RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE 2 TRANCHE

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1 RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE 2 TRANCHE DOMANDA N. 1 Si chiede di esprimere con chiarezza se i differenti Enti avranno o meno l obbligo di adesione alla Convenzione. RISPOSTA N. 1 Si consideri che gli Enti regionali, nei limiti e alle modalità stabilite dalla legge (nazionale e regionale), hanno l onere di utilizzare la Convenzione, in ragione delle dei propri fabbisogni di approvvigionamento. Infatti: ai sensi dell art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007):..Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, la DGR n del 16 dicembre 2009, recante Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2010, Allegato 3, ha valore di direttiva regionale finalizzata all utilizzo in via prioritaria delle Convenzioni, ai sensi dell art. 11, comma 4, D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010): In conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. DOMANDA N. 2 È previsto che l aggiudicazione del Lotto 2 e Lotto 3 avverrà a favore di due distinte aziende. In caso di decisione di aderire alla Convenzione, quale sarà il criterio e/o la priorità nella scelta del lotto al quale gli Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 1 di 25

2 Enti devono aderire (ad esempio: adesione prima al lotto 2 od al lotto 3, prezzo, etc)? In via preliminare sottolineiamo che l assenza di criteri oggettivi non può portare all assenza di trasparenza. In aggiunta, si consideri che l aggiudicatario del Lotto 2 potrebbe avere un punteggio complessivo di 800 (500 qualità 300 prezzo) e l aggiudicatario del Lotto 3 potrebbe avere un punteggio di 840 (520 qualità 320 prezzo). Con quale criterio oggettivo un Ente sceglie tra le due opzioni? RISPOSTA N. 2 Si precisa che i due Lotti relativi alla fornitura destinata agli assistiti (Lotto 2 e Lotto 3), verranno aggiudicati in due momenti differenti, così come riportato al paragrafo 5.1 del Disciplinare di gara, ma la data di attivazione della Convenzione di cui all articolo 4 dello Schema di Convenzione sarà coincidente. Le ASL che aderiranno alla Convenzione avranno pertanto contemporaneamente a disposizione i prodotti oggetto della fornitura del Lotto 2 e del Lotto 3. Pertanto, le ASL potranno aderire ad entrambe le Convenzioni in modo da garantire ad ogni Assistito la possibilità di scelta tra due brand per una stessa tipologia di Prodotto; in particolare, in ragione delle peculiari esigenze di ciascun Assistito, come evidenziate dalle singole prescrizioni mediche e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 332 del 1999, ciascuna ASL potrà ordinare sia i prodotti del Lotto 2 e sia quelli del Lotto 3. DOMANDA N. 3 È previsto che l aggiudicazione del Lotto 2 e Lotto 3 avverrà a favore di due distinte aziende. Si richiede con quale metodo si intende invece garantire la libera scelta dell assistito, appurato che il singolo Ente dovrà aderire ad uno solo dei 2 lotti alternativi, e che l assistito quindi si troverebbe ad utilizzare i prodotti dell azienda aggiudicataria del lotto cui ha aderito il proprio Ente. RISPOSTA N. 3 Si rimanda alla risposta alla domanda n.2. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 2 di 25

3 DOMANDA N. 4 La Convenzione ha la durata di 18 mesi più ulteriori 6 mesi, nel caso non sia esaurita. Le adesioni dei singoli Enti, per il lotto 2 e 3, fanno riferimento a contratti della durata di 12 mesi o inferiore. Chiediamo conferma che la singola adesione ai lotti 2 e 3 possa avere una durata non superiore a 12 mesi. RISPOSTA N. 4 Si, si conferma che gli Ordinativi di Fornitura relativi alla Convenzione avente ad oggetto il Lotto n. 2 e alla Convenzione avente ad oggetto il Lotto n. 3 avranno durata massima non superiore a 12 mesi. La durata della Convenzione, come precisato nella documentazione di gara, attiene al periodo entro il quale gli Enti del Servizio Sanitario Regionale possono utilizzare la Convenzione medesima mediante l emissione di Ordinativi di Fornitura. DOMANDA N. 5 In relazione ai referti di ciascun prodotto base ed aggiuntivo offerto rilasciati da uno o più laboratori accreditati SINAL siamo a chiedere se dovrà essere allegato per ciascun prodotto un referto attestante semplicemente il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla gara. Atteso che tale referto non costituisce una comune attività dei laboratori SINAL, come deve essere formulato tale referto (semplice attestazione oppure descrizione dettagliata della caratteristiche dei prodotti). RISPOSTA N. 5 Come riportato al paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara, i referti dovranno comprovare il possesso dei requisiti minimi e, laddove offerti, i requisiti migliorativi; pertanto, i referti dovranno contenere tutte le informazioni, necessarie alla comprova, dettagliatamente riportate all Appendice A del Capitolato tecnico (descrizione e caratteristiche tecniche richieste), di quanto dichiarato dal concorrente in offerta tecnica; sui referti si dovrà inoltre evincere da quali laboratori le attestazioni siano state rilasciate. Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta data nella prima tranche di chiarimenti per la domanda n.1. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 3 di 25

4 DOMANDA N. 6 In relazione ai referti di ciascun prodotto base ed aggiuntivo offerto rilasciati da uno o più laboratori accreditati SINAL siamo a chiedere, in relazione al possesso dei requisiti migliorativi viene richiesto che gli stessi siano da attestare mediante certificati delle prove di laboratorio eseguite da Laboratori accreditati SINAL. In ciò si intende che il Laboratorio deve essere accreditato SINAL per le procedure operative ma non per le singole prove richieste. Chiediamo conferma. RISPOSTA N. 6 Sul punto si rimanda quanto risposto per la domanda n.1 della prima tranche di chiarimenti. DOMANDA N. 7 In relazione alla presentazione dei certificati di laboratorio per l assegnazione del punteggio tecnico (necessari per tutti i prodotti richiesti: 26 base e 32 aggiuntivi), i quali devono essere rilasciati da Laboratori accreditati SINAL, vogliamo segnalare che i laboratori italiani accreditati per tale prove sono pochissimi, il principale oltre che più vicino territorialmente all Ente appaltante è XXX, e che quindi i tempi per la realizzazione delle prove sono estremamente ristretti e rendono difficoltosa la realizzazione nei tempi previsti dalla gara delle stesse. In particolare, si vuole evidenziare che XXX, da noi interpellato per la realizzazione delle prove, ha manifestato forti dubbi sulla possibilità di realizzare le stesse nei termini necessari per la partecipazione alla gara. RISPOSTA N. 7 A tal proposito si consideri che nonostante le evidenziate difficoltà siano state manifestate solo da alcuni operatori interessati alla partecipazione alla procedura il termine di presentazione delle offerte, in ogni caso, è stato prorogato come stabilito nella rettifica al Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2010/S del 30/07/2010. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 4 di 25

5 DOMANDA N. 8 Non è richiesta la presentazione di campionatura. Chiediamo conferma di tale situazione ed i motivi per cui non avete tenuto in considerazione la necessità che le aziende alleghino all offerta almeno una campionatura integra dei prodotti offerti. RISPOSTA N. 8 Si conferma che in sede di gara non è richiesta la consegna da parte del concorrente della campionatura. Nella documentazione di gara è stabilito che Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di effettuare verifiche a campione sulla qualità dei prodotti consegnati dal fornitore aggiudicatario, di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, con le conseguenze in caso di inadempimento contrattuale stabilite nello Schema di Convenzione. DOMANDA N. 9 Nelle informazioni sul prodotto offerto viene richiesto di indicare solo marca e modello. Segnaliamo l importanza, per la corretta e trasparente aggiudicazione della gara e le successive necessarie operazioni di controllo e verifica, che venga richiesto alle ditte di indicare anche il codice commerciale del prodotto offerto, il codice EAN ed il codice Minsan (laddove disponibile). RISPOSTA N. 9 Si conferma l obbligo da parte del fornitore di indicare nell Offerta tecnica marca e modello per ogni Prodotto base e per ogni Prodotto Aggiuntivo eventualmente offerto. Sarà libera scelta del Fornitore l integrazione delle informazioni obbligatorie con quanto possa ritenersi utile ai fini della procedura. DOMANDA N. 10 Per i prodotti per i quali non è prevista dal Nomenclatore tariffario la taglia (si vedano i pannoloni rettangolari) o per i quali la taglia non è indicativa per la struttura fisica dell utilizzatore (pannolini sagomati) è sufficiente la presenza sulla confezione di un chiaro criterio progressivo di differenziazione dei prodotti oppure è strettamente necessaria l accezione: Taglia piccola - taglia media taglia grande? Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 5 di 25

6 RISPOSTA N. 10 Si precisa che, per mero errore materiale, relativamente alla voce Indicatore visibile di taglie/misure sulle confezioni di cui al sub criterio 3) della distribuzione dei punti tecnici indicati alla Sezione Prima dell Allegato 6 al Disciplinare di gara, sono stati introdotti anche i pannoloni rettangolari. Pertanto, le Tipologie di Prodotti che verranno considerati per la predetta voce saranno: i pannoloni a mutandina, i pannoloni sagomati, le mutande elasticizzate, le traverse assorbenti e i pannolini per bambino e per cui il Fornitore, ai fini della comprova per l attribuzione dei punti tecnici dovrà presentare, relativamente a ciascun prodotto offerto e con le modalità indicate al paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara, schede tecniche contenti informazioni relative alla taglia o alla misura del prodotto. Si ribadisce quindi che per i pannoloni rettangolari non è richiesta l indicazione della taglia. Relativamente ai pannolini sagomati, essendo previsto dal Nomenclatore tariffario la presenza di differenti formati, si conferma la necessità di riscontrare sulle schede tecniche da fornire e con le modalità indicate al paragrafo 3.4 del Disciplinare di gara, l indicazione della taglia. DOMANDA N. 11 La quasi totalità dei punti disponibili 575 su 600 sono delegati a prove di laboratorio, scarsamente rappresentative della qualità effettiva del prodotto (Velocità di assorbimento di liquido metodica 001 NMC Cessione di liquido Metodica 002 NMC Capacità di assorbimento di liquido Metodica 003 NMC Capacità di assorbimento per immersione del prodotto intero ISO ) e scarsamente significative dell effettiva funzionalità in uso del prodotto; anzi, un prodotto rispondete in modo estremamente positivo alle prove di Laboratorio previste nella gara, è molto probabile che in uso si riveli scarsamente confortevole se non addirittura lesivo per il paziente. Per quanto sopra, siamo a richiedere che vengano inserite nella valutazione prove di laboratorio più rappresentative della simulazione in uso dei prodotti, valutazioni oggettive delle caratteristiche tecniche distintive dei prodotti e prove in uso presso reparti ospedalieri o case di riposo in Lombardia. Inoltre, relativamente al Pannolone a Mutandina Pull UP (riferimento 6 e 7 dei prodotti obbligatori di gara e riferimento e 15 dei prodotti aggiuntivi) è prevista una griglia di assegnazione del punteggio per i requisiti migliorativi che è la stessa, a parità di taglie, prevista per il pannolone a Mutandina classico. Dato Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 6 di 25

7 che il pull up è un prodotto indicato per un incontinenza lieve e moderata, il punteggio massimo assegnato è praticamente irraggiungibile per chiunque, allo stato dell arte. Si chiede quindi di rettificare la griglia con l assegnazione dei punteggi prevedendo dei risultati inferiori. RISPOSTA N. 11 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Le relative determinazioni sono state assunte dalla Stazione appaltante a seguito di ponderata e discrezionale valutazione effettuata anche in ragione delle esigenze rilevate presso gli Enti beneficiari dell iniziativa. Si conferma, altresì, la griglia di valutazione riportata all Allegato 6 Criteri di valutazione, basi d asta e quantità stimate in relazione al prodotto pannolone a mutandina pull-up (traspirante o non) taglia grande, taglia media e taglia piccola, nonché per il pannolone a mutandina ad alta assorbenza (detto anche tipo notte ) pull-up (traspirante o non) taglia grande e taglia media. DOMANDA N. 12 Alle caratteristiche di fruibilità dei prodotti vengono assegnati un massimo di 15 punti sui 600 (pari al 2,5% della valutazione massima complessiva) della valutazione tecnica. Aspetti preponderanti nella qualità dei prodotti, quali presenza di un sistema di controllo degli odori pesano solo 4,2 punti complessivi. Segnaliamo che tale limitato punteggio non valorizza aspetti distintivi e premianti in uso per gli assistiti. RISPOSTA N. 12 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Le relative determinazioni sono state assunte dalla Stazione appaltante a seguito di ponderata e discrezionale valutazione effettuata anche in ragione delle esigenze rilevate presso gli Enti beneficiari dell iniziativa. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 7 di 25

8 DOMANDA N. 13 Relativamente alla formulazione di prezzo per i prodotti aggiuntivi, viene richiesta un unica % di sconto, sui prezzi arbitrari a base d asta, in ciò penalizzando pesantemente le politiche produttive dell azienda partecipante, in quanto viene assegnata la stessa scontistica a prodotti totalmente differenti (pannolini bimbo pull up vs. pannoloni traspiranti o pannoloni a cintura). Si ritiene più corretta una valutazione con lo stesso criterio di cui ai prodotti base. RISPOSTA N. 13 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. DOMANDA N. 14 Si segnala che nella tabella di assegnazione punteggio economico dei prodotti migliorativi (pagina 9 di 36) è presente un errore in corrispondenza della colonna numero di prodotti aggiuntivi offerti dal concorrente 25 e di conseguenza sui seguenti. Infatti per alcune percentuali di sconto il punteggio è inferiore a quello della colonna precedente. RISPOSTA N. 14 Si precisa che, in relazione al sub criterio K per la distribuzione dei punti economici, per mero errore materiale si sono indicati, nella matrice di distribuzione dei punti in base alla numerosità di prodotti aggiuntivi e allo sconto percentuale unico per tutti i prodotti aggiuntivi offerti, nella colonna che identifica l offerta di 25 prodotti, valori errati, fermi restanti tutti i rimanenti valori. I valori che verranno considerati ai fini della distribuzione dei punti sono quelli riportati nella griglia sottostante, dove in grassetto sono indicati i valori che sono stati corretti. La tabella che segue, pertanto, deve considerarsi sostitutiva di quella presente nella documentazione di gara e, quindi, sarà presa in considerazione ai fini della valutazione delle offerte. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 8 di 25

9 > 21% Sconto unico percentuale per tutti i Prodotti Aggiuntivi offerti > 18% 21% > 15% 18% > 12% 15% > 9% 12% > 7% 9% > 5% 7% > 3% 5% > 1% 3% 0% 1% K da 1 a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 da 7 a 8 da 9 a 10 da 11 a 12 Quantità di Prodotti Aggiuntivi offerti dal concorrente da 13 a Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 9 di 25

10 DOMANDA N. 15 Siamo a segnalarvi alcune criticità presenti nella formulazione del bando di gara che riteniamo possano essere considerate illegittime e oggetto di ricorso al Tar da parte nostra. In particolare, per quanto concerne l aggiudicazione dei lotti 2 e 3 e libera scelta dell assistito, riteniamo che il bando di gara presenti dei profili di illegittimità tali da dover essere annullato. Abbiamo già evidenziato che non sono menzionati i criteri che gli enti che aderiranno alla convenzione dovranno adottare per scegliere i prodotti aggiudicati nei lotti n. 2 e 3. Orbene, è di tutta evidenza che tale carenza configura una violazione dei principi cui devono essere ispirate le procedure pubbliche di scelta del contraente. È noto infatti che in base all art. 2, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, rubricato Principi, L affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. L assenza di criteri predeterminati non può che portare ad una situazione nella quale scelte operate dagli Enti in questione darebbero del tutto arbitrarie. Di fatto, una ditta, pur aggiudicataria di uno dei due lotti, potrebbe non essere scelta, e dunque discriminata, in base a considerazioni di carattere totalmente arbitrarie da parte dell Ente. Inoltre tale indeterminatezza fa si che il soggetto aggiudicatario di uno dei due lotti verrebbe a trovarsi in una situazione di incertezza relativamente ai quantitativi della fornitura e delle modalità relative alla fase esecutiva del contratto. In ipotesi, potrebbe addirittura verificarsi, in considerazione del principio di libera scelta a favore del singolo paziente che è menzionato nel bando di gara, che la ditta aggiudicataria del lotto 2 debba sostenere spese rilevanti per l unica consegna ad un singolo paziente nel territorio di una ASL che ha dato la sua adesione alla ditta aggiudicataria del lotto 3. In conclusione, anche il principio di economicità sarebbe pertanto violato. RISPOSTA N. 15 Con riferimento al criterio di scelta nella adesione alla Convenzione del Lotto 2 e/o alla Convenzione del Lotto 3, vale quanto risposto per la domanda n. 2. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 10 di 25

11 Con riferimento alla incertezza dei quantitativi della fornitura si rammenta che fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/ quella che verrà stipulata dalla Centrale Regionale Acquisti con l aggiudicatario di ciascun Lotto della procedura è una Convenzione ai sensi dell art. 26 della L. n. 488/1999 s.m.i., come disposto all art. 1, comma 4, L.R. n. 33/2007, in forza della quale, da un lato, l aggiudicatario medesimo ha l obbligo di adempiere mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti interessati, dall altro lato, detti Enti possono utilizzare la Convenzione medesima unicamente in ragione delle proprie esigenze (e, quindi, delle esigenze dei propri assistiti). Si consideri, inoltre, quanto riposto alla domanda n. 1 della prima tranche di chiarimenti. DOMANDA N. 16 È prevista per l aggiudicatario una commissione di transazione direttamente a Lombardia Informatica S.p.A. pari a 1,3% del valore totale fatturato. È la prima volta che si riscontra una richiesta di questo tipo, che riteniamo non corretta né nella forma né nell importo estremamente importante rispetto al valore dell appalto. Un simile onere economico non appare rispettare i fondamentali principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto all oggetto dell appalto (v. TAR Lazio Roma, sez. III, 18 ottobre 2006, n : Il principio di proporzionalitàadeguatezza costituisce principio generale dell ordinamento ed implica che l amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti.). Esso infatti, attiene a spese connesse al funzionamento generale della Lombardia Informatica S.p.A. (in qualità di Centrale Regionale Acquisti) mentre non trova alcuna giustificazione nell oggetto specifico dell appalto. Per tali ragioni, la clausola che lo prevede è da ritenersi, illegittima e se ne chiede pertanto l eliminazione. RISPOSTA N. 16 Si conferma la disposizione oggetto della domanda. In ragione di quanto stabilito al D.R. n del 21 luglio 2010 (e già previsto nel decreto n del 18 aprile 2007), in attuazione di quanto disposto all art. 1, comma 453, della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), per la procedura in oggetto Lombardia Informatica S.p.A., a titolo Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 11 di 25

12 di parziale rimborso delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la realizzazione e conduzione delle attività della Centrale Regionale Acquisti, potrà applicare una percentuale sul transato a carico del fornitore aggiudicatario di ciascun singolo Lotto. DOMANDA N. 17 Il criterio di assegnazione del punteggio tecnico ai differenti prodotti richiesti non tiene in considerazione le quantità presunte e quindi il differente peso ponderale dei prodotti, ma vengono assegnati dei punteggi tecnici tali per cui prodotti che hanno un consumo previsto minimo hanno un punteggio assegnato quasi pari al punteggio dei prodotti a maggior consumo. Si vedano ad esempio i pannolini per bambino che hanno un consumo inferiore all 1% e che pesano nella valutazione per circa 70 punti su 475 dei prodotti obbligatori. A nostro avviso quindi viene falsato l equilibrio della valutazione dei prodotti. È necessario pertanto che sia riconosciuto un diverso peso ponderale ai prodotti presenti nel lotto, in modo da tener conto dell incidenza del singolo ausilio all interno del medesimo, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza sul punto (cfr. ex multis, Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, n. 57 del 2006: Così pure, analogamente, non risulta contraddistinta da illogicità la decisione di assegnazione 9 punti su 20 per l incidenza dell ausilio pannolone mutandina, consistente nel 60% della intera fornitura, valutazione della reale incidenza della fornitura medesima ) RISPOSTA N. 17 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Le relative determinazioni sono state assunte dalla Stazione appaltante a seguito di ponderata e discrezionale valutazione effettuata anche in ragione delle esigenze rilevate presso gli Enti beneficiari dell iniziativa. DOMANDA N. 18 A pag. 31 del disciplinare di gara al punto 4.1 comunicate che è necessario aggiudicare i lotti in questione a due differenti concorrenti in modo da garantire, ad ogni singolo assistito, la possibilità di Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 12 di 25

13 scelta tra due brand per una stessa tipologia di prodotto. Questo comporta che per ciascun Ente l adesione contemporanea a due lotti domiciliari? RISPOSTA N. 18 Si, si conferma che ciascun Ente potrà aderire contemporaneamente al Lotto 2 e al Lotto 3 anche per uno stesso assistito. Si rimanda inoltre alla risposta alla domanda n. 2. DOMANDA N. 19 A pag. 8 del disciplinare, la possibilità di consegnare presso punti distributivi alternativi al domicilio degli utenti è da considerarsi come fatto eccezionale? RISPOSTA N. 19 No. In relazione al Lotto 2 e al Lotto 3, è prevista la consegna in punti distributivi alternativi al domicilio. La scelta del luogo di distribuzione per ogni assistito spetta all Ente in base alle reali possibilità del singolo paziente, così come specificato al paragrafo del Capitolato tecnico. DOMANDA N. 20 Cosa prevedete per punti distributivi: esercizi commerciali (farmacia, sanitarie, ecc.) ovvero depositi/magazzini delle AASSLL? RISPOSTA N. 20 Così come definito all articolo 2 dello Schema di Convenzione, per Punto di Distribuzione si intende un luogo indicato dall Ente per la distribuzione ed il ritiro dei prodotti destinati agli Assistiti non disposti o impossibilitati alla ricezione dei Prodotti presso il proprio domicilio. Sarà quindi a discrezione dell Ente contraente definire i luoghi adibiti a tale servizio, senza alcun onere aggiuntivo da parte del Fornitore, i quali potranno anche eventualmente essere farmacie, strutture sanitarie, depositi/magazzini delle AASSLL, ecc. Si rimanda inoltra alla risposta n. 19. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 13 di 25

14 DOMANDA N. 21 Gli Enti avranno l obbligo di aderire ai lotti? RISPOSTA N. 21 Si rimanda alla risposta alla domanda n. 1. DOMANDA N. 22 Con riferimento alla procedura in oggetto chiedo cortesemente la conferma della presentazione o meno della campionatura e le condizioni di presentazione della stessa, in quanto non sono riuscita a individuare la citazione nei documenti di gara. RISPOSTA N. 22 La campionatura non è prevista in fase di gara. Si rimanda inoltre alla risposta alla domanda n. 8. DOMANDA N. 23 Il bando di gara si compone anche di un allegato B. Non rinveniamo però traccia di un eventuale allegato A. È corretto che non esista un allegato A? RISPOSTA N. 23 Si conferma la presenza nel Bando di gara unicamente di un allegato B e non di un allegato A (quest ultimo non necessario per la procedura in oggetto); infatti, è stata mantenuta la nomenclatura degli allegati nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre 2005 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 14 di 25

15 DOMANDA N. 24 Relativamente ai lotti n. 2 e 3, nell' allegato B al Bando di gara si fa riferimento - quale luogo di esecuzione della fornitura - anche a punti di distribuzione indicati dagli Enti stessi. Anche nel Capitolato tecnico, al punto , si riparla di punto di distribuzione e di magazzino del punto di distribuzione. Cosa si intende per punto di distribuzione e di magazzino del punto di distribuzione? Le sedi distrettuali delle ASL, oppure le farmacie pubbliche/private, i magazzini centrali dei distributori delle farmacie, le sanitarie, etc...? Oppure potenzialmente tutti questi punti? RISPOSTA N. 24 Per la definizione del punto di distribuzione si rimanda alla risposta alla domanda n. 16. Per magazzino del Punto di Distribuzione si intende il locale distribuzione presso cui il Fornitore dovrà consegnare i prodotti, così come definito al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, ovvero il locale utilizzato dalla sede dell Ente per lo stoccaggio dei Prodotti, purché quest ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali. DOMANDA N. 25 Nel Disciplinare di gara, al punto 1.2, relativamente al lotto n. 1 si precisa che i singoli contratti di fornitura sono ad esecuzione istantanea. Significa che ad ogni singolo ordine di consegna corrisponde un singolo contratto, e che quindi un Ente inoltra uno specifico ordine/contratto per una sola consegna e poi, dopo magari qualche settimana previa verifica che la convenzione sia ancora attiva ed abbia ancora capienza deve inoltrare un successivo ordine/contratto per un eventuale nuova consegna? RISPOSTA N. 25 Si conferma l interpretazione data nel testo della domanda. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 15 di 25

16 DOMANDA N. 26 In ordine al deposito cauzionale provvisorio, al punto del Disciplinare si richiede di prestare cauzione sia per il lotto n. 2 che per il lotto n. 3. Stante tuttavia la clausola di gara in forza della quale ad un medesimo operatore economico è preclusa la possibilità di aggiudicarsi entrambi i lotti 2 e 3, e considerato che gli importi base dei due lotti sono uguali, ci sembrerebbe più corretto che la garanzia venisse richiesta con riferimento non alla somma degli importi dei due lotti, bensì alla metà, corrispondente appunto all importo base di ciascuno dei due lotti, all aggiudicazione di uno solo dei quali ogni concorrente può aspirare. Ciò anche in linea con le disposizione del vigente D. Lgs. 163/06, per il quale il deposito cauzionale - da prestarsi nella misura del 2% - copre, tra l altro, anche l eventuale mancata sottoscrizione del contratto. Poiché però il contratto può essere sottoscritto dal medesimo operatore solo per uno tra i lotti 2 e 3, la richiesta di prestare un deposito del 2% sulla somma del valore dei due lotti equivarrebbe a chiedere un deposito del 4% sul valore effettivamente aggiudicabile, e ciò non sarebbe coerente con le disposizioni del citato codice appalti. Confidiamo pertanto - nella logica di cui sopra - in una revisione degli importi richiesti a titolo di cauzione provvisoria. RISPOSTA N. 26 La cauzione provvisoria è richiesta a garanzia della serietà dell offerta e, nella procedura in oggetto, l offerta è relativa a ciascun Lotto per il quale un medesimo concorrente intende partecipare ( tante Buste B Offerta tecnica e tante Buste C Offerta economica quanti sono i Lotti cui si intende partecipare ). La cauzione provvisoria, pertanto, è funzionale all offerta e non all aggiudicazione. Pertanto, pur in presenza del limite di aggiudicazione relativo ai Lotti 2 e 3, come stabilito nel Disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più Lotti, possono essere presentate autonome e distinte cauzioni provvisorie per ciascun Lotto cui si intende partecipare, ovvero un unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun Lotto cui si intende partecipare. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 16 di 25

17 DOMANDA N. 27 L eventuale affidamento da parte dell aggiudicatario ad un operatore terzo del solo servizio di consegna dei dispositivi a domicilio (non quindi la produzione degli ausili né alcun altro dei servizi connessi alla fornitura) è da codesta spettabile Amministrazione considerato subappalto ai fini della presente convenzione? RISPOSTA N. 27 Considerando che la consegna della fornitura è parte integrante della fornitura medesima, ai sensi dell art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, l aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire in proprio l oggetto del contratto, salvo affidare talune attività in subappalto, nei limiti consentiti nel Disciplinare di gara. Si conferma, inoltre, quanto disposto dal predetto art. 118: è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l impiego di manodopera. se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro e qualora l incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell importo del contratto da affidare. Inoltre, sempre in considerazione del fatto che la consegna della fornitura è parte integrante della fornitura stessa, l'affidamento ad un terzo di una siffatta attività dà luogo ad un subappalto nel caso in cui tale soggetto terzo rientri fra i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, fra i quali alla lettera a) figura anche l'imprenditore individuale. DOMANDA N. 28 A pag. 4 dell Allegato. 2 al Disciplinare vengono riportate le seguenti taglie di pannolini per bambini: 4/9 Kg - 7/19 Kg - 11/25 Kg - 15/30 Kg. Segnaliamo che l indicazione delle taglie per questa tipologia di articolo non è univoca, in quanto tradizionalmente lasciata alla discrezionalità delle aziende produttrici. Ad esempio un azienda potrebbe individuare i propri pannolini con le taglie 4/10-8/19-12/25 e 16/30 Kg. Domandiamo pertanto conferma che una codifica come quella appena citata possa considerarsi equivalente a quella da Voi richiesta, considerato oltretutto che la copertura complessiva della fascia di peso da 4 Kg a 30 Kg sarebbe comunque garantita. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 17 di 25

18 RISPOSTA N. 28 Si conferma la possibilità di offrire, relativamente ai pannolini per bambino, quattro fasce di prodotto differenti da quelle indicate nella documentazione di gara, purché coprano interamente la fascia di peso tra 4 e 30 Kg. Saranno quindi accettati rimanendo all esempio esposto in domanda i prodotti con fasce taglie 4/10 Kg - 8/19 Kg - 12/25 Kg e 16/30 Kg. DOMANDA N. 29 A pag. 7 dell Allegato 3 al Disciplinare sono riportati in tabella i prezzi unitari a base d asta relativi ai dispositivi di cui al lotto n.1. Notiamo alcune incongruenze, che ipotizziamo frutto di refusi. In particolare, ad esempio, il prezzo a base d' asta della mutanda elastica misura extragrande più basso di quello della mutanda grande e media. Così pure il prezzo del pannolone rettangolare senza barriera ci pare senz altro troppo basso e lontanissimo anche dalle quotazioni minime di mercato rinvenute sull intero territorio nazionale. Se si considera infatti che normalmente non vi sono differenze di prezzi (se vi sono, sono del tutto marginali) tra il pannolone rettangolare con barriera e quello senza barriera, crediamo che la base d asta da Voi indicato per l ausilio senza barriera dovrebbe venir rivisto sensibilmente al rialzo, quanto meno allineandolo a quello del dispositivo con barriera. RISPOSTA N. 29 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. DOMANDA N. 30 A pag. 9 e 11 dell Allegato 3 al Disciplinare sono riportati in tabella i prezzi unitari a base d asta relativi ai dispositivi di cui al lotto n.2 e 3. Notiamo alcune incongruenze, che ipotizziamo frutto di refusi. In particolare, ad esempio, il prezzo a base d' asta della mutanda elastica misura extragrande più basso di quello della mutanda grande e media. Così pure il prezzo del pannolone rettangolare senza barriera ci pare senz altro troppo basso e lontanissimo anche dalle quotazioni minime di Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 18 di 25

19 mercato rinvenute sull intero territorio nazionale. Se si considera infatti che normalmente non vi sono differenze di prezzi (se vi sono, sono del tutto marginali) tra il pannolone rettangolare con barriera e quello senza barriera, crediamo che la base d asta da Voi indicato per l ausilio senza barriera dovrebbe venir rivisto sensibilmente al rialzo, quanto meno allineandolo a quello del dispositivo con barriera. RISPOSTA N. 30 Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. DOMANDA N. 31 Nell Allegato. 5 (Capitolato tecnico), al punto 2.1 si richiede che le confezioni primarie riportino, tra l altro, anche l indicazione del lotto di produzione. Segnaliamo a tal proposito che la Direttiva 93/42/CEE (All. 1, punto13.1 Informazioni fornite dal fabbricante ) prevede che le informazioni necessarie per garantire un utilizzazione sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull imballaggio unitario o, eventualmente, sull imballaggio commerciale. La nostra azienda, da sempre attenta a garantire il più elevato standard qualitativo di prodotto e servizio, sin dall inizio ha optato per l indicazione di un informazione quale il lotto produttivo direttamente sul singolo dispositivo anziché sulla confezione primaria, con ciò garantendo un ancor più dettagliato livello di individuazione del dispositivo. Infatti, se ci si limitasse a riportare il lotto sulla confezione, si potrebbe verificare il caso che, una volta aperto il sacchetto (e magari poi gettato) ed estratti i dispositivi (individualmente privi dell indicazione del lotto), questi ultimi non sarebbero più univocamente riconducibili a quel ben preciso lotto di produzione. Tale rischio non si verifica invece nel caso di individuazione del singolo ausilio con il numero di lotto di produzione. Preghiamo quindi di voler precisare che verranno accettati anche sacchetti privi dell indicazione del lotto produttivo, ove questo sia indicato sul singolo ausilio, come peraltro consentito e previsto dalla Direttiva CEE citata. RISPOSTA N. 31 Fermo restante quanto da indicare sul confezionamento primario ed indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, si precisa che saranno accettate eventuale migliorie, purché supportate da Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 19 di 25

20 riferimenti normativi. Pertanto saranno accettati anche sacchetti dell indicazione del lotto produttivo, ove questo sia indicato sul singolo ausilio, in conformità alla normativa vigente in materia. DOMANDA N. 32 Nel Capitolato Tecnico, al punto , si fa menzione del Libretto informativo per l Assistito, che dovrà cominciare ad essere distribuito agli Enti entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di attivazione della Convezione. Riteniamo di segnalare che tale tempistica (10 giorni lavorativi dalla data di attivazione della Convenzione) risulta troppo ristretta. Occorrono infatti tempi di realizzazione, stampa ed inoltro tecnicamente non comprimibili. Del resto non neppure ipotizzabile che tale libretto possa, a guadagno di tempo, essere predisposto prima della stipula della Convenzione, in quanto, se la Convenzione per un qualsiasi motivo non venisse da Voi firmata, ed essendo il libretto un documento da predisporsi ad hoc per questa specifica Convenzione, l operatore economico si troverebbe ad aver elaborato e stampato del materiale non più utilizzabile. Crediamo che un tempo congruo e ragionevole per la predisposizione e l inoltro di tale libretto agli Enti dovrebbe essere quantomeno di 30 giorni. RISPOSTA N. 32 Si precisa che, ai fini della stipula della Convenzione e pena l annullamento dell aggiudicazione, gli aggiudicatari del Lotto 2 e del Lotto 3 dovranno far pervenire a Lombardia Informatica S.p.A. i documenti elencati al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara, tra cui anche una copia del Libretto informativo per l Assistito. Tale documento verrà sottoposto al controllo da parte di Lombardia Informatica S.p.A.. La Convenzione verrà quindi stipulata con l aggiudicatario nel rispetto dei termini stabiliti all art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto riportato nella lex specialis di gara. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 20 di 25

21 DOMANDA N. 33 Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato tecnico al punto 4.5 in ordine alla gestione dei reclami, non si ritiene corretta la clausola dell irrogazione di penali in base alla semplice presentazione di un determinato numero di segnalazioni nell arco di un mese (nello specifico, 6 relative a più tipologie di reclamo, 3 per la medesima tipologia di reclamo). La semplice presentazione di un reclamo non può infatti venir equiparata all effettiva esistenza di un disservizio, che potrebbe anche risultare non essersi verificato. Domandiamo pertanto di valutare adeguato emendamento di tale clausola. RISPOSTA N. 33 Si precisa che l applicazione delle penali di cui all articolo 15 comma 9 dello Schema di Convenzione, avverrà solo a seguito di accertamenti, da parte di Lombardia Informatica S.p.A., sulla reale sussistenza dei singoli Reclami di cui riceve notifica in copia, così come specificato al paragrafo 4.5 del Capitolato tecnico, e previa contestazione dell addebito al Fornitore inadempiente. DOMANDA N. 34 In relazione alla gara di cui all oggetto ed alla vostra nota pubblicata rettifica al bando di gara e richieste di chiarimento e relative risposte siamo di seguito a formulare la seguente richiesta. Relativamente alla Risposta n.1 (pagina 2/8), capo iv), in cui viene riportato letteralmente; si precisa che, in alternativa ai referti rilasciati da laboratori accreditati SINAL di cui al punto i), la comprova del possesso dei requisiti tecnici richiesti potrà essere dimostrata, ai sensi dell articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006, allegando, relativamente a ciascun requisito richiesto per ciascun prodotto offerto, un documento tecnico emesso dal produttore nel quale si attesti il possesso del requisito richiesto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l originalità del documento tecnico, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da un procuratore (i cui relativi poteri siano attestati e comprovati nella documentazione di gara) ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore; ciascun documento tecnico e relativa dichiarazione sostitutiva Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 21 di 25

22 dovranno essere inserite all interno della Busta denominata Busta Documentazione a comprova requisiti tecnici, contenuta nella Busta B siamo a chiedervi: con quanto sopra, si vuole specificare che, per l attestazione del possesso dei requisiti tecnici minimi richiesti (di cui al capitolato di gara ) è possibile produrre un attestazione del FABBRICANTE (trattandosi di dispositivi medici e non del produttore come indicato) in luogo di appositi certificati rilasciati da Laboratori accreditati SINAL? oppure Si vuole specificare che anche i certificati attestanti le performance funzionali nelle prove specifiche (Velocità di assorbimento liquido (metodica 001nmc93), Cessione di Liquido (metodica 002nmc93), Capacità di assorbimento del Liquido (metodica 003nmc93), Capacità di assorbimento per immersione del prodotto intero (ISO ), superficie tampone assorbente), che costituiscono oggetto di valutazione tecnica e di attribuzione di punteggio ai fini della determinazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere sostituiti da apposita attestazione del fabbricante? Se la vostra interpretazione è la seconda, si vuole evidenziare che il richiamato articolo 68 del D.Lgs. 163/2006 definisce il criterio della dimostrazione delle specifiche tecniche per la partecipare ad una gara con lo spirito di conseguire la più ampia partecipazione. Viceversa, i certificati richiesti per le prove sopra elencate vengono richiesti dal vostro disciplinare di gara per effettuare l assegnazione dei punteggi migliorativi volti alla definizione del punteggio finale necessario alla graduatoria ed all aggiudicazione. Pertanto, ai fini di correttezza e comparabilità, la valutazione tecnica deve svolgersi con parametri di valutazione oggettivi ed affidata ad una commissione giudicatrice (articolo 83 e 84 del D.Lgs. 163/06). Riteniamo che procedere ad una comparazione sulla base di attestazioni del fabbricante per alcune ditte offerenti e certificazioni rilasciate da Laboratori accreditati SINAL (o comunque da enti terzi secondo le metodiche SINAL) per altre ditte, non corrisponda ad un criterio oggettivo di comparazione. Vi chiediamo pertanto di chiarire in modo incontrovertibile la nostra richiesta. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 22 di 25

23 RISPOSTA N. 34 Si precisa che, ai fini della comprova dei requisiti tecnici minimi o dei requisiti tecnici migliorativi eventualmente offerti, verranno considerati in maniera equivalente, sia i referti rilasciati da Laboratori con accreditamento SINAL, sia i documenti tecnici emessi dal produttore e opportunamente accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l originalità del documento tecnico, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da un procuratore (i cui relativi poteri siano attestati e comprovati nella documentazione di gara) ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore. Inoltre, Lombardia Informatica S.p.A. potrà richiedere al concorrente nella fase di esecuzione contrattuale la consegna di campioni dei prodotti offerti per essere sottoposti a verifica del possesso dei requisiti dichiarati e comprovati in sede di offerta. Si precisa, infine, che l art. 68 è relativo alle specifiche tecniche del prodotto oggetto della fornitura; pertanto, per la procedura in esame, l applicazione delle disposizione in parola vale tanto per le specifiche tecniche richieste come minime (a pena di esclusione), quanto per quelle migliorative offerte (ed oggetto di valutazione). Infatti, in caso di aggiudicazione il prodotto offerto avrà un insieme di specifiche tecniche che saranno tutte di base e che, quindi, tutti i prodotti da consegnare dovranno avere composto sia da quelle minime richieste sia da quelle migliorative offerte. DOMANDA N. 35 Le ASL della Regione Lombardia avranno l obbligo di aderire alla Convenzione? RISPOSTA N. 35 Sul punto si veda quanto risposto per la domanda n.1. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 23 di 25

24 DOMANDA N. 36 Relativamente ai prodotti aggiuntivi (Appendice A Tabelle prodotti) Pannolone a mutandina con chiusura a cintura taglia grande (riff. 9 e 11), si richiede come requisito minimo circonferenza vita da 100 a 150 cm. Si chiede se per tali prodotti (non previsti dal DM 332/99) i requisiti di circonferenza vita sono corretti oppure sono un refuso dei requisiti minimi richiesti per i pannoloni a mutandina a fissaggio classico (dove il requisito di circonferenza vita da 100 a 150 cm è previsto dal DM 332/1999). Inoltre dalle informazioni in nostro possesso, sul mercato esiste soltanto una azienda che ha un prodotto in grado di coprire tale circonferenza vita, mentre tutte le altre ditte hanno un prodotto adatto a persone con una circonferenza vita che arriva a 125/135 cm. RISPOSTA N. 36 Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. Inoltre, si precisa che i prodotti oggetto della domanda non sono requisito minimo di partecipazione, e quindi di non ammissione alla procedura di gara, ma sono soggetti, se offerti, all attribuzione di punti economici e all attribuzione di punti tecnici in funzione delle caratteristiche tecniche dei prodotti, il tutto come dettagliatamente disciplinato nella documentazione di gara. DOMANDA N. 37 Relativamente ai referti delle prove di laboratorio richieste a comprova dei requisiti tecnici, le prove possono essere effettuate, oltre che presso un laboratorio accreditato Sinal, anche presso laboratori accreditati da un ente che rientra negli accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'organismo nazionale e compreso negli elenchi dell'ea (European Cooperation for Accreditation) o dell'ilac (Laboratory Accreditation Cooperation)? Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 24 di 25

25 RISPOSTA N. 37 Si conferma che verranno accettati, a comprova delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, referti rilasciati, oltre che presso un laboratorio accreditato Sinal, anche presso laboratori accreditati da un ente che rientra negli accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'organismo nazionale e compreso negli elenchi dell'ea (European Co-operation for Accreditation) o dell'ilac (International Laboratory Accreditation Cooperation). Lombardia Informatica S.p.A. Centrale Regionale Acquisti Il Direttore Dott. Andrea Martino Documento firmato digitalmente con certificato rilasciato da Lombardia Integrata S.p.A. Richieste di chiarimento e relative risposte Pag. 25 di 25

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