Direttiva per il finanziamento dei costi supplementari

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1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Direttiva per il finanziamento dei costi supplementari (FCS) secondo l art. 7 cpv. 7 LEne (versione del 26 giugno 1998) e gli artt. 5a-5c OEn (versione del 10 novembre 2004) Versione 1.2 del 1 gennaio EnergiegesetzLegge sull energia

2 Novità della versione Adeguamenti alle nuove basi legali - Nuova denominazione: da Guida a Direttiva, approvata dal DATEC - Adeguamenti terminologici - Indennizzo dei costi supplementari: d ora in poi attraverso il fondo LEne - Ruolo della ElCom (in passato assunto dai Cantoni) - Riscossione delle tariffe dei prefornitori sotto il nuovo regime - Garanzie di origine 2/13

3 Sommario 1. Premessa Scopo della presente direttiva Definizioni Ruoli dei soggetti implicati nel finanziamento dei costi supplementari Basi legali e spiegazioni Riscossione e calcolo dei costi supplementari a) Prezzo d acquisto orientato al mercato Caso A: rilevamento sulla base delle tariffe dei prefornitori Caso B: rilevamento in assenza di un prefornitore b) Prezzi pagati ai produttori indipendenti c) Energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Istruzioni dell organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari Elenco delle abbreviazioni /13

4 1. Premessa In virtù dell articolo 7 della legge sull energia (LEne), le aziende di approvvigionamento energetico devono accettare l energia prodotta da produttori indipendenti. Dette aziende devono così sopportare costi supplementari, risultanti dalla differenza tra il prezzo di ripresa garantito per l energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, pari in media a 15 ct./kwh, e il prezzo di acquisto praticato sul mercato. La revisione dell ordinanza sull energia introduce un nuovo meccanismo di finanziamento di questi costi supplementari (FCS). Le aziende di approvvigionamento energetico e i consumatori finali nelle regioni caratterizzate da un elevata immissione in rete di elettricità prodotta da produttori indipendenti a partire da fonti rinnovabili saranno sgravate, e i costi supplementari distribuiti equamente su tutti i consumatori finali. Il finanziamento dei costi supplementari è in vigore dal 1 gennaio 2005 e sostituisce il fondo di compensazione dei Cantoni. Dal 1 gennaio 2009, il finanziamento dei costi supplementari per i nuovi impianti messi in esercizio dopo il sarà sostituito dalla rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi (RIC, art. 7a LEne). In virtù dell articolo 28a LEne, per i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti le condizioni di raccordo di cui all articolo 7 nella versione del 26 giugno 1998 si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre A partire dal 1 gennaio 2009, la presente direttiva si applicherà dunque soltanto agli attuali impianti FCS messi in esercizio prima del (cfr. art. 29 cpv. 3 OEn, versione del 14 marzo 2008). 2. Scopo della presente direttiva La presente direttiva crea i presupposti per un attuazione non discriminatoria, trasparente ed efficiente del FCS e serve alle aziende di approvvigionamento energetico come linea guida per il rimborso e il riversamento dei costi supplementari. La direttiva comprende definizioni, spiegazioni (interpretazioni delle disposizioni di legge) e raccomandazioni emanate dal Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC). All occorrenza, il DATEC si riserva il diritto di modificare il contenuto della presente direttiva. Sono previste modifiche soprattutto nell ottica della normativa relativa all apertura del mercato. 4/13

5 3. Definizioni Gestori della rete di trasporto Rete di trasporto: rete per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all interno del Paese e per l interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kv (altissima tensione, cfr. art. 4 cpv. 1 lett. h LAEl). Fabbisogno proprio del produttore indipendente Consumatori finali Energie rinnovabili Costi Energia per la copertura del consumo del produttore indipendente nonché dei terzi che esso deve approvvigionare contrattualmente (cfr. art. 1 lett. e OEn). Clienti che acquistano l energia per uso proprio. Fa eccezione l acquisto di energia per l uso proprio di una centrale nonché per l azionamento di pompe in impianti ad accumulazione. Forza idraulica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica e biomassa, segnatamente il legno, esclusi però i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche (cfr. art. 1 lett. f OEn). Comprendono i costi supplementari rimborsati ai fornitori di energia elettrica e i costi d'esecuzione dell'organismo indipendente (cfr. art. 5b cpv. 1 OEn). Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi Prezzi d acquisto orientati al mercato Costi supplementari Finanziamento dei costi supplementari Incentivazione delle energie rinnovabili giusta l art. 7a LEne La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che il fornitore di energia elettrica avrebbe dovuto consentire per acquistare energia equivalente (cfr. art. 4 cpv. 1 OEn). Il prezzo d acquisto orientato al mercato si basa sulla tariffa di rivendita relativa al livello di tensione successivo 2. Differenza tra la rimunerazione del produttore indipendente giusta l art. 7 cpv. 3 o 4 LEne e il prezzo d acquisto orientato al mercato giusta l art. 4 cpv. 1 OEn (cfr. art. 5a cpv. 1 OEn). Rimborso dei costi supplementari, relativi alla rimunerazione dei produttori indipendenti da parte di swissgrid (fondo LEne), ai fornitori di energia elettrica tenuti ad accettare tale energia. 2 cfr. Raccomandazioni dell UFE del 21 gennaio 2003 concernenti le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti, denominate qui di seguito Raccomandazioni KAP. 5/13

6 Gestori di rete Aziende di diritto privato o pubblico che gestiscono una rete elettrica 3. Energia eccedentaria Energia generata dai produttori indipendenti che eccede il fabbisogno proprio dello stabilimento di produzione (cfr. art. 1 lett. d OEn). Fornitori di energia elettrica Produttori indipendenti Aziende che, in virtù dell art. 7 cpv. 1 LEne, devono accettare e rimunerare l energia generata dai produttori indipendenti se l azienda incaricata dell approvvigionamento pubblico è giuridicamente disgiunta dai produttori e gestori di rete. Titolari di impianti per la produzione di energia ai quali le aziende di approvvigionamento energetico partecipano in misura del 50 per cento al massimo e che producono energie di rete: principalmente per il proprio fabbisogno o principalmente o esclusivamente per l alimentazione della rete, senza mandato pubblico (cfr. art. 1 lett. a OEn). Organismo indipendente Organismo designato dai gestori delle reti di trasporto, incaricato di occuparsi del finanziamento dei costi supplementari (cfr. art. 5a cpv. 2 e 5b cpv. 1 OEn). Azienda incaricata dell approvvigionamento pubblico in energia Costi d esecuzione Prefornitore Impresa di diritto privato o pubblico cui è affidato un mandato di approvvigionamento energetico della collettività (cfr. art. 1 lett. c OEn). Può assumere il ruolo di fornitore di energia o di gestore di rete. Onere finanziario sostenuto dall organismo indipendente per attuare il finanziamento dei costi supplementari. Azienda incaricata dell approvvigionamento in energia che fornisce energia elettrica ai fornitori di elettricità. 3 In relazione al FCS sono rilevanti solo i gestori di rete che, nel proprio settore, cedono energia elettrica ai consumatori finali e che, ai sensi dell art. 5b OEn, possono accreditare i costi all organismo indipendente e riversarli sui consumatori finali. 6/13

7 4. Ruoli dei soggetti implicati nel finanziamento dei costi supplementari 4.1 Organismo indipendente Secondo I'art. 5a cpv. 2 OEn, i gestori delle reti di trasmissione devono designare un organismo indipendente incaricato del rimborso dei costi supplementari. Alla 110 a seduta della Conferenza svizzera dei direttori d'esercizio (Schweizerische Betriebsdirektorenkonferenz - SBDK), tenutasi il 23 dicembre 2004, l ETRANS AG, risp. swissgrid SA, è stata designata, fin dall'avvio del suo esercizio operativo, quale organismo indipendente, ottenendo il riconoscimento ufficiale da parte deil'ufe. L'organismo indipendente deve essere autonomo, dal punto di vista organizzativo, rispetto ai gestori della rete di trasporto e non deve svolgere attività nel settore della produzione e del commercio di energia elettrica. Secondo I'art. 5c OEn, I'organismo indipendente è tenuto a presentare un rapporto annuale ail'u- FE. Una contabilità separata dell'organismo indipendente garantisce la trasparenza del finanziamento dei costi supplementari, per il quale I'organismo indipendente svolge un processo di clearing. A partire dal 1 gennaio 2009, i costi supplementari e i costi d esecuzione dell organismo indipendente vengono coperti dal Fondo alimentato dai supplementi giusta l art. 3j OEn. 4.2 Aziende di approvvigionamento energetico Secondo I'art. 7 cpv. 1 LEne, le aziende di approvvigionamento energetico che operano come fornitrici di energia elettrica sono tenute ad accettare e a rimunerare I'energia dei produttori indipendenti. Un azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia attiva nel ruolo di gestore di rete deve garantire il raccordo del produttore indipendente. 4.3 Gestori di rete I gestori di rete sono aziende responsabili dell esercizio della rete in un determinato settore. Essi pagano il supplemento in virtù dell art. 7 cpv. 1 LEne per coprire i costi supplementari all organismo indipendente unitamente ad altri supplementi in conformità alla LEne (ad esempio la RIC). 4.4 Produttori indipendenti Le aziende di approvvigionamento energetico retribuiscono i produttori indipendenti per I'energia loro fornita in conformità alle "Raccomandazioni KAP". 4.5 Fornitori di energia elettrica I fornitori di energia elettrica sono tenuti ad accettare e rimunerare le energie rinnovabili del produttore indipendente. 7/13

8 4.6 Commissione federale dell energia elettrica (ElCom) In virtù dell art. 25 cpv. 1bis LEne, le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell energia e i supplementi sui costi di trasmissione sono giudicati dalla ElCom. Inoltre, nel caso delle centrali idroelettriche, la Commissione ha la facoltà di ridurre la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è palese sproporzione. Pertanto, la ElCom giudica in particolare le controversie tra l organismo indipendente e i fornitori di energia elettrica per quanto riguarda il rimborso dei costi supplementari. 4.7 Ufficio federale dell energia (UFE) In virtù deli'art. 22 cpv. 1 OEn, I'UFE controlla tra l altro se il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari corrispondono alle prescrizioni dell'ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione e valuta indicazioni fondate circa eventuali irregolarità. Inoltre, giusta l'art. 5c O- En, I'UFE esamina il rapporto dell'organismo indipendente. Fermo restando il rispetto della protezione dei dati, del segreto d'ufficio e del segreto commerciale, l UFE pubblica il rapporto, o parti di esso, utilizzandolo per stilare statistiche e per valutare l impatto delle misure adottate. L'UFE, inoltre, funge da autorità incaricata di perseguire le infrazioni e di giudicarle. 4.8 Commissione per le condizioni di raccordo giusta gli artt. 7, 7a e 28a LEne (CRER) In virtù deli'art. 6a OEn, la nuova CRER, istituita a partire dal 1 gennaio 2009, presta consulenza all'ufficio federale e ai Cantoni. Sulla base dei lavori e dei calcoli effettuati dall ex CRAPI, I'UFE ha prorogato la durata di validità delle Raccomandazioni del 21 gennaio 2003 concernenti le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti e il calcolo e la fissazione delle rimunerazioni sino al Tali raccomandazioni, disponibili solo in francese e in tedesco, possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: > Temi > Approvvigionamento elettrico > Condizioni di raccordo per produttori indipendenti La CRER è inoltre incaricata di accompagnare l esecuzione del FCS e, se necessario, di proporre all UFE l emanazione di ulteriori raccomandazioni e aiuti all esecuzione. 8/13

9 5. Basi legali e spiegazioni In questo capitolo sono illustrate le basi legali rilevanti ai fini del FCS e i principi per lo svolgimento della procedura. Le condizioni di raccordo per i produttori indipendenti e le rimunerazioni minime raccomandate per I'energia eccedentaria non sono oggetto della presente direttiva. 5.1 Rimborso dei costi supplementari In base all'art. 7 cpv. 3 e 4 LEne e all'art. 1 OEn, il FCS si applica ai costi supplementari che devono sostenere i fornitori di energia elettrica in ragione dell obbligo di accettare l'energia eccedentaria prodotta dai seguenti vettori energetici: forza idraulica (impianti con una potenza lorda fino a 1 MW giusta l art. 5 cpv. 1 OEn; al calcolo della potenza lorda si applica l art. 51 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull utilizzazione delle forze idriche) energia solare geotermia energia eolica biomassa, segnatamente il legno, esclusi i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche gas di depurazione e biogas (biomassa) I prezzi che i fornitori di elettricità sono tenuti a pagare ai produttori indipendenti devono corrispondere, secondo le "Raccomandazioni KAP", a un prezzo medio annuale di 15 ct./kwh. Per gli impianti messi in esercizio fra il 1992 e il 1999, l'ufficio federale suggerisce un prezzo annuale medio di 16 ct./kwh a titolo di protezione della buona fede per gli investimenti effettuati. In singoli casi, Ia ElCom può ridurre la rimunerazione se vi è una manifesta sproporzione tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione (art. 7 cpv. 4 LEne). In caso di prezzi di accettazione conformi al prezzo d'acquisto orientato al mercato (energia idroelettrica > 1 MW ed energie non rinnovabili) non insorgono costi supplementari; decade quindi anche il diritto al rimborso di questi ultimi. Grazie al finanziamento dei costi supplementari, i fornitori di energia elettrica possono riprendere e rimunerare I'energia eccedentaria dei produttori indipendenti in modo neutrale sotto il profilo dei costi. È pertanto indifferente se i fornitori di energia elettrica acquistano I'energia elettrica dai produttori indipendenti o dal proprio prefornitore. I costi supplementari a carico dei fornitori corrispondono alla differenza fra la rimunerazione garantita ai produttori indipendenti (15 ct./kwh o 16 ct./kwh) e il prezzo d'acquisto orientato al mercato (tariffa di rivendita relativa al livello di tensione successivo). 9/13

10 5.1.1 Riscossione e calcolo dei costi supplementari Tutti i dati e i calcoli effettuati in relazione alla riscossione dei costi supplementari devono essere conformi ai principi enunciati nelle "Raccomandazioni KAP" in relazione ai FCS. Gli schemi riportati nella presente direttiva (tabelle 1-3) possono essere utilizzati per il rilevamento e il calcolo dei costi supplementari. I periodi di riferimento per il finanziamento dei costi supplementari sono i trimestri (a partire dal 1 gennaio 2009). a) Prezzo d acquisto orientato al mercato Caso A: rilevamento sulla base delle tariffe dei prefornitori Per il calcolo del prezzo d acquisto orientato al mercato, sino al si raccomandava di applicare le tariffe di base (tariffe di lavoro e tariffe di potenza), a loro volta basate sulle tariffe del prefornitore. Poiché il finanziamento dei costi supplementari costituisce uno strumento applicabile soltanto agli impianti che dispongono di una garanzia dei diritti acquisiti, e messi in esercizio prima del , a partire dal per principio si applicherà un metodo di calcolo del prezzo d acquisto conforme al mercato che consenta di ottenere un valore paragonabile. A partire dal , le tariffe di lavoro e di potenza dei corrispettivi per l utilizzazione della rete devono pertanto essere conteggiate integralmente. Conformemente alle Raccomandazioni KAP, la tariffa di potenza è imputata alla tariffa di lavoro (cfr. esempio tabella 1; i dati che deve rilevare il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto): In presenza di diversi prefornitori, le tariffe corrispondono alla media ponderata dalla quantità 4. Possono essere prese in considerazione soltanto le tariffe applicate da prefornitori che vendono direttamente energia elettrica ai fornitori. Non è ammesso tenere conto delle prestazioni di servizio relative al sistema, dell energia di riserva e di compensazione nonché di profili di carico modificati. Tabella 1: Rilevamento delle tariffe dei prefornitori (con dati fittizi) Utilizzazione della rete Tariffa di base del prefornitore Tariffe Imputazione della tariffa di potenza Ipotesi: durata utile 5000h per inverno TA, inverno TB ed estate TA tariffe di lavoro (ct./kwh) tariffe di potenza (fr./kw) Tariffa di potenza/5000 Costi d acquisto del prefornitore (ct./kwh) Fornitura di energia 4 Anche se l azienda incaricata dell approvvigionamento pubblico in energia incarica terzi, ad esempio un prefornitore, di formulare la richiesta di rimborso dei costi supplementari, si applica la tariffa del livello di rete successivo, riferito al punto di raccordo del produttore indipendente. 10/13

11 (ct./kwh) inverno TA inverno TB estate TA estate TB TA = Fascia oraria a tariffa alta; TB = Fascia oraria a tariffa bassa Conformemente alle Raccomandazioni KAP, la tariffa di potenza può essere imputata anche in altro modo, a condizione di applicare una procedura adeguata (ad esempio misurazione simultanea delle forniture dei prefornitori e delle immissioni da parte dei produttori indipendenti). Caso B: rilevamento in assenza di un prefornitore Se non esiste una tariffa del prefornitore, i prezzi d acquisto del fornitore di energia elettrica vengono fissati conformemente alle Raccomandazioni KAP sulla base di una media cantonale dei prezzi d acquisto del fornitore, determinata da una fiduciaria. La fiduciaria è designata dall UFE. Il fornitore di energia elettrica si informa presso l autorità competente del Cantone circa i prezzi d acquisto medi rilevanti a livello cantonale. b) Prezzi pagati ai produttori indipendenti Il fornitore di energia elettrica rileva le tariffe di lavoro pagate al produttore indipendente in funzione delle fasce orarie. I prezzi pagati corrispondono a un valore annuale medio di 15 o 16 ct./kwh. Se il prezzo pagato al produttore indipendente è superiore a 15 o 16 ct./kwh, viene ridotto proporzionalmente secondo l esempio illustrato nella tabella 2 (i dati che deve rilevare il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto; nell esempio, il prezzo medio annuale è pari a 15 ct./kwh): Tabella 2: Rilevamento dei prezzi pagati ai produttori indipendenti (esempio con prezzi ridotti) Tutti i dati sono fittizi Prezzi pagati ai produttori indipendenti (ct./kwh) Durata delle fasce tariffarie (h) (p.a.) Prezzo medio annuale (ct./kwh), ponderato in base alla durata delle fasce tariffarie Rimunerazione ridotta proporzionalmente (ct./kwh) per il calcolo dei costi supplementari da rimborsare (moltiplicazione per un fatore 15/18.9) inverno TA inverno TB estate TA estate TB c) Energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Il fornitore di energia elettrica rileva per ogni unità di produzione di ciascun produttore indipendente l energia eccedentaria per fascia tariffaria. Unitamente ai costi d acquisto rilevati e alle rimunerazioni pagate (cfr. tabelle 1 e 2) si possono calcolare i costi supplementari da rimborsare, come illustrato 5 Conformemente alle Raccomandazioni KAP, per estate TB non è prevista l imputazione della tariffa di potenza. 11/13

12 nella tabella 3 (le quantità di energia che deve rilevare il fornitore di energia elettrica figurano in grassetto): Tabella 3: Rilevamento dell energia eccedentaria immessa in rete e calcolo dei costi supplementari Tutti i dati sono fittizi Energia eccedentaria immessa in rete (kwh) Costi supplementari da rimborsare (ct./kwh) Totale rimborso costi supplementari (CHF) inverno TA ( ) inverno TB ( ) estate TA ( ) estate TB ( ) Totale costi supplementari da rimborsare Spiegazioni relative alle misure e agli emolumenti Giusta I'art. 22 cpv. 1 OEn, I'UFE controlla se il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari corrispondono alle prescrizioni dell OEn. Conformemente all'art. 22 cpv. 4 OEn, se dal controllo o dall'esame risulta che sono state violate le prescrizioni dell'ordinanza, l'ufficio federale decide l adozione di adeguate misure (amministrative), quali ad esempio I'esecuzione per sostituzione fiduciaria a spese dei gestori di rete. In virtù dell'art. 28 cpv. 1 lett. c LEne, I'UFE può inoltre perseguire penalmente il gestore di rete (per disobbedienza alle decisioni dell'autorità). 5.3 Garanzie di origine In virtù dell art. 1d cpv. 2 e art. 29 OEn, per l elettricità immessa in rete i produttori indipendenti devono far rilasciare le garanzie d origine da un apposito organismo (swissgrid). 6. Istruzioni dell organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari L'UFE raccomanda ai fornitori di energia elettrica e ai gestori di rete di utilizzare le istruzioni dell'organismo indipendente relative al finanziamento dei costi supplementari (istruzioni) e il portale Internet messo a punto appositamente per le dichiarazioni nell'ambito del FCS ( Le dichiarazioni, da presentare entro i termini stabiliti, devono essere veritiere e complete di tutti gli elementi indicati nelle istruzioni. Per ulteriori informazioni si consulti il sito Internet della Società nazionale di rete swissgrid: 12/13

13 Elenco delle abbreviazioni CRAPI Commissione per le questioni concernenti le condizioni di raccordo dei produttori indipendenti (sino al 2007) CRER Commissione per le condizioni di raccordo secondo gli artt. 7, 7a e 28a LEne (dal 2008) FCS LEne LENu OEn RIC UFE Finanziamento dei costi supplementari Legge sull energia Legge federale sull energia nucleare Ordinanza sull energia Rimunerazione per l immissione di energia a copertura dei costi Ufficio federale dell energia 13/13

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