CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE TERZI CONTO TUO FAMIGLIA

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE TERZI CONTO TUO FAMIGLIA Il presente Fascicolo Informativo,contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ed e all Aderente/A derente/assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa InChiaro Assicurazioni S.P.A. Società facente parte del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi al n.015

2 Nota informativa Comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione

3 Nota Informativa InChiaro Assicurazioni S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Terzi CONTO TUO FAMIGLIA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall l IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS IVASS. Il Contraente C e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo informativo, successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società ( INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con InChiaro Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Salaria, Roma, telefono , telefax , sito internet e indirizzo mail info@inchiaro.it. La Società è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n del 20/09/2007 (G.U. n. 230 del 03/10/2007) ed è iscritta con il n alla Sezione I dell Albo delle Imprese di Assicurazione. Capitale sociale ,00 i.v. Società facente parte del gruppo HDI Assicurazioni iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 015, soggetta all attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del Patrimonio Netto di InChiaro Assicurazioni S.p.A. è pari a 6,11 milioni di Euro di cui 5 milioni di Euro i.v. per Capitale Sociale e 1,11 milioni di Euro relativi ad Altre Riserve. L indice di solvibilità (rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione danni per l anno 2011 è risultato pari a 145,6% e fornisce un informazione sintetica in merito alla stabilità della Società. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza Il contratto è emesso in forma collettiva ed è stipulato con tacito rinnovo. Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, e così di seguito. In caso di risoluzione dell Accordo Convenzione tra la Società e la Banca, la copertura assicurativa per i singoli Assicurati/Correntisti che abbiano aderito in data antecedente la cessazione stessa, continuerà ad avere vigore fino alla prima scadenza successiva. Il Contratto offre una garanzia Responsabilità Civile Terzi connessa ai rapporti di Conto Corrente denominati Conto Tuo Famiglia intrattenuti presso le Banche appartenenti al Gruppo Banca Sella ed é concepito in funzione della distribuzione attraverso le filiali della Banca, mediante la sottoscrizione di appositi Moduli di Adesione. Ogni modulo di adesione é stipulato con tacito rinnovo e la copertura decorre dalle ore 24,00 del giorno di apertura del conto corrente Conto Tuo Famiglia e scade ogni anno alle ore 24,00 del trentesimo giorno del mese di decorrenza dell assicurazione. La copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno per tutta la durata del rapporto, in mancanza di revoca dell ordine di addebito permanente da parte dell Assicurato/Correntista, da darsi entro la scadenza del periodo di assicurazione direttamente alla Banca. Nota Informativa Conto Tuo Famiglia mod. IE_059 Ed. 01/07/201 /2013 Pagina 1 di 5

4 Nota Informativa InChiaro Assicurazioni S.p.A. Resta comunque inteso che in caso di cessazione del rapporto di conto corrente, l'assicurazione sarà automaticamente annullata alla prima scadenza successiva. Per maggiori dettagli in merito alla durata del contratto si rimanda all art. 3 Proroga dell assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione. 3.. Coperture assicurative offerte Limitazioni,, franchigie ed esclusioni Il contratto offre una copertura assicurativa volta a tenere indenne il patrimonio dell Assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile che possa derivare all Assicurato stesso ed al suo nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali che si verifichino nell ambito della vita privata e/o di relazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Società, alle condizioni e nel limite del massimale previsti nel contratto, tiene indenne l Assicurato delle somme che questi sia tenuto a risarcire, quale civilmente responsabile, a seguito di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, derivanti da: proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni e strade private; intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande; spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento; lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza. La garanzia di responsabilità civile comprende inoltre: la responsabilità derivante all Assicurato/Correntista ed ai sui familiari conviventi per danni arrecati a terzi da persone di cui essi debbano rispondere a norme di legge (figli minori, personale domestico, etc.); i danni fisici subiti dal personale domestico in occasione di lavoro o servizio presso l abitazione dell Assicurato, comprese le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell eventuale rivalsa INAIL o INPS. Per la descrizione completa delle garanzie previste dal contratto si rimanda all art. art. 111 Oggetto dell Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: il contratto prevede l applicazione di limiti di risarcimento e franchigie per le garanzie prestate, il cui dettaglio è riportato all art. art. 151 Limiti di risarcimento e franchigie, delle Condizioni di Assicurazione. Esempio di applicazione della franchigia per danni a terzi da spargimento d acqua. A causa della rottura accidentale di una tubatura di pertinenza dell abitazione dell Assicurat ssicurato viene provocato un danno da spargimento d acqua all appartamento sottostante. Il proprietario dell abitazione danneggiata richiede il risarcimento per i danni subiti che, a seguito dalla perizia, vengono stimati in 1.000,00. Il contratto prevede l applicazione di una franchigia per danni da spargimento d acqua pari ad 250,00 per sinistro,, pertanto, il danno risarcito dalla Società ammonterà ad 750,00, restando l importo della franchigia a carico dell Assicurato. Nel caso in cui l importo totale del danno sia stimato pari o inferiore ad 250,00, la Società non sarà tenuta a risarcire alcun indennizzo. Avvertenza: il contratto prevede l esclusione di alcuni rischi dalla garanzia di responsabilità civile, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle cose che l'assicurato/correntista abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni inerenti lo svolgimento di attività professionali e/o conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali. Per il dettaglio dei rischi esclusi dall assicurazione di responsabilità civile si rimanda agli artt. 121 Persone non considerate terzi e 14 Rischi Esclusi dall Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: la Società presta l assicurazione nei modi e nei termini descritti in polizza sulla base alle dichiarazioni rese dall Assicurato/Correntista. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Correntista relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e così come disposto all art. 1 Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio, delle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenza: la polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall Assicurato al momento della stipula del contratto. Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società. Nota Informativa Conto Tuo Famiglia /2013 Pagina 2 di 5

5 Nota Informativa InChiaro Assicurazioni S.p.A. La mancata comunicazione di circostanze che possano generare un aggravamento del rischio potrà Esempio di aggravamento del rischio: il fabbricato che costituisce la dimora abituale dell Assicurato, in corso di contratto, viene dichiarato pericolante da parte dell Autorità competente. Tale circostanza comporta un aggravamento del rischio per p la garanzia di responsabilità civile, pertanto dovrà essere comunicata per iscritto alla Società, pena la decadenza delle garanzie. comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. 6. Premi La rateazione del premio è sempre annuale. Il versamento della rata di premio avviene mediante addebito sul conto corrente bancario dell Assicurato/Correntista intrattenuto presso la Banca. 7.. Rivalse Avvertenza: in caso di pagamento dell indennità la Società è surrogata, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili (art del Codice Civile). 8.. Diritto di Recesso Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, come stabilito all art. art. 6 Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione. 9.. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, come stabilito all art. art. 10 Rinvio alle Norme di Legge, delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il rischio sia ubicato in altri Stati, si applica quanto previsto all art.180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico dell Assicurato/Correntista, come indicato all art.9 Oneri fiscali, delle Condizioni di Assicurazione. L imposta attualmente in vigore è stabilita al 22,25%. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12.. Sinistri - Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: in i caso di sinistro, la denuncia dovrà essere presentata dall Assicurato/Correntista nei termini e nelle modalità descritti nelle sezioni Norme che Regolano la liquidazione dei Sinistri e Cosa fare in caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione, ed in particolare agli articoli: - art Obblighi dell Assicurato/Correntista in caso di sinistro; - art. 24 Indicazioni generali; - art. 25 Indicazioni particolari. La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità: A mezzo fax al numero verde: A mezzo posta indirizzata a: InChiaro Assicurazioni S.p.A. - Gestione Sinistri Via Salaria, Roma Rivolgendosi alla Filiale o all Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto Nota Informativa Conto Tuo Famiglia /2013 Pagina 3 di 5

6 Nota Informativa InChiaro Assicurazioni S.p.A. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a InChiaro Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Salaria, Roma, telefax , e- mail reclami@inchiaro.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET Vertenze La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato/Correntista. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 19 Gestione delle vertenze Spese legali delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: è comunque facoltà delle parti rivolgersi all Autorità Giudiziaria. InChiaro Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa redatta il 30 maggio InChiaro Assicurazioni S.p.A. Il Presidente dott. Biagio Massi Nota Informativa Conto Tuo Famiglia /2013 Pagina 4 di 5

7 Glossario InChiaro Assicurazioni S.p.A..A. GLOSSARIO - DEFINIZIONI Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, luogo di domicilio abituale dell Assicurato/Correntista, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso. Animali domestici, da cortile e da sella: esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall uomo per l alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest ultimo per lavoro o alimentazione. Assicurato/Correntista: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il primo intestatario del conto corrente Conto Tuo Famiglia presso la Banca. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Banca: Banca appartenente al Gruppo Banca Sella presso una cui filiale o agenzia l Assicurato intrattiene il rapporto di conto corrente denominato Conto Tuo Famiglia. Contraente: il soggetto che stipula la polizza convenzione, e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Nella fattispecie, una Banca appartenente al Gruppo Banca Sella. Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali. Dimora abituale: l abitazione nella quale l Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo fisso e continuativo. Dipendenze e/o pertinenze: la soffitta, la cantina, l autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l edificio principale. Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di sinistro è a carico dell'assicurato/correntista e per il quale la Società non riconosce il risarcimento. Massimale: la somma, per sinistro e per anno assicurativo o per minore durata della polizza, fino al cui limite la Società risponde in base all assicurazione. Modulo di adesione: il documento che prova l adesione alla polizza convenzione. Nucleo familiare: l insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell Assicurato/Correntista, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del sinistro e i figli minori anche se non conviventi. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Rischio La possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: InChiaro Assicurazioni S.p.A. Glossario Conto Tuo Famiglia /2013 Pagina 5 di 5

8 Nota informativa Comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione

9 Sommario InChiaro Assicurazioni S.p.A..A. SEZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE L IN GENERALE... 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio... 2 Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia... 2 Art. 3 - Proroga dell'assicurazione... 2 Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione... 2 Art. 5 - Estensione territoriale... 2 Art. 6 - Recesso in caso di sinistro... 2 Art. 7 Cointestazioni del contratto di conto corrente Conto Tuo Famiglia... 3 Art. 8 - Foro competente... 3 Art. 9 - Oneri fiscali... 3 Art Rinvio alle Norme di legge... 3 SEZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI... 4 Art Oggetto dell'assicurazione... 4 Art. 12 Persone non considerate terzi... 5 Art Massimale Assicurato... 5 Art Rischi esclusi dall'assicurazione... 5 Art Limiti di risarcimento e franchigie... 6 Art. 16 Determinazione del premio... 6 Art Regolazione del premio... 6 SEZIONE NORME CHE REGOLANO LA L LIQUIDAZIONE DEI SINISTRIS... 8 Art. 18 -Obblighi dell'assicurato/correntista in caso di sinistro... 8 Art Gestione delle vertenze - Spese legali... 8 Art. 20 Assicurazione presso diversi Assicuratori... 8 Art Deroga alla comunicazione di esistenza di altre polizze... 8 Art. 22 Secondo rischio... 8 Art. 23 Operatività dei massimali Pluralità di richieste di risarcimento... 8 SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Art Indicazioni generali... 9 Art. 25 Indicazioni Particolari... 9 ALLEGATO 1 LETTERA ACCOMPAGNATORIA ALLA DENUNCIA DI SINISTRO /2013 Pagina 1 di 10

10 Condizioni Generali InChiaro Assicurazioni S.p.A CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE TERZI CONTO TUO FAMIGLIA SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanza del rischio La Società presta l assicurazione nei modi e nei termini descritti dalla presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato/Correntista. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Correntista, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della la garanzia L assicurazione ha effetto, nei confronti di ciascun singolo Assicurato, dalle ore 24 del giorno in cui questi ha aperto il conto corrente Conto Tuo famiglia aderendo alla polizza convenzione, indipendentemente dall addebito del premio sul rapporto assicurato, a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati dal Contraente. L assicurazione scade ogni anno alle ore 24,00 del trentesimo giorno del mese di decorrenza. Sempre nei confronti di ciascun singolo Assicurato, la copertura si rinnova tacitamente di anno in anno per tutta la durata del rapporto, in mancanza di una comunicazione scritta di revoca dell ordine di addebito permanente da parte dell Assicurato/Correntista al Contraente. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 3 - Proroga dell'assicurazione In mancanza di revoca dell ordine di addebito permanente da parte dell Assicurato/Correntista da darsi entro la scadenza del periodo di assicurazione, di cui all'art. 2, direttamente al Contraente, l'assicurazione si intende rinnovata per un anno e così di seguito. Resta comunque inteso che in caso di cessazione del rapporto di conto corrente, l'assicurazione sarà automaticamente annullata alla prima scadenza successiva. In caso di risoluzione della polizza convenzione, la copertura assicurativa per i singoli Assicurati/Clienti che abbiano aderito in data antecedente la cessazione stessa, continuerà ad avere vigore fino alla prima scadenza successiva. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione sicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Estensione territoriale L assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero. Qualora l Assicurato/Correntista, trasferisca la residenza all estero, la garanzia cessa automaticamente e alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione sicurazione prestata con ogni singolo modulo di adesione, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. /2013 Pagina 2 di 10

11 Condizioni Generali InChiaro Assicurazioni S.p.A Art. 7 Cointestazioni del contratto di conto corrente Conto Tuo Famiglia Quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone, il soggetto assicurato dalla Polizza Collettiva è automaticamente il primo intestatario del contratto medesimo. I cointestatari non appartenenti al nucleo familiare del primo intestatario, potranno aderire alla Polizza Collettiva alle medesime condizioni di copertura, con atto separato e corrispondendo il relativo premio. Art. 8 - Foro competente La competenza del Foro è quella regolata dalle norme di Legge. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell Assicurato/Correntista. Art Rinvio alle Norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. mod. IE_059 Ed. 01/0 /07/2013 /2013 Pagina 3 di 10

12 Responsabilità Civile verso Terzi InChiaro Assicurazioni S.p.A SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Art Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/correntista e/o i componenti il nucleo familiare conviventi con lo stesso (come da Stato di Famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: a) Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all Assicurato/Correntista ed ai suoi famigliari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l Assicurato/Correntista e i suoi famigliari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, etc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all Assicurato/Correntista da fatto doloso del personale domestico. b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l Assicurato/Correntista sia tenuto a pagare a seguito dell eventuale rivalsa INAIL o INPS. A titolo esemplificativo ma non limitativo l assicurazione comprende: 1. i danni derivanti dalla proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni, strade private; 2. i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione; 3. i danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato; 4. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza; 5. i danni derivanti da caduta di neve; 6. i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili; 7. i danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande; 8. i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni; 9. i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purché detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'assicurato/correntista, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dalle Imprese esercenti l assicurazione obbligatoria in conseguenza di inopponibilità di eccezioni previste dall art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n 209 o per le eventuali maggiori somme dovute ai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dalle Imprese citate; 10. i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui; 11. i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria; 12. i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi; 13. i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell Assicurato/Correntista o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione. Qualora l Assicurato/Correntista affitti un abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l Assicurato/Correntista stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio. /2013 Pagina 4 di 10

13 Responsabilità Civile verso Terzi InChiaro Assicurazioni S.p.A 14. i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi; 15. i danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, esclusi quelli previsti dall Art.13, comprese gare, prove ed allenamenti; 16. i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia; 17. uso od abuso di internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dei dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge, a parziale deroga della esclusione prevista dall Art. 14 Rischi Esclusi. Dall assicurazione; 18. conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché l Assicurato/Correntista abbia la residenza in Italia. Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Art. 12 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi : Le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; Il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. I figli e i genitori dell Assicurato purché con lui non conviventi sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato; I minori in affidamento familiare. Art Massimale Assicurato Il massimale garantito in ogni modulo di adesione deve intendersi fissato in ,00 (duecentocinquantamila/00). Art Rischi esclusi dall'assicurazione L assicurazione non comprende i danni: alle cose che l'assicurato/correntista abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell art. 11; da furto; dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri, salvo quanto disposto ai punti 9,10 e 14 dell art. 11; conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 dell art. 11, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi; inerenti allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali; derivanti unicamente nte da umidità, stillicidio ed insalubrità; derivanti da rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni; derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali, salvo quanto disposto al punto 4 dell art. 11; da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; s verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato/correntista provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; mod. IE_059 Ed. 01/0 /07/2013 /2013 Pagina 5 di 10

14 Responsabilità Civile verso Terzi InChiaro Assicurazioni S.p.A causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti dall esercizio della caccia; derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni; derivanti o conseguenti dall emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE); per i casi di contagio da virus HIV; verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.); causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine; derivanti dalla presenza in genere, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto. derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software). Art Limiti di risarcimento e franchigie L assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie: Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici: ,00 per persona; danni da spargimento d'acqua: franchigia 250,00 per sinistro; danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia 250,00 per sinistro; i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella, compresi cani da caccia purché non impegnati in attività venatoria, alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68: franchigia 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. danni da inquinamento accidentale spese di bonifica: franchigia 250,00 per sinistro; uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia 250,00 per sinistro, con il limite di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 16 Determinazione del premio Il premio annuo viene fissato in 55,00 (comprese le imposte all attuale aliquota governativa del 22,25%) per ogni rapporto. Il Contraente si farà carico di corrispondere il premio di cui sopra addebitandolo sul conto corrente del Assicurato/Correntista. Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza Il premio così determinato è soggetto a regolazione nei termini indicati all Art. 17 Regolazione del premio. Art Regolazione del premio Il Contraente corrisponde mensilmente alla Società l ammontare dei premi riferiti ai singoli Assicurati, come previsto al precedente Art. 16 Determinazione del premio, in base alle seguenti modalità: Il Contraente si impegna a fornire alla Società l elenco analitico mensile delle adesioni perfezionate nell ambito del mese di riferimento (n) entro la fine del mese successivo (n+1); la Società elabora il conteggio dei premi dovuti e lo comunica mediante apposita appendice al Contraente entro i successivi quindici giorni; il Contraente versa il premio risultante dalla suddetta appendice entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento (n+2). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società stessa di eseguire gli accertamenti. mod. IE_059 Ed. 01/0 /07/2013 /2013 Pagina 6 di 10

15 Responsabilità Civile verso Terzi InChiaro Assicurazioni S.p.A Per la validità della copertura assicurativa il Contraente si impegna ad effettuare una speciale codificazione dei rapporti bancari a cui si riferisce l assicurazione, di cui verrà data comunicazione alla Società, in maniera che il centro elettro-contabile del Contraente possa in ogni momento individuarli. I premi devono essere pagati dal Contraente alla Società entro i termini e con le modalità di cui all Art. 16 Regolazione del premio. mod. IE_059 Ed. 01/0 /07/2013 /2013 Pagina 7 di 10

16 Liquidazione dei Sinistri InChiaro InChiaro Assicurazioni S.p.A SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Art. 18 -Obblighi dell'assicurato/correntista in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato/correntista deve darne avviso scritto alla Banca oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art C.C.). Art Gestione delle vertenze - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato/correntista, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato/correntista stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato/correntista, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato/correntista in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato/correntista per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 20 Assicurazione presso diversi Assicuratori In caso di sinistro, l Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Deroga alla comunicazione di esistenza di altre polizze L Assicurato/Correntista è esonerato dal dichiarare l'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio. Art Secondo rischio Qualora per uno o più rischi oggetto della presente polizza esistesse altra assicurazione, i massimali di garanzia previsti dal presente contratto si intendono prestati in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale contemplato dall'altra assicurazione. Art Operatività dei massimali Pluralità di richieste di risarcimento L assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. /2013 Pagina 8 di 10

17 Cosa fare in caso di Sinistro InChiaro Assicurazioni S.p.A Art Indicazioni generali SEZIONE 4 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata, o presentarla alla Filiale della Banca cui è assegnata la polizza, oppure inviarla direttamente alla Società: InChiaro Assicurazioni S.p.A. - Gestione Sinistri Via Salaria, ,, Roma FAX numero verde (accompagnando il fax preferibilmente con il modello copertina di accompagnamento denuncia sinistro all. 1) entro dieci giorni da quando se ne ha avuto conoscenza. E comunque necessario indicare: - numero di polizza; - generalità del Contraente; - generalità dell Assicurato; - generalità dei danneggiati; - data e ora del sinistro; - circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno). Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all espletamento della pratica. Art. 25 Indicazioni Particolari Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve: - denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato; - inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione. Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società: - non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione; - non trattare con i danneggiati; - non concordare l ammontare del danno; - non pagare somme a titolo di risarcimento. Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l Assicurato riceva avvisi di garanzia o altre comunicazioni giudiziarie: - trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società). Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società: - rilasciare mandato al legale designato dalla Società; - trasmettere tempestivamente l originale dell atto di citazione, con la relativa delega; - fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa. /2013 Pagina 9 di 10

18 Allegato 1 InChiaro Assicurazioni S.p.A Allegato 1 Lettera accompagnatoria alla denuncia di sinistro (ed eventuale invio documentazione successiva) CONTO TUO FAMIGLIA Inviare denuncia di sinistro al numero verde fax FAX inviato da: il / / Numero telefonico: Numero pagine (compresa la presente): N Polizza: Se seguito sinistro, n. sinistro Contraente: Indirizzo (se diverso da quanto indicato in polizza): CAP: Città: Riferimenti - Telefono fisso: Telefono cellulare: Data sinistro: / / Eventuali note: Firma /2013 Pagina 10 di 10

19 IE_059 ed. 01/07/201 0 /2013

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