all aiuto reciproco. Lo stesso vale per le persone aventi diritto all aiuto reciproco sulla base di altri accordi bilaterali (ad esempio la Convenzione di sicurezza sociale con la Germania). Se queste persone sono affiliate presso un assicurazione malattie privata estera in qualità di familiari, esse sono soggette all obbligo di assicurazione in Svizzera. Tuttavia, su richiesta, esse possono come finora venire esentate dall obbligo assicurativo in Svizzera in base all articolo 2 capoverso 4 OAMal. Art. 2 cpv. 4 e 4 bis Sia le persone che soggiornano in Svizzera nell ambito d una formazione o d un perfezionamento (cpv. 4) sia i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell ambito di un incarico d insegnamento o di una ricerca (cpv. 4 bis ), possono essere accompagnati dai rispettivi familiari. In questi casi anche i familiari possono essere esentati, su richiesta, dall obbligo di assicurazione, sempre che soddisfino le condizioni menzionate nelle disposizioni. Questo vale in misura maggiore dato che negli Stati CE/AELS esistono assicurazioni per famiglie. Art. 19 cpv. 1 In questa disposizione è necessario ricordare espressamente che all istituzione comune possono incombere compiti in qualità di organo di collegamento e ciò non soltanto in base all Accordo sulla libera circolazione delle persone o all Accordo AELS, bensì anche in base ad altri obblighi internazionali. Art. 27 L UFAS appronta l elenco dei medicamenti a carico dell assicurazione malattie obbligatoria (elenco delle specialità, ES, art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal) ed emana in merito, nei confronti delle imprese farmaceutiche, decisioni impugnabili mediante ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità (art. 90 cpv. 1 LAMal), contro le cui decisioni può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 97 lett. e della legge federale del 16 dicembre 1943, sull organizzazione giudiziaria OG). Ha diritto di ricorrere il Dipartimento competente o, se è previsto dal diritto federale, la divisione competente dell amministrazione federale (art. 103 lett. b OG). La presente disposizione costituisce la base giuridica necessaria a che l UFAS, in qualità di ufficio competente in materia e di istanza preliminare, possa interporre autonomamente ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità.

5 5 Art. 31 cpv. 2 Al fine di una maggiore trasparenza nei confronti delle persone interessate, l UFAS dev essere in grado, se richiesto, di pubblicare dati supplementari relativi all assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, come per esempio il bilancio e i conti d esercizio, e, con la modifica, anche i dati per assicuratore relativi all assicurazione d indennità giornaliera facoltativa. Art. 37 cpv. 2 lett. k Va fatta una precisazione, il termine organo di controllo dovrà d ora in poi essere sostituito da Servizio d accreditamento svizzero. 2. Laboratori Commento generale Il 1 gennaio 2003 sono state ammesse nell'appendice A all'elenco delle analisi le seguenti definizioni concernenti il settore dei laboratori: analisi nell ambito delle cure di base, laboratorio del gabinetto medico e diagnostica in presenza del paziente. Lo scopo di questa modifica era e rimane la lotta contro gli abusi riscontrati negli ultimi tempi in questo settore, in particolare contro il diffondersi dei cosiddetti grandi laboratori che eseguono analisi per i medici e per altri laboratori senza adempiere l'obbligo previsto all'articolo 56 LAMal di far usufruire gli assicurati o gli assicuratori degli sconti di cui hanno beneficiato. Il laboratorio del gabinetto medico è uno dei tipi di laboratorio autorizzati in virtù della LAMal. Esso si trova nello studio di medici liberi professionisti ed è autorizzato ad effettuare analisi nell'ambito delle cure di base. Non può invece effettuare analisi su mandato di un altro fornitore di prestazioni. Il medico deve occuparsi della gestione del laboratorio e assume la responsabilità per le analisi. Dal punto di vista giuridico e spaziale il laboratorio del gabinetto medico fa parte dello studio del medico che prescrive le analisi. Se più medici gestiscono in comune uno studio, possono gestire in comune anche il laboratorio. Il principio della diagnostica effettuata in presenza del paziente implica che i risultati, se tecnicamente possibile, siano disponibili ancora durante la consultazione. Un requisito spaziale è costituito dal fatto che l'analisi deve essere eseguita nel laboratorio del gabinetto medico. L'assicurazione malattie prevede tuttavia due deroghe: le analisi sono prese a carico se, per motivi tecnici, il risultato non può essere disponibile entro breve termine (ad es. in caso di determinazione del numero di germi nelle urine non è possibile avere il risultato ancora durante la consultazione) oppure se i campioni da analizzare vengono prelevati durante una visita medica a domicilio. La garanzia della qualità costituisce un esigenza particolare che deve essere adempiuta nell'ambito dell'oamal. I laboratori devono soddisfare certi principi di qualità generalmente riconosciuti in modo da garantire anche la buona qualità dei risultati delle analisi. I mezzi più adatti per migliorare la qualità del laboratorio sono l'accreditamento e la certificazione. Si può inoltre prevedere un ispezione dei laboratori da parte di organi accreditati. Si dovrà però fare una distinzione per quanto riguarda l applicazione di questa misura.

6 6 Altrettanto importante è la garanzia della qualità delle analisi che verranno ammesse nell'elenco. Gli standard riconosciuti in questo settore dovrebbero ora essere fissati anche nell'ordinanza. Lo scopo è anche di eliminare i cosiddetti test rapidi, che danno risultati discutibili. Art. 53 La modifica all OAMal comporta una nuova suddivisione del presente articolo. L attuale titolo Principio è sostituito con "Laboratori autorizzati". L indicazione concernente il nuovo articolo 54 (g) è soppressa. Il capoverso 2 fornisce un elenco esaustivo dei vari tipi di laboratori. Ve ne sono quattro: laboratori di gabinetti medici, laboratori d'ospedale, officine di farmacisti e laboratori che, su mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre a quelle nell'ambito delle cure di base. Art. 53a Con la modifica all'oamal le definizioni concernenti i laboratori dei gabinetti medici, menzionate finora nell'appendice A all'elenco delle analisi, figurano ora nel presente articolo. Dal punto di vista spaziale e giuridico il laboratorio del gabinetto medico deve far parte dello studio del medico che prescrive le analisi. Giusta il capoverso 2, un medico che gestisce un laboratorio nel proprio studio deve essere in possesso di un certificato d attitudine tecnica riconosciuto dalla FMH. Analogamente alla certificazione, questa regolamentazione serve a garantire il livello qualitativo nel settore dei laboratori. Nel caso di uno studio medico con un laboratorio gestiti in comune da più medici, tutti i medici che prescrivono analisi devono disporre di un simile certificato. Il capoverso 3 disciplina i casi che, sebbene non corrispondano alla diagnostica in presenza del paziente, devono essere rimborsati. Si tratta dei campioni da analizzare prelevati durante una visita medica a domicilio e dei risultati di analisi che, per motivi tecnici, non possono essere disponibili durante la stessa consultazione. Non sono previste altre deroghe. Il capoverso 4 sancisce l'importante principio secondo cui le analisi eseguite su mandato di terzi non vengono rimborsate. Nel laboratorio del gabinetto medico si devono effettuare soltanto analisi prescritte dal medico che lo gestisce. Il capoverso 5 fissa requisiti qualitativi anche riguardo al personale poiché per eseguire analisi di buona qualità il laboratorio deve disporre di personale che abbia conseguito una formazione adeguata. Anche questo punto costituisce un principio della garanzia della qualità. Infine il capoverso 6 introduce quale nuova esigenza inerente alla qualità la partecipazione regolare dei laboratori dei gabinetti medici a prove interlaboratorio eseguite da organi d'ispezione accreditati o da laboratori di riferimento accreditati. Qualora un risultato dovesse essere insufficiente, può essere effettuata un'ispezione. Questo provvedimento è meno incisivo rispetto ad un accreditamento concesso ai laboratori dei gabinetti medici, che comporta un onere notevole in tempo e denaro. Per i laboratori dei gabinetti medici, di regola di piccole dimensioni, l'accreditamento costituisce una misura eccessiva rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere e soprattutto un onere difficilmente sopportabile dal punto di vista finanziario. L ispezione è una soluzione sufficiente per soddisfare le norme inerenti alla qualità.

7 7 Art. 53b Per motivi di ordine sistematico le condizioni di autorizzazione che i laboratori d'ospedale devono adempiere, finora menzionate nel capoverso 2 dell'articolo 54, figurano ora in un articolo separato. Dal punto di vista materiale questo articolo non contiene nessuna novità. Il testo è stato ripreso tale e quale. Il capoverso 2 prevede l obbligo per i laboratori d'ospedale di essere accreditati dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS). Per questi laboratori i costi derivanti da un simile provvedimento sono sopportabili. La distinzione operata tra i laboratori d ospedale e i laboratori dei gabinetti medici permette di tenere conto della loro diversa situazione concreta. Art. 54a L'articolo 54 vigente è abrogato. Al suo posto viene introdotta una disposizione che obbliga anche le officine dei farmacisti e i laboratori che, su mandato di un altro fornitore di prestazioni, eseguono altre analisi oltre a quelle nell'ambito delle cure di base a partecipare regolarmente a prove interlaboratorio e a sottoporsi ad eventuali ispezioni. Anche in questo caso sarebbe eccessivo esigere un accreditamento senza eccezioni. Art. 54b Con questo nuovo articolo si vuole disciplinare chiaramente la questione della presentazione delle fatture. Le esperienze maturate finora hanno mostrato che la mancata ripercussione degli sconti, contraria alla LAMal, si riscontra in particolare quando une persona che non ha in realtà fornito la prestazione e ha delegato l'esecuzione dell'analisi ad un terzo non fa usufruire il suo paziente dello sconto che gli è stato concesso. Si può lottare in modo efficace contro la mancata ripercussione degli sconti soltanto stabilendo principi chiari concernenti la presentazione delle fatture. Chi non ha eseguito di persona l'analisi non deve poter presentare una fattura agli assicurati o agli assicuratori. Inoltre, il medico curante che gestisce un laboratorio nel suo studio non deve eseguire analisi per conto di terzi. Art. 61 Proposte d'ammissione di nuove analisi devono essere sottoposte, come finora, all'ufas. Il capoverso 2 contiene un'innovazione: le nuove analisi ammesse devono essere tecnicamente semplici e soddisfare i principi di qualità riconosciuti nel settore. Anche questo punto costituisce un principio della garanzia della qualità. Anche il nuovo capoverso 4, che precisa che i test rapidi non vengono assunti dall'assicurazione malattie, permette di garantire la qualità. Art. 62 cpv. 1 lett. a In seguito all'abrogazione dell'articolo 54 OAMal è necessaria una modifica del rinvio menzionato all'articolo 62.

8 8 Art. 72 lett. d Fino ad oggi l elenco delle analisi veniva pubblicato semestralmente. Nel quadro della modifica all OPre 1, entrata in vigore il 1 luglio 2002, è stato deciso che l elenco delle analisi verrà pubblicato solo con scadenza annuale. Questa disposizione dell OAMal deve ora essere adeguata di conseguenza. 3. Assicuratori/ Sistema finanziario Commento generale L armonizzazione dei tassi di riserva, che garantiscono la sicurezza finanziaria degli assicuratori e i loro impegni, permetterà di eliminare in gran parte le disparità tra le casse malati. Infatti sul piano della competitività le casse malati piccole e medie il cui tasso di riserva si situava tra il 24% ed il 182% a causa del maggiore bisogno di riserve erano penalizzate rispetto alle casse grandi. Tuttavia, per compensare la diminuzione delle riserve di base, queste casse malati dovranno stipulare contratti di riassicurazione. La diminuzione dei tassi di riserva minimi degli assicuratori malattie al 15% e al 20% non avrà necessariamente ripercussioni immediatamente riscontrabili sul livello dei premi. La decisione di utilizzare una parte delle riserve dipenderà dalla politica dei vari assicuratori, dal momento che l autorità di vigilanza non può obbligarli a farlo. Art. 78 Rispetto all art. 78 OAMal attualmente in vigore con la presente revisione si riducono le riserve minime degli assicuratori con meno di 50'000 assicurati e si rinuncia alla graduazione sia per quanto riguarda il numero degli assicurati che per quanto riguarda la riserva minima. Il rischio derivante agli assicuratori con meno di 50'000 assicurati dalla riduzione delle riserve minime sarà coperto dall obbligo di riassicurazione. In questo modo si intende continuare a garantire la sicurezza finanziaria degli assicuratori. L obbligo di stipulare un contratto di riassicurazione dovrà essere adempiuto entro il 1 gennaio Fino alla stipula della riassicurazione gli assicuratori sono tenuti a costituire riserve conformemente ai tassi minimi finora vigenti. Le riserve degli assicuratori servono per principio a garantire la sicurezza finanziaria ed a compensare le fluttuazioni dei costi. Alla luce della situazione odierna non sembra tuttavia più necessario distinguere tra riserva di fluttuazione e riserva di sicurezza. Si propone pertanto di prevedere soltanto disposizioni in merito a riserve minime di sicurezza sopprimendo la distinzione in due categorie. L obbligo per gli assicuratori di concludere contratti di riassicurazione significa anche che gli assicuratori stessi, scegliendo forma e portata della riassicurazione, debbono provvedere a che la sicurezza finanziaria sia garantita. 1 Cfr. modifica all OPre del 2 luglio 2002 (RU ).

9 9 Art. 12 cpv. 3 La revisione dell art. 78 OAMal comporta un adeguamento dell art. 12 cpv. 3 OAMal. Conformemente alla normativa attualmente in vigore, la riserva minima di una cassa malati che domanda il riconoscimento deve corrispondere a quella di una cassa malati con un effettivo di 5'001 assicurati (art. 12 cpv. 3 OAMal) ed un tasso di riserva minimo del 34% (art. 78 cpv. 4 OAMal). Questo significa una disponibilità di fondi per un ammontare di circa 4.85 milioni di franchi. Poiché si intende ridurre il tasso di riserva minimo dal 34% (categoria 5'001 10'000 assicurati) al 20% (categoria 0 250'000 assicurati), si ritiene opportuno un aumento a 10'000 unità del numero di assicurati preso come riferimento. In questo modo la riserva minima necessaria ammonterebbe a circa 5.7 milioni di franchi. Art. 80 cpv. 3 bis Sulla base degli attuali sviluppi nell ambito delle varie forme di collaborazione tra gli assicuratori ai sensi dell articolo 11 della legge, bisognerà escludere esplicitamente la partecipazione finanziaria delle casse presso altri assicuratori. In questo modo si vuole continuare a garantire in particolare l autonomia finanziaria delle singole casse malati. Art. 85 cpv. 1 Allo scopo di mantenere aggiornata la sorveglianza finanziaria, la scadenza per l inoltro dell approvazione dei conti da parte dell organo competente dell assicuratore viene anticipata dal 31 luglio al 30 giugno. Art. 85a Per garantire la trasparenza desiderata, gli assicuratori dovranno ugualmente mettere a disposizione delle persone interessate, e non solo dei loro assicurati, un documento che contenga in sostanza il rapporto di gestione sull esercizio trascorso, il bilancio, il conto d esercizio, i dati principali per ramo assicurativo e altri dati numerici quali gli importi dei premi, le riserve o i costi amministrativi. Questo documento sarà disponibile sulla pagina Internet dell assicuratore, se questi lo ritenesse opportuno. In qualsiasi caso dovrà essere pubblicato su carta. A seconda delle circostanze, l UFAS potrà domandare agli assicuratori di aggiungere al documento altri elementi utili all informazione del pubblico. Art. 88 cpv. 2 Sempre ai sensi di un aggiornamento della sorveglianza finanziaria, la scadenza per la presentazione del rapporto dell organo di revisione sulla revisione annua è anticipata dal 31 luglio al 30 giugno. Se il tempo a disposizione tra la presentazione del bilancio e dei conti d esercizio da parte degli assicuratori e la presentazione del rapporto sulla revisione annua venisse completamente utilizzato, il controllo dei dati degli assicuratori da parte dell UFAS si protrarrebbe inutilmente. Tenendo conto della sorveglianza finanziaria eseguita nel passato, ogni scadenza da fissarsi va mantenuta entro limiti brevi ma facilmente rispettabili da parte degli organi interessati.

10 10 Art. 91 cpv. 1 Questa modifica riguarda esclusivamente le versioni francese ed italiana dell ordinanza, che vengono adeguate alla versione tedesca dal punto di vista linguistico. 4. Forme particolari d assicurazione Commento generale In principio, le scadenze entro le quali gli assicurati possono cambiare assicuratore o forma di assicurazione sono disciplinate dall ordinanza. Al giorno d oggi queste scadenze variano secondo le forme particolari d assicurazione scelte e a seconda se si tratta di un cambiamento di assicuratore o meno. È ormai diventato necessario uniformare queste scadenze. Effettivamente è sempre meno raro vedere assicurati che cambiano la forma particolare di assicurazione e soprattutto assicuratori che modificano le loro condizioni nel corso dell anno e non alla fine dell anno civile. Ci si riferisce in particolare all aumento dei premi o all annuncio della fine dell offerta di un prodotto assicurativo già durante l anno. L uniformazione faciliterà la mobilità dell assicurato, favorendo soprattutto una maggiore trasparenza nelle forme particolari d assicurazione. Art. 94 cpv. 2 e 3 Le diminuzioni dei premi accordate grazie alla scelta di franchigie più elevate sono calcolate, per ragioni attuariali, sull arco di tutto l anno civile. Si tratta di mantenere questa durata dell anno intero. Tuttavia in alcuni casi è giustificato permettere di cambiare assicuratore già nel corso dell anno. Il riferimento è fatto in particolare a un assicuratore che, avendo dovuto aumentare i premi già durante l anno, ha dovuto far leva su una direttiva dell UFAS per lasciar uscire gli assicurati che avevano scelto una franchigia opzionale, concedendo loro gli stessi diritti degli assicurati che disponevano di una franchigia ordinaria. Il cpv. 3 disciplina ora questa situazione: nel caso in cui venisse annunciata una modifica di premio già durante l anno, gli assicurati potranno cambiare assicuratore entro le scadenze definite all art. 7 cpv. 2 LAMal. Per ragioni legate all imputazione della franchigia presso il nuovo assicuratore, questi assicurati dovranno mantenerne lo stesso importo. Sulla base di questa nuova regolamentazione e nella misura in cui l assicuratore dovrà accettare durante l anno un assicurato con una franchigia opzionale, l art. 94 cpv. 2 viene modificato di conseguenza in modo che, se venisse fissato un nuovo premio dal nuovo assicuratore, l assicurato possa beneficiare dei termini di disdetta previsti dall art. 7 cpv. 2 LAMal. Per ragioni di uniformazione e di chiarezza, anche gli assicurati che intendono aumentare la franchigia dovranno attenersi ai termini fissati dall art. 7 cpv. 2 LAMal. Art. 97 cpv. 2 e 3 In relazione al cambiamento dell assicuratore o al passaggio ad un altra forma di assicurazione, in futuro l assicurato dovrà essere in grado, anche per quanto concerne l assicurazione con bonus, di cambiare assicuratore o forma di assicurazione già dopo un anno e non, come fin ora, solo dopo cinque anni. L assicurazione con bonus dovrebbe così diventare più attrattiva. Analogamente alle altre forme di assicurazione,

11 11 agli assicurati va data la possibilità di cambiare assicuratore al momento in cui vengono annunciati nuovi premi (sia alla fine sia nel corso dell anno civile). Art. 100 cpv. 3 e 4 Il vigente art. 100 cpv. 3 OAMal stabilisce che il passaggio ad un altra forma di assicurazione è possibile solo per l inizio di un anno civile. In questa disposizione non figurano altre prescrizioni in relazione ai termini di preavviso. Allo scopo di aumentare la chiarezza e l uniformità, come nel caso delle altre forme di assicurazione vanno quindi disciplinati esplicitamente i termini di preavviso entro i quali un assicurato ha la possibilità di cambiare assicuratore o forma di assicurazione. Questi termini sono quelli previsti dalla legge (vale a dire un preavviso di 3 mesi giusta l art. 7 cpv. 1 LAMal o uno inferiore giusta l art. 7 cpv. 2). D altro canto, sempre a causa della possibilità data all assicuratore di modificare i premi nel corso dell anno, nei casi esplicitamente previsti gli assicurati avranno d ora in poi la possibilità di cambiare assicuratore nel corso dell anno. In questo caso però, contrariamente a quanto previsto per le franchigie opzionali, l assicurato non dovrà mantenere la stessa forma d assicurazione. Questo perché il calcolo per la diminuzione dei premi non lo rende necessario e anche perché l assicurato rischia di ritrovarsi con una scelta limitata di assicuratori, in quanto questi ultimi non sono obbligati a proporre questa forma assicurativa. 5. Franchigie, franchigie opzionali, aliquota percentuale Commento generale La partecipazione ai costi degli assicurati consiste in un importo annuale fisso (franchigia) più il 10 per cento dei costi che lo eccedono (aliquota percentuale, art. 64 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l importo annuo massimo dell aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal). Per le prestazioni secondo la LAMal nel 2001 gli assicuratori hanno speso complessivamente 16,4 miliardi di franchi, di cui 2,4 (quasi il 15 %) a carico degli assicurati sotto forma di partecipazione ai costi. L importo dei premi incassati per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie èn stato di 14,0 miliardi di franchi [dati tratti da Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Statistik über die Krankenversicherung 2001, Betriebsrechnung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Statistica dell assicurazione malattie 2001, conto d esercizio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie), d/f]. Secondo stime eseguite dall UFAS le franchigie rappresentano circa il 40 per cento della partecipazione ai costi, le aliquote percentuali il 60. Franchigia Considerata l evoluzione dei costi, il 1 gennaio 1998 il Consiglio federale ha aumentato la franchigia ordinaria per adulti da 150 a 230 franchi. Poiché negli ultimi anni i costi a carico degli assicuratori sono ulteriormente cresciuti, a partire dal 1 gennaio 2004 la franchigia subirà un nuovo aumento. Sopravvenendo il prossimo aumento a sei anni dal precedente, anche la sua entità sarà calcolata sulla base di un periodo di sei anni ( ). Nel 1996 i costi a carico dell assicurazione malattie sociale sono ammontati complessivamente a 12,4 miliardi di franchi, nel 2001 a 17,3,

12 12 con un aumento, sull arco di sei anni, del 31,5 % circa. Sembra quindi appropriato un aumento della franchigia ordinaria per adulti di circa il 30 %, da 230 a 300 franchi. Questo aumento comporterebbe per gli assicurati adulti costi di malattia supplementari di circa 260 milioni di franchi, cioè circa l 1,6 % delle spese degli assicuratori per le prestazioni secondo la LAMal. Il premio può essere ridotto dell 1,8 % circa del volume dei premi. Gli importi delle franchigie opzionali restano invariati (art. 93). Per i minorenni continua a non essere prevista alcuna franchigia (art. 64 cpv. 4 LAMal). Aliquota percentuale Dall entrata in vigore dell OAMal (1 gennaio 1996) l importo massimo annuo dell aliquota percentuale per adulti ammonta a 600 franchi. In previsione della citata crescita dei costi, dal 1 gennaio 2004 passerebbe a 800 franchi (aumentando quindi anch esso del 30 % circa). L aliquota percentuale dei minorenni, fissata nell articolo 64 capoverso 4 LAMal alla metà dell importo massimo, passerà dunque da 300 a 400 franchi. Premessa una franchigia ordinaria di 300 franchi, questo aumento implicherà un onere di malattia supplementare pari, per gli assicurati adulti a circa lo 0,7 %, per i minorenni a circa lo 0,4 % delle spese sostenute dagli assicuratori per le prestazioni secondo la LAMal. Riassumendo, l aumento della franchigia da 230 a 300 franchi e dell importo massimo dell aliquota percentuale da 600 a 800 comporterebbe una riduzione del volume dei premi del 2,6 % circa. L aumento dell importo massimo dell aliquota percentuale dei minorenni da 300 a 400 franchi implicherebbe una riduzione del volume dei premi dello 0,4 % circa. Considerato che circa il 46 % degli adulti ha scelto la franchigia ordinaria e che l 81 % dei minorenni non ne ha alcuna, si ottiene una riduzione del volume dei premi di circa l 1,5 % (v. Allegato 3). Franchigia opzionale Il Consiglio federale può autorizzare forme particolari d assicurazione, in cui gli assicurati possano fruire di una riduzione del premio partecipando ai costi in maggior misura rispetto a quanto previsto dall articolo 64 LAMal. Stabilisce inoltre, in base alle necessità dell assicurazione, i limiti massimi della riduzione dei premi (art. 62 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 LAMal). L assicurazione con franchigie opzionali è disciplinata negli articoli LAMal. Nel 2001 il 46,5 % degli assicurati ha scelto una franchigia opzionale. Nel 1999 gli assicuratori avevano rimborsato in media meno prestazioni agli assicurati che avevano stipulato un assicurazione con franchigia opzionale che non agli altri [cfr. Statistik der wählbaren Franchisen in der Krankenversicherung (Statistica delle franchigie opzionali) 1999, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna 2000, d/f]. Per questo fatto vi sono diverse possibili spiegazioni: a) la partecipazione ai costi più elevata; b) le differenze nella struttura d età e nella distribuzione dei sessi; i diversi rischi di costo che ne derivano sono per principio oggetto della compensazione dei rischi; c) un miglior stato di salute; è presumibile che siano soprattutto gli assicurati sani ad aumentare la loro franchigia, se sono in grado di stimare i propri costi di malattia per l anno successivo; la scelta della franchigia secondo i costi di

13 13 malattia previsti è incoraggiata dalla possibilità di scegliere ogni anno una nuova franchigia; d) il comportamento degli assicurati, che hanno un maggior senso di responsabilità e ricorrono con minor frequenza alle prestazioni dell assicurazione malattie. Ritenendosi che le franchigie opzionali vengano scelte prevalentemente da persone a basso rischio di malattia, queste dovranno versare un contributo di solidarietà al finanziamento dell assicurazione malattie degli altri assicurati. Per questa ragione il Consiglio federale, nell articolo 95 OAMal, ha fissato limiti massimi agli importi (cpv. 1bis) e alle percentuali (cpv. 2) della riduzione dei premi. Si applica l uno o l altro dei due limiti secondo l ammontare del premio. Art. 95 cpv. 1 bis, 2 e 2 bis Il capoverso 1bis riprende, come finora, il principio previsto all articolo 62 capoverso 3 LAMal, secondo cui la riduzione dei premi va stabilita in base alle necessità dell assicurazione. Inoltre, vincola espressamente gli assicuratori all osservanza dei limiti massimi prescritti per le riduzioni dei premi nei capoversi 2 e 2bis.È inoltre è previsto che per una determinata franchigia un assicuratore debba offrire a tutti gli assicurati di uno stesso Cantone la medesima riduzione percentuale del premio. Con questa disposizione si è voluto tener conto del fatto che anche la compensazione dei rischi è applicata secondo i Cantoni. In questo modo, inoltre, è più agevole per gli assicurati paragonare le riduzioni offerte. Il limite massimo dell importo della riduzione dei premi, finora disciplinato nella seconda frase del capoverso 1bis, è ora oggetto di un nuovo capoverso 2bis. Finora la riduzione dei premi non doveva superare il rischio di partecipare ai costi assunto dagli assicurati con la scelta di una franchigia opzionale. Per gli adulti questo rischio corrisponde alla differenza tra la franchigia ordinaria e la franchigia scelta. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni) non è prevista alcuna franchigia (art. 64 cpv. 4 LAMal). Per loro il rischio equivale dunque all importo della franchigia scelta. La quota percentuale annuale del rischio varia con l ammontare del premio, al quale, come si può vedere dall esempio seguente (adulto con franchigia di 1'200 franchi all anno), è inversamente proporzionale: Premio mensile in franchi Premio annuale in franchi Rischio, cioè differenza tra la franchigia ordinaria di 300 franchi e 1'200 franchi Quota percentuale del rischio (risp. dell importo massimo della riduzione) sul premio annuale % % Per aumentare il contributo di solidarietà degli assicurati con premi bassi che hanno scelto una franchigia opzionale, la riduzione dei premi potrà ammontare al massimo all 80 % della differenza di cui sopra o dell importo della franchigia opzionale (vedi tabella):

14 14 Franchigia scelta in franchi Differenza in franchi tra la franchigia scelta e la franchigia = 0 per i minorenni o la franchigia ordinaria di 300 franchi per gli adulti Riduzione dei premi massima in franchi (80 % dell importo della colonna centrale) Minorenni Adulti L effetto della diminuzione dell importo massimo della riduzione dei premi è evidenziato nell Allegato 3. Il capoverso 2 prevede limiti massimi per le riduzioni dei premi calcolate in percentuale, offerte dalla maggior parte degli assicuratori. L esperto incaricato dei calcoli dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il prof. dr. Heinz Schmid di Biel-Benken, ha constatato 2 che i costi supplementari cui partecipano gli assicurati con franchigia opzionale sono inferiori alla riduzione percentuale massima dei premi finora vigente. Secondo i suoi calcoli, nel 2001 le riduzioni dei premi figuranti nella seguente tabella avrebbero corrisposto ai costi supplementari assunti dagli assicurati con franchigia opzionale. Questa riduzione viene aumentata di circa il 25 % per adulti e minorenni, cosicché le riduzioni percentuali massime dei premi sono fissate come segue: Franchigia scelta in franchi Riduzione percentuale del premio corrispondente alla franchigia supplementare (differenza rispetto a 0 risp. 300 franchi) nel 2001 secondo Schmid Nuova riduzione percentuale massima del premio Minorenni , , ,7 43 Adulti 400 2, , , ,9 30 L effetto della diminuzione della riduzione percentuale massima del premio sui costi complessivi è difficilmente calcolabile, in quanto la riduzione varia secondo l ammontare del premio. 2 Il dr. Schmid ha lavorato sui dati dei grandi assicuratori, cui è affiliato l 81 % delle persone assicurate nel nostro Paese, concernenti i casi di malattia del 2001 (età, sesso, Cantone di residenza) ed i relativi costi di cura lordi.

15 15 Gli effetti dei nuovi limiti massimi delle riduzioni, sia in assoluto che in percentuale, per gli adulti, risp. i minorenni, sono descritti, in relazione a diversi premi, negli allegati 1, risp. 2. Art. 103 cpv. 1, 2 e 6 Nel capoverso 1 è previsto di aumentare la franchigia ordinaria da 230 franchi a 300 franchi. Nel capoverso 2 è previsto di fare passare l aliquota da 600 franchi a 800 franchi. L aliquota percentuale dei minorenni, fissata nell articolo 64 capoverso 4 LAMal alla metà dell importo massimo, passerà dunque da 300 a 400 franchi. Poiché è previsto d aumentare la partecipazione ai costi ordinaria, al capoverso 6 ne viene adeguato di conseguenza l importo globale (per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro della CE, l Islanda, ecc.). L importo globale per adulti era stato calcolato sommando la franchigia annuale di 230 franchi ai 600 franchi dell importo annuo massimo dell aliquota percentuale e dividendo per 12 (mesi) il totale così ottenuto (830 franchi). In seguito all aumento della franchigia ed dell importo massimo dell aliquota percentuale l importo globale per adulti sale a 92 franchi ( = 1100 : 12 = 91,6), mentre, per via dell aumento dell importo annuo massimo dell aliquota percentuale, sale a 33 l importo globale per minorenni (400 : 12 = 33,3). Al fine di limitare gli oneri amministrativi relativi alla loro riscossione, questi importi sono stati arrotondati a 100 franchi per gli adulti e 40 per i minorenni. 6. Disposizioni transitorie Capoverso 1 :affinché i laboratori che non rispondono ancora ai requisiti dell'accreditamento abbiano il tempo di procedere ai cambiamenti necessari, viene concesso loro quale termine il 31 dicembre Capoverso 2: gli assicuratori con un effettivo inferiore ai 50'000 assicurati che non dispongano ancora di un contratto di riassicurazione devono ottemperare a quest obbligo, di cui all articolo 78 capoverso 5 OAMal, al più tardi entro il 1 gennaio Capoverso 3: con queste disposizioni si intende garantire che gli assicurati con franchigia opzionale siano tempestivamente informati della diminuzione delle riduzioni massime dei premi e possano avere almeno un mese di tempo per scegliere un altra franchigia a partire dal 1 gennaio Entrata in vigore L entrata in vigore della modifica all OAMal è prevista, in principio, per il 1 gennaio Solo le disposizioni concernenti il cambiamento dell assicuratore o della forma di assicurazione (art. 94, 97 e 100) dovranno già entrare in vigore il 1 ottobre 2003, in modo che queste novità trovino una reale applicazione conformemente all ordinanza in vista del passaggio dal 2003 al 2004.

16 Allegato 1: Effetti dei nuovi limiti massimi di importo e percentuale della riduzione dei premi per diversi livelli di premio Adulti Aliquota percentuale:10% dell'importo eccedente la franchigia, al massimo 800 fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 3% 80 Fr. 600 Fr. 9% 240 Fr. 1'200 Fr. 24% 720 Fr. 1'500 Fr. 30% 960 Fr. Premio mensile 400 Fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 156 Fr. 80 Fr. 600 Fr. 438 Fr. 240 Fr. 1'200 Fr. 1'140 Fr. 720 Fr. 1'500 Fr. 1'434 Fr. 960 Fr. Premio mensile 350 Fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 137 Fr. 80 Fr. 600 Fr. 383 Fr. 240 Fr. 1'200 Fr. 998 Fr. 720 Fr. 1'500 Fr. 1'255 Fr. 960 Fr. Premio mensile 300 Fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 117 Fr. 80 Fr. 600 Fr. 329 Fr. 240 Fr. 1'200 Fr. 855 Fr. 720 Fr. 1'500 Fr. 1'076 Fr. 960 Fr. Premio mensile 250 Fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 98 Fr. 80 Fr. 600 Fr. 274 Fr. 240 Fr. 1'200 Fr. 713 Fr. 720 Fr. 1'500 Fr. 896 Fr. 960 Fr. Premio mensile 200 Fr. Riduz. mass. perc. Riduz. mass. in fr. Franch. ordinaria 300 Fr. opzionale 400 Fr. 78 Fr. 80 Fr. 600 Fr. 219 Fr. 240 Fr. 1'200 Fr. 570 Fr. 720 Fr. 1'500 Fr. 717 Fr. 960 Fr.

17 Allegato 2: Effetti dei nuovi limiti massimi di importo e percentuale della riduzione dei premi per diversi livelli di premio Minorenni Franchigia ordinaria: 0 franchi come finora Aliquota percentuale:10% dell'importo eccedente la franchigia, al massimo 400 fr. Franch. ordinaria opzionale 0 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 21% 120 Fr. 300 Fr. 37% 240 Fr. 375 Fr. 43% 300 Fr. Premio mensile Franch. ordinaria opzionale Premio mensile Franch. ordinaria opzionale Premio mensile Franch. ordinaria opzionale Premio mensile Franch. ordinaria opzionale Premio mensile Franch. ordinaria opzionale 0 Fr. 80 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 200 Fr. 120 Fr. 300 Fr. 354 Fr. 240 Fr. 375 Fr. 416 Fr. 300 Fr. 0 Fr. 70 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 175 Fr. 120 Fr. 300 Fr. 310 Fr. 240 Fr. 375 Fr. 364 Fr. 300 Fr. 0 Fr. 60 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 150 Fr. 120 Fr. 300 Fr. 266 Fr. 240 Fr. 375 Fr. 312 Fr. 300 Fr. 0 Fr. 50 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 125 Fr. 120 Fr. 300 Fr. 221 Fr. 240 Fr. 375 Fr. 260 Fr. 300 Fr. 0 Fr. 40 Fr. Riduz. mass. in perc. Riduz. mass. in fr. 150 Fr. 100 Fr. 120 Fr. 300 Fr. 177 Fr. 240 Fr. 375 Fr. 208 Fr. 300 Fr.

18 Allegato 3: Effetti delle modifiche sul premio Aumento della franchigia da 230 a 300 fr. dell'aliquota percentuale da 600 a 800 Prestazioni lorde adulti Partecipazione ai costi 230/600 Partecipazione ai costi 300/800 12'545'991'914 1'558'571'757 1'842'059'929 Riduzione 2.6% Prestazioni lorde minorenni Partecipazione ai costi 0/300 Partecipazione ai costi 0/ '253'213 77'034'043 80'564'703 Riduzione 0.4% Complessivamente Adulti: 46% con franchigia ordinaria 1.2% Minorenni: 81% senza franchigia 0.3% Totale riduzione 1.5% Fonte: dati Schmid Entrate supplementari comportate dall'abbassamento del limite massimo dell'importo della riduzione dei premi Adulti Assicurati Riduzione 1) Totale fr. Franchigia 400 1'435' '155'399 Franchigia ' '469'343 Franchigia ' '036'808 Franchigia ' '859'614 Totale 2'574' '521'164 Minorenni Assicurati Riduzione 1) Totale fr. Franchigia ' '347'871 Franchigia ' '540'699 Franchigia ' '540'599 Totale 184'482 8'429'169 Complessivamente 390'950'333 Effetti in % in caso di fruizione completa 3.3% dell'importo massimo della riduzione dei premi Ipotesi: fruizione effettiva 2) 60% 2.0% Somma dei due effetti 3.5% 1) importo massimo attuale della riduzione dei premi meno nuovo importo massimo della riduzione dei premi [p. es. prima riga adulti: 170 fr. (importo attuale) - 80 fr. (nuovo importo) = 90 fr.] 2) La riduzione massima in franchi non è sempre interamente concessa, sia perché così ha stabilito l'assicuratore sia perché la riduzione massima in percentuale è inferiore a quella in franchi, fatto quest'ultimo riscontrabile soprattutto nei Cantoni in cui i premi sono relativamente bassi.

19 Ordinanza sull assicurazione malattie Disegno Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno sull assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. f e g, 4 e 4 bis 1 Non sono soggetti all obbligo dell assicurazione: f. le persone che sono incluse nell assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alla lettera c, d o e quali suoi familiari e sono coperte in caso di malattia in Svizzera. g. le persone che sono incluse nell assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all aiuto reciproco. 4 A domanda, sono esentate dall obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l intera durata di validità dell esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda deve essere corredata di un attestato scritto dell organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L interessato non può revocare l esenzione o la rinuncia all esenzione senza un motivo particolare. 4bis A domanda, sono esentati dall obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi dell articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l intera 1 SR

20 Ordinanza sull assicurazione malattie Disegno durata di validità dell esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta deve essere corredata di un attestato scritto dell organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L autorità cantonale competente può e- sentare queste persone dall obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L interessato non può revocare l esenzione o la rinuncia all esenzione senza un motivo particolare. Art. 12 cpv. 3 3 La riserva minima di una cassa malati (art. 78) che domanda il riconoscimento deve corrispondere a quella di una cassa malati con assicurati. Servono da base di calcolo i costi medi delle cure medico-sanitarie secondo l ultima statistica dell assicurazione malattia stabilita dall UFAS, maggiorati del 50 per cento. L UFAS può ammettere una riserva minima inferiore per le casse malati con raggio d attività territoriale assai ristretto. Art. 19 cpv. 1 1 All istituzione comune compete l esecuzione dei compiti di cui all articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Le spettano anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull articolo 95a della legge, a un assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L istituzione comune è inoltre competente dell esecuzione dell assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali. Art. 27 cpv. 2 2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 e contro le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità (art. 90 cpv. 1 LAMal) l UFAS può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 103 e 132 della LF del 16 dicembre 1943 sull organizzazione giudiziaria). Art. 31 cpv. 2 2 L UFAS può pubblicare per assicuratore in particolare i seguenti dati relativi all assicurazione malattie sociale: Art. 37f cpv. 2 lett. k k. uno rappresentante il competente organo svizzero di accreditamento. Art. 53 rubrica, cpv. 1 e 2 Laboratori autorizzati 1 Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che: 2

21 Ordinanza sull assicurazione malattie Disegno g. abrogato 2 I seguenti tipi di laboratorio sono autorizzati a eseguire analisi attinenti all ambito delle cure di base: Art. 53a a. il laboratorio del gabinetto medico per le analisi eseguite per il proprio bisogno durante la consultazione stessa (diagnosi in presenza del paziente); b. il laboratorio d ospedale per le analisi eseguite per il proprio bisogno e per le analisi eseguite su mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato; c. l officina del farmacista per le analisi eseguite su mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato; d. i laboratori che, su mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, e- seguono altre analisi oltre a quelle attinenti all ambito delle cure di base. Laboratorio del gabinetto medico 1 Il laboratorio del gabinetto medico è parte del gabinetto del medico curante. 2 Il medico che dirige un laboratorio di un gabinetto medico è titolare di un certificato di attitudine tecnica riconosciuto dalla FMH. 3 Le analisi effettuate nel laboratorio del gabinetto medico sono rimborsate anche se il risultato non è disponibile a breve termine per motivi tecnici o se il campione da analizzare è stato prelevato durante una visita medica a domicilio. 4 Le analisi attinenti all ambito delle cure di base non sono rimborsate se sono state ordinate da terzi. 5 Il personale deve avere la formazione e il perfezionamento necessari per le analisi attinenti all ambito delle cure di base e in particolare per la diagnosi in presenza del paziente. 6 Il laboratorio del gabinetto medico partecipa alle prove interlaboratorio (prove attitudinali, controllo di qualità esterno) eseguite da laboratori di riferimento accreditati (istituti) o da organi di ispezione accreditati designati dal dipartimento. Un risultato insufficiente può comportare un ispezione approfondita a carico del laboratorio. Le misure correttive e le spese che ne derivano sono interamente a carico del fornitore di prestazioni. Art. 53b Laboratori d ospedale 1 I laboratori d ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal dipartimento oppure con una congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal dipartimento, nel campo dell esecuzione di analisi. 2 I laboratori d ospedale sono accreditati in Svizzera per le analisi attinenti all ambito delle cure di base conformemente all ordinanza del 17 giugno 1996 sull accreditamento e sulla designazione. 3

22 Ordinanza sull assicurazione malattie Disegno Art. 54 Abrogato Art. 54a Condizioni di autorizzazione per altri laboratori Le officine dei farmacisti o i laboratori che, su mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre a quelle attinenti all ambito delle cure di base, partecipano a prove interlaboratorio eseguite da organi di ispezione accreditati. Un risultato insufficiente può comportare un ispezione approfondita a carico del laboratorio. Le misure correttive e le spese che ne derivano sono interamente a carico del fornitore di prestazioni. Art. 54b Responsabile della fatturazione La fatturazione è effettuata dal fornitore di prestazioni che ha eseguito l analisi. Lo stesso vale anche per le fatturazioni reciproche dei laboratori dei gabinetti medici o dei laboratori d ospedale. Art. 61 cpv. 2 e cpv. 4 Ammissione, radiazione 2 L UFAS esamina la proposta e la sottopone alla commissione competente. Quest ultima verifica se i sistemi delle analisi attinenti all ambito delle cure di base sono strutturati in modo tecnicamente semplice. Essi devono soddisfare i principi di qualità riconosciuti. Per l esame l UFAS può appellarsi a periti esterni. L UFAS può, di sua iniziativa oppure sentita la commissione competente, subordinare l ammissione di un analisi a esami suppletivi. 4 I test rapidi non vengono rimborsati. Art. 62 cpv. 1 lett. a 1 Il Dipartimento designa le analisi che: a. possono essere eseguite nell ambito delle cure di base dai laboratori di cui all articolo 53 capoverso 2; Art. 72 lett. d Nel Bollettino dell Ufficio federale della sanità pubblica sono pubblicati: d. le modifiche dell elenco delle analisi che hanno effetto all infuori delle edizioni annuali. Art Gli assicuratori devono garantire l equilibrio tra le entrate e le uscite per ogni periodo di finanziamento di due anni. Devono inoltre disporre costantemente di una riserva di sicurezza. 2 Abrogato 3 Abrogato 4

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