BANDO FORESTALE PROVINCIALE 2012 A valere sul fondo monetizzazioni forestali

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1 Settore Politiche per l Agricoltura e Gestione Faunistica - Commercio BANDO FORESTALE PROVINCIALE 2012 A valere sul fondo monetizzazioni forestali Indice PREMESSA... 3 SCHEMA DELLE AZIONI ATTIVITA SELVICOLTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITA A) SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI... 3 Obiettivo... 3 Beneficiari... 4 Tipologie d intervento... 4 Limiti e divieti... 4 Condizioni:... 4 Entità degli aiuti B) MIGLIORAMENTI FORESTALI NELL INTERESSE DELLA COLLETIVITA... 5 Obiettivo... 5 Beneficiari... 5 Tipologie d intervento... 5 Limiti e divieti... 5 Condizioni:... 6 Entità degli aiuti C) TAGLIO ESOTICHE A CARATTERE INFESTANTE... 8 Obiettivo... 8 Beneficiari... 8 Tipologie d intervento... 8 Limiti e divieti... 8 Condizioni:... 9 Entità degli aiuti D) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI Obiettivo Beneficiari Tipologie d intervento Limiti e divieti Condizioni Entità degli aiuti E) RINFOLTIMENTI PER PROMUOVERE LA BIODIVERSITA Obiettivo Beneficiari Limiti e divieti Condizioni Entità degli aiuti IMBOSCHIMENTI/RIMBOSCHIMENTI DI INTERESSE DELLA COLLETIVITA A. ACQUISTO DI SUPERFICI DA DESTINARE A BOSCO NON TRASFORMABILE Obiettivo

2 Beneficiari Tipologie d intervento Localizzazione degli interventi Limiti e divieti Condizioni : Entità degli aiuti B. CREAZIONE DI BOSCHI NON TRASFORMABILI Obiettivo Beneficiari Tipologie d intervento Localizzazione degli interventi Limiti e divieti Condizioni Entità degli aiuti PROCEDURE AMMINISTRATIVE Premessa Periodo di apertura del bando Limiti e condizioni generali per i beneficiari degli aiuti Presentazione domande Premesse Modalità di presentazione domande Periodo di presentazione domande Spesa massima ammessa a contributo Trasmissione domanda e documentazione da allegare Istruttoria domande Modalità di istruttoria Graduatoria domande Priorità e contenuti delle graduatorie PUNTEGGI PER L ATTRIBUZIONE PRIORITA PER LE SOTTOAZIONI 1.A, 1.B, 1.C., 1,D e 1.E PUNTEGGI PER L ATTRIBUZIONE PRIORITA PER LE SOTTOAZIONI 2.A e 2.B Comunicazione esito istruttoria Riparto delle risorse Comunicazione di finanziamento Comunicazione di accettazione contributo Validità delle domande Iter progetti esecutivi Presentazione dei progetti esecutivi Istruttoria dei progetti esecutivi Approvazione dei progetti esecutivi Comunicazione in merito ai progetti esecutivi Esecuzione dei lavori Denuncia di taglio informatizzata Varianti in corso d'opera Modalità erogazione risorse Spese progettazione e direzione dei lavori I.V.A Anticipi Stato di avanzamento di lavori (SAL) Modalità erogazione Saldi Saldo dei lavori e saldo acquisto terreni (solo per azione 2.A) Saldo delle cure colturali Decadenza Revoche

3 9.2 Rinuncia Tempistica per i beneficiari Tempi di attuazione degli interventi Cronoprogramma dell iniziativa Allegato Allegato PREMESSA A seguito del frequente ricorso da parte dei richiedenti autorizzazione alla trasformazione del bosco alla monetizzazione degli interventi di compensazione forestale, ai sensi dell articolo 43 della Legge Regionale 31/2008, la Provincia di Varese ha avviato iniziative volte a destinare le risorse a tale scopo versate e vincolate alla realizzazione di attività selvicolturali e imboschimenti/rimboschimenti, con le modalità definite nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 243 del 21 Giugno Tra le iniziative messe in atto dalla Provincia di Varese rientra l apertura del presente bando pubblico, riservato agli enti pubblici con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese, denominato Bando Forestale Provinciale Esso prevede la concessione di finanziamenti per opere forestali o idraulico-forestali, articolato su più azioni compatibili con le tipologie di intervento previste dalle disposizioni regionali per interventi di compensazione forestale, ovvero riconducibili ad attività selvicolturali, così come definite dall art. 50 della L.R. 31/2008, e imboschimenti/rimboschimenti. Il finanziamento di tali interventi, come già detto, è rivolto agli enti pubblici per progetti finalizzati esclusivamente a migliorare il bosco e l ecosistema forestale nell esclusivo interesse della collettività, effettuabili solamente in boschi e terreni aperti alla libera fruizione del pubblico. Allo scopo di agevolare la lettura e applicazione del Bando, nella prima parte sono state esplicitate le disposizioni per le singole misure, mentre nella seconda le procedure amministrative per la presentazione e istruttoria delle domande comuni a tutte le azioni nonché i punteggi attribuibili ai fini della compilazione delle graduatorie beneficiari. SCHEMA DELLE AZIONI 1. ATTIVITA SELVICOLTURALI DI INTERESSE DELLA COLLETTIVITA L obiettivo di tale azione è quello di fornire un contributo per un globale miglioramento delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative dei boschi della provincia di Varese, nonché della biodiversità e della sanità di tali ecosistemi attraverso una pluralità di sottoazioni. Queste ultime prendono in considerazione i singoli aspetti relativi al contrasto del dissesto idrogeologico, all eliminazione delle specie arboree esotiche infestanti, alla sostituzione delle specie arboree fuori areale, al miglioramento strutturale e compositivo delle cenosi. Complessivamente quindi tali interventi comporteranno benefici nei confronti della collettività che usufruisce delle suindicate funzioni svolte dal patrimonio forestale della provincia di Varese. 1.A) SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI (S.I.F.) Obiettivo Sistemazione dei dissesti in atto e prevenzione di eventi calamitosi a danno del bosco e del suolo forestale che potrebbero verificarsi. 3

4 Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologie d intervento Sistemazione idraulico-forestali: interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario finalizzate al mantenimento ed al miglioramento del suolo forestale. Localizzazione degli interventi Nel territorio dei Comuni a medio ed elevato coefficiente di boscosità della provincia di Varese 1. Limiti e divieti Non sono ammessi : 1. le opere che ricadono all interno dei centri abitati; 2. le opere che ricadono al di fuori del reticolo idrografico minore, fatto salvo il consolidamento di versanti in frana; 3. i lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti; 4. gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008). Condizioni: 1. La realizzazione dei lavori di SIF dovrà essere effettuata preferibilmente con opere di ingegneria naturalistica come previsto dal Manuale delle Opere di Ingegneria Naturalistica della Regione Lombardia. 2. Il terreno oggetto d intervento deve essere di proprietà dell ente pubblico richiedente o, qualora quest ultimo non ne fosse il proprietario, nella sua disponibilità almeno per l intera durata dei lavori previsti. 3. I terreni in cui si prevede vengano effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). Entità degli aiuti. Il valore dell aiuto è pari al 90% della spesa ammessa. L investimento minimo ammissibile è di ,00 Euro, quello massimo ammissibile è pari a ,00 euro. Tipologie Localizzazione Spesa massima ( ) 1.A) Sistemazioni idraulicoforestali Comuni a medio ed elevato coefficiente di boscosità della provincia di Varese ,00 1 Per i Comuni il cui territorio non è di competenza forestale di un unico Ente Forestale, per l individuazione del livello di boscosità, si dovrà fare riferimento ai criteri utilizzati dall Ente Forestale compente per l area in cui si effettua l intervento. 4

5 1.B) MIGLIORAMENTI FORESTALI NELL INTERESSE DELLA COLLETIVITA Obiettivo Valorizzazione dei boschi esistenti nell interesse della collettività contribuendo direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell ecosistema. Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologie d intervento - conversioni, diradamenti, sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale; - solo nel caso di sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale, eventuali reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) e relative cure colturali quinquennali; - sfolli, diradamenti; - manutenzione in boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica - interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a: - piccole opere di ingegneria naturalistica; - piste forestali temporanee di cui all art 76 del R.R. 5/07 ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti); - realizzazione e posa di segnaletica, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo 2. Localizzazione degli interventi Nel territorio dei comuni ad elevato e medio coefficiente di boscosità della provincia di Varese. Nel territorio dei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese esclusivamente in: - boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla Tavola 11 del P.I.F.; - negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale; - nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS. Limiti e divieti Non sono ammessi: 1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti. 2. Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e s.m.i.). 3. I lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti. 4. Gli interventi di manutenzione 3 ai sistemi verdi prima che siano trascorsi i 5 anni di manutenzione previsti per i medesimi. 2 Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell ambito del Grande Progetto di Montagna finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito della DG Sistemi verdi e paesaggio ( 5

6 5. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo. 6. I tagli boschivi a macchiatico positivo. 7. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale o propedeutici ad un successivo taglio finalizzato a tale scopo. 8. I tagli in boschi aventi una esplicita destinazione produttiva indicata dalla pianificazione forestale. 9. Gli interventi di pulizia del bosco, ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti, a meno che si tratti di interventi in alveo o limitati a permettere lo sgrondo delle acque superficiali. 10. Nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone, l impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali. 11. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti, nei casi non previsti. 12. L impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti. 13. L impianto di specie coltivate a breve e media durata. Condizioni: 1. Il bosco oggetto d intervento deve essere di proprietà dell ente pubblico richiedente o, qualora quest ultimo non ne fosse il proprietario, nella sua disponibilità almeno per l intera durata dei lavori previsti. 2. le conversioni ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 35% dei soggetti presenti; 3. gli sfolli e diradamenti con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti; solo nel caso di popolamenti a prevalenza di Robinia, per favorire le specie autoctone, sono consentite percentuali di prelievo inferiori a quella fissata; 4. i tagli per la sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti; 5. i reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e garantendone, mediante cure colturali di durata almeno quinquennale, l affermazione; alla fine dei lavori di realizzazione dell intervento e del 5 anno di cure colturali potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%; 6. le specie utilizzabili nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone sono quelle previste nell allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007; 7. le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall art. 11 del R.R. 5/2007 Norme forestali regionali e successive modifiche. Tale denuncia deve essere presentata obbligatoriamente prima dell inizio dei lavori e deve garantire la sua validità per il periodo di esecuzione dei lavori stessi; 8. e indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnicoamministrativa prevista dalle normative vigenti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 Norme forestali regionali. La Provincia di Varese può chiedere la presentazione di un progetto di taglio anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007; 9. gli interventi devono riguardare una superficie minima di 1 ettaro, anche se suddivisa in lotti tra loro separati, ciascuno dei quali di estensione minima pari a 2000 m 2, purchè garantiscano nel loro complesso l organicità e funzionalità richiesta all intervento. 3 Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, riguardano i primi cinque anni dalla fine dei lavori così calcolato: nel caso in cui l impianto sia stato completato nel primo semestre dell anno, le manutenzioni partono dal 1 gennaio dell anno corrente; nel caso in cui l impianto sia stato completato nel secondo semestre dell anno, le manutenzioni partono dal 1 gennaio dell anno successivo. 6

7 10. il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo dovrà essere trattato come previsto all art. 22 del R.R. 5/2007; 11. Il progetto relativo all intervento dovrà prevedere, previa contrassegnatura degli individui da sottoporre al taglio, una stima del valore del materiale legnoso franco imposto camionabile derivante dall esecuzione dell intervento stesso. Tale valore economico sarà scomputato dal contributo erogabile. 12. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall art 45 del RR. 5/07 relativamente all obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. La Provincia di Varese verifica il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo. 13. Nel caso di interventi eseguiti in boschi con multifunzionalità alta e in impianti artificiali nel territorio dei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese, essi saranno classificati come bosco non trasformabile dal P.I.F. 14. Nei boschi classificati ad elevato valore naturalistico (boschi con valore per tale funzione pari o superiore a 8 dalla Tavola 6.D del P.I.F.) o nel caso in cui l obiettivo dell intervento sia la valorizzazione della funzione naturalistica, dovranno essere adottati gli interventi previsti dall azione di piano n. 1 del P.I.F.: - arricchimento con specie vegetali di interesse faunistico (per l idoneità strutturale alla nidificazione o la produzione di frutti o semi eduli); - diradamenti selettivi o tagli saltuari per piede d albero all interno dei popolamenti non gestiti a fini produttivi per diversificare i livelli delle chiome; - rilascio di un certo numero di esemplari arborei morti o deperienti in piedi e di qualche tronco, anche deprezzato, a terra per lo sviluppo di un entomofauna diversificata e ricca come base di una catena trofica più complessa. E preferibile una distribuzione omogenea; la quantità di soggetti da rilasciare non è definibile a priori in quanto strettamente dipendente dalle caratteristiche del soprassuolo; - rilascio delle specie rampicanti; - prima dell eliminazione di un esemplare verificare,ove possibile, l assenza di nidi tra le chiome rispettando e rilasciando le piante con nidi soprattutto se appartenenti a specie di grossa taglia. 15. I boschi in cui si prevede vengano effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). Entità degli aiuti Il valore dell aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. La spesa massima ammissibile è di ,00 Euro per ogni singolo progetto. Nel caso in cui il progetto preveda il reimpianto con specie autoctone (rinnovazione artificiale) a seguito di sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale è concesso un contributo aggiuntivo pari, al massimo, a euro ad ettaro, per le spese di reimpianto e cure colturali quinquennali. Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito 4 per almeno 10 metri cubi ad ettaro. Tipologia Localizzazione Spesa unitaria massima/contributo massimo ( /ha) Spesa unitaria massima/contributo massimo con Spesa unitaria massima/contributo massimo con 4 Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l effettiva vendita. 7

8 1.B) Miglioramenti forestali nell interesse della collettività Tutto il territorio della provincia di Varese con limitazioni per i Comuni a insufficiente coefficiente di boscosità materiale conferito ( /ha) reimpianto con specie autoctone ( /ha) 4.000, , ,00 1.C) TAGLIO ESOTICHE A CARATTERE INFESTANTE Obiettivo Ridurre la concorrenza delle specie esotiche a vantaggio delle specie autoctone per il recupero di ecosistemi in cui queste ultime rischiano di essere sostituite. Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologie d intervento Taglio e sradicamento di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità (di cui all allegato B del r.r. 5/2007 e smi) 5, rendendo necessario il ripristino ecologico e protettivo delle foreste ed eventuale rinnovazione artificiale con specie autoctone e relative cure colturali quinquennali. Localizzazione degli interventi Nel territorio dei Comuni ad elevato e medio coefficiente di boscosità della provincia di Varese limitatamente a quelli classificati di collina e di pianura da ISTAT. Nel territorio dei Comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese limitatamente a quelli classificati di collina e di pianura da ISTAT ed esclusivamente in: - boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla Tavola 11del P.I.F.; - nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS. Limiti e divieti Non sono ammessi : 1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti. 2. Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e s.m.i.). 5 In questo allegato la Robinia non è elencata tra specie esotiche a carattere infestante. Peraltro, per il territorio di competenza forestale della Provincia di Varese è valido l art.10 delle N.T.A. del P.I.F. per cui tale specie non è da considerarsi esotica. 8

9 3. I lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti. 4. Gli interventi di manutenzione 6 ai sistemi verdi prima che siano trascorsi i 5 anni di manutenzione previsti per i medesimi. 5. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo. 6. I tagli boschivi a macchiatico positivo. 7. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale o propedeutici ad un successivo taglio finalizzato a tale scopo. 8. I tagli in boschi aventi una esplicita destinazione produttiva indicata dalla pianificazione forestale. 9. Gli interventi di pulizia del bosco, ossia interventi finalizzati esclusivamente al taglio o eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti. 10. Nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone, l impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali. 10. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti, nei casi non previsti L impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti. 12. L impianto di specie coltivate a breve e media durata. Condizioni: 1. Il bosco oggetto d intervento deve essere di proprietà dell ente pubblico richiedente o, qualora quest ultimo non ne fosse il proprietario, nella sua disponibilità almeno per l intera durata dei lavori previsti. 2. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo a seguito dell eradicazione delle esotiche a carattere infestante (obbligo art.30 comma 2 R.R. 5/2007 Norme Forestali Regionali e s.m.i.) e garantendone, mediante cure colturali di durata almeno quinquennale, l affermazione. Alla fine dei lavori di realizzazione dell intervento e del 5 anno di cure colturali potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%; 3. Le specie utilizzabili nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone sono quelle previste nell allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007; 4. le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall art. 11 del R.R. 5/2007 Norme forestali regionali e successive modifiche. Tale denuncia deve essere presentata obbligatoriamente prima dell inizio dei lavori e deve garantire la sua validità per il periodo di esecuzione dei lavori stessi; 5. e indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnicoamministrativa prevista dalle normative vigenti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 Norme forestali regionali. La Provincia di Varese può chiedere la presentazione di un progetto di taglio anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007; 6. gli interventi devono riguardare una superficie minima di 1 ettaro, anche se suddivisa in lotti tra loro separati, ciascuno dei quali di estensione minima pari a 2000 m 2, purchè garantiscano nel loro complesso l organicità e funzionalità richiesta all intervento. 7. il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo dovrà essere trattato come previsto all art. 22 del R.R. 5/2007; 6 Le manutenzioni, comprensive di spese tecniche, riguardano i primi cinque anni dalla fine dei lavori così calcolato: nel caso in cui l impianto sia stato completato nel primo semestre dell anno, le manutenzioni partono dal 1 gennaio dell anno corrente; nel caso in cui l impianto sia stato completato nel secondo semestre dell anno, le manutenzioni partono dal 1 gennaio dell anno successivo. 9

10 8. Il progetto relativo all intervento dovrà prevedere, previa contrassegnatura degli individui da sottoporre al taglio, una stima del valore del materiale legnoso franco imposto camionabile derivante dall esecuzione dell intervento stesso. Tale valore economico sarà scomputato dal contributo erogabile. 9. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall art 45 del RR. 5/07 relativamente all obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. La Provincia di Varese verifica il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo. 10. Nel caso di interventi eseguiti in boschi con multifunzionalità alta nel territorio dei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese, essi saranno classificati come bosco non trasformabile dal P.I.F. 11. Nei boschi classificati ad elevato valore naturalistico (boschi con valore per tale funzione pari o superiore a 8 dalla Tavola 6.D del P.I.F.), dovranno essere adottati gli interventi previsti dall azione di piano n. 1del P.I.F.: - arricchimento con specie vegetali di interesse faunistico (per l idoneità strutturale alla nidificazione o la produzione di frutti o semi eduli); - rilascio delle specie rampicanti; 12. I boschi in cui si prevede vengano effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). Entità degli aiuti Il valore dell aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. La spesa massima ammissibile è di ,00 Euro per ogni singolo progetto Nel caso in cui il progetto preveda il reimpianto con specie autoctone (rinnovazione artificiale) è concesso un contributo aggiuntivo pari, al massimo, a euro ad ettaro, per le spese di reimpianto e cure colturali quinquennali. Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito 7 per almeno 10 metri cubi ad ettaro. Tipologie Localizzazione Spesa unitaria massima/contributo massimo ( /ha) 1.C) Taglio esotiche a carattere infestante Comuni di pianura e di collina della provincia di Varese con limitazioni per i Comuni a insufficiente Spesa unitaria massima/contributo massimo con materiale conferito ( /ha) 3.000, , ,00 Spesa unitaria massima/contributo massimo con reimpianto con specie autoctone ( /ha) 7 Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l effettiva vendita. 10

11 coefficiente di boscosità 1.D) INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI Obiettivo Miglioramento delle condizioni fitosanitarie dei boschi e ripristino delle cenosi forestali interessate da eventi imprevisti. Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologie d intervento Taglio di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche (inquinamento atmosferico, tempeste inondazioni od eventi simili) ed incendi; prevenzione, eradicazione e trattamento di fitopatie e parassitologie attraverso il taglio e l asportazione delle piante malate o morte; eventuali reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell eradicazione delle esotiche a carattere infestante (obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 Norme forestali regionali ) con relative cure colturali quinquennali; Interventi accessori: è consentito realizzare per una quota massima del 20% dell importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a: piste forestali temporanee di cui all art 76 del R.R. 5/07 ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti); piccole opere di ingegneria naturalistica; realizzazione e posa di segnaletica, da realizzare secondo le linee guida del quaderno delle opere tipo 8 ; lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici (trappole, ferormoni,raccolta nidi ecc). Localizzazione degli interventi Nel territorio dei Comuni ad elevato e medio coefficiente di boscosità della provincia di Varese. Nel territorio dei Comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese esclusivamente in: - boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla Tavola 11del P.I.F.; - nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS. - negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale; Limiti e divieti Non sono ammessi : 1. Gli interventi che possono ridurre la biodiversità, provocare la liscivazione dei nutrienti, avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti. 8 Prodotto dalla Provincia di Como in collaborazione con Ersaf nell ambito del Grande Progetto di Montagna finanziato da Regione Lombardia scaricabile dal sito della DG Sistemi verdi e paesaggio ( 11

12 2. Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008 e smi). 3. I lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti. 4. I tagli di utilizzazione di qualsiasi tipo. 5. I tagli boschivi a macchiatico positivo. 6. I tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale o propedeutici ad un successivo taglio finalizzato a tale scopo. 7. I tagli in boschi aventi una esplicita destinazione produttiva indicata dalla pianificazione forestale. 8. Nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone, l impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali. 9. La rinnovazione artificiale a seguito di tagli di utilizzazione o di tagli successivi o diradamenti, nei casi non previsti. 10. L impianto di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti. 11. l impianto di specie coltivate a breve e media durata. Condizioni 1. Il bosco oggetto d intervento deve essere di proprietà dell ente pubblico richiedente o, qualora quest ultimo non ne fosse il proprietario, nella sua disponibilità almeno per l intera durata dei lavori previsti. 2. I reimpianti con specie autoctone (rinnovazione artificiale) solo nel caso sostituzione di impianti artificiali di conifere fuori areale e a seguito dell eradicazione delle esotiche a carattere infestante (obbligo art 30 comma 2 RR 5/2007 Norme forestali regionali ) e garantendone, mediante cure colturali di durata almeno quinquennale, l affermazione. Alla fine dei lavori di realizzazione dell intervento e del 5 anno di cure colturali potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%; 3. le specie utilizzabili nel caso in cui l intervento preveda il reimpianto con specie autoctone sono quelle previste nell allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007; 4. Le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnati da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall art. 11 del R.R. 5/2007 Norme forestali regionali e successive modifiche; tale denuncia deve essere presentata obbligatoriamente prima dell inizio dei lavori e deve garantire la sua validità per il periodo di esecuzione dei lavori stessi. 5. E indispensabile che la domanda di taglio sia correlata della necessaria documentazione tecnicoamministrativa prevista dalle normative vigenti, opportunamente integrata, in caso di accoglimento, dagli elaborati progettuali esecutivi, e risponda a quanto previsto dal R.R. 5/2007 Norme forestali regionali. La Provincia di Varese può chiedere la presentazione di un progetto di taglio anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali esso è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/ gli interventi devono riguardare una superficie minima di 1 ettaro, anche se suddivisa in lotti tra loro separati, ciascuno dei quali di estensione minima pari a 2000 m 2, purchè garantiscano nel loro complesso l organicità e funzionalità richiesta all intervento. 7. Il materiale di scarto (piante di piccolo diametro, cimali, ramaglia ecc.) non conferito come indicato al paragrafo successivo non dovrà essere presente nell area del cantiere se non in forma residuale e dovrà essere accatastato al bordo della strada più vicina. 8. Il progetto relativo all intervento dovrà prevedere, previa contrassegnatura degli individui da sottoporre al taglio, una stima del valore del materiale legnoso franco imposto camionabile derivante dall esecuzione dell intervento stesso. Tale valore economico sarà scomputato dal contributo erogabile. 9. Nel caso in cui il richiedente sia un gestore del piano di assestamento forestale deve impegnarsi a rispettare quanto previsto dall art 45 del RR. 5/07 relativamente all obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita della ripresa forestale. La Provincia di Varese verificare il rispetto degli obblighi prima della liquidazione del saldo. 12

13 10. Nel caso di interventi eseguiti in boschi con multifunzionalità alta e in impianti artificiali nel territorio dei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese, essi saranno classificati come bosco non trasformabile dal P.I.F. 11. Nei boschi classificati ad elevato valore naturalistico (boschi con valore per tale funzione pari o superiore a 8 dalla Tavola 6.D del P.I.F.), dovranno essere adottati gli interventi previsti dall azione di piano n. 1 del P.I.F.: - arricchimento con specie vegetali di interesse faunistico (per l idoneità strutturale alla nidificazione o la produzione di frutti o semi eduli); - rilascio di un certo numero di esemplari arborei morti o deperienti in piedi e di qualche tronco, anche deprezzato, a terra per lo sviluppo di un entomofauna diversificata e ricca come base di una catena trofica più complessa. E preferibile una distribuzione omogenea; la quantità di soggetti da rilasciare non è definibile a priori in quanto strettamente dipendente dalle caratteristiche del soprassuolo; - rilascio delle specie rampicanti; - prima dell eliminazione di un esemplare verificare,ove possibile, l assenza di nidi tra le chiome rispettando e rilasciando le piante con nidi soprattutto se appartenenti a specie di grossa taglia. 12. I boschi in cui si prevede vengano effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). Entità degli aiuti Il valore dell aiuto è pari al 100% della spesa ammessa. L investimento minimo ammissibile è di 4.500,00 Euro e, quello massimo ammissibile è di ,00 Euro per ogni singolo progetto. Nel caso in cui il progetto preveda il reimpianto con specie autoctone (rinnovazione artificiale) è concesso un contributo aggiuntivo pari, al massimo, a euro ad ettaro, per le spese di reimpianto e cure colturali quinquennali. Inoltre sarà possibile riconoscere un costo aggiuntivo di 100 Euro per ettaro, per il recupero del materiale di scarto derivante dalle operazioni di taglio (rami, ramaglia, cimali ecc.) se conferito 9 per almeno 10 metri cubi ad ettaro. Tipologie Localizzazione Contributo fino ad un massimo ( /ha) 1.D) Interventi forestali straordinari Tutto territorio della provincia di Varese con limitazioni per i Comuni a insufficiente coefficiente di Contributo massimo con materiale conferito ( /ha) 4.500, , ,00 Spesa unitaria massima/contributo massimo con reimpianto con specie autoctone ( /ha) 9 Il conferimento, a soggetto pubblico e privato, và documentato sulla base di un contratto debitamente sottoscritto tra le parti o documento fiscale comprovante l effettiva vendita. 13

14 boscosità 1.E) RINFOLTIMENTI PER PROMUOVERE LA BIODIVERSITA Obiettivo E prevista la possibilità di mettere a dimora specie forestali autoctone in boschi con basso livello di biodiversità o comunque in boschi dove tali specie autoctone sono scomparse. Si tratta di rinnovazione artificiale in aree boscate già esistenti, con obiettivi appunto di incremento della biodiversità. Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologia Si tratta di rinnovazione artificiale, ossia mediante semina o piantagione in aree boscate già esistenti. Sono ammissibili le spese riferite ai seguenti lavori: lavorazioni del terreno, tracciamento filari, apertura buche, l estirpazione delle ceppaie; concimazione di fondo; pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante, l acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d origine e fitosanitaria; sono consentiti interventi di miglioria forestale consistenti nell eliminazione degli individui malati e malformati cure colturali relative alle plantule messe a dimora Localizzazione degli interventi Nel territorio dei Comuni ad elevato e medio coefficiente di boscosità della provincia di Varese, limitatamente a quelli classificati di collina e pianura da ISTAT. Nel territorio dei Comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese, limitatamente ai Comuni di collina e pianura, esclusivamente in: - boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla Tavola 11del P.I.F.; - negli impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale; - nei boschi ricadenti in habitat forestali delle Rete Natura 2000, monumenti naturali e nei PLIS. Limiti e divieti Non possono essere finanziati: 1. gli interventi che prevedano imboschimenti con specie coltivate a breve durata o con specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno; 2. gli interventi che prevedano l impiego di specie non autoctone, di specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 del 31 marzo e di specie autoctone di provenienza non certificata; 3. l impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali; 4. gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008); 10 Allegato E della d.g.r. n del

15 5. gli interventi con un parere contrario espresso dall ente gestore del sito Natura 2000, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell intervento sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); 6. gli interventi con un parere contrario espresso dall ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell intervento sull area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare; 7. i rimboschimenti (rinnovazione artificiale secondo il r.r. 5/2007) sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata; 8. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la liscivazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti, 9. I lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti. 10. gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni; 11. gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008); 12. gli eventuali interventi di miglioria forestale che si configurano come: - tagli boschivi a macchiatico positivo. - tagli a finalità produttiva, ossia finalizzati a produrre legno a scopo commerciale o propedeutici ad un successivo taglio finalizzato a tale scopo. - tagli in boschi aventi una esplicita destinazione produttiva indicata dalla pianificazione forestale. Condizioni 1. Il terreno oggetto d intervento deve essere di proprietà dell ente pubblico richiedente o, qualora quest ultimo non ne fosse il proprietario, nella sua disponibilità almeno per l intera durata dei lavori previsti. 2. Gli interventi, che devono ricadere in aree boscate già esistenti con l obiettivo di incrementare la biodiversità, si configurano come rinfoltimenti che devono avere una densità minima di n. 250 piante/ha. 3. gli interventi devono riguardare una superficie minima di 1 ettaro, anche se suddivisa in lotti tra loro separati, ciascuno dei quali di estensione minima pari a 2000 m 2, purchè garantiscano nel loro complesso l organicità e funzionalità richiesta all intervento. 4. Il richiedente che riceve gli aiuti è obbligato a garantire, mediante cure colturali di durata almeno quinquennale, l affermazione delle plantule messe a dimora. 5. Il richiedente è tenuto al mantenimento e ripristino dell intervento a proprie spese nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso. 6. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire causa di forza maggiore ; 7. Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni 11 ; 8. Alla fine dei lavori di realizzazione dell intervento e del 5 anno di cure colturali potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%; 9. Le specie utilizzabili nella realizzazione degli impianti di specie arboree ed arbustive sono quelle previste nell allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007; 11 Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e la disciplina dell attività venatoria e successive modificazioni ed integrazioni. 15

16 10. Nel caso vengano eseguiti anche interventi di miglioria forestale, le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi dovranno essere accompagnate da una denuncia di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata prevista dall art. 11 del R.R. 5/2007 Norme forestali regionali e successive modifiche; tale denuncia deve essere presentata obbligatoriamente prima dell inizio dei lavori e deve garantire la sua validità per il periodo di esecuzione dei lavori stessi. 11. Nel caso vengano eseguiti anche interventi di miglioria forestale, il progetto relativo all intervento dovrà prevedere, previa contrassegnatura degli individui da sottoporre al taglio, una stima del valore del materiale legnoso franco imposto camionabile derivante dall esecuzione dell intervento stesso. Tale valore economico sarà scomputato dal contributo erogabile. 12. Nel caso di interventi eseguiti in boschi con multifunzionalità alta e in impianti artificiali nel territorio dei comuni a insufficiente coefficiente di boscosità di competenza forestale della Provincia di Varese, essi saranno classificati come bosco non trasformabile dal P.I.F. 13. Nei boschi classificati ad elevato valore naturalistico (boschi con valore per tale funzione pari o superiore a 8 dalla Tavola 6.D del P.I.F.) o nel caso in cui l obiettivo dell intervento sia la valorizzazione della funzione naturalistica, dovranno essere adottati gli interventi previsti dall azione di piano n. 1del P.I.F.: - arricchimento con specie vegetali di interesse faunistico (per l idoneità strutturale alla nidificazione o la produzione di frutti o semi eduli); - rilascio di un certo numero di esemplari arborei morti o deperienti in piedi e di qualche tronco, anche deprezzato, a terra per lo sviluppo di un entomofauna diversificata e ricca come base di una catena trofica più complessa. E preferibile una distribuzione omogenea; la quantità di soggetti da rilasciare non è definibile a priori in quanto strettamente dipendente dalle caratteristiche del soprassuolo; - rilascio delle specie rampicanti; - prima dell eliminazione di un esemplare verificare,ove possibile, l assenza di nidi tra le chiome rispettando e rilasciando le piante con nidi soprattutto se appartenenti a specie di grossa taglia. 14. I boschi in cui si prevede vengano effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). Entità degli aiuti. Il valore dell aiuto è pari al 100 % della spesa ammessa. L investimento minimo ammissibile è di 5.000,00 Euro, quello massimo ammissibile è di ,00 euro. Il contributo comprende i costi di impianto più la manutenzioni quinquennali necessarie all affermazione delle plantule messe a dimora. Tipologie Localizzazione % Spesa unitaria massima ( /ha) 1.E) Rinfoltimenti per promuovere la biodiversità Comuni di collina e pianura della provincia di Varese con limitazioni per i Comuni a insufficiente coefficiente di boscosità ,00 16

17 2. IMBOSCHIMENTI/RIMBOSCHIMENTI DI INTERESSE DELLA COLLETIVITA 2.A. ACQUISTO DI SUPERFICI DA DESTINARE A BOSCO NON TRASFORMABILE Obiettivo Incentivare la realizzazione di boschi non trasformabili (ai sensi dell art. 43 della Legge Regionale 31/2008), agevolando l acquisto di aree dove realizzare gli interventi e l effettuazione di questi ultimi. Beneficiari Le persone giuridiche di diritto pubblico con territorio di competenza ricadente almeno in parte nella provincia di Varese. Tipologie d intervento Contributo per il costo di acquisto dei terreni da destinare a bosco non trasformabile, ad esclusione delle spese sostenute per la stipula degli atti di acquisto e permuta dei terreni, e congiuntamente per la realizzazione di relativo imboschimento/rimboschimento e cure colturali post-impianto di durata pari a 7 anni. Localizzazione degli interventi Nel territorio dei Comuni a medio e insufficiente coefficiente di boscosità della provincia di Varese limitatamente a quelli classificati di pianura e di collina da ISTAT. Limiti e divieti Non possono essere finanziati: 1. i progetti che riguardano l acquisto di terreni per una finalità diversa dalla creazione di superficie a bosco (ai sensi dell articolo 42 della Legge Regionale 31/2008) non trasformabile (ai sensi dell articolo 43 della stessa Legge Regionale). Non potranno dunque essere finanziati progetti riguardanti l acquisto di terreni e congiunta realizzazione di parchi, giardini, siepi, barriere frangivento o similari; 2. i progetti che riguardano l acquisto di terreni senza i congiunti lavori di imboschimento/rimboschimento; 3. gli interventi che prevedano imboschimenti/rimboschimenti con specie coltivate a breve durata o con specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno; 4. gli interventi che prevedano l impiego di specie non autoctone, di specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 del 31 marzo e di specie autoctone di provenienza non certificata; 5. l impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali; 6. gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008); 7. gli interventi con un parere contrario espresso dall ente gestore del sito Natura 2000, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell intervento sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); 8. gli interventi con un parere contrario espresso dall ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell intervento sull area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare; 12 Allegato E della d.g.r. n del

18 9. i rimboschimenti sono vietati per cinque anni in zone incendiate ovvero in presenza di parere contrario espresso dall Ente competente ai sensi della Legge 353/2000 e non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata; 10. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la liscivazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti, 11. I lavori e le opere che beneficiano già del sostegno previsto da altri finanziamenti. 12. gli interventi previsti da prescrizioni di natura urbanistica, o ambientali (cave, discariche, ecc.) o da impegni derivanti da lottizzazioni; 13. gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008); Condizioni : 1. I progetti che riguardano l acquisto di terreni e congiunti lavori di imboschimento/rimboschimento non devono ricadere in aree interne al Tessuto Urbano Consolidato o, esternamente a quest ultimo, non devono riguardare aree urbanisticamente trasformabili ai sensi del vigente PGT o, in caso di PRG, devono essere ricomprese in aree con destinazione urbanistica E (agricola forestale) di cui alla Legge 765/1967; 2. Il finanziamento riguarda preferibilmente l acquisto di aree che costituiscono il collegamento e l integrazione di aree di proprietà o in piena disponibilità a Enti pubblici o che siano state già individuate da piani o programmi comunali o sovracomunali per il conseguimento dell obiettivo dell azione 2.A. 3. Il finanziamento deve riguardare una superficie minima di 1 ettaro, anche se suddivisa in lotti tra loro separati in ciascuno dei quali costituire un bosco ai sensi dell articolo 42 della Legge Regionale 31/2008 e purchè garantiscano nel loro complesso l organicità e funzionalità richiesta all intervento; 4. Il richiedente che riceve gli aiuti è obbligato a garantire, mediante cure colturali di durata pari a 7 anni, l affermazione delle plantule messe a dimora. 5. L imboschimento/rimboschimento realizzato nel territorio di competenza forestale della Provincia di Varese, verrà classificato come bosco non trasformabile dal P.I.F. 6. Il richiedente è tenuto al mantenimento e ripristino dell intervento a proprie spese nel caso di danni derivati da eventi imputabili a negligenza ed incuria da parte del richiedente stesso. 7. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire causa di forza maggiore ; 8. Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni 13 ; 9. Alla fine dei lavori di realizzazione dell intervento e del 7 anno di cure colturali potranno essere accettate fallanze per morie fino al 10%; 10. Le specie utilizzabili nella realizzazione degli impianti di specie arboree ed arbustive sono quelle previste nell allegato C del Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007; 11. Gli interventi devono rispettare le prescrizioni di cui al Titolo III, Capo III "rimboschimenti ed imboschimenti" del r.r. 5/2007, all'art. 23 comma 3 e all'art. 48, comma 1, lettera j dello stesso regolamento. 12. L imboschimento/rimboschimento dovrà prevedere la messa a dimora di specie vegetali di interesse faunistico (per l idoneità strutturale alla nidificazione o la produzione di frutti o semi eduli); 13. I terreni in cui saranno effettuati gli interventi devono essere aperti alla libera fruizione del pubblico (sono possibili limitazioni solo per scopi di tutela della biodiversità o di tutela della sicurezza dei visitatori). 13 Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e la disciplina dell attività venatoria e successive modificazioni ed integrazioni. 18

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