VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
|
|
- Cesarina Pellegrino
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Decreto Presidente Regione 18 ottobre 2016 n. 198 Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (Friuli-Venezia Giulia, BUR 2 novembre 2016, n. 44) IL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale; VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); VISTE le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; VISTE le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015; VISTO il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio D.P.Reg. 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.; RITENUTO opportuno procedere a una nuova regolamentazione della materia; SENTITA la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 18/2005, la quale, nella seduta del 30 agosto 2016, ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento su citato; VISTA la Delib.G.R. n del 2 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il nuovo "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)"; SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali che nella seduta del 27 settembre 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); VISTA la Delib.G.R. 30 settembre 2016, n con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)"; Decreta
2 1. È emanato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Art. 1 Finalità e oggetto. 1 Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dalle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e dalle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro, o uno studente, al fine di favorire l'acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. 3. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate. 4. La misura è attuata in maniera integrata tra i soggetti promotori di cui all'articolo 6, con il coinvolgimento prevalente dei Servizi pubblici del lavoro per quanto attiene alla loro funzione di realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende per l'assistenza sanitaria che hanno in carico i tirocinanti. Art. 2 Tipologie di tirocinio. 1. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti: a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;
3 b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità; c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ai soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego; d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche; e) tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti. 2. I tirocini di inserimento o reinserimento di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere attivati anche a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga. 3. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento: a) i tirocini curriculari promossi da università, scuole o centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale, vale a dire le fattispecie di tirocinio non soggette alle comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; c) i tirocini di carattere transnazionale realizzati nel quadro di specifici programmi europei. 4. La Regione, per promuovere l'uniforme attivazione sul territorio dei tirocini, può stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti competenti. Art. 3 Modalità di applicazione. 1. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro. 2. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale. 3. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ed alla lettera e). 4. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. 5. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. 6. Il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.
4 7. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante. 8. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio. Art. 4 Convenzione e progetto formativo. 1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi. 2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione ed è conservata a cura del soggetto promotore. 3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo Per tutti i tirocini di cui all'articolo 2, il progetto formativo, compilato online su apposito formulario predisposto dalla Regione, è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto nonché, in riferimento ai tirocini di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), dai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante. 5. Il progetto formativo contiene le seguenti sezioni: a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante; b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore; c) indicazione del numero di tirocini attivati nei 18 mesi precedenti; d) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitanti, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio; e) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 4, comma 67, della legge n. 92/2012. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ove possibile ai diversi ordinamenti o ai repertori regionali in vigore al momento della definizione del progetto formativo personalizzato e disponibile sul sito della Regione alla pagina dedicata alla certificazione delle competenze. f) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo; g) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali, come indicato alla lettera e); h) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio, ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa. 6. Per la realizzazione dei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deve essere redatto un progetto formativo personalizzato, contenente le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonché le ulteriori sezioni di seguito elencate: a) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante; b) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; c) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
5 per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) ed eventuale livello EQF. Art. 5 Tirocinante. 1. Per accedere al tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale; b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione; c) per i tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), essere in carico ai servizi sociali e/o ai servizi sanitari competenti. 2. Per accedere al tirocinio estivo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo di cui all'articolo 4, commi 4 e 7, e devono essere mantenuti per l intera durata del tirocinio. 4. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali; b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio. 5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante. 6. Nei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il soggetto promotore inoltra la comunicazione di cui al comma 5 ai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante. Art. 6 Soggetto promotore. 1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo di cui all'articolo 4.
6 2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti: a) tirocinio formativo e di orientamento: 1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia; 2) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario; 3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia; 4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli-Venezia Giulia; 5) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia; 6) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio); b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: 1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia; 2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli-Venezia Giulia; c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate di cui alla legge n. 381/1991, di soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni, per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego: 1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia; 2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia negli ambiti speciali; 3) cooperative sociali e loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nello specifico albo regionale; 4) Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 5) Aziende per l'assistenza sanitaria. d) tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: 1) Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; 2) Aziende per l'assistenza sanitaria; 3) Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia negli ambiti speciali, in raccordo con i soggetti di cui ai punti 1) e 2). e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999: 1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia competenti nella materia; 2) Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"); 3) altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dell'amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa a favore di disabili di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005. f) tirocinio estivo: 1) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti; 2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e
7 disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli-Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti; 3) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli-Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti; 4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli-Venezia Giulia, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti; 5) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), con riferimento alle seguenti tipologie: studenti frequentanti scuole secondarie di II grado statali e paritarie non aventi sedi legali o didattiche nella Regione FVG; studenti frequentanti percorsi di IeFP presso enti accreditati in altre Regioni; studenti in dispersione scolastica che non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale. 3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l'attivazione di percorsi di tirocinio. 4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2, anche enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini. 5. I soggetti promotori sono tenuti a: a) redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante; b) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio; c) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio; d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio l'attestato di cui all'articolo 12, comma 1, redatto in raccordo con il tutor aziendale; e) contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini; f) trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione; per i tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), valgono le disposizioni previste dai relativi programmi di finanziamento; g) comunicare alla Regione l'avvio e la conclusione del tirocinio, nonché eventuali sospensioni. Art. 7 Soggetto ospitante. 1. Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio. 2. Il soggetto ospitante: a) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) deve essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili; c) nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio non deve avere fatto ricorso a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non deve avere in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l'orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi. Nel caso di contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS (legge 19 dicembre 1984, n. 863
8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"), sia il caso in cui in seguito alla stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"). 3. Il divieto di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione: a) con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario); b) con riferimento alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi di cui alla lettera a). 4. Il soggetto ospitante è tenuto a: a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; b) garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro; c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio; ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente; nel caso di tirocini per persone disabili il tutor può seguire un solo tirocinante; d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie. 5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza. Art. 8 Numero tirocini attivabili. 1. I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito riportati: a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, può essere inserito un tirocinante; b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente; c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. 2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5. 3. Non rientrano nel computo dei limiti di cui al comma 1 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e) ed i tirocini curriculari.
9 Art. 9 Durata del tirocinio. 1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi e non può superare i seguenti limiti temporali: a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con l'esclusione dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, per i quali si applicano le disposizioni di cui sopra. c) ventiquattro mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). 2. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi, comprese le proroghe. 3. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1, e 2, è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti. 4. Nel caso dei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il tirocinio può essere ripetuto anche presso lo stesso soggetto ospitante in caso vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona. 5. Il tirocinio si considera sospeso nei seguenti casi: a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità; b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 10 giorni consecutivi; c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante. 6. I periodi di sospensione del tirocinio nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono comunicati dal tirocinante al soggetto promotore che informa il soggetto ospitante. 7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo. 8. I periodi di malattia fino a 10 giorni concorrono al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2 suddetti. Art. 10 Garanzie assicurative. 1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo. 3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.
10 Art. 11 Indennità di partecipazione. 1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista. 2. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati. 3. Per i tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione il cui importo è indicato nel progetto personalizzato ed è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere, altresì, previste ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili. 4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. 5. L'indennità forfettaria di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi: a) nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali; b) nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse. 6. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 7. Nel progetto formativo, compreso il progetto formativo personalizzato relativo ai tirocini di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e), sono indicati: a) i soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio; b) l'ammontare dell'indennità forfettaria mensile cui ha diritto il tirocinante e le modalità di erogazione della stessa. Art. 12 Attestazione di frequenza e delle competenze acquisite. 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, un'attestazione di frequenza che attesta i risultati di apprendimento conseguiti. 2. Le attestazioni delle competenze acquisite sono registrate nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
11 3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto. Art. 13 Tirocini per persone disabili. 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale n. 18/2005, con esclusione delle disposizioni relative a durata e ripetibilità del tirocinio e all'indennità di partecipazione, per le quali trova applicazione quanto disciplinato dalle disposizioni su citate. 2. I tirocini attivati a favore delle persone disabili che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra, devono essere attivati in stretto raccordo con i Servizi del collocamento mirato della Regione e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2005. Art. 14 Tirocini per cittadini non appartenenti all'unione europea. 1. Ai cittadini non appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente regolamento. 2. Ai cittadini non appartenenti all'unione europea residenti all'estero, che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano le disposizioni del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida nazionali in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'accordo Stato-Regioni del 5 agosto Art. 15 Monitoraggio e valutazione. 1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini. 2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all'implementazione del sistema secondo le modalità stabilite dalla Regione. 3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione. Art. 16 Vigilanza e controllo. 1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la Regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.
12 Art. 17 Disposizioni tecnico operative. 1. Con decreto del Direttore centrale competente sono emanate linee guida di carattere tecnico operativo per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Art. 18 Norma transitoria. 1. I tirocini previsti dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano disciplinati dal citato Regolamento fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia. Art. 19 Abrogazione. 1. Sono abrogati: a) il D.P.Reg. 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. "Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)"; b) il D.P.Reg. 21 novembre 2013, n. 0218/Pres. "Regolamento di modifica del D.P.Reg. 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro))"; c) il D.P.Reg. 17 luglio 2014 n. 0148/Pres. "Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con D.P.Reg. 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.". Art. 20 Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Stage. Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile!
Stage Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile! Ad aiutare i tanti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, c è oggi lo stage, o tirocinio formativo. 1 Stage È un periodo di formazione
DettagliL A G I U N T A R E G I O N A L E
OGGETTO: Attuazione dell Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell art. 1,
DettagliProgramma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE SICILIA
Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SCHEDA SINTETICA Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013
DettagliDipartimento Scienze della Vita e dell Ambiente
TIROCINIO FORMATIVO (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) PROGETTO FORMATIVO Rif. Convenzione n... stipulata in data.. TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella): tirocinio formativo
DettagliPROGETTO FORMATIVO TIROCINIO EXTRACURRICULARE
UFFICIO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO Via M. Nicoletta, 251-88900 CROTONE (KR) - Tel 0962/929722 - Fax 0962/908309 E-mail: coordinamento.mdl@krlavoro.it - Sito Web: www.krlavoro.it
DettagliVISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;
IL RETTORE D.R. 1026 VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; VISTA VISTA VISTO VISTE VISTO la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011; la legge 28 giugno
DettagliDecreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53
Decreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53 Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento Capo I Apprendistato Art. 47 Definizione, tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni
DettagliDirezione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Regolamento per l attivazione di tirocini ai sensi dell articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005,
DettagliVISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;
IL RETTORE D.R. 1031 VISTO il DM 270/04; VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; VISTA VISTA VISTO la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011; la delibera
DettagliCONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA. Tra. il soggetto promotore
Convenzione n. del CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA Tra il soggetto promotore l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, cod. fiscale n. 81006500607, con sede legale
DettagliSi riporta in allegato alla presente mail quanto disposto dal Miur in tema di sicurezza e salute nei luoghi
Circolare n 237 MONTECCHIO MAGGIORE, 24 febbraio 2016 Ai Consigli di Classe coinvolti nell ASL A tutto il personale Oggetto: Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro Si riporta in
DettagliPROVINCIA DI TERNI CENTRO PER L'IMPIEGO DI
Modello 1 Allegato 4 PROVINCIA DI TERNI CENTRO PER L'IMPIEGO DI Convenzione n. CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA La PROVINCIA DI TERNI CENTRO PER L IMPIEGO DI con sede in, codice
Dettaglia cura dell Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
a cura dell Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali Tirocini, un opportunità per le imprese Udine, 11 maggio 2016 I tirocini non curriculari costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata
DettagliCONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA L Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro nel seguito denominata Università codice fiscale n 97026980793, con sede legale in Catanzaro,
DettagliConvenzione stipulata in data.. con protocollo
Convenzione stipulata in data.. con protocollo CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione
DettagliCon la presente si richiede l avvio di uno stage della durata di il/la Sig./a si dichiara che
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L ECONOMIA E L IMPRESA Via E. Perrone, 18 28100 Novara NO Tel. 0321 375224 - Fax 0321 375225 segreteria.stage@unipmn.it MODULO PER L AVVIO STAGE POST LAUREAM Consegnato il Con
DettagliCONVENZIONE TIROCINI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA
CONVENZIONE TIROCINI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA Il soggetto promotore: Segretariato Generale della Difesa, I Reparto 3 Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati,
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C. JEMOLO 1 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione
DettagliAVVISO Dote Lavoro Tirocini Giovani. BURL 28 novembre 2012
AVVISO Dote Lavoro Tirocini Giovani BURL 28 novembre 2012 Il presente Avviso intende favorire i giovani e le aziende attraverso interventi atti a : - sostenere i giovani nell attivazione e realizzazione
DettagliL apprendimento basato sul lavoro nel contesto nazionale
NetWBL - Conferenza Nazionale WBL L apprendimento basato sul lavoro: prospettive e potenzialità L apprendimento basato sul lavoro nel contesto nazionale Roma, 5 giugno 2015 I dispositivi nazionali di alternanza
DettagliAVVISO PUBBLICO PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO
FAQ PLUS FORMIA- AVVISO PUBBLICO PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO D. Dove si possono trovare tutte le informazioni relativa all Avviso Pubblico Work Experience
DettagliDELIBERAZIONE N. 1243/2016 ADOTTATA IN DATA 15/07/2016 IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 1243/2016 ADOTTATA IN DATA 15/07/2016 OGGETTO: Convenzione con l Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti per l ammissione all esame
DettagliVista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Legge Regionale 1 marzo 2016 n. 21 Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della L.R. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e (Toscana, BUR
DettagliArt. 1. Art. 2. Art. 3.
Decreto 20 dicembre 1995 (g.u. n. 081 05/04/1996) Determinazione molo semplificato per la comunicazione di assunzione dei lavoratori e foglio integrativo. preambolo Il ministro lavoro e la previdenza sociale
DettagliIl comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Modalità formative degli Ingegneri ed Architetti responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (Approfondimenti dell Area tematica
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEI SETTORI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (in applicazione della DGR 19432 del 19.11.04)
DettagliLEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato
LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1
DettagliCONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. MARCONI Via Verdi, 60 Dalmine (BG) Tel. 035 561230 Fax 035 370805 URL: http://www.itisdalmine.it e-mail: segreteria@itisdalmine.it CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
DettagliRegolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio
Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio Art. 1 1. Al fine di consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi
DettagliConfederazione Generale Italiana del Lavoro
Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere Nota sulla circolare Inps relativa agli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale,
DettagliCONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO. (ai sensi del Regolamento aziendale deliberazione n. 543 del ) FRA
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi del Regolamento aziendale deliberazione n. 543 del 21.6.06.) FRA La SIAF Società Italiana Armonizzatori Familiari con sede legale in Firenze
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
DettagliOggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.
Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art.
Dettagli****** DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 / 2016
****** DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DEMOGRAFICI Proposta n.: 53 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 / 2016 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE TIROCINIO AZIENDALE PRESSO IL COMUNE DI RIVOLI - DIREZIONE
DettagliIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO l articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l occupazione presso il Ministero del
DettagliCOMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,
DettagliCircolare n. 4 del 2 febbraio 2016
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 Oggetto: Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga - D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n.
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo N. 20662/2011 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2011, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4
DettagliSCUOLA EUROPEA di VARESE
codice fiscale:80009540123 Varese, anno scolastico 2015/16 Agli alunni ed ai genitori delle classi 5 e ESPERIENZE NEL MONDO DEL LAVORO Anche quest anno sarà data la possibilità di far vivere esperienze
DettagliREGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE Mod. B (Atto che non comporta impegno di spesa) Seduta del 06-10-2015 DELIBERAZIONE N. 538 OGGETTO: ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2014, REPERTORIO ATTI N. 99/CSR, TRA IL GOVERNO,
DettagliDETERMINAZIONE N 46624/6165/F.P. DEL
Settore Programmazione DETERMINAZIONE N 46624/6165/F.P. DEL 02.10.2012 Oggetto: Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all erogazione di interventi di politiche attive
DettagliMIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009077.04-08-2016
MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009077.04-08-2016 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per
DettagliRegolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)
Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137) 1 Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, - visto l articolo 6
DettagliLavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi.
Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Comunicazione di Silvano Saccani Segretario CGIL di Mantova 1 LE TIPOLOGIE DEL LAVORO Lavoro dipendente Lavoro autonomo Lavoro parasubordinato si.sa. -
DettagliRiferimenti normativi
LR 3/2015 (Rilancimpresa) Contributi a sostegno dell autoimprenditorialità nelle situazioni di crisi da attuarsi nella forma cooperativa nel settore manifatturiero e terziario (art. 31) Pordenone, 4 maggio
DettagliIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO l articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l occupazione presso il Ministero del
DettagliDECRETO N 6766 I)el 06/07/2010
DIREZIONE GENERALE ISTRUZRDNE, FORMAZIONE E LAVORO dentificativo Atto n. 906 a PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI PER LASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO
DettagliDETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL
Settore Programmazione DETERMINAZIONE N 48453/6307/F.P. DEL 09.10.2012 Oggetto: Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all erogazione di interventi di politiche attive
DettagliCONVENZIONE DI STAGE
Mod.10 CONVENZIONE DI STAGE TRA L Agenzia Formativa A.E.D. Associazione Europea Danza con sede legale in via Glauco Masi 7 a Livorno, P.I./C.F01066520493, d ora in poi denominato Soggetto Promotore, rappresentato
DettagliDECRETO N. 909 Del 12/02/2016
DECRETO N. 909 Del 12/02/2016 Identificativo Atto n. 62 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto LINEE GUIDA PER AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI
DettagliLEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 28-12-2009 REGIONE TOSCANA Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 56 del
DettagliArt Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni
provincia e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»; Rilevato
DettagliIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
Visto l articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE
Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,
DettagliCOMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327
COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 204 del 26/03/2013 Codice identificativo 884327 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino APPROVAZIONE DEGLI
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
PROT.N. 27067 Comunicazioni all anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. IL DIRETTORE DELL
DettagliGaranzia Giovani: le agevolazioni per le imprese
Garanzia Giovani: le agevolazioni per le imprese Relatore Manuela Zocco - Area Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda Copyright Assolombarda 2014 Garanzia Giovani per i tirocini Copyright Assolombarda
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Lazio
Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 17/03/2016 Numero 22 Periodicità
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI CERSOSIMO (Provincia di Potenza) 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2012 2 SOMMARIO Art. 1
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO
ESTRATTO COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 OGGETTO: ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO VOLONTARIO E GRATUITO PRESSO IL SETTORE AMMINISTRATIVO. ACCOGLIMENTO
DettagliREGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE
REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione Consiglio di Amministrazione 50(16) in data 22 giugno 2016 Il presente regolamento sostituisce
DettagliCOMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
PG N 37462 Titolazione: del 03/11/2014 COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA R.U.A.D. 1490 del 03/11/2014 DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RICERCATORI MARIE CURIE Art. 1 (Oggetto) La Commissione Europea sostiene la formazione di ricercatori di livello internazionale attraverso programmi di finanziamento,
DettagliCollocamento Mirato di Pisa
Incontro SDS Pisa 25/01/16 Collocamento Mirato di Pisa Legge 68/99 Normativa di riferimento L inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro è una realtà regolamentata dalla legge 12 marzo
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Articolo 1 Premessa. Levante Multiservizi srl (di seguito Società) è società a responsabilità limitata con il 60% di capitale pubblico e il 40% di capitale
DettagliVDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl
9072 N. 47 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-10-2009 Parte I DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA SOCIALE, SERVIZI ALLA PER- SONA E ALLA COMUNITA - UFFICIO VETERI- NARIO, IGIENE
DettagliFORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE N. G01359 del 16/02/2015 Proposta n. 1762 del 11/02/2015
DettagliProgetto I e FP A.S. 2015-2016. Istruzione e formazione professionale Per gli istituti professionali di Stato alberghieri
Progetto I e FP A.S. 2015-2016 Istruzione e formazione professionale Per gli istituti professionali di Stato alberghieri Progetto I e FP alternanza scuola lavoro Dall anno scolastico 2011 2012 ha preso
DettagliDI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni
Dettagli- la deliberazione di Giunta regionale n del 29 dicembre
41 - la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
DettagliL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE
DettagliRegolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.
Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.
DettagliALLEGATO A. (ai sensi dell articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e ai sensi della legge n. 69 del 18.6.2009).
ALLEGATO A REGOLAMENTO ATTUATIVO RECANTE L INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL ASL 2 (ai sensi dell articolo 4 della
DettagliFORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE N. G07553 del 18/06/2015 Proposta n. 9419 del 16/06/2015
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,
DettagliREGOLAMENTO PER IL TUTORATO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER IL TUTORATO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 64 del 20/03/1998 D.R. n. 64 IL RETTORE VISTA VISTA VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.11.1997, che
DettagliIL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. per l anno 2008, delle misure di compensazione territoriale
Prescrive che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della richiesta di parere da parte di questo Comitato sul successivo Contratto di programma ANAS, trasmetta un quadro complessivo
DettagliREGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. Art. 1 Principi generali
REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le assunzioni a tempo determinato presso l Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga
DettagliPROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (ai sensi della DGR n. 825 del e del DDUO n del Regione Lombardia)
TIROCINANTE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n 10031 del 5.11.13 Regione Lombardia) ANAGRAFICA GENERALE Nominativo Inserire cognome e nome tirocinante Nato
DettagliIndennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi
Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di Silvia Spattini La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati
DettagliJOB ACT. Disciplina organica dei contratti di lavoro. D.lgs. 15 giugno 2015 n.81 APPRENDISTATO. Modena, 25 maggio 2016
JOB ACT Disciplina organica dei contratti di lavoro D.lgs. 15 giugno 2015 n.81 APPRENDISTATO Modena, 25 maggio 2016 APPRENDISTATO Fino al 24.06.15 (T.U. D.lgs. n.167/2011) Dal 25.06.15 ( D.lgs. n.81/2015)
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
DettagliVALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)
VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014
DettagliACCADEMIA DI BELLE ARTI FIDIA L. R. D.M. n 900 DEL 15/GIUGNO/1998
IL DIRETTORE - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI Niccolò Cusano - TELEMATICA ROMA Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma REGOLAMENTO
REGOLAMENTO TIROCINIO ACCADEMICO delle lauree triennali e specialistiche (dm 270/04) 1 INDICE I. PREMESSA... 3 II. NORME GENERALI... 3 III. TIROCINIO INTERNO... 4 IV. TIROCINIO ESTERNO... 4 VI. SOSPENSIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione II ATTI DELLA REGIONE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2013, n. 1367.
Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 56 del 18 dicembre 2013 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA U FFICIALE SERIE GENERALE PERUGIA - 18 dicembre 2013 DIREZIONE REDAZIONE
DettagliGiunta Regionale della Campania Ufficio del Datore di Lavoro
Il Direttore dell Giunta Regionale della Campania Visti la Legge Regionale n. 14/2009; i Regolamenti Regionali n. 9/2010 e n. 7/2013; le Linee guida in materia di tirocini, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 2012/10563 Comunicazioni all anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico IL DIRETTORE DELL AGENZIA
DettagliAccordo di partenariato. tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale
Servizio Civile Nazionale Accordo di partenariato tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DettagliCOMUNE DI SUELLI. Settore Amministrativo SETTORE : Pompei Daniela. Responsabile: 586 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 355 NUMERAZIONE GENERALE N.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Pompei Daniela NUMERAZIONE GENERALE N. 586 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 355 in data 11/09/2013 OGGETTO: L.R. 3/2008 art.4 c.1 lett.l. Attribuzione
DettagliREGIONE MOLISE DIREZIONE GENERALE AREA III
ALLEGATO A REGIONE MOLISE DIREZIONE GENERALE AREA III ASSESSORATO POLITICHE PER L OCCUPAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI Programma Operativo del Fondo Sociale
DettagliDecreto Ministeriale del 12 marzo 2010 (1)
Decreto Ministeriale del 12 marzo 2010 (1) Utilizzo dei modelli F24 ordinario e F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi. (2) (1) Pubblicato nella
DettagliLavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi.
Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Comunicazione di Silvano Saccani Sindacalista CGIL di Mantova 1 si.sa. - cgil mantova 1 LE TIPOLOGIE DEL LAVORO Lavoro dipendente Lavoro autonomo Lavoro
DettagliObbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.
N. prot. 2015/35112 Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni
DettagliDI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
Prot. n. 54135/2016 Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo
Dettagli