COMUNE DI LAVAGNA Provincia di GENOVA Regione LIGURIA

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1 ORDINANZA N. 20 DEL ************** IL DIRIGENTE DELL AREA TECNICA Dott.Ing. Renato Cogorno VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328; - la legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto Modifiche del sistema penale ; - il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"; - la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico; - il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione ; - la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; - la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"; - il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 ; - il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59 ; - la Legge Regionale 01 gennaio 2007 n. 1, ad oggetto Testo unico in materia di Commercio ; - il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205 ; 1

2 - la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, dalla L.R. 17 agosto 2006 n. 21 e dalla Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22; - il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale n.18 in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n parte II del 2 maggio 2002; - le Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004; - l art. 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l anno 2007); - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO RICHIAMATA CONSIDERATO il Progetto di utilizzo delle aree demaniali e zone di mare territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del ; l ordinanza sindacale n del che disciplina l orario da osservare da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande annessi a stabilimenti balneari o esercizi assimilati; il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopra citate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; RICHIAMATA l ordinanza n. 53/2008 così come modificata dall Ordinanza n. 109/2009, dell ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure sotto la cui giurisdizione ricade lo il litorale del Comune di Lavagna; SENTITE RITENUTO le Associazioni di Categoria; di dover disciplinare le attività balneari e l uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell ambito del litorale di giurisdizione; DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia; 2

3 EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA di DISCIPLINA DELLE ATTIVITA BALNEARI ART. 1 DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE 1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno. 2. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, previa presentazione di apposita comunicazione ed ottenimento, prima dell apertura, di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere in base alle specifiche autonome discipline di settore, ferme restando, per quanto pertinente le vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, nonché le prescrizioni del relativo titolo concessorio e/o autorizzativo. In ogni caso dovranno essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all Ordinanza dell Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure evidenziando che la struttura opera solo per fini elioterapici e non è garantito il servizio di salvataggio, è comunque necessario assicurare la presenza del materiale di primo soccorso. 3. I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l attività elioterapica nel periodo di cui sopra sono tenuti a: - comunicare, prima dell inizio attività, all ufficio Demanio del Comune, all Ufficio del Commercio del Comune, all Ufficio Locale Marittimo di Lavagna il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l attività di elioterapia; - mantenere lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell arenile in concessione; - assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi e docce fruibili dalla clientela in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche; 3

4 - effettuare l apertura delle attività rientranti nella concessione non connesse direttamente con l uso elioterapico (bar,ristoranti, ect.) con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia; - assicurare l accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti ai soggetti portatori di handicap; - provvedere all esercizio continuativo dell attività mediante l apertura delle strutture, garantendo la copertura giornaliera dei servizi in condizioni meteo marine favorevoli, fatto salvo diverse disposizioni di legge e/o regolamentari. 4. Salvo diverse particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o dalla disciplina commerciale, le operazioni di allestimento, propedeutiche all apertura degli stabilimenti balneari potranno essere iniziate dal 24 aprile e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dovranno essere concluse entro il 31 ottobre. Durante le operazioni di cui al punto precedente, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli operatori e utenti sull arenile e negli spazi in genere. Nel caso in cui, durante le operazioni propedeutiche all apertura e/o chiusura dell impianto di balneazione, sia necessaria l opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori ect.) fatte salve tutte le precauzioni di cui al punto precedente, l arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico e dovrà essere data formale comunicazione all Ufficio Demanio del Comune ed all Ufficio Locale Marittimo di Lavagna. 5. Durante il periodo non compreso nella stagione balneare ivi compreso il periodi di allestimento smontaggio e nel periodo invernale possono permanere sull arenile gli impianti, i manufatti e le opere qualificate di difficile rimozione mentre manufatti di facile rimozione possono permanere esclusivamente purché funzionalmente collegati alla conduzione di attività di somministrazione di alimenti e bevande o allo svolgimento di attività elioterapica. Tutti gli altri manufatti di facile rimozione presenti sul demanio marittimo (come definiti dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n.120 del Settore Demanio Marittimo quale facile rimozione) devono essere rimossi. Possono altresì rimanere in funzione le attrezzature di alaggio e varo imbarcazioni nelle apposite aree adibite a tale funzione. ART. 2 ESPOSIZIONE ORDINANZA 1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, 4

5 depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ect.), deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare: la presente ordinanza, l ordinanza emanata dall Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o strutture di servizio similari, l apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. ART. 3 ORARIO DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE 1. La fruizione al pubblico dell impianto di balneazione dovrà essere assicurata almeno dalle ore 8.30 alle ore di ogni giorno. 2. E possibile prolungare l apertura sino alle ore dietro esplicita comunicazione al Comune in cui dovranno essere indicate le condizioni adottate ai fini di garantire l incolumità pubblica e le condizioni di sicurezza dell impianto di balneazione. 3. Nell eventualità di manifestazioni e/o utilizzo di impianti musicali o similari che diffondano suoni nell ambiente esterno ai locali, è necessario che le emissioni sonore rientrino nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale Zonizzazione. 4. Per le attività esercitate nell area in concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi di settore vigenti nonché dai regolamenti comunali emanati in materia. ART. 4 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL USO DELLE SPIAGGE 1) Sulle spiagge site nel Comune di Lavagna, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato: a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d uso dell imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; b) lasciare incostuditi sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole; c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia, denominata fascia di transito, che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L ampiezza di tale fascia qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri o non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Tale condizione deve essere specificatamente attestata dal Comune e segnalata dal concessionario in sito. Onde consentire il superamento della radice dei pennelli di protezione del litorale si prescrive la possibilità del loro scavalcamento 5

6 attraverso una fascia di libero transito della larghezza di mt. 1.5 misurati dal piede del manufatto di protezione, verso l arenile, su ambo i lati e per uno sviluppo tale da consentire l aggiramento in agevoli condizioni. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. In corrispondenza dei circoli ( circoli nautici, associazioni sportive, ecc.) durante le manovre di alaggio e varo presso gli scali deve essere costituito un presidio fisso in modo tale da limitare temporaneamente il transito, per lo stretto tempo necessario alle operazioni di manovra, indicando comunque all utenza un agevole percorso alternativo. Tutti i concessionari inoltre DEVONO : c1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma; c2) permettere il libero e gratuito accesso e transito nello stabilimento o attrezzatura per la balneazione a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra durante l orario di apertura (nella stagione balneare). Nel periodo invernale, agevolare comunque l ingresso in spiaggia. d) campeggiare e/o accamparsi; e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate; f) praticare, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che negli specchi acquei immediatamente adiacenti attività ludiche (ad esempio: pallavolo, pallacanestro, calcio, bocce, tennis da spiaggia) qualora ne derivi danno o comunque molestia alle persone o turbativa alla quiete pubblica. I concessionari, al fine di garantire l osservanza del divieto di cui sopra possono, nell ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l incolumità e la tranquillità del pubblico, su tali aree grava comunque l obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno. Possono altresì organizzarsi: attività di acqua gym, in riva al mare, limitata a determinati periodi di tempo, durante l arco della giornata, previa comunicazione dell evento all Ufficio Demanio e all Ufficio Locale Marittimo di Lavagna; musica con danze, grigliate, nonché altre forme di intrattenimento e spettacolo, anche negli orari al di fuori della balneazione, da organizzare entro gli spazi ad uso dehors/bar individuarti nella concessione stessa, con la possibilità di occupare anche l arenile in concessione nella misura max del 20% previa comunicazione da depositare 10 giorni prima dell evento all Ufficio Demanio del Comune e all Ufficio Locale Marittimo di Lavagna (previe eventuali autorizzazioni di altri uffici in base alle discipline di settore); g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da 6

7 destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative; h) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora quali radio, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora oltre il limite di cui alla Zonizzazione - Regolamento comunale acustico, e comunque oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia; i) esercitare attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (ad es. commercio itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.),; organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell Amministrazione Comunale; è ammesso, in postazioni individuate dal Comune (in area pubblica in capo allo stesso), previa specifica autorizzazione di affido a fini demaniali, il commercio ambulante in sede fissa. Resta fermo l obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge; l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o compiere azioni che possano recare danno all ecosistema dell arenile e/o marino; m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione; n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti; o) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento) (mille piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia; p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso nelle immediate vicinanze delle docce. 2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all Amministrazione Comunale, dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare. 3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Comunale e Sanitaria. 4. Nelle spiagge libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ect.), di durata inferiore o pari a 3 giorni, previa autorizzazione del Comune,da richiedersi almeno 10 giorni prima dell evento. 7

8 ART. 5 DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI 1. Gli obblighi fissati dalla presente ordinanza per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai gestori di spiagge libere attrezzate e a tutti i gestori di altre concessioni demaniali insistenti sul demanio marittimo per il servizio della balneazione. Nell ambito di tali strutture, come riportato anche sulla concessione demaniale, è possibile, gestire economicamente con occupazione di lettini o sedie a sdraio una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell intera area in concessione. Nelle strutture al servizio della balneazione il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell ambito dell area affidatagli, un apposito cartello con dicitura: STRUTTURA AL SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE (O SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA) SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO. Obblighi di carattere generale: Per tutto il periodo in cui le strutture sono in esercizio, ne devono essere garantiti la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l igiene, il decoro e l estetica. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n Pulizia dell'arenile: sarà cura dell Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs n.22 e s.m.i., pertanto il Comune è autorizzato a posizionare sull arenile in numero adeguato e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ; il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo, per almeno 70 ml. dalla 8

9 battigia, e, nei casi di grave inquinamento da detriti, porre anche delle barriere di protezione, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune rispettando le disposizioni comunali in materia di raccolta nettezza urbana; durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.); è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia (comprese le alghe); i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore e successivo alle ore Potrà essere derogato a queste limitazioni orarie solo ove occorra intervenire con urgenza a seguito di eventi atmosferici o quando altro abbia determinato alterazioni nello stato dell arenile. In questi casi gli interventi dovranno essere mirati e limitati alle aree direttamente interessate. Tutto quanto sopra salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatta salva comunicazione anche tramite fax all Ufficio Locale Marittimo ( ) e all Ufficio Demanio Marittimo di Lavagna ( ) e previe le autorizzazioni specifiche ove necessarie. Strutture necessarie negli stabilimenti balneari. Lo stabilimento deve essere dotato: di locale opportunamente segnalato,da adibire a pronto soccorso,dove tenere quanto prescritto dall ordinanza dell Ufficio Circondariale Marittimo; di servizi igienici per disabili,ai sensi della legge 104/92, dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile ai fini di consentirne l immediata identificazione; di contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti; è possibile destinare uno stesso contenitore per diversi materiali a condizione che i medesimi materiali siano poi conferiti correttamente e separatamente nei cassonetti ; di appositi dispositivi che limitino automaticamente la durata dell erogazione dell acqua per le docce o altri servizi. Insegne e confini degli stabilimenti balneari: all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione. In posizione ben visibile dalla Via Aurelia e dalla passeggiata a mare ed altresì in prossimità dei sottopassi dovrà essere collocato un cartello con il numero identificativo dello e/o degli stabilimenti balneari della zona con indicato il percorso più breve per essere raggiunti dai mezzi di soccorso; 9

10 la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda a struttura semplice, con esclusione di reti metalliche o materiale invasivo e pericoloso; tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all ingresso dell impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili; accessi al mare: è obbligo per tutti i titolari delle concessioni o operatori sul demanio di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l area ricompresa nelle concessioni ai fini del libero transito. Negli spazi assegnati a circoli nautici - zone di lavoro nautico per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica connessa alla movimentazione dei natanti, l accesso è consentito al solo personale addetto, impegnato in tali operazioni con responsabilità diretta degli operatori stessi: su tali aree grava comunque l obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento per prevenire ogni danno a terzi. E obbligo altresì per i proprietari di aree private e/o private di uso pubblico in adiacenza al demanio marittimo (fascia art. 55 C.N.) di consentire il libero e gratuito accesso, per il raggiungimento dell arenile durante tutto il periodo dell anno. L eventuale impedimento e/o ostacolo all accesso ed al transito in tali aree sarà soggetto all applicazione di sanzione relativa. ART. 6 GAVITELLI PER L ORMEGGIO DELLE UNITA DA DIPORTO CORRIDOIO DI LANCIO 1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima ( circoli nautici, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono posizionare, previa concessione demaniale marittima, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto nei limiti modi e quantità fissati dal progetto comunale di utilizzo aree demaniali. 2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre. 3. I concessionari nelle acque antistanti gli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari) possono posizionare, previa semplice comunicazione all Ufficio Demanio e Ufficio Locale Marittimo di Lavagna piattaforme di sosta per bagnanti e i relativi corpi morti. 4. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure. 5. Ai fini di migliorare l offerta dei servizi è ammessa, la delimitazione dello specchio acqueo antistante le concessioni demaniali al fine di realizzare corridoi di lancio per 10

11 l atterraggio e la partenza di natanti attenendosi all ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure e previa comunicazione dell Ufficio Demanio di Lavagna. ART.7 DISCIPLINA SPAZI ASSEGNATI IN CONCESSIONE AL COMUNE IN CONNESSIONE PER USI PUBBLICI E DI SERVIZIO 1. Nella finalità di qualificare e migliorare i servizi rivolti alla ricettività turistica e/o in occasione di eventi e fiere, è ammesso, esclusivamente in apposite postazioni predefinite sulla passeggiata a mare, il commercio ambulante in sede fissa a carattere esclusivamente stagionale, in posteggi di dimensione adeguata e delimitati. 2. Per i soli servizi rivolti alla ricettività turistica, nel caso in cui tale domanda sia accolta l ufficio Commercio su conforme avviso dell ufficio Demanio, indicherà nell'autorizzazione il posizionamento consentito (compatibilmente all'ampiezza complessiva della passeggiata a mare o dello spazio fruibile), gli operatori commerciali potranno effettuare la sosta in tale parcheggio con il proprio autoveicolo dalle ore 6.00 alle 24.00, fermo restando che l attività commerciale dovrà svolgersi dalle ore 8.30 alle Tali soggetti potranno commerciare i propri prodotti e a richiesta dei frequentatori delle spiagge libere adiacenti, noleggiare, anche attrezzatura balneare (ombrelloni, lettini, sdraio), attrezzature che l utente dovrà tassativamente posizionare e rimuovere al momento dell abbandono della spiaggia. 4. In occasione di eventi, fiere e manifestazioni, caratterizzate da temporaneità organizzate e patrocinate dal Comune, regolamentate in base alla disciplina di settore, negli spazi demaniali in capo al Comune all uopo predefiniti dal piano comunale, Il commercio ambulante in sede fissa è ammesso con installazione dei banchi di vendita, in orari e posizionamento definito (in dettaglio) dal Comune ad approvazione della manifestazione, salvaguardando comunque l accessibilità delle strutture esistenti e la fruibilità completa ai soggetti portatori di handicap; 5. L'affido/assegnazione di tali parcheggi e spazi ha validità esclusivamente per la stagione balneare ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva. 2. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. 3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art ( 11

12 sanzione penale), n.1164 e n.1174 ( sanzione amministrativa ) del Codice della Navigazione ed ai sensi dell articolo 29 del D.Lgs n.114. e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e ai sensi dell art.11 sexies della L.R. n.13/ La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lavagna e trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione. 6. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emissione e da tale data sostituirà a tutti gli effetti la precedente ordinanza n.5373 del IL DIRIGENTE AREA TECNICA (Ing. Renato Cogorno) 12

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