REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

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1 Delibera n. 42/2014/SCTN/PRSP REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai magistrati: Paolo VALLETTA Gianfranco POSTAL Dario PROVVIDERA Massimo AGLIOCCHI Presidente f.f. Consigliere Primo Referendario (relatore) Referendario Nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2014 VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO l art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; VISTO l art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO il regolamento n. 14/2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la deliberazione n. 2/2014 della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti che ha approvato il programma dei controlli per l anno 2014; VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/2014 e n. 18/2014, che hanno approvato, rispettivamente, le linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni

2 sui rendiconti dell esercizio 2013; e le linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione dell esercizio 2014; RILEVATO che ai sensi delle richiamate delibere della Sezione delle Autonomie Le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali ; ESAMINATO il questionario sul rendiconto sul 2013 del Comune di Mezzocorona compilato dall Organo di revisione economico-finanziaria e pervenuto nella sua ultima versione a questa Sezione in data tramite il Sistema Informativo Questionario Enti Locali (SIQUEL); VISTA la relazione dell Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013; VISTE la nota n del , inviata anche al Servizio Enti locali e all Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Trento, con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l Ente e con l Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi informativi, e le note istruttorie integrative successive; VISTE la nota di riscontro n del revisione e le successive comunicazioni di chiarimento inviate dall Organo di revisione; RILEVATO che non sono pervenute osservazioni dal Servizio Enti locali e dall Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Trento, nell ambito dell esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e di controllo ai sensi dell art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, dell art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. n. 305/1988 e dell art. 20, comma 3-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall art. 21 della legge provinciale 27 dicembre 2011; VISTA l ordinanza n. 16/2014 del 3 dicembre 2014 con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato il Collegio per il giorno 18 dicembre 2014 UDITO il relatore Dario PROVVIDERA ed esaminata la documentazione agli atti; Premesso - che la legge n. 266/2005 prevede l adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate gravi irregolarità, fenomeno che appare rilevante, tra l altro, se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/2013); - che nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità.. l art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede l obbligo da parte degli Enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; - che si può considerare suscettibile di segnalazione agli Organi dell Ente locale, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva. 2

3 Considerato in fatto e in diritto L Organo di revisione nella relazione sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013 datata 30 giugno 2014 e nel questionario inviato a questa Corte ha attestato la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria, la corrispondenza tra í dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili, il rispetto dell obiettivo annuale del patto di stabilità e del limite di indebitamento previsto dalle disposizioni provinciali in materia, nonché l assenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali non sanate. Ha, inoltre, dato atto che l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 38 del T.U.L.R.O.C. nell'anno 2013 ha adottato il sistema di contabilità con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, senza predisposizione del prospetto di conciliazione. In sede istruttoria sono state segnalate alcune incongruenze tra i dati trasmessi a questa Corte tramite SIQUEL e quelli inviati al Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali (SIRTEL). Si rileva anche che il sistema SIRTEL segnala che il rendiconto non è congruente con il questionario consuntivo. Al riguardo, questa Sezione richiama l attenzione dell Organo di revisione sull esigenza di curare scrupolosamente la compilazione dei questionari, ponendo attenzione alla segnalazione di errori, disallineamenti e/o dati mancanti, al fine di consentire il completo, corretto e tempestivo svolgimento dei controlli. Il revisore, inoltre, ha inserito nel questionario SIQUEL il quadro dei parametri obiettivi finalizzati all accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (cfr. D.M. 18 febbraio 2013), ma tale quadro contabile non risulta certificato dal Segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario e del legale responsabile rappresentante del Comune, in quanto non inviato dall Ente al sistema SIRTEL. La Corte, pertanto, evidenzia l esigenza di inviare anche al SIRTEL tale quadro contabile, che costituisce un importante strumento utilizzabile nei controlli, sia esterni che interni, previsti dall ordinamento per la valutazione di rilevanti fenomeni gestori e per la evidenziazione e comparazione di tali fenomeni anche a livello nazionale. 1. Risultato della gestione finanziaria di competenza Il questionario inviato dal revisore del Comune di Mezzocorona evidenzia anche per l esercizio 2013 un risultato della gestione finanziaria di competenza negativo ( ,41 euro) come nel 2012 ( ,41 euro), mentre nel 2011 era stato positivo per euro ,22. Trattasi di un trend triennale in netto peggioramento, a fronte del quale si riscontra anche una mancata adozione del provvedimento di salvaguardia del riequilibrio della gestione di competenza, in quanto, come riportato nella relazione sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013, i dati della gestione non facevano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. In sede istruttoria si è, inoltre, riscontrato un valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti, richiedendone la motivazione e l indicazione delle le misure correttive che si intendono adottare. Il revisore si è limitato a comunicare che Il risultato contabile di gestione negativo è determinato dall'applicazione di avanzo di amministrazione a finanziamento della spesa d'investimento e per 2.572,97 a fronte di spese correnti una tantum, nei termini e modi previsti dall'ordinamento. Questa Corte evidenzia che un risultato contabile di gestione negativo superiore al 5% delle entrate correnti accertate evidenzia un indice di deficitarietà che deve certamente costituire oggetto di attenzione da parte dell'ente. Il rispetto della soglia prevista dal descritto 3

4 indicatore di deficitarietà, infatti, risulta essenziale per assicurare che i risultati della gestione di competenza non influenzino negativamente il risultato complessivo della gestione. Inoltre, la Sezione segnala all Ente l esigenza di monitorare l andamento del risultato di tale gestione al fine di evidenziarne le ragioni e di valutare la capacità di conseguire gli obiettivi finanziari prefissati. Il disavanzo della gestione di competenza deve comunque essere attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, al fine di adottare le opportune misure idonee ad evitare nel tempo una gestione non economica delle risorse, ovvero potenziali situazioni di squilibrio. Appare altresì utile il richiamo all art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale, in attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e con effetto dal 1 gennaio 2016, prevede che I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano.b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 2. Verifica degli equilibri di bilancio e della gestione di cassa La verifica degli equilibri di parte corrente e capitale del bilancio e dei relativi vincoli evidenzia, relativamente al rendiconto 2013, una differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente positiva ( ,68 euro) e una di parte capitale negativa ( ,09 euro). Il disavanzo della gestione finanziaria di competenza 2013 risulta ripianato mediante l utilizzo di una parte (euro ,20) dell avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto Nel questionario sono state indicate entrate a carattere non ripetitivo ( una tantum ) per euro ,55 a fronte di spese di analoga natura per euro ,32, parzialmente coperte con l utilizzo di una quota non vincolata (pari ad euro 2.572,97) dell avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto Si riscontra, peraltro, il mancato inserimento nella tabella 1.3 del questionario relativa alle entrate una tantum dei dividendi (indicati tra le entrate del titolo III, categotia 4) provenienti dalle aziende speciali e dalle società partecipate pari a Euro ,68 Questa Corte evidenzia, al riguardo, la natura aleatoria di tale posta, che non può considerarsi per sua natura un entrata a regime anche quando risulti ricorrente, poiché può presentare oscillazioni nella sua entità dipendenti da cause non permanenti e non prevedibili in via continuativa. La medesima osservazione può ripetersi con riferimento alla mancata indicazione tra le entrate una tantum di quelle derivanti dal recupero dell evasione tributaria, accertate (cfr. tabella 1.7.3) per euro ,05. La Sezione osserva, quindi, che l allocazione di poste aleatorie tra le entrate correnti dell ente rischia di vanificare il rispetto degli equilibri di bilancio quando tali poste siano utilizzate quale fonte di finanziamento di spese fisse e ripetitive negli anni. Va esplicitato, inoltre, che lo stesso avanzo di amministrazione, pur se correttamente impiegato, costituisce un mezzo di copertura di carattere straordinario, in quanto non sempre ripetitivo e formato da poste che presentano margini di aleatorietà (con riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla possibile sottostima dei residui passivi, costituenti voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti e che incidono consistentemente sull ammontare dell avanzo stesso). Più in generale, questa Corte ribadisce che i principi di sana e corretta gestione impongono all ente locale di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari, e che 4

5 situazioni di disequilibrio devono essere quanto più possibile limitate con una ponderata e accurata programmazione (cfr. anche Sez. contr. Bolzano, n. 15/2014/PRSP). Da rilevare, infine, che dal quadro SIRTEL riassuntivo dei risultati differenziali emerge una criticità dovuta alla ridotta capacità di riscossione dell Ente (16,52%) delle entrate finali accertate, che ha fatto registrare un saldo negativo tra riscossioni e pagamenti di euro ,42. Nella gestione di cassa, d altra parte, il saldo negativo tra riscossioni e pagamenti pari ad euro ,62 ha comportato una riduzione di pari importo del fondo di cassa, che al ammonta ad euro ,61 (al : euro ,46) 3. Recupero evasione tributaria Si è richiesto in sede istruttoria di illustrare le ragioni della coincidenza degli importi accertati e riscossi con riguardo al recupero dell'evasione tributaria nell esercizio Il revisore ha comunicato che Il comune di Mezzocorona invia ai contribuenti i modelli precompilati per il pagamento dell'icl/imu. Questo di fatto contribuisce a ridurre l'attività di accertamento. Nel corso dell'anno 2013 l'ufficio tributi ha eseguito i controlli sull'anno di imposta 2011, emettendo alcuni avvisi di accertamento. Quale risorsa di difficile esazione, l'entrata tributaria è stata calcolata nel rendiconto, limitatamente a quanto effettivamente incassato; nel corso del 2014 è stato quindi accertato quanto versato dai contribuenti a seguito di sollecito da parte del Comune. Sono stati iscritti a ruoli gli avvisi di accertamento emessi e non riscossi. Al riguardo, questo Collegio osserva che non pare corrispondere ai corretti principi contabili accertare le entrate sulla base del principio di cassa, ossia provvedere alla loro rilevazione al momento dell avvenuta riscossione, da attuarsi secondo il principio di prudenza amministrativa. Le modalità adottate dall Ente, infatti, anche se consentono in astratto di evitare l utilizzo di risorse non ancora effettivamente disponibili, non danno la possibilità al Comune di conoscere i crediti che l ente comunque vanta. Si condivide, pertanto, quanto segnalato dal revisore nella relazione sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013 circa la necessità di verificare, in particolare, la tempistica nelle fasi di accertamento e di riscossione dei ruoli per i riflessi connessi alla gestione finanziaria. 4. Gestione residui In sede istruttoria era stato richiesto di motivare la mancata costituzione (cfr. risposta al quesito 1.9.4a del questionario) di un fondo svalutazione crediti nella quota vincolata dell avanzo di amministrazione per i residui attivi di dubbia o difficile esigibilità o aventi anzianità superiore a cinque anni indicati nella tabella , indicando anche le misure adottate per migliorarne il livello di riscossione e le motivazioni. Il revisore ha comunicato che il regolamento di contabilità del comune di Mezzocorona prevede la possibilità non l'obbligo di istituzione del fondo svalutazione crediti. Quindi, seppur un principio di prudenza suggerisca l'istituzione del fondo, l'assenza dello stesso non espone il bilancio dell'ente a rischi di squilibrio, come attesta l'ammontare dell'avanzo realizzato (e utilizzato). Al riguardo, la Corte evidenzia che i principi di prudenza contabile suggerirebbero di introdurre nel regolamento di contabilità dell Ente una norma analoga a quella dell l'art. 6, c. 17, 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n.135/2012, la quale ha previsto l istituzione di un Fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi del titolo I e III dell'entrata aventi un'anzianità superiore a 5 anni. Si riscontra, infatti, che la riscossione dei residui provenienti da anni ante-2009 nel corso della gestione 2013 è stata pari al 4% circa delle somme iscritte a ruolo al

6 5. Società partecipate Con riferimento alle diverse partecipazioni, dirette e/o indirette, dell Ente in organismi di varia natura, questa Corte sottolinea l esigenza che la banca dati del SIQUEL (Sistema Informativo Questionari Enti Locali) sia costantemente aggiornata e risulti completa di tutti gli elementi informativi richiesti. Trattasi, infatti, di strumento informativo essenziale per un monitoraggio continuo sull andamento delle gestioni e per un esame circa la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale. L istruttoria ha evidenziato alcune carenze informative: in particolare, la mancanza in diversi casi dei dati afferenti ai bilanci 2011, che costituiscono elementi informativi utili a ricostruire gli andamenti economici triennali degli organismi partecipati; in un caso (Consorzio Comuni Bim Dell'adige) risultano mancanti tutti i dati relativi ai bilanci del triennio , mentre per altri Organismi partecipati (Riva Del Garda Fierecongressi Spa, Car Sharing Trentino Societa' Cooperativa, Caf Interregionale Dipendenti Srl, Consorzio Vigilanza Boschiva) non si riscontrano i dati relativi agli ultimi bilanci approvati. Il Comune di Mezzocorona ha reso disponibile la delibera consiliare n. 70 del 29 dicembre 2010 concernente la ricognizione dell oggetto delle società partecipate, ai sensi dell art. 3 comma 27, della legge n. 244/2007 e dell art. 1 della legge provinciale n. 12/2007, successivamente alla quale non risultano poste in essere ulteriori valutazioni attinenti alla stretta necessità ed alla convenienza economica delle partecipazioni possedute, né informazioni su quelle eventualmente nel frattempo dismesse, ovvero sui nuovi affidamenti intervenuti. Tale delibera aveva comunque stabilito di dismettere la partecipazione (quota del 20%) in Acqua Val Fredda S.r.l., i cui dati di bilancio non sono riportati nella banca dati SIQUEL ma solo nella relazione sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013, dove si evidenzia che In data 20 dicembre 2013, l'amministrazione ha espresso la propria disponibilità alla liquidazione della società. In data 23 dicembre 2013 l'amministratore unico ha determinato di sciogliere la società, ai sensi dell'art. 2484, comma 2 del codice civile, per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Il bilancio finale di liquidazione è stato approvato in data La società, inattiva, non aveva dipendenti. Dalla banca dati del SIQUEL si riscontra anche che il Comune ha quote di partecipazione nei seguenti Organismi che hanno evidenziato perdite in almeno uno degli esercizi dell ultimo triennio considerato: - Azienda Speciale Per L'igiene Ambientale (quota di partecipazione: 8,72%); - Funivia Monte Di Mezzocorona S.R.L. (quota di partecipazione: 100%); - Noce Energia Servizi S.P.A. (quota di partecipazione:7%). Con riguardo all ultima partecipazione indicata, il revisore ha segnalato che In data 10 gennaio 2014, si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci con la presenza del notaio dott.ssa Martina D'Agostino con studio a Fondo nel corso della quale si è deliberato: di ridurre il capitale sociale ad C e conseguentemente riducendo il valore unitario di ciascuna azione ad C. 0,40; di trasformare la suddetta società nella forma di società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale "Noce Energia Servizi S.R.L. In esito alla trascrizione della relativa deliberazione al Registro delle Imprese, avvenuta il , avvalendosi della facoltà di cui all'art c.c. n. 17 soci (tra cui il Comune di Mezzocorona) per un ammontare complessivo nominale di C ,00 hanno inviato preavviso di comunicazione di recesso dalla società ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Con riferimento alla determinazione del Segretario Comunale n. 119 del 15 maggio 2013 di assegnare alla società Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. il contributo in conto esercizio per l'anno 2013 a copertura della differenza tra i costi ed i ricavi delle tariffe nell'importo di euro ,00, impegnando tale spesa all'intervento (cap. PEG 2005) del bilancio d'esercizio 2013 che presenta adeguata disponibilità, la Corte evidenzia che dalla banca dati SIQUEL risultano invece pagamenti per euro ,00. Al riguardo, il revisore 6

7 ha attestato nella relazione sullo schema di rendiconto per l esercizio finanziario 2013 che per tutte le società partecipate l'ammontare dei crediti dell'organismo (partecipato) verso l'ente locale al il dato è stato rilevato dalla contabilità finanziaria del Comune. Questa Sezione, rilevando comunque l opportunità di una valutazione sulla convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi tenendo conto del complesso delle risorse impegnate ed effettivamente erogate dall Ente, ritiene necessario un costante ed effettivo monitoraggio sull andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale. Più in generale, appare opportuno che la vigilanza dell Organo di revisione sulla regolarità contabile e finanziaria sia svolta sull intera gestione diretta ed indiretta dell Ente, in particolare sui contratti di servizio che ne rappresentano uno strumento fondamentale, e che degli esiti di tale vigilanza rimanga traccia anche nell apposita relazione sullo schema di rendiconto da presentare all Organo consiliare, in modo da implementare la funzione di collaborazione con l Ente e da rendere più agevole il controllo esterno della Corte dei conti, anche in considerazione del fatto che l Ente non ha ritenuto di adottare forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati. Anche in ragione di quest ultima circostanza, la vigilanza e il monitoraggio consentono i necessari tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati, allo scopo di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell Ente e, comunque, per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni, quali corollari del principio di buon andamento di cui all art. 97 della Costituzione. 6. Conto economico Il Comune ha conseguito nel 2013 un risultato della gestione ordinaria negativo per euro 8.633,62, con un peggioramento dell equilibrio economico rispetto all esercizio precedente pari ad euro ,05. Altrettanto evidente è il peggioramento del risultato economico di esercizio, pur positivo, dell esercizio 2013 ( ,85 euro) rispetto a quello conseguito nell esercizio 2012 ( ,68). Negativi risultano, sia nel 2012 e nel 2013, i saldi differenziali tra proventi e oneri finanziari e un aumento rispetto al 2012 delle quote di ammortamento. Il peggioramento del risultato economico della gestione ordinaria è stato indicato dal revisore nel questionario come dovuto a riduzione delle sopravvenienze attive (minor avanzo di amministrazione realizzato in parte straordinaria). Questa Corte, non potendo condividere quanto rappresentato dal revisore, evidenzia, al riguardo, che il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell esercizio in conformità ai corretti principi contabili: ogni scostamento rispetto al conto economico dell'esercizio precedente dovrebbe essere attentamente analizzato e valutato, soprattutto qualora indichi uno squilibrio che pregiudichi l obiettivo gestionale tendente al pareggio economico. Rileva, pertanto, il Collegio che, essendo l equilibrio economico un obiettivo essenziale da perseguire ai fini della funzionalità dell Ente, i principi di sana gestione impongono l adozione di provvedimenti idonei al ripristino di un pareggio economico strutturale. Il punto 74 del Principio contabile degli enti locali n.3 precisa, infatti, che Il risultato economico dell esercizio ed in particolare il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario provvedimenti per raggiungere nell arco temporale più breve il pareggio. 7

8 6. Conto del patrimonio In sede istruttoria è stato richiesto di esporre le ragioni per le quali non risultano ancora adottati i criteri valutativi degli elementi attivi del patrimonio previsti dalla metodologia europea SEC (sistema europeo dei conti) approvata con il regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio europeo, come aggiornato con regolamento (UE) n. 549/2013. Il revisore si è limitato a comunicare al riguardo che E stato formulato apposito quesito al Servizio Autonomie Locali in medito all'applicazione del SEC 2010 anche ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento. Questa Sezione evidenzia, comunque, che la classificazione SEC è stata approvata con il citato regolamento n. 2223/1996 del Consiglio europeo e successivamente aggiornata con il regolamento (UE) n. 549/2013, norme che quindi trovano diretta applicazione anche in forza del disposto di cui all art. 2 del D.lgs. n. 266/1992, al fine di addivenire ad una chiara, veritiera e corretta rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell Ente. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige Sede di Trento DELIBERA di segnalare al Comune di Mezzocorona le osservazioni e le criticità evidenziate in parte motiva. DISPONE la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione: - al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all Organo di revisione del Comune di Mezzocorona; - nonché, per quanto di eventuale competenza, al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, all Organismo di valutazione ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento. Ai sensi dell art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Mezzocorona. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre Il Relatore f.to Dario PROVVIDERA Il Presidente f.f. f.to Paolo VALLETTA Depositata in segreteria il 18 dicembre 2014 Il Dirigente f.to Francesco PERLO 8

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