FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO
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1 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO ESTRATTO ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI tra il CREDITO BERGAMASCO e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI
2 tra - il Credito Bergamasco e - le Delegazioni Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali (*) (*) l'intesa é stata sottoscritta da F.A.B.I., F.I.B.A.-C.I.S.L., F.I.S.A.C.-C.G.I.L., U.I.L.C.A., U.G.L. CREDITO SINDIRIGENTICREDITO
3 Bergamo, 31 dicembre 1998 e successive variazioni FONDO PENSIONI Si concorda la trasformazione dell attuale forma di previdenza aziendale a prestazione definita con il passaggio della stessa a forma di previdenza complementare a contribuzione definita di tipo aggiuntivo a capitalizzazione. A tal fine, per la creazione di zainetti individuali per il personale direttivo in servizio alla data del 31/12/98 ed assunto ante 28/4/93, viene destinata la somma complessiva di Lire = Inoltre, per la creazione di zainetti individuali per il personale direttivo in servizio alla data del 31/12/98 ed assunto post 28/4/93, viene destinata la somma complessiva di Lire = A tal fine, per la creazione di zainetti individuali per il personale non direttivo in servizio alla data del 31/12/98 ed assunto ante 28/4/93, viene destinata la somma complessiva di Lire = Inoltre, per la creazione di zainetti individuali per il personale non direttivo in servizio alla data del 31/12/98 ed assunto post 28/4/93, viene destinata la somma complessiva di Lire = Si precisano i seguenti punti: a) Contribuzioni da parte dei dipendenti della Banca La contribuzione da parte di ciascun dipendente iscritto al Fondo Pensioni è fissata nella misura pari al 2 per cento e comunque non superiore all importo di lire 2 milioni 500 mila annue (o successiva percentuale e/o importo stabiliti per legge come limiti di deducibilità fiscale. La percentuale è variabile a multipli di 0,50). Per i dipendenti iscritti destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, per brevità, D.Lgs 124/93) alle forme pensionistiche complementari che risultavano già istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 la contribuzione è fissata nella misura minima dell 1 per cento e massima del 15 per cento, a multipli di 0,50.
4 b) Contribuzioni da parte della Banca La contribuzione da parte della Banca al Fondo Pensioni è fissata, per ciascun dipendente iscritto al Fondo, nella misura del 2 per cento e comunque non superiore all'importo di lire 2 milioni e 500 mila (o successivo importo stabilito per legge, ferma in ogni caso la predetta misura percentuale). La suddetta contribuzione si applica dal 1 gennaio 1999 limitatamente ai dipendenti iscritti al Fondo Pensioni a far tempo dalla medesima data (compresi quelli già assunti post 28/4/93). Le contribuzioni da parte della Banca cesseranno al raggiungimento del numero di anni, di effettiva contribuzione al Fondo, pari al limite previsto dalle norme di legge ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità con i limiti minimi di cui alla tabella sotto indicata. ANNO Anzianità Contributiva in 40 poi La contribuzione da parte della Banca al Fondo Pensioni è invece fissata per ciascun dipendente, assunto ante 28/4/93, in servizio ed iscritto alla forma previdenziale preesistente alla data del , nella misura del 4,50 per cento; c) Destinazione di quote di Trattamento di Fine Rapporto al Fondo I dipendenti iscritti hanno anche facoltà di destinare al Fondo una quota dell accantonamento annuale al TFR nella misura massima pari al 3 per cento, a multipli di 1. Per i dipendenti iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 124/93 : - se qualificati "di prima occupazione", sarà destinata al Fondo l intera quota del TFR accantonata annualmente;
5 - se non qualificati di prima occupazione è obbligatoria nella misura del 2 per cento della retribuzione annua assunta come base per la determinazione del TFR stesso. L iscritto avrà facoltà di destinare anche tutto il TFR. d) Le contribuzioni che saranno versate mensilmente al Fondo da parte della Banca e da parte del dipendente mediante ritenuta sullo stipendio e le destinazioni del T.F.R. sono calcolate sulla retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. con esclusione dei benefits (intendendosi per tali la forfetizzazione dei beni in natura) e dei rimborsi spese forfetari riconosciuti. Per il personale con qualifica di dirigente, a decorrere dal 1 gennaio 2001, viene stabilito un limite comunque massimo della retribuzione annua imponibile pari al trattamento economico minimo previsto per i dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorato dell 80%. e) Il Fondo provvederà a stipulare opportune polizze di assicurazione per la copertura dei casi di cessazione dal servizio per invalidità permanente e premorienza, prevedendo per tali casi anche una opportuna copertura per i figli, a carico dell iscritto ai sensi della normativa INPS, portatori di handicap. Per l anno 1999 l onere sarà a carico della Banca.
6 Bergamo, 20 agosto 1999 Inoltre, in prosecuzione e ad integrazione degli accordi sopra richiamati e dello Statuto, le parti concordano quanto segue: assenze dal lavoro, retribuzione ridotta i contributi della Banca e del lavoratore sono calcolati sulla retribuzione utile alla determinazione dell'imponibile TFR con i criteri previsti nell art. 35 dello Statuto. Le contribuzioni saranno pertanto assenti o ridotte in riferimento a detto imponibile; riduzione del contributo minimo per oggettive difficoltà comunicate dal lavoratore iscritto al "Fondo", e dietro parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, la percentuale di contribuzione dell'iscritto potrà essere ridotta allo 0,20% dell'imponibile TFR. La riduzione deve essere richiesta con un preavviso minimo di un mese e verrà applicata per tutto l'anno in corso; durata del contributo aziendale il contributo aziendale cesserà al raggiungimento del numero di anni di contribuzione al "Fondo" pari al limite previsto dalle norme di legge ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (vedi tabella allegata agli accordi del 31 dicembre 1998). Si considerano pertanto utili tutti i periodi che hanno concorso alla determinazione dell'ammontare delle dotazioni iniziali ed i periodi di contribuzione post , considerando anche i periodi di contribuzione da parte di altre società come previsti all'art. 38, comma II e III; durata del contributo dell'iscritto e trasferimento di quote di TFR se il dipendente continua l'attività lavorativa dopo la cessazione del contributo aziendale, potrà proseguire nella contribuzione a suo carico e nella destinazione di quote di TFR;
7 contributo aziendale: casi particolari al personale assunto post 28 aprile 1993, con passaggio dal Credit Lyonnais Italia, viene riconosciuto, con decorrenza 1 gennaio 1999, il contributo aziendale nella misura del 4,50% purchè ogni singolo iscritto trasferisca la posizione individuale tenuta presso altro fondo, mantenendo in tal modo il requisito di "vecchio iscritto". Per i dipendenti appartenenti al personale direttivo, assunti il 1 giugno 1995 a seguito di cessione di ramo d'impresa, si provvederà alla valutazione individuale della loro posizione per la definizione di singoli accordi che dovranno essere convalidati presso la Direzione Provinciale del Lavoro; criteri di gestione, Banca depositaria, soggetti gestori il Fondo dovrà far gestire le proprie disponibilità in maniera sana e prudente tenendo conto dei seguenti obiettivi : -investimenti diversificati, -gestione efficiente con diversificazione dei rischi, -massimizzazione dei rendimenti netti. Per Banca depositaria viene designato il Credito Bergamasco che eseguirà le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del "Fondo". La scelta del soggetto gestore, con il quale verrà stipulata idonea convenzione, dovrà essere fatta tenendo in considerazione l oggettiva professionalità dello stesso. Il "Fondo", per il tramite dei propri competenti organi, dovrà tenere monitorata l'attività del gestore per rilevarne il grado di soddisfacimento; beneficiari dei risarcimenti delle polizze assicurative per la copertura del rischio di morte come già definito nell'art. 33 dello Statuto, dal 1 gennaio 1999 si considerano beneficiari dei risarcimenti delle polizze assicurative, stipulate per la copertura del rischio di morte dell'iscritto, i superstiti individuati in base ai criteri seguiti dall'inps per i beneficiari della pensione di reversibilità. Il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" valuterà l'opportunità di estendere ad altri soggetti, diversi da quelli di cui sopra, l'eventuale risarcimento derivante dalla polizza assicurativa sottoponendo la proposta, per le relative decisioni, alla fonti istitutive; clausola di assorbimento qualora in tema di trattamenti di previdenza complementare dovessero intervenire normative di legge, o aventi valore di legge, o atti regolamentari o applicativi delle stesse, o accordi nazionali di settore, che introducessero misure di carattere obbligatorio a carico delle aziende, le parti valuteranno e
8 discuteranno termini e modalità di assorbimento, nonché le eventuali conseguenti modifiche al presente accordo ed allo Statuto; rendimento del capitale ripartito nelle dotazioni iniziali alla data del 31 dicembre 1998 la Banca provvederà, non appena il "Fondo" avrà disposto l'apertura di un rapporto di conto corrente presso il Credito Bergamasco, ad accreditare su tale conto l'ammontare del capitale accantonato alla data del 31 dicembre 1998 a seguito degli accordi sottoscritti in pari data. Alla somma, già quantificata in Lire , verrà riconosciuta la valuta del 1 luglio Con identica valuta verrà riconosciuto un ulteriore contributo straordinario alla forma previdenziale determinato in Lire ; permessi per partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, alle operazioni elettorali il personale dipendente chiamato a ricoprire incarichi negli organi sociali, od a partecipare alle operazioni dell'ufficio elettorale, potrà godere di permessi retribuiti per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico; suddivisione in quote dell'attivo netto destinato alle prestazioni il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" valuterà, in prosieguo, l'eventuale adozione di un sistema contabile per "quote" con ripartizione dell'attivo netto; anticipazioni le fonti istitutive confermano il loro impegno a ritenerle ammissibili sia per le sole quote di T.F.R. apportato, sia per le intere quote contributive. Stante l'attuale incertezza normativa sugli aspetti quantitativi, su eventuali implicazioni di natura fiscale, sulla possibilità di reintegro delle somme anticipate, le parti concordano la sospensione applicativa della norma statutaria riferita alle anticipazioni al fine di un approfondimento della materia, anche in riferimento a future disposizioni legislative applicative. sistema elettorale
9 Le parti si impegnano fin d'ora a definire eventuali modifiche allo Statuto in tema di "organi sociali - assemblee" (art.10 e seguenti) ed in tema di "elezioni dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori" (artt. 23 e 24), concordando peraltro la validità e l'applicazione dell'attuale normativa fino al 31 dicembre *** Le parti convengono altresì di riunirsi entro il 31 dicembre 1999 per affrontare le problematiche connesse a: 1) trattamento nell'ambito del "Fondo" dei dipendenti assunti con contratto a termine. ( con accordo del 7 dicembre 2001: si concorda di riconoscere anche al personale assunto con contratto a tempo determinato il contributo aziendale del 2% già previsto per il restante personale ). 2) trasferimento delle posizioni individuali in costanza di rapporto di lavoro e connesse contribuzioni (Banca e TFR). Resta inteso che la mancata attuale regolamentazione, nell'ambito dello Statuto approvato, dei rapporti di lavoro a tempo determinato non fa scaturire una loro assimilazione ai contratti a tempo indeterminato con conseguente possibilità di iscrizione al "Fondo".
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Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Anni 55-25,31% -25,18% -25,05% 24,92% -24,79% -24,66% -24,53% -24,40% -24,36% -24,13% -24,00% -23,87% 56-23,73% -23,56% -23,39% -23,22% -23,05% -22,88% -22,71% -22,54% -22,36%
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