Esame in Commissione V/Comitato ristretto. all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento
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1 Il potere delle commissioni consiliari di disporre l audizione dei dirigenti - analisi comparata dei nuovi statuti delle regioni ordinarie Nota di analisi e normativa di riferimento per l esame in V Commissione permanente Comitato ristretto - dei progetti di legge nn. 15, 27, e 104 in materia di forma di governo e sistema elettorale Esame in Commissione V/Comitato ristretto all interno: - nota introduttiva - normativa di riferimento giugno 2010
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3 INDICE NOTA INTRODUTTIVA... 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 5 ABRUZZO... 5 Statuto CALABRIA... 5 Statuto EMILIA ROMAGNA... 6 Statuto Regolamento consiliare LAZIO... 8 STATUTO LOMBARDIA... 9 Statuto REGOLAMENTO CONSILIARE MARCHE...10 STATUTO Regolamento consiliare...11 PIEMONTE...12 Statuto TOSCANA...12 STATUTO UMBRIA...13 STATUTO I
4 Il potere delle commissioni consiliari di disporre l audizione dei dirigenti - analisi comparata dei nuovi statuti delle regioni ordinarie Nota di analisi e normativa di riferimento per l esame in V Commissione permanente Comitato ristretto - dei progetti di legge nn. 15, 27, e 104 in materia di forma di governo e sistema elettorale NOTA INTRODUTTIVA Tutti gli statuti delle regioni ordinarie approvati dopo la riforma costituzionale del 1999, nel determinare la forma di governo regionale attribuiscono al Consiglio regionale la funzione di controllo sulla attività dell Esecutivo regionale. In molti statuti viene espressamente previsto che tale funzione di controllo sia esercitata tramite le commissioni consiliari e che esse, a tal fine, possono intrattenere rapporti non solo con gli organi politici, ma anche con la componente burocratica dell Esecutivo, in particolare al fine di acquisire da questa le informazioni necessarie per l esercizio della funzione. In particolare tali statuti, nello specificare i contenuti e le modalità di questi rapporti con la componente burocratica, attribuiscono alle commissioni consiliari alcuni poteri di acquisizione, consistenti, ad esempio, nell obbligo dei soggetti passivi, a seguito di richiesta della Commissione, di esibire documenti in loro possesso (senza che possa essere opposto il segreto d ufficio), di riferire per iscritto su questioni di competenza della commissione, di fornire informazioni sull attività del loro uffici, anche presentandosi personalmente davanti alla commissione. Quanto a quest ultima fattispecie, la terminologia impiegata dagli statuti è alquanto diversificata: nello statuto laziale si parla di potere di disporre l audizione, in altri statuti di facoltà di chiedere l intervento alla seduta della commissione, in altri ancora di potere di convocazione. Inoltre i destinatari della richiesta sono individuati con ampiezza diversa da statuto a statuto: in alcuni statuti sono solo i dirigenti o i titolari degli uffici, altri statuti invece estendono la previsione a tutto il personale. Spesso inoltre si fa riferimento non solo alla burocrazia della Regione, ma anche a quella degli enti e delle aziende da essa dipendenti (o altre formule analoghe), fino ad arrivare, in Lombardia, agli enti e società del sistema regionale e in Emilia-Romagna ai rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi. Lo statuto dell Emilia-Romagna, accanto ad una disciplina molto analitica di tali poteri di acquisizione, è l unico a prevedere anche una forma di sanzione in caso di inadempimento agli obblighi informativi, consistente in una segnalazione all Ufficio di Presidenza del Consiglio. Talora i poteri delle commissioni sono condizionati a taluni oneri procedurali, consistenti di solito in una previa o contestuale comunicazione al Presidente della Regione o alla Giunta dell iniziativa della Commissione. 1
5 Di seguito si analizzano gli statuti che prevedono i poteri in questione. Lo statuto abruzzese del 2006 prevede che le commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, possano disporre l'audizione, oltre che del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, anche dei dirigenti della Regione (art. 23, comma 3). Non si prevede alcun onere procedurale. Lo statuto calabrese del 2004, (art. 31) dopo aver attribuito alle Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, prevede che esse riferiscono al Consiglio in merito all esercizio di tali funzioni. Lo statuto prevede che, a tal fine, le Commissioni possano, fra l altro, richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti. Lo statuto laziale del 2004 attribuisce alle commissioni il potere di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione, nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio (art. 33, comma 5). Lo statuto lombardo del 2008 (art. 18, comma 4) attribuisce, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, alle commissioni il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti del sistema regionale, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine le commissioni possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici. La previsione statutaria è stata attuata dall art. 51 del regolamento consiliare del 2009 che disciplina appunto le Funzioni di vigilanza e controllo delle commissioni permanenti. Esso prevede che le commissioni consiliari possano chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all articolo 18, comma 4, dello Statuto, sopra richiamato. La norma regolamentare attua poi la previsione statutaria in merito al potere delle commissioni di convocare i titolari degli uffici, specificando che le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso. Infine si prevede che le commissioni debbano riferire Consiglio sull attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione. Lo statuto dell Emilia-Romagna del 2006, include tra i principi da attuare con il regolamento consiliare, la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa 2
6 concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti, non solo di assessori, ma anche di dirigenti regionali, la cui approvazione, tuttavia, non comporta obbligo di revoca o di dimissioni. Inoltre attribuisce espressamente alle commissioni assembleari il compito di vigilare sull attività dell amministrazione, riferendo periodicamente all Assemblea sui risultati di tale attività di vigilanza. Il regolamento consiliare del 2007, nell attuare tali principi statutari, ha attribuito alle commissioni il potere di chiedere: - alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi - al Presidente, ai membri della Giunta, ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione; - agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende, (dandone contestuale comunicazione alla Giunta); - l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi (anche qui dandone contestuale comunicazione alla Giunta e indicando nella relativa comunicazione la data e l'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento). Si prevede poi che le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, debbano segnalare gli eventuali inadempimenti alle disposizioni di cui sopra all'ufficio di presidenza dell'assemblea, il quale deve iscrivere la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare. Lo statuto delle Marche del 2005 (art. 21) prevede che le funzioni consiliari di controllo siano esercitate tramite le commissioni consiliari e gli strumenti previsti dal regolamento interno; specifica poi che oggetto del controllo è non solo l'attuazione del programma di governo regionale, gli effetti prodotti dalle leggi e l'operato della Giunta, ma anche il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti e delle aziende dipendenti o di società partecipate dalla Regione o comunque di quelli disciplinati con norme di organizzazione emanate dalla Regione, nonché degli enti operanti nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione. Il regolamento consiliare prevede che le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e che il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Lo statuto piemontese del 2005, dopo aver attribuito alle commissioni consiliari funzioni di indirizzo e controllo (art. 31), prevede che esse hanno facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza (art. 33, comma 3). A seguito di tali audizioni, le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza (art. 33, comma 4). 3
7 Lo statuto toscano del 2005 (art. 19, comma 2) assegna alle commissioni, nelle materie di loro competenza, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo (dello statuto). In relazione a tali funzioni il successivo art. 19, comma 4, attribuisce alle commissioni il potere di disporre ispezioni, di ottenere l'esibizione di atti e documenti, e di convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio. Il potere di convocazione del personale non è subordinato ad alcun onere procedurale. Lo statuto umbro del 2005 (art. 53) assegna alle commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, funzioni di controllo sia sull'attuazione delle leggi regionali che sulla azione dell'amministrazione regionale, incaricandole di verificarne i risultati e di riferire al Consiglio in merito. In particolare le commissioni hanno il compito di controllare la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale. Lo stesso art. 53, a tal fine, attribuisce alle Commissioni il potere, previa comunicazione alla Giunta, di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione e di chiedere l'esibizione di atti e documenti. A tali richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio. 4
8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ABRUZZO Statuto 2006 Art. 23 comma 3 3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali. CALABRIA Statuto 2004 Art. 31 Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti. 1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono: a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza; b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti; c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti. [..] 5
9 EMILIA ROMAGNA Statuto 2005 Art. 31 Principi del regolamento interno. 1. Il regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del regolamento sono: [ ] h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni; Art. 38 Le Commissioni assembleari. [ ] 8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti. 9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale. Regolamento consiliare 2007 Art Funzione di vigilanza delle commissioni assembleari. 1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite dallo statuto, le commissioni possono richiedere alla Giunta l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente o dei membri della Giunta. 6
10 2. Le commissioni possono chiedere al Presidente, ai membri della Giunta ed ai direttori generali di riferire, anche per iscritto, su temi o questioni rientranti nella competenza della commissione. 3. Le commissioni possono inoltre richiedere: a) agli amministratori di enti e di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati dagli stessi enti e aziende; b) l'intervento alle proprie sedute dei titolari delle agenzie e degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, dei rappresentanti della Regione in enti, società, associazioni e consorzi. Delle richieste di cui al presente comma è data contestuale comunicazione alla Giunta. 4. Le comunicazioni di cui al comma 3, lettera b), contengono l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento. 5. Entro un mese dalla loro adozione, la Giunta trasmette all'ufficio di presidenza l'elenco dei provvedimenti da essa adottati per l'inoltro alle commissioni. 6. Le commissioni, su proposta del proprio Ufficio di presidenza, segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 5 all'ufficio di presidenza dell'assemblea, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta assembleare. 7. I Presidenti delle commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle Commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione. 8. Le commissioni riferiscono periodicamente all'assemblea sull'attività di vigilanza. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità. 9. Per consentire l'esercizio della funzione di cui all'articolo 38, comma 9, dello statuto, la Giunta trasmette alla commissione bilancio, affari generali e istituzionali l'elenco delle deliberazioni che comportano variazione di bilancio o impegno di spesa entro un mese dalla loro adozione. La commissione bilancio, affari generali e istituzionali può prendere visione della documentazione relativa agli atti di cui al presente comma esistente presso l'assessorato al bilancio o presso eventuali suoi uffici periferici, nonché di tutti i libri e le scritture contabili. Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli enti titolari di delega, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa 7
11 esercita funzioni di tutela e vigilanza. La commissione segnala eventuali inadempimenti a quanto disposto dal presente comma all'ufficio di presidenza dell'assemblea il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea. 10. Almeno una volta all'anno la commissione bilancio, affari generali e istituzionali è informata dalla Giunta e aggiorna i dati in suo possesso in merito alle indennità lorde percepite dai Presidenti e dai componenti, di nomina regionale, dei Consigli di amministrazione delle società, degli enti pubblici e privati e di ogni altro organismo a cui la Regione partecipa. Tali dati possono essere forniti dalla commissione ad ogni consigliere che ne faccia richiesta. 11. Nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, le commissioni possono disporre ispezioni senza che possa essere loro opposto il segreto d'ufficio. 12. Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma L'informazione preventiva all'assemblea di cui all'articolo 64, comma 4, dello statuto è assicurata adeguatamente attraverso l'illustrazione da parte della Giunta in commissione del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali. La Giunta comunica alla Commissione le loro eventuali modifiche. Se l'illustrazione è contestuale alla disamina di un progetto di legge, il relativo verbale è trasmesso all'assemblea, unitamente alla relazione scritta della commissione. Negli altri casi, dopo l'illustrazione in commissione, la Conferenza dei presidenti di gruppo può decidere di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea. LAZIO STATUTO 2004 ART. 33 COMMA 5 5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono: a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza; b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed 8
12 agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. LOMBARDIA Statuto 2008 Art. 18 Commissioni consiliari. 1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale. 2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale. 3. Possono anche essere costituite commissioni speciali. 4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'articolo 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici. 5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti. 6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento generale. REGOLAMENTO CONSILIARE 2009 Articolo 51 Funzioni di vigilanza e controllo (delle commissioni permanenti) 1. Le commissioni consiliari possono chiedere, tramite il proprio presidente, alla Giunta regionale la documentazione, le informazioni e i chiarimenti ritenuti utili e necessari per l esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all articolo 18, comma 4, dello Statuto. 9
13 2. Le commissioni possono, tramite il proprio presidente, chiedere alla Giunta regionale di riferire in merito all attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi compresi le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, i presidenti delle commissioni verificano lo stato di attuazione delle richieste formulate nei confronti della Giunta regionale e ne promuovono il tempestivo soddisfacimento. 4. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate verificando che l attività della Giunta regionale e degli enti e delle società del sistema regionale corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale, e che si svolga nel rispetto dei principi del Titolo IV dello Statuto. 5. Quando le commissioni chiedono l acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 6. Quando le commissioni chiedono l intervento del Presidente della Regione o di un assessore, la data della seduta viene concordata, ma deve in ogni caso essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta. Il Presidente della Regione può farsi rappresentare da un componente della Giunta regionale da lui delegato o da un sottosegretario. 7. Le commissioni possono chiedere l intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema regionale, sia di nomina consiliare sia di nomina della Giunta regionale, per valutare scelte e situazioni dell ente e le attività e gli orientamenti del rappresentante. 8. Le commissioni possono convocare i titolari degli uffici dell amministrazione regionale e degli enti e delle società del sistema regionale dandone congruo preavviso. 9. Le commissioni riferiscono al Consiglio sull attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione. MARCHE STATUTO 2005 Art Funzioni del Consiglio - Assemblea legislativa regionale (52). 1. Il Consiglio - Assemblea legislativa esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale (53). 10
14 2. In particolare il Consiglio - Assemblea legislativa (54): [ ] n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno; o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16. Regolamento consiliare Art Attività istruttorie e conoscitive. 1. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, su richiesta della commissione consiliare, partecipano ai lavori della stessa, anche al fine di riferire sulla propria attività. 2. Le commissioni hanno altresì facoltà di chiedere l'intervento, previa comunicazione alla Giunta, del personale dell'amministrazione regionale, degli amministratori e del personale degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale e gli amministratori di nomina regionale hanno l'obbligo di presentarsi. Le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. 3. Alle commissioni riunite in seduta segreta, senza l'intervento di estranei, non può essere opposto il segreto d'ufficio. 4. Le commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni possono svolgere audizioni di soggetti esterni. 5. Le commissioni hanno facoltà di svolgere, secondo le modalità previste dal regolamento interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, dati e documenti utili all'espletamento dei lavori e dell'attività del Consiglio - Assemblea legislativa regionale (58). 6. Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede le modalità per l'esame da parte dell'assemblea dei risultati delle indagini conoscitive (59). 11
15 PIEMONTE Statuto 2005 Art. 30 Commissioni consiliari permanenti. [ ] 4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo. Art. 33 Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale. 1. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni. 2. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento. 3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza. 4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza. 5. I membri della Giunta non possono presiedere le Commissioni del Consiglio. TOSCANA STATUTO 2005 Art Poteri delle commissioni permanenti. 1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il Consiglio con voto unanime. 12
16 2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo. 3. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie, consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in Toscana. 4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio. 5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto. 6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti. UMBRIA STATUTO 2005 Art Commissioni permanenti. 1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel regolamento interno del Consiglio regionale. 2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale. 13
17 4. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo. 5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l'obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio. 6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale e promuovere l'audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale. 7. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. 14
18 A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa piazza Oberdan, Trieste tel fax Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan, Trieste
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