MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SCHEDA ILLUSTRATIVA

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2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SCHEDA ILLUSTRATIVA Articolo 13 Giunta per il regolamento È prevista l integrazione della composizione con i componenti supplenti (uno per ciascun gruppo). Al fine di consentire al Presidente del Consiglio di integrare la composizione della Giunta, si invitano i presidenti dei gruppi consiliari a formulare le rispettive indicazioni entro il prossimo 31 dicembre. Articolo 20 Gruppi Tra le modifiche introdotte in questo articolo vi è quella relativa all obbligo di comunicare all Ufficio di presidenza, oltre alla denominazione del gruppo, anche il simbolo dello stesso. Si invitano, pertanto, i presidenti dei gruppi consiliari a provvedere alle comunicazioni dovute entro il prossimo 31 dicembre. Articolo 27 Sostituzioni Introduce un importante innovazione nella composizione delle commissioni consiliari, prevedendo che i consiglieri nominati Sottosegretari non ne siano più componenti e che, pertanto, vengano sostituiti nella propria commissione da consiglieri del medesimo gruppo consiliare. Occorre, quindi, che i presidenti dei gruppi interessati comunichino le rispettive indicazioni entro il prossimo 31 dicembre. Articolo 34 Pubblicità dei lavori In caso di seduta segreta spetta alla commissione decidere in merito alla verbalizzazione e alla partecipazione del personale. Viene, altresì, stabilito che non si procede alla registrazione né audio né video, salva diversa decisione della commissione. Articolo 40 Commissioni in sede deliberante Viene estesa la possibilità di trattazione in sede deliberante per le relazioni, le risoluzioni (ivi comprese quelle inerenti a progetti ed atti europei ai sensi dell articolo 104, commi 2 e 2bis), nonché per altri atti a valenza amministrativa. Sono inoltre meglio dettagliati gli atti per i quali non è possibile procedere in sede deliberante, ovvero quelli per i quali il regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di 1

3 approvazione, i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione, nonché i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Articolo 42 Indagini conoscitive Le indagini conoscitive, oltre che dalle commissioni interessate, potranno essere attivate anche da un terzo dei componenti del Consiglio regionale, che sono comunque tenuti a sottoporre all Ufficio di presidenza del consiglio il relativo programma organizzativo e finanziario. In tale caso l Ufficio di presidenza delibera sentito l ufficio di presidenza della commissione interessata. Articolo 49 Relazione tecnica e parere obbligatorio sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie Si introduce la disciplina della relazione tecnica, da predisporre da parte delle strutture competenti della Giunta, riguardante la quantificazione delle entrate e degli oneri, nonché delle relative coperture, in attuazione dell articolo 28 della l.r. legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), come modificato dalla l.r. 19/2013. La relazione tecnica, qualora non sia già presente all atto dell assegnazione del progetto di legge (cioè nel caso dei progetti di legge di iniziativa consiliare e del Consiglio delle autonomie locali), deve essere chiesta alla Giunta regionale da parte delle commissioni referenti per i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori consiliari e deve essere trasmessa dalla Giunta entro il termine indicato dalle commissioni, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini, dovrà evidenziarne le ragioni. Un progetto di legge non potrà essere iscritto all ordine del giorno del Consiglio prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l espressione del parere. Infine qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere della commissione competente in materia di bilancio, dovrà indicarne le ragioni nella relazione scritta al Consiglio. Articolo 54 Convocazione del Consiglio Viene aumentato da 10 a 15 il numero minimo di consiglieri necessario per chiedere la convocazione straordinaria dell Assemblea. Articolo 63 Congedi Si precisa, ribadendo peraltro una prassi costante, che i consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta devono darne motivata comunicazione scritta (congedo) al Presidente del Consiglio prima dell inizio della seduta. 2

4 Articolo 73 Questioni pregiudiziali e sospensive Si precisa che le questioni pregiudiziali e sospensive devono sempre essere proposte con atto scritto motivato. Vengono inoltre stabilite le conseguenze della loro approvazione, anche a seguito dei dubbi interpretativi sorti sull argomento e in ragione di quanto espresso dalla Giunta per il regolamento nel parere n. 2/IX del 12 ottobre Viene, pertanto, statuito che l approvazione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale o statutaria comporta l applicazione dell articolo 81, comma 3 ( I progetti di legge respinti dal Consiglio possono essere ripresentati solo dopo un intervallo di almeno sei mesi dalla precedente votazione ), salvo che nel periodo di sei mesi cambi il contesto normativo di riferimento. L articolo 81, comma 3, trova applicazione anche nel caso di approvazione di una questione pregiudiziale di merito, salvo che il Consiglio regionale non stabilisca un termine inferiore. Nel caso in cui il Consiglio approvi, invece, una questione sospensiva, decide anche in merito alla scadenza della stessa. Articolo 79 Votazione a scrutinio segreto Vengono estese le fattispecie nelle quali è escluso il voto segreto: si tratta della legge elettorale regionale, del bilancio e del conto consuntivo del Consiglio (cosa che, peraltro, già avviene per prassi consolidata per quanto riguarda i bilanci del Consiglio). Articolo 81 Presentazione, assegnazione dei progetti di legge e annuncio in Aula I progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione devono essere provvisti della relazione tecnica come previsto dalla legge regionale di contabilità. I progetti di legge di iniziativa consiliare e del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una scheda, il cui facsimile è predisposto dall Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e gli oneri relativi alle misure previste (si veda, al proposito, la pagina intranet del Servizio Commissioni, nella quale sono pubblicati i fac-simile). La presenza della relazione tecnica e della scheda costituiscono requisiti per la ricevibilità dei progetti di legge. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che i successivi interventi normativi su materia o settore disciplinato da una legge di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso modifica, integrazione o abrogazione della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni. Articolo 85 Presentazione e trattazione di ordini del giorno Vengono modificati sia i termini di presentazione che le modalità di trattazione: ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario, fino a cinque ordini del giorno sui contenuti di un progetto di legge, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso; nel corso della discussione generale possono ancora essere presentati ordini del giorno da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero massimo di tre per ciascun gruppo; 3

5 gli ordini del giorno ritirati non possono più essere fatti propri da altri consiglieri; gli ordini del giorno possono essere votati per parti separate a norma dell articolo 93; al testo degli ordini del giorno sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato e con il consenso dei proponenti. Articolo 87 Presentazione di emendamenti Articolo 88 Ammissibilità degli emendamenti Articolo 89 Discussione degli articoli e degli emendamenti Si dispone che gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale devono essere corredati da una relazione tecnica ai sensi della legge regionale di contabilità, e che copia degli stessi è trasmessa alla commissione referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio, ai consiglieri e alla Giunta regionale. Con riguardo agli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, decide, circa la loro ammissibilità, il Presidente dell Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica eventualmente disponibile. Sugli emendamenti si esprimono, in Aula, il relatore e il rappresentante della Giunta regionale. Articolo 105 Qualità della normazione Disciplina le modalità con le quali le commissioni possono chiedere all Ufficio di presidenza di acquisire pareri formali delle strutture su progetti di legge e altri affari in esame. Articolo 107 bis Modalità di trattazione della legge di semplificazione annuale Il progetto di legge di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione sono assegnati, in sede referente, alla commissione competente in materia di Affari Istituzionali e per l espressione del parere di competenza alle altre commissioni. Vengono previsti precisi limiti di contenuto al progetto di legge di semplificazione e le disposizioni devono trovare congrua motivazione nella relazione allegata al progetto di legge stesso. Sulla relazione annuale il Consiglio si esprime con una risoluzione. Non sono ammissibili nella commissione referente emendamenti e articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all oggetto del progetto di legge; parimenti in Aula sono ammissibili unicamente emendamenti e articoli aggiuntivi riguardanti le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione. Articolo 115 Risposta immediata in Aula Viene data una nuova definizione di interrogazione a risposta immediata, che deve consistere in un unica domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un fatto connotato da particolare urgenza o attualità politica, rientrante nelle competenze del Presidente della Regione o della Giunta. 4

6 La presentazione di questo tipo di interrogazioni è consentita da parte di: a) cinque consiglieri regionali, anche appartenenti a gruppi consiliari diversi; b) tutti i componenti di uno stesso gruppo consiliare, nel caso il gruppo sia composto da meno di cinque consiglieri. Resta fermo, ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, che ciascun consigliere può sottoscrivere una sola interrogazione. Articolo 122 Presentazione e svolgimento delle mozioni Articolo 123 Votazione delle mozioni Articolo 124 Mozioni urgenti Viene positivizzata la prassi di trattazione delle mozioni di norma una volta al mese. Viene precisato che se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono più mozioni, il Presidente, sentiti i proponenti, può stabilire che si svolga per tutte un unica discussione e che al testo di una mozione sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti; non sono ammessi emendamenti interamente sostitutivi del dispositivo della mozione. Viene rivista la disciplina delle mozioni urgenti, che devono riguardare fatti connotati da particolare urgenza o attualità politica, abbassando il numero minimo di presentatori (da 10 a 8) e riducendo il tempo per le dichiarazioni di voto (da 5 a 3 minuti). In merito alla trattazione delle mozioni urgenti decide il Presidente, che può sentire la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. È invece sempre ammessa la trattazione delle mozioni urgenti sottoscritte dai presidenti di tutti i gruppi consiliari. Resta fermo il termine di presentazione della domanda scritta di trattazione urgente, e cioè entro la prima ora dall inizio dei lavori. Articolo 125 Svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze Viene modificato l articolo 125, riguardante lo svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze, estendendo anche alle interrogazioni a risposta immediata lo svolgimento congiunto. Articolo 127 bis Esame delle risoluzioni Il nuovo articolo 127 bis è dedicato alle modalità di trattazione ed esame delle risoluzioni presentate dalle commissioni consiliari: ne viene prevista l illustrazione da parte del relatore all Aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. 5

7 Gli emendamenti debbono essere presentati entro le ore 12 e 30 del giorno antecedente la seduta nella quale sono trattate. Articolo 129 Designazioni e nomine ai sensi dell articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto L articolo 129, riguardante le designazioni e nomine consiliari, viene modificato con l inserimento di una disposizione volta a regolare le modalità di voto nel caso occorra rispettare la rappresentanza di genere. Art. 132 Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari Le innovazioni riguardano essenzialmente il regime di pubblicità dei lavori, in particolare delle commissioni: sia le sedute che le audizioni e le consultazioni sono, di norma, trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio, salvo diversa disposizione dell ufficio di presidenza della commissione. Prima dell audizione o della consultazione il presidente della commissione informa gli interessati circa la trasmissione in diretta e ne acquisisce il consenso, laddove previsto. Viene sancito il divieto di forme di pubblicità dei lavori degli organi consiliari diverse da quelle previste nell articolo stesso. 6

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