La normativa di valorizzazione delle professioni sanitarie in Friuli Venezia Giulia

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1 PROFESSIONE FISIOTERAPISTA IN FRIULI VENEZIA GIULIA Convegno A.I.FI. FVG Palmanova La normativa di valorizzazione delle professioni sanitarie in Friuli Venezia Giulia avv. Salvatore Spitaleri

2 Quattro premesse. Le professioni sanitarie e la professione del fisioterapista (nel contesto dell area riabilitativa): chi è il professionista sanitario Il grande dibattito su governo clinico e governo assistenziale: principi di autonomia e responsabilità La formazione professionale e il mercato del lavoro: dove si colloca il professionista (SSR, IPAB e case riposo, libera professione) Dal pionerismo allo sviluppo delle professioni sanitarie in Italia ed in FVG: dal de jure condito al de jure condendo

3 Art 1 La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

4 L articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 prevede che il SSN assicuri, attraverso risorse pubbliche, livelli essenziali di assistenza definiti nel rispetto dei seguenti principi: 1. il principio di dignità umana, secondo cui tutti hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalle caratteristiche personali; 2. il principio del bisogno di salute; 3. il principio dell equità nell accesso all assistenza; 4. il principio della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze; 5. il principio dell economicità nell impiego delle risorse.

5 Con la riforma del 2000, un regime particolare è stato, tuttavia, mantenuto per le Regioni a Statuto Speciale: la Valle D Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Province Aut. di Trento e Bolzano provvedono infatti al finanziamento dell assistenza sanitaria senza alcun apporto a carico dello Stato, grazie al riconoscimento di un ampia autonomia tributaria.

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7 Livello regionale Garantire il perseguimento degli obiettivi del PSN a livello regionale e la fornitura dei servizi attraverso la rete delle aziende territoriali (ASL) e degli ospedali pubblici e privati accreditati. Funzione legislativa: principi di organizzazione degli erogatori e della fornitura dei servizi criteri per il finanziamento degli erogatori Funzione esecutiva: Piano sanitario regionale (PSR): sulla base del PSN e dei bisogni assistenziali della regione allocazione delle risorse ad ASL ed ospedali regole accreditamento monitoraggio efficienza, efficacia ed appropriatezza dei servizi nomina direttori generali ASL ed ospedali pubblici

8 Il legislatore ordinario, in dialogo con gli strumenti di pianificazione nazionale, ha qualificato come essenziali quei livelli necessari (e cioè le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio,evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale e collettivo, a fronte delle risorse impiegate) e appropriati (rispetto sia alle specifiche esigenze di salute del cittadino, sia alle modalità di erogazione delle prestazioni).

9 Con riferimento alle prestazioni da erogarsi a carico del S.s.n., il criterio-guida per compiere la selezione è senz altro dato dal principio di appropriatezza, inteso nella sua duplice accezione di appropriatezza clinica delle prestazioni più efficaci a fronte del bisogno accertato e di appropriatezza come regime di erogazione della prestazione più efficace ma al tempo stesso a minor consumo di risorse, con evidenti ricadute sulla capacità del sistema di assicurare equità di erogazione di prestazioni.

10 In base all Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 Patto sulla salute, e alla Legge 296 del 27 dicembre 2006, i Lea sono stati ridefiniti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008 che sostituisce integralmente il Decreto del Il nuovo Decreto ha revisionato le prestazioni, arrivando a un totale di oltre 5700 tipologie di prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e organizza i LEA in tre grandi aree: - l assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; - l assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, - l assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione.

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13 Art. 5 STATUTO REGIONALE Con l osservanza dei limiti generali indicati nell articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali; 17)..

14 Il professionista della riabilitazione nel servizio sanitario nazionale e regionale.

15 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" Capo III - Prestazioni e funzioni Art.19. (Prestazioni delle unità sanitarie locali). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3. Art. 26. (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

16 D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali Art. 2. Ruolo sanitario. Nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didatticoorganizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. Le tabelle del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è classificato in due posizioni funzionali. Il personale laureato del ruolo sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.

17 Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. Avvia il processo di professionalizzazione delle professioni sanitarie: demandando al Ministro della sanità l individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili (Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992). stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l espletamento dei quali, regioni e università attivano appositi protocolli di intesa

18 Dai Mansionari ai Profili Professionali Mansionario: atto regolamentare di carattere fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi. Profilo professionale: atto normativo di natura regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l esercizio della professione e che, concretamente, prevede un ampia attribuzione di autonomi e responsabilità.

19 IL PRIMO CAMBIO PASSO Art. 1. profilo professionale del fisioterapista (D. M. 14 settembre 1994 n. 741) E individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:.

20 LA PRIMA RIVOLUZIONE La Legge n. 42/1999 elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell unica dizione professioni sanitarie (art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari

21 2.Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Legge 26 febbraio 1999, n.42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Art.1 - Definizione delle professioni sanitarie 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

22 Legge 5 novembre 1996, n. 573: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca" Art In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744 e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio Ai medesimi fini di cui al presente articolo e' riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

23 Le Professioni sanitarie riabilitative Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale

24 La seconda rivoluzione Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

25 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. Professioni sanitarie riabilitative. Professioni tecnico-sanitarie. Professioni tecniche della prevenzione. Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea specialistica (ora magistrale)

26 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Art (Professioni sanitarie riabilitative) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell Unione europea.

27 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Art. 5. (Formazione universitaria) 1. Il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

28 Legge 10 agosto 2000, n. 251 Art. 7. (Disposizioni transitorie) 1. Al fine di migliorare l assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all articolo 5 della presente legge l incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l obbligo per l azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15- septies. Con specifico atto d indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell ambito del contratto collettivo nazionale dell area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell incarico. 2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale

29 D.M. 29 marzo 2001 Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000: 1. Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico) 2. Prof.ni sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale) 3. Prof.ni tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale) 4. Prof.ni tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario).

30 DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2001 (Pubblicato nel S.O. n. 136 alla G. U. n. 128 del 5 giugno 2001) Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie Si definiscono le classi dei corsi di laurea triennale e specialistica per le professioni sanitarie, esplicitandone le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti

31 Iter legislativo Decreti Ministeriali istitutivi della Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Legge n. 251/2000 Titolarità e Autonomia professionale nelle attività dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione; sviluppo e valorizzazione della professione attraverso la responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche. Legge n. 42/ 99 Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie Legge n. 43/2006 Istituzione degli ordini professionali, nonché della funzione di coordinamento, per gli operatori in possesso del Master di primo livello in management.

32 Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" ART. 1. -(Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

33 Legge 1 febbraio 2006, n Le novità ART Istituzione della funzione di coordinamento. Il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue: a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche; d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

34 IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FVG

35 Legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria. Legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale. Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 Revisione della rete ospedaliera regionale.

36 Legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale. Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonche' in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali.

37 Agenzia Regionale della Sanità Pianificazione del SSR Piano regionale della riabilitazione - Dgr 606/2005 III piano sangue ( ) - (Dgr 2267/2006) Intervento sulla sanità regionale - (dgr 4462/2001) Progetto obiettivo materno-infantile e dell'età evolutiva - (Dgr 3232/2004) II Piano di Intervento a Medio Termine Piano SocioSanitario Regionale ( ) -Dgr 2843/2006 Programma degli investimenti ( )- (Dgr 901/2006)

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39 CAPITOLO 11 LE AZIONI STRUMENTALI POLITICHE DEL PERSONALE

40 CAPITOLO 11 LE AZIONI STRUMENTALI POLITICHE DEL PERSONALE La valorizzazione delle professioni sanitarie Già con le Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario 2005 e con il documento Principi e criteri per l adozione dell Atto aziendale è stato avviato un processo di riorganizzazione del lavoro all interno delle strutture operative con l individuazione della responsabilità ed autonomia nella gestione dell assistenza da parte del personale infermieristico la cui gestione è affidata al referente infermieristico di dipartimento e di struttura operativa. Questi si coordina con il responsabile medico di dipartimento e di struttura operativa. Diverse aziende hanno già provveduto alla nomina di dirigenti infermieristici che definiscono assieme ai dirigenti medici le modalità operative per coordinare le attività di assistenza con quelle di diagnosi e terapia. Parimenti, saranno avviati processi di riorganizzazione del lavoro per l individuazione della responsabilità e di autonomia gestionale per le professioni afferenti alle rimanenti aree professionali previste dalla Legge 251/00. La programmazione regionale intende supportare questo processo ed in tal senso ha già attivato con le Università di Udine e Trieste il corso biennale per Dirigente infermieristico che inizia con il Il processo è dunque avviato pur in presenza di norme ancora a carattere transitorio

41 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE DELL ATTO AZIENDALE D.G.R. FVG N. 834

42 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE DELL ATTO AZIENDALE Individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento delle responsabilità relative alle professioni sanitarie in applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251.

43 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE DELL ATTO AZIENDALE Il Direttore Sanitario assicura il coordinamento e l integrazione delle Strutture operative dell Azienda, nonché promuove la valorizzazione delle professioni sanitarie, lo sviluppo della loro autonomia e responsabilizzazione, in coerenza con i principi disposti dalla legge 251/00.

44 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE DELL ATTO AZIENDALE La Direzione sanitaria presenta, di norma, una strutturazione organizzativa adeguata alla trattazione delle seguenti funzioni:. governo delle politiche riguardanti le professioni sanitarie infermieristica ed ostetrica; governo delle politiche riguardanti le professioni sanitarie della riabilitazione; governo delle politiche riguardanti le professioni tecnicosanitarie; governo delle politiche riguardanti le professioni tecniche della prevenzione, vigilanza ed ispezione;

45 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE Per quanto concerne all organizzazione interna del Dipartimento, che registra attualmente diversi stadi realizzativi a livello regionale, occorre avviare la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi fondati sulla distinzione delle responsabilità deputate alla clinica ed all assistenza. Occorre, infatti, distinguere la responsabilità fondata sul percorso clinico del paziente e rivolta alla valorizzazione dei professionisti e alla valutazione dell esito e dei risultati delle cure, e la responsabilità strutturata sul percorso assistenziale in grado di qualificare il personale dedicato all assistenza che concorre al perseguimento del buon esito delle cure.

46 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonche' in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

47 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Art. 1 - (Finalita') 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui al presente capo, anche in attuazione dei principi di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), promuove la valorizzazione e responsabilizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, delle professioni sanitarie nonche', nelle aziende per i servizi sanitari, della professione di assistente sociale, per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario regionale, all'integrazione sociosanitaria e al miglioramento dell'organizzazione multiprofessionale del lavoro.

48 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Art. 2 (Costituzione dei servizi professionali) 1. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell'atto aziendale, individuano un referente aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 251/2000, nonche' della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare complessita' derivante dall'entita' del personale complessivo aziendale dell'area professionale interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da perseguire, viene conferito, in attuazione degli atti di programmazione aziendale consolidati a livello regionale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi: a) servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica; b) servizio professionale di tecnico - diagnostica e tecnico - assistenziale; c) servizio professionale di riabilitazione; d) servizio delle professioni tecniche della prevenzione; e) servizio professionale sociale. 2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 vengono conferiti secondo i limiti numerici, le modalita' e le tipologie di incarico previste dalla normativa vigente. 3. Gli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 riguardano le sole aziende sanitarie territoriali. 4. I referenti aziendali trovano collocazione nella direzione sanitaria aziendale e svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento degli operatori delle specifiche aree professionali e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale. 5. L'atto aziendale definisce le funzioni e la collocazione dei nuovi servizi professionali.

49 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Art. 3 (Incarichi di tipo gestionale e professionale) 1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' dell'assistenza e di conseguire risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicita', possono essere conferiti, agli operatori di cui all'articolo 2, i seguenti incarichi dirigenziali: a) incarichi di tipo gestionale, che comportano la gestione diretta di processi, risorse umane, tecniche o finanziarie; b) incarichi di tipo professionale con attivita' di consulenza, studio, formazione e ricerca, di orientamento dei servizi all'appropriatezza e all'assistenza basata sulle prove, di gestione del rischio clinico e anche funzioni di alta specializzazione. 2. L'atto aziendale definisce le funzioni dei responsabili dei servizi istituiti ai sensi del comma 1, i quali dipendono dal direttore della struttura operativa o dal direttore del dipartimento ai quali gli incarichi afferiscono. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti in numero non superiore alle strutture operative sanitarie aziendali nel caso di aziende per i servizi sanitari, e in numero non superiore alla meta' dei dipartimenti sanitari verticali nel caso delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. A tali fini si tiene conto delle strutture operative sanitarie aziendali e dei dipartimenti sanitari verticali individuati nell'atto aziendale.

50 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Art. 4 (Conferimento, durata e numero degli incarichi) 1. Gli incarichi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere conferiti nelle aziende sanitarie regionali e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che hanno concretamente attuato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento delle professioni di cui all'articolo 1, l'assegnazione esplicita di funzioni, responsabilita' ovvero risorse strumentali e umane e hanno definito e verificato i livelli di autonomia e integrazione di tali professioni con le altre risorse aziendali. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti in conformita' alla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 251/2000 possono essere conferiti incarichi di durata massima triennale, rinnovabili. 3. Con riferimento agli incarichi di cui all'articolo 3, su motivata richiesta delle aziende sanitarie regionali o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici da inoltrare presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Giunta regionale puo' rideterminare il limite numerico massimo degli incarichi attribuibili fissato dall'articolo 7 della legge 251/2000, previa verifica della coerenza della richiesta con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale e al fine di conseguire obiettivi prioritari di miglioramento della qualita' dell'assistenza non altrimenti perseguibili.

51 Legge regionale n. 10 del 16/05/2007 Art. 5 (Istituzione di un osservatorio regionale) 1. Al fine di verificare l'attuazione e l'efficacia dei modelli organizzativi di cui agli articoli che precedono e' istituito, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, un osservatorio regionale. 2. L'osservatorio di cui al comma 1 puo' promuovere studi, progetti e ricerche sui risultati di salute volti ad affrontare criticita' contingenti, a valorizzare la buona pratica sanitaria sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza, nonche' a favorire l'integrazione tra le professioni sanitarie. 3. L'osservatorio e' composto da: a) il direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale, in qualita' di presidente; b) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie; c) il direttore del servizio pianificazione e interventi sociali; d) il direttore generale dell'agenzia regionale della sanita'; e) due rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici designati dal Comitato di regia di cui all'articolo 4, comma 12, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007); f) un rappresentante per ognuna delle cinque professioni di cui alla legge 251/2000 designato congiuntamente dai rispettivi ordini e collegi professionali o, in mancanza di questi, dalle corrispondenti associazioni professionali maggiormente rappresentative.

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