Famiglie e collocazione del risparmio. Settore assicurativo: le polizze vita e i PIP

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1 Progetto finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico PRODOTTI ASSICURATIVI numero verde operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle e dalle alle Famiglie e collocazione del risparmio. Settore assicurativo: le polizze vita e i PIP Realizzato da

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3 L attuale crisi economica e finanziaria che si protrae ormai da diversi anni ha colpito gravemente i cittadini ed in particolare le famiglie. Una situazione che è andata progressivamente peggiorando, soprattutto per le famiglie a reddito fisso, che hanno conosciuto una contrazione sempre più marcata del proprio potere di acquisto. La realtà, infatti, è che oggi una famiglia su tre non riesce a far fronte alle esigenze essenziali. Molto spesso inoltre le famiglie sono sprovviste delle necessarie informazioni e degli strumenti per affrontare la situazione di difficoltà in cui si trovano. Lo scopo di questa guida, realizzata dalle associazioni Adoc, Adusbef, Asso-consum, Federconsumatori e Movimento Consumatori, nell ambito del progetto Salva Famiglie, è proprio quello di fornire ai consumatori le informazioni e gli strumenti utili ad aumentare la loro consapevolezza riguardo ai propri diritti ed agli strumenti di tutela di cui dispongono, ed essere così un valido contributo per orientare scelte e consumi in tempo di crisi. 1

4 INTRODUZIONE. LE ASSICURAZIONI IN ITALIA OGGI Il settore delle assicurazioni oggi in Italia rappresenta uno degli ambiti economici maggiormente problematici soprattutto a causa delle notevoli implicazioni sociali che ha. Prendiamo per esempio la r.c. auto e le polizze sulla vita: l assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria e riguarda praticamente tutti i cittadini in quanto l auto costituisce, ormai, un bene di prima necessità; d altro canto le polizze vita rappresentano spesso (e soprattutto in questo tempo di crisi) un elemento fondamentale per creare una sicurezza economica per il futuro di molte famiglie. Esistono poi anche i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, i quali costituiscono una parte importante della previdenza integrativa; e proprio la previdenza integrativa potrebbe rappresentare un buon antidoto alla crisi del sistema previdenziale obbligatorio e, forse, in futuro, potrebbe diventare addirittura necessaria. Ci rendiamo subito conto, così, del fatto che le assicurazioni sono un settore che ha notevoli risvolti sociali e va trattato con molta attenzione, mettendo i cittadini nella condizione di operare scelte oculate e consapevoli, anche perché esistono numerosi rischi. L oggetto di questa ricerca sono le assicurazioni sulla vita in generale e, nel dettaglio, le polizze vita stipulate con finalità previdenziali. Gli atti normativi fondamentali in materia sono il Codice Civile ed il Codice delle Assicurazioni private (il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005). Esistono poi alcuni importanti regolamenti dell ISVAP (oggi IVASS) dei quali si parlerà più ampiamente in seguito. Le polizze di assicurazione sulla vita possono essere di vari tipi. Esistono le polizze che coprono semplicemente dal rischio di decesso dell assicurato garantendo ai suoi familiari un capitale (polizze caso morte ) ed esistono anche le polizze che erogano all assicurato o al beneficiario un capitale differito o una rendita anche se l assicurato è in vita (polizze caso vita ). Quanto alle polizze miste, queste danno una rendita sia nel caso di decesso dell assicurato, sia nel caso in cui questo sia in vita. Ci sono, poi, anche prodotti vita che costituiscono dei veri e propri investimenti (i contratti linked ). Queste sono maggiormente rischiose e sono quelle dalle quali occorre stare lontano se non si hanno cognizioni finanziarie più che solide ed approfondite. Degni di nota sono, infine, i contratti di assicurazione sulla vita che hanno finalità previdenziali; come già accennato, questi tipi di copertura costituiscono un elemento che potrebbe diventare molto importante a causa della crisi della previdenza obbligatoria. Una prima riflessione che si può fare a partire da questa classificazione è che la polizza caso morte costituisce una copertura assicurativa pura, ossia ripara dal rischio economico che consegue quando si verifica un decesso, mentre gli altri tipi di polizza sono dei veri propri investimenti, come nel caso delle linked oppure delle forme di risparmio (che implicano, però, sempre l investimento di una 2 3

5 POLIZZE CASO MORTE POLIZZE CASO MORTE TEMPORANEA POLIZZE CASO VITA POLIZZE CASO MORTE A VITA INTERA Le polizze caso vita sono così strutturate: a fronte del pagamento di un premio (che può essere versato con quote annuali o in unica soluzione), la compagnia riconoscerà all assicurato (o al beneficiario se così è stato deciso in contratto) un capitale o una rendita vitalizia. Le polizze miste possono essere considerate come la risultante di una polizza caso vita e di una caso morte temporanea. Oltre alla rendita vitalizia o al capitale risultante, garantiscono un capitale caso morte, che la compagnia riconoscerà all assicurato (o al beneficiario) in caso di decesso dell assicurato. 4) Dal 2000, le compagnie hanno architettato nuove forme di polizze vita. Ci riferiamo alle polizze linked. Queste hanno una componente finanziaria (molto rischiosa) talmente preponderante rispetto alla assicurativa da convincere il legislatore a toglierne il controllo all Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) - oggi IVASS - per trasferirlo alla Consob. Esse costituiscono dei veri e propri prodotti finanziari (più che assicurativi) e, dunque, implicano meccanismi finanziari speculativi. Se si ha intenzione di investire in questi prodotti occorre andare molto cauti, informarsi approfonditamente e farsi consigliare da chi è in grado di capire il prodotto che ci viene proposto. La differenza tra polizze unit linked ed index linked è che le prime hanno un andamento legato al valore di un fondo, mentre le seconde sono, invece collegate ad un indice borsistico (azionario). Esistono poi le polizze rivalutabili, cosomma di denaro), come in quello delle polizze caso vita. Quindi possiamo affermare fin da ora che se vogliamo stipulare polizze caso vita, miste o linked dovremo fare molta attenzione e ponderare bene le nostre scelte. Per avere un quadro chiaro sulle varie tipologie di coperture sulla vita umana può essere utile sintetizzarle in uno schema: ASSICURAZIONI SULLA VITA POLIZZE MISTE POLIZZE UNIT LINKED POLIZZE INDEX LINKED POLIZZE VITA CON FINALITÀ PREVIDENZIALI Le coperture caso morte esulano da questo progetto. Conviene comunque ricordare che questa tipologia è suddivisa, in 2 sottotipi : le polizze temporanee e quelle a vita intera. Le prime sono quelle che corrispondono al beneficiario un capitale solo nel caso in cui l assicurato muoia entro una data determinata; le altre, invece, liquidano la somma di denaro alla morte dell assicurato, in qualsiasi momento questa avvenga. 4 5

6 1. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLIZZE VITA perture assicurative nelle quali il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base degli utili finanziari derivanti dalle gestioni separate. IN SINTESI Per grandi linee, quindi, possiamo definire così il meccanismo di funzionamento di una polizza vita: 1) La compagnia incamera il premio dell assicurato. 2) Ne investe in un fondo una parte perché ne incamera una quota per coprire i suoi costi ( caricamenti, si veda oltre) e per il pagamento delle imposte. Nel caso di polizze miste, la quota investita è ancora più bassa dovendo assicurare anche un capitale in caso di premorienza dell assicurato. 3) Del rendimento di tale investimento, retrocede una quota all assicurato ( retrocessione definita dal contratto). 4) Alla scadenza della polizza, si calcolerà il risultato finanziario da riconoscere al titolare sotto forma di capitale risultante o di rendita vitalizia. Merita ricordare le varie figure contrattuali coinvolte quando si ha a che fare con le polizze vita: contraente, assicurato, beneficiario e assicuratore. Il contraente è colui che materialmente stipula il contratto. L assicurato è colui sulla cui vita viene concluso il contratto. Il beneficiario è colui al quale viene liquidata la somma di denaro. L assicuratore è la controparte, ossia la compagnia di assicurazione. È possibile che contraente, assicurato e beneficiario siano la stessa persona. 1.1 Il premio e i caricamenti Il premio è il corrispettivo pagato dall assicurato per trasferire in capo alla compagnia i rischi derivanti dal verificarsi dell evento oggetto del contratto. Chi sottoscrive una polizza vita può scegliere tra premio ricorrente (fisso o variabile in funzione di alcuni parametri) o un premio unico, pagato cioè in unica soluzione. Esiste anche l ipotesi del cosiddetto premio unico ricorrente; si tratta di un caso nel quale il contraente si impegna a pagare un premio unico, ma periodicamente: ossia si pagano più premi unici per più polizze diversificate ed autonome; ciascun premio unico pagato concorre a definire una quota di prestazione assicurata. In tutti i vari casi, il premio che il contraente deve pagare alla compagnia di assicurazione viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte. IMPORTANTE 6 7

7 Sostanzialmente tutte le polizze, salvo quelle temporanee caso morte (che sono di puro rischio), sono rivalutabili, ossia possono prevedono una rivalutazione annuale delle prestazioni Il premio puro è quella parte di premio che l impresa investe; il resto della somma pagata dall assicurato è costituita dai cosiddetti caricamenti, che rappresentano il costo che le compagnie sostengono per la fornitura del servizio; tale costo è a carico dell assicurato e viene incamerato dalle compagnie detraendolo dal premio puro pagato. 1.2 Il rendimento (per le polizze rivalutabili): tasso tecnico, tasso minimo garantito e aliquota di retrocessione Il rendimento di una polizza è il tasso di interesse che viene corrisposto come rivalutazione del capitale assicurato. Quando si parla di rendimento occorre tenere presenti vari fattori e variabili. Prima di tutto occorre considerare il tasso tecnico. Esso è il tasso di rendimento già riconosciuto al contraente in sede di stipula del contratto (una sorta di rendimento anticipato). Vi è poi il tasso minimo garantito, ossia il rendimento minimo - se previsto - che viene garantito a prescindere dall andamento della gestione separata. Nel caso sia previsto, è comprensivo anche del tasso tecnico. Altro elemento importantissimo da considerare quando si valuta una polizza è l aliquota di retrocessione; infatti è fondamentale tenere presente che non viene corrisposto tutto il rendimento maturato dall investimento - da parte della compagnia - della quota di premio risultante dopo aver detratto i caricamenti, ma solo una percentuale del rendimento stesso (che si attesta, in genere, intorno all 80%); questa percentuale è, appunto, l aliquota di retrocessione. È sempre presente sul contratto. In certi casi, nelle polizze rivalutabili, è previsto il meccanismo di consolidamento delle prestazioni, che consiste nell acquisizione definitiva, da parte del contraente, degli interessi realizzati annualmente dalle gestioni separate; ciò indipendentemente dall andamento delle stesse negli anni successivi. Si deve dunque stare molto attenti all effettivo rendimento quando si pensa di investire in un prodotto vita : in primo luogo perché non tutto il premio che si versa viene concretamente investito; in secondo luogo perché non tutto il rendimento viene riconosciuto al contraente, ma solo una parte (l aliquota di retrocessione). 1.3 Modificare il contratto. Problematiche legate al riscatto e alla riduzione della polizza. Esistono 3 possibilità di cambiare la propria situazione contrattuale riguardo ad una polizza vita. Si tratta del riscatto, della riduzione e della trasformazione del contratto. In tutti i casi occorre fare molta attenzione e ponderare bene le scelte per evitare di rimetterci. Consideriamo prima l ipotesi del riscatto. Si tratta dell estinzione anticipata della polizza e occorre precisare subito che in genere è molto penalizzante. Innanzitutto premettiamo che nelle fattispecie di alcune polizze non è possibile procedere al riscatto se non dopo aver pagato i premi per almeno 1 anno; si tratta dei contratti a pre- 8 9

8 mio unico; nel caso, invece, di prodotti che prevedono il versamento di premi annuali, il riscatto può essere richiesto dopo che sono decorsi 3 anni. È sempre bene fare attenzione se si decide di riscattare la polizza: più il riscatto avviene lontano dalla data di scadenza del contratto, più si è penalizzati e, a volte, si può addirittura ricevere una cifra più bassa dell ammontare dei premi pagati fino a quel momento. Certo è che il valore di riscatto è aleatorio e varia a seconda del tempo in cui si decide di chiudere il contratto. In ogni momento si può chiedere il valore del riscatto e la compagnia è tenuta a dare una risposta entro 20 giorni. Diverso è il discorso sulla riduzione, essa ricorre allorquando si cessa di versare i premi. In tal modo il valore del contratto (ossia il capitale assicurato o la rendita) viene ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato. Quanto alla trasformazione, essa consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza. La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio. È fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati. È importante sapere a quali costi si può andare incontro nel caso in cui si richieda un prestito sulla polizza. Nei casi in cui è prevista la possibilità di richiedere un prestito, occorre tenere presente che questa non è regolamentata dal contratto. Sarà necessario pertanto richiedere espressamente alla compagnia informazioni circa i costi e le condizioni dell operazione. Si consideri che il prestito risulterà certamente penalizzante per il risultato finale. 1.4 I risultati: capitale o rendita? Coloro che sottoscrivono una polizza vita possono optare per una rendita o per il capitale maturato fino alla conclusione del contratto. La differenza fondamentale consiste nel fatto che, conclusa la polizza, la rendita viene erogata continuativamente nel corso della vita, mentre se si sceglie di optare per il capitale si riceverà una somma di denaro in un unica soluzione. Nel caso di polizze rivalutabili, come abbiamo già accennato, il capitale o la rendita si rivalutano annualmente sulla base dell andamento delle gestioni finanziarie separate. 1.5 Aspetti fiscali. Come si vedrà più approfonditamente in seguito, occorre tenere ben presenti i costi fiscali che deve sostenere colui che decide di investire in prodotti vita: ad essere tassate, in genere, sono le prestazioni erogate. Nondimeno, i premi possono essere detraibili o deducibili

9 2. LE POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED Come già accennato nell introduzione, questi prodotti sono ad alto contenuto speculativo e vanno ben oltre la semplice copertura assicurativa dei rischi vita. In sostanza le due tipologie di polizza in esame hanno caratteristiche più di prodotti finanziari che assicurativi, tanto è vero che sono assoggettate alla disciplina del TUF (Testo Unico delle leggi in materia finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). Analizziamo separatamente i 2 tipi, che sono abbastanza simili. 2.1 Polizze unit linked Queste polizze fanno confluire i premi pagati in fondi comuni di investimento nazionali ed internazionali, con portafoglio diversificato tra azioni ed obbligazioni. Il tipo di fondo nel quale investire i premi versati è a scelta dell assicurato; per questo è necessario che chi ha intenzione di investire in questi prodotti abbia una notevole conoscenza del mondo della finanza e degli investimenti, poiché altrimenti potrebbe essere facilmente portato ad optare per prodotti non congeniali alle sue esigenze. Vero è, comunque, che l impresa assicuratrice dovrebbe teoricamente indirizzare il contraente verso polizze che vanno incontro alle sue necessità. È possibile scegliere di cambiare, magari pagando una commissione, il fondo nel quale vengono investiti i premi versati. Anche i contratti unit linked possono prevedere rendimenti minimi garantiti. 2.2 Polizze index linked Le loro prestazioni sono legate ad un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad altri valori finanziari di riferimento. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti particolarmente rischiosi; per questo l IVASS ha introdotto una disciplina in base alla quale i rischi derivanti da eventuali insolvenze delle società che emettono i titoli gravano sull impresa di assicurazione che emette la polizza. È importante sapere che, sia per le polizze unit linked che per le index linked, nel caso in cui si verifichino perdite oltre il 30% la compagnia assicuratrice ha l obbligo di inviare al contraente una comunicazione nella quale viene specificato l ammontare delle perdite in questione. Se poi successivamente si dovessero verificare ulteriori perdite, nel caso in cui queste ultime siano pari o superiori al 10%, l impresa deve inviare comunicazione

10 Il decreto legislativo 252 del 2005 disciplina le forme pensionistiche complementari. È entrato in vigore il 1 gennaio I contratti stipulati prima di quella data (cosiddetti vecchi PIP ) sono sottoposti al controllo dell IVASS, mentre nuovi PIP sono soggetti alla vigilanza della COVIP, l organismo che supervisiona i fondi pensione. 3. I PIP, CONTRATTI VITA CON FINALITÀ PREVIDENZIALI (Piani pensionistici individuali di tipo previdenziali) I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (PIP) consentono di creare una pensione integrativa ai cittadini che intendano investire loro capitali per il raggiungimento dello scopo. Essi sono forme di previdenza complementare individuali ed alternative ai fondi pensione aperti e consentono di ottenere i rendimenti maturati al raggiungimento dell età pensionabile. Prevedono delle agevolazioni fiscali e - come tutte le polizze -, hanno anche dei costi sotto forma di caricamenti che gravano sui premi versati. È importante sottolineare che il patrimonio accumulato dalle imprese e costituito dai premi pagati dagli aderenti confluisce in gestioni separate; ciò significa che il contributo degli aderenti a queste forme previdenziali non fa parte del patrimonio dell impresa, che come tale sarebbe attaccabile dai creditori in caso di fallimento; come dice il nome stesso, infatti, il fondo nel quale confluiscono i premi è separato dal patrimonio della compagnia e serve esclusivamente a pagare le prestazioni agli iscritti. Una considerazione da fare con riferimento a questi piani pensionistici è che ad essi si può aderire indipendentemente dalla situazione lavorativa. Le regole per i PIP (Piani individuali pensionistici) sono stabilite in un apposito Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto. In questi documenti sono contenute le regole fondamentali, gli elementi identificativi del PIP, le caratteristiche principali ed i profili organizzativi. I PIP sono sottoposti alla vigilanza della COVIP, l organismo di vigilanza sulla previdenza complementare. È importante sapere che a questi fondi si aderisce solo individualmente. Si possono iscrivere anche familiari a carico se il regolamento lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta. Anche i lavoratori del pubblico impiego possono aderire. Dopo 2 anni è possibile trasferire la propria posizione su un altro strumento della previdenza complementare senza oneri. Per quanto riguarda la contribuzione, il lavoratore dipendente, come quello autonomo, può decidere la periodicità della contribuzione ed il relativo importo, che possono essere modificati successivamente; è possibile destinare anche il solo flusso del TFR. Anche il datore di lavoro può contribuire ad alimentare il fondo pensione del suo dipendente. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, essi possono versare il loro contributo, ma non il flusso del TFR. Gli investimenti posso essere scelti dall aderente tra una gestione separata o fondi interni o, ancora, si può investire in un OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). Esistono poi forme miste, risultanti dalla compresenza di quelle ora menzionate. Per quanto riguarda le gestioni separate, privilegiano investimenti di tipo prudenziale, in molti casi è anche previsto un rendimento minimo garantito. Per quanto concerne, invece, i fondi e gli OICR, gli investimenti possono essere azionari, obbligazionari o bilanciati. Come si diceva all inizio del paragrafo, un elemento da tenere bene in considerazione quando si aderisce a un fondo pensione (e, in generale, quando si stipulano polizze vita) 14 15

11 sono i costi; nella fase di accumulo, i premi versati dal contraente vanno a coprire l attività di collocamento dei premi stessi e la gestione amministrativa (sono i caricamenti). I costi sono trattenuti come percentuale sui versamenti oppure in cifra fissa. Come è facile intuire, i costi sono un fattore fondamentale da considerare allorquando si decide di aderire alla previdenza complementare; a tale proposito, sul sito internet della COVIP sono indicati gli ISC (indice sintetico di costo) delle varie forme pensionistiche. Nel caso in cui l aderente abbia partecipato ad una forma di previdenza integrativa per 5 anni, al termine del suo periodo di attività lavorativa, può trasformare la sua posizione individuale in rendita. È anche possibile scegliere una liquidazione in capitale (50% del capitale risultante). Quando l iscritto ha maturato il diritto alla prestazione può anche decidere di trasferire la posizione individuale ad un altra forma della previdenza complementare nel caso in cui questa risulti più vantaggiosa. Durante la fase di accumulo è possibile ottenere anticipazioni sulla propria posizione individuale oppure il riscatto parziale o totale della stessa. Con riferimento all organizzazione, si consideri che le forme di previdenza complementare prevedono un responsabile dotato di particolari requisiti di professionalità e moralità che vigila sul corretto funzionamento e sulla gestione affinché questa avvenga nell esclusivo interesse degli iscritti. Una nota finale sulla vigilanza: i PIP sono iscritti all Albo dei fondi pensione e sono soggetti alla vigilanza della COVIP, che ne approva i regolamenti; le condizioni generali di contratto sono, invece, dettate dall IVASS

12 4. IL REGIME FISCALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA L aspetto fiscale è fondamentale, spesso determinante quando si decide di acquistare un prodotto vita, perché il risultato finanziario risentirà, come ovvio, dall incidenza delle imposte. Le continue rivisitazioni da parte del legislatore hanno creato diversificazioni e complessità nell indagare il peso fiscale delle polizze vita o con finalità previdenziali. Cercheremo di essere più chiari e semplici possibile. Per quanto riguarda la fiscalità, occorre distinguere tra le polizze stipulate fino al 31 dicembre 2000 e quelle stipulate dopo tale data. A) Fino al 31 dicembre 2000 il regime prevede, con riferimento al premio: un imposta sul premio, calcolata applicando un aliquota del 2,5% la detraibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, del premio pagato a patto che il contratto non abbia durata inferiore ai 5 anni; che entro i primi 5 anni non sia prevista la concessione di prestiti; che l importo su cui si calcola la detrazione non può superare i lire (1.291,14 euro) all anno; che l aliquota per calcolare la detrazione è pari al 19%; che la detrazione è riconosciuta a chi è contemporaneamente contraente ed assicurato di una polizza che rispetti le condizioni per la detraibilità; la detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui l assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente, fermo restando il limite di lire (1.291,14 euro) con riferimento al capitale risultante si distinguevano i seguenti casi: capitale liquidato in caso di morte dell assicurato capitale liquidato alla scadenza del contratto in caso di sopravvivenza dell assicurato Nella prima ipotesi il capitale è esente sia dall IRPEF, sia dell imposta sulle successioni. Nella seconda ipotesi esso è soggetto a tassazione, a titolo di ritenuta definitiva in base all art. 6 della legge 26 settembre 1985, n In base alla norma contenuta in questo articolo, le imprese devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa del 12,5%; detta ritenuta opera sulla differenza tra l ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ed è ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo nel caso in cui il capitale sia corrisposto dopo almeno 10 anni dalla conclusione del contratto. Con riferimento alla rendita vitalizia, questa deve essere dichiarata per il 60% dal beneficiario in sede di denuncia dei redditi. L impresa provvederà a operare una ritenuta d acconto. B) Con il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, entrato in vigore il 1 gennaio 2001, il regime fiscale a cui sono sottoposte le assicurazioni sulla vita è cambiato. Innanzitutto non si applica più alcuna imposta sul premio. È prevista, invece, la detraibilità del premio. A tale proposito 18 19

13 occorre distinguere varie ipotesi. Per quanto riguarda le polizze che coprono rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il premio è detraibile dall imposta IRPEF per un importo massimo di 1291,14 euro annui. L aliquota di detrazione è del 19%. Non sono detraibili, invece, i premi pagati per i contratti di assicurazione finanziari e previdenziali. Per quanto concerne i rendimenti finanziari ottenuti attraverso tali contratti, essi sono soggetti ad una aliquota fiscale del 12,5%. Con specifico riferimento ai PIP, il regime fiscale prevede la deducibilità dal reddito imponibile dei premi fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro. I rendimenti sono assoggettati ad un imposta agevolata dell 11%. C) Una terza fase della normativa sulla tassazione delle polizze vita è stata avviata dal decreto 138 del 2011 Il decreto in questione ha sancito (art. 2, commi 7 e 8) una tassazione del 20% per i redditi di capitale e dai redditi diversi di natura finanziaria. Per quanto riguarda i casi più specifici dei contratti linked (sia unit che index) e delle polizze rivalutabili - nessuna tassazione è imposta sui premi, ma non c è possibilità di dedurre o detrarre il versamento effettuato. Con riferimento alle prestazioni, invece, se queste sono erogate al momento della scadenza o quando si decide di riscattare, la tassazione è del 20% sulle plusvalenze, ad eccezione delle prestazioni derivanti dai titoli pubblici o dai titoli ad essi equiparati. Sul capitale liquidato non si applica l IRPEF. In caso di premorienza, invece, il capitale è esente dall IRPEF ed anche le eventuali plusvalenze non sono sottoposte all aliquota del 20%. Passando all analisi del caso in cui venga liquidata una rendita in luogo del capitale, essa non costituisce reddito IRPEF; la rivalutazione annua della rendita è sottoposta alla tassazione del 20%, ad eccezione della parte riconducibile ai titoli pubblici, per la quale vige l aliquota del 12,5%. Soffermiamoci ora sulle polizze con finalità previdenziale (PIP). In questo caso nessuna tassazione è prevista sul premio versato, che invece è detraibile, in misura del 19% fino ad un massimo di 630 euro. Nei casi in cui è previsto il riscatto, l erogazione del capitale non è soggetta ad IRPEF; solo l eventuale plusvalenza è tassata al 20% (salvo la parte riconducibile a titoli pubblici, che è soggetta ad aliquota del 12,5%). In caso di premorienza, invece, il capitale erogato non è soggetto a tassazione. Nell ipotesi in cui la prestazione liquidata sia una rendita, questa non viene assoggettata a tassazione; solo la rivalutazione subisce un prelievo del 20% (o del 12,5% in caso di titoli pubblici). D) L ultima novità in ambito di fiscalità sulle polizze vita è stata introdotta nel 2013 dal decreto-legge n. 102, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n Prima di questo decreto era possibile detrarre il premio versato fino ad un massimo di 1.291,14 euro. Il decreto n

14 Per i titoli e le obbligazioni di cui all art. 31 del DPR n. 601 del 1973 l aliquota è del 12,5%. Fino all agosto 2013 l importo massimo detraibile era di 1291,14 euro, come si vedrà meglio in seguito. del 2013 ha abbassato il tetto per la detraibilità per il periodo di imposta terminante il 31 dicembre 2013 a 630 euro; per il periodo di imposta successivo, ossia fino al 31 dicembre 2014, inizialmente il tetto era stato fissato a 230 euro; successivamente, in sede di conversione, è stato innalzato a 530. Resta ferma la detraibilità del premio fino ad un importo massimo di 1.291,14 euro per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 5. CODICE E LEGGI CI INFORMANO CHE LA NORMATIVA SULLE POLIZZE VITA Il comparto assicurativo è oggetto di una normativa molto corposa e molto complessa. Oltre le norme di base contenute nel Codice Civile, il testo più importante che dobbiamo considerare in questa analisi è il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209). Oltre questi 2 atti ci sono poi le regole dettate dall IVASS (ex ISVAP). IL CODICE CIVILE Per quanto riguarda il Codice Civile, la disciplina sulle assicurazioni è contenuta negli articoli dal 1882 al In particolare, una sezione specifica (artt ) è dedicata proprio all assicurazione sulla vita. L art sancisce che l assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla vita del contraente stesso o su quella di un terzo. In base all art. 1920, il contratto può essere concluso a favore del contraente oppure di un terzo. In ogni caso, colui a favore del quale si stipula la polizza è detto beneficiario. Nel caso in cui il contraente non paghi il premio relativo al primo anno, l assicuratore, in base all art ha diritto di agire nel termine di 6 mesi; se poi il contraente non paga i premi successivi entro i termini di tolleranza (o, in mancanza, entro 20 giorni), il contratto è risoluto di diritto ed i premi già pagati restano acquisiti dall assicuratore, salvo che esistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione della somma assicurata. Importante è la norma contenuta nell art. 1923, che sancisce 22 23

15 La riduzione è la diminuzione delle prestazioni erogate dalla compagnia in conseguenza del fatto che il contraente sospende il pagamento dei premi. Il riscatto, invece, è la chiusura anticipata del contratto, su richiesta dell assicurato la non pignorabilità delle somme che l assicuratore deve al contraente o al beneficiario. A norma dell art. 1925, le polizze devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma in modo che l assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere il valore del riscatto o della riduzione. IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI Con riferimento al Codice delle assicurazioni occorre tenere in considerazione il Titolo XII, ossia le norme relative ai contratti. In questo titolo gli articoli dal 165 al 169 contengono diposizioni generali, valide anche per i contratti vita. Nel dettaglio, l art. 166 impone particolari criteri di redazione: viene specificato che il contratto deve essere redatto in modo chiaro ed esauriente; le clausole che sanciscono decadenze, nullità, oneri o limitazioni delle garanzie per il contraente o per l assicurato sono scritte con caratteri di particolare evidenza. L art. 167 statuisce che è nullo il contratto concluso con imprese non autorizzate o con imprese alle quali sia stato vietato assumere nuovi affari; la nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall assicurato ed obbliga alla restituzione di tutti i premi pagati. Scendiamo maggiormente nel particolare per quanto riguarda l assicurazione sulla vita; a questo proposito occorre considerare gli articoli dal 176 al 178. L art. 177 ha importanti implicazioni pratiche in quanto disciplina il diritto di recesso; il contraente può esercitare il recesso entro 30 giorni da quando è a conoscenza del fatto che il contratto è concluso. L impresa di assicurazione deve informare il contraente riguardo al recesso e tutto ciò che concerne questo diritto deve essere espressamente specificato nella proposta e nel contratto. Nel momento in cui l impresa è a conoscenza della volontà del contraente di recedere, provvede, entro 30 giorni a rimborsare il premio eventualmente corrisposto, al netto del premio pagato per il periodo nel quale l assicurazione ha avuto effetto; d altra parte la compagnia non deve rimborsare le spese effettivamente sostenute per l emissione del contratto, a condizione che queste fossero previste nella proposta e nel contratto. È importante sottolineare che le disposizioni di questo articolo non si applicano ai negozi di durata pari o inferiori ai 6 mesi. È di fondamentale importanza il Titolo XIII, che tratta della trasparenza e della protezione dell assicurato. Nell ambito di questo titolo, l art. 182 disciplina le informazioni pubblicitarie. Queste devono essere corrette e conformi a quanto contenuto nella nota informativa e nelle condizioni. L IVASS può: chiedere l invio del materiale pubblicitario sospendere, in via cautelare la pubblicità sospettata di violare le norme sulla correttezza e la trasparenza e, nei casi più gravi (violazione accertata), vietarne la diffusione

16 In base all art. 183, le imprese di assicurazione devono assumere determinati criteri di comportamento. In particolare devono comportarsi secondo correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli assicurati e dei contraenti. Hanno poi l obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai contraenti riguardo alle loro esigenze e di far sì che essi siano sempre adeguatamente informati. Altro dovere è quello di gestire correttamente i conflitti di interesse in modo da evitarli quando ciò sia ragionevolmente possibile e da evitare che rechino pregiudizio agli assicurati. Le compagnie assicurative sono obbligate poi ad effettuare una gestione finanziaria sana e prudente e a porre in atto misure idonee per salvaguardare i diritti di contraenti ed assicurati. In caso di fondato sospetto di violazione delle norme relative alla trasparenza e alla correttezza, l IVASS sospende, in via cautelare, la commercializzazione del prodotto; invece nell ipotesi di accertata violazione delle norme ne vieta la commercializzazione (art. 184). Di fondamentale importanza è la Nota informativa. Essa è il documento nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie affinché il contraente e l assicurato possano effettuare scelte consapevoli e ponderate. Le regole in merito alla nota informativa sono contenute nell art La compagnia deve consegnare al contraente la nota unitamente alle condizioni di assicurazione prima della stipula del contratto. Nella nota, che deve essere redatta secondo i criteri contenuti in un apposito regolamento dell IVASS, devono essere contenute anche le informazioni riguardanti le garanzie e gli obblighi a carico della compagnia, le esclusioni o limitazioni delle garanzie, le decadenze, le rivalse, i diritti e gli obblighi in corso di contratto ed in caso di sinistro, la legge applicabile e la procedura da seguire in caso di reclamo. Inoltre, per alcuni rami assicurativi tra cui le assicurazioni sulla vita, devono essere fornite tutte le informazioni supplementari per comprendere le caratteristiche essenziali del contratto. In particolare viene stabilito che al contraente di un assicurazione sulla vita vadano comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall ISVAP (oggi IVASS) con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato. L art. 186 prevede addirittura che le compagnie possano inviare all IVASS, in via preventiva, la nota informativa affinché possa essere da questo valutata, fermo restando che il giudizio di conformità dell IVASS non può essere utilizzato dalla compagnia a fini promozionali. Infine, a norma dell art. 187, l IVASS può chiedere alle imprese di integrare la nota informativa con ulteriori informazioni. Tutte le diposizioni di cui ora si è dato conto sono assistite da norme sanzionatorie, che si trovano negli artt del Codice. In particolare, oltre le sanzioni previste per la violazione delle regole di comportamento o di regole sull informazione pubblicitaria, viene ad essere punita (con 26 27

17 sanzione che va da euro a euro) anche l omessa consegna della nota informativa. Un settore di notevole importanza economica e sociale quale è quello delle assicurazioni richiede certamente una normativa stringente in materia di pubblicità e di informazione. I REGOLAMENTI ISVAP/IVASS A questo proposito, oltre la già dettagliata legislazione che abbiamo ora analizzato, l ISVAP (ora IVASS), ha emanato, nel 2010, un regolamento molto minuzioso, a garanzia dell utente dei servizi assicurativi. Detto regolamento (n. 35 del 26 maggio 2010) disciplina la pubblicità e la nota informativa. In particolare, come stabilito dall art. 3, comma 1, il regolamento si applica al contenuto del fascicolo informativo, alla scheda sintetica e alla nota informativa. Con riferimento al fascicolo informativo si fa presente che esso costituisce il documento fondamentale che contiene tutto ciò che è necessario a fornire all utente un informazione completa e trasparente, ossia, a norma dell art. 4, comma 3: La nota informativa La scheda sintetica Le condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata Il glossario Il modulo di proposta o di polizza Non appena disposta la commercializzazione di un determinato prodotto assicurativo individuale, l impresa pubblica sul proprio sito internet il fascicolo informativo relativo al prodotto per la durata dei contratti stipulati. L art. 5 del regolamento impone precisi criteri di redazione per il fascicolo come, ad esempio: l uso di espressioni chiare e sintetiche che consentano al potenziale contraente di comprendere al meglio il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere l utilizzo di caratteri ed accorgimenti grafico-tipografici che assicurino una lettura agevole l adozione di caratteri di particolare evidenza per le clausole che impongono particolari oneri, rischi e obblighi a carico del contraente o dell assicurato ovvero sanciscono esclusioni, limitazioni o sospensioni della garanzia, decadenze o nullità Per quanto riguarda, invece, la proposta, essa viene redatta su fogli di carta copiativa staccabili e, nel caso di emissione dei contratti attraverso strumenti informatici, occorre comunque che ci sia identità tra le informazioni acquisite dall impresa e quelle contenute nella copia consegnata al contraente. Le compagnie devono poi far sottoscrivere al contraente una dichiarazione, redatta con caratteri di stampa particolarmente evidenti, nella quale viene specificato che sono stati consegnati tutti i documenti che formano il fascicolo informativo. Specifiche avvertenze devono essere indicate con riferimento alla compilazione del questionario sanitario

18 Si tratta delle polizze che prevedono meccanismi di accrescimento delle prestazioni erogate come, ad esempio, la partecipazione agli utili di una gestione separata. Infine, è importante sottolineare che l impresa ha l obbligo di riservare uno spazio all indicazione dei mezzi di pagamento e della periodicità del premio. Un elemento da considerare, nell ambito del fascicolo informativo, è la scheda sintetica. Questo documento, previsto per i contratti con partecipazione agli utili e per le polizze linked, illustra in modo sintetico le caratteristiche essenziali del contratto allo scopo di fornire al potenziale contraente gli elementi fondamentali per farsi un idea. La scheda, in base all art. 7, è redatta secondo precisi criteri stabiliti dall IVASS. Fondamentale, al fine di operare scelte ponderate e consapevoli, è la Nota informativa. Questo atto contiene tutte le informazioni basilari affinché il contraente possa pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi derivanti dal contratto. Anche la Nota deve essere redatta secondo precisi criteri stabiliti dall IVASS negli allegati al Regolamento. Essa varia a seconda della tipologia di contratto. Con riferimento più specifico ai contratti con partecipazione agli utili, deve essere previsto anche un Progetto esemplificativo contenente una previsione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto. Le proiezioni sono effettuate sulla base del tasso di rendimento minimo garantito specificato contrattualmente e ad un ipotesi di rendimento finanziario prevista dall IVASS che è del 4% annuo. L art. 11 stabilisce che le compagnie provvedano, entro il 31 maggio di ogni anno, ad aggiornare la Scheda sintetica e la nota informativa; se le modifiche avvengono in un tempo antecedente a detto aggiornamento, le imprese devono tempestivamente dare conto delle modifiche sui loro siti internet e provvedono ad integrare i documenti informativi in circolazione. Per quanto riguarda i contratti a prestazioni rivalutabili le compagnie pubblicano su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e sul loro sito internet il prospetto della composizione della gestione separata ed il relativo rendiconto. Le imprese devono anche (art. 13) comunicare per iscritto al cliente, in occasione della prima comunicazione da inviare al contraente, le eventuali modifiche al fascicolo informativo. È previsto (art. 14), nel caso di contratti con partecipazione agli utili, l invio di un estratto conto annuale della posizione assicurativa. Sempre con riferimento ai contratti con partecipazione agli utili a premi ricorrenti, nel caso di variazione del tasso di interesse garantito, le imprese devono comunicare per iscritto preventivamente la variazione (art. 15). In base all art. 17 la compagnia deve inviare, 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta con l indicazione del termine di scadenza e l elenco della documentazione da trasmettere per la liquidazione del contratto. In base all art. 18, in caso di trasformazione del contratto che implica il mutamento delle prestazioni maturate nel contratto originario, comunica al contraente le caratteristiche

19 fondamentali del nuovo contratto in modo da porlo in condizione di confrontare le peculiarità del nuovo contratto con quelle di quello originario. A tal fine invia al contraente un documento informativo redatto in base a determinati criteri e un nuovo fascicolo informativo. Con riferimento alle comunicazioni in corso di contratto (art. 21) si specifica che esse possono anche avvenire attraverso forme a distanza, ma ci deve comunque essere la possibilità di registrare queste comunicazioni su supporti durevoli. Gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono la disciplina dell informazione in merito ai prodotti finanziario-assicurativi qualificati come etici o socialmente responsabili. Una specifica parte del Regolamento è dedicata agli obbli-ghi informativi che devono essere adempiuti in materia di polizze linked e di operazioni di capitalizzazione. Ebbene, nel caso delle operazioni di capitalizzazione vengono applicati gli artt , ossia le imprese devono pubblicare su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il prospetto della composizione della gestione separata ed il relativo rendiconto; devono rendere conto delle eventuali modifiche apportate al fascicolo informativo; hanno altresì l obbligo di inviare un estratto conto annuale con la posizione assicurativa del contraente. Ad entrambe le ipotesi (operazioni di capitalizzazione e polizze linked), vengono invece applicate le diposizioni contenute negli articoli dal 15 al 22. L art. 26 prescrive la pubblicazione su un quotidiano nazionale e sul sito internet della compagnia, per quanto concerne i contratti unit linked, del valore della quota del fondo (o della quota o azione dell OICR) che costituisce la base per la determinazione delle prestazioni con la relativa data di valorizzazione. Per i prodotti index linked stipulati anteriormente al Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 32 dell 11 giugno 2009, le compagnie devono pubblicare l indice o il valore di riferimento che costituisce la base delle prestazioni dei contratti ed il rating aggiornato dell emittente ovvero la denominazione ed il rating del garante dello strumento finanziario con l agenzia di rating che l ha attribuito. Se il contratto è stato stipulato dopo l entrata in vigore del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n.32 dell 11 giugno 2009, le imprese dovranno pubblicare, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul loro sito internet, i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale nozionale di 100 euro. In base a quanto disposto nell art. 27, in relazione ai prodotti unit linked, le compagnie sono obbligate a trasmettere al contraente una lettera di conferma dell investimento nella quale sono indicati il premio di perfezionamento lordo versato e quello investito, la data di decorrenza del contratto, il valore unitario delle quote, la data di valorizzazione e il numero delle quote attribuite. Nell art. 28 sono invece elencate tutte le informazioni che devono essere date nell estratto conto annuale che l impresa invierà al contraente 60 giorni prima della chiusura di ogni anno solare; ciò sia per le polizze unit linked che per quelle index linked. È importante

20 sottolineare che l art. 29 prescrive che, per un contratto unit linked, la compagnia deve informare il contraente quando il controvalore delle quote detenute dal contraente si riduca di oltre il 30% rispetto all ammontare complessivo dei premi investiti; parimenti, la stessa informazione deve essere data per ogni eventuale successiva perdita pari o superiore al 10%. Analoga norma è prevista per le perdite di valore degli indici che determinano diminuzioni dei riscatti nel caso prodotti index linked. Nell ambito della normativa occorre anche fare menzione del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006, che detta le regole per gli intermediari assicurativi disciplinando minuziosamente l attività di intermediazione, i requisiti richiesti ai soggetti che intendano intraprendere tale attività ed imponendo stringenti regole di comportamento nei confronti della clientela. Infine, merita una nota il Regolamento ISVAP (oggi IVASS) dell 11 giugno 2009, che disciplina le polizze vita le cui prestazioni sono collegate ad indici o ad altri valori di riferimento (unit e index linked); esso stabilisce, ad esempio, quali sono gli indici ed i valori ammissibili e in che modalità vanno indicizzati affinché siano resi il più possibile comprensibili per il contraente DECALOGO SULLE POLIZZE VITA. RACCOMAN- DAZIONI E CONSIGLI FINALI Si consideri bene la scelta di sottoscrivere prodotti assicurativi vita e compararne le caratteristiche con altre forme di investimento (titoli di Stato, fondi di investimento in piani di accumulo). Stare bene in guardia con le polizze unit e index linked: questi prodotti hanno una valenza molto più finanziaria che assicurativa; costituiscono forme di investimento molto rischiose. Se non si hanno conoscenze finanziarie più che solide ed approfondite, è meglio stare alla larga da questo tipo di prodotti. Il riscatto consiste nell estinzione anticipata del contratto; quasi sempre il riscatto è molto penalizzante; più esso avviene lontano dalla scadenza prevista, più ci si rimette. In soldoni, se non si supera la metà del periodo di durata della polizza, non verrà restituito neppure il capitale investito. In alcuni casi viene poi stabilito nel contratto che il riscatto non può essere effettuato prima che sia trascorso un certo tempo (1 anno se si tratta di polizze a premio unico, 3 anni nell ipotesi di premi annuali). La riduzione consiste nella cessazione del pagamento dei premi (mentre continuano ad essere valorizzati quelli già pagati). Occorre informare per raccomandata la compagnia. È evidente che il capitale risultante alla fine del periodo sarà ridotto. Se si ricomincia a pagare i premi annui con regolarità il contratto può essere riattivato

21 La trasformazione, consiste nel cambiamento di alcuni parametri fondamentali, come ad esempio la durata, il rischio assicurato e le modalità di pagamento del premio. Di fatto si tratta della stipula di un nuovo contratto e, infatti, essa può avvenire contestualmente al riscatto della vecchia polizza. La trasformazione non è prevista nelle condizioni e deve essere concordata con l assicuratore, il quale è tenuto a consegnare al contraente un documento nel quale sono poste a confronto le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del vecchio. È fondamentale fare le opportune valutazioni se si decide di trasformare la propria polizza, in modo da non essere penalizzati. Ad esempio, se la polizza vecchia gode di un tasso minimo garantito, verificare gli effetti del cambiamento del contratto. Quando si vuole acquistare un prodotto vita bisogna fare attenzione anche al premio e ai caricamenti. Consideriamo che quando paghiamo il premio, non tutto il suo ammontare viene investito dall assicuratore. L importo, infatti, viene scisso tra quanto verrà investito (premio puro), le somme che la compagnia trattiene per le spese del servizio (caricamenti), i costi accessori e le imposte. Retrocessione. Altro elemento a cui stare attenti è l aliquota di retrocessione: a questo proposito occorre considerare che 9. non tutto il rendimento del capitale versato ed investito dalla compagnia, viene corrisposto, ma solo una percentuale di esso (che si attesta, in genere, intorno all 80%); questa percentuale è, appunto, l aliquota di retrocessione. In alcuni casi i contratti possono offrire un rendimento minimo garantito, a prescindere dall andamento della gestione separata. Attenti al regime fiscale. Un aspetto fondamentale da considerare quando ci si appresta a sottoscrivere un assicurazione vita è quello della fiscalità. Il regime attuale, in vigore dal 2011, prevede una tassazione del 20% sui rendimenti (aliquota del 12,5% in caso di titoli pubblici). Per quanto riguarda la detraibilità del premio, bisogna fare bene attenzione al fatto che, dall agosto 2013, si è notevolmente abbassato il tetto della detraibilità: non più 1.291,14 euro, bensì 630 euro per il periodo di imposta 2013; e le cose peggioreranno ulteriormente nel periodo di imposta 2014, quando si potrà detrarre il premio solo per un massimo di 530 euro. Resta il tetto di 1291,14 euro per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Diverso è il regime fiscale per le polizze stipulate entro il 31 dicembre Si consiglia, quindi, di informarsi bene riguardo alla fiscalità della polizza che si ha e di valutare bene vantaggi e svantaggi

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