DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA N. 1/CSI_10 DEL 05/01/2010

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1 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA N. 1/CSI_10 DEL 05/01/2010 Oggetto: L.R. 23 del art. 9, comma 1 Regolamento Tecnico e modulistica per le procedure di controllo del Marchio regionale QM Qualità garantita dalle Marche - Filiera carni ovine. IL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL IMPRESA AGRICOLA (omissis) D E C R E T A - - di APPROVARE il Regolamento Tecnico e la modulistica relativi alle procedure per il controllo della Filiera carni ovine a marchio QM Qualità garantita dalle Marche, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l esercizio dell attività di controllo e certificazione degli organismi di controllo e dell Autorità Pubblica di Controllo autorizzati dalla Regione Marche; - di PUBBLICARE il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Si attesta inoltre che, dal presente decreto, non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche. IL DIRIGENTE Avv. Cristina Martellini - ALLEGATI - Allegato Regolamento Tecnico Filiera carni ovine marchio QM qualità garantita dalle Marche con modulistica.

2 REGOLAMENTO TECNICO FILIERA CARNI OVINE RT/QM/FO/00 MARCHIO QM QUALITA GARANTITA DALLE MARCHE DISCIPLINARE DI RIFERIMENTO: Disciplinare di Produzione Filiera carni ovine PRODOTTI INTERESSATI: carcassa intera di ovini, mezzena, tagli in particolare testa, corata (data polmoni, cuore e fegato), carrè (comprendente parte dorsale superiore e anteriore), cosciotto (comprendente la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte posteriore dei lombi), spalla, costolette (comprendenti la regione toracica inferiore) Copia NON CONTROLLATA Copia CONTROLLATA Copia n Distribuita a in data

3 1 GENERALITÀ Il presente regolamento fornisce istruzioni tecniche circa la conduzione dei controlli da parte degli Organismi di Certificazione, di seguito denominati OdC, in relazione a determinati punti critici dell attività di controllo nel rispetto del Disciplinare di produzione approvato con D.G.R. n. 197 del 16/02/2009). I requisiti oggetto della certificazione di conformità contenuti nel presente RT esplicitano quei punti del Disciplinare in cui si richiede procedura di controllo e/o evidenza oggettiva di avvenuto autocontrollo da parte del soggetto aderente. 2 ADESIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di adesione al sistema dei controlli adottati da ogni OdC devono essere descritte nel regolamento di certificazione degli OdC. Il soggetto che riprendesse l attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà prontamente comunicarlo all OdC precisando se siano intervenute variazioni strutturali e/o procedurali durante il periodo di sospensione. 3 ACCETTAZIONE DELLE ADESIONI AL SISTEMA DEI CONTROLLI Le modalità di accettazione delle adesioni al sistema dei controlli adottato dall OdC devono essere esplicitate nel regolamento di certificazione degli OdC. 4 REQUISITI SPECIFICI 4.1 Genetica Così come previsto al punto del disciplinare, gli allevatori devono dare evidenza che gli ovini destinati alla filiera a marchio QM appartengono ai razze/tipi genetici o da incroci polimeticci specializzati nella produzione di carne o a duplice attitudine secondo quanto indicato dal disciplinare. E compito dell OdC verificare che, in fase di riconoscimento, sia presente evidenza oggettiva della genetica di appartenenza degli ovini destinati alla filiera.

4 L allevatore deve produrre dichiarazione di impegno (da conservare presso la sede dell allevamento) a non utilizzare capi con caratteristiche genetiche differenti da quelle previste da disciplinare; se l azienda oggetto del controllo rientra in circuiti di prodotti di qualità certificati, può essere acquisita la documentazione di riferimento. Il rispetto del requisito viene poi verificato dall OdC in fase di sorveglianza solo per quelle aziende che non rientrano in circuiti di prodotti di qualità certificati (per le quali deve essere presente documentazione di riferimento in relazione al disciplinare di adesione) e secondo la tabella seguente fermo restando l obbligo da parte dell allevatore di conservare la documentazione prevista al punto 4.4 del presente RT: Soggetto o controllo Oggetto del controllo Frequenza (sia in fase di riconoscimento, se in presenza di capi, che in fase di sorveglianza) Allevatore evidenza che gli ovini appartengono a razze/tipi genetici o incroci polimeticci indicati sul disciplinare n dei capi allevati per ogni partita 4.2 Tipi morfologici e pezzature Così come previsto al punto del disciplinare, dalla macellazione degli agnelli si ottengono carcasse suddivise in due tipologie. E compito dell OdC controllare, in fase di sorveglianza, il rispetto del tipo morfologico e della pezzatura come da tabella seguente fermo restando l obbligo da parte dell aderente di conservare la documentazione prevista al punto 4.4 del presente RT: PRODOTTI Soggetto a controllo Oggetto del controllo Frequenza Agnelli macellati Agnelloni macellati Macello Laboratorio di sezionamento Punti vendita Macello Laboratorio di sezionamento Punti vendita Capo avente peso 13 kg senza testa e corata Valutazione del colore della carne e della classe di ingrassamento: - colore rosa chiaro rilevato sul fianco a livello del muscolo retto dell addome - tenore di grasso scarso o mediamente importante Capo avente peso > 13 kg Valutazione del colore della conformazione e della classe di ingrassamento: - classe R definita come buona" - tenore di grasso scarso o mediamente importante 2% dei capi o dei prodotti per ogni partita (presenti al momento del controllo) 2% dei capi o dei prodotti per ogni partita (presenti al momento del controllo) 4.3 Allevamento degli ovini Allevamento E compito dell OdC verificare che: fase di riconoscimento:

5 - sia presente autodichiarazione come da Mod 0_QM_Filiera carni ovine in cui l aderente alla filiera si impegna ad allevare i capi secondo le tecniche di allevamento previste dal disciplinare dal momento del loro ingresso in stalla, a marcare gli animali nati in stalla entro i 6 mesi dalla nascita e ad utilizzare la modulistica prevista dal presente RT; fase di sorveglianza: - sia presente adeguata documentazione che evidenzi l origine dei capi (anagrafe ovi-caprina, documenti di acquisto, documentazione sanitaria di provenienza, registro di stalla, ecc.); - sia presente adeguata separazione dei capi destinati alla certificazione; - gli animali nati in stalla siano stati marcati entro i 6 mesi Benessere degli ovini fase di riconoscimento: - sia presente autodichiarazione come da Mod 0_QM_Filiera carni ovine in cui l aderente alla filiera si impegna ad utilizzare per l allevamento dei capi strutture adeguate rispondenti alle direttive del D.Lgs. 146/2001 tenendo in considerazione le caratteristiche comportamentali dei capi allevati e ad utilizzare la modulistica prevista dal presente RT; fase di sorveglianza: - sia presente scheda di autocontrollo (Mod. 1_QM_Filiera ovini) che descriva in maniera dettagliata le caratteristiche di benessere dell allevamento e che questa sia congrua; l OdC deve formalmente approvare la scheda durante la prima verifica in fase di sorveglianza e considerarla come base di descrizione dell allevamento. Ogni modifica oggettiva dello stato dell allevamento deve corrispondere a nuova scheda di autocontrollo prodotta dall allevatore e valutata dall OdC Alimentazione degli ovini E compito dell OdC verificare che: fase di riconoscimento: - sia presente autodichiarazione come da Mod 0_QM_Filiera carni ovine in cui l aderente alla filiera si impegna ad alimentare i capi secondo quanto previsto dal disciplinare, a utilizzare materie prime NON OGM e ad utilizzare la modulistica prevista dal presente RT; fase di sorveglianza: - sia presente adeguata documentazione (documenti di trasporto, dichiarazioni dei fornitori, ecc.) che attesti l utilizzo di materie prime NON OGM; - sia presente piano di alimentazione come da Mod 2_QM_Filiera carni ovine e che sia congruo. Per i mangimi, ad eccezione delle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg. Ce 834/2007 e s.m. e i. e Reg. CE 889/2008) e/o in possesso di certificazione di prodotto NO OGM rilasciato da organismo terzo accreditato ogni allevatore e/o aderenti a sistemi di qualità certificati che attestino l utilizzo di

6 mangimi NO OGM, qualora utilizzi come da piano di alimentazione mangimi a rischio OGM (contenenti mais e/o soia), deve produrre rapporto di prova a cadenza trimestrale in relazione al mangime impiegato, rilasciato da laboratorio accreditato o organismo analogo per la determinazione quali - quantitativa OGM. Il rapporto di prova può essere riferito al singolo mangime a rischio o alla miscela (unifeed) effettuata dall allevatore. In caso di mangime o prodotto da agricoltura biologica o con certificazione NO OGM l allevatore deve conservare, per ogni lotto di mangime impiegato, il certificato relativo rilasciato da organismo terzo accreditato. 4.4 Autocontrollo aziendale Gli operatori della filiera, in regime di autocontrollo, devono obbligatoriamente conservare e produrre la seguente documentazione e/o rapporti di prova oggetto di verifica da parte dell OdC: SOGGETTO Allevamenti (nascita e/o ingrasso) TIPOLOGIA DI ANALISI/DOCUMENTAZIONE Certificato di nascita del capo o documento che ne attesti la provenienza e la razza/tipo genetico o incrocio polimeticcio Analisi attestante uso di mangimi NO OGM Scheda di allevamento e benessere ovini (Mod. 1_QM_Filiera carni ovine) Piano di alimentazione degli ovini (Mod. 2_QM_Filiera carni ovine) Documento trasporto ovini (Mod. 3_QM_Filiera ovini) Elenco dei mezzi con targhe coinvolti nel trasferimento alla macellazione Macelli Attestato di tracciabilità (Mod. 4_QM_Filiera carni ovine) limitatamente alla parte di competenza Modalità di trasporto ed elenco dei mezzi con targhe coinvolti nel trasferimento al sezionamento Laboratorio di sezionamento ed eventuale confezionamento Punti vendita al dettaglio Concessionario Attestato di tracciabilità (Mod. 4_QM_Filiera carni ovine) limitatamente alla parte di competenza Modalità di trasporto ed elenco dei mezzi con targhe coinvolti nel trasferimento al punto vendita Attestato di tracciabilità (Mod. 4_QM_Filiera carni ovine) completo di tutti i campi compilati (sia macellazione che sezionamento) Contratto con OdC Certificato di conformità FREQUENZA Per ogni capo Trimestrale su lotto di mangime a rischio o su unifeed Per ogni allevamento Per ogni categoria di ovino, per ogni ciclo di allevamento e per ogni fase del ciclo Per ogni trasferimento/trasporto al macello Per ogni automezzo Per ogni lotto Per ogni automezzo Per ogni lotto Per ogni automezzo Per singolo lotto LABORATORIO DI RIFERIMENTO Laboratorio esterno accreditato in possesso delle autorizzazioni ministeriali da parte dei Ministeri competenti NOTE Se da aziende in Reg. Ce 834/2007 e s.m. e i. o in possesso di certificazione di prodotto NO OGM vedi 4.3

7 Licenza d uso del marchio Regolamento d uso del marchio Manuale o documento equivalente (previsto dal regolamento d uso del marchio QM ) dal quale si possa risalire ai ruoli dei soggetti aderenti alla filiera Disciplinare della filiera carni ovine Convenzioni con gli aderenti alla filiera Evidenza delle linee di autocontrollo aziendale a beneficio degli aderenti alla filiera Evidenza dell utilizzo di Si.Tra. o software compatibile Evidenza dell effettuazione del bilancio di massa Evidenza del controllo di parte seconda sull intera filiera secondo quanto previsto al punto del disciplinare (in particolare dovranno essere definiti per ogni aderente tempi e modalità per l effettuazione delle registrazioni in modo da evitare perdite di rintracciabilità) Per singolo lotto Per singolo lotto L OdC ha l obbligo di verificare che, in ogni fase della filiera, sia rispettata la corretta separazione dei capi, delle materie prime e dei prodotti nonché la gestione delle eventuali non conformità di prima e seconda parte. Tutti quei parametri che richiedono un controllo da parte dell azienda aderente e conseguentemente la verifica da parte dell OdC ma non sono riferibili a limiti fissati dal disciplinare, devono essere inseriti sul piano di autocontrollo aziendale come punto critico di controllo (CCP) con i relativi valori attribuiti dall azienda fatto salvo limiti di legge; è compito dell OdC verificare che siano riportati sul piano e opportunamente monitorati. In particolare ci si riferisce a: - Parametri qualitativi e sanitari prodotto in uscita dal macello e dai laboratori di sezionamento, trasformazione, confezionamento compresi i mezzi di trasporto; - Monitoraggio della temperatura compresi i mezzi di trasporto. E inoltre compito dell OdC verificare che il concessionario effettui in autocontrollo il bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e che questo sia congruo. 5 RINTRACCIABILITA Ai fini della rintracciabilità dei prodotti previsti dal disciplinare i soggetti coinvolti devono garantire il mantenimento dell identificazione e rintracciabilità dei relativi lotti come da tabella seguente:

8 Soggetto coinvolto Fase Unità minima rintracciabile Elementi di rintracciabilità (identificazione, registrazione) Allevatore Allevamento Acquisto mangimi Ogni capo Lotto singolo ingrediente Identificativo del singolo capo In caso di acquisto evidenza della fattura e/o ddt di consegna Certificato di nascita o modello equivalente Registro di stalla Registro trattamenti veterinari Identificazione dell allevamento Fattura acquisto Evidenza di materie prime NO OGM Mod. 1_QM_Filiera ovini Mod. 2_QM_Filiera ovini Mod. 3_QM_Filiera ovini Macello Macellazione Singolo capo o lotto Mod. 3_QM_Filiera ovini Mod. 4_QM_Filiera ovini Laboratorio di sezionamento /confezionamento Sezionamento Trasformazione Stagionatura Per singolo lotto Mod. 4_QM_Filiera ovini Punto vendita Vendita Lotto vendita Mod. 4_QM_Filiera ovini Registrazione venduto Concessionario Caricamento dati Per singolo lotto Verifica del caricamento dei dati per ogni aderente alla filiera Verifica di eventuali funzioni aggiuntive attribuite al concessionario E compito dell OdC verificare in fase di sorveglianza il corretto utilizzo e funzionamento del Sistema Informatico Regionale Si.Tra. o di software compatibili. A tale scopo l ASSAM definisce le modalità per l accesso, da parte degli OdC, alle informazioni necessarie. 6 PIANO DEI CONTROLLI L OdC esegue le V.I. presso i soggetti della filiera, con la seguente frequenza minima: V.I. per il Rilascio della Certificazione * Soggetti Frequenza controlli Allevamenti n allevamenti Macelli 100% Laboratorio di Sezionamento 100% Laboratorio di Confezionamento 100% Punti vendita n punti vendita Concessionario 1 verifica V.I. di Sorveglianza (annuali) Allevamenti n allevamenti Macelli 50%

9 Laboratorio di Sezionamento 50% Laboratorio di Confezionamento 50% Punti vendita n punti vendita Concessionario 1 verifica (*) nel corso dei tre anni di validità della certificazione, tutti gli operatori saranno verificati almeno una volta. L OdC effettua verifiche di natura documentale presso tutti i soggetti aderenti alla filiera; presso i macelli e i laboratori di sezionamento e confezionamento si riserva altresì, sia in fase di riconoscimento che di sorveglianza, di effettuare verifiche di tipo analitico per il controllo dei parametri come da disciplinare. Presso gli allevamenti l OdC effettua in fase di sorveglianza, prelievi sui mangimi per la determinazione quali quantitativa circa il rispetto di utilizzo di materie prime NO OGM con una frequenza di almeno un prelievo per ogni verifica ispettiva effettuata indipendentemente dalla presenza o meno di materie prime a rischio OGM. Il monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche viene garantito attraverso analisi effettuate dagli aderenti in fase di autocontrollo. Relativamente alle verifiche non analitiche relative al controllo dei parametri di ogni singolo capo e/o prodotto, effettuate dall OdC si precisa che: - in fase di riconoscimento ai fini del rilascio della certificazione, almeno una partita di capi e un lotto di prodotto destinato al marchio QM dovranno essere conformi ai requisiti del disciplinare; - in fase di sorveglianza il numero minimo di verifiche da effettuare è fissato nella tabella seguente: Materie prime e prodotti oggetto di certificazione N. totale lotti N. lotti sottoposti al controllo > 15 35% del numero totale dei lotti 6.1 Metodologia di campionamento L OdC, in fase di sorveglianza, effettua almeno un prelievo su materia prima mangime secondo la seguente metodologia: - verranno prelevati 3 campioni pari a 1000g ciascuno (campioni elementari) che miscelati andranno a costituire il campione globale sul quale verranno determinati i parametri oggetto d analisi; 1/3 del campione globale viene rilasciato all azienda come controcampione, 1/3 viene inviato dall OdC ad un laboratorio accreditato da Organismo Unico Nazionale (ISO/IEC 17025:1999) o da organismo equivalente e 1/3 rimane all OdC per eventuali controanalisi qualora quelle effettuate dall azienda risultino differenti rispetto a quelle dell OdC stesso.

10 E facoltà dell OdC effettuare il prelievo per singolo ingrediente esposto a rischio (Mais, Soia, ecc..) o sul composto finale preparato dall allevatore così come ricercare gli eventi genetici ritenuti più consoni alla tipologia di prodotto da analizzare. Il campionamento è eseguito dal personale tecnico dell OdC o, sempre per conto dell OdC, da personale di laboratori accreditati e verbalizzato nel Verbale di prelievo campioni controfirmato dall allevatore o suo delegato. L allevatore o suo delegato riceve copia del verbale e nello stesso può rendere dichiarazioni a propria tutela. In sede di prelievo l azienda è tenuta ad approvare le modalità di campionamento su apposita documentazione presentata dall OdC a cui si rimanda. 6.2 Validità del riconoscimento e della registrazione La durata del Certificato di Conformità rilasciato dall OdC, è di tre anni dalla data di rilascio dello stesso. 7 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ Nel corso delle V.I. effettuate sul processo e sul prodotto (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte), lungo tutta la filiera produttiva, si possono rilevare delle non conformità. Le non conformità possono essere rilevate sia dai soggetti coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti lungo tutta la filiera produttiva, sia dall OdC. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite; lo scopo della gestione delle non conformità è di definire le attività da svolgere per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel disciplinare non siano commercializzati con il marchio QM ; a tale scopo è necessario procedere all'identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali non conformità. 7.1 Gestione delle Non Conformità da parte dei soggetti della filiera Qualora i soggetti coinvolti nella Filiera, rilevino delle non conformità, gli stessi dovranno procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità: dovranno mantenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all interno dei requisiti di conformità; nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dovranno dare evidenza del fatto che il prodotto non sia stato destinato alla produzione di prodotti a marchio QM ; nel caso in cui, all'atto dell'immissione al consumo, si evidenzino delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, devono dare evidenza che i prodotti non vengano commercializzati con il marchio QM ; dovranno comunicare tempestivamente al concessionario le non conformità rilevate ed i

11 provvedimenti adottati per la loro gestione; il concessionario archivia le non conformità comunicate dai soggetti della filiera, numerate progressivamente nell arco dell anno, ne verifica il trattamento in sede di controllo di seconda parte dandone evidenza nel verbale di controllo; il concessionario è obbligato a segnalare tempestivamente all OdC e alla PF Competitività e Sviluppo dell impresa agricola della Regione Marche l insorgere di non conformità grave riferita a immissione sul mercato di prodotto non conforme a marchio QM. 7.2 Gestione delle Non Conformità da parte dell OdC La definizione, e le modalità di rilevazione delle Non Conformità sono indicate nel regolamento di certificazione dell OdC. 8 GESTIONE DELLE ETICHETTE Il soggetto Concessionario o l aderente appositamente autorizzato, deve: trasmettere copia dell ordine di etichette all OdC; comunicare all OdC i soggetti utilizzatori e le etichette distribuite (quantità ed identificativo); registrare, in apposita documentazione, le seguenti informazioni: numero lotto; numero unità per lotto; formato unità; riferimento al lotto di etichette utilizzate. comunicare all OdC, ogni 6 mesi, l utilizzo delle etichette (numero etichette utilizzate e eventuali corrispondenti numeri seriali di identificazione); conservare le etichette non utilizzate. Nel caso in cui un aderente alla filiera sospenda la produzione dei prodotti a marchio QM (per recesso, cessazione di attività, o sospensione volontaria dell attività), deve comunicare al concessionario il quantitativo di etichette in carico e l eventuale ultimo identificativo utilizzato; il concessionario deve in questo caso fornire all OdC una dichiarazione di non utilizzo o distruzione di etichette rimanenti, facendosi garante dell operatore interessato all esclusione e/o recesso. Nel caso in cui il Concessionario sospenda la produzione dei prodotti a marchio QM (per recesso, cessazione di attività, o sospensione volontaria dell attività), deve comunicare all OdC il quantitativo di etichette in carico e l eventuale ultimo identificativo utilizzato. 9 GESTIONE DEI RICORSI La definizione, e le modalità di gestione dei ricorsi sono indicate nel regolamento di certificazione dell OdC.

12 10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA ALL OdC Il Concessionario o aderente alla filiera incaricato, deve inviare all OdC, secondo la frequenza di seguito indicata, i seguenti documenti via fax o o posta: a) registro soggetti appartenenti alla filiera (entro il 31/12 di ogni anno e ad ogni variazione) con evidenza della ragione sociale, sede legale, sede operativa, rappresentante legale, recapiti, data di stipula della convenzione/adesione; b) piano di lavorazione per i macelli, i laboratori di sezionamento, inviato entro le 48 ore precedenti all OdC; c) dati quantitativi dei prodotti commercializzati a marchio QM ; d) elenco delle non conformità, numerate progressivamente nell arco dell anno, riscontrate in fase di controllo di parte seconda e loro trattamento (entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della non conformità). Il mancato rispetto di quanto sopra richiesto, genera non conformità. 11 TABELLA DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ L OdC, attraverso il piano dei controlli riportato nella seguente tabella, definisce il trattamento delle non conformità eventualmente riscontrabili e le relative azioni correttive. Nell attività di controllo sono previsti due livelli di non conformità, lieve e grave, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in relazione alla capacità di pregiudicare o meno l identificazione del prodotto e la rintracciabilità. Si ricorda che in fase di controllo l OdC ha l obbligo di verificare anche la corretta etichettatura di prodotti preconfezionati e preincartati e la corretta applicazione del regolamento d uso del marchio QM e che pertanto nella tabella seguente sono previste le relative classificazioni in relazione alla non conformità eventualmente riscontrata. NON CONFORMITA CLASSIFICAZIONE TRATTAMENTO AZ. CORRETTIVA Mancata segnalazione del Lieve Segnalazione Verifica del malfunzionamento di SITRA o funzionamento del software compatibile non programma dipendente dall aderente /concessionario Non utilizzo di SITRA o software Grave Utilizzo di SITRA o 1) inserire l az. nel piano compatibile da parte software compatibile dei controlli del dell aderente e/o concessionario successivo anno con prodotto a marchio QM (rafforzamento piano non ancora commercializzato controllo con visita supplementare) 2) Adeguamento e visita ispettiva supplementare nello stesso anno Non utilizzo di SITRA o software Grave Proposta di revoca della

13 compatibile da parte dell aderente e/o concessionario con prodotto a marchio QM già commercializzato Mancata evidenza oggettiva dei documenti previsti da regolamento d uso del marchio che non inficia i requisiti per il mantenimento all interno della filiera Mancata evidenza oggettiva dei documenti previsti da regolamento d uso del marchio che inficia i requisiti per il mantenimento all interno della filiera Non corretto utilizzo del marchio QM in etichetta licenza Lieve Richiesta integrazione documentale Grave Proposta di sospensione dell aderente dalla filiera Grave Richiesta di etichetta sostitutiva conforme Abuso del marchio Grave Sospensione del soggetto e declassamento del prodotto Mancata comunicazione della documentazione prevista al capitolo 10 dell RT Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità Lieve Richiesta integrazione documentale Lieve Richiesta integrazione documentale Verifica documentale. In caso di mancato adeguamento, per negligenza o perché impossibile attuarlo, inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo) Verifica documentale. In caso di mancato adeguamento, per negligenza o perché impossibile attuarlo, inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo) 1)inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo con visita supplementare) 2)se la non conformità è reiterata si passa alla revoca della licenza Verifica documentale. In caso di mancato adeguamento, per negligenza o perché impossibile attuarlo, inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo) Verifica documentale. In caso di mancato adeguamento, per negligenza o perché impossibile attuarlo, inserire l az. nel piano dei controlli del

14 Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità Non rispetto dei requisiti del disciplinare a livello documentale e pertanto che non inficia le caratteristiche del prodotto né sulla sua tracciabilità Non rispetto dei requisiti del disciplinare anche a livello documentale che inficia le caratteristiche del prodotto Grave Richiesta integrazione documentale e adeguamento. 1) Declassamento del/i lotto/i non conforme/i, 2) sospensione del soggetto qualora la NC interessi più del 50% della produzione aziendale a marchio e declassamento del prodotto Lieve Richiesta integrazione documentale e adeguamento. Grave 1) Declassamento del/i lotto/i non conforme/i, 2) sospensione del soggetto qualora la NC interessi più del 50% della produzione aziendale e declassamento del prodotto successivo anno (rafforzamento piano controllo) 1) inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo con visita supplementare) 2) Adeguamento e visita ispettiva supplementare nello stesso anno Adeguamento e visita ispettiva supplementare nello stesso anno 1) inserire l az. nel piano dei controlli del successivo anno (rafforzamento piano controllo con visita supplementare) 2) Adeguamento e visita ispettiva supplementare nello stesso anno In caso di atteggiamenti di reiterazione da parte dell Operatore ovvero qualora un aderente alla filiera, che ha commesso una determinata NC, pur avendo effettuato correttamente il suo trattamento, ripete per almeno tre volte la medesima NC, l OdC attribuisce automaticamente NC di gravità maggiore, con indicazioni sui tempi e modi di attivazione delle azioni correttive da intraprendere. La sommatoria delle NC dello stesso tipo, è mantenuta attiva fino ad un massimo di 24 mesi per le NC lievi e di 36 mesi per quelle gravi; superato tale periodo, le NC commesse precedentemente ai 24 o 36 mesi sono prescritte e non più considerate nel conteggio di eventuali ulteriori medesime NC.

15 AUTODICHIARAZIONE ALLEVATORE Mod 0_QM_Filiera carni ovine Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) nato a ( ) il (luogo) (prov.) residente a ( ) in Via n. (luogo) (prov.) (indirizzo) titolare dell allevamento sito in ( ) in Via n. (luogo) (prov.) (indirizzo) Codice Allevamento consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 ai fini del riconoscimento per la certificazione a marchio QM relativamente al disciplinare Filiera Carni ovine DICHIARA di impegnarsi a: - allevare i capi secondo le tecniche di allevamento previste dal disciplinare dal momento del loro ingresso in stalla; - marcare gli animali nati in stalla entro i 6 mesi dalla nascita; - archiviare e fornire adeguata documentazione che evidenzi l origine dei capi; - separare adeguatamente i capi destinati alla certificazione; - utilizzare per l allevamento dei capi strutture adeguate rispondenti alle direttive del D.Lgs. 146/2001 tenendo in considerazione le caratteristiche comportamentali dei capi allevati; - alimentare i capi secondo quanto previsto dal disciplinare; - utilizzare materie prime NON OGM; - utilizzare la modulistica prevista dal RT (Regolamento Tecnico) Filiera Carni Ovine, in particolare i Moduli 1, 2, 3; - inserire su Sistema Informatico Regionale Si.Tra. o software compatibile entro giorni (secondo indicazioni del concessionario) i dati relativi al numero di capi allevati per singolo lotto/partita Luogo e data Il Dichiarante

16 SCHEDA DI ALLEVAMENTO E BENESSERE OVINI Mod 1_QM_Filiera carni ovine Identificativo Razze/Tipi genetici Fabrianese Allevamento allevati Vissana N. capi destinati alla Sopravissana certificazione QM Appenninica Incroci polimeticci Produzione Carne Tecniche di Gregge stanziale Duplice allevamento Gregge transumante attitudine Pascolo vagante Altro Caratteristiche dell allevamento Eventuale presenza di PIANO DI ADEGUAMENTO DELL ALLEVAMENTO approvato dalla PF Regionale (prot. n. ) Ambienti sufficientemente spaziosi Ambienti ben organizzati Regolare svolgimento di: Alimentazione e abbeverata Movimentazione Interventi sanitari Controlli Sorveglianza ed eventuali ispezioni Pulizia, disinfezione delle attrezzature,dei pavimenti, delle pareti Tosa Passaggi da un recinto all altro e verso l esterno posti in prossimità degli angoli Recinti, strutture di contenimento e ogni altra attrezzatura a contatto con gli animali tali da non arrecare danno ai capi e costruiti in materiale non nocivo Assenza nei recinti di strutture tali da costituire fonte di pericolo per i capi soprattutto durante la movimentazione ma anche durante le operazioni di alimentazione e abbeverata Assenza nei recinti di spigoli vivi e di sporgenze (solo in caso di operazioni di alimentazione in recinto) fronte di distribuzione alimenti congrua e che impedisca l insorgere di ferite dovute all uso di corna Pareti piene e percorso curvilineo lungo i corridoi di spostamento Assenza di sovraffollamento in caso di parto Assenza di ristagno di gas nocivi e polveri negli ambienti Presenza di adeguata illuminazione naturale degli ambienti di allevamento Altezza delle recinzioni Dimensione dei recinti Densità degli animali Trattamento degli Assenza di stimoli paurosi (rumori forti) animali Assenza di punizioni corporali durante tutte le fasi del trattamento degli animali Addestramento per mezzo di rinforzi positivi Mantenimento della distanza di fuga in presenza di animali non abituati al contatto con l uomo Azioni rapide per l effettuazione delle operazioni sugli animali (controlli, interventi sanitari, ecc ) Tosatura degli animali almeno 1 volta l anno (preferibilmente in prossimità della stagione calda e non nel periodo iniziale della gravidanza)

17 CODICE ALLEVAMENTO PIANO DI ALIMENTAZIONE Mod 2_QM_Filiera carni ovine PROVENIENZA AZIENDALE DEGLI ALIMENTI Base alimentare prevalentemente da materie prime aziendali Materie prime ottenute da sistemi di certificazione della qualità e tracciabilità Presenza di deroga approvata dalla Regione Marche prot. del Utilizzo del pascolo Svezzamento Grasso Siero di latte Latticello Latte in polvere Altro (specificare) Allevamento postsvezzamento Composizione della razione (indicare i singoli componenti) totali Percentuale % ss della razione ALLEVAMENTO Allattamento Svezzamento (dalla nascita fino a gg) Ingrasso capo/giorno (solo per siero di latte e latticello)

18 DOCUMENTO DI TRASPORTO OVINI Mod 3_QM_Filiera carni ovine Distanza tra allevamento e macello in km Macello di destinazione Targa del mezzo coinvolto nel trasferimento Caratteristiche del trasporto Partita n. N. capi Nati in Allevati in Codice identificativo allevamento Identificativi dei capi oggetto di trasferimento (in alternativa stampa in allegato)

19 ATTESTATO DI TRACCIABILITA Mod 4_QM_Filiera carni ovine Numero di documento Nome Comune Dati dell allevatore Provincia Codice aziendale allevamento Tipo genetico o razza Paese di nascita degli agnelli Denominazione impianto di macellazione Mattatoio (eventuale timbro) Codice Bollo CEE Data di macellazione Numero di animali componenti il lotto Lotto di macellazione Numero seriale di etichette di tracciabilità dei capi componenti il lotto di uscita Laboratorio di sezionamento Denominazione (eventuale timbro) Codice Bollo CEE Punto vendita di destinazione Denominazione (eventuale timbro del punto vendita) Prodotti a marchio QM Agnello Capo con peso 13 kg senza testa e corata Valutazione del colore della carne e della classe di ingrassamento colore rosa chiaro rilevato sul fianco a livello del muscolo retto dell addome tenore di grasso scarso o mediamente importante Agnellone Capo avente peso > 13 kg Valutazione del colore della conformazione e della classe di ingrassamento: classe R definita come buona" tenore di grasso scarso o mediamente importante Carcassa intera di ovini Mezzena Tagli Testa Corata Polmoni Cuore Fegato Carrè Parte dorsale superiore Parte dorsale anteriore Cosciotto Gamba Coscia Regione ileo-sacrale Parte posteriore dei lombi Spalla Costolette Regione toracica inferiore

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