IL COLLEGIO DI ROMA FATTO

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale. Presidente Avv. Bruno De Carolis.... Membro designato dalla Banca d'italia Dott.ssa Claudia Rossi... Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Dario Casa... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore [Estensore] Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con lettera in data , indirizzata sia all intermediario che a due centrali rischi private, la ricorrente, avvalendosi di un rappresentante, ha richiesto, in relazione ad un prestito accordatole dalla resistente il da restituirsi in 72 rate da euro 191,00 ciascuna con scadenza (finanziamento estinto), la cancellazione ovvero in subordine la rettifica dei dati negativi presenti a suo nome presso le predette centrali, lamentando la violazione dell art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, nonché degli artt. 11, comma 1, lett. a) e c), e 12, comma 3, del d. lgs , n. 196, per non aver mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei dati negativi a suo carico. L interessata ha, quindi, tramite un legale, proposto ricorso, pervenuto il , con il quale, richiamata la suddetta richiesta, ha precisato che le predette centrali rischi hanno dato riscontro al citato reclamo comunicando la sospensione cautelativa della visibilità dei dati negativi e che anche l intermediario, con lettera datata , ha risposto al reclamo allegando copia delle lettere Pag. 2/8

2 contenenti l avviso di imminente segnalazione dei dati medesimi, così ammettendo di aver inviato semplici lettere, non raccomandate, che la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto. La ricorrente ha, quindi, chiesto che, accertata l illegittimità del comportamento posto in essere dall intermediario, sia ordinata nei confronti del medesimo la cancellazione dei dati negativi. Ha chiesto, altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa. La resistente ha replicato, con controdeduzioni pervenute l , precisando che: - durante il piano di rimborso del predetto finanziamento, la ricorrente, già dalla rata n. 6 con scadenza , ha più volte omesso il pagamento degli importi dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite; -nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, co. 7, del Codice deontologico, sono state inviate alla ricorrente apposite distinte comunicazioni datate rispettivamente 28 agosto 2008, 29 dicembre 2008, 29 giugno 2009 e 8 settembre 2009, in cui è espressamente indicato che "i dati relativi al menzionato ritardo saranno registrati in uno o più SIC indicati nell'informativa fornitale, ove gli stessi saranno conservati per il tempo indicato nella tabella in calce all'lnformativa stessa;... "; - con nota del 18 agosto 2010, ha dato riscontro al suddetto reclamo, confermando la correttezza dei dati censiti presso i SIC e allegando altresì, copia dei citati preavvisi, peraltro già inviati alla ricorrente in ottemperanza all'art. 4, co.7, del Codice deontologico; - i suindicati preavvisi sono stati spediti alla ricorrente, utilizzando il servizio Postel, fornito da Poste Italiane S.p.A., che conferisce caratteristiche di tracciabilità ai lotti relativi alle comunicazioni spedite (Decisione Garante Privacy del 18/03/2008 [recte 2010] n ); - il menzionato servizio, infatti, denota prova certa dell'avvenuto invio di tali comunicazioni ai clienti, agli indirizzi presenti nelle anagrafiche, dagli stessi soggetti indicati al momento della sottoscrizione del contratto; - l intermediario, attraverso una schedulazione giornaliera, estrae, dalla base dati interna, tutte le posizioni in arretrato nel pagamento di alcune rate, i cui ritardi non siano stati regolarizzati; vengono, quindi, creati dei lotti di dati tempestivamente inviati a Postel, tenendo, dunque, traccia degli stessi; Pag. 3/8

3 - la conferma dell'avvenuta spedizione del preavviso è data da Poste Italiane S.p.A., attraverso il "Servizio Copia Immagine" di Postel, che consiste nella spedizione all intermediario della copia della lettera, in formato Pdf; - i preavvisi non consegnati al cliente vengono restituiti da Poste Italiane S.p.A. e vengono registrati presso il sistema di gestione dell intermediario, su ogni singola pratica interessata; - il processo sopra evidenziato costituisce senza dubbio presunzione di ricezione come del resto costituirebbe mera presunzione di ricezione anche il diverso processo che sovraintende alla spedizione a mezzo raccomandata; - non esiste alcun obbligo di legge, che imponga all'intermediario l'invio del preavviso tramite raccomandata, essendo a tal fine sufficiente l'invio della prescritta comunicazione a mezzo posta ordinaria se non addirittura, come sembra evincersi dal citato articolo 4.7 del Codice Deontologico, il mero preavviso verbale; - l'art. 125, comma 3, del t.u.b., come modificato dall art. 1, comma 1, del d. lgs , n. 141, prevede che "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"; - dove la legge ha voluto prescrivere un particolare mezzo di comunicazione di un atto lo ha fatto espressamente: basti pensare, ad esempio, alla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria, la cui disciplina regolamentare prescrive espressamente che, in caso di assegno scoperto la banca debba inviare al traente a mezzo raccomandata il preavviso di iscrizione; - in più occasioni anche l'autorità Garante per la protezione dei dati personali ha confermato la sufficienza della spedizione del plico, quando addirittura non si è accontentato della dichiarazione del titolare di aver fornito all'interessato tale comunicazione, senza fare alcuna menzione di un diverso onere, relativo alla certificazione di avvenuta ricezione da parte del debitore, come, ad esempio, nei provvedimenti del ( ), del ( ) e del ( ); - l' obbligo di invio tramite raccomandata comporterebbe notevoli conseguenze per tutti gli operatori finanziari per diversi aspetti, stante anche il ruolo che rivestono i SIC nella valutazione di soggetti meritevoli per la concessione di linee di credito; Pag. 4/8

4 - ove non fosse sufficiente la prova dell'invio del preavviso, la segnalazione di dati negativi, presso i SIC, sarebbe da considerarsi lecita solo previa conferma di ricezione da parte del cliente; - in numerose situazioni, pertanto, indipendentemente dal sistema di comunicazione prescelto, non si potrebbe procedere con la segnalazione, ad esempio se il cliente si fosse trasferito senza comunicarlo, oppure se decidesse di non "ritirare" il preavviso; in numerose occasioni si rendono irreperibili, soprattutto, i titolari di posizioni che si trovano al recupero; - l'utilizzo necessitato della raccomandata, oltre a rappresentare un notevole aggravio dei costi di gestione dei clienti, non permette un aggiornamento corretto e tempestivo della loro situazione finanziaria, con le naturali conseguenze per la valutazione di ulteriori linee di credito. Ha soggiunto di non ritenere accoglibile la richiesta di risarcimento dei danni in quanto: - ha spedito regolarmente i preavvisi; - se anche non si ritenesse raggiunta la piena prova di ricezione, il comportamento della convenuta, in assenza di un obbligo espresso circa la forma e la modalità del preavviso, non potrebbe comunque qualificarsi come doloso o colposo; - la ricorrente ammette il ritardo nell'adempimento; - non vi sono elementi atti a far ritenere sussistente alcun nesso di causalità fra la condotta ascritta alla resistente ed i presunti danni risentiti dalla ricorrente, pertanto non ricorrono i presupposti per un risarcimento del danno neppure in via equitativa. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DIRITTO Alla base della controversia in oggetto è la lamentata violazione dell art. 4, comma 7, del suddetto Codice deontologico, il quale dispone che Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l interessato circa l imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto. Pag. 5/8

5 Questo Collegio, nelle decisioni n. 95 del , n.137 del e n. 475 del , ha, per un verso, sottolineato il carattere cogente delle disposizioni del citato Codice deontologico, posto che il rispetto di esse costituisce, ai sensi dell art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici, e, per altro verso, ha evidenziato la necessità che il citato preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non solo venga inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario, richiamando i principi generali posti dagli artt e 1335 cod. civ. Ora, perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione, e sul punto la Corte di legittimità ritiene che tale circostanza sia suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione (cfr. Cass , n e , n ). Ne consegue che anche se il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico, come pure l art. 125, comma 3, del t.u.b., come modificato dall art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 141/2010, non prevedono espressamente l invio dell avviso mediante raccomandata, la spedizione della raccomandata o di altro mezzo idoneo a fornire al mittente la prova dell avvenuta ricezione da parte del destinatario risulta, come rilevato da questo Collegio nella decisione n. 98 del , funzionale all esigenza di provare che l interessato abbia effettivamente ricevuto il preavviso, essendo questo, come si è visto, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all affidabilità e puntualità nei pagamenti. Peraltro, sotto diverso profilo, come ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 900 del , il citato art. 4, comma 7, del Codice deontologico stabilisce che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso all interessato, donde la necessità di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate e l esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata ( o altre equivalenti ), che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione. Pag. 6/8

6 Nella fattispecie qui in esame non risulta provata la circostanza della ricezione dei preavvisi da parte del destinatario. L intermediario, infatti, afferma di avere spedito i preavvisi alla ricorrente utilizzando il servizio Postel e richiama il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n del a sostegno delle caratteristiche di tracciabilità che il predetto servizio conferirebbe ai lotti relativi alle comunicazioni spedite. In proposito si osserva che tale provvedimento riporta nelle premesse l affermazione della società resistente in quel procedimento la quale ha sostenuto che la lettera di preavviso è stata spedita utilizzando il servizio Postel fornito dal gruppo Poste Italiane che conferisce caratteristiche di tracciabilità dell invio dei lotti relativi alle comunicazioni spedite, mentre nella motivazione si rileva che la sussistenza di sufficienti elementi per ritenere che la comunicazione del preavviso sia andata a buon fine è stata valutata sulla base della attestazione del soggetto obbligato di avere fornito all interessato detta comunicazione. Tale dichiarazione è stata resa ai sensi dell art. 168 del citato d. lgs. n. 196/2003 che qualifica come reato il rilascio di dichiarazioni false nell ambito di procedimenti dinanzi al suddetto Garante. Trattasi, dunque, come già affermato da questo Collegio nella predetta decisione n. 900/2010, di una speciale modalità di autocertificazione prevista per quei procedimenti, che non trova applicazione nel procedimento dinanzi all ABF e che comunque non va ad incidere sui principi dell ordinamento che regolano la conoscibilità degli atti. Peraltro il contenuto del suddetto provvedimento del Garante può essere inteso come conferma che l invio del preavviso per posta semplice non è idoneo di per sé a comprovare il buon fine della comunicazione preventiva, risultando essenziale la predetta autocertificazione. Analogo riferimento alla suddetta attestazione sanzionata ai sensi dell art. 168 cit. è contenuto negli ulteriori provvedimenti del Garante richiamati dalla resistente nelle controdeduzioni. Si osserva, inoltre, che l utilizzo del servizio Postel, come rilevato da questo Collegio nella predetta decisione n. 98/2011, se vale a garantire che l invio sia avvenuto, non garantisce la ricezione da parte del cliente, o comunque non consente di fornirne la prova incontestabile. Pag. 7/8

7 Non è senza rilievo, d altronde, la circostanza che Postel cura, oltre al servizio tradizionale, anche un servizio raccomandate con ricevuta di ritorno. Da ciò discende l illegittimità delle segnalazioni contestate, in quanto non risulta provata nel caso di specie la ricezione da parte dell interessata dei citati preavvisi previsti dalla suddetta disposizione del Codice deontologico, essendosi l intermediario limitato a produrre copia delle lettere che asserisce di aver inviato alla ricorrente e che questa al contrario afferma di non aver mai ricevuto. In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che il ricorrente fa discendere dall illegittima segnalazione dei dati a suo carico, si osserva alla stregua dell orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno medesimo è risarcibile, oltre che nei casi di reato e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche quando si verifichi una grave lesione di diritti costituzionalmente protetti (cfr. Cass , n ) - che non può dubitarsi che tra questi ultimi rientri il diritto alla reputazione e all immagine, pacificamente ricompreso tra i diritti della personalità. Ne discende, tenuto altresì conto che il danno non patrimoniale è espressamente considerato risarcibile dall art. 15 del predetto d.lgs. n. 196/2003, che sussistono, in base alle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, i presupposti per riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in questione, che appare equo determinare nella somma di euro 500,00, considerata l oggettiva difficoltà di quantificare il pregiudizio da essa subito. Il ricorso va pertanto accolto e si dispone che l intermediario si adoperi per l immediata cancellazione dei dati negativi a carico della ricorrente dalle predette centrali rischi e che corrisponda alla medesima la somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8

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