IL CONSIGLIO COMUNALE

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2 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 IL CONSIGLIO COMUNALE UDITO il Sindaco che introduce e relaziona brevemente; RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale disciplinante il commercio sulle aree pubbliche, adottato da questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n 74 del ; RITENUTO necessario adeguare il suddetto Regolamento, alla luce delle importanti introdotte nel corso degli ultimi anni come l ampliamento del numero dei posteggi in occasione del Mercato Settimanale, nonché della Fiera di Maggio e del Patrono, nonché l istituzione del Mercato Domenicale e la ricognizione e istituzione di diversi posteggi c.d. isolati DATO atto che, sinteticamente, le modifiche e/o integrazioni proposte col presente testo, si riferiscono a: Istituzione di un Comitato Consultivo, sia per il mercato che per la fiera di Maggio; Disciplina per lo svolgimento del mercato qualora ricada in un giorno festivo; Previsione di specifica disciplina per la gestione delle presenze in occasione della Fiera di maggio, Disciplina maggiormente puntualizzata per quanto concerne gli spostamenti dei posteggi, l ampliamento e la ristrutturazione e/o spostamento delle aree mercatali; Disciplina puntualizzata per quanto concerne le modalità di adeguamento dei titoli originari in caso di spostamenti per migliorie, scambio consensuale di posteggio, ampliamento di posteggio; Disciplina maggiormente puntualizzata per quanto concerne il commercio itinerante; Disciplina maggiormente puntualizzata per quanto concerne le norme igienico sanitarie e le modalità di utilizzo dei posteggi; Disciplina modificata e maggiormente puntualizzata per quanto concerne le assenze che determinano la revoca del posteggio nelle fiere, ed in particolare in quella di Maggio:. Disciplina delle sanzioni, compresa la confisca delle merci, secondo il disposto della L.R 6/2004 e del relativo regolamento attuativo; DATO atto che il nuovo testo di regolamento è stato elaborato dal Servizio Sviluppo Economico che ha acquisito il parere, agli atti, del Servizio Polizia Municipale, in quanto precipuamente deputato allo svolgimento di alcune procedure; RICHIAMATO l art. 7 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni in merito alla potestà regolamentare dei Comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto; RICHIAMATO altresì l art. 42 del medesimo D. Lgs. 267/00 in ordine alle competenze assegnate al Consiglio Comunale; Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell art. 4. comma 4, della legge 15 marzo 1997 n 59; e, in particolare il Titolo X recante Commercio al dettaglio su aree pubbliche ; Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999 n 12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n 1368 disposizioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n 12 ; Acquisito il parere favorevole delle associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentativi a livello regionale in conformità a quanto disposto dall articolo 7 comma 1 della L.R. 12/99 mediante inoltro di lettera al prot del con richiesta di effettuare eventuali proposte ed osservazioni entro un termine prefissato;

3 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Richiamato il Progetto di valorizzazione commerciale del centro storico di Sant Agata Bolognese e dell Area Commerciale di Via Pettarella approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 30 maggio 2005; Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto; espressi dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell art.49 del D.L. 267/2000; Su proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Traversi; Con voti n. 14 favorevoli all unanimità, espressi per alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti: DELIBERA 1. di adottare e approvare, per le motivazioni addotte in premessa, l allegato nuovo regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche: mercati e fiere; 2. di abrogare il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del ; 3. di dare atto che il predetto regolamento, comprende altresì i seguenti sub allegati: allegato A1) in cartaceo: planimetria area mercatale e posteggi del MERCATO SETTIMALE DEL GIOVEDI ; allegato A2) in cartaceo: planimetria area mercatale e posteggi del MERCATO DOMENICALE; allegato A3) in cartaceo: planimetria area mercatale e posteggi della FIERA DI MAGGIO; allegato A4) in cartaceo: planimetria area mercatale e posteggi della FESTA DEL PATRONO; allegato A5) ORDINANZA SINDACALE N 5 del 9 agosto 2002 allegato A6) D.G.C. n 175 del 17 novembre 2004 Individuazione dei settori merceologici e delle modalità di assegnazione temporanea dei posteggi nell attuale assetto del mercato settimanale allegati A7) D.G.C. n 26 del 27 marzo 2007 Definizione delle modalità di gestione delle procedure di assegnazione temporanea dei posteggi in occasione del Mercato Domenicale Allegato A8) Determinazione n 73 del recante MODALITA DI GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI MAGGIO Allegato A9) appendice legislativa 4. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito di pubblicazione all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, che avverrà una volta diventata esecutiva la delibera di approvazione; 5. di stabilire che il Servizio Sviluppo Economico provvederà a: inviare il presente nuovo testo a tutti i titolari di posteggio decennale, sia nel mercato che nelle fiere, affinchè gli stessi siano tempestivamente informati delle novità e modifiche introdotte, oltre che a tutti gli spuntisti che si presentano, di volta in volta, nei mercati e nelle fiere, nonché alle Associazioni di Categoria della Regione Emilia Romagna; richiedere ai titolari di posteggio nei mercati e nella Fiera di Maggio le designazioni ai fini della costituzione dei Comitati Consultivi di cui agli artt. 4 e 11. Allegato: testo regolamento e sub allegati al regolamento.

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6 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 VEDI ALLEGATI CARTACEI: A1 A2 A3 A4 A5

7 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Allegato A9 APPENDICE LEGISLATIVA DECRETO LEGISLATIVO 114/1998 TITOLO X Commercio al dettaglio su aree pubbliche 27. Definizioni. 1. Ai fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera Esercizio dell'attività. 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 5. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione. 6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. 7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (53). 9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. 10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi

8 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/ Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. 14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. 16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. 18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali (53) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'o.m. 3 aprile Sanzioni. 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire a lire In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento Disposizioni transitorie e finali. 1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (54), e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. 5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per - 2 -

9 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112 (56), come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77 (57) ; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (58) ; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 (59), come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (60), come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (60)

10 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 LEGGE REGIONALE 12/1999 Art. 1 Oggetto e disciplina generale 1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio: a) b) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere; i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorità di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998; c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998; d) e) f) g) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6; le modalità ed i termini con cui i Comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.28 marzo 1991, n. 112 o ai sensi della L. 19 maggio 1976, n. 398 nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio; le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori; i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio. Art. 2 Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi 1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. 2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge. 3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. 4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità. Art. 3 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata: a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998; b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'unione Europea

11 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/ Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata: a) b) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore; con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi. 5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni. Art. 4 Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni 1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune. 2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività. 3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata: a) b) c) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98; al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98; al Comune dell'emilia-romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori Regione. Art. 5 Revoca dell'autorizzazione e sanzioni 1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: a) b) c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998; non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato; non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. 3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune. 4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998, che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Art. 6 Mercati e fiere - 5 -

12 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/ I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono: a) b) c) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi; a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale; straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due volte. 2. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera. 3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'unione Europea il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite. 4. Ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998, il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. 5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi. 6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate. 7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni. 8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale. 9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Art. 7 Aree pubbliche per l'esercizio del commercio 1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri: a) b) c) d) e) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza; impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale; favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti; salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come - 6 -

13 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 f) g) h) previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs n. 114 del 1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse; salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni; presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico; superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio. Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni: a) b) c) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere; approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati; approvano il regolamento dei mercati e delle fiere; d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del La Regione esercita il potere sostitutivo per i Comuni inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998, secondo quanto previsto dall'art. art. 32 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della L. R. 21 aprile 1999, n Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 114 del 1998, fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi, per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la normativa previgente relativa alla modalità di partecipazione continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto termine. 5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui all'art. 2 per il posteggio utilizzato. 6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente. Art. 9 Abrogazioni di leggi 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) b) c) 15 luglio 1994, n. 28; 24 aprile 1995, n. 48; 24 giugno 1996, n. 19. Art. 10 Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

14 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Delibera di Giunta - N.ro 1999/ protocollato il 26/7/1999 Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 25 GIUGNO 1999, N. 12. Prot. n. (COM/99/11020) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; - la Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114"; Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della precitata Legge regionale la Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, provvede ad emanare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1; Ritenuto di dover provvedere ad emanare le disposizioni previste dalla Legge regionale nel testo allegato alla presente deliberazione; Preso atto dei pareri espressi dai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio; Sentito il parere della competente Commissione Consiliare a norma dell'art.1 della legge che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 luglio 1999; Richiamata la delibera di Giunta regionale n del 4 luglio 1995; Dato atto: - del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della soprarichiamata delibera n. 2541/95; - del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive Dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n. 19 novembre 1992 n. 41 e della sopracitata deliberazione n. 2541/95; Su proposta dell'assessore alle Attività Produttive; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a - di approvare per le motivazioni espresse in premessa le disposizioni attuative previste dall'art. 1 della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 " Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" riportate in allegato, parte integrante del presente atto; - di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l'allegato alla presente deliberazione: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12" Allegato: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12". 1) Comunicazioni dei Comuni alla Regione: a) il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) per posteggi e di tipo b) per itineranti deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla CCIAA; entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni invieranno alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e nota indicante il numero di rilasci, di rinunce, o di revoche effettuate nell'anno precedente; b) al fine del rilascio dell'autorizzazione tipo a) i Comuni faranno pervenire alla Giunta regionale, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere con l'indicazione della merceologia; c) la Regione, entro 60 giorni dalle date indicate al precedente punto b), provvede alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dalle singole Amministrazioni comunali. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune; - 8 -

15 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 d) entro il 31 gennaio di ogni anno le singole Amministrazioni comunali, per ciascun mercato, devono comunicare alla Regione anche ai fini delle attività previste dall'osservatorio del commercio: - i dati identificativi: luogo e denominazione; - il giorno di svolgimento; - i settori merceologici; - l'orario di vendita; - la superficie utile suddivisa per settori merceologici; - il numero dei posteggi occupati e liberi; - il numero dei posteggi riservati agli agricoltori; - i servizi di mercato (alimentazioni, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc...). e) entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni devono comunicare alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo per consentirne la diffusione ai soggetti interessati; f) il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la data e le caratteristiche della fiera straordinaria; g) entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordin ari dell'anno successivo. 2) Criteri di cui all'art. 2 comma 3: a) il Comune, prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi provvede, su richiesta degli operatori interessati agli spostamenti di posteggio, nei modi previsti dal regolamento comunale e nel rispetto delle graduatorie di cui all'art. 1 comma 2 lettera g) della legge regionale e del successivo punto 7 della presente deliberazione;(graduatoria DI MERCATO) b) la domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune e va inviata all'amministrazione Comunale sede dei posteggi richiesti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.; nel caso in cui il 30 giorno sia festivo, la data è postici pata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano; c) le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune esposto nell'albo pretorio. L'assegnazione deve riguardare un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera ed avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri: - maggiore numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione pre sentata dall'operatore interessato; - ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali; d) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 28, commi 11 e 13, del Decreto Legislativo n.114/1998, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche secondo il seguente ordine di priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal regolamento comunale: - maggiore numero di presenze maturate nei mercati o di presenze effettive nelle fiere sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante ca usa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; - ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali; e) nel caso di istituzione di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei mercati o nelle fiere, tali nuovi posteggi saranno assegnati nel rispetto dei precedenti commi; f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune che rinunciano alla concessione del posteggio; quanto sopra non si applica per le fiere; g) le presenze effettive maturate in una fiera straordinaria si trasferiscono sulla fiera ordinar ia o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12; h) il Comune, può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico; i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati; l) fino all'emanazione da parte del Ministero competente, di idonea modulistica, i nuovi titoli autorizzativi per il commercio su aree pubbliche saranno ril asciati dai Comuni utilizzando i modelli che saranno predisposti dal competente Servizio regionale

16 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 3) Indirizzi in materia di orari di vendita: a) ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi: - inizio delle vendite non prima delle ore 4.00; - fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate; b) il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita; c) le fiere, anche di nuova istituz ione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana; d) i Comuni possono istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dall'art.7 della L.R. n. 12/99 e degli artt. 2 e 10 della L.R. 14/99, sentita la Provincia e previa consultazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori. 4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6 comma 9: a) per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono: - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestaz ione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano; b) gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al punto a) che precede; c) la priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e, a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità; d) il Comune deve garantire la pubblicità del regolamento della fiera ai sensi della legge 241/90; e) l'operatore, già titolare della concessione di un posteggio nella fiera, può presentare domanda per partecipare alla fiera con un secondo posteggio nei modi previsti ai punti a) e b) che precedono, ma non può far valere le presenze effettive che hanno permesso di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale di posteggio; f) gli operatori interessati ad ottenere la concessione del posteggio ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, devono presentare domanda al Comune almeno 60 giorni prima della fiera di cui trattasi. Fa fede la data di sp edizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano. 5) Modalità e termini di cui all'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge: a) le autorizzazioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) e b) ex lege 112/91 che interessino più posteggi, ed ex lege 398/76, devono essere trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo a), entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri, dalla Amministrazione Comunale sede di posteggio che provvederà ad informare il Comune che ha rilasciato l'auto- rizzazione non frazionata iniziale. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità decennale e sono tacitamente rinnovate alla scadenza; b) l'operatore deve ottemperare al ritiro del nuovo titolo autorizzativo di tipo a) entro 60 giorni dall'invito dell'amministrazi one comunale; trascorso tale termine non può operare sul posteggio fino a quando non sarà in possesso del nuovo titolo; c) le autorizzazioni ex art. 1 comma 2 lett. c) ex lege 112/91 ed ex lege 398/76 per il commercio itinerante, sono trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione tipo b) dal Comune di residenza o sede legale dei soggetti o delle imprese. L'amministrazione comunale che rilascia il nuovo titolo, ritira l'autorizzazione ex lege 112/91 e la invia "annullata" al Comune di rilascio, nel caso l'operatore non avesse aggiornato la residenza; d) gli operatori non residenti in Emilia-Romagna ma in possesso di una autorizzazione dell'emilia-romagna senza posteggi, otterranno la trasformazione dell'autorizzazione dal Comune che ha rilasciato il titolo; e) nei casi non previsti dai commi che precedono e derivanti da difficoltà interpretative della normativa, la trasformazione delle autorizzazioni ex lege 112/91 nei nuovi titoli sarà effettuata dal Comune sede di posteggio o di residenza per operatori itineranti, sulla base di adeguata motivazione. 6) Condizioni e termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori: a) i Comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei presenti criteri, devono provvedere alla stesura delle graduatorie delle presenze nei mercati e delle presenze effettive nelle fiere; b) il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;

17 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 c) entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei presenti criteri, l'operatore interessato comunica al Comune, ove non sia già stato fatto, su quale titolo autorizzativo imputare le presenze effettuate su più autorizzazioni riconducibili alla originaria ex Lege 398/76 non ancora convertita o per effetto del D.M. 350/96; in seguito non sarà più possibile per l'operatore scomporre di nuovo le presenze come in origine; d) le presenze maturate su una autorizzazione ex lege 112/91 o ex lege 398/76 non ancora convertita sono trasferite d'ufficio alla nuova autorizzazione che ne discende; e) le presenze effettuate con una nuova autorizzazione tipo a) o tipo b) non possono essere trasferite ad altra autorizzazione di cui sia in possesso l'operatore; f) il Comune determina le modalità per annotare le presenze degli operatori. 7) Criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli operatori titolari di posteggio a) in ogni mercato e fiera il Comune deve stilare una graduatoria dei titolari di posteggio applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal regolamento Comunale: - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi; - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante c ausa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; b) in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato o di una fiera, l'amministrazione Comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni nelle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui al punto a); c) in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione; d) il Comune, nel caso si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una f iera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti dal punto a) che precede

18 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 COPIA DELIBERA N. 175 Provv. // PB/BP COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Individuazione dei settori merceologici e delle modalità di assegnazione temporanea dei posteggi nell attuale assetto del mercato settimanale. L anno 2004, addì Diciassette del mese di Novembre alle ore 21,00 nella residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell art. 50 del Decreto Legislativo del n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano: 1 Occhiali Daniela Sindaco X 2 Pasquali Paolo X 3 Verasani Giorgia X 4 Boccaleoni Bruno Adelino X 5 Bonfiglioli Valerio X Presente Assente g. Partecipa il Segretario Comunale Ciccia Dott.ssa Anna Rosa che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

19 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Richiamata: LA GIUNTA COMUNALE La Delibera di Consiglio Comunale n 74 del recante Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche ; La Delibera di Giunta Comunale n 122 del con la quale veniva approvata l attuale planimetria dell area mercatale che differisce da quella approvata dal citato Regolamento Comunale, in quanto, per l allestimento di un cantiere si è reso necessario riposizionare gli operatori commerciali fino al termine dei lavori; Rilevato che: il Mercato Settimanale svolge una funzione di valorizzazione del centro storico garantendo una ulteriore possibilità di scelta per i consumatori in alternativa alle tipologie di attività degli esercizi in sede fissa; nell attuale assetto provvisorio, ed in attesa di una revisione complessiva del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, occorre assicurare un equilibrio tra le diverse tipologie distributive e definire regole certe per una corretta gestione della procedura di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi; Effettuata una ricognizione dei titolari di concessione decennale di posteggio in considerazione dei settori merceologici di appartenenza; Visti: il D.Lgs. n 114/98; la Legge Regionale n 12/99; La Delibera di Giunta Regionale n 1368/1999; Il Regolamento per la Disciplina del commercio su Aree Pubbliche; Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai sensi ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; DELIBERA 1. I posteggi mercatali contrassegnati dai numeri 2,3,4,5,6 nella planimetria agli atti, sono riservati al settore merceologico alimentare, 2. I posteggi mercatali contrassegnati dai numeri 1,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19 nella planimetria agli atti, sono riservati al settore merceologico non alimentare;

20 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/ In caso di mancanza del titolare della concessione decennale i posteggi 2,3,4,5,6 dovranno essere assegnati, in via prioritaria, ad operatori del commercio del settore merceologico alimentare con le modalità previste dalla D.G.R. 1368/1999 punto 1) lettera d). In mancanza di operatori del settore alimentare potranno essere assegnati ad operatori del settore non alimentare; 4. In caso di mancanza del titolare della concessione decennale i posteggi 1,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19 dovranno essere assegnati, in via prioritaria, ad operatori del commercio del settore merceologico non alimentare con le modalità previste dalla D.G.R. 1368/1999 punto 1) lettera d). In mancanza di operatori del settore non alimentare potranno essere assegnati ad operatori del settore alimentare; 5. I posteggi 9,11,17 non assegnati in concessione decennale saranno destinati ad operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.114/98 e dalla Legge Regionale n 12/99 ai sensi e con le modalità dell articolo 7 del regolamento per la disciplina del Commercio su Aree pubbliche; 6. di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Biagio Perretta Responsabile dell Area Tecnica. Successivamente con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge: DELIBERA 1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per ragioni d urgenza, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

21 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 Proposta di deliberazione per Consiglio Comunale X Giunta Comunale Oggetto: n. 175 Seduta del OGGETTO DELLA PROPOSTA: INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI MERCEOLOGICI E DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NELL ATTUALE ASSETTO DEL MERCATO SETTIMANALE.. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA DATA: 12 NOV SERVIZIO PROPONENTE SVILUPPO ECONOMICO si esprime parere favorevole Il responsabile dell Area F.to Ing. Biagio Perretta Si esprime parere favorevole DATA: // IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA ///

22 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Copia Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE. F.to Occhiali Daniela F.to Ciccia Dott.ssa Anna Rosa ==================================================================== Questa deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi Dal Al Dalla Residenza Municipale addì IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Bortolotti Patrizia ==================================================================== COMUNICAZIONI Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione: - ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000); - alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000); IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Ciccia dott.ssa Anna Rosa ==================================================================== Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO ==================================================================== Regione Emilia Romagna La presente deliberazione viene dichiarata Comitato di Controllo di Bologna immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Leg.vo 267/ ricevuta dal CO.RE.CO. il Prot. n. Seduta del IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Ciccia Dott.ssa Anna Rosa La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data F.to IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Ciccia dott.ssa Anna Rosa ==================================================================== Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO

23 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 COPIA DELIBERA N. 26 Provv. // BD/BP COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Definizione delle modalità di gestione delle procedure in assegnazione temporanea dei posteggi in occasione del mercato domenicale. L anno 2007, addì Ventisette del mese di Marzo alle ore 22,30 nella residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell art. 50 del Decreto Legislativo del n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. All appello risultano: 1 Occhiali Daniela Sindaco X 2 Pasquali Paolo X 3 Verasani Giorgia X 4 Boccaleoni Bruno Adelino X 5 Bonfiglioli Valerio X Presente Assente g. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Allocca che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

24 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del con cui si provvedeva alla istituzione del Mercato Domenicale con cadenza prima domenica di ogni mese; Verificato che l attuale Regolamento comunale Disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 74 del necessita di revisione anche alla luce delle modifiche effettuate all assetto della Festa del Patrono, della Fiera di Maggio, del Mercato Settimanale nonché per l istituzione del Mercato Domenicale e dei posteggi c.d. isolati; Rilevato che rientra negli obiettivi strategici del Servizio Sviluppo Economico provvedere alla riscrittura del Regolamento entro il 2007; Rilevato altresì, che in attesa della elaborazione e approvazione del nuovo Regolamento, dato l elevato numero delle ditte partecipanti alle operazioni di c.d. spunta in occasione del Mercato domenicale occorre definire al meglio le operazioni di assegnazione temporanea, stante la complessità di gestione delle graduatorie concernenti i posteggi destinati alle merceologie esclusive; Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell art. 4. comma 4, della legge 15 marzo 1997 n 59; e, in particolare il Titolo X recante Commercio al dettaglio su aree pubbliche ; Vista la Legge Regionale 25 giugno 1999 n 12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n 1368 disposizioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n 12 ; Richiamato il Progetto di valorizzazione commerciale del centro storico di Sant Agata Bolognese e dell Area Commerciale di Via Pettarella approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 45 del 30 maggio 2005; Sentito il Servizio Polizia Municipale; Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Funzionari Responsabili ex art.49 Decreto Legislativo 267/2000, Con voti favorevoli all unanimità, espressi per alzata di mano; DELIBERA 1. Di approvare l allegato documento Modalità di gestione delle procedure di assegnazione dei Posteggi in occasione del Mercato domenicale composto da n 4 articoli; 2. di nominare Responsabile del procedimento l Arch. Davide Baraldi, Responsabile dell Area Tecnica.

25 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Successivamente con voti favorevoli all unanimità, espressi per alzata di mano: DELIBERA 1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d urgenza ai sensi dell art. 134, 4 comma del Decreto Legislativo 267/2000al fine di consentire tempestivamente l applicazione delle indicazioni contenute nel documento approvato.

26 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL

27 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Art. 1 ORARIO E LUOGO Le procedure di assegnazione temporanea dei posteggi avverranno alle ore 8.00 presso gli Uffici della Polizia Municipale, Via Buoncompagni n 11. L orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Art.2 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 1. I posteggi previsti nel mercato domenicale, sono assegnati temporaneamente a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A - rilasciata da un comune dell Emilia Romagna o di tipo B - rilasciata da qualsiasi comune italiano di cui al D.Lgs.114/98, presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale. (cfr. Circ. Mica n del ) 2. L assegnazione di tali posteggi avviene in base al settore merceologico ed all ordine di posizione occupato nella graduatoria, determinata dal numero di volte che l operatore, con la medesima autorizzazione esibita in originale, si è presentato sul mercato per ottenere l assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l attività (art. 27 comma 1 lett. f) D.Lgs 114/98). 3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, sono in ogni caso necessari la presenza del titolare dell impresa commerciale, o del legale rappresentante in caso di società, oppure di dipendente o collaboratore familiare iscritti negli elenchi INPS, comprovata da regolare documentazione, ed in ogni caso munito dell autorizzazione in originale alla quale imputare le presenze, di idonea attrezzatura e l esercizio effettivo dell attività commerciale. 4. L operatore che non accetta il posteggio disponibile, o non provvede ad occuparlo, o che vi rinuncia dopo l assegnazione non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze. 5. Qualora l operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, previa comunicazione agli organi di vigilanza, si allontani dallo stesso prima delle ore 11,00, la sua presenza

28 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 è annullata a tutti gli effetti, fatte salve le cause giustificabili ai sensi dell articolo 11 del Regolamento Comunale recante disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 74 del Gli operatori presenti alla spunta saranno annotati nell apposito registro giornaliero delle presenze del mercato, da controfirmarsi a cura dell operatore stesso. 7. Le annotazioni manuali sul registro sono effettuate a cura del Servizio di Polizia Municipale, che provvederà a riversarle nel registro informatico affinchè lo stesso sia sempre aggiornato in tempo reale. 8. La graduatoria degli spuntisti è formulata in base ai seguenti criteri di priorità: maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferite ad un unica autorizzazione, ovvero il numero di volte che l operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l attività (art. 27 comma 1 lett. f) D.Lgs. 114/98). a parità di presenze maturate, si tiene conto della maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata. Per dante causa si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l azienda carenza della modalità dell autocertificazione si prenderà in considerazione l anzianità di azienda documentata dall autorizzazione amministrativa dello spuntista. a parità dei precedenti requisiti, il titolare di autorizzazione più giovane di età 9. L operatore che partecipa alle operazioni di assegnazione temporanea per il settore merceologico non alimentare, purchè titolare di altra o altre autorizzazioni: può partecipare alle operazioni di spunta per un (1) altro posteggio a merceologia esclusiva; se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva, la cui attività di vendita deve essere condotta da altro collaboratore o dipendente. Allo medesime condizioni chi partecipa alle operazioni di spunta per un posteggio a merceologia esclusiva, può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea per altro posteggio a merceologia esclusiva ovvero in alternativa alla graduatoria generale del settore non alimentare. Art.3 POSTEGGI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

29 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 I posteggi destinati a merceologica esclusiva dovranno essere assegnati in via prioritaria dagli esercenti che trattano il prodotto oggetto di vincolo così come definiti nella deliberazione di Consiglio Comunale istitutiva del Mercato Domenicale: n 1 posteggio specializzato nella rivendita di pollo arrosto e gastronomia da asporto, n 1 posteggio specializzato nella rivendita di dolciumi, caramelle etc. ovvero bibite, piadine, panini etc. n 1 posteggio specializzato nella rivendita di calzature; n 1 posteggio specializzato nella rivendita di merceria, intimo e stoffa, n 1 posteggio specializzato nella rivendita di piante fiori e articoli per il giardinaggio; n 1 posteggio specializzato nella rivendita di piccoli complementi di arredo A partire dallo svolgimento del mercato del 1 aprile 2007 coloro che occuperanno i posteggi destinati a merceologia esclusiva dovranno, prima di occupare il posteggio a loro destinato, sottoscrivere idonea dichiarazione di effettuare vendita esclusivamente dei prodotti a ciò destinati. In caso venga effettuata la vendita di prodotti non consentiti la ditta sarà sanzionata ai sensi dell art.28, comma 15, e art. 29 commi 2 e 3 del D.lgs. n 114/98; In caso di assenza di operatori di commercio specializzati nella vendita dei prodotti indicati, i posteggi potranno essere assegnati ad operatori del settore merceologico non alimentare compatibilmente con le dimensioni dell area e dei servizi necessari per la vendita, ma sempre nel rispetto della graduatoria del settore merceologico non alimentare. Art.4 SCELTA DELLA GRADUATORIA Al fine di procedere alla formulazione delle graduatorie: settore non alimentare; specializzato nella rivendita di pollo arrosto e gastronomia da asporto; specializzato nella rivendita di dolciumi, caramelle etc. ovvero bibite, piadine; panini etc. specializzato nella rivendita di calzature; specializzato nella rivendita di merceria, intimo e stoffa, specializzato nella rivendita di piante fiori e articoli per il giardinaggio; specializzato nella rivendita di piccoli complementi di arredo,

30 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 coloro che hanno partecipato alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi con tipologie di prodotti rientranti nella merceologia esclusiva dovranno optare per la scelta della graduatoria a cui imputare le presenze sino ad ora maturate.

31 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 Proposta di deliberazione per Consiglio Comunale X Giunta Comunale Oggetto: n. 26 Seduta del 27/03/07 OGGETTO DELLA PROPOSTA: DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DEL MERCATO DOMENICALE. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA DATA: 26 MAR SERVIZIO PROPONENTE SVILUPPO ECONOMICO si esprime parere favorevole IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA Arch. Davide Baraldi Si esprime parere favorevole DATA: //// IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA ///////

32 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 Copia Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE. F.to Occhiali Daniela F.to Dott.ssa Rosa Allocca ==================================================================== Questa deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi Dal Al Dalla Residenza Municipale addì IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Bortolotti Patrizia ==================================================================== COMUNICAZIONI Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione: - ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000); - alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000); IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosa Allocca ==================================================================== Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO ==================================================================== La presente deliberazione viene dichiarata La presente deliberazione è divenuta esecutiva immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi di legge in data dell'art. 134 del D. Leg.vo 267/ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosa Allocca IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosa Allocca ==================================================================== Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo IL FUNZIONARIO DELEGATO

33 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 COPIA Provv.// DETERMINAZIONE N. 73 del / COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna Area Tecnica OGGETTO: MODALITA DI GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI MAGGIO IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA Premesso che la Fiera di Maggio si articola, per gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica nell ultimo sabato e domenica del mese di maggio; Rilevato che vengono assegnati complessivamente n 61 posteggi e che, al fine di assegnare i posteggi temporaneamente non occupati vengono effettuate due procedure di assegnazione presso i locali della Polizia Municipale (denominata spunta ) nelle giornate di sabato alle ore 15,30 e di domenica alle ore 8,30; Atteso che dato l elevato numero di richieste di partecipazione alla manifestazione, e l aspettativa che viene creata negli operatori commerciali occorre procedere alla definizione di criteri certi per l assegnazione dei posteggi e la gestione delle presenze, vista anche la specificità della Fiera concernente l effettuazione dell assegnazione dei posteggi liberi sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica; Visti: il Decreto Legislativo n 114/98; La Legge Regionale n 12/99 ; La Deliberazione di Giunta Regionale n 1399/1999; Il Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 74 del ; Accertata la regolarità degli atti; DETERMINA 1. La partecipazione alla Fiera di Maggio è prevista per le giornate dell ultimo sabato e domenica del mese di maggio. Qualora un operatore assegnatario o un titolare di concessione decennale non possa partecipare per una delle due giornate dovrà comunicarlo tassativamente tramite fax o lettera raccomandata almeno 7 giorni prima. In assenza di comunicazione o in presenza di comunicazione tardiva il

34 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008 posteggio sarà considerato vacante ed assegnato ad altro operatore. Nella lettera di accoglimento potrà essere eventualmente individuato da parte del dirigente un termine inferiore in considerazione dei tempi di spedizione. 2. Verrà assegnata n 1 (una) presenza esclusivamente agli operatori che partecipano ad entrambe le giornate di Fiera. Agli operatori che partecipano solamente nella giornata di sabato o di domenica verrà assegnata ½ (mezza) presenza. 3. La graduatoria dovrà essere pubblicata all albo pretorio almeno dieci giorni prima della manifestazione, e verrà utilizzata per la assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (c.d. spunta ) sia per la giornata di sabato che per la giornata di domenica. 4. Nella assegnazione dei posteggi disponibili (c.d. spunta ) della giornata del sabato verranno assegnati i posteggi temporaneamente non occupati esclusivamente per la giornata di sabato; anche nel caso in cui per disdetta, mancata conferma o comunicazione, la Polizia Municipale fosse già a conoscenza di posteggi disponibili anche per la giornata di domenica. 5. A decorrere dal 30/06/1999 la mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Per assenza si intende la mancata partecipazione sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica S. Agata Bolognese, IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA F.to Perretta Ing. Biagio

35 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/02/2008

L.R. 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

L.R. 25 giugno 1999, n. 12 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. L.R. 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 29 06 1999 N.81 LEGGE REGIONALE N. 0012

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