CIRCOLARE PRO-MEMORIA. Regolamento di semplificazione e di razionalizzazione di alcuni adempimenti tributari. (DPR n.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLARE PRO-MEMORIA. Regolamento di semplificazione e di razionalizzazione di alcuni adempimenti tributari. (DPR n."

Transcript

1 CIRCOLARE PRO-MEMORIA A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Regolamento di semplificazione e di razionalizzazione di alcuni adempimenti tributari (DPR n. 435) INDICE 1 Il regolamento sulle semplificazioni fiscali Contenuto del regolamento Entrata in vigore e decorrenze Struttura del regolamento Semplificazioni in materia di IVA Abolizione delle dichiarazioni periodiche IVA e istituzione della comunicazione annuale dei dati IVA Soggetti esonerati dalla comunicazione annuale Decorrenza delle nuove disposizioni Rimborso infrannuale del credito IVA Compensazione nel modello F IVA di gruppo Decorrenza Regime trimestrale opzionale per i contribuenti minori Imprese che svolgono attività miste Applicazione degli interessi Decorrenza Liquidazioni IVA periodiche Annotazione del credito IVA annuale Registrazioni relative agli esportatori abituali Comunicazione su richiesta dell Amministrazione finanziaria...8

2 3.6.2 Decorrenza Perdita involontaria di beni Comunicazione su richiesta dell Amministrazione finanziaria Decorrenza Annotazione dei corrispettivi Novità in materia di semplificazioni contabili Imprese in contabilità ordinaria Ambito soggettivo Ambito oggettivo Esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria Ambito soggettivo Ambito oggettivo Imprese ed esercenti arti e professioni in contabilità semplificata Ambito soggettivo Ambito oggettivo Tabella riepilogativa Nuovo termine per la consegna delle certificazioni dei sostituti d imposta Ambito soggettivo Ambito oggettivo Termine per la consegna della certificazione Decorrenza Novità in materia di versamenti Versamento del saldo IRPEF ed IRAP delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti assimilati Versamento del saldo IRPEG ed IRAP delle società di capitali, enti, ecc Versamento degli acconti IRPEF, IRPEG ed IRAP Decorrenza e abrogazione di norme...16

3 1 IL REGOLAMENTO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI Il DPR n. 435 apporta modifiche alle modalità previste dal DPR n. 322 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all IRAP e all IVA e introduce nuove semplificazioni in materia contabile e tributaria. Il Consiglio dei Ministri, in data , nell ambito della c.d. manovra dei 100 giorni aveva approvato lo schema di regolamento recante modifiche al DPR n. 322 nonché disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti tributari. Tale schema di regolamento aveva ottenuto un primo parere favorevole da parte del Consiglio di Stato il Successivamente, a seguito degli incontri avvenuti tra il dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell Economia e delle finanze, le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali e tenuto conto dell impatto che la nuova normativa avrebbe avuto sull Amministrazione finanziaria, il testo del regolamento ha subito alcune modifiche ed ha ottenuto un secondo parere favorevole da parte del Consiglio di Stato il Il regolamento è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il , registrato dalla Corte dei conti il e pubblicato sulla G.U. del n. 292 come DPR n CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Il DPR n. 435/2001 contiene semplificazioni in materia di: - presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all IRAP, all IVA e ai sostituti d imposta, previste dal DPR n. 322; - adempimenti ai fini IVA; - scritture contabili; - certificazioni del sostituto d imposta; - versamenti dei saldi e degli acconti d imposta. Nei successivi paragrafi verranno analizzate le disposizioni in materia di adempimenti ai fini IVA, scritture contabili, certificazioni dei sostituti d imposta e versamenti 1. Le novità in materia di modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d imposta saranno invece analizzate in successive circolari. 1.2 ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZE Il DPR n. 435 entra in vigore l Per alcune disposizioni sono però previste specifiche decorrenze. 2 STRUTTURA DEL REGOLAMENTO Di seguito si riporta la struttura del DPR n. 435/2001, che risulta costituito dal Capo I (artt. 1-9), dal Capo II (artt ) e dal Capo III (artt ). Il regolamento in materia di semplificazioni di cui al DPR n. 435 è costituito da 19 articoli suddivisi in 3 Capi; in particolare: 1 Si vedano, rispettivamente, i successivi 3, 4, 5 e 6. 2 Quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U..

4 il Capo I (artt. 1-9) contiene disposizioni modificative del DPR n. 322 e risulta così composto: - art. 1 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni ; - art. 2 Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP ; - art. 3 Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP ; - art. 4 Dichiarazione dei sostituti d imposta ; - art. 5 Dichiarazione nei casi di liquidazione ; - art. 6 Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione ; - art. 7 Dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi ; - art. 8 Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto ; - art. 9 Comunicazione dati IVA ; - il Capo II (artt ) contiene disposizioni recanti semplificazioni in materia di adempimenti ai fini dell IVA e delle scritture contabili fiscali ed è composto dai seguenti articoli: - art. 10 Semplificazione delle registrazioni relative al plafond ; - art. 11 Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA, soppressione dell obbligo delle dichiarazioni periodiche IVA ; - art. 12 Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili ; - art. 13 Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata ; - art. 14 Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni ; - art. 15 Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell obbligo di allegare gli scontrini ; - art. 16 Perdite involontarie di beni ; il Capo III (artt ) contiene disposizioni in materia di termini di versamento e risulta articolato come segue: - art. 17 Razionalizzazione dei termini di versamento ; - art. 18 Disposizioni modificative di termini per adempimenti fiscali ; - art. 19 Disposizioni finali e transitorie. 3 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IVA Il Capo II del DPR n. 435/2001 contiene le principali semplificazioni riguardanti gli adempimenti, formali e sostanziali, previsti dalla normativa IVA. Le novità relative alla semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti passivi IVA riguardano: - la soppressione delle dichiarazioni periodiche IVA e la loro sostituzione con la comunicazione annuale dei dati IVA; - i rimborsi infrannuali del credito IVA; - il regime dei contribuenti trimestrali per opzione; - le annotazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA; - l annotazione del credito annuale IVA; - le registrazioni IVA degli esportatori abituali; - la prova della perdita involontaria di beni; - l annotazione cumulativa dei corrispettivi relativi ad operazioni per le quali viene rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

5 3.1 ABOLIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA E ISTITUZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA L art. 11 co. 1 lett. b) del DPR n. 435/2001 abolisce le dichiarazioni periodiche IVA 3. A seguito di tale abolizione, l art. 9 co. 1 del DPR n. 435/2001 dispone l'istituzione, in conformità a quanto previsto dalla VI Direttiva CE, di una comunicazione dei dati relativi all'iva dell'anno solare precedente 4. Tale comunicazione, che deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno, deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per accertare l importo dell IVA esigibile e quello delle detrazioni. La comunicazione annuale, da redigersi in conformità al modello approvato con apposito provvedimento amministrativo, dovrà essere presentata anche dai contribuenti che, nell anno solare precedente, non hanno effettuato operazioni imponibili Soggetti esonerati dalla comunicazione annuale Sono invece esonerati dal suddetto obbligo di comunicazione: - i contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR n. 633/72, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; - i contribuenti esonerati, in forza di specifiche disposizioni di legge, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale; - i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR (es. amministrazioni statali, regioni, province, comuni, ecc.); - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire Decorrenza delle nuove disposizioni Ai sensi dell art. 19 co. 4 del DPR n. 435/2001, le disposizioni in materia di: - abolizione delle dichiarazioni periodiche IVA decorrono dalle liquidazioni relative al 2002 ; - introduzione della comunicazione annuale dei dati IVA decorrono dall Pertanto: - nel 2002 dovranno essere ancora presentate in via telematica le dichiarazioni periodiche IVA relative ai mesi di novembre e dicembre 2001, nonché al quarto trimestre 2001, entro i termini ordinari; - la prima comunicazione annuale dei dati IVA dovrà essere presentata entro il , con riferimento ai dati dell anno RIMBORSO INFRANNUALE DEL CREDITO IVA A seguito della soppressione delle dichiarazioni IVA periodiche, l art. 11 co. 5 del DPR n. 435/2001 ha previsto nuove modalità per i rimborsi IVA infrannuali 5. Il rimborso infrannuale del credito IVA può essere richiesto attraverso la presentazione, al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate, dell'istanza di rimborso di cui al DM Mediante l abrogazione espressa dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell art. 1 del DPR n. 100/98. 4 La disciplina della comunicazione annuale IVA è contenuta nel nuovo art. 8-bis del DPR n. 322/98. 5 Mediante la sostituzione dei commi 2 e 3 dell art. 8 del DPR n. 542.

6 Tale richiesta deve essere avanzata entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Tuttavia, se ricorrono le condizioni previste dall art. 38-bis co. 7 del DPR n. 633/72 per l esonero dalla prestazione delle garanzie, il contribuente è tenuto a presentare, al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate, oltre alla citata istanza di rimborso, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall art. 38-bis co. 7 lett. c) del DPR n. 633/ Compensazione nel modello F24 In alternativa alla richiesta di rimborso è possibile compensare, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, il credito IVA nel modello F24 per l ammontare massimo corrispondente all eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. Il contribuente, ai fini della compensazione, è obbligato a presentare, al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate, una dichiarazione contenente gli stessi dati previsti per l istanza di rimborso IVA di gruppo Le società e gli enti controllanti che si avvalgono della procedura dell IVA di gruppo di cui all art. 73 co. 3 del DPR n. 633/72 possono: - in presenza dei requisiti previsti dall'art. 30 co. 3 lettere a), b) e c) del DPR n. 633/72, richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica del gruppo; - ovvero effettuare la compensazione di dette eccedenze ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/ Decorrenza Ai sensi dell art. 19 co. 4 del DPR n. 435/2001, le nuove disposizioni decorrono dalle liquidazioni relative al REGIME TRIMESTRALE OPZIONALE PER I CONTRIBUENTI MINORI L art. 11 co. 4 del DPR n. 435/ ha apportato alcune semplificazioni relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA dei c.d. contribuenti minori, ossia di coloro che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a: milioni di lire, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni 8 ; - un miliardo di lire, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Nello specifico, i contribuenti minori possono optare per: - l effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche e dei relativi versamenti d imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; la liquidazione relativa al quarto trimestre non deve essere più effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine di versamento entro il 16 di marzo di ciascun anno; - il versamento dell IVA dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle imposte dovute in base al modello Unico in caso di presentazione della dichiarazione annuale 6 Nel silenzio del DPR n. 435/2001 sul punto, il termine di presentazione della predetta dichiarazione dovrebbe coincidere con quello previsto nel caso di richiesta del rimborso IVA infrannuale, ossia entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Sul punto appare necessario un chiarimento ufficiale. 7 Mediante la sostituzione dell art. 7 del DPR n Si ricorda che il limite di 600 milioni di lire era stato così stabilito (rispetto al precedente ammontare di 360 milioni di lire) dall art. 3 del DPR n. 222

7 IVA in forma unificata, maggiorando le somme da versare degli interessi calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data Imprese che svolgono attività miste Il co. 2 del nuovo art. 7 del DPR n. 542/99 prevede che, nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di servizi e altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di un miliardo di lire relativamente a tutte le attività esercitate. Rispetto alla precedente formulazione della disposizione, pertanto, alle imprese miste risulta applicabile il più alto limite di un miliardo, invece del precedente limite di 600 milioni di lire Applicazione degli interessi In caso di esercizio dell opzione per le liquidazioni e i versamenti trimestrali, è confermato che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell 1% Decorrenza Ai sensi dell art. 19 co. 4 del DPR n. 435/2001, le nuove disposizioni decorrono dalle liquidazioni relative al Pertanto, entro il dovrà ancora essere effettuata la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE L'art. 11 co. 1 lettere a) e c) del DPR n. 435/2001 ha eliminato l obbligo, previsto dall art. 1 co. 1 del DPR n. 100/98, di indicare, in apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell IVA periodicamente dovuta all erario. Il contribuente, tuttavia, qualora richiesto dall Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. Le suddette disposizioni hanno, inoltre, eliminato l obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell attestazione relativa all'avvenuto versamento della differenza tra l ammontare complessivo dell IVA esigibile nel mese o trimestre precedente e quello dell IVA detratta nello stesso periodo. Decorrenza Ai sensi dell art. 19 co. 4 del DPR n. 435/2001, le nuove disposizioni decorrono dalle liquidazioni relative al Pertanto, dovranno ancora essere osservate le precedenti disposizioni in relazione alle liquidazioni da effettuare nel 2002 relative al mese di dicembre 2001 o al quarto trimestre ANNOTAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE Il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale non deve più essere annotato nel registro di cui all art. 25 del DPR n. 633/72 (registro delle fatture d acquisto) 10. Decorrenza Ai sensi dell art. 19 co. 4 del DPR n. 435/2001, le nuove disposizioni decorrono dalle liquidazioni relative al Si ricorda, infatti, che gli interessi erano stati ridotti dall 1,5% all 1% dall art. 31 della L n. 388, a decorrere dall Commi 2 e 3 dell art. 11 del DPR n. 435/2001 che modificano, rispettivamente, l art. 30 co. 2 del DPR n. 633/72 e l art. 1 co. 1 del DPR n. 443 (regolamento disciplinante il provvedimento di diniego del rimborso del credito IVA annuale).

8 Pertanto, sembra doversi ritenere che debba ancora essere annotato il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2001, da presentare nel REGISTRAZIONI RELATIVE AGLI ESPORTATORI ABITUALI L art. 10 co. 1 del DPR n. 435/2001 dispone che gli esportatori abituali 11 sono tenuti ad indicare, nel quadro VC della dichiarazione IVA annuale, distintamente per mese, l ammontare, risultante dalle relative fatture e bollette doganali: - delle cessioni all esportazione, delle cessioni intracomunitarie e delle operazioni assimilate effettuate; - degli acquisti e delle importazioni effettuati senza pagamento dell IVA in applicazione dell art. 8 co. 1 lett. c) del DPR n. 633/ É stato, invece, soppresso l'obbligo, previsto dall art. 1 co. 3 del DL n. 746 (convertito nella L n. 17), di annotare, mese per mese, nei registri di cui agli artt. 23 o 24 del DPR n. 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), ovvero nel registro delle dichiarazioni d intento di cui all art. 1 co. 2 del DL n. 746/83, l'ammontare di riferimento: - delle esportazioni utilizzabile all inizio del secondo mese precedente; - degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell IVA Comunicazione su richiesta dell Amministrazione finanziaria Gli esportatori abituali, su richiesta dell Amministrazione finanziaria, hanno però l obbligo di fornire evidenza dell ammontare: - delle cessioni all esportazione, delle cessioni intracomunitarie e delle operazioni assimilate utilizzabile all inizio di ciascun mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta; - degli acquisti e delle importazioni effettuati, senza pagamento dell IVA, in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta Decorrenza Le nuove disposizioni entrano in vigore l PERDITA INVOLONTARIA DI BENI In caso di perdita di beni, la presunzione di cessione può essere vinta dimostrando che i beni sono andati perduti per eventi accidentali o fortuiti o comunque indipendenti dalla volontà dell impresa (es. incendi, calamità naturali, furti, ecc.). Ai sensi dell art. 2 co. 3 del DPR n. 441, la dimostrazione è data: 11 Per tali intendendosi coloro che, nell anno solare o nei dodici mesi precedenti, hanno effettuato operazioni di cessione all esportazione, cessioni intracomunitarie non imponibili ed operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d affari, calcolato ai sensi dell art. 20 del DPR n. 633/72, con esclusione dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (c.d. depositi IVA di cui all art. 50-bis del DL n. 331/93, convertito dalla L. n. 427/93). 12 In base a tale disposizione, costituiscono cessioni all esportazione le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell imposta. 13 Tale disposizione, infatti, viene espressamente abrogata dall art. 19 co. 7 del DPR n. 435/2001.

9 - da idonea documentazione rilasciata da un organo della Pubblica amministrazione o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti: - il verificarsi dell evento; - la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti; - l indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo; - da una comunicazione scritta, destinata agli uffici dell Amministrazione finanziaria o ai competenti comandi della Guardia di Finanza, entro 30 giorni dal verificarsi dell evento. L art. 16 co. 1 del DPR n. 435/2001, nel sostituire il suddetto art. 2 co. 3 del DPR n. 441/97, stabilisce che, ai fini della dimostrazione del carattere accidentale o fortuito della perdita dei beni, non è più necessaria la comunicazione scritta, da inviare agli uffici dell Amministrazione finanziaria o ai competenti comandi della Guardia di Finanza entro 30 giorni dal verificarsi dell evento. La presunzione di cessione può essere, infatti, superata attraverso idonea documentazione rilasciata da un organo della Pubblica amministrazione o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti: - il verificarsi dell evento; - la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti; - l indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del valore complessivo dei beni perduti Comunicazione su richiesta dell Amministrazione finanziaria Il contribuente, su richiesta dell Amministrazione finanziaria, è tuttavia tenuto a fornire evidenza dei criteri e degli elementi in base ai quali è stato determinato il valore complessivo dei beni involontariamente perduti, indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio Decorrenza Le nuove disposizioni entrano in vigore l ANNOTAZIONE DEI CORRISPETTIVI L art. 6 co. 4 del DPR n. 695 stabilisce che le operazioni per le quali viene rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con un unica registrazione nel registro dei corrispettivi di cui all art. 24 del DPR n. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri. L'art. 15 del DPR n. 435/2001, nel sostituire il citato art. 6 co. 4 del DPR n. 695/96: - inserisce espressamente la possibilità di annotazione cumulativa anche per le operazioni soggette all obbligo di rilascio della ricevuta fiscale 14 ; - esclude l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere. Decorrenza Le nuove disposizioni entrano in vigore l NOVITÀ IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI 14 Tale possibilità, infatti, era già stata riconosciuta dalla C.M. del n. 45/E.

10 Di seguito si analizzano le novità contenute nel regolamento sulle semplificazioni riguardanti la tenuta dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili. Gli articoli del DPR n. 435 riguardano le semplificazioni relative alla tenuta dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili sia per i soggetti che esercitano attività d impresa che per quelli esercenti arti e professioni. Decorrenza Le nuove disposizioni entrano in vigore l IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA L art. 12 del DPR n. 435/2001 riguarda le imprese in contabilità ordinaria di cui all art. 13 co. 1 del DPR n. 600/ Ambito soggettivo Sono interessati alle semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili i soggetti di cui all art. 13 co. 1 del DPR n. 600/73, cioè: - le società soggette all IRPEG; - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all IRPEG, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività ; - le snc, le sas e le società ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del TUIR; - le persone fisiche che esercitano imprese ai sensi dell art. 51 del TUIR. Condizioni per poter beneficiare della semplificazione Al fine di poter beneficiare della semplificazione contabile di cui all art. 12 del DPR n. 435/2001, i soggetti interessati devono: - provvedere alla tenuta della contabilità secondo il regime ordinario; - tenere il libro giornale ed il libro degli inventari di cui all art co. 1 c.c Ambito oggettivo I soggetti interessati, che provvedono alla tenuta del libro giornale e del libro inventari, hanno la facoltà di non tenere: - il registro dei beni ammortizzabili di cui all art. 16 del DPR n. 600/73 15 ; - i registri IVA di cui al DPR n. 633/72 16, quali: - il registro delle fatture emesse (art. 23); - il registro dei corrispettivi (art. 24); - il registro delle fatture d acquisto (art. 25). Condizioni per poter beneficiare della semplificazione 15 Si ricorda che, per le imprese in regime di contabilità ordinaria, l art. 2 co. 1 del DPR n. 695 prevede la possibilità di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, purché le relative annotazioni vengano effettuate sul libro degli inventari di cui all art c.c. In merito si auspica un chiarimento ministeriale che specifichi se la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili di cui all art. 2 del DPR n. 695/96 rimanga in vigore o venga soppressa in seguito all entrata in vigore del DPR n. 435/ Per i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili è già stata introdotta una prima semplificazione dall art. 8 della L n. 383, che aveva già previsto l eliminazione dell obbligo di bollatura iniziale (si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, del n. 31, 6).

11 La facoltà di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili è subordinata al fatto che: - le registrazioni siano comunque effettuate sul libro giornale entro 17 : - i termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri 18 ; - il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili; - su richiesta dell Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di fornire in forma sistematica i dati che avrebbero dovuto essere annotati sui registri per i quali si è avvalso della semplificazione. Peraltro, l art. 12 co. 2 del DPR n. 435/2001 specifica che le annotazioni effettuate sul libro giornale e sul libro degli inventari sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste per i registri IVA e per il registro dei beni ammortizzabili. 4.2 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI IN CONTABILITÀ ORDINARIA L art. 14 co. 3-4 del DPR n. 435/2001 riguarda i soggetti che esercitano arti e professioni, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria Ambito soggettivo Sono interessati alle semplificazioni in materia di tenuta dei registri contabili i soggetti di cui all art. 19 del DPR n. 600/73, cioè: - le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell art. 49 del TUIR; - le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR. Condizioni per poter beneficiare della semplificazione Al fine di poter beneficiare della semplificazione contabile di cui all art. 14 co. 3 del DPR n. 435/2001, i soggetti interessati devono provvedere alla tenuta: - della contabilità secondo il regime ordinario; - del registro cronologico di cui all art. 3 co. 2 lett. a) del DPR n. 695/ Ambito oggettivo L art. 14 co. 3 del DPR n. 435/2001 prevede, per i soggetti interessati, la facoltà di non tenere: - il registro dei beni ammortizzabili di cui all art. 16 del DPR n. 600/73 19 ; - i registri ai fini IVA previsti dal DPR n. 633/72 20, quali: - il registro delle fatture emesse (art. 23); 17 Con l indicazione degli stessi dati richiesti ai fini della compilazione dei registri per i quali il contribuente beneficia della semplificazione. 18 In merito ai termini previsti per le registrazioni sui registri IVA, si rimanda agli artt. 23 co. 1, 24 co. 1 e 25 co. 1 del DPR n. 633/ Secondo le norme attualmente vigenti, per i soggetti esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria risulta obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili (art. 3 co. 2 lett. c) del DPR 695/96). Tuttavia, l art. 3 co. 2 lett. c) del DPR n. 695/96 prevede che le annotazioni da effettuarsi su tale registro possano, in alternativa, essere eseguite sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. Pertanto, si auspica un chiarimento ufficiale sulla alternatività o meno tra la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili prevista dall art. 3 co. 2 del DPR n. 695/96 e quella di cui all art. 14 co. 3 del DPR n. 435/ Per i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili è già stata introdotta una prima semplificazione dall art. 8 della L n. 383, che aveva già previsto l eliminazione dell obbligo di bollatura iniziale.

12 - il registro dei corrispettivi (art. 24); - il registro delle fatture d acquisto (art. 25). Condizioni per poter beneficiare della semplificazione La facoltà concessa ai soggetti esercenti arti e professioni, in regime di contabilità ordinaria, di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni ammortizzabili è subordinata al fatto che: - le registrazioni siano comunque effettuate sul registro cronologico, entro: - i termini previsti dalla disciplina IVA per i relativi registri; - il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili; - su richiesta dell Amministrazione finanziaria, il contribuente sia in grado di fornire in forma sistematica i dati che avrebbero dovuto essere annotati sui registri per i quali si è avvalso della semplificazione. Peraltro, l art. 14 co. 4 del DPR n. 435/2001 prevede che le annotazioni riportate sul registro cronologico siano equiparate a tutti gli effetti a quelle previste per i registri IVA e per il registro dei beni ammortizzabili. 4.3 IMPRESE ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA L art. 13 e l art. 14 co. 1-2 del DPR n. 435/2001 prevedono semplificazioni in merito alla tenuta dei registri contabili anche per i soggetti in regime di contabilità semplificata Ambito soggettivo Possono beneficiare della facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili i seguenti soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli artt. 18 e 19 del DPR n. 600/73 21 : - snc, sas e società ad esse equiparate; - persone fisiche che esercitano attività ; - persone fisiche che esercitano arti e professioni; - società e associazioni tra artisti e professionisti Ambito oggettivo Ai sensi degli artt. 13 e 14 del DPR n. 435/2001, i soggetti interessati hanno la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili di cui all art. 16 del DPR n. 600/73. Situazione attuale Secondo la normativa vigente, le società, gli enti e gli imprenditori 22 in regime di contabilità semplificata 23 hanno l obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili. Tuttavia, ai sensi dell art. 2 co. 1 del DPR n. 695/96, tale obbligo viene meno qualora le annotazioni di cui all art. 16 del DPR n. 600/73 vengano riportate sul registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. Con riferimento alle persone fisiche esercenti arti o professioni e alle società e associazioni tra artisti e professionisti in regime di contabilità semplificata, invece, l art. 19 del DPR n. 600/73 non prevede l obbligo di tenuta del registro 21 Nuovi limiti previsti per l opzione per la contabilità semplificata di cui l art. 18 del DPR n. 600/73, stabiliti dall art. 1 del DPR n Di cui all art. 13 co. 1 del DPR n. 600/ Ai sensi dell art. 79 del TUIR.

13 dei beni ammortizzabili, ma soltanto l annotazione sul registro degli incassi e dei pagamenti 24 del valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento. Semplificazione prevista dal regolamento Gli articoli 13 e 14 co. 1-2 del DPR n. 435/2001 prevedono la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili per le imprese e per i soggetti esercenti arti e professioni che tengono la contabilità in regime semplificato 25, purché, su richiesta dell Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire in forma ordinata e sistematica i dati non annotati sul registro in oggetto (previsti dall art. 16 del DPR n. 600/73). La norma, infatti, riconosce che la fornitura di tali dati sia equiparata, a tutti gli effetti, all annotazione dei medesimi sul registro dei beni ammortizzabili (artt. 13 co. 2 e 14 co. 2 del DPR n. 435/2001). 4.4 TABELLA RIEPILOGATIVA Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa alle semplificazioni contabili previste dagli artt del DPR n. 435/2001. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI Facoltà di non tenere i registri IVA Facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili CONTABILITÀ ORDINARIA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Imprese Esercenti arti e Imprese Esercenti arti e professioni professioni Sì (art. 12) Sì (art. 14 co. 3-4) No (in quanto non No (in quanto non tengono il libro tengono il libro giornale) giornale) Sì (art. 12) Sì (art. 14 co. 3-4) Sì (art. 13) Sì (art. 14 co. 1-2) 5 NUOVO TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D IMPOSTA L art. 18 del DPR n. 435/2001 modifica il termine entro il quale devono essere consegnate le certificazioni dei sostituti d imposta ai soggetti interessati, fissandolo entro la fine del mese di marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Con l art. 18 del DPR n. 435, viene prorogato dal mese di febbraio alla fine del mese di marzo il termine per il rilascio della certificazione dovuta dai sostituti d imposta ai soggetti sostituiti. 5.1 AMBITO SOGGETTIVO La semplificazione prevista dall art. 18 del DPR n. 435/2001 riguarda tutti i sostituti d imposta di cui al Titolo III del DPR n. 600/73, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del medesimo Titolo. Certificazioni ai fini del capital gain 24 Ai sensi dell art. 3 co. 1 del DPR n. 695/96, i registri IVA sostituiscono il registro degli incassi e dei pagamenti qualora siano tenuti con separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell IVA. 25 Come chiarito nel paragrafo precedente, i soggetti che esercitano arti e professioni in regime di contabilità semplificata non hanno l obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili.

14 Come chiarito dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate del , il nuovo termine riguarda anche le certificazioni di cui all art. 10 del D.Lgs n. 461 rilasciate dai notai, dagli intermediari professionali, dalle società e dagli enti emittenti che intervengono nelle cessioni e nelle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all art. 81 co. 1 lettere da c) a c-quiquies) del TUIR (c.d. capital gain ) AMBITO OGGETTIVO Ai sensi dell art. 7-bis co. 1 del DPR n. 600/73, i sostituti d imposta che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte devono rilasciare al percettore di tali somme una certificazione 28 che attesti: - l ammontare delle somme e dei valori corrisposti; - l ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni d imposta effettuate; - l ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti; - gli altri dati stabiliti con il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d imposta. 5.3 TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE Il co. 2 dell art. 7-bis del DPR n. 600/73 prevede che la consegna della certificazione da parte dei sostituti d imposta ai soggetti sostituiti debba avvenire: - entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; - ovvero entro12 giorni dalla richiesta del sostituito in caso di interruzione del rapporto di lavoro. L art. 18 del DPR n. 435/2001 proroga dal mese di febbraio al 31 marzo il termine di cui all art. 7-bis co. 2 del DPR n. 600/73 previsto per la consegna della certificazione da parte dei sostituti d imposta ai soggetti interessati. É invece rimasto invariato: - il termine di 12 giorni previsto per la consegna della certificazione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro (il termine decorre dalla richiesta della certificazione da parte dei soggetti interessati); - il termine del 28 febbraio entro il quale i datori di lavoro devono effettuare, nei confronti dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati, il conguaglio tra le ritenute operate e l imposta dovuta sull ammontare complessivo dei redditi stessi, tenendo conto delle eventuali detrazioni spettanti DECORRENZA Le nuove disposizioni entrano in vigore l Pubblicato sul S.O. n. 263 alla G.U. del n La certificazione non deve essere rilasciata se il contribuente ha esercitato l opzione per l applicazione dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/ Per la certificazione, di regola, non è previsto un modello apposito, ma è sufficiente che siano riportati tutti i dati previsti dalle disposizioni normative. L unica eccezione è rappresentata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali, invece, la certificazione unica deve avvenire seguendo lo schema del modello CUD (si veda, da ultimo, il modello CUD 2002 approvato dal citato provvedimento dell Agenzia delle Entrate del ). 29 Il conguaglio è previsto dall art. 23 co. 3 del DPR n. 600/73 per i redditi di lavoro dipendente, cui fa rimando anche l art. 24 co. 1 del medesimo decreto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

15 Pertanto, le certificazioni relative al 2001 dovranno essere rilasciate entro il NOVITÀ IN MATERIA DI VERSAMENTI Vengono riscritte le disposizioni in materia di versamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRPEG ed IRAP. L art. 17 del DPR n. 435 prevede alcune modifiche alla disciplina dei versamenti IRPEF, IRPEG ed IRAP, a saldo e in acconto, derivanti dalle dichiarazioni annuali. Esclusione della proroga a fine mese per i modelli F24 Rispetto al testo dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il , si segnala che il DPR n. 435/2001 non prevede più la proroga dal giorno 16 alla fine del mese di scadenza del termine per effettuare i versamenti di imposte, contributi e premi che avvengono con il modello F VERSAMENTO DEL SALDO IRPEF ED IRAP DELLE PERSONE FISICHE, DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI L art. 17 co. 1 primo periodo del DPR n. 435/2001 disciplina i termini di versamento del: - saldo IRPEF ed IRAP delle persone fisiche; - saldo IRAP delle società di persone e soggetti assimilati. La nuova disposizione conferma il termine a regime attualmente esistente del 31 maggio dell anno di presentazione della dichiarazione dei redditi o dell IRAP 30. Tuttavia, tale termine, negli ultimi anni, è sempre stato oggetto di successive proroghe VERSAMENTO DEL SALDO IRPEG ED IRAP DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI, ECC. L art. 17 co. 1 secondo periodo del DPR n. 435/2001 disciplina i termini di versamento del saldo IRPEG, il quale deve essere versato entro l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell esercizio o del periodo di gestione. In pratica, i soggetti IRPEG solari dovranno versare il saldo entro il 31 luglio dell anno successivo a quello di riferimento. Saldo IRAP Entro l ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell esercizio o del periodo di gestione i contribuenti soggetti all IRPEG devono provvedere anche al versamento del saldo IRAP VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF, IRPEG ED IRAP L art. 17 co. 2 del DPR n. 435 disciplina i termini di versamento degli acconti IRPEF, IRPEG ed IRAP. É confermato che: 30 Si veda l art. 8 co. 1 n. 3) del DPR n. 602/ Si veda da ultimo, in relazione ai modelli Unico 2001, l art. 1 del DPCM (pubblicato sulla G.U. del n. 107). 32 A differenza delle persone fisiche e delle società di persone e soggetti assimilati, l art. 17 co. 1 secondo periodo del DPR n. 435/2001 non disciplina espressamente il versamento del saldo IRAP da parte dei soggetti IRPEG. Tuttavia, le nuove disposizioni si applicano anche a tale imposta, stante il richiamo effettuato dall art. 30 co. 2 del D.Lgs n. 446 alla disciplina delle imposte sui redditi.

16 - gli acconti IRPEF ed IRPEG devono essere versati in due rate se l importo della prima rata supera l ammontare di lire; - la prima rata è pari al 40% dell acconto dovuto, la seconda al 60% dello stesso. Il versamento della prima rata di acconto deve essere effettuato, come attualmente, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente 33. Anche con riferimento al versamento della seconda rata di acconto non vi sono novità, in quanto la scadenza è stabilita: - nel mese di novembre, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati, nonché dei soggetti IRPEG solari ; - nell undicesimo mese dell esercizio o del periodo di gestione, da parte dei soggetti IRPEG non solari. Acconto IRAP Le nuove disposizioni si applicano anche al versamento dell acconto IRAP. 6.4 DECORRENZA E ABROGAZIONE DI NORME Ai sensi dell art. 19 co. 5 del DPR n. 435/2001, le modifiche alla disciplina di effettuazione dei versamenti a saldo e in acconto, contenute nel precedente art. 17, hanno effetto a decorrere dall A decorrere dal tale data, per effetto delle nuove disposizioni, il successivo co. 6 del suddetto art. 19 abroga espressamente: - il co. 1 dell art. 2 della L n. 97; il co. 1 dell art. 4 del DL n. 69, convertito dalla L n Si vedano i precedenti 6.1 e 6.2.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (PARTE 2)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (PARTE 2) anno IV - n121 - SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (PARTE 2) 1 PREMESSA; 2 DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA; 3 SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IVA; 4 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI; 5 SEMPLIFICAZIONI

Dettagli

Circolare n. 4/2002. Copyright 2002 Acerbi & Associati

Circolare n. 4/2002. Copyright 2002 Acerbi & Associati ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Circolare n. 4/2002 Le semplificazioni di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435: soppressione della dichiarazione

Dettagli

D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435

D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435 D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari 1 Decreto del

Dettagli

Principali scadenze dal 16 al 31 luglio 2012

Principali scadenze dal 16 al 31 luglio 2012 Principali scadenze dal 16 al 31 luglio 2012 Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così

Dettagli

Tabella scadenze fiscali settembre dicembre 2017

Tabella scadenze fiscali settembre dicembre 2017 Tabella scadenze fiscali settembre dicembre 2017 Adempimento 18 Settembre 2017 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2017 28 Settembre 2017 Comunicazione dei dati delle

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 25.01.2016 IVA: periodicità liquidazione per il 2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La possibilità di liquidare l IVA con periodicità

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DEL DL N. 193 CONV. L N. 225 S TUDIO T ORAZZA P APONE.

CIRCOLARE DI STUDIO NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DEL DL N. 193 CONV. L N. 225 S TUDIO T ORAZZA P APONE. EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT Genova, 13 dicembre 2016 Alla Preg.ma Clientela CIRCOLARE DI STUDIO 6 2016 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA DEL DL 22.10.2016 N. 193 CONV. L. 1.12.2016 N. 225 1 1 PREMESSA Gli artt. 4,

Dettagli

Comunicazione dati IVA relativa al 2015

Comunicazione dati IVA relativa al 2015 Torino 1 febbraio 2016 Gent.mi Sig.ri C L I E N T I CIRCOLARE N. 2/2016 Comunicazione dati IVA relativa al 2015 PREMESSA Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è possibile ancora per il

Dettagli

Liquidazione Iva per il 2014

Liquidazione Iva per il 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 24 24.01.2014 Liquidazione Iva per il 2014 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva,

Dettagli

Lo scadenziario di Settembre 2017

Lo scadenziario di Settembre 2017 Lo scadenziario di Settembre 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di settembre 2017 in modo

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Occhio alle scadenze Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di

Dettagli

Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze

Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze CIRCOLARE A.F. N.7 del 18 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la Legge di conversione

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 APRILE 2013 AL 30 APRILE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 APRILE 2013 AL 30 APRILE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 APRILE 2013 AL 30 APRILE 2013 Martedì 2 aprile (scadenze già inserite nel precedente scadenziario) Versamenti Ires ed Irap Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno

Dettagli

Gli adempimenti interessati dalle proroghe d agosto

Gli adempimenti interessati dalle proroghe d agosto CIRCOLARE A.F. N.119BIS del 7 Settembre 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Gli adempimenti interessati dalle proroghe d agosto Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il DPCM 26.7.2017

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2013 AL 15 DICEMBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2013 AL 15 DICEMBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2013 AL 15 DICEMBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 dicembre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2015 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Occhio alle scadenze Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Circolare n. 3/2015 ENTRO IL INVIO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA. In questa Circolare

Circolare n. 3/2015 ENTRO IL INVIO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA. In questa Circolare Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 3/2015 ENTRO IL 28.02.2015 INVIO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA In questa Circolare 1. Soggetti obbligati e esonero 2. Scadenza e modalità di invio 3. Soggetti

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO 2013 AL 15 SETTEMBRE 2013

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO 2013 AL 15 SETTEMBRE 2013 Occhio alle scadenze Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO 13 AL 15 SETTEMBRE 13 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 13 al 15 settembre 13, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2013 I versamenti e gli adempimenti fiscali che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano, 10 giugno

Dettagli

Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di Giugno 2009.

Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di Giugno 2009. Torino, 09/06/2009 SCADENZARIO TRIBUTARIO: GIUGNO 2009 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di Giugno 2009. 1 15 Lunedì IVA Fatturazione differita: Scade il termine per l emissione

Dettagli

S C A D E N Z A R I O O T T O B R E

S C A D E N Z A R I O O T T O B R E n. 9 28.09.07 EC/46 S C A D E N Z A R I O O T T O B R E 2 0 0 7 01.10.07 IMPOSTE E TASSE Adempimenti con scadenza domenica 30 settembre 2007 Proroga al 1 ottobre 2007: si rammenta che il termine di scadenza

Dettagli

del 15 giugno 2012 Proroga dei termini di versamento - Differimento delle scadenze di agosto 2012 INDICE

del 15 giugno 2012 Proroga dei termini di versamento - Differimento delle scadenze di agosto 2012 INDICE Circolare n. 20 del 15 giugno 2012 Proroga dei termini di versamento - Differimento delle scadenze di agosto 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni... 2 2.1 Persone

Dettagli

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 Ai gentili Clienti Loro sedi Trento, 13 dicembre 2016 OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 PREMESSA Il D.L. n. 193/2016, introduce importanti novità in materia di IVA. In particolare: 1. l

Dettagli

SCADENZE PARTICOLARI. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

SCADENZE PARTICOLARI. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Circolare n 11 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento

Dettagli

CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011

CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011 CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011 Vicenza, Luglio 2011 Con la presente circolare, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito al differimento

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2012 AL 15 DICEMBRE 2012

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2012 AL 15 DICEMBRE 2012 Occhio alle scadenze Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2012 AL 15 DICEMBRE 2012 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2012 al 15 dicembre 2012, con il commento dei termini di

Dettagli

Scadenzario fiscale. Febbraio In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Scadenzario fiscale. Febbraio In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenzario fiscale Febbraio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2016

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2016 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2016 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 al 15 novembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza. segnala

Dettagli

Scadenzario fiscale Luglio 2016

Scadenzario fiscale Luglio 2016 Scadenzario fiscale Luglio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenze con data variabile Nel corso del mese scade: Tutti i termini di versamento e

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24 contribuenti minimi - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore Contabi L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni

Dettagli

La dichiarazione IVA 2012

La dichiarazione IVA 2012 La dichiarazione IVA 2012 di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli IVA per la presentazione della dichiarazione. Pratica

Dettagli

Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi a cura di Ennio Vial

Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi a cura di Ennio Vial Il Punto sull Iva Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi a cura di Ennio Vial Introduzione Nel corso del presente intervento, esamineremo le modalità di compilazione della dichiarazione Iva, relativamente

Dettagli

Lo scadenziario di Ottobre 2017

Lo scadenziario di Ottobre 2017 Lo scadenziario di Ottobre 2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di ottobre 2017 in modo da

Dettagli

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Napoli, 18 Gennaio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2017 RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA La Legge di

Dettagli

NOVITÀ della DICHIARAZIONE IVA 2011 ACQUISIZIONE della DOCUMENTAZIONE per la sua PREDISPOSIZIONE

NOVITÀ della DICHIARAZIONE IVA 2011 ACQUISIZIONE della DOCUMENTAZIONE per la sua PREDISPOSIZIONE Circolare informativa per la clientela n. 4/2011 del 3 febbraio 2011 VITÀ della DICHIARAZIONE IVA 2011 ACQUISIZIONE della DOCUMENTAZIONE per la sua PREDISPOSIZIONE In questa Circolare 1. Modello Iva 2011

Dettagli

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 1 IL REGIME DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sono fatturate in regime di non imponibilità «le cessioni, anche tramite commissionari,

Dettagli

OGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione Iva Elenco dei clienti e dei fornitori relativi all anno 2006

OGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione Iva Elenco dei clienti e dei fornitori relativi all anno 2006 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 30 gennaio 2007 Circolare n. 10/2007 OGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione

Dettagli

Modalità e termini di presentazione La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica.

Modalità e termini di presentazione La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica. Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 17 gennaio 2011 Circolare n. 5/2011 OGGETTO: Comunicazione dati e dichiarazione IVA relativi all anno

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Prot. n. 2017/64188 Modalità di esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall articolo 3,

Dettagli

Studio Associato Zaniboni

Studio Associato Zaniboni N. protocollo: 24/2017 PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017 L Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento

Dettagli

STUDIO PROFESSIONALE DOTT.MARCO BETTAZZI DOTT.GIAMPIERO LUCHETTI

STUDIO PROFESSIONALE DOTT.MARCO BETTAZZI DOTT.GIAMPIERO LUCHETTI STUDIO PROFESSIONALE DOTT.MARCO BETTAZZI DOTT.GIAMPIERO LUCHETTI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI CONTABILI Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 10 Di seguito evidenziamo

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Dettagli

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2013, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. IL DIRETTORE DELL

Dettagli

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO»

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» IVA 2017 LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» D.L. 22/10/2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 convertito c.m. dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016 Franco Ricca COMUNICAZIONE

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N. protocollo: 35/2010 30 Dicembre 2010 Oggetto: SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2010 AL 15 DICEMBRE 2010 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2010, con il commento dei termini

Dettagli

S C A D E N Z A R I O O T T O B R E

S C A D E N Z A R I O O T T O B R E S C A D E N Z A R I O O T T O B R E 2 0 1 6 01.10.16 IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%): termine ultimo per il versamento dell'imposta

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2014 AL 15 AGOSTO 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2014 AL 15 AGOSTO 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2014 AL 15 AGOSTO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 agosto 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2013 al 15 maggio 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2013 AL 15 MAGGIO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori

Dettagli

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016)

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016, introduce significative modifiche all attuale impianto normativo, al fine di

Dettagli

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA 1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

Dettagli

La Comunicazione Dati Iva 2012 entro il

La Comunicazione Dati Iva 2012 entro il Numero 29/2012 Pagina 1 di 8 La Comunicazione Dati Iva 2012 entro il 29.02.2012 Numero : 29/2012 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : Scarica qui il File excel per la precompilazione della Comunicazione

Dettagli

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Rimborsi per versamenti in eccedenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2016 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 al 15 dicembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza. segnala

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2015 AL 15 NOVEMBRE 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2015 AL 15 NOVEMBRE 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2015 AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 Ottobre al 15 Novembre 2015, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Dettagli

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto

IVA: rapporti con l estero e adempimenti. Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto IVA: rapporti con l estero e adempimenti Torino, 25 marzo 2014 Stefano Carpaneto L ESPORTATORE ABITUALE E LA LETTERA DI INTENTO Plafond IVA Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero

Dettagli

SCADENZARIO TRIBUTARIO: NOVEMBRE Torino, 03/11/2016. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di novembre 2016.

SCADENZARIO TRIBUTARIO: NOVEMBRE Torino, 03/11/2016. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di novembre 2016. SCADENZARIO TRIBUTARIO: NOVEMBRE 2016 Torino, 03/11/2016 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di novembre 2016. 15 Martedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N.protocollo: 14/2007 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2007 Data: 12 novembre 2007 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre al 15 dicembre 2007, con il

Dettagli

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM

Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL n. 50 conv. L n. 96 e del DM Circolare informativa n. 31 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Novità del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 e del DM 27.6.2017 1 PREMESSA L art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50,

Dettagli

Scadenzario fiscale. Aprile In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Scadenzario fiscale. Aprile In evidenza questo mese. Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenzario fiscale Aprile 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi

Dettagli

Torino, 10/10/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: OTTOBRE 2012. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di ottobre 2012.

Torino, 10/10/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: OTTOBRE 2012. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di ottobre 2012. Torino, 10/10/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: OTTOBRE 2012 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di ottobre 2012. 15 Lunedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione

Dettagli

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 9 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 9 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11-1-2008 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 gennaio 2008 Modalita' applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1,

Dettagli

Torino, 03/06/2014 SCADENZARIO TRIBUTARIO: GIUGNO Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di giugno 2014.

Torino, 03/06/2014 SCADENZARIO TRIBUTARIO: GIUGNO Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di giugno 2014. Torino, 03/06/2014 SCADENZARIO TRIBUTARIO: GIUGNO 2014 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di giugno 2014. 16 Lunedì IVA Fatturazione differita: Scade il termine per l emissione e

Dettagli

Scadenzario fiscale Agosto 2016

Scadenzario fiscale Agosto 2016 Scadenzario fiscale Agosto 2016 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Scadenze con data variabile Nel corso del mese scade: Tutti i termini di versamento

Dettagli

Principali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012

Principali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012 Principali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012 Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N.protocollo: 32/2008 Data: 9 giugno 2008 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2008 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno al 15 luglio 2008, con il commento dei

Dettagli

Scadenzario fiscale Febbraio 2016

Scadenzario fiscale Febbraio 2016 Scadenzario fiscale Febbraio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli

Dettagli

Le principali scadenze fiscali dal 16 Settembre al 30 Settembre 2015

Le principali scadenze fiscali dal 16 Settembre al 30 Settembre 2015 Le principali scadenze fiscali dal 16 Settembre al 30 Settembre 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 30 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori

Dettagli

LE SCADENZE DI LUGLIO 2012

LE SCADENZE DI LUGLIO 2012 LE SCADENZE DI 2012 2 lunedì sa (termine ordinariamente in scadenza il giorno 30 giugno che in questo anno cade di sabato) gli Enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali,

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Prot.n Di seguito presentiamo una sintesi dei principali elementi della Comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Prot.n Di seguito presentiamo una sintesi dei principali elementi della Comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Prot.n. 857 CIRC.n 231 del 06.09.2013 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE IVA - Comunicazione in via telematica delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro) - Provvedimento del 2.08.2013 - Comunicazione delle

Dettagli

Oggetto: Comunicazione annuale dati IVA Dichiarazione annuale IVA varie

Oggetto: Comunicazione annuale dati IVA Dichiarazione annuale IVA varie A tutti i clienti Circolare Bolzano, 28 gennaio 2013 N. 7/2013 st Oggetto: Comunicazione annuale dati IVA Dichiarazione annuale IVA varie Con la presente circolare vi riassumiamo gli adempimenti legati

Dettagli

N. I / 1 / / 03 protocollo

N. I / 1 / / 03 protocollo N. I / 1 / 189310 / 03 protocollo Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2013 AL 15 GENNAIO 2014

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2013 AL 15 GENNAIO 2014 PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2013 AL 15 GENNAIO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 gennaio 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. SCADENZE PARTICOLARI

Dettagli

Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA

Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA Pro-memoria dei dati e documenti per la redazione della: Comunicazione annuale dati IVA (da presentare entro il 29 febbraio 2012) Dichiarazione IVA per l anno 2011 Qualora dalla dichiarazione IVA per il

Dettagli

Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 13 13.04.2015 Semplificati i termini per Unico SP Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% L articolo 17, D.Lgs. 21 novembre 2014,

Dettagli

CIRCOLARE N.54 /E. Roma, 23 dicembre 2005

CIRCOLARE N.54 /E. Roma, 23 dicembre 2005 CIRCOLARE N.54 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 dicembre 2005 OGGETTO: Acconto dell imposta sul valore aggiunto per il periodo d imposta 2005 Metodo di determinazione per i soggetti

Dettagli

La dichiarazione Iva autonoma e i limiti alla compensazione del credito Iva

La dichiarazione Iva autonoma e i limiti alla compensazione del credito Iva Numero 25/2014 Pagina 1 di 8 La dichiarazione Iva autonoma e i limiti alla compensazione del credito Iva Numero : 25/2014 Gruppo : IVA Oggetto : DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA E CREDITO IVA Norme e prassi

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2014 AL 15 GENNAIO 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2014 AL 15 GENNAIO 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2014 AL 15 GENNAIO 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 Dicembre al 15 Gennaio 2015, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Dettagli

NUOVO CALENDARIO DELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI

NUOVO CALENDARIO DELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI NUOVO CALENDARIO DELLA PRINCIPALI SCADENZE FISCALI aggiornato con le novità del DL 193/2016, della Legge 232/2016 e della Legge 19/ Le nuove scadenze sono evidenziate in giallo 16 gennaio 25 gennaio dicembre

Dettagli

Collegato alla Finanziaria 2017 I nuovi adempimenti IVA

Collegato alla Finanziaria 2017 I nuovi adempimenti IVA Collegato alla Finanziaria 2017 I nuovi adempimenti IVA Fonte Eutekne CIRCOLARE N.2/2017 1 Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 è entrato in vigore, dal 25 ottobre 2016,

Dettagli

CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010.

CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010. Spettabili Clienti Loro Sedi Crema, 25 gennaio 2011. CIRCOLARE n.3/2011: Richiesta dati per la compilazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA relative all anno 2010. Spettabili Clienti,

Dettagli

Scadenzario fiscale Maggio 2017

Scadenzario fiscale Maggio 2017 Scadenzario fiscale Maggio 2017 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO 2015 AL 15 LUGLIO 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO 2015 AL 15 LUGLIO 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO 2015 AL 15 LUGLIO 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 Giugno al 15 Luglio 2015, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si

Dettagli

Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746

Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746 Decreto-legge del 29 dicembre 1983 n. 746 Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983 Articolo 1 Applicabilita' delle disposizioni

Dettagli

Scadenzario fiscale Agosto 2015

Scadenzario fiscale Agosto 2015 Scadenzario fiscale Agosto 15 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi

Dettagli

Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE

Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 1-bis del 10 gennaio 2008 Il regime fiscale dei contribuenti

Dettagli

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Febbraio 2015 nr.

Dettagli

Scadenzario fiscale Febbraio 2017

Scadenzario fiscale Febbraio 2017 Scadenzario fiscale Febbraio 2017 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli

Dettagli

Provvedimento Agenzia Entrate

Provvedimento Agenzia Entrate INFORMATIVA N. 020 18 GENNAIO 2017 DICHIARAZIONI IL MOD. IVA 2017 Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2017 L Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2017

Dettagli

TURATI E ASSOCIATI PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2017 AL 15 APRILE 2017

TURATI E ASSOCIATI PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2017 AL 15 APRILE 2017 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2017 AL 15 APRILE 2017 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 Marzo al 15 Aprile 2017, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 21 gennaio 2008 Circolare n. 2/2008 OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N.protocollo: 34/2008 Data: 14 luglio 2008 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2008 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio 15 agosto 2008, con il commento dei

Dettagli

Scadenze fiscali: MAGGIO 2011

Scadenze fiscali: MAGGIO 2011 Scadenze fiscali: MAGGIO 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 2 soggetti iva che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o

Dettagli

Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016

Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016 Circolare n. 2/2016 Torino, 19 gennaio 2016 Comunicazione relativa alla richiesta dati per la predisposizione di dichiarazioni fiscali di prossima scadenza: DICHIARAZIONE IVA ANNO 2015 I dati e la documentazione

Dettagli

GIUGNO GIUGNO 6 GIUGNO

GIUGNO GIUGNO 6 GIUGNO GIUGNO 2011 Le principali scadenze contabili fiscali ed amministrative del mese Gli adempimenti previdenziali e fiscali che scadono di sabato o di giorno festivo sono da considerare tempestivi se eseguiti

Dettagli

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5 Del 16 GENNAIO 2017 Decreto Milleproroghe: inalterate le scadenze 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Novembre - Dicembre 2011

STUDIO SALVETTA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Novembre - Dicembre 2011 DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA DOTT. COMM. MARA DAVI COLLABORATORI DOTT. COMM. EMANUELE FRANZOIA DOTT. LUCA VALLE RAG. ERICA CALIARI OP. GEST. BARBARA RAFFONE

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2016

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2016 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL GIUGNO AL 15 LUGLIO 20 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 luglio 20, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori

Dettagli