NOVITA. Con la Legge n. 27/2012 sono state apportate le seguenti aggiunte al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.

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1 NOVITA Con la Legge n. 27/2012 sono state apportate le seguenti aggiunte al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209): 1) Al comma 2 dell articolo 139 del codice delle assicurazioni private, e stato aggiunto, alla fine, il seguente periodo: In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente ; 2) Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l esistenza della lesione. Va detto subito dalla analisi del testo che la incidenza della norma del numero 3 ter è tale da non modificare l art. 139 nella sua portata generale descrittiva e precettiva, essendosi limitato il legislatore a inserire la nuova norma senza modificare la definizione di danno biologico che è portata dal numero 2 del 139. Ebbene, alcune compagnie di assicurazioni hanno interpretato dette integrazioni - per cui il danno biologico da lesioni di lieve entità (quale, appunto, la distrazione del rachide cervicale o colpo di frusta) sarebbe risarcibile solo se suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo - come un vero e proprio stravolgimento normativo, finalizzato a scardinare il vecchio e consolidato sistema risarcitorio, arginando la marea di indennizzi per tali lesioni. Questa interpretazione si è estesa sino ad affermare che intento normativo è quello di vincolare il risarcimento alle sole ipotesi in cui la lesione viene riscontrata in referti di diagnostica per immagini (raggi x). 1

2 Ma questo tentativo di semplificazione della questione si è infranto, a mio (e non solo mio) parere, su due problematiche di difficile risoluzione e di evidente portata. Anzitutto, è risaputo che il colpo di frusta è un tipico caso di danno fisico che non è strumentalmente accertabile. O meglio, solo alcune volte appare un raddrizzamento della colonna cervicale, o un inversione della fisiologica lordosi come si legge sui referti di pronto soccorso, ma non sempre la distorsione del rachide cervicale è accompagnata da tale obiettiva certificazione strumentale. Per cui, la lesione può sussistere anche quando non è suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo. Inoltre, la seconda delle due norme sopra citate dispone che il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l esistenza di una lesione : ciò significa che il medico legale può valutare non solo strumentalmente, ma anche visivamente la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli usuali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica, anche prima dell entrata in vigore della legge n. 27/2012. Da quanto detto discende che i criteri medico legali e giuridici alla luce dei quali procedere all accertamento dei danni con esiti micro permanenti, causati da sinistri stradali, non dovranno mutare per effetto della riforma, rispetto a quelli che si sarebbero dovuti adottare in precedenza. Concretamente, in termini di approccio nei confronti del danneggiato, viste le problematiche scaturite dalla lettura del testo delle c.d. aggiunte, per cui certe interpretazioni (aggiungerei, di comodo, di alcune compagnie) si sono spinte sino ad affermare la necessità di un accertamento strumentale che dimostri l esistenza del danno, sicché diverrebbero irrisarcibili tutti i danni non suscettibili di accertamenti strumentali, come ad esempio la cefalea postraumatica, mi sento di affermare - 2

3 considerato che il comma 3 quater, ha posto all interprete il problema di stabilire cosa debba intendersi per accertamento visivo, visto che non tutti i postumi permanenti sono visibili (ad esempio una neuropatia) - che le nuove norme vadano intese in modo uniforme (e dunque senza differenze tra l ipotesi del comma 3 ter e quella del comma 3 quater), e che l interpretazione più plausibile sia la seguente: la nuova legge esige che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l affermazione dell esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno. La legge non ha posto alcun limite ai mezzi di diagnosi, e dunque qualunque strumento, mezzo o tecnica di accertamento del danno è consentito, a condizione che soddisfi il requisito della scientificità. Sicché sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili, ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. L applicabilità delle nuove norme. In ogni caso, non v è dubbio che le nuove norme debbano applicarsi in tutti i casi in cui la decisione giudiziaria sul danno sia successiva alla loro entrata in vigore, a nulla rilevando che il sinistro dal quale è derivato il danno o l accertamento di quest ultimo da parte del medico legale siano avvenuti prima di tale momento. L art. 32 d.l. 1/12 contiene infatti norme sulla risarcibilità del danno, e tali norme debbono essere applicate dal giudice nel momento in cui è chiamato a stabilire se un danno esista o 3

4 meno. Non si tratta di applicazione retroattiva: è, infatti, al momento della sentenza che occorre stabilire se un danno vi sia ed in che misura sia risarcibile, e tale accertamento non può che essere compiuto in base al quadro normativo vigente a quel momento. (M. Rossetti). Giurisprudenza conforme. - La più recente giurisprudenza torinese (Giudice di Pace di Torino, 28 novembre 2012, n. 8892) ha chiaramente confermato: Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi. In sostanza, il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate. Tanto evidenzia anche come non si possano modificare i quesiti sinora posti in sede istruttoria ai CTU visto che si finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico già esistente nel compendio legislativo. - Sentenza del Giudice di Pace di Padova: la legge è chiara, se il medico legale riconosce il danno permanente, questo deve essere liquidato anche senza accertamenti strumentali. Pubblicato Domenica, 17 Marzo :22 4

5 Anche la sentenza del Giudice di Pace di Padova ribadisce il concetto che la disposizione dell art. 139 della Legge 27/2012 non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente se la lesione non è stata accertata con esami strumentali ma risulta comunque comprovata da accertamento medico legale. Nel caso trattato, il Giudice chiarisce che si deve ritenere prevalente la norma dell art. 3 quater che prevede che il danno biologico, complessivamente considerato, venga accertato in via strumentale o in via alternativa, ma parimenti valida, visivamente attraverso la visita medico legale. Da questo ne consegue che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato ( e quindi risarcito ) dal medico legale senza necessità di alcun specifico esame strumentale. Anche l art. 3 ter, così dichiara il Giudice, non stabilisce che il danno permanente venga escluso in mancanza di un accertamento strumentale, ma stabilisce solo che sia suscettibile di accertamento clinico-strumentale obiettivo che, in lingua italiana, significa che tali lesioni siano potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante modalità di accertamento. Nel caso in questione viene quindi riconosciuto il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità oltre al danno morale in quanto, secondo le disposizioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte il riconoscimento del danno deve essere integrale. Conclusioni Le norme in materia di micro permanenti sono state annunciate come interventi volti a non pagare più i colpi di frusta al dichiarato scopo di consentire alle imprese assicurative risparmi ipoteticamente finalizzati alla riduzione dei premi assicurativi. Ebbene, tale obbiettivo è irrealizzabile nel sistema giuridico italiano, dove esiste una norma (art codice civile), la quale prevede che : "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 5

6 commesso il fatto a risarcire il danno", principio rafforzato dal fatto che se il danneggiante è il proprietario di un veicolo assicurato per la responsabilità civile (art codice civile ( Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore e obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto ) costui, oltre ad essere obbligato a risarcire i danni, ha anche l obbligo di assicurare (art. 122 cod. ass.) il proprio veicolo. Di contro, il danneggiato dal veicolo assicurato ha il diritto - che nessuno può togliergli anche in forza della normativa comunitaria - di farsi risarcire ( e non già indennizzare) direttamente dall assicuratore, esercitando se del caso l azione diretta (art. 144 cod. ass.) nei confronti della compagnia del responsabile civile. Anche perché, lo ricordo, se il legislatore avesse voluto, peraltro inammissibilmente, subordinare il riconoscimento di postumi risarcibili al riscontro strumentale, non avrebbe scritto le parole accertamento clinico. Pertanto, il riscontro medico legale è atto proprio dello specialista che visivamente, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza alla criteriologia causale, accerta la eventuale presenza di un danno biologico inteso secondo la definizione del numero 2 dell art. 139, che non è stata modificata, come la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Dunque, in estrema sintesi, queste le conclusioni. Conclusione n. 1: il comma 3-quater assorbe interamente il comma 3-ter. Conclusione n. 2: l intero danno biologico di lieve entità (temporaneo, permanente, ulteriore ex art D. Lgs. 209/2005, sofferenza morale, spese) è risarcibile solo 6

7 se l esistenza della lesione, che ne è all origine, sia accertata clinicamente e/o strumentalmente. Conclusione n. 3: visivamente è da intendersi come clinicamente. Conclusione n. 4: l intenzione del legislatore è richiamare il danneggiato all onere di provare il danno rigorosamente; onere che non si esaurisce in una mera soggettività lamentata in assenza di corrispettivi di obiettività (cinica e/o strumentale, come è sempre stato!). I parametri di prova sono due: per le lesioni verificabili strumentalmente è imprescindibile l'accertamento obiettivo a mezzo macchinari (vedi fratture o simile), mentre per quanto attiene alle lesioni non accertabili con siffatta modalità occorre che le stesse siano verificate mediante un esame clinico obiettivo, ovvero compiutamente documentato nelle prove eseguite (roteazione capo, esame visivo ed ulteriori), come purtroppo frequentemente trascurato dai medici curanti. Pertanto, nulla è mutato rispetto al passato. Il legislatore ha semplicemente richiamato gli operatori del diritto ad una maggiore rigidità nella valutazione del materiale probatorio. Ne consegue che le lesioni derivanti dal colpo di frusta sono risarcibili e che l'effettività di tale diritto richiederà ancora di più, rispetto al passato, la tutela dell'avvocato, ed in particolare di coloro che si dimostreranno capaci di instaurare fattive collaborazioni con medici e specialisti per assicurare quell'approccio multidisciplinare alla infortunistica stradale fondamentale per l'adeguata tutela del danneggiato, sia per le lesioni gravi che per quelle lievi. Ritengo, pertanto, di aderire in pieno alle conclusioni cui giunge il Giudice di Pace di Padova, Dott.ssa Avv. F. Crivellaro nella propria sentenza n. 1443/12, di cui leggo uno stralcio conclusivo: La CTU espletata ha accertato in capo all attrice un danno biologico da invalidità permanente in misura pari all uno percentile. Parte convenuta costituita invoca l applicazione della novella dell articolo 139 del decreto legge n. 1/12 7

8 convertito dalla legge n. 27/12. Ricordiamo che nella fattispecie a giudizio il CTU abbia accertato la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente, ancorché di modesta entità. Ci si deve quindi interrogare su quale sia la reale portata della richiamata disposizione. Invero, essa non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma risulti comunque comprovata da accertamento medico legale. Seguendo tale interpretazione, infatti, si giungerebbe ad escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati solo ed esclusivamente in base alle modalità dell accertamento, con evidente violazione dell art. 3 Cost. (per discriminazione fra situazioni giuridiche soggettive analoghe); dell art. 32 Cost. (per violazione discriminatoria del diritto alla salute) e dell art. 24 Cost. (per violazione della possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti ed accertate) non rimane (pertanto) che coordinare la norma con la disposizione dell art. 3 quater introdotta contestualmente dalla L. 27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale. Nell apparente contraddizione fra le due disposizioni, deve ritenersi prevalente la norma dell art. 3 quater, che definisce l accertamento del danno biologico complessivamente considerato e che prevede appunto che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti valida, visivamente, con ciò intendendosi, secondo la più valida interpretazione, l accertamento effettuato in sede di visita medico legale. Pertanto deve ritenersi che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato e riconosciuto anche mediante accertamento medico legale, senza necessità di alcun specifico esame strumentale. Il significato precettivo della disposizione va quindi rettamente inteso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato ad evitare riconoscimenti a stralcio, non adeguatamente valutati e confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva in sede di accertamento medico legale. Del resto, nemmeno l interpretazione letterale della disposizione consentirebbe di ritenere che l assenza di un accertamento strumentale 8

9 comporti di per sé l automatica esclusione del danno da invalidità permanente. Il tenore dell art. 3 ter della legge n. 27/2012 infatti non statuisce affatto ciò, richiedendo solo che le lesioni di lieve entità siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero, secondo l unico significato palese del termine in lingua italiana corrente, potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante tale modalità di accertamento. (cfr. anche Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza ) 9

10 Art (Danno biologico per lesioni di lieve entità) Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Con la Legge 24 marzo 2012, n. 27 in sede di conversione del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 sono state apportate due aggiunte alla normativa vigente in tema di danno alla persona, che peraltro nel suo impianto generale non è stata modificata. 3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"; 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO R.G. N. QUESITO MEDICO LEGALE "Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig., esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell età e dello stato di salute preesistente: 1) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando; 2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), descrivendo (e se necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, amputazioni, dismetrie, alterazioni posturali, ecc.; o e/o strumentalmente, ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.; o e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; 1 la natura e l entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l evento per cui è causa; premesso che - per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione - per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ; premesso altresì che per la Tabella milanese di liquidazione del danno 10

11 biologico il C.T.U. deve tener conto della incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) : 1 la durata dell inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; 2 se residuino postumi permanenti precisandone l incidenza percentuale sull integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell eventuale maggior usura lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; 3 la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future." Milano, il G.I. il C.T.U. 2 I quesiti che seguono possono essere sottoposti dal G.I. al C.T.U. solo se nel processo siano già state allegate e provate dall'attore circostanze di fatto non standardizzate (es. quesito 3 e 4: pratica hobbistica, attività di volontariato; quesito 5: specifica attività lavorativa svolta al momento dell'evento lesivo; quesito 6: non svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento lesivo) 3) dica il C.T.U. se l'attività abitualedi praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti; 4) poiché si versa nell'ipotesi di cogente applicazione dell'art.138 Codice delle Assicurazioni private, dica il C.T.U. se l inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato ; 5) dica il C.T.U. se l inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l attività lavorativa di svolta dal periziando all epoca dell evento; nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue; 6) poiché il danneggiato non lavorava all epoca dell infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue. Milano, il G.I. il C.T.U. 11

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