Roma, 15 maggio 2014 Prot. n. 214/2014. A tutti i CRP e Sportelli. Circolare n. 55. Oggetto: TASI Novità e Criticità

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1 Roma, 15 maggio 2014 Prot. n. 214/ Circolare n. 55 A tutti i CRP e Sportelli Oggetto: TASI Novità e Criticità Premessa La nuova Imposta unica Comunale (IUC) è entrata in vigore dal Essa si compone dell Imu, della Tari (Tariffa Rifiuti) e della Tasi (la Tassa sui servizi indivisibili). La componente TASI, imposta sui servizi indivisibili del comune, introdotta a partire dal 2014 dalla L. n.147/2013, c.d. Legge di stabilità 2014, varierà dallo zero sino al 3,3 per mille per il 2014 e avrà la stessa base imponibile dell IMU. La nuova imposta presenta molte criticità che complicheranno notevolmente il lavoro ai noi operatori e la vita ai nostri clienti. Ecco perché. La legge di stabilità, che ha introdotto l'«imposta unica comunale» affiancando il tributo sui servizi Tasi all'imu e all'ennesima versione della tassa rifiuti (che ora si chiama Tari), aveva promesso l'invio di bollettini precompilati con gli importi da pagare, per evitare ai contribuenti di dover affrontare da soli i conti della nuova imposta una e trina. A febbraio la promessa aveva cominciato a vacillare, perché il ministero dell'economia aveva preparato una bozza di decreto in cui si spiegava che la precompilazione sarebbe stata un'opzione per i Comuni, e non un obbligo, ma poi non se n'è fatto nulla. Il tempo però è passato, e ora una certezza c'è: anche trovando il modo di superare i tanti problemi attuativi, a poco meno di un mese dagli acconti del 16 giugno è impossibile chiedere ai Comuni di preparare e inviare a tutti i contribuenti i modelli con le somme da pagare. L'acconto, insomma, sarà «fai da te», e molti elementi lasciano prevedere che lo stesso accadrà al saldo di dicembre.

2 La prova, per milioni di contribuenti, non sarà facile, anche perché le regole sulla Tasi, il tributo sui «servizi indivisibili» (illuminazione, manutenzione delle strade, sicurezza e così via) che costituisce l'aspetto più inedito della Iuc, stanno continuando a cambiare, e la maggioranza dei Comuni è ancora lontana dalle decisioni finali sulle aliquote. C è una data chiave entro la quale si saprà quanto pagare: la data-chiave è al prossimo 31 maggio (in realtà è il 3 giugno, cioè il primo giorno feriale dopo la fine di maggio): gli acconti, in programma il 16 giugno, si pagheranno sulla base delle aliquote decise dal Comune solo negli enti che pubblicheranno le aliquote entro la data-chiave, dopo averle approvate entro il 23 maggio. Negli altri, che probabilmente saranno l'ampia maggioranza, i proprietari di sola abitazione principale saranno esentati dalla prima rata, e pagheranno tutto a dicembre: chi possiede altri immobili, invece, dovrà pagare l'imu in base alle aliquote 2013, e la Tasi allo 0,5 per mille, cioè la metà del parametro standard dell'1 per mille per commmisurarla a un possesso di sei mesi. Altri problemi: non è solo l aliquota ad essere rilevante per il calcolo della Tasi! Infatti i Comuni possono deliberare esenzioni e detrazioni, quasi a piacimento. Inoltre la tasi è dovuta anche dai conduttori (inquilini) degli immobili nella misura compresa tra il 10% e il 30% del totale dovuto e anche qui i Comuni hanno ampia facoltà di scelta. Non vi basta? Le aliquote della Tasi devono tener conto di quelle dell Imu: la somma di Imu e Tasi non può infatti superare l'11,4 per mille. In Comuni, dove abita il 43,2% degli italiani, le aliquote Imu hanno già superato il 10 per mille, e spesso hanno raggiunto il massimo del 10,6 per mille: in questi casi la Tasi può essere applicata solo se il consiglio sceglie l'aliquota aggiuntiva necessaria a introdurre le detrazioni. Tanti di questi Comuni, però, come mostrano anche alcune delibere avviate nelle scorse settimane, decideranno di non introdurla, oppure di applicarla alle abitazioni principali, di fatto esentando dalla Tasi la maggioranza di seconde case, negozi e capannoni sul loro territorio. Se la delibera arriverà dopo maggio, però, i proprietari saranno comunque chiamati all'acconto "standard" dello 0,5 per mille, e poi dovranno chiedere la restituzione di questo anticipo. Anche dove l'aliquota aggiuntiva sarà applicata, comunque, qualcosa non quadra se l'imu ha già raggiunto il massimo l'anno scorso. La somma di Imu e Tasi non può infatti 2

3 superare l'11,4 per mille, ma di fatto in questi Comuni l'acconto sarà misurato su un'aliquota teorica dell'11,6 per mille (Imu 2013 più 1 per mille standard della Tasi): un po' troppo. Come si pagherà? Con modello F24. Il calcolo quindi dovremmo farlo noi! La complessità dell applicazione delle nuove norme, l assenza di dati da parte dei Comuni, i molti dubbi in sospeso hanno spinto Consulta dei CAF e società di software a chiedere formalmente al Ministero dell Economia una proroga. Verrà concessa? Visti i precedenti dell Imu non illudiamoci. Certamente però per i programmi ci sarà da aspettare e avremo pochissimi giorni per lavorare le pratiche. Chi lo spiega al contribuente che tutte queste complicazioni non dipendono da noi? E giusto lavorare continuamente in condizioni di incertezza? Chissà, magari ci verrà in aiuto il Governo del Fare 3 Chi paga la Tasi La TASI è dovuta da chiunque: - possieda - o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari su cui grava il tributo. In particolare ai sensi del comma 671, art. 1, Legge n. 147/2013, sono soggetti passivi TASI coloro che possiedono o detengono i fabbricati (compresa l abitazione principale) e le aree edificabili, esercitando quindi uno dei seguenti diritti: - proprietà; - diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.); - diritti personali di godimento (locazione, locazione finanziaria, comodato). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido al versamento. Esempio: abitazione principale di proprietà di una coppia di coniugi. Entrambi i coniugi sono soggetti passivi di imposta, ma l obbligazione tributaria rimane una sola: se un coniuge non effettua il pagamento dell imposta, il Comune potrà rivalersi anche sull altro coniuge comproprietario. Si ritiene che nel caso in cui lo stesso fabbricato abbia destinazioni diverse per i vari comproprietari o contitolari di diritti reali, la TASI, come avviene a livello IMU, debba essere

4 calcolata da ciascun soggetto a seconda del tipo di utilizzo. Esempio: Tizio e Caio sono comproprietari di un immobile che viene adibito come abitazione principale solo da Caio. Ai fini del calcolo della TASI dovuta: Caio dovrà considerare l aliquota e le eventuali detrazioni previste per gli immobili adibiti ad abitazione principale; Tizio dovrà invece considerare l aliquota prevista per gli altri immobili. Nel caso in cui uno dei due soggetti sia inadempiente, il Comune potrà comunque rivalersi anche sull altro. Come si nota, a differenza dell IMU risultano soggetti passivi dell imposta in oggetto anche i contribuenti che sono titolari di diritti personali di godimento (ad esempio, inquilino, comodatario) sugli immobili. 4 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In altre parole, il detentore verserà l importo spettante solo se la detenzione in un anno solare è superiore a sei mesi, mentre sarà dovuta interamente dal possessore se la locazione/comodato dura fino a sei mesi.

5 Si noti che il lasso temporale a cui fare riferimento è l anno solare, mentre i contratti di locazione nella maggior parte dei casi non hanno l annualità coincidente con l anno solare. Questo potrebbe determinare problematiche nel calcolo dell imposta. 5 Immobili per i quali è dovuta la TASI Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di: - fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria; - aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono in ogni caso esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all art del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. - Abitazione principale e immobili ad essa assimilati Tra i fabbricati soggetti a TASI rientrano anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se non di lusso. Ai fini IMU, invece, in base alle modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2014 all art. 13, D.L. n. 201/2011, rimangono assoggettati all imposta solo gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In base a quanto previsto dall art. 1, comma 669, Legge di Stabilità 2014, per la definizione di abitazione principale si fa riferimento a quella prevista a fini IMU. Non è chiaro se le assimilazioni previste a fini IMU (ex lege o quelle eventualmente disposte dal comune) si estendano automaticamente alla TASI. E necessario analizzare quanto previsto dallo specifico regolamento comunale. - Fabbricati rurali A differenza di quanto previsto per l IMU, i fabbricati rurali strumentali sono soggetti al pagamento della TASI: l art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013, ha disposto che per tali fabbricati i comuni non possono applicare un aliquota superiore all 1. Nessun beneficio è, invece, previsto per i fabbricati rurali destinati ad abitazione.

6 Seguiranno, quindi, le regole ordinarie, per cui beneficeranno delle agevolazioni previste a livello TASI per abitazione principale se ricorrono le condizioni. 6 La base imponibile della TASI La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU), di cui all art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n Le Aliquote L aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può: - ridurre l aliquota fino all azzeramento;

7 - determinare l aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superi l aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 7 Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l aliquota massima della TASI non può, comunque, eccedere l 1 per mille. Viene introdotta una detrazione a favore dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e delibere. Detrazioni ed Esenzioni Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:

8 abitazione con unico occupante; abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo; locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 8 Come si calcola la TASI 1. Individuazione della rendita catastale La rendita può essere recuperata dall atto di acquisto, dai vecchi bollettini Ici, e dal sito dell Agenzia delle Entrate. 2. Rivalutazione della rendita Si deve moltiplicare la rendita per 1,05, ovvero la rivalutazione del 5% prevista dalla legge. 3. Calcolo del valore catastale Moltiplicare il risultato della rivalutazione per il coefficiente (maggiorato previsto dal Decreto 201/2011) con cui si ottiene il valore catastale. 4. Calcolo dell imposta lorda Dividere il risultato per 100 e moltiplicarlo per l aliquota fissata dal comune, il risultato dà l imposta lorda. 5. Applicazione della detrazione Per l applicazione della detrazione bisogna sottrarre l importo deliberato dal comune, il risultato è l imposta dovuta. Quando si paga Sono state previste per il pagamento della Tasi le medesime scadenze dell'imu (16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda), mentre a regime, dal 2015, il calcolo della prima rata dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno

9 precedente. Per il 2014 vige una deroga, quindi, alla regola generale e sono due le casistiche che si possono riscontrare: se le delibere sono state inserite sul sito ministeriale entro il 31 maggio 2014 (a tal fine i comuni dovranno inviarle al Mef entro il 23 maggio 2014), tutti i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il versamento del 16 giugno sulla base delle delibere; se, invece, la delibera non dovesse risultare pubblicata entro il 31 maggio 2014, occorre operare un'ulteriore distinzione: le abitazioni principali godono di un differimento dei termini di versamento al 16 dicembre 2014, mentre su tutti gli altri immobili (seconde case, i capannoni, i negozi, gli uffici e aree edificabili) i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell'acconto di giugno applicando l'aliquota dell'1 per mille, per poi versare il conguaglio (sempre se dovuto o chiedere il rimborso se esentati dal versamento) a dicembre, sulla base delle aliquote adottate dai comuni. 9 A seguire tale procedura, oltre ai proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali, vi sono anche i locatari, dato che anche essi hanno un autonoma obbligazione tributaria in tal senso. Se si prende ad esempio il comune di Cagliari, la delibera del 22 aprile 2014, in tema di TASI fa una distinzione tra: - immobili abitativi adibiti ad abitazione principale con aliquota che varia da 2,8 a 3,3 (aliquota massima determinabile dall ente, pari all originario tetto del 2,5 gravato degli

10 ulteriori 0,8 per mille, introdotti dal DL 16/2014) a seconda della rendita catastale non rivalutata: se la rendita supera i euro si arriva al 3,3 altrimenti ci si ferma al 2,8. - immobili abitativi diversi dall abitazione principale (locati a libero mercato o in comodato ai familiari entro il 2 grado) e fabbricati rurali strumentali (che si ricorda sono esenti da imu) con aliquota pari all 1 per mille; viene spartito in tal caso il carico fiscale tra proprietario (85%) e occupante (15%). - immobili in comodato ai figli o in locazione a canone concordato o a scopi universitari esonerati dal tributo. - uffici (A/10) e immobili del tipo D, C/2,C/6,C/7 diversi dalle pertinenze, aree fabbricabili all 1,5 per mille sempre ripartendo l imposta tra proprietario e occupante (15%). In generale il calcolo dell imposta risulterà tutt'altro che agevole: non solo perché nel caso degli occupanti nel silenzio della norma e nelle more della delibera comunale, non è dato capire quale percentuale dell'imposta (tra il 10 e 30%) dovranno pagare, ma anche perché non sempre i conduttori conoscono la rendita catastale dell'immobile, di cui hanno la detenzione (l'obbligo di indicare i dati catastali nel contratto di locazione è stato infatti previsto per i contratti registrati dal 1 luglio 2010). Oltretutto, la possibilità per i Comuni di stabilire un aliquota TASI di 0,8 per mille più alto rispetto a quanto previsto nella Legge di Stabilità 2014, portando l aliquota TASI massima 2014 dal precedente 2,5 per mille al nuovo limite massimo del 3,3 per mille, è solo temporanea. Il provvedimento si riferisce, infatti, al solo 2014, ma dal prossimo anno le abitazioni principali potranno scontare un prelievo che, in base alle norme vigenti, potrà spingersi sino al 6 per mille. 10

11 11 Come pagare? Di seguito alleghiamo la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 24 Aprile che ha definito Codici Tributo e modalità di compilazione. L Ufficio di Assistenza Fiscale

12 - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti bobozza RISOLUZ RISOLUZIONE N. 46/E Roma, 24 APRILE 2014 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni L articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo: 3958 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.

13 3960 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta. Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell attività di controllo. Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo: 3962 denominato TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. INTERESSI 3963 denominato TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. SANZIONI In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio Anno di riferimento, indicare l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. IL DIRETTORE CENTRALE

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