STATUTO Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori
|
|
- Marco Paoletti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori Capo I Norme Generali Art. 1 (Denominazione) 1. È costituita l associazione denominata «Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori» (di seguito «Associazione»). 2. L Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile. È sottoposta al regime giuridico e fiscale degli enti non commerciali di cui all art. 143 e seg. D.P.R. 917/1986 s.m.i. (T.U. delle imposte sui redditi). Art. 2 (Sede legale) 1. L Associazione ha sede a Padova presso il Collegio Morgagni, Via San Massimo 33, Con delibera del Consiglio d Amministrazione la sede dell Associazione potrà essere spostata altrove, potranno essere istituite sue sedi secondarie oppure potrà essere eletto suo domicilio speciale, ai fini di corrispondenza, presso il domicilio del Presidente pro tempore. Sono previste forme di pubblicità e di notifica dello
2 spostamento o dell istituzione delle sedi, nonché dell avvenuta elezione di domicilio speciale. Art. 3 (Durata) L associazione è costituita a tempo indeterminato. Art. 4 (Finalità) L Associazione ha come sue finalità: a) mantenere vivi i contatti e i vincoli culturali tra gli alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori (di seguito «Scuola»), promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni; b) favorire i contatti, i vincoli culturali e la collaborazione scientifica tra alumni e allievi, docenti e istituzioni della Scuola, dell Università degli studi di Padova (di seguito «Università») e del Paese, promuovendo ogni iniziativa di carattere professionale, culturale, scientifico, sociale e ricreativo che valga a rinsaldare tali relazioni e a promuovere una collaborazione virtuosa; c) accrescere e diffondere la fama della Scuola e dell Università, mettendole in relazione con le esperienze più autorevoli in Italia e all estero; d) promuovere o concorrere alla promozione di iniziative insieme o a favore della Scuola e dell Università; e) stabilire e rafforzare i legami degli alumni con la società e il mondo del lavoro, promuovendo canali di scambio e di formazione presso aziende, ordini professionali, enti di ricerca, enti locali e governativi, italiani o stranieri; f) organizzare incontri, dibattiti e ricerche su problemi di interesse scientifico e di attualità, mettendo in comunicazione la pluralità dei saperi nel contesto del dibattito internazionale;
3 g) trattare le questioni che interessano il mondo dell istruzione e della ricerca, nei suoi vari gradi e nei suoi rapporti con la società, anche in relazione al problema della formazione di eccellenza; h) promuovere e organizzare qualsiasi attività, culturale e scientifica, che possa contribuire allo sviluppo del patrimonio culturale e civile del Paese, anche cooperando con altre istituzioni riconosciute, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni. Capo II Patrimonio Art. 5 (Ente non lucrativo) L Associazione non ha fine di lucro. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve. Art. 6 (Composizione patrimonio) Il patrimonio dell Associazione è costituito da: a) quote associative; b) beni mobili e immobili che eventualmente diventeranno proprietà dell Associazione; c) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; d) conferimenti e contributi, stanziati in diverse forme, da parte di enti pubblici e privati; e) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, entrate che contribuiscano ad incrementare l attività sociale. A tal fine, l Associazione accetta singoli contributi determinati in conformità alle proprie finalità statutarie.
4 Art. 7 (Esercizio finanziario) 1. L esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla chiusura dell esercizio il Consiglio d Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, che sono deliberati dall Assemblea a norma dell art. 16 comma 7 del presente Statuto. 2. È fatto salvo l obbligo di provvedere alla gestione trasparente, alla conservazione e al mantenimento del patrimonio dell Associazione. Capo III Soci Art. 8 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Statuto, si considera alumnus della Scuola: a) chi ha compiuto l intero ciclo di formazione all interno della Scuola nel rispetto dei requisiti previsti, anche se non ha sostenuto l Esame finale; b) chi è stato ammesso almeno al secondo anno di corso della Scuola e non risulta esserne uno studente all atto di richiesta di adesione all Associazione. 2. I soci dell Associazione si distinguono in: a) soci ordinari; b) soci onorari; c) soci finanziatori; d) soci studenti. 3. Ogni socio dell Associazione è identificato come effettivo, sostenitore, benemerito o vitalizio in corrispondenza dell impegno economico profuso nell Associazione. Il
5 Consiglio d Amministrazione determina l entità delle diverse quote associative con proprio regolamento deliberato a maggioranza dei due terzi. Art. 9 (Soci ordinari) 1. Sono soci ordinari tutti gli alumni della Scuola ammessi nell Associazione dal Consiglio d Amministrazione ed in regola con il versamento della quota associativa. 2. I soci ordinari godono di elettorato attivo e passivo. Art. 10 (Soci onorari) 1. Possono essere nominati soci onorari dell Associazione tutti coloro che ne siano ritenuti meritevoli per l eccellente profilo nel campo sociale, scientifico, artistico e civile, o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell Associazione. 2. I soci onorari sono ammessi nell Associazione, su proposta del Presidente, dal Consiglio d Amministrazione, previo parere obbligatorio dell Assemblea dei soci ordinari e dell assemblea degli allievi della Scuola Galileiana. 3. I soci onorari godono esclusivamente di elettorato attivo, ma non possono in ogni caso partecipare all elezione del Presidente dell Associazione, alla ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione, nonché alle votazioni sulle modifiche statutarie. Art. 11 (Soci finanziatori) 1. Possono essere soci finanziatori dell Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato che desiderano contribuire al rafforzamento patrimoniale dell Associazione stessa, sostenendone regolarmente l attività sociale.
6 2. I soci finanziatori sono ammessi nell Associazione dal Consiglio d Amministrazione con delibera a maggioranza dei due terzi, previo parere obbligatorio dell Assemblea dei soci ordinari. 3. I soci finanziatori godono esclusivamente di elettorato attivo, ma non possono in ogni caso partecipare all elezione del Presidente dell Associazione, alla ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione, nonché alle votazioni sulle modifiche statutarie. 4. Il socio finanziatore che non sia persona fisica è rappresentato nell Associazione dal suo legale rappresentante o da persona da lui designata. Art. 12 (Soci studenti) 1. Possono essere soci studenti dell Associazione tutti gli allievi iscritti regolarmente alla Scuola Galileiana a partire dal loro quarto anno di studi. 2. I soci studenti non godono di diritto di voto. Art. 13 (Adesione) 1. Per diventare soci dell Associazione è necessario fare richiesta al Consiglio d Amministrazione e corrispondere la quota associativa. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio d Amministrazione. 2. L iscrizione all Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno e perfezionata con il pagamento della quota associativa. 3. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.
7 Art. 14 (Perdita della qualifica di socio) La qualità di socio dell Associazione viene meno a seguito di: a) decesso; b) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio d Amministrazione; c) morosità nel pagamento della quota associativa per 18 mesi consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà essere riammesso su delibera del Consiglio d Amministrazione previo versamento delle quote dovute non corrisposte; d) espulsione, con motivata delibera del Consiglio d Amministrazione a maggioranza dei due terzi e dopo aver ascoltato le ragioni dell interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio di Garanzia di cui all art. 19 del presente Statuto. Capo IV Organi sociali Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio d Amministrazione; d) il Collegio di Garanzia; e) il Collegio dei Revisori. Art. 15 (Struttura) Art. 16 (Assemblea dei soci)
8 1. L Assemblea dei soci dell Associazione è composta da tutti i soci ordinari che siano in regola con l iscrizione e il pagamento delle quote associative. 2. All Assemblea possono partecipare i soci onorari, finanziatori e studenti, nei limiti dei propri diritti sanciti dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti. 3. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano oppure dal membro più anziano di età nel Consiglio d Amministrazione. 4. All apertura di ogni seduta l Assemblea elegge un segretario. Presidente e segretario dell Assemblea devono sottoscrivere il verbale finale. 5. Il presidente dell Assemblea deve accertare la regolarità delle deleghe, il diritto dei soci a partecipare all Assemblea, il numero minimo ove fosse richiesto, e constatare se l Assemblea è regolarmente riunita. 6. L Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci, incluse le deleghe, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 7. L Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione sulle linee di sviluppo e sul rendiconto dell attività dell Associazione, nonché per la discussione di qualsiasi altro argomento sollevato da socio presente, posto come punto all ordine del giorno. 8. Un Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, o su delibera del Consiglio d Amministrazione a maggioranza dei due terzi, o su richiesta di almeno un decimo dei soci. 9. La convocazione va fatta con avviso, con qualunque mezzo, a tutti i soci almeno 5 giorni prima dell Assemblea. 10. I lavori dell Assemblea possono essere disciplinati nel dettaglio da apposito Regolamento, approvato in suo seno a maggioranza dei due terzi.
9 11. Sono di competenza esclusiva dell Assemblea: a) l elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Collegio dei Revisori e del Collegio di Garanzia, nonché la ratifica dei membri del Consiglio d Amministrazione; b) il voto di sfiducia al Presidente, su mozione motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci, indicante il nominativo di un candidato Presidente alternativo; c) le modifiche al presente Statuto o ai Regolamenti di sua competenza; d) la deliberazione dello scioglimento dell Associazione e la corrispondente destinazione del patrimonio, sulla base dell art. 23 del presente Statuto; e) l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. 12. Ogni socio può intervenire all Assemblea mediante un altro socio dell Associazione o un terzo, designato come suo rappresentante. La delega alla partecipazione e/o al voto deve essere presentata e motivata per iscritto all inizio dell Assemblea. 13. Se richiesto dal Presidente o dal Consiglio d Amministrazione con delibera a maggioranza, oppure da almeno un decimo dei soci, in presenza di circostanze straordinarie o motivate sono possibili forme di consultazione a distanza e/o telematiche dei soci dell Associazione. Art. 17 (Presidente) 1. Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i soci dell Associazione, è titolare del potere di legale rappresentanza dell Associazione, tanto in sede sostanziale quanto in sede processuale, con conseguente facoltà di nomina e revoca di avvocati e procuratori. 2. Il Presidente: a) assicura l unità e la continuità delle funzioni dell Associazione; b) cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d Amministrazione e dell Assemblea; c) cura la corretta e trasparente gestione amministrativa dell Associazione; d) propone le nomine e le revoche dei membri del Consiglio d Amministrazione, che devono essere approvate a maggioranza semplice dall Assemblea;
10 e) attribuisce a singoli membri del Consiglio d Amministrazione le deleghe di Vicepresidente (al massimo due), Responsabile del Patrimonio, Segretario, costituendo così la Giunta consultiva di presidenza; f) ha funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività dell Associazione; g) stipula convenzioni e contratti, predisposti dal Consiglio d Amministrazione; h) convoca regolarmente e presiede il Consiglio d Amministrazione e l Assemblea, approva e redige i punti all ordine del giorno; i) propone la nomina e la revoca di singoli soci o di terzi a determinate e limitate responsabilità, oppure l istituzione di commissioni di scopo che il Consiglio d Amministrazione deve ratificare. 3. Il mandato del Presidente è triennale. Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. 4. Il Presidente decade: a) per dimissioni o per decesso; b) per votazione di sfiducia, secondo l art. 16, comma 11, lettera b) del presente Statuto; c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità, o per quanto previsto dall art del Codice Civile. In tal caso, il Vicepresidente più anziano o, per impossibilità, il membro più anziano del Consiglio d Amministrazione, deve indire nuove elezioni ed esercitare temporaneamente le funzioni del Presidente sino alla prima Assemblea utile. Art. 18 (Consiglio d Amministrazione) 1. Il Consiglio d Amministrazione dell Associazione è composto: a) dal Presidente; b) da un numero pari minimo di quattro consiglieri, proposti dal Presidente e ratificati a maggioranza semplice dall Assemblea dei soci dell Associazione.
11 2. Ogni Classe della Scuola deve essere rappresentata in Consiglio d Amministrazione da almeno un consigliere, che deve avere compiuto in essa il suo percorso di studi. 3. Alle riunioni del Consiglio d Amministrazione sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli allievi presso il Consiglio Direttivo della Scuola. 4. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente o il Consiglio d Amministrazione invitano a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli soci o soggetti terzi all Associazione. 5. Il Consiglio d Amministrazione: a) svolge funzioni di controllo, di indirizzo e di esecuzione delle attività dell Associazione; b) predispone le linee di sviluppo e il rendiconto dell attività dell Associazione, da sottoporre all Assemblea; c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell Associazione, da sottoporre all Assemblea; d) determina e delibera l entità delle quote associative; e) delinea periodicamente, ai fini dell azione dell Associazione e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati; f) predispone le convenzioni e i contratti, che il Presidente stipula; g) delibera su ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci; h) ratifica le proposte del Presidente di nomina e revoca di singoli o di terzi a determinate responsabilità oppure l istituzione di commissioni di scopo, secondo l art. 17, comma 2, lettera i) del presente Statuto. 6. Il Consiglio d Amministrazione si riunisce almeno tre volte all anno, anche a distanza e/o in forma telematica, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. 7. Il Consiglio d Amministrazione è validamente costituito se è riunita almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le sessioni e le deliberazioni del Consiglio d Amministrazione devono essere riportate a verbale,
12 sottoscritto da Presidente e Segretario dell Associazione, da ratificare nella successiva seduta utile e da rendere noto ai soci dell Associazione. 8. I singoli membri del Consiglio d Amministrazione decadono dalla carica: a) dopo tre assenze consecutive non giustificate; b) per decesso o per dimissioni; c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità o per quanto previsto dall art del Codice Civile; d) per revoca motivata della nomina da parte del Presidente; In tal caso il Presidente nomina un membro provvisorio in sostituzione di ciascun membro decaduto, e la nomina deve essere sottoposta entro sei mesi alla ratifica dell Assemblea dei soci. Art. 19 (Collegio di Garanzia) 1. Il Collegio di Garanzia è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti a scrutinio segreto tra i soci dell Associazione mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio d Amministrazione, e dura in carica tre anni. 2. I membri del Collegio di Garanzia non possono far parte del Consiglio d Amministrazione, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell ordine di elezione. 3. Qualunque socio ritenga lesi i diritti che gli spettano per l appartenenza all Associazione, può adire il Collegio di Garanzia. Tale organo è competente nella risoluzione delle controversie tra soci, oppure tra essi e l Associazione, derivanti dal rapporto associativo. 4. La decisione presa dal Collegio di Garanzia è esecutiva, vincolante e inappellabile.
13 Art. 20 (Collegio dei Revisori) 1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che possibilmente abbiano titoli professionali idonei, eletti a scrutinio segreto mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio d Amministrazione, e dura in carica tre anni. 2. I membri del Collegio dei Revisori non possono far parte del Consiglio d Amministrazione, eleggono tra loro un presidente e possono essere rieletti. 3. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell Associazione sotto il profilo della correttezza formale e sostanziale e partecipa alle riunioni dell Assemblea presentando una relazione sul bilancio predisposto dal Consiglio d Amministrazione. 4. Le riunioni del Collegio dei Revisori, da effettuarsi almeno una volta all anno, sono valide quando sono presenti almeno due membri effettivi, tra cui il presidente. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più membri del Collegio dei Revisori, subentreranno come effettivi i corrispondenti membri supplenti, nell ordine di elezione. Capo V Norme Finali Art. 21 (Libri sociali) I libri sociali dell Associazione sono quelli previsti dalla vigente normativa che, per le Associazioni non riconosciute e senza scopi di lucro, è quella prevista dal D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
14 Art. 22 (Modifiche Statutarie) 1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all Assemblea dei soci ordinari dal Presidente, o dal Consiglio d Amministrazione, oppure con una mozione sottoscritta da almeno un decimo dei soci. 2. Per l approvazione delle modifiche il quorum costitutivo è fissato nella maggioranza assoluta dei soci ordinari, il quorum deliberativo nella maggioranza dei due terzi dei votanti. La partecipazione al voto può avvenire anche mediante delega. 3. Il voto di soci onorari e finanziatori non rientra in ogni caso nel computo del quorum costitutivo e deliberativo necessario all approvazione delle modifiche statutarie. Art. 23 (Scioglimento) 1. Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea con le modalità previste per le modifiche statutarie. 2. In caso di scioglimento, l Assemblea che lo ha decretato deve deliberare contestualmente sulla destinazione del patrimonio residuo dell Associazione, destinandolo ad altra associazione con finalità analoghe o umanitarie, o ai fini di pubblica utilità. Art. 24 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alla legislazione vigente. Art. 25 (Norme transitorie)
15 1. In deroga a quanto previsto dall art. 18, comma 1, lett. b del presente Statuto, qualora il numero dei soci effettivi sia temporaneamente inferiore a 24 il Consiglio di Amministrazione potrà essere formato da soli due membri, oltre al Presidente, per tutta la durata della suddetta situazione associativa. 2. L efficacia di tutte le norme che riguardano o presuppongono la presenza di un patrimonio dell Associazione, compresa la costituzione del Collegio dei Revisori, è subordinata all effettiva costituzione del patrimonio stesso.
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
Dettaglidell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
DettagliSTATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
DettagliREGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliSTATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliSTATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
DettagliSTATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
DettagliÈ costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
DettagliLa durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
DettagliRegolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 È costituita in Milano, ai sensi dell art. 18 della Costituzione e dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione
DettagliATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO Tra i sottoscritti: ALESSANDRA BURELLI- nata [ ] docente di Didattica delle Lingue Moderne FABIANA DI BRAZZÀ, nata [ ] - docente di Letteratura italiana FABIANA FUSCO nata [
DettagliFederazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
Dettagliart. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
DettagliSTATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliL associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
DettagliAssociazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto
Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi Statuto Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE Art. 2 SOCI ORDINARI Art. 3 SOCI SOSTENITORI Art. 4 SCOPI Art. 5 ORGANI Art. 6 ASSEMBLEA Art. 7 CONVOCAZIONE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
DettagliStatuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici
Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici Indice I Disposizioni generali 2 Art. 1. Nome e sede......................... 2 Art. 2. Finalità........................... 2 Art. 3. Esercizio
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
DettagliStatuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DettagliSTATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
DettagliBozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)
Associazione Pro-loco della Valle d Aosta Consorzio Enti Locali della Valle d Aosta Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000) Gruppo di lavoro Associazione
DettagliArt. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA
STATUTO Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA Art. 2 Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali
DettagliCOMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
DettagliREGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 - Ordinamento 1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l organizzazione,
DettagliGEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC)
Articolo 1 - Costituzione Statuto dell'associazione GEI-SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA CELLULA (GEI-SIBSC) (Approvato dal Consiglio Direttivo il 18 maggio 2017 e É costituita una libera
DettagliTITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
DettagliAmici del Cammino di Santiago
Associazione Anaune Amici del Cammino di Santiago Fondata nel 2007 Piazza San Giovanni, 9-38013 FONDO (TRENTO) TITOLO I Della costituzione, della sede, degli scopi Art. 1 - E' costituita 1'Associazione
DettagliAi sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente
DettagliSTATUTO ATTO COSTITUTIVO
STATUTO ATTO COSTITUTIVO Art. 1 Costituzione E costituita in data 28 SETTEMBRE 2006 con sede in Proserpio (Como), piazza Brenna n. 2, l Associazione di volontariato denominata PUNTO D INCONTRO, di seguito
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL LICEONE (Modificato ed approvato dall Assemblea straordinaria del 20 ottobre 2016)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL LICEONE (Modificato ed approvato dall Assemblea straordinaria del 20 ottobre 2016) Art. 1 È costituita l Associazione culturale denominata: IL LICEONE L Associazione
DettagliS T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
DettagliREGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell
DettagliPresidenza nazionale ACLI. Dipartimento Sviluppo Associativo REGOLAMENTI ACLI. 1. Regolamento delle Strutture di base
Presidenza nazionale ACLI Dipartimento Sviluppo Associativo REGOLAMENTI ACLI 1. Regolamento delle Strutture di base 2. Regolamento delle Strutture provinciali 3. Regolamento delle Strutture regionali 4.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA") Denominazione Sede Scopo Durata ART. 1. DENOMINAZIONE È costituita l Associazione "ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA"). ART. 2. SEDE
DettagliSTATUTO. Delegazione Toscana
STATUTO Delegazione Toscana APPROVATO DALL ASSEMBLEA REGIONALE PONTREMOLI 20 DICEMBRE 1996 I N D I C E Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Costituzione e finalità - Costituzione - Sede - Finalità
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
DettagliREGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
ìm Regione Sicilia REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. Regione Sicilia CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 1.11 presente regolamento, predisposto
DettagliBOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO
BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO COSTITUZIONE Art. 1: è costituito in... il circolo di cultura cinematografica denominato.... aderente all Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani ANCCI. Il
DettagliASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI Regolamento delle Strutture di base Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008 REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE (Approvato dal Consiglio nazionale
DettagliSTATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
DettagliCITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT
CITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 25.10.2012 Modificato con deliberazione del Consiglio
DettagliHR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione
HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione 1) Costituzione, denominazione e sede E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica denominata
DettagliSTATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)
STATUTO PROLOCO GRESSAN (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000) ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE Viene costituita con atto scritto 1 l Associazione Pro Loco di GRESSAN con sede
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliSTATUTO. Articolo 1. Articolo 2
STATUTO Articolo 1 E costituita, regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da quelle dell art.14 del C.C., l associazione denominata Associazione Italiana della Tiroide (AIT). La sede dell
DettagliAssociazione Magistrale Niccolò Tommaseo
Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo Via del Carmine, 27 Torino 10122 Tel.: 011 436 63 39 e-mail:associazionetommaseo@gmail.com http://www.associazionetommaseo.it P. IVA: 04283760017 STATUTO Articolo
DettagliFEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
DettagliArt. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BE READY
STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY Art. 1 - COSTITUZIONE ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita l Associazione denominata BE- READY. Art. 2 - SEDE L Associazione ha sede a Milano
DettagliLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BRA
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BRA CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI Art. 1 Istituzione E istituita dal Comune di BRA, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 63 in data 28-09-
DettagliAssociazione MusicAle
Associazione MusicAle Statuto Premessa Premesso che nel 2005 a seguito della scomparsa di Alessandro Lupoli, gli amici, l Associazione Alessandro Lupoli e l Associazione Cascinemà decisero di istituire
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO - ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) Approvato dall Assemblea dei Soci il 5 novembre 2014 1 STATUTO
DettagliASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA
ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA 1. DENOMINAZIONE - SEDE 1.1 L' Associazione prende il nome di "ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI" ed è composta
DettagliCOMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
DettagliARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)
C.A.R.D. Veneto Confederazione Associazioni Regionali di Distretto REGIONE VENETO ----------------------------------- ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI DISTRETTI SANITARI e SOCIO-SANITARI DEL VENETO 1 ARTICOLO
DettagliAllegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di
1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra
DettagliREGOLAMENTO FORUM GIOVANILE
REGOLAMENTO FORUM GIOVANILE COMUNE DI MINERVINO MURGE (Aggiornato nel mese di marzo 2012) CAPO I - FINALITA E SCOPI Art. 1 Istituzione E istituito dal Comune di MINERVINO MURGE (BA), con Deliberazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE
STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE art. 1 Costituzione e Sede E costituita l Associazione denominata Banca del tempo La danza delle ore con sede a Cremona Via Divisione Acqui, 3. con
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF Articolo 1 Denominazione e sede dell associazione 1.1 È costituita in Bologna, alla via Marsili n. 8, presso la sede della Fondazione
DettagliAllegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
DettagliCircolo Culturale GIOVANNI RUFFINI - Lovere BG - STATUTO I COSTITUZIONE E SEDE
Circolo Culturale GIOVANNI RUFFINI - Lovere BG - STATUTO I COSTITUZIONE E SEDE Art. 1 COSTITUZIONE Il giorno 16 Dicembre 2004 si è costituita l Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ed
DettagliSTATUTO. 12 Dicembre 1997 ITALIAN IN ITALY
STATUTO 12 Dicembre 1997 ITALIAN IN ITALY ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SCUOLE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA via Tibullo, 16 00193 Roma Tel. +39 06 68307796 - info@italianinitaly.it STATUTO DI ITALIAN IN ITALY
DettagliSTATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione
DettagliA.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **
ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI STATUTO Art. 1 - E' costituita un'associazione libera e non lucrativa denominata "Associazione dei giovani amministrativisti", regolata dalle seguenti norme.
DettagliAIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO)
Gruppo Regionale AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO) Art. 1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO Art. 2 ATTO DI ISTITUZIONE DEL GRUPPO
DettagliASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE
ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE S T A T U T O TITOLO I Costituzione dell Associazione Sede Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE LECCHESE
DettagliSTATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI
STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI 1 Art.1 Costituzione e sede E costituita un Associazione denominata Club Giovani Soci Bcc Forlì. L Associazione ha Sede presso i locali di proprietà della Banca di Forlì
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA Art.1 Denominazione e sede E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l Associazione ASSOIRIDE di seguito denominata Associazione, con sede
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA Pescara, il 5.12.2003 ARTICOLO 1: COSTITUZIONE Il data 5 dicembre 2003 tra i sottoscritti si costituisce
DettagliREGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO
STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO Art. 1. E costituita, a norma ed effetti della Legge 383/2000 in Novara, via San Francesco d Assisi 5/d, una Associazione di Promozione
DettagliCRAL di NMS. Statuto
CRAL di NMS Statuto Art. 1 In Nerviano Medical Science è costituito un Circolo Ricreativo aziendale dei Lavoratori per i dipendenti di NMS denominato CRAL Aziendale di NMS di seguito chiamato semplicemente
DettagliCOMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.
DettagliADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE
ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1. E costituita ADAPT, Associazione
DettagliAssociazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA. Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURA DEL COMUNE DI CESENA Approvato con delibera di C.C. n. 110 del 11/12/2014 Art. 1 (Istituzione) 1. Il Comune di Cesena riconosce la cultura
DettagliATTO COSTITUTIVO. Articolo 1
ATTO COSTITUTIVO L anno millenovecentottantre il giorno tredici del mese di Ottobre in Roma, via Valadier n.37/b ( 13 Ottobre 1983 ) il Dott. Franco Bartolomucci, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei
Dettagli