L' anno... il giorno... del mese di... in... Via..., avanti a me,.. sono comparsi i Signori:

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1 CONTRATTO DI CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE GENERALE E DI GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 PIAN DEL POGGIO MONTE CHIAPPO (ARTT. 142 D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163) L' anno... il giorno... del mese di... in... Via..., avanti a me,.. sono comparsi i Signori: - SIG./DOTT./ ING.... nato a... il..., nella sua qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio... il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA che rappresenta secondo quanto indicato dall'art.., e in forza dell'art. del vigente Statuto, di seguito semplicemente amministrazione "Concedente"; - - SIG./DOTT./ ING...., nato a..., il..., domiciliato per la carica come appresso, in qualità di Legale rappresentante/ Procuratore della impresa avente sede legale in... (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di...) con capitale sociale di... (interamente versato), il quale è in possesso della capacità di impegnare legalmente l'impresa ed è autorizzato a riscuotere e a quientanziare così come previsto dall'art. 18 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, di seguito semplicemente "Concessionario"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo. Di comune accordo, le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso e mi richiedono di ricevere il presente atto. PREMESSE - con deliberazione n 17 del 27/09/2013 veniva approvato il progetto definitivo inerente la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori di revisione generale nonché la gestione della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo, intervento che risulta ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici dell'amministrazione concedente; - con determinazione dirigenziale a contrattare ai sensi dell'art. 11, comma 2 D.Lgs.163/2006, n.. del veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del contratto di concessione per la progettazione esecutiva e l esecuzione dei lavori di revisione generale nonché la gestione della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo sopra indicato; - in seguito a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n.del..., i lavori venivano definitivamente aggiudicati all'impresa... in alternativa all'ati (o RTI) tra le seguenti imprese... per il prezzo complessivo di... ( diconsi...) oltre Iva; - in data... veniva acquisito agli atti il certificato camerale contenente il nulla osta antimafia - sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 D.Lgs.163/2006; - i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono indicati nel piano economico finanziario e di seguito richiamati, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto:... tra le parti in epigrafe identificate CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

2 Art. 1 PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale, sì da formarne unico ed inscindibile testo, sicché le parti fin d'ora dichiarano di rinunciare a sollevare eccezioni relativamente alla veridicità ed alla realtà di quanto nelle premesse indicato e/o riportato ART. 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto e dei relativi allegati, e salvo deroga espressamente disposta, le parti intendono attribuire ai termini di seguito menzionati, il significato a fianco agli stessi indicato : CODICE: Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/17/ce " e successive modificazioni ed integrazioni; REGOLAMENTO: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; CONCEDENTE:.Comune di Santa Margherita di Staffora CONCESSIONARIO:... LAVORI: lavori di revisione generale della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo sopra indicata; CONTRATTO DI CONCESSIONE: il presente contratto pubblico che ha per oggetto la progettazione esecutiva, l esecuzione dei lavori di revisione generale e la gestione compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo ; PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: il documento di natura economica finanziaria, allegato al contratto di concessione, di copertura degli investimenti privati e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e che deve tenere conto della restituzione dell impianto al termine della concessione in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: insieme delle disposizioni relative all intervento di revisione generale e gestione economico finanziaria della seggiovia CRONOPROGRAMMA: programma cronologico di avanzamento dei lavori, contenente anche l'elenco analitico dei permessi e delle autorizzazioni, incluse le date per l'eventuale rilascio (laddove non ancora disposto), e relativo alle fasi cronologiche necessarie al completamento dei lavori, incluse le eventuali espropriazioni, rimozione di sottoservizi e interferenze e allegato al contratto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: soggetto nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento di affidamento del presente contratto relativamente a tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento nonché dell'esecuzione, e che svolge tutti i compiti relativi all'affidamento medesimo, previsti dal codice nonché gli altri eventuali compiti menzionati dal regolamento, e che svolge altresì i compiti inerenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto che non sono attribuiti al direttore dell'esecuzione ovvero ad altri soggetti DIRETTORE DEI LAVORI: soggetto preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE: soggetto nominato dal concedente titolare della vigilanza sull'esatto adempimento, da parte del concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione PREZZO: SUBAPPALTO: qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, fermo restando che non si configurano come attività affidate in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE L'amministrazione concedente affida al concessionario, che accetta, la concessione in via esclusiva della: progettazione esecutiva nonché esecuzione dei lavori di revisione generale e della gestione della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo Segnatamente, il concedente affida in via esclusiva al concessionario: - la progettazione esecutiva dei lavori di revisione generale della Seggiovia biposto BM39 Pian del Poggio Monte Chiappo

3 - la realizzazione dei predetti lavori conformemente a tutti i documenti di progettazione, inclusa la fornitura e l'installazione di tutti gli impianti e di tutte le apparecchiature - la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera in conformità al capitolato speciale relativo alla gestione dell'opera - la gestione dell'opera, con rischio a proprio carico, per tutta la durata del contratto di concessione. ART. 4 DISCIPLINA APPLICABILE ALLA CONCESSIONE Il presente contratto di concessione è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei documenti di seguito indicati, che si considerano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati: - Progetti, disegni, elaborati progettuali e capitolato speciale di appalto; - determinazione a contrarre del Dirigente/Responsabile del servizio; - bando di gara della procedura aperta e documenti alla stessa allegati inclusi i capitolati speciali relativi alla realizzazione dell intervento e alla gestione della seggiovia nonché alla erogazione dei servizi; - determinazione a contrarre del Dirigente/Responsabile del servizio di aggiudicazione della procedura aperta; - offerta economica e offerta tecnica; - piano economico-finanziario; - crono programma; Le parti si danno atto di avere sottoscritto i sopra elencati documenti, che risultano depositati presso l'archivio dell'amministrazione concedente. ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione ha la durata dalla stipulazione del presente contratto di cui mesi per l effettuazione dei lavori anni di gestione ferme le facoltà di revoca e di proroga, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e del presente contratto. ART. 6 SOCIETÀ DI PROGETTO... A tal fine, la società pubblica di progetto si impegna a compiere tutte le attività oggetto della presente concessione, in conformità alle clausole di condizioni di cui ai documenti nella stessa indicati e alla stessa allegati. La società di progetto è l'unica responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della società di progetto nonché nei confronti del concedente e le cessioni di quote della società di progetto sono disciplinati come segue :... Le cessioni di quote che comportino l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale devono essere preventivamente comunicate per iscritto al concedente. ART. 7 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario assume l'obbligazione di: - redigere i documenti di progettazione dell'intervento in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento; - eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento - gestire l'opera a proprio rischio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria; inoltre dichiara di aver versato al Comune di Santa Margherita di Staffora ,00 quale cofinanziamento dell intervento di revisione generale, somma che sarà utilizzata per finanziare l intervento; - assicurare il finanziamento della gestione della seggiovia. Il concessionario si impegna, altresì, a informare per iscritto e tempestivamente il concedente relativamente a: - contestazioni afferenti aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; - ogni circostanza o fatto idoneo a cagionare sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 3 giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con

4 segnalazione della causa nonché delle misure che il concessionario intenda adottare per limitare ulteriori danni e ritardi; - ogni circostanza o fatto che possa dar luogo sospensione o indisponibilità della gestione per un periodo superiore a 3. con segnalazione della causa nonché delle misure che il concessionario intenda adottare per evitare o limitare danni e ritardi; - il verificarsi dei presupposti per la risoluzione, il recesso, la decadenza del beneficio del termine, o altro presupposto per la chiusura delle linee di credito concesse al concessionario, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei finanziatori nei confronti del concessionario; - instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del concessionario di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto; - ogni alta circostanza di fatto o di diritto che possa avere effetto pregiudizievole sulla validità ed efficacia della concessione, o sulla capacità del concessionario di adempiere esattamente alle obbligazioni poste a suo carico. Le informazioni sopra indicate sono comunicate: - al responsabile del procedimento nella fase di costruzione; - al responsabile della concessione nel corso della fase di gestione. Nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, e nell'adempimento delle obbligazioni che formano oggetto del presente contratto, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti lavori, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Segnatamente, il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. Il concessionario è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali terzi affidatari e/o subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei contratti di appalto o di subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e degli obblighi in materia di sicurezza, il concessionario è obbligato a dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. ART. 8 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione. Il concessionario è responsabile del danno e pregiudizio di qualsiasi natura causati al concedente o i suoi dipendenti consulenti, a diretta conseguenza delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori dei suoi ausiliari in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di costruzione sia durante la fase di gestione. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al concessionario o i suoi dipendenti è a carico del concessionario medesimo. ART. 9 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE Il concedente si impegna a: - istruire e adottare le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che si rendano necessari per la realizzazione dell intervento e la gestione della seggiovia nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogamma; - compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per la realizzazione dell intervento e alla gestione della seggiovia, compresa l'adozione di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e gli atti amministrativi, nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma; - fornire al concessionario, in attuazione al principio di leale collaborazione e di buona fede, ogni utile supporto in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal concedente; - adottare ogni utile provvedimento, atto e accordo che si renda necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano pregiudicare, ritardare o comunque ostacolare la realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dal crono programma; - cooperare con il concessionario e con i soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal concessionario;

5 - negoziare con il concessionario eventuali modificazioni delle condizioni della concessione quando si rendano necessarie per tutelare le ragioni di credito dei soggetti finanziatori, purché si tratti di modificazioni che non alterano i termini della concessione, né le garanzie a favore del concedente e fermo restando che, in nessun caso, il concedente sarà tenuto ad accettare modificazioni che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal concessionario, rispetto a quanto previsto dal presente contratto; - consegnare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, a) mettendo a disposizione del concessionario, secondo quanto indicato negli atti di progettazione, le aree e gli spazi di proprietà del concedente, necessarie alla realizzazione dell'intervento ovvero - procedere al pagamento per stati di avanzamento dei lavori, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. - dar corso ad ogni attività necessaria ad assicurare la piena disponibilità della seggiovia ai fini della messa in esercizio della stessa e alla sua gestione entro 15 giorni dal collaudo finale. - attuare, nella materia oggetto della presente concessione, una politica di programmazione che sia funzionale alla più ampia utilità e redditività della gestione dell'opera. ART. 10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE Le parti danno atto che ai progetti si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI del codice. ART. 11 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE LAVORI I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità e integrale osservanza alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa statale, regionale e provinciale applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera e alla gestione della stessa. Segnatamente, il concessionario si impegna a realizzare l'opera nella scrupolosa osservanza di tutte le specifiche tecniche e giuridiche contenute nel capitolato speciale, allegato al presente contratto. ART. 12 DIVIETO DI ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE E' fatto divieto alle parti di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147 del codice, previo aggiornamento dell'atto di concessione. ART. 13 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA La direzione dei lavori compete al concessionario, il quale è tenuto a istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice e del regolamento. Il concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio. Il concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. A norma dell'art. 131 del codice, il piano di sicurezza fa parte integrante del presente contratto e ad esso è allegato. Ai sensi dell' art. 118, comma 7 del codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Ai sensi del combinato disposto degli art. 118 e art. 131 del codice, il concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro sono quantificati come segue: euro... per... ; euro... per...; euro... per... Il concessionario è obbligato ad osservare tutto le misure generali di tutela a salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/200 ed è responsabile anche delle inadempienze dei terzi appaltatori e/o subappaltatori.

6 In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. ART. 14 ALTA VIGILANZA la funzione di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori compete al concedente, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di alta vigilanza, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario. Nell'esercizio delle funzioni di alta vigilanza, il concedente può impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive. ART. 15 ESPROPRIAZIONI Il Concessionario è tenuto a procedere, a propria cura e spese, all'espropriazione e/o all'occupazione temporanea delle aree, terreni e/o immobili dichiarati nel piano delle espropriazioni. In relazione alle espropriazioni, il concessionario è tenuto: - a curare le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, la liquidazione delle relative indennità in via amministrativa, giudiziaria o sulla base di eventuali accordi bonari. - ad aggiornare periodicamente il concedente sullo stato delle procedure di esproprio. ART. 16 RITARDI E PROROGHE In caso di ritardi nei procedimenti espropriativi ovvero nella rimozione di sottoservizi e interferenze non imputabili al concessionario che comportino un ritardo dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, in ossequio al principio di buona fede, le parti si obbligano a concordare proroghe di durata corrispondente al ritardo registrato, fermo restando che, in nessun caso, il concessionario può richiedere proroghe qualora il ritardo sia imputabile a inadempienze o fatti allo stesso imputabili. In caso di ritardo nella realizzazione dei lavori, rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma dovuto a: -forza maggiore; - modifiche legislative che rendano necessarie varianti in corso d'opera; - varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del codice; - ritardi non imputabili al concessionario nello svolgimento delle procedure di espropriazione o acquisto di immobili o terreni strumentali al progetto; - fatto del concedente; - mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei consensi, permessi, nulla osta etc., rispetto ai termini previsti dal cronoprogramma, che non sia imputabile al concessionario; o - annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti sopraccitati, per fatto non imputabile al concessionario, il concessionario ha diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza. ART. 17 RAPPORTI TRA IL CONCESSIONARIO E APPALTATORI Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori sono regolati dalle: - norme regolanti gli appalti del concessionario di cui dagli articoli 146 a 151 del codice - norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento - verifica antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. Le parti dando atto che i rapporti tra concessionario e appaltatore sono rapporti di diritto privato e disciplinati dal presente contratto di concessione nonché dalle norme del codice civile. ART. 18 RAPPORTI DI COLLEGAMENTO DEL CONCESSIONARIO CON LE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI Le parti danno atto che i rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3 del codice.... ART. 19 LAVORI COMPLEMENTARI

7 Ai sensi dell'articolo 147 del codice, possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal codice medesimo, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione, che non sono nel presente contratto e che sono divenuti necessari, in seguito ad una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle ipotesi previste espressamente dall'articolo 147 del codice a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione; ovvero b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessaria al suo perfezionamento. In ogni caso, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione. ART. 20 VARIANTI PROGETTUALI Le Parti danno atto che, relativamente alle varianti agli atti progettuali, si applicano le disposizioni del codice. ART. 21 VARIANTI IN CORSO D'OPERA Le Varianti in Corso d'opera possono essere ammesse, sentiti i progettisti e il direttore dei lavori, qualora ricorra uno dei motivi previsti dall'articolo 132, comma 1 del codice. Dette varianti possono essere richieste dal concedente, attraverso l'organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario, e autorizzate dal Concedente. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro... giorni dal ricevimento della proposta. Le Varianti in Corso d'opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente. ART. 22 COLLAUDO Al collaudo dell'infrastruttura si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 141 del codice (16). ART. 23 PENALITA' Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e, in particolare nel caso di ritardo nella esecuzione dei lavori e di conseguente inadempimento all'obbligo di rispettare il cronoprogramma approvato, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo, e la conseguente modifica del cronoprogramma, siano dovuti a eventi non imputabili al concessionario, viene applicata, una penale pari all 1 per mille per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario (17). ART. 24 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'OPERA Ultimati i lavori, il concessionario si impegna, a partire dalla messa in esercizio e per tutta la durata della concessione, a garantire la gestione economico funzionale della seggiovia e, per l'effetto, a erogare i servizi di seguito elencati, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto: - servizio di gestione e manutenzione dell'opera e dei relativi impianti. Al riguardo, il Concessionario è tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria della seggiovia in modo da garantirne il regolare utilizzo, per tutta la durata della concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, la seggiovia in perfette condizioni; - servizio di... (18) Il concessionario si impegna a garantire, secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale d appalto, la massima disponibilità dei Servizi sopraccitati, dando atto che l'interruzione della disponibilità dei servizi medesimi non può superare il termine di tre giorni consecutivi, pena l applicazione, salvo casi di forza maggiore o imprevisti, della penale di Euro cento per ogni giorno successivo al predetto termine Per le eventuali modificazioni dei servizi, nel corso del periodo di validità della concessione, le parti rinviano alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d appalto.

8 ART. 25 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE Prima della messa in esercizio della seggiovia, ed entro 5 giorni anteriori dalla stessa, il Concedente provvede alla nomina del Responsabile della Concessione, quale soggetto cui è attribuita la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione in particolare, sull'erogazione dei servizi secondo i criteri di cui al Capitolato di Appalto. A tal fine il Responsabile della Concessione è tenuto ad effettuare tutti i controlli e tutte le verifiche, nonché i monitoraggi e i controlli di qualità previsti dalla normativa vigente in materia nonché dal Capitolato di Appalto. In relazione all'esito dei controlli effettuati per ciascuno dei servizi, il Responsabile della Concessione promuove le azioni e provvede alle segnalazioni necessarie per assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni del concessionario in fase gestionale. ART. 26 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE L'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario e della correlata gestione risulta attestata dal Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto il quale riflette i presupposti e le condizioni fondamentali posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo: - i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Cronoprogramma; - i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori, ai sensi del Cronoprogramma; - l'ammortamento della somma di ,00 versata dal concessionario quale cofinanziamento per l intervento di revisione generale della seggiovia, secondo le disposizioni contenute in sede di gara; - l'importo dei ricavi commerciali; - i termini temporali dei ricavi commerciali; - l'importo complessivo stimato per le indennità di espropriazione di immobili e terreni; - l'importo complessivo dei costi di rimozione di sottoservizi e interferenze; - la durata della Concessione; - le caratteristiche e l'entità nonché la qualità dei servizi da erogare durante la gestione. ART. 27 RIEQUILIBRIO Le variazioni apportate ai presupposti ovvero alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio dei servizi previsti nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Per la procedura di revisione del piano economico finanziario, le parti rinviano alle puntuali disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto. ART. 28 PREZZO DEI LAVORI L importo contrattuale per la concessione della Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione della Seggiovia Biposto BM 39 Pian del Poggio Monte Chiappo ammonta ad..., come definito in sede di gara. Per i pagamenti in acconto e a saldo si fa riferimento a quanto indicato all art. 15 Bis del Capitolato Speciale di Appalto. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dall'art.143 del regolamento, spettano al concessionario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'art c.c., ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione, e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Le parti danno atto che la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo sono:... La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione.

9 ART. 29 INVARIABILITÀ DEL PREZZO DEI LAVORI L'importo del prezzo dei lavori si intende fisso e invariabile e non è soggetto a rivalutazione. ART. 30 FIDEIUSSIONI E GARANZIE A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, il concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'articolo 113 del codice e 101 del regolamento, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione a) bancaria ovvero, in alternativa b) assicurativa ovvero, in alternativa c) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 n... in data... rilasciata dalla società/istituto... Agenzia/filiale di... per un importo pari al..% (19) dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del cottimista o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Concessionario si riserva, inoltre, di rilasciare le garanzie previste dall'art. 156, comma 3 del Codice, come segue (20): ART. 31 GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI Il Concedente dà atto che l'ottenimento dei Finanziamenti da parte del concessionario ha luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori che possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - pegno sulle azioni del Concessionario, - ipoteche sui beni del Concessionario - privilegio generale sui beni del Concessionario, - cessione dei crediti del Concessionario verso il Concedente. Il Concedente si impegna, altresì, a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione, da parte del Concessionario, a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione, in conformità alla legge applicabile. ART 32 ASSICURAZIONI Il Concessionario ha stipulato, anche ai sensi dell'art c.c., le seguenti polizze assicurative: A) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") n... in data..., rilasciata dalla società/istituto... Agenzia/filiale di..., secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice. La predetta polizza ha validità per tutto il periodo della esecuzione dei lavori e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata corrisponde all'intero valore dell intervento e il massimale per la responsabilità civile verso terzi non è inferiore al massimale indicato nel capitolato speciale. Tale polizza include anche i danni causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di realizzazione dell intervento;

10 B) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 1 del Codice, nella Fase di realizzazione dell intervento fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro ,00; C) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro ,00; D) Polizza assicurativa che garantisce tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), nonché polizza assicurativa che garantisce tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), secondo le modalità e con i massimali indicati nel capitolato speciale di appalto. E) polizza che garantisce tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e polizza che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), relativi alle attività di gestione per tutto il periodo della concessione della gestione stessa dell impianto, con i seguenti massimali: La polizza contro i rischi di gestione derivanti dalla R.C.T. massimale per lo stesso periodo indicato e per singolo sinistro e per anno assicurativo: ,00. La polizza contro i rischi di gestione derivanti dalla R.C.O ,00 per sinistro e per anno, e : ,00 per persona definita prestatore di lavoro ai sensi delle vigenti leggi. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario. Le polizze per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR"), indennitaria decennale (c.d. Decennale postuma), assicurativa di ogni singolo professionista (c.d. RC professionale) e di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) devono obbligatoriamente indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione. Nel testo delle polizze deve essere previsto l'obbligo per l'assicuratore di impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento del premio, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, e della possibilità per il concedente medesimo di sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. Il Concessionario si obbliga, secondo il principio di buona fede, a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. In tal caso, le parti si obbligano a concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza maggiore entro....giorni dalla detta comunicazione del Concessionario. ART. 33 REPERTI ARCHEOLOGICI Ferma restando, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del codice, qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario deve sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente sovrintendenza, al responsabile del procedimento, all'organo di alta vigilanza e al direttore dei lavori. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'organo di alta vigilanza e della direzione lavori su espressa autorizzazione della sovrintendenza. La sospensione dei lavori e i maggiori oneri sostenuti dal concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di forza maggiore. Il concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il concedente e l'organo di alta vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche. ART. 34 DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.

11 Il concessionario dovrà riferire al concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l'amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie. Il concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, all'organo di alta vigilanza e alla direzione lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici. Il Concessionario si obbliga ad esibire alla Direzione Lavori e all'organo di alta vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese. Qualora, nonostante la massima diligenza del concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 5 giorni, si darà luogo a una proroga. ART. 35 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Il concessionario resta responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il concedente. Alla scadenza, revoca o risoluzione della concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del concessionario. ART. 36 RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE La risoluzione del presente contratto, oltre che per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione secondo la disciplina prevista dall'articolo 135 del codice, può avvenire per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 136 del codice medesimo. Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge del 13 agosto 2010 n. 136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie inerenti il presente contratto. La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell'articolo 1456, comma 2 codice civile, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. In seguito alla risoluzione del contratto, si applica la disciplina degli articoli 138 e 139 del codice, e le disposizioni in tema di affidamento contenute nell'articolo 140. Si applica altresì la disciplina dell'art. 158 del codice, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) la quota di ammortamento del cofinanziamento di ,00 in proporzione al restante periodo di non utilizzo; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme sopra indicate. ART. 37 SUBENTRO In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono, ai sensi dell'art. 159 del codice, impedire la risoluzione designando, entro il termine di 30 giorni (21) dalla comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro; b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la designazione della società subentrante. ART. 38 PRIVILEGIO SUI CREDITI

12 I crediti dei soggetti finanziatori del progetto hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto. Il concessionario si obbliga a: - far risultare il privilegio generale da atto scritto nel quale devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento; - a provvedere alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta, ai fini della opponibilità ai terzi del privilegio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione dell'atto dal quale il privilegio risulta. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. ART. 39 DOMICILIO A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso. ART. 40 SPESE E REGIME FISCALE Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 ed al D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 D.P.R. 131/86, si chiede che la registrazione a tassa fissa. ART. 41 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (22) Ai sensi della legge del 13 agosto 2010 n. 136, entrambe le parti si obbligano alla rigorosa osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per il pagamento del corrispettivo vengono, conseguentemente, impiegati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (23) al presente contratto, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pagamenti, ad eccezione dei movimenti previsti dall'articolo 3 comma 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (movimenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi). I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. Il concessionario si obbliga a comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo per quest'ultime di provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. L'amministrazione si obbliga a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, risulti inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge13 agosto 2010 n Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione all'amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

13 ART. 42 CONTROVERSIE In caso di controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006. In caso di mancato accordo, la giurisdizione in ordine ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto spetta al giudice ordinario competente per territorio. Nelle more della risoluzione delle controversie, il concessionario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. ART. 43 DISPOSIZIONI DI RINVIO (24) Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs 163/2006, del DPR n 207/2010 e al capitolato generale di cui al DM LL.PP. n 145/200 per la parte tuttora in vigore. ART. 44 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati ai fini dell'attuazione del presente contratto e per la gestione dei rapporti da esso derivanti. La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle parti, le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto. Io sottoscritto Segretario, a richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno delle altre (e degli allegati). Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di pagine intere e parte della..esima, senza le firme, fino a questo punto. Letto, approvato e sottoscritto Per l'amministrazione concedente il Per il concessionario Sig.... Il Segretario Comunale... Ai sensi dell'art c.c., Io Segretario Comunale attesto che le parti approvano specificatamente per iscritto le seguenti clausole (25): - art. - art. - art. Per l'amministrazione concedente il.... Per il concessionario Sig.... Il Segretario... Allegati: Capitolato Speciale di Appalto Piano di Sicurezza Piano Economico Finanziario

14 (1) La disciplina sulla base della quale è stato ricostruito il presente schema contrattuale è rappresentata dalla disciplina statale, desunta dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n Relativamente alle materie oggetto del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e rientranti nella potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro. Per quanto concerne, segnatamente, le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale disciplinate dall'articolo 161, comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n (2) Indicare i dati identificativi dell'amministrazione. Può trattarsi di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore. Ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del D.lgs. 163/2006, gli "enti aggiudicatori", al fine dell applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V del medesimo Decreto, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell applicazione della parte III del D.Lgs. 163/2006, figurano nell'allegato VI del medesimo decreto. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) del D.Lgs. 163/2006, comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II del D.Lgs. 163/2006, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Decreto medesimo (art.3, comma 31). (3) Indicare altra eventuale qualifica rappresentativa (4) Richiamare, espressamente, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. (5) Le definizioni contenute nel presente articolo sono puramente indicative e non esaustive, spettando all'amministrazione procedere al completamento e adeguamento, al caso di specie, delle definizioni, fermo restando l'opportunità e la convenienza di inserire, nel regolamento contrattuale, disposizioni relative alle definizioni che le parti intendono adottare, anche al fine di prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi dovuti a non equivoca interpretazione delle clausole contrattuali. (6) Riportare i dati identificativi dell'amministrazione indicata nella epigrafe. (7) Riportare i dati identificativi dell'aggiudicatario indicato nella epigrafe. (8) Inserire l'opzione pertinente al caso di specie. (9) Inserire l'opzione pertinente al caso di specie. (10) Inserire l'opzione pertinente al caso di specie. (11) Indicare, analiticamente, i progetti (preliminare/definitivo/esecutivo) relativi all'opera. (12) La concessione ha, di regola, durata non superiore a trenta anni, ai sensi dell'articolo 143, comma 6 D:Lgs. 163/2006. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può essere stabilita che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. (13) Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. (14) Inserire la disciplina, analitica dei rapporti in questione. (15) Ove la normativa vigente, il bando e gli atti relativi all'affidamento del contratto di concessione lo richieda. (16) Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al

15 collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. (17) Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 DPR 207/2010, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. (18) Indicare, analiticamente, di servizi (19) Vedi nota 8 e nota 13 (20) specificare le modalità di prestazione delle garanzie (21) In mancanza di termine indicato nel contratto, la designazione va effettuata nel termine assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto (22) Le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, sono da considerarsi di ordine pubblico e, quindi, a pena di nullità assoluta. Al riguardo, l'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede che "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge". Le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche agli affidamenti di contratti pubblici in economia e agli affidamenti diretti da parte del RUP, ai sensi dell'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.Lgs. 163/2006. (23) Ai sensi dell'art. 6, comma 4 legge 17 dicembre 2012 n. 217, ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell' articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, circa il conto o i conti utilizzati. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. (24) Inserire anche il rinvio a tutte le normative specifiche dei settori di pertinenza del progetto a cui la concessione si riferisce (25) inserire l'elenco delle clausole vessatorie

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