CONTRATTO TRA L AZIENDA USL DI MODENA E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA POLIAMBULATORIO MEDICA DI EL.SI.DA SRL PER
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1 CONTRATTO TRA L AZIENDA USL DI MODENA E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA ACCREDITATA POLIAMBULATORIO MEDICA DI EL.SI.DA SRL PER L ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO Richiamati: - l articolo 8-bis, comma 1 del citato D L.vo n.502 del 30 dicembre 1992 in base al quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all articolo 8-quinquies ; - l art.8- quater del decreto citato, secondo il quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all articolo 8-quinquies ; - la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 426 dell 1/03/2000 concernente le linee guida ed i criteri per la definizione degli accordi e dei contratti tra le Aziende USL e i diversi produttori pubblici e privati accreditati; - la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 262 del 24/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; Considerato che Pagina 1 di 11
2 l art.3 dell Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l Associazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private ANISAP, approvato con Delibera di Giunta n del 26 luglio 2010 ( di seguito denominato Accordo RER/ANISAP), stabilisce che le strutture private accreditate extraprovinciali infraregionali, in assenza di contratto con la AUSL di residenza dell utente, hanno diritto al rimborso delle prestazioni erogate solo fino a concorrenza dell importo di 7.500,00 oltre il quale è necessario stipulare un contratto; - che verso il Poliambulatorio Medica di El.Si.Da Srl si è registrato un flusso consistente, continuativo e sistematico di pazienti modenesi, tale da rendere opportuno ai fini del governo della mobilità sanitaria e della certezza della spesa, stipulare il presente contratto compatibilmente con le risorse economiche previste dall art.3 dell Accordo RER/ANISAP citato; TRA L Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, C.F , in persona del Direttore Generale Dott. Massimo Annicchiarico, nato a Taranto il 10/09/1958 nella sua qualità di legale rappresentante E La struttura sanitaria privata Poliambulatorio Medica di El.Si.Da Srl Società a Socio Unico, di seguito denominato anche come la struttura privata, con sede legale in San Giovanni in Persiceto (BO), Viale Minghetti n.4, P.IVA , nella persona del Dott. Guglielmo Brayda di Soleto, nato a Bologna il nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Premesso che il presente con tratto è redatto in un unico esemplare informatico SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1: REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE Il Poliambulatorio Medica di El.Si.da è legittimato alla stipula del presente contratto in quanto: 1. in possesso di autorizzazione sanitaria all esercizio delle attività contrattate; Pagina 2 di 11
3 struttura accreditata; 3. dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia-Romagna. ART. 2: INCOMPATIBILITA La struttura privata, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e dall art. 7 dell Accordo RER/ANISAP, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità. La struttura privata si impegna, pertanto, a fornire all Ufficio Ispettivo dell Azienda USL, a cadenza annuale o comunque ogniqualvolta si verifica una modifica, l elenco nominativo, costantemente aggiornato e/o integrato, del proprio personale e dei propri collaboratori. Ai fini del presente articolo l'ausl si riserva, inoltre, la facoltà e la struttura privata l'accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale. L esistenza delle suddette situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art.1456 cod. civ., previa formale diffida all eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell esecuzione del contratto ART.3: OGGETTO Il presente contratto, con la finalità specifica di programmare e governare i flussi di mobilità sanitaria nell ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, disciplina la fornitura delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte del Il Poliambulatorio Medica di El.Si.da ai cittadini residenti nella provincia di Modena, utilizzando il Budget previsto dall art.3 dell Accordo RER/ANISAP destinato alla mobilità infraregionale. Si conviene che l Accordo RER/ANISAP, di cui alla DGR 1135/2010, seppure scaduto, funga comunque da intesa quadro per la contrattazione locale, le disposizioni dello stesso, Pagina 3 di 11
4 pertanto, fino all approvazione del nuovo accordo, si intendono richiamate integralmente salvo diversa e specifica pattuizione. Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse. ART.4: BUDGET E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI Ferma restando la possibilità, in corso d anno, di riduzione del budget complessivo e dei corrispondenti volumi di attività, nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale che dovesse eventualmente intervenire, i contenuti assistenziali, le tipologie, le quantità di prestazioni specialistiche oggetto del presente contratto e la relativa valorizzazione economica risultano sinteticamente evidenziate nella scheda riepilogativa di seguito riportata. 92 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2015 Gruppo Codici RMN cerebrali * ,88 budget travasabili 2 RMN spinali * e ,25 3 RM muscoloscheletriche ** e ,37 TOTALE COMPLESSIVO ,50 * Su tali prestazioni la struttura privata applicherà uno sconto sulle tariffe del nomenclatore regionale pari al 15% ** Su tali prestazioni la struttura privata applicherà uno sconto sulle tariffe del nomenclatore regionale pari al 25% Gli sconti suindicati assorbono quello del 2% previsto dalla finanziaraia 2007 Il budget è da intendersi al lordo del ticket La struttura privata effettuerà il volume annuale di prestazioni risultante dal contratto rispettando l ammontare del budget complessivo e dei relativi sottobudget. In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero del budget concordato, alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo e il Pagina 4 di 11
5 rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile), fatti salvi gli eventuali accordi integrativi. La struttura privata si impegna ad organizzare l erogazione delle prestazioni nel pieno rispetto dei criteri di equità di accesso e di appropriatezza organizzativa di cui all articolo1, comma 2 del D. L.vo n 229/99 e pertanto con modalità tali da garantirne la fruizione costante nell arco di tutto il periodo di riferimento del contratto, da parte di tutte le categorie di pazienti assistibili, secondo l ordine cronologico di presentazione e quanto previsto dagli eventuali protocolli adottati dall AUSL anche in ambito distrettuale. ART. 5: MODALITA DI ACCESSO E RISCOSSIONE TICKET. Le prestazioni saranno prenotate direttamente dalla struttura privata nella misura del 10% del totale delle prestazioni commissionate. Per la restante parte (90%) le prestazioni saranno prenotate attraverso il programma CUPWEB a cui accede sia il CUP dell AUSL sia la struttura privata. L accesso ai servizi è subordinato alla sola prescrizione medica compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale. Il ticket, se dovuto, sarà riscosso dalla struttura privata nella misura e con le modalità richieste dalla normativa vigente e dalle circolari aziendali. In particolare lo stesso dovrà essere riscosso al momento dell effettuazione della prestazione e, solo per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, in via del tutto eccezionale, all atto della consegna del referto. Nel caso in cui l utente non paghi il ticket, la struttura privata è tenuta a non consegnare il referto e a comunicare la situazione in atto al Distretto di residenza del paziente, al fine di gestire correttamente l evento e di permettere all azienda USL di attivare la procedura di recupero ticket. I casi particolari in cui l utente non abbia pagato il ticket e dal referto si evidenzino pericoli immediati per la sua salute, saranno gestiti direttamente dal direttore sanitario o dal medico specialista della struttura privata previa comunicazione all AUSL. Pagina 5 di 11
6 Se il referto non viene ritirato la struttura privata addebiterà l intero importo della prestazione all azienda USL, avendo cura di allegare la documentazione necessaria all atto di richiesta del pagamento della fattura. ART. 6: REQUISITI DI QUALITÀ La struttura privata si impegna a che le attività programmate siano rese con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità globale. Si impegna a dare immediata comunicazione ai responsabili dell AUSL direttamente interessati, delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell erogazione delle prestazioni. L Azienda USL comunicherà tempestivamente ogni evento che possa incidere sull attuazione del servizio o sulla compiuta esecuzione del presente contratto, oltre che ogni eventuale necessità di riapertura della contrattazione a seguito di importanti eventi imprevisti, di carattere gestionale, normativo, epidemiologico o programmatico. L attività contrattata deve essere tuttavia immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti. La struttura sanitaria garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prenotazioni e tenuta delle liste d attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario secondo quanto previsto e disciplinato dall articolo 3, comma 8 della Legge n.724/94. Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e/o terapeutici relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni. La struttura privata si impegna: Pagina 6 di 11
7 a partecipare al Gruppo miglioramento qualità delle prestazioni RM Neurologiche e Muscoloscheletriche per i residenti modenesi, costituito da professionisti pubblici e privati e ad adeguarsi alle direttive e alle linee-guida condivise dal Gruppo partecipando, altresì, agli audit clinici sulla base dell organizzazione dell azienda USL; - a comunicare al Servizio di Ingegneria Clinica dell AUSL ogni variazione (aggiornamento/sostituzione di apparecchiatura) apportato alla/e tecnologia/e per la Risonanza Magnetica in uso - a garantire la partecipazione dei propri professionisti agli incontri di informazione e audit organizzati dalla AUSL sul tema della prescrizione farmaceutica e specialistiche. La 159 struttura si impegna, altresì, a garantire che i professionisti interessati aderiscano alla Procedura di Compilazione dei Referti che sarà approvata dalla Commissione Interaziendale sulla Appropriatezza Prescrittiva e volta a favorire l'attività di audit clinico interdisciplinare. ART. 7 : FORMAZIONE DEGLI OPERATORI La struttura privata si impegna a rendere realizzabile la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, anche attraverso la partecipazione ai corsi formativi organizzati dall Azienda USL, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per gli aspetti di umanizzazione e di corretta relazione con il paziente, che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica ed amministrativa, oltre che per ogni ulteriore aspetto inerente la rilevazione informativa, il monitoraggio ed il controllo del presente contratto. ART.8 : NORMATIVA PRIVACY La struttura privata si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 30 giugno 2003 n 196. In particolare dovranno essere osservate le disposizioni e le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento Azienda USL di Modena mediante l atto di nomina della struttura privata a Responsabile Esterno del trattamento dei dati. Inoltre, la struttura privata si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i dati personali e sensibili degli assistiti necessari all instaurazione dei flussi Pagina 7 di 11
8 informativi tra l Azienda e la struttura stessa e nei confronti della Regione, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia. ART. 9: MONITORAGGIO E CONTROLLO La struttura privata uniforma la propria attività di rilevazione e codifica delle prestazioni alle specifiche disposizioni regionali attivando nei confronti dell AUSL di Modena il flusso informativo instaurato nei confronti del competente Assessorato regionale alla Sanità secondo le disposizioni vigenti che regolamentano il flusso ASA, con la medesima cadenza temporale e i medesimi contenuti di informazione. Del contenuto del flusso ASA la struttura privata risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. Per i controlli si rinvia a quanto specificamente previsto dall art. 8 dell Accordo RER/ANISAP, sottolineando che l AUSL si riserva in ogni caso tutte le attività di ispezione e controllo riferite, dalla legislazione vigente alla propria competenza. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l andamento della produzione e della regolarità del flusso informativo, attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente. ART. 10: MODALITA DI FATTURAZIONE E REMUNERAZIONE Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe approvate dalla Regione Emilia Romagna e contenute nell apposito nomenclatore tariffario, secondo quanto prescritto dall art 8-sexties, comma 4 del Decreto Legislativo 229/99, fatte salve eventuali diverse tariffe specificamente concordate. La struttura sanitaria, in conformità alle recenti circolari regionali addebiterà all azienda USL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile, redatta secondo le indicazioni previste dai distretti aziendali di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Ai sensi dell art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/06 (finanziaria 2007) le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, debbono praticare uno sconto sul fatturato lordo mensile pari al 2% sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali e del 20% sulla diagnostica di laboratorio ad eccezione delle prestazioni per le Pagina 8 di 11
9 quali siano già stati già previsti, nelle relative schede economiche, sconti tariffari pari o superiori ai predetti, fatte salve diverse disposizioni normative. Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto sono quelle del nomenclatore tariffario regionale e vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria. La fattura dovrà indicare, pertanto, il totale, distinto per tipologia, delle prestazioni effettivamente erogate per conto e a carico del SSN, l importo lordo corrispondente, gli eventuali ticket riscossi ed il netto risultante. Non vanno incluse nella fatturazione riferita al presente contratto le prestazioni pre e post ricovero, che ai sensi dell art.1, comma 18 della Legge Finanziaria n.662/96, rientrano nella tariffa del ricovero stesso. Tali prestazioni, infatti, dovranno essere fatturate direttamente alla struttura ospedaliera pubblica/privata che effettuerà o avrà già effettuato il ricovero. In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la struttura sanitaria inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini. Le prestazioni rese saranno saldate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura specificando che tutti i pagamenti avranno valore di acconto, salvo conguaglio a consuntivo. ART.11: EFFICACIA E VALIDITA La validità della parte normativa del presente contratto è stabilita in tre anni e decorre dal 01/01/2015 al 31/12/2017, fatta salva la necessità di procedere a modifiche concordate, anche in corso d anno, in conseguenza di nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali. Le previsioni di ordine economico e prestazionale hanno, invece, validità annuale (anno 2015). Tuttavia, per garantire senza soluzione di continuità l attività assistenziale, si conviene che la parte economica, nelle more del nuovo accordo, venga automaticamente prorogata fino a nuove disposizioni dell AUSL. Pagina 9 di 11
10 La validità dell accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura. ART. 12: FORO COMPETENTE Per tutte le controversie inerenti l interpretazione e l esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano, tuttavia, ad esperire preventivamente una bonaria composizione. ART. 13: REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L imposta di bollo sull originale informatico, di cui all art. 2 della Tabella Allegato A Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede. ART. 14: NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non concordato con il presente accordo si rinvia ai protocolli operativi distrettuali, alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili. ART. 15: CLAUSOLE VESSATORIE Ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'articolo 12 del presente contratto. La parte contraente che accetta la deroga ( firma di accettazione) Letto e sottoscritto. Modena, lì Pagina 10 di 11
11 Il Direttore Generale Azienda USL di Modena Dott. Massimo Annicchiarico Il Legale Rappresentante ElSiDa srl - Società a Socio Unico Dott. Guglielmo Brayda di Soleto Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno Importo bollo 48,00 Pagina 11 di 11
PREMESSO: che l Accordo Generale per il quadriennio tra la Regione Emilia-Romagna e
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