Il sistema europeo e italiano della registrazione e protezione delle DOP e delle IGP
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1 Il sistema europeo e italiano della registrazione e protezione delle DOP e delle IGP Mandarins of Protected Origin - From Croatia to Italy, Rome, 5-10 March 2012 FAO Seminar, Ethiopian Room Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2 Nel contesto comunitario, le basi giuridiche vigenti sono: - Reg. (CE) n.510/2006, agroalimentari DOP e IGP; - Reg. (CE) n.1234/2007 dei vini ex DOCG, DOC, IGT e ora DOP e IGP; - Reg. (CE) n.110/2008 degli spiriti (esempio Grappa); - Reg. (CE) n.1601/1991 dei vini aromatizzati. Nel quadro dell O.M.C. Organizzazione Mondiale del Commercio, esiste l Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio TRIPS che alla Sezione 3 Indicazioni geografiche, Art. 22 Protezione delle indicazioni geografiche recita: 1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
3 Normativa di riferimento per le DOP e le IGP DOP IGP agroalimentari Reg. (CE) n. 510/2006 Reg. (CE) n.1898/2006 modalità di applicazione del Reg. 510/2006 Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 recante la Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP
4 Registrazione delle DOP e delle IGP Reg. (CE) n. 1898/2006 art.3 par.1 Norme specifiche relative alla denominazione Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.
5 Registrazione delle DOP e delle IGP - Legame della qualità o di una caratteristica del prodotto associato alla denominazione con l origine geografica (DOP); - Una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata (IGP)
6 Registrazione delle DOP e delle IGP Reg. (CE) n. 1898/2006 art.7, par.2, lett. b), il disciplinare contiene: Informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per il legame; Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all ambiente geografico. Una descrizione dell interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). Non è fornita una giustificazione obiettiva e fattuale atta a dimostrare come le caratteristiche della zona determinano le qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto.
7 Registrazione delle DOP e delle IGP Reg. (CE) n. 510/2006 art.4 Disciplinare Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:. Omissis.. f) gli elementi che giustificano: i) legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l ambiente geografico di cui all'art.2, par.1 1, lett. a) [DOP], o ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l origine geografica di cui all'art.2, par.1, lett.b) [IGP];
8 Registrazione delle DOP e delle IGP Delimitazione della zona geografica
9 Registrazione delle DOP e delle IGP Reg. (CE) n. 1898/2006 art.4 Delimitazione della zona geografica La zona geografica è delimitata facendo riferimento al legame di cui all articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del Reg. (CE) n.510/2006. La zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e dettagliato, così da non presentare ambiguità.
10 Registrazione delle DOP e delle IGP Delimitazione della zona geografica orientamenti COM Evidenziare i criteri utilizzati nella scelta della zona per la produzione della denominazione. I criteri utilizzabili per delimitare la zona geografica, ai fini del riconoscimento di una denominazione, devono evidenziare le ragioni per cui solo all interno dei confini indicati si creano e si mantengono le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione stessa.
11 Registrazione delle DOP e delle IGP
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14 Articolo 10 - Controlli ufficiali 1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti a norma del Reg. (CE) n.882/ Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali. In Italia, è il Ministero della Salute, visto che il regolamento fa parte del Pacchetto Igiene. Il MIPAAF è l autorità nazionale sul corretto uso delle DOP e delle IGP, ai sensi della Legge n.526/1999.
15 Articolo 11 - Verifica del rispetto del disciplinare 1.Per quanto riguarda le DOP e le IGP, la verifica del disciplinare è effettuata prima all'immissione del prodotto sul mercato da: una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o uno o più organismi di controllo ai sensi dell'art.2 del Reg. (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti. I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. 3. Gli organismi di certificazione dei prodotti sono conformi alla norma europea EN o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal , sono accreditati in conformità delle stesse. 4. Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
16 Art In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo è responsabile della vigilanza sulla stessa. È all'interno del MIPAAF l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari il Dipartimento competente per l attuazione delle disposizioni di legge.
17 I Piani di controllo L organismo di controllo, come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui requisiti di prodotto e di processo della denominazione registrata, presenta, sulla base del disciplinare depositato presso il Ministero e presso i Servizi dell U.E., il PIANO DEI CONTROLLI il quale, tenendo conto delle diverse tipologie, contiene gli elementi caratterizzanti il prodotto come in particolare:
18 I Piani di controllo Scopo primario del piano dei controlli è identificare ed assicurare attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione della denominazione registrata e trova applicazione, per le specifiche attività, presso tutti i soggetti della filiera. Il Piano dei controlli deve descrivere l insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere associato alla denominazione, inclusi il logo distintivo della denominazione, l'abbreviazione DOP o IGP e/o il simbolo comunitario.
19 I valori delle DOP e delle IGP italiane
20 Quadro comunitario delle IIGG nel solo settore agroalimentare
21 Arancia del Gargano I.G.P. Reg. CE n del Puglia Arancia di Ribera D.O.P. Reg. UE n. 95 del Sicilia Arancia Rossa di Sicilia Clementine del Golfo di Taranto Clementine di Calabria Limone Costa d'amalfi Limone di Rocca Imperiale I.G.P. I.G.P. I.G.P. I.G.P. I.G.P. Reg. CE n del Reg. CE n del Reg. CE n del Reg. CE n del Reg. UE n. 149 del Sicilia Puglia Calabria Campania Calabria Limone di Siracusa I.G.P. Reg. UE n. 96 del Sicilia Le DOP e le IGP degli agrumi e derivati Limone di Sorrento I.G.P. Reg. CE n del Reg. UE n. 14 del Limone Femminello del Gargano I.G.P. Reg. CE n. 148 del Campania Puglia Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale D.O.P. Reg. CE n. 509 del Calabria Limone Interdonato di Messina I.G.P. Reg. CE n dell' Sicilia
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23 Gli ortofrutticoli e cereali Dop-Igp Produzione certificata (t) Fatturato all'origine (mio ) Fatturato consumo merc.naz. (mio ) al Export in volume (t) Export in valore (mio ) Var. % '09/08 tvma ,7 20,9 109,9 184,6 237,4 341,8 269,8 225,2-16,6 15,4 157, ,4 647,8 407,3 323,9-20,5 15, ,4 16,1 27, ,9 48,7 57,6 18,3 29 tvma: Tasso di variazione media annua, ovvero la variazione media ogni anno in relazione all intervallo di tempo considerato. Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
24 la Protezione delle DOP e delle IGP nell'unione Europea e in Italia
25 Art.13 del Reg. (CE) n.510/2006 recita: Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
26 c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
27 Usurpazione: reato di appropriazione indebita di beni o funzioni appartenenti ad altri. Imitazione: Qualunque manufatto o qualsiasi termine che copia un originale. Spacciare per originale un prodotto o una denominazione falsi che imita più o meno fedelmente l'analogo prodotto originale, essendo meno pregiato e costoso. Evocazione: si riferisce all ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. Causa C-87/97 Corte di Giustizia.
28 Pacchetto qualità e revisione del Regolamento comunitario Art.13 par.3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del par.1, in particolare su richiesta di un gruppo di produttori a norma dell'art.42, lettera a). a) contribuire ad assicurarsi che la qualità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso della denominazione negli scambi commerciali e, se necessario, in applicazione dell'art.3, par.3, informando le autorità competenti di cui all'art.33;
29 Pacchetto qualità e revisione del Regolamento comunitario Rispetto alla proposta della Commissione, a parere del Ministero, è necessario migliorare il testo imponendo con il Regolamento che ciascun Membro della UE individui le autorità competenti nel proprio territorio ad effettuare la vigilanza sulle DOP e sulle IGP ed a porre in essere le misure amministrative e giudiziarie a tutela delle denominazioni registrate. Gli Stati, dunque, avrebbero l obbligo a vigilare d ufficio sul corretto uso delle DOP e le IGP, adottando tutte le misure in grado di evitare le violazioni dell art.13, par.1. Gli Stati membri avrebbero altresì l obbligo a sanzionare d'ufficio le condotte in contrasto con i principi previsti dall art.13.
30 I principi della protezione delle IIGG nella UE, a nostro giudizio sono molto forti. Vogliamo far notare la vastità della protezione garantita che non pone limiti (in difformità con quanto è previsto nel sistema dei marchi, diritto di P.I. più vicino alle IIGG ma con molte differenze); l indicazione di qualsiasi, che intende rimarcare che qualsiasi forma di uso, (o abuso) diretto o indiretto, di imitazione, di usurpazione e di evocazione senza vincoli di categorie merceologiche è illegale e deve essere interrotto nella UE. Qualsiasi: qualunque, ogni, con valore indefinito; per introdurre una frase o condizione concessive con verbo al congiuntivo.
31 Protezione delle Indicazioni Geografiche Non solo la enunciazione dei principi generali di protezione ma anche e soprattutto la definizione di misure, procedure e mezzi rimedi rispetto alla violazione del diritto di P.I., stabiliti a livello comunitario e nazionale. Livello europeo Il Reg. (CE) n. 1383/2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Il regolamento stabilisce le condizioni per l'intervento delle autorità doganali quando le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
32 Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale», si intendono: c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi: i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro; ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Reg. (CEE) n. 1768/92 o nel Reg. (CE) n. 1610/96; iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal Reg. (CE) n. 2100/94 del Consiglio; iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei Regg. (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1493/1999; v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del Reg. (CEE) n. 1576/89. Reg. (CE) n.510/2006, Reg. (CE) n. 1234/2007, Reg. (CE) n. 110/2008
33 Protezione delle Indicazioni Geografiche Livello europeo Direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le istituzioni europee usarono la direttiva, osservando che, nonostante l'accordo TRIPS, negli Stati membri, vi erano ancora notevoli differenze sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo della direttiva era ravvicinare le legislazioni per garantire un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione nel mercato europeo, attraverso misure, procedure e rimedi. Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140, Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
34 A livello nazionale Decreto Legislativo n.297/2004, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CEE) n. 2081/92 (oggi Reg. (CE) n.510/2006), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Ha previsto per i casi di uso indebito della denominazione protetta DOP o IGP -, le sanzioni amministrative corrispondenti ivi inclusi i produttori, la distribuzione e gli organismi di controllo.
35 Lotta alla contraffazione delle denominazioni registrate A livello italiano, la legge n.99/2009 ha introdotto l art. 517quater, Contraffazione di Indicazioni Geografiche o Denominazioni di Origine dei prodotti agroalimentari, nel Codice penale. 1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis (Confisca), 474-ter Circostanza aggravante, secondo comma, e 517-bis (idem), secondo comma.
36 Vi ringrazio per l'attenzione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità SAQ7 Via XX settembre, Roma v.carrozzino@mpaaf.gov.it
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