Grosseto, 18 ottobre Arch. Lorenzo Paoli. Avv. Enrico Amante

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1 LA LEGGE 98/2013 DI CONVERSIONE DEL DECRETO DEL FARE : LA "NUOVA" RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, L AGIBILITÀ PARZIALE, L'ACQUISIZIONE PRELIMINARE DEGLI ATTI DI ASSENSO ED ALTRE INNOVAZIONI Grosseto, 18 ottobre 2013 Arch. Lorenzo Paoli Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica / Comune di Scandicci (FI) Consulente ANCI Toscana / Area Governo del Territorio Avv. Enrico Amante Avvocato amministrativista del Foro di Firenze Presidente INU Sez. Toscana

2 le categorie di intervento edilizio nella normativa statale prima della legge 98/2013

3 manutenzione straordinaria D.P.R. 380/2001 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

4 restauro e risanamento conservativo D.P.R. 380/2001 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

5 manutenzione e restauro dei beni culturali Codice dei beni culturali e del paesaggio Art Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell integrità, dell efficienza funzionale e dell identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l intervento di miglioramento strutturale. 5.

6 ristrutturazione edilizia D.P.R. 380/2001 (ante L. 98/2013) Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

7 manutenz. straord. / ristrutturazione edil. D.P.R. 380/2001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA opere e modifiche necessarie per RINNOVARE E SOSTITUIRE PARTI DEGLI EDIFICI anche strutturali nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari non comportino modifiche delle destinazioni di uso RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA interventi rivolti a TRASFORMARE GLI ORGANISMI EDILIZI mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

8 restauro e risanam. / ristrutturazione edil. D.P.R. 380/2001 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO interventi rivolti a CONSERVARE l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA interventi rivolti a TRASFORMARE gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

9 la manutenzione straordinaria quindi: non è un insieme sistematico di opere può apportare modifiche a parti dell organismo edilizio (ivi compresi i prospetti e le strutture), ma non tali da determinarne una trasformazione tale da renderlo - in tutto o in parte - diverso dal precedente non può modificare la destinazione d uso dell organismo edilizio non può determinare modifiche al volume o alla superficie dell organismo edilizio, né incremento del numero delle unità immobiliari

10 il restauro e risanamento conservativo quindi: è un insieme sistematico di opere è finalizzato alla conservazione (e non alla trasformazione) dell organismo edilizio tra le destinazioni d uso consentite dalla strumentazione comunale deve prendere in considerazione solo quelle compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio può determinare modifiche al volume e/o alla superficie dell organismo edilizio, ovvero incremento del numero delle unità immobiliari, solo se ciò è funzionale alla conservazione (e non alla trasformazione) del medesimo tra gli interventi virtualmente solo manutentivi può ricomprendere solo quelli finalizzati alla conservazione dell organismo edilizio e compatibili gli elementi tipologici, formali e strutturali del medesimo

11 ristrutturazione edilizia soggetta a PdC D.P.R. 380/2001 (ante L. 98/2013) Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino: aumento di unità immobiliari modifiche del volume, [della sagoma], dei prospetti o delle superfici mutamenti della destinazione d uso (limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A)

12 nuova costruzione D.P.R. 380/2001 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale;

13 la ristrutturazione edilizia quindi: è un insieme sistematico di opere è finalizzata alla trasformazione dell organismo edilizio e può portare alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente può determinare il mutamento della destinazione d uso, scegliendo tra tutte quelle consentite dalla strumentazione comunale nei limiti consentiti dalla strumentazione comunale può determinare modifiche al volume e/o alla superficie dell organismo edilizio, ovvero incremento del numero delle unità immobiliari, in ragione delle necessità di trasformazione del medesimo può determinare modifiche alla sagoma dell organismo edilizio, purché tali modifiche non costituiscano nuova costruzione ai sensi delle norme statali di riferimento (art. 3 del DPR 380/2001) comprende una vasta gamma di trasformazioni degli organismi edilizi (da interventi poco più che manutentivi ad interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma], ad interventi comportanti modifiche della sagoma esistente)

14 la ristrutturazione edilizia nell ordinamento toscano ante legge 98/2013

15 ristrutturazione edilizia nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) Art Opere ed interventi sottoposti a SCIA 2. [Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì]: 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'articolo 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 2) interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); 3)

16 ristrutturazione edilizia nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) Art Opere ed interventi sottoposti a SCIA 2. [Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì]: 3) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 % del volume esistente. Non sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati, come definito dall art. 55, comma 2, lettera b);

17 interventi pertinenziali soggetti a SCIA nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) Art Opere ed interventi sottoposti a SCIA 2. Sono inoltre soggetti a SCIA: e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 % del volume dell edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all interno del perimetro dei centri abitati come definito dall articolo 55, comma 2, lettera b);

18 addizioni volumetriche nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) Art Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire 1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;

19 ristrutturazione edilizia e ampliamenti nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) addizioni funzionali / addizioni volumetriche camera da letto soggiorno autorimessa

20 ristrutturazione edilizia e ampliamenti nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) addizioni funzionali / addizioni volumetriche camera camera ripost.

21 ristrutturazione edilizia e ampliamenti nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) addizioni funzionali / addizioni volumetriche sottotetto abitabile appartam. B appartam. A appartamento B appartamento A

22 interventi soggetti a permesso di costruire nell ordinamento toscano LR 1/2005 (modificata dalla LR 40/2011) Art Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire 1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; h) gli interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione

23 antefatti del decreto del fare la ristrutturazione edilizia lombarda

24 la ristrutturazione edilizia lombarda L art. 27, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 definisce come interventi di ristrutturazione edilizia quelli «rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica» L art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, intitolato «Disapplicazione di norme statali», dispone, al comma 1, che, a seguito dell entrata in vigore della medesima legge regionale n. 12 del 2005 «cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); b)» L art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, intitolato «Interpretazione autentica dell articolo 27, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio», prevede che, nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell edificio che segue a demolizione «è da intendersi senza vincolo di sagoma».

25 Corte Costituzionale Sentenza n. 309 / 2011 Questa Corte ha già ricondotto nell ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato.

26 Corte Costituzionale Sentenza n. 309 / 2011 Tali categorie sono individuate dall art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali». In particolare, la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell edificio preesistente intesa quest ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. A conferma di ciò non sta solo il dato letterale dell art. 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. n. 380 del 2001 che fa riferimento alla «stessa volumetria e sagoma» dell edificio preesistente e ammette «le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica» ma vi è anche la successiva legislazione statale in materia edilizia. L art. 5, commi 9 e ss., del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, infatti, nel regolare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti di volumetria e adeguamenti di sagoma, non ha qualificato tali interventi come ristrutturazione edilizia, né ha modificato la disciplina dettata al riguardo dall art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001.

27 Corte Costituzionale Sentenza n. 309 / 2011 La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi, d altronde, non può non essere dettata in modo uniforme sull intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli» (Relazione illustrativa della legge 11 giugno 1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», Atti parlamentari, Legislatura XXV, Senato del Regno, Tornata del 25 settembre 1920). Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» tra gli altri «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio [ ] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela.

28 Corte Costituzionale Sentenza n. 309 / 2011 In conclusione, l art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall art. 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell art. 117, terzo comma, Cost., è l art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.

29 la nozione di sagoma

30 nozione di sagoma giurisprudenza penale Cass. pen., sez. III, La sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale, mentre il prospetto si riferisce alla relativa superficie; pertanto, la sagoma concerne il contorno che viene ad assumere l edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicché solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle c.d. varianti in corso d opera. Cass. pen., sez. III, Al fine di ricomprendere nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.

31 nozione di sagoma giurisprudenza amministrativa T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., , n. 249 la sagoma dell'edificio preesistente [va] intesa come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., , n. 293 Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale - da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire, allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite. (T.A.R. Napoli Campania sez. VI 19 dicembre 2012, n. 5241; Consiglio di Stato, sez I, 9 maggio 2012, n. 380). Nella fattispecie per cui è causa, per la loro consistenza dimensionale (10,90 x 5,4 x 3,10 mt., 17,15 x 7,25 x 3,30 mt., 1,90 x 3,35 x 2,30 mt.) le opere (tettoie e scaffalature metalliche) non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono, comportando una visibile alterazione della sagoma dell'edificio, secondo la documentazione fotografica depositata in giudizio.

32 nozione di sagoma regolamento regionale di unificazione dei parametri edilizi SAGOMA - Figura solida di inviluppo che delimita l ingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. La sagoma è delimitata nella parte superiore dall estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio. Non concorrono alla determinazione della sagoma: a) la porzione interrata dell edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe; b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate; c) le eventuali tettoie poste in aderenza all edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta; d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;

33 nozione di sagoma regolamento regionale di unificazione dei parametri edilizi e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all edificio da esse delimitati; f) i volumi tecnici posti in aderenza all edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale; g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

34 nozione di sagoma regolamento regionale di unificazione dei parametri edilizi Non costituiscono modifiche della sagoma: - le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell edificio o manufatto rispetto all area di sedime assentita; - l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa.

35 le categorie edilizie modificate

36 ristrutturazione edilizia D.P.R. 380/2001 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

37 ristrutturazione edilizia soggetta a PdC D.P.R. 380/2001 Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino: aumento di unità immobiliari modifiche del volume, [della sagoma,] dei prospetti o delle superfici mutamenti della destinazione d uso (limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A) modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

38 ristrutturazione edilizia soggetta a PdC D.P.R. 380/2001 Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 44.

39 nuova costruzione D.P.R. 380/2001 Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.5) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale;

40 quindi: la demolizione e ricostruzione infedele (senza rispetto della sagoma preesistente) rientra nella ristrutturazione edilizia solo se: - l intervento non determina contestuale incremento di volume - l immobile non è sottoposto a vincoli culturali o paesaggistici non sono riconducibili alla ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione infedele anche in presenza di una sola delle seguenti condizioni: - vi è contestuale incremento di volume - si è in presenza di un vincolo culturale o paesaggistico l estensione della nozione di ristrutturazione edilizia erode in parte la nozione di sostituzione edilizia di cui all art. 78, comma 1, lett. h) della LR 1/2005. Essa d ora in poi comprende: a) gli interventi di demolizione e ricostruzione infedele senza contestuale incremento di volume su immobili sottoposti a vincoli culturali o paesaggistici b) gli interventi di demolizione e ricostruzione infedele con contestuale incremento di volume per la prima volta la presenza o meno di un vincolo influisce (inopinatamente) in termini sostanziali sull individuazione della categoria di intervento edilizio

41 sanzioni

42 assenza o difformità dal PdC D.P.R. 380/2001 Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

43 assenza o difformità dal PdC D.P.R. 380/2001 Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

44 assenza o difformità dal PdC D.P.R. 380/2001 Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.

45 ristrutturazione edilizia abusiva D.P.R. 380/2001 Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell' articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

46 ristrutturazione edilizia abusiva D.P.R. 380/2001 Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità 3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. 4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente. 5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all' articolo 31, comma E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.

47 assenza o difformità dalla DIA D.P.R. 380/2001 Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all' articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell' articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a euro. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell' articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a euro di cui al comma 2.

48 assenza o difformità dalla DIA D.P.R. 380/2001 Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 5. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all' articolo 36.

49 disposizioni procedimentali

50 permesso di costruire / procedimento D.P.R. 380/2001 (modificato dalla legge 98/2013) Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni [di cui ai commi 9 e 10] di cui al comma Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto [ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,] a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. [Ove tale atto non sia favorevole,] In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento [conclusivo] finale, [sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto] la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

51 permesso di costruire / procedimento D.P.R. 380/2001 (modificato dalla legge 98/2013) Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 9. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni. [10. Qualora l immobile oggetto dell intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.]

52 varianti in corso d opera D.P.R. 380/2001 (modificato dalla legge 98/2013) Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all articolo 10 e all articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all articolo 37.

53 autorizzazioni preliminari D.P.R. 380/2001 (modificato dalla legge 98/2013) Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. [5-bis.Seentroilterminedicuialcomma3nonsonointervenuteleintese,iconcerti,inullaostaogliassensi,comunquedenominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull assoluta incompatibilità dell intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell individuazione delle posizioni prevalenti per l adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all atr. 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241/1990, e successive modificazioni. ] 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

54 autorizzazioni preliminari D.P.R. 380/2001 (modificato dalla legge 98/2013) Art. 23-bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. 4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

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