MOD PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MOD PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE"

Transcript

1 MOD PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ASPETTI GENERALI Il Mod è il Modello con cui il soggetto assistito, sia nel caso di assistenza fiscale diretta che di assistenza fiscale indiretta, viene a conoscenza del risultato della liquidazione della propria dichiarazione e delle imposte eventualmente da versare, a saldo e in acconto (mediante trattenuta operata dal sostituto d imposta) o da ottenere a rimborso. Novità di quest anno Il Mod /2012 contiene alcune novità che riguardano, principalmente: la sostituzione del Rigo 6 del Mod /2011 dedicato alla cedolare secca per le locazioni di immobili della provincia dell Aquila, con la nuova cedolare secca sulle locazioni di immobili a destinazione abitativa (art.3 D.Lgs. n. 23/2011); l eliminazione del Rigo 33 del Mod /2011 relativo alle detrazioni del Quadro E, Sezione IV del Mod. 730/2011 riguardanti alcune spese per le quali era riconosciuta la detrazione del 20% (tali spese non sono più detraibili nel 2011); l inserimento di una nuova Sezione riguardante la cedolare secca composta dai Righi 81 e 82 in cui vanno indicati gli importi delle cedolare secca dovuta e degli acconti versati nel 2011; l inserimento di una nuova Sezione riguardante il contributo di solidarietà sui redditi superiori a euro, composto dai Righi 83, 84 e 85 nei quali indicare, rispettivamente, la base imponibile, il contributo di solidarietà dovuto e quello risultante dalla certificazione; l eliminazione della Sezione del Mod /2011 relativa alla detassazione delle somme rogate a titolo di incremento della produttività per gli anni di imposta 2008 e 2009 (Righi da 81 a 84 del Mod /2011); l inserimento, nel prospetto relativo alla liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge di quattro nuovi Righi destinati: o al saldo della cedolare secca 2011 (Rigo 99 del dichiarante e 119 del coniuge); o alla prima rata della cedolare secca 2012 (Rigo 100 del dichiarante e 120 del coniuge); o alla seconda o unica rata della cedolare secca 2012 (Rigo 101 del dichiarante e 121 del coniuge); o al contributo di solidarietà (Rigo 102 del dichiarante e 122 del coniuge); DICHIARAZIONI FISCALI

2 l inserimento nella Sezione dedicata agli altri dati, di un nuovo Rigo (Rigo 137) dedicato all indicazione del reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali comprensivo dell imponibile cedolare secca; l inserimento, nella Sezione dedicata ai dati di compilazione del Mod. F24 per il pagamento dell IMU, di un nuovo Rigo (Rigo 164) dedicato agli importi (a credito o a debito) della cedolare secca. Importo minimo per versamenti e rimborsi A decorrere dal 1 gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro (comma 137 dell art. 1 legge 23 dicembre 2005, n. 266 Legge finanziaria 2006). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il Mod Pertanto, con riferimento alla singola imposta: se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, non è dovuto il relativo versamento e non deve essere esposto alcun importo nella corrispondente Colonna del prospetto di liquidazione; se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso e non risulta nemmeno compensabile; se emerge un importo a debito o a credito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d imposta e va esposto nella corrispondente casella della Sezione Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d imposta presente nel prospetto di liquidazione. Nel caso di dichiarazione congiunta, la liquidazione delle posizioni di entrambi i coniugi dà luogo ad un unico importo ai fini IRPEF ed è pertanto su tale importo che deve essere effettuata la verifica del limite dei 12 euro. Poiché dalla liquidazione delle addizionali regionale e comunale derivano, invece, importi distinti per dichiarante e coniuge dichiarante, la verifica del limite di euro 12 va effettuata disgiuntamente per entrambi i coniugi. Arrotondamento degli importi da esporre nel Mod Se non diversamente precisato nelle istruzioni dei singoli paragrafi, nello svolgimento delle operazioni di calcolo necessarie alla determinazione degli importi da riportare nel Mod , l arrotondamento deve essere effettuato nella sola fase finale del calcolo, ossia prima dell esposizione del risultato nel prospetto di liquidazione e non nei singoli passaggi intermedi. 532 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Consegna del Mod I sostituti d imposta ed i CAF o professionisti abilitati seguono tempistiche diverse per la consegna della dichiarazione e del prospetto contenente la liquidazione delle imposte. TEMPI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE Sostituto d imposta CAF o professionista abilitato Dopo aver effettuato le operazioni di controllo formale sulla base degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione Mod. 730/2012, sono obbligati a consegnare, entro il 15 giugno 2012, ai soggetti ai quali hanno prestato l assistenza fiscale, il Mod con la determinazione delle imposte e degli importi dovuti o a credito, in aggiunta alla copia del Mod. 730/2012 Dopo aver effettuato le operazioni di controllo di conformità, sulla base della documentazione presentata e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione Mod. 730/2012, e aver evidenziato eventuali variazioni intervenute in seguito ai controlli effettuati, sono obbligati a consegnare, entro il 2 luglio 2012, ai soggetti ai quali hanno prestato l assistenza fiscale il Mod con la determinazione delle imposte e degli importi dovuti o a credito, in aggiunta alla copia del Mod. 730/2012 Impegno ad informare il contribuente Nel Mod è riportata la casella Impegno ad informare il contribuente di e- ventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione posta in alto a destra della prima facciata del Modello. E, infatti, prevista la possibilità per il contribuente di chiedere, barrando la casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione Mod. 730, di essere informato direttamente dal CAF circa eventuali comunicazioni dell Agenzia delle Entrate relative alla propria dichiarazione. Il CAF o il professionista abilitato deve informare il contribuente di voler o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod ; i- noltre, nel caso in cui il CAF effettui tale servizio, deve barrare la relativa casella posta nella parte in alto del Mod Pertanto, la casella presente nel Mod potrà risultare barrata solo in presenza della richiesta da parte del contribuente (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata). Dichiarazione congiunta Nel caso di dichiarazione congiunta l eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata sia nel Modello del dichiarante che nel Modello del coniuge dichiarante). In presenza della scelta effettuata da uno solo dei coniugi, la richiesta non può ritenersi validamente effettuata e pertanto non potrà essere barrata la casella presente nel Mod DICHIARAZIONI FISCALI

4 In tale caso, la casella barrata da uno solo dei coniugi deve considerarsi assente e pertanto non deve essere barrata sia nel Modello cartaceo da consegnare al contribuente che nella fornitura da trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate. Di tale circostanza deve essere data comunicazione nelle annotazioni al contribuente. Dichiarazione per conto di un altro contribuente Nel caso di dichiarazione presentata per conto di un altro contribuente, la scelta deve ritenersi validamente effettuata anche se la relativa casella risulta barrata in uno solo dei due modelli (Modello del dichiarante e/o Modello del rappresentante o tutore). Modello rettificativo Il Mod può riguardare anche la liquidazione di Mod. 730 rettificativi: in tal caso deve essere barrata l apposita casella posta nella prima facciata in alto a destra. Nel caso in cui il CAF o il professionista abilitato o il sostituto d imposta, rilevi degli errori nella liquidazione del Mod. 730, lo stesso deve, infatti, provvedere alla relativa correzione e a rideterminare gli importi a credito o a debito per il contribuente. Tale correzione comporta l elaborazione: di un nuovo Mod , contenente la dicitura Il presente Modello sostituisce quello precedentemente elaborato ; di un nuovo Mod redditi 2011 con la barratura della casella relativa al Modello rettificativo. Qualora le rettifiche comportino versamenti tardivi, l autore della violazione può regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso con l applicazione delle sanzioni ridotte (cfr. Aspetti generali). Mod. 730 integrativo I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 25 ottobre 2012, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un maggior credito o un minor debito. In caso di Mod. 730-integrativo il contribuente deve necessariamente esibire al C.A.F. o al professionista abilitato il prospetto di liquidazione relativo al mod. 730 originario. Inoltre il contribuente deve esibire la documentazione relativa all integrazione effettuata necessaria al CAF o al professionista abilitato per il con- 534 DICHIARAZIONI FISCALI

5 trollo della conformità; se l assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione. Si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali il contribuente può presentare un Mod. 730 integrativo di un Modello precedentemente già presentato: modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario che non riguardano i dati del sostituto d imposta, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (Codice 1 casella 730 integrativo ); modifica e/o integrazione di dati presenti nel Mod. 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d imposta (Codice 2 casella 730 integrativo ); modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario relativi sia al sostituto d imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (Codice 3 casella 730 integrativo ). Con riferimento a ciascuna delle situazioni sopra descritte, il contribuente deve aver riportato nella casella 730 Integrativo presente nel frontespizio il relativo Codice. Il CAF o il professionista abilitato elaborerà un nuovo Mod. 730 e, di conseguenza, un prospetto di liquidazione, Mod , con barrata l apposita casella 730 integrativo posta nella prima facciata in alto a destra. Nozioni generali sul calcolo dell IRPEF In base alle norme attualmente in vigore, l imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell art. 10, TUIR, le relative aliquote per scaglioni di reddito. L imposta netta è determinata operando sull imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt. 12 (carichi di famiglia), 13 (detrazioni per lavoro), 15 e 16 (altre detrazioni per oneri e spese) TUIR, nonché in altre disposizioni di legge. Dall imposta netta si detrae l ammontare dei crediti d imposta spettanti al contribuente a norma dell art. 165 TUIR. Se l ammontare dei crediti d imposta è superiore a quello dell imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa al periodo d imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, sintetizzando, la determinazione dell IRPEF avviene nel seguente modo: REDDITO COMPLESSIVO - Oneri deducibili - Perdite anni precedenti deducibili = REDDITO IMPONIBILE x Aliquote IRPEF = IMPOSTA LORDA - Detrazioni per carichi di famiglia - DICHIARAZIONI FISCALI

6 Detrazioni per redditi di lavoro - Detrazioni d imposta per oneri e canoni di locazione - Altre detrazioni - Crediti d imposta - Ritenute d acconto = IMPOSTA NETTA Per quanto riguarda la determinazione delle detrazioni (per lavoro, per spese e oneri, per canoni di locazione) si rimanda a quanto detto nei corrispondenti capitoli dedicati ai Quadri B, C D e E. Inoltre, tra gli oneri deducibili rientra anche il contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a euro (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Aliquote Sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF (art. 11 TUIR): Da euro A euro Aliquota 0, ,00 23% , ,00 27% , ,00 38% , ,00 41% ,01 43% Esenzione per i pensionati con redditi sino a euro L art. 11, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 prevede che l IRPEF non è dovuta, qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro, nonché il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il limite di pensione di euro, come indicato dalla norma, deve essere riferito all intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all anno, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l esonero spetta solo se il reddito, rapportato all intera annualità risulta uguale o inferiore al predetto limite. Esenzione per redditi fondiari non superiori a 500 euro Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all art. 25 D.P.R. n. 917/1986 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l imposta non è dovuta. Tale disposizione, introdotta dall art. 1, comma 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica a decorrere dal periodo d imposta DICHIARAZIONI FISCALI

7 Nozioni generali sul calcolo delle addizionali regionali e comunali IRPEF Addizionale regionale L addizionale regionale IRPEF è stata istituita dall art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Soggetti obbligati ed esclusi Obbligati al pagamento dell addizionale regionale IRPEF sono tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell anno di riferimento, risulta dovuta l IRPEF, dopo avere scomputato tutte le detrazioni d imposta riconosciute e i crediti d imposta di cui all art. 165 TUIR. Non sono tenuti al pagamento dell addizionale regionale IRPEF: i contribuenti soggetti all IRES; i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell IRPEF; i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) TUIR, nonché 15 e 165 (crediti d imposta per imposte pagate all estero) TUIR risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a 12,00 euro. Base imponibile La base imponibile è costituita dal reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (art. 10 D.P.R. n. 917/1986) e del contributo di solidarietà. Aliquota Le aliquote dell addizionale regionale variano da un minimo dello 0,9% ad un massimo dell 1,4%. Per conoscere il dettaglio delle aliquote di ogni regione si può consultare il sito del Ministero dell economia e delle finanze dipartimento delle finanze al seguente indirizzo: regirpef/index.htm In base a quanto previsto dall art. 28 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Manovra Monti ) dall anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di base. La predetta aliquota di base viene spostata dallo 0,9% all 1,23%, sino alla rideterminazione di cui sopra, aliquota valida anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Tale modifica si applica a decorrere dall anno di imposta DICHIARAZIONI FISCALI

8 Per la determinazione dell aliquota da applicare e della regione a favore della quale effettuare il versamento, bisogna fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell anno cui si riferisce l addizionale. Le cause di variazione di domicilio fiscale hanno effetto a partire dal 60 giorno successivo a quello in cui si sono verificate. La fissazione dell aliquota da parte della regione deve avvenire con provvedimento regionale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, non oltre il 30 novembre dell anno precedente a quello cui l addizionale si riferisce. Ad esempio, se il 15 novembre si effettua un cambio di residenza che implichi anche il cambio di regione, l addizionale va versata, applicando la corrispondente aliquota, alla regione di residenza al 15 novembre, poiché alla data del 31 dicembre non sono ancora trascorsi i 60 giorni previsti perché abbia effetto la variazione. Con il c.d. decreto mille proroghe (art. 23, comma 14, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216) è stato stabilito che, in deroga allo Statuto dei contribuenti (Legge n. 212/2000), per l anno di imposta 2011, il termine per deliberare l aumento o la diminuzione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF è prorogato al 31 dicembre In ogni caso l aumento o la diminuzione si applicano sull aliquota di base dell 1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (quindi alla data del 29 dicembre 2011) si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell 1,23%. Versamenti L addizionale è versata alla regione come sopra individuata, in un unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF, dovuto in base alla dichiarazione; non è previsto il versamento di acconti. Redditi di lavoro dipendente e assimilati Per i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati, l importo dell addizionale è determinato dal sostituto d imposta all atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio ed è indicato nel CUD (punto 6 CUD 2012); il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. In caso di cessazione del rapporto, il relativo importo è trattenuto in un unica soluzione all atto di effettuazione delle o- perazioni di conguaglio (art. 50, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997). Addizionale comunale L addizionale comunale IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n Le delibere comunali sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell economia e delle finanze. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito al seguente indirizzo: f/index.htm Si fa presente che i comuni possono stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell addizionale sulla base del possesso di specifici requisiti reddituali. 538 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Soggetti obbligati ed esclusi Obbligati al pagamento dell addizionale comunale IRPEF sono tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell anno di riferimento, risulta dovuta l IRPEF, dopo avere scomputato tutte le detrazioni d imposta riconosciute e i crediti d imposta di cui all art. 165, TUIR (crediti d imposta per imposte pagate all estero). Non sono tenuti al pagamento dell addizionale comunale IRPEF: i contribuenti soggetti all IRES; i contribuenti che possiedono solo redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva dell IRPEF; i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separata; i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un IRPEF che, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) TUIR, nonché 15 e 165 (crediti d imposta per imposte pagate all estero) risulti non dovuta pari ad un importo non superiore a 12,00 euro. Base imponibile L addizionale è calcolata sul reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10 TUIR (e del contributo di solidarietà) ed è dovuta se per lo stesso anno è dovuta l IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti di cui all art. 165 TUIR. Comuni beneficiari del versamento A partire dal 2007 l imposta è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. E prevista, pertanto, una differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per l addizionale regionale dove, invece, è rilevante il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre (art. 50, comma 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (art. 50, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973). Versamento Il versamento dell addizionale va effettuato mediante utilizzo del Mod. F24. A seguito delle modifiche introdotte dall art. 1, comma 142, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell addizionale (che in precedenza era effettuato in unica soluzione) è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L acconto è stabilito nella misura del 30% dell addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell anno precedente. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360). DICHIARAZIONI FISCALI

10 In base a quanto disposto dall art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato spostato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione della delibera che fissa l aliquota dell addizionale ai fini dal calcolo dell acconto. Inoltre, riscrivendo la norma introdotta dalla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011) viene prevista la possibilità per i comuni di stabilire aliquote dell addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli previsti dal TUIR ai fini IRPEF, nel rispetto del principio di progressività. A tale proposito, l Agenzia delle Entrate provvede all erogazione dei rimborsi dell addizionale comunale già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del D.L., senza far valere l eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. Con decreto del Ministero dell Economia e delle finanze 5 ottobre 2007 sono state definite le modalità per l effettuazione a partire dal 1 gennaio 2008 del versamento in acconto e a saldo dell addizionale comunale all IRPEF direttamente al Comune presso il quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce la stessa addizionale. In base a tali disposizioni, il versamento è effettuato con il Mod. F24: evidenziando quanto dovuto a ciascun Comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce la stesa addizionale; utilizzando i Codici tributo individuati dall Agenzia delle entrate da associare al Codice catastale del Comune (i Codici tributo sono stati istituiti con la Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 368/E). Redditi di lavoro dipendente ed assimilati Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CUD (punti 10, 11 e 13 CUD 2012). Con specifico riferimento alle scadenze di versamento, è stato precisato che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, gli importi trattenuti vanno versati dal datore di lavoro entro il 16 del mese successivo a quello in cui tali importi sono stati trattenuti; in tal caso, il versamento è unico, anche in presenza di sostituiti domiciliati in comuni diversi. Con la Circolare 20 aprile 2007, n. 23/E è stato chiarito che il sostituto, anche in sede di acconto, deve tenere conto delle esenzioni deliberate dai comuni. 540 DICHIARAZIONI FISCALI

11 Le esenzioni hanno effetto direttamente anche in sede di determinazione dell acconto se, in base al reddito imponibile dell anno precedente il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal comune di residenza. Anche il sostituto d imposta, qualora il reddito da lui erogato nel periodo d imposta precedente sia inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente l esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente. Se in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, il reddito risulta superiore alla fascia di esenzione, l imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d imposta senza applicazione di sanzioni e interessi. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a fruire dell esenzione, il sostituto d imposta potrà provvedere alla restituzione nel corso dell anno e comunque, in sede di conguaglio. Struttura del Modello Il Mod /2012 si compone delle seguenti Sezioni: dati del sostituto d imposta o CAF o del professionista abilitato, del responsabile dell assistenza fiscale, del dichiarante, dell eventuale coniuge dichiarante (Codice fiscale, cognome e nome o denominazione); riepilogo dei redditi; calcolo del reddito imponibile e dell imposta lorda; calcolo detrazioni e crediti d imposta; calcolo dell imposta netta e del Rigo differenza; calcolo delle addizionali regionale e comunale all IRPEF; cedolare secca locazioni; contributo di solidarietà; liquidazione delle imposte del dichiarante; liquidazione delle imposte del coniuge; altri dati; importi che saranno trattenuti o rimborsati dal datore di lavoro o dall ente pensionistico in busta paga a seguito delle operazioni di conguaglio; dati per la compilazione dell F24 ai fini del pagamento IMU; messaggi; firma. GUIDA ALLA COMPILAZIONE Nella seguente guida vengono analizzati i vari Righi del Mod , senza fare alcuna distinzione in merito alla compilazione del dichiarante o del coniuge dichiarante (a parte alcune casistiche per le quali sono necessarie specifiche informazioni). DICHIARAZIONI FISCALI

12 Nelle tavole riportate per le singole Sezioni che compongono il Modello viene schematizzata la corrispondenza tra i vari quadri del Mod. 730/2012 ed i Righi delle singole Sezioni. Si evidenzia che con il Provvedimento Agenzia delle entrate 16 febbraio 2012 è stato reso noto il contenuto della circolare di liquidazione Mod. 730/2012. Dati anagrafici Nella prima Sezione del Mod devono essere riportati il Codice fiscale ed il nome e cognome, ovvero denominazione, dei seguenti soggetti: sostituto d imposta ovvero CAF (per quest ultimo deve essere riportato anche il numero di iscrizione all apposito albo) ovvero professionista abilitato; responsabile dell assistenza fiscale; dichiarante; coniuge dichiarante. Assistenza fiscale prestata da un associazione professionale Nel caso di assistenza fiscale prestata da un associazione professionale di cui all art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, è necessario indicare, nel prospetto di liquidazione da consegnare al contribuente e nella fornitura telematica da trasmettere all Amministrazione finanziaria le seguenti informazioni: nel Rigo Sostituto d imposta o CAF o professionista abilitato il Codice fiscale e la denominazione dell Associazione professionale di cui fa parte il singolo professionista abilitato che ha prestato l assistenza; nel Rigo Responsabile dell Assistenza fiscale il Codice fiscale, il cognome ed il nome del professionista associato che ha sottoscritto il prospetto di liquidazione, assumendo la responsabilità dell assistenza. Riepilogo dei redditi 542 DICHIARAZIONI FISCALI

13 Nella Sezione del Mod dedicata al riepilogo dei redditi (Righi da 1 a 6) vanno indicati i totali dei redditi dichiarati nel Mod Nei corrispondenti Righi del Mod , in pratica, vengono riportati i dati indicati nei quadri reddituali del Mod. 730 (A, B, C, D ed F), tenendo conto degli elementi necessari alla determinazione dei relativi redditi, quali: le quote di possesso; il periodo di possesso; le eventuali deduzioni forfetarie (ed esempio, l abbattimento del 15% o 25% dei redditi di locazione a tassazione ordinaria). Per la determinazione dei singoli redditi si rimanda a quanto riportato nei singoli capitoli. Quest anno, nella Sezione è stato inserito un nuovo Rigo (Rigo 6) dedicato all indicazione dell imponibile della cedolare secca che prende il posto del vecchio Rigo 6 del Mod dello scorso anno dedicato ai redditi dei fabbricati soggetti alla cedolare secca per le locazioni della provincie dell Aquila. In corrispondenza del Rigo 6 del Mod /2012 occorre indicare l imponibile cui applicare la cedolare secca (del 21% o 19%) per i redditi da locazione per i quali si è optato per tale tassazione sostitutiva (Colonna 11 del Quadro B barrata). Si noti che il reddito indicato nel Rigo 6 non va ricompreso nel Rigo 3 Redditi dei fabbricati. Invece esso va ricompreso nel nuovo Rigo 137 laddove va indicato il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali. Riguardo alle regole per la determinazione del reddito imponibile soggetto alla cedolare secca si rimanda a quanto riportato nel capitolo dedicato al Quadro B. RIEPILOGO REDDITI Rigo 1 Redditi dominicali 2 Redditi agrari 3 Redditi dei fabbricati Cosa va indicato Importo del Quadro A, Colonna 1 in proporzione ai giorni (Colonna 4) e alle quote di possesso (Colonna 5) rivalutata dell 80%. Si ricorda che se il canone annuo d affitto in regime vincolistico risulta inferiore all 80% del reddito dominicale, va indicato l importo del canone. Nei casi in cui nella Colonna 7 del Quadro A (casi particolari) siano indicati i Codici 1 o 5 e 2 o 6, il valore del reddito dominicale è rispettivamente ridotto del 30% e del 100% Importo del Quadro A, Colonna 3 in proporzione ai giorni (Colonna 4) e alla quota di possesso (Colonna 5) rivalutata del 70%. Se il campo Titolo (Colonna 2) assume valore 2 o 3, l importo non va considerato. Nei casi in cui nella Colonna 7 del Quadro A (casi particolari) siano indicati i Codici 1 o 2 o 5 o 6, il valore del reddito agrario è pari a zero Quadro B, in mancanza di opzione per la cedolare secca, per il valore superiore tra la Colonna 1 (da calcolare in proporzione ai giorni e alla quota di possesso) e 6 (già indicato in proporzione ai giorni ma da considerare in proporzione alla quota di possesso vedi guida alla compilazione del Quadro B). Se alla Colonna 2 è indicato il Codice 4, indicare l importo di Colonna 6 (sempre da rapportare alla percentuale di possesso di Colonna 4). Gli importi della Colonna 1 devono essere rivalutati del 5% dal soggetto che elabora il prospetto di liquidazione. Gli importi con Codice 8, 14 e 15, alla Colonna 2, se non si è optato per la cedolare secca, devono essere ridotti del 30% dal soggetto che elabora il prospetto di liquidazione; la riduzione può essere erogata solo se è stato compilato il prospetto dei Righi B11-B14. DICHIARAZIONI FISCALI

14 4 Redditi di lavoro dipendente e assimilati Gli importi di Colonna 1 per cui è indicato il Codice 2, alla Colonna 2, oltre ad essere rivalutati del 5%, devono essere aumentati di un terzo. Non devono esser indicati i redditi delle locazioni per i quali è stata effettuata l opzione per l applicazione della cedolare secca (Colonna 11 Quadro B barrata) Quadro C, Colonna 3 della Sezione I e Colonna 2 della Sezione II e Rigo C5 Colonna 2 nel caso in cui sia stata barrata la casella di Colonna 6 riguardante la tassazione ordinaria 5 Altri redditi Quadro D, Colonna 2, Righi D1, D2, D3, D4 e D5, questi ultimi due quale saldo tra Colonne 2 e 3 (ad eccezione di quanto eventualmente indicato al Codice 7 del Rigo D4 che non concorre alla formazione del reddito IRPEF ma alla formazione degli scaglioni fino ad euro ,28 in tal caso indicare quanto riportato nella specifica che segue) e i redditi soggetti a tassazione separata indicati nella Sezione II del Quadro D per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria (se ammesso), al netto della quota dell imposta sulle successioni indicata nella Colonna 6 del Rigo D6 6 Imponibile cedolare secca Imponibile su cui applicare la cedolare secca (del 21% o 19%) per i redditi da locazione per i quali si è optato per tale tassazione sostitutiva (Colonna 11 del Quadro B barrata). Vanno indicati gli importi con Codice 3, 4, 8, 14 e 16, alla Colonna 2, se si è optato per la cedolare secca (Colonna 11 barrata) Calcolo del reddito imponibile e dell imposta lorda Reddito complessivo (Rigo 11) Nel Rigo 11 va indicata la somma dei redditi riepilogati nella Sezione precedente da Rigo 1 a Rigo 5. Anche nel caso di reddito complessivo pari a zero devono comunque essere compilati tutti i successivi Righi del prospetto di liquidazione sia nel Mod. 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura trasmessa in via telematica all Agenzia delle Entrate. Non concorre alla formazione del reddito imponibile l importo indicato nel Rigo 6 relativo all imponibile per la cedolare secca. Tale importo viene infatti assoggettato a imposta sostitutiva del 21% (o 19%) e la somma risultante da tale imposizione deve essere indicata nel Rigo 81 (Colonna 1 per il dichiarante e Colonna 2 per il coniuge). Deduzione per abitazione principale (Rigo 12) Nel Rigo 12 va indicato il valore della rendita catastale (rivalutata del 5%) dell abitazione principale e relative pertinenze (identificate rispettivamente con i Codici 1 e 5 nella Colonna 2 dei Righi del Quadro B) che, ai sensi dell art. 10, comma 3-bis, TUIR è deducibile dal reddito complessivo Tale deduzione deve essere commisurata al periodo dell anno in cui l abitazione ha avuto tale destinazione. 544 DICHIARAZIONI FISCALI

15 L importo dell abitazione principale e delle pertinenze, quindi, è confluito nell importo indicato in Rigo 3 e viene indicato distintamente nel Rigo 12. Oneri deducibili (Rigo 13) Nel Rigo 13 va indicato il totale del Quadro E, Sezione II, Righi da E21 a E31, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, rientra tra gli oneri deducibili il contributo di solidarietà, previsto dall art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, del 3% sui redditi complessivi superiori a euro. Infatti è previsto che il contributo sia deducibile ai sensi dell art. 10 TUIR (quindi, la deducibilità impatta anche sul calcolo del reddito soggetto alle addizionali regionali e comunali) dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Tale importo è quello che viene riportato nel rigo 102 del mod (ovvero nel rigo 122 per il coniuge). Reddito imponibile (Rigo 14) Nel Rigo 14 va indicato il Reddito imponibile che si ricava nel seguente modo: Reddito imponibile Rigo 11 meno Rigo 12 meno Rigo 13 Se la differenza è negativa indicare zero. Compensi per attività sportive dilettantistiche (Rigo 15) Nel Rigo 15 vanno indicati gli importi dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d imposta del 23% (Rigo D4 con Codice 7 a Colonna 1), eccedenti i primi 7.500,00 euro, che sono esenti, e fino ad ,28 euro (ovvero fino a ,28 euro al netto dei primi 7.500,00 euro che sono esenti). La parte dell imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d imposta concorre infatti alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo dedicato al Quadro D. DICHIARAZIONI FISCALI

16 Imposta lorda (Rigo 16) Nel Rigo 16 va indicata l imposta lorda determinata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile di cui al Rigo 14. Pertanto: Imposta lorda Rigo 14 per Aliquote IRPEF Compensi per attività sportive dilettantistiche Se il contribuente ha percepito compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo superiore a euro, nel calcolo dell imposta lorda occorre tener conto, oltre che del reddito imponibile anche dei compensi indicati nel Rigo 15. Il calcolo dell imposta viene effettuato nel seguente modo: va calcolata l imposta lorda applicando le aliquote IRPEF: o sulla somma dei Righi 14 (reddito imponibile) e 15 (compensi per attività sportiva dilettantistica); o sull importo indicato nel Rigo 15; sull imposta calcolata sui Righi 14 e 15 va scomputata quella calcolata sul Rigo 15. Il risultato di tale differenza rappresenta l imposta lorda che confluisce nel Rigo 16. Imposta lorda Imposta su Rigo 14 e 15 meno Imposta su Rigo 15 Calcolo detrazioni e crediti d imposta Nella quarta Sezione del Mod si determina il totale delle detrazioni e dei crediti d imposta sia del dichiarante che dell eventuale coniuge dichiarante. Tale Sezione deve, infatti, essere compilata distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge. Detrazione per coniuge a carico (Rigo 21) Nel Rigo 21 va indicata la detrazione prevista nel caso in cui il coniuge risulti a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui lo stesso è effettivamente rimasto a carico). Tale informazione è rilasciata dal 546 DICHIARAZIONI FISCALI

17 dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2012. Detrazione per figli a carico (Rigo 22) Nel Rigo 22 vanno indicate le detrazioni previste dall art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico). Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2012. Ulteriore detrazione per figli a carico (Rigo 23) Nel Rigo 23 va indicata l eventuale ulteriore detrazione per figli a carico previste dall art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante. Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2012. Con riferimento a tale detrazione è possibile recuperare l eccedenza risultante dall incapienza d imposta. Per recuperare l eccedenza, le cui modalità sono state emanate con D.M. 31 gennaio 2008, occorre effettuare la seguente operazione: Capienza IRPEF lorda detrazioni per altri carichi di famiglia detrazione per lavoro detrazione per oneri detraibili detrazione per canoni di locazione detrazione per comparto sicurezza L ulteriore detrazione per figli a carico sarà indicata: al Rigo 23, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l intero ammontare (anche se incapiente); al Rigo 57 per la parte che non ha trovato capienza (importo residuo di Rigo 23). Detrazione per altri familiari a carico (Rigo 24) Nel Rigo 24 va indicata la detrazione prevista dall art. 12 TUIR nel caso in cui vi siano altri familiari a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico). Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione Coniuge e familiari a carico nel frontespizio del Mod. 730/2012. DICHIARAZIONI FISCALI

18 Detrazione per redditi di lavoro dipendente (Rigo 25) Nel Rigo 25 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di lavoro dipendente. Detrazione per redditi di pensione (Rigo 26) Nel Rigo 26 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 3 e seguenti, del TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di pensione. Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi (Rigo 27) Nel Rigo 27 vanno indicate le detrazioni di cui all art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi. Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione I del Quadro E (Rigo 28) Nel Rigo 28 vanno indicate le detrazioni del 19% di cui al Quadro E, Sezione I, Righi da E1 a E19, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione III del Quadro E (Rigo 29) Nel Rigo 29 vanno indicate le detrazioni del 36% (o 41%) di cui al Quadro E, Sezione III, Righi da E41 a E44, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo. Si evidenzia che la modalità di determinazione della rata può essere diversa in base alla compilazione o meno della casella Rideterminazione rate di Colonna 7 della Sezione III del Quadro E (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Detrazione per gli oneri di cui alla Sezione IV del Quadro E (Rigo 30) Nel Rigo 30 vanno indicate le detrazioni del 55% di cui al Quadro E, Sezione IV, Righi da E61 a E63, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). 548 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Detrazione per canoni di locazione di cui alla Sezione V del Quadro E (Rigo 31) Nel Rigo 31 va indicato l importo spettante per la detrazione d imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale indicato nel Quadro E, Sezione V, Righi E71 e E72, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese). Le detrazioni interessate sono le seguenti: detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, Codice 1); detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con contratti a regime convenzionale (Rigo E71, Codice 2); detrazione per giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per canoni di locazione relativi a contratti per abitazione principale (Rigo E71, Codice 3); detrazione per lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro (Rigo E72). Tali detrazioni non sono cumulabili tra loro ma è possibile recuperare l eccedenza risultante dall incapienza d imposta. Per recuperare l eccedenza, le cui modalità sono state emanate con D.M. 11 febbraio 2008, occorre effettuare la seguente operazione: Capienza IRPEF lorda detrazioni per carichi di famiglia detrazione per lavoro La detrazione per canoni di locazione sarà indicata: al Rigo 31, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l intero ammontare (anche se incapiente); al Rigo 57 per la parte che non ha trovato capienza (importo residua di Rigo 31). Altre detrazioni di cui alla Sezione VI del Quadro E (Rigo 32) Nel Rigo 32 vanno indicate le detrazioni relative a: Rigo E81: Detrazione per spese di mantenimento di cane guida (detrazione euro 516,46); Rigo E82: Spese per acquisto mobili, elettrodomestici, tv e computer anno 2009; Rigo E83: Altre detrazioni. Per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese. Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (Rigo 33) DICHIARAZIONI FISCALI

20 Nel Rigo 33 va indicata la detrazione riservata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale è stata prevista una riduzione dell imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Quadro C, Rigo C14 (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C). Credito d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 34) Nel Rigo 34 va indicato l eventuale credito d imposta per il riacquisto della prima casa di cui al Rigo G1 del Quadro G. In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G1 Colonna 1 Rigo G1 Colonna 2 Rigo G1 Colonna 3 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 33). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione. In altre parole, l importo da riportare nel Rigo 34 non può essere superiore all imposta netta; l eventuale eccedenza deve essere riportata nel Rigo 131 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Credito d imposta per l incremento dell occupazione (Rigo 35) Nel Rigo 35 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G7 del Quadro G. In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G7 Colonna 1 Rigo G7 Colonna 2 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d imposta per il riacquisto della prima casa (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 34). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 132 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Credito d imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione (Rigo 36) 550 DICHIARAZIONI FISCALI

21 Nel Rigo 36 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G3 del Quadro G. In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G3 Colonna 4 Rigo G3 Colonna 5 Rigo G3 Colonna Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d imposta per il riacquisto della prima casa ed il credito d imposta per l incremento dell occupazione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 35). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 134 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Credito d imposta per mediazioni (Rigo 37) Nel Rigo 37 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G8 del Quadro G. In particolare, l importo è pari a: Credito d imposta Rigo G8 Colonna 1 Rigo G8 Colonna 2 Rigo G8 Colonna 3 Si segnala che l utilizzo di tale credito d imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d imposta per l incremento dell occupazione e il credito d imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 36). L eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 135 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva. Totale detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38) Nel Rigo 38 va indicato il totale delle detrazioni e dei crediti d imposta. In particolare, per il dichiarante e per il coniuge, l importo è pari alla somma: delle detrazioni per carichi di famiglia (Righi 21, 22, 23 e 24); delle detrazioni per lavoro e spese di produzione (Righi 25, 26 e 27); delle detrazioni per oneri e spese di cui al Quadro E (Righi 28, 29, 30, 31 e 32); della detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (Rigo 33); del credito d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 34); del credito d imposta per l incremento dell occupazione (Rigo 35); DICHIARAZIONI FISCALI

22 del credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni ai fondi pensione (Rigo 36); del credito d imposta per mediazioni (Rigo 37). Calcolo dell imposta netta e del Rigo differenza Nella quinta Sezione del Mod si determina l imposta netta ed il Rigo differenza, necessario ai fini del calcolo degli acconti, sia del dichiarante che dell eventuale coniuge dichiarante. Tale Sezione deve, quindi, essere compilata distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge. In particolare: per i Righi da 51 a 60 si devono riportare i dati sia del dichiarante che del coniuge; per il Rigo 57 (Differenza) si devono riportare, oltre ai dati del dichiarante e del coniuge, anche i totali nell apposita Colonna. Imposta netta (Rigo 51) Nel Rigo 51 va indicata l imposta netta data dalla differenza tra imposta lorda (Rigo 16) e totale detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38). Se le detrazioni e i crediti d imposta superano l imposta lorda, va indicato zero. Imposta netta Imposta lorda (Rigo 16) meno Detrazioni e crediti d imposta (Rigo 38) Credito d imposta per altri immobili sisma Abruzzo (Rigo 52) Nel Rigo 52 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G6, Colonna 5, del Quadro G, o la rata di essa, nel limite dell imposta netta di cui al Rigo 51; la rateazione può avvenire in 5 o 10 rate ed il credito non può eccedere euro ,00 (per maggiori dettagli vedi Quadro G Crediti d imposta). Credito d imposta per l abitazione principale sisma Abruzzo (Rigo 53) Nel Rigo 53 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G5, Colonna 3 e Colonna 4, del Quadro G, o la rata di essa; la rateazione può avvenire in 20 rate annue costanti (per maggiori dettagli vedi Quadro G Crediti d imposta). 552 DICHIARAZIONI FISCALI

23 Credito d imposta per le imposte pagate all estero (Rigo 54) Nel Rigo 54 va indicato l eventuale credito d imposta di cui al Rigo G4, nel limite della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all estero e il reddito complessivo lordo. Si ricorda che il credito d imposta spetta nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio in cui le imposte sono state pagate (per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo Quadro G). Dati da riportare nella successiva dichiarazione Nel Rigo 145 del dichiarante e 146 del coniuge del Mod /2012 deve essere riportato: Colonna 1: l anno di produzione del reddito; Colonna 2: indipendentemente dallo Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, l ammontare totale del credito riconosciuto per il reddito prodotto all estero con riferimento all anno indicato nella Colonna 1 eventualmente incrementato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (Rigo G4, Colonna 8, riferito allo stesso anno); Colonne 3 e 5: il Codice relativo allo Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito e per il quale è stato utilizzato il credito; Colonne 4 e 6: l importo del credito riconosciuto con riferimento allo stato di Colonna 3 o 5 eventualmente incrementato del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero (Rigo G4, Colonna 9, riferito allo stesso anno). Inoltre vanno fornite alcune comunicazioni nell apposito spazio destinato ai messaggi: se con riferimento al limite costituito dalla quota di imposta lorda risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito e ad un singolo Stato, il contribuente ha già usufruito per intero del credito d imposta spettante, va riportato il seguente messaggio: per i redditi prodotti all estero nell anno e nello Stato è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione ed allo stesso Stato estero, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito ; se con riferimento al limite dell imposta netta risulta che, relativamente ad un singolo anno di produzione del reddito, il contribuente ha già usufruito per intero del credito d imposta spettante, va riportato il seguente messaggio: per i redditi prodotti all estero nell anno è stato utilizzato per intero il credito fruibile e pertanto, per altre imposte estere che si rendessero definitive relativamente allo stesso anno di produzione, non sarà possibile usufruire di un ulteriore credito. Credito d imposta per canoni non percepiti (Rigo 55) DICHIARAZIONI FISCALI

24 Nel Rigo 55 vanno indicati gli eventuali crediti d imposta per canoni non percepiti di cui al Quadro G, Rigo G2. Ritenute (Rigo 56) Nel Rigo 56 vanno indicate le ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili da tutti i quadri. In particolare vanno riportati i dati indicati: nel Quadro C, Sezione III, Rigo C9, Sezione I, Rigo C5 Colonna 3 nel caso in cui sia stata barrata la casella di Colonna 6 riguardante la tassazione ordinaria; nel Quadro D, Righi da D1 a D5, Colonna 4 (se al Rigo D4 è stato indicato il Codice 7 per compensi per attività sportive dilettantistiche, occorre riportare solo la quota di ritenute subite a titolo d acconto); qualora sia stata effettuata l opzione per la tassazione ordinaria, in Colonna 7 dei Righi D6 e D7 della Sezione II del Quadro D; nel Quadro F, Sezione II, Rigo F2 Colonna 1 e Sezione VIII, Rigo F13, Colonna 2. Il contribuente che dichiara anche compensi per lavori socialmente utili e un reddito complessivo superiore a euro (Rigo 11 del Mod ), al netto della deduzione prevista per l abitazione principale di cui al Rigo 12, deve sommare alle altre ritenute da riportare nel Rigo 56 del mod , anche l importo dichiarato a Colonna 5 del Rigo F2 del Quadro F. Differenza (Rigo 57) Nel Rigo 57 va indicato: a Colonna 1 e Colonna 2 la seguente somma algebrica: Rigo 51 Rigo 52 Rigo 53 Rigo 54 Rigo 55 Rigo 56 residuo Rigo 23 residuo Rigo 31 a Colonna 3 la somma algebrica delle Colonne 1 e 2 Si fa notare l importanza del dato riportato nel Rigo 57 sul cui importo si determina se sono dovuti gli acconti e il loro ammontare. Eccedenza dell IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 58) Nel Rigo 58 va indicato l importo risultante dalla seguente somma algebrica: (Rigo F3, Colonna 1 Rigo F3 Colonna 2) (Rigo F3, Colonna 3 Rigo F3 Colonna 4). Acconti versati (Rigo 59) 554 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Nel Rigo 59 vanno indicati gli acconti IRPEF versati nel 2011 tramite il datore di lavoro o autonomamente con F24. L importo è quello risultante dalla seguente somma algebrica: Rigo F1, Colonna 1 Rigo F1 Colonna 2 - Rigo F1, Colonna 3 sia del dichiarante che del coniuge. Restituzione bonus (Rigo 60) Nel Rigo 60 va indicato l ammontare: del c.d. Bonus fiscale da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 1; del c.d. Bonus straordinario da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 2; Calcolo delle addizionali regionale e comunale all IRPEF La sesta Sezione del Mod deve essere utilizzata per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all IRPEF. In tale Sezione devono essere indicati distintamente gli importi relativi al dichiarante e all eventuale coniuge dichiarante. Le addizionali regionale e comunale, che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), sono dovute se, per lo stesso anno, l IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d imposta per redditi prodotti all estero (art. 165 TUIR), risulta dovuta (art. 50 D.Lgs. n. 446/1997 e art. 1 D.Lgs. n. 360/1998). La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili (compreso il contributo di solidarietà sui redditi superiori a euro) e della rendita dell abitazione principale (e relative pertinenze). Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza. Reddito imponibile (Rigo 71) Nel Rigo 71 va indicato il reddito imponibile determinato sottraendo al reddito complessivo (Rigo 11) la deduzione per abitazione principale (Rigo 12) e gli oneri deducibili (Rigo 13). Reddito imponibile Reddito complessivo Rigo 11 meno Deduzione a- bitazione principale Rigo 12 meno Oneri deducibili Rigo 13 Se il risultato è negativo va riportato zero. DICHIARAZIONI FISCALI

26 Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, rientra tra gli oneri deducibili il contributo di solidarietà, previsto dall art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, del 3% sui redditi complessivi superiori a euro. Infatti è previsto che il contributo sia deducibile ai sensi dell art. 10 TUIR (quindi, la deducibilità impatta anche sul calcolo del reddito soggetto alle addizionali regionali e comunali) dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo. Addizionale regionale all IRPEF dovuta (Rigo 72) Nel Rigo 72 va indicato l importo risultante dall applicazione dell aliquota dell addizionale regionale della singola regione al reddito imponibile di cui al Rigo 71 dovuta in base al domicilio fiscale al 31 dicembre Addizionale regionale all IRPEF risultante dalla certificazione (Rigo 73) Nel Rigo 73 va indicato l importo dell addizionale regionale trattenuta dal sostituto d imposta (ad esempio, quella indicata nel Quadro C, Sezione III, Rigo C10 e Quadro F, Rigo F2, Colonna 2). Eccedenza dell addizionale regionale all IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 74) Nel Rigo 74 va indicato l importo dell eccedenza dell addizionale regionale risultante dalla precedente dichiarazione. L importo si determina con la seguente operazione: Quadro F, Rigo F4, Colonna 2 Quadro F, Rigo F4, Colonna 3. Il risultato può anche essere negativo. Addizionale comunale all IRPEF dovuta (Rigo 75) Nel Rigo 75 va indicato l importo dell addizionale comunale dovuta applicando l aliquota eventualmente deliberata dal comune in cui si ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2011 (ed indicato nel frontespizio) al reddito imponibile di cui al Rigo 71 (le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito area tematica: fiscalità locale, addizionale comunale all irpef ). Nella determinazione dell addizionale comunale dovuta si deve tener conto della eventuale soglia di esenzione o dell aliquota agevolata deliberata dal Comune di cui al Rigo F DICHIARAZIONI FISCALI

27 Addizionale comunale all IRPEF risultante dalla certificazione e/o versata (Rigo 76) Nel Rigo 76 va indicata la somma degli importi relativi all addizionale comunale: trattenuta dal sostituto d imposta (Righi C11 e C12); versata in sede di assistenza fiscale con il Mod. 730/2011 (Rigo F1, Colonna 4); versata con il Mod. F24 (Rigo F1, Colonna 5); diversa da quella indicata nel Quadro C (Rigo F2, Colonna 3). Pertanto va effettuata la seguente somma algebrica: Quadro C, Rigo C11 Rigo C12 Quadro F, Rigo F1, Colonna 4 Colonna 5 Rigo F2, Colonna 3 Eccedenza dell addizionale comunale all IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione (Rigo 77) Nel Rigo 77 va indicata l eccedenza dell addizionale comunale risultante dalla precedente dichiarazione. L importo si determina con la seguente operazione: Quadro F, Rigo F4, Colonna 5 Quadro F, Rigo F4, Colonna 6. Il risultato può anche essere negativo. Acconto addizionale comunale all IRPEF 2012 (Rigo 78) Nel Rigo 78 va indicato l importo dell addizionale comunale in acconto per il L importo si determina nel seguente modo: calcolare l addizionale comunale dovuta per l anno d imposta 2012 applicando la corrispondente aliquota al Rigo 71 del Mod ; calcolare il 30% dell importo di cui sopra. L importo così determinato deve essere ridotto in base alle eventuali indicazioni fornite dal contribuente nella Sezione V del Quadro F. In particolare: se risulta barrata la casella di Colonna 3 del Rigo F6, l acconto deve essere pari a zero; se risulta compilata la Colonna 4 del Rigo F6 l acconto è pari al minore importo determinato applicando l aliquota del 30% e quanto indicato dal contribuente nella Colonna 4 del Rigo F6, considerando le eventuali soglie di esenzione o l aliquota agevolata di cui al Rigo F8. DICHIARAZIONI FISCALI

28 Acconto per l addizionale comunale 2012 risultante dalla certificazione (Rigo 79) Nel Rigo 79 va indicato l importo dell acconto dell addizionale trattenuta dal sostituto d imposta, indicata nel Quadro C, Sezione IV, Rigo C13. Cedolare secca sulle locazioni La settima Sezione del Mod rappresenta una novità rispetto al Modello dello scorso anno e deve essere utilizzata per la determinazione della cedolare secca sulle locazioni (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Cedolare secca dovuta (Rigo 81) Nel Rigo 81 va indicato l importo della cedolare secca dovuta. Tale importo si determina applicando al reddito imponibile indicato nel Rigo 6 l aliquota della cedolare secca. A tale proposito, occorre tener conto del Codice inserito nella Colonna 2 Quadro B, Sezione I; se in Colonna 2 è stato indicato il Codice 8, l aliquota è del 19% anziché quella ordinaria del 21%. Pertanto, in sede di determinazione della cedolare secca dovuta, è necessario tener conto dei dati riportati nel suddetto Quadro B. Acconti cedolare secca versati nel 2011 (Rigo 82) Nel Rigo 82 vanno indicati gli acconti della cedolare secca versati, autonomamente dal contribuente, nel L importo è quello risultante dalla seguente somma algebrica: Rigo F1, Colonna 6 Rigo F1 Colonna 7 Rigo F1, Colonna 8 sia del dichiarante che del coniuge. Contributo di solidarietà L ottava Sezione del Mod rappresenta una novità rispetto al Modello dello scorso anno e deve essere utilizzata per la determinazione del contributo di solidarietà sui redditi superiori a euro (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). 558 DICHIARAZIONI FISCALI

29 Base imponibile contributo di solidarietà (Rigo 83) Nel Rigo 83 va indicato l importo del reddito complessivo eccedente euro cui si applica il contributo. Si ricorda che ai fini della verifica del superamento del limite di euro rilevano anche i redditi di lavoro dipendente dei dipendenti pubblici soggetti al contributo del 5%-10%-15%, al lordo della riduzione ivi prevista (art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2010) e i trattamenti pensionistici (c.d. pensioni d oro ) soggetti al contributo di solidarietà di analogo tenore al lordo del contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), anche se il contributo di solidarietà non si applica sugli stessi. Ai fini del calcolo bisogna procedere nel seguente modo: Reddito Complessivo Lordo = Rigo 11 mod Rigo C 15 col. 2 Se l importo del Reddito Complessivo Lordo è inferiore o uguale a euro , il contributo non è dovuto e pertanto non trovano applicazione le successive istruzioni. Se invece, tale importo è maggiore di euro , è necessario procedere con le i- struzioni di seguito fornite. Base imponibile Contributo (da indicare nel rigo 83): è necessario distinguere il caso nel quale l ammontare del reddito al netto della riduzione indicato nel Rigo C15 del quadro C sia maggiore ovvero minore di euro Pertanto: - se Rigo C 15 col. 1 è minore o uguale a Base imponibile Contributo = Reddito Complessivo Lordo se Rigo C 15 col. 1 è maggiore di Base imponibile Contributo = Reddito Complessivo Lordo Rigo C 15 col. 1 Contributo di solidarietà dovuto (Rigo 84) Nel Rigo 84 va indicato l importo del contributo dovuto applicando l aliquota del 3% sull importo indicato nel Rigo 83. Contributo di solidarietà risultante dalla certificazione (Rigo 85) Nel Rigo 85 va indicato l importo del contributo trattenuto dal sostituto d imposta (indicato nel Quadro C, Sezione VI, Rigo C15, Colonna 2. DICHIARAZIONI FISCALI

30 Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge La nona e decima Sezione del Mod riportano la liquidazione delle imposte per il dichiarante e per il coniuge. In tale Sezione, sia per il dichiarante che per il coniuge, vanno indicati: gli importi a credito o a debito del saldo dell IRPEF (Rigo 91 dichiarante e 111 coniuge), delle addizionali regionale (Rigo 92 dichiarante e 112 coniuge) e comunale (Rigo 31 dichiarante e 113 coniuge) e, novità di quest anno, della cedolare secca sulle locazioni (Rigo 99 dichiarante e 119 coniuge), da versare o da rimborsare a cura del sostituto d imposta con la retribuzione o la pensione; gli acconti dovuti per il 2012 a titolo di IRPEF (Righi dichiarante e coniuge), addizionale comunale (Rigo 97 dichiarante e 117 coniuge), cedolare secca (Righi dichiarante e coniuge) e l acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata (Rigo 96 dichiarante e 116 coniuge); gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva sui premi di produttività (Rigo 98 dichiarante e 118 coniuge); l imposta dovuta a titolo di contributo di solidarietà (novità di quest anno) (Rigo 102 dichiarante e 122 coniuge). i crediti non rimborsabili o le imposte da non versare, in quanto di importo non superiore a 12 euro. Si ricorda che se si presenta la dichiarazione congiunta, anche se sono stati compilati i due prospetti del dichiarante e del coniuge, le trattenute o i rimborsi della liquidazione saranno eseguiti, unitariamente, in capo al dichiarante. 560 DICHIARAZIONI FISCALI

31 Inoltre, se si è compilato il Quadro I per la compensazione dei crediti con l IMU, l eventuale credito risultante dalla dichiarazione destinato a tale scopo non verrà rimborsato dal sostituto d imposta, essendo utilizzato in compensazione nel Mod. F24. Modalità di compilazione Prima di analizzare i singoli Righi, si riassumono le modalità da utilizzare per la compilazione dei prospetti relativi alla liquidazione delle imposte (Righi da 91 a 102 per il dichiarante e Righi da 111 a 122 per il coniuge). I passaggi fondamentali da seguire sono i seguenti: determinazione per ciascuna imposta, sia per il dichiarante che per il coniuge, degli importi a credito e a debito (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, tassazione separata, imposte sostitutive, cedolare secca, contributo di solidarietà, acconti IRPEF, acconto addizionale comunale e acconti cedolare secca); determinazione, per ciascun contribuente (dichiarante e coniuge), del saldo contabile costituito dalla somma algebrica degli importi a credito e a debito relativi alle singole imposte; nella determinazione del saldo contabile non si deve tenere conto dell importo a debito per la seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2012 né per la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca per il 2012 in quanto tali importi vengono trattenuti dal sostituto d imposta nel mese di novembre. Nel caso in cui dal saldo contabile emerga un credito, l importo di tale credito deve essere utilizzato nel seguente ordine: pagamento dell eventuale debito risultante dal saldo contabile dell altro contribuente, nel caso di dichiarazione congiunta; destinazione dell eventuale importo del credito residuo al pagamento dell IMU (Quadro I compilato) dovuta dal contribuente al quale il credito è riferito; rimborso dell ulteriore credito residuo a cura del sostituto d imposta. Per stabilire le imposte da versare o da rimborsare occorre determinare i relativi importi a debito e/o a credito, nonché quello dell acconto IRPEF, dell acconto addizionale comunale e della cedolare secca per l anno d imposta successivo. In sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Pertanto, con riferimento alla singola imposta: se emerge un importo a debito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a versamento di imposta, ma deve essere esposto nella corrispondente Colonna 5 Importi da non versare presente nel prospetto di liquidazione; se emerge un importo a credito inferiore o uguale a 12 euro, lo stesso non dà luogo a rimborso ma deve essere esposto nella corrispondente Colonna 1 Importi non rimborsabili presente nel prospetto di liquidazione; se emerge un importo a debito superiore a 12 euro, lo stesso dà luogo ad una operazione di conguaglio da parte del sostituto d imposta e va esposto nella DICHIARAZIONI FISCALI

32 corrispondente Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto presente nel prospetto di liquidazione. se emerge un importo a credito superiore a 12 euro, lo stesso va esposto nella corrispondente Colonna 2 Credito presente nel prospetto di liquidazione. Infine, in merito alle connessioni tra Mod e Quadro I IMU si fa presente che: se il contribuente non ha compilato il Quadro I, il credito esposto nella Colonna 2 Credito deve essere riportato anche nella Colonna 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto d imposta. se il contribuente ha compilato il Quadro I, il credito deve essere ripartito tra l importo utilizzabile con il Mod. F24 per il pagamento dell IMU (Colonna 3 di cui da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 per i versamenti IMU ), e l importo da rimborsare a cura del sostituto d imposta in sede di operazioni di conguaglio (Colonna 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto d imposta ). IRPEF (Righi 91 e 111) Nei Righi 91 (Dichiarante) e 111 (Coniuge) si determina l IRPEF da versare o da rimborsare. Nel calcolo del saldo dovuto per il 2011 si deve tener conto dell eventuale differimento di 17 punti percentuali del secondo o unico acconto 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Pertanto, se il contribuente, non avendo usufruito del differimento, ha sfruttato la possibilità di compensare, nel Mod. F24, il maggior acconto (Rigo F1, Colonna 3), nel calcolo degli acconti 2011 (rigo 59) si è tenuto conto di tale compensazione. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 91 = Rigo 57, col. 1 (Rigo 58, col. 1 Rigo 59, col. 1) (Rigo F11, col. 1 Rigo F11, col. 2 Rigo 60, col. 1) IRPEF coniuge: Rigo 111 = Rigo 57, col. 2 (Rigo 58, col. 2 Rigo 59, col. 2) (Rigo F11, col. 1 Rigo F11, col. 2 Rigo 60, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; 562 DICHIARAZIONI FISCALI

33 è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Addizionale regionale IRPEF (Righi 92 e 112) Nei Righi 92 (Dichiarante) e 112 (Coniuge) si determina l addizionale regionale all IRPEF da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: Addizionale regionale IRPEF dichiarante: Rigo 92 = Rigo 72, col. 1 (Rigo 73, col. 1 Rigo 74, col. 1) Addizionale regionale IRPEF coniuge: Rigo 112 = Rigo 72, col. 2 (Rigo 73, col. 2 Rigo 74, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Addizionale comunale IRPEF (Righi 93 e 113) Nei Righi 93 (Dichiarante) e 113 (Coniuge) si determina l addizionale comunale all IRPEF da versare o da rimborsare. Il calcolo da effettuare è il seguente: Addizionale comunale IRPEF dichiarante: Rigo 93 = Rigo 75, col. 1 (Rigo 76, col. 1 Rigo 77, col. 1) Addizionale comunale IRPEF coniuge: Rigo 113 = Rigo 75, col. 2 (Rigo 76, col. 2 Rigo 77, col. 2) Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. DICHIARAZIONI FISCALI

34 Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Acconti IRPEF 2012 (Righi e ) Nei Righi (Dichiarante) e (Coniuge) si determinano gli acconti 2012 IRPEF. Si ricorda che relativamente agli acconti 2012, è stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Ne consegue che l acconto IRPEF dovuto per l anno 2012 ammonta al 96%, anziché al 99%. Il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Calcolo dell acconto L acconto, come già anticipato, si calcola applicando l aliquota prevista sul Rigo Differenza (Rigo 57, Mod ). Per le modalità di calcolo si procede nel seguente modo: se l importo indicato nel Rigo 57, Colonna 3, è inferiore a 52 euro, l acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto); se l importo indicato nel Rigo 57, Colonna 3, è pari o superiore a 52 euro, l acconto viene determinato: o in unica soluzione (retribuzione del mese di novembre) se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; o in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima, nella misura del 40% (retribuzione del mese di luglio); la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre). Si ricorda ancora una volta che, per il 2012, è previsto il differimento del 3% dell aliquota di acconto, da applicare solo sulla seconda rata. Pertanto, a meno che non sopraggiunga una diversa presa di posizione da parte dell Amministrazione finanziaria nel calcolo del primo acconto occorre tener conto dell aliquota piena del 99% mentre nel secondo o unico acconto dell aliquota ridotta del 96%. In altre parole, le percentuali da applicare sono: Prima rata = 39,6% Seconda rata = 56,4% Calcoli acconti e dichiarazione congiunta Nel caso di dichiarazione congiunta, ai fini del calcolo degli acconti si possono verificare le seguenti situazioni: 564 DICHIARAZIONI FISCALI

35 Rigo 57 differenza di un contribuente positivo e Rigo differenza dell altro contribuente negativo: si deve tener conto del dato riportato nella Colonna 3; In questo caso l eventuale acconto dovuto, va imputato interamente al contribuente che ha il Rigo differenza positivo; Rigo 57 differenza di entrambi i contribuenti positivo: l eventuale acconto dovuto, va imputato pro-quota a ciascun contribuente. Richiesta di non effettuare il versamento o richiesta di minor acconto Il contribuente può decidere di non effettuare il versamento dell acconto (Rigo F6, Colonna 1, casella barrata) o di effettuarlo in misura ridotta (importo riportato nel Rigo F6, Colonna 2). In tal caso, chi presta assistenza fiscale opera come segue: Rigo F6, Colonna 1, casella barrata: non va calcolato alcun acconto; Rigo F6, Colonna 2, compilato: l acconto va proporzionalmente ridotto. Si ricorda che la richiesta di ridurre o non versare l acconto d imposta può essere effettuata anche, con apposita comunicazione da presentare al datore di lavoro (anche in caso di assistenza fiscale prestata da CAF/professionista), entro il 1 ottobre 2012 (il termine originario è fissato al 30 settembre ma slitta in quanto cade di domenica). In tal caso, la riduzione dell acconto (o il mancato versamento) si applica sulla seconda o unica rata da versare entro novembre. FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE ACCONTI Spett.le (Ditta o Ente) Oggetto: richiesta di riduzione dell acconto IRPEF di novembre. Io sottoscritto nato a il residente in Via/Piazza Codice fiscale dipendente/pensionato di codesta Ditta/Ente, avvalendomi della facoltà prevista dalle istruzioni ufficiali per la compilazione del Mod. 730, CHIEDO sotto la mia piena responsabilità e conscio che le eventuali sanzioni saranno solo a me imputabili, di effettuare i seguenti minori versamenti a titolo di seconda (o unica) rata di acconto per l anno 2012: - IRPEF - NESSUN ACCONTO IRPEF Data Firma DICHIARAZIONI FISCALI

36 Acconto 20% redditi tassazione separata (Righi 96 e 116) Nei Righi 96 (Dichiarante) e 116 (Coniuge) si determinano gli acconti 2012 dovuti, nella misura del 20%, sui redditi soggetti a tassazione separata di cui alla Sezione II del Quadro D. Se l importo dovuto a titolo d acconto risulta: non superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Acconto addizionale comunale IRPEF per il 2012 (Righi 97 e 117) Nei Righi 97 (Dichiarante) e 117 (Coniuge) si determina l acconto dell addizionale comunale all IRPEF per il 2012, se superiore a 12 euro. Il calcolo da effettuare è il seguente: Acconto 2012 addizionale comunale IRPEF dichiarante: Rigo 97 = Rigo 78, col. 1 Rigo 79, col. 1 Acconto 2012 addizionale comunale IRPEF coniuge: Rigo 117 = Rigo 78, col. 2 Rigo 79, col. 2 Inoltre: se il risultato è negativo, va considerato un valore pari a zero; se il risultato è minore o pari a 12 euro, i Righi 97 e/o 117 non vanno compilati in quanto l acconto non è dovuto. Richiesta di non effettuare il versamento o richiesta di minor acconto Anche per l acconto dell addizionale comunale il contribuente può decidere di non effettuare il versamento dell acconto (Rigo F6, Colonna 3, casella barrata) o di effettuarlo in misura ridotta (importo riportato nel Rigo F6, Colonna 4). In tal caso, chi presta assistenza fiscale opera come segue: Rigo F6, Colonna 3, casella barrata: non va calcolato alcun acconto; Rigo F6, Colonna 4, compilato: l acconto va proporzionalmente ridotto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: 566 DICHIARAZIONI FISCALI

37 non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Imposta sostitutiva somme per incremento della produttività (Righi 98 e 118) Nei Righi 98 (Dichiarante) e 118 (Coniuge) si determina l imposta sostitutiva sui premi di produttività dovuta. Il calcolo dell imposta sostitutiva va effettuato se il contribuente ha optato per la tassazione agevolata barrando la casella della Colonna 7 del Rigo C5, sempre che l imposta dovuta risulti maggiore di quella eventualmente trattenuta (Rigo C5, Colonna 3) Se l imposta dovuta risulta: non superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Cedolare secca locazioni (Righi 99 e 119) Nei Righi 99 (Dichiarante) e 119 (Coniuge), che rappresentano una novità del Mod /2012, si determina la cedolare secca sulle locazioni da versare o da rimborsare. Nel calcolo del saldo della cedolare secca dovuto per il 2011 si deve tener conto dell eventuale differimento di 17 punti percentuali del secondo o unico acconto 2011 (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Pertanto, se il contribuente, non avendo usufruito del differimento, ha sfruttato la possibilità di compensare, nel Mod. F24, il maggior acconto (Rigo F1, Colonna 8), nel calcolo degli acconti del 2011 (rigo 82) si è tenuto conto di tale compensazione. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 99 = Rigo 81, col. 1 Rigo 82, col. 1 IRPEF coniuge: Rigo 119 = Rigo 81, col. 2 Rigo 82, col. 2 Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. DICHIARAZIONI FISCALI

38 Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d imposta), se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 1 Importi non rimborsabili ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 Credito e 4 di cui da rimborsare a cura del sostituto. Acconti cedolare secca 2012 (Righi e ) Nei Righi (Dichiarante) e (Coniuge), novità del Mod /2012, si determinano gli acconti 2012 della cedolare secca. Si ricorda che relativamente agli acconti 2012, è stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Ne consegue che l acconto della cedolare secca dovuto per l anno 2012 ammonta al 92%, anziché al 95%. Il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Calcolo dell acconto L acconto si calcola applicando l aliquota prevista sul Rigo 81, Mod Per le modalità di calcolo si procede nel seguente modo: se l importo indicato nel Rigo 81 (col. 1 dichiarante, col. 2 coniuge), è inferiore a 52 euro, l acconto non è dovuto (e quindi non va trattenuto); se l importo indicato nel Rigo 81 (col. 1 dichiarante, col. 2 coniuge), è pari o superiore a 52 euro, l acconto viene determinato: o in unica soluzione (retribuzione del mese di novembre) se l importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; o in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima, nella misura del 40% (retribuzione del mese di luglio); la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre). Si ricorda ancora una volta che, per il 2012, è previsto il differimento del 3% dell aliquota di acconto, da applicare solo sulla seconda rata. Pertanto, a meno che non sopraggiunga una diversa presa di posizione da parte dell Amministrazione finanziaria nel calcolo del primo acconto occorre tener conto dell aliquota piena del 95% mentre nel secondo o unico acconto dell aliquota ridotta del 92%. In altre parole, le percentuali da applicare sono: Prima rata = 38% Seconda rata = 54% Per quanto riguarda la dichiarazione congiunta e la riduzione dell acconto valgono le stesse regole previste per gli acconti IRPEF a cui si rimanda. 568 DICHIARAZIONI FISCALI

39 Contributo di solidarietà (Righi 102 e 122) Nei Righi 102 (Dichiarante) e 122 (Coniuge), che rappresentano una novità del Mod /2012, si determina il contributo di solidarietà. Il calcolo da effettuare è il seguente: IRPEF dichiarante: Rigo 102 = Rigo 84, col. 1 Rigo 85, col. 1 IRPEF coniuge: Rigo 119 = Rigo 84, col. 2 Rigo 85, col. 2 Se l importo: non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 5 Importi da non versare ; è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 Importi da trattenere a cura del sostituto. Altri dati L undicesima Sezione del Mod riporta: i dati relativi all ammontare residuo dei crediti d imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo 131), per l incremento dell occupazione (Rigo 132), per l abitazione principale sisma Abruzzo (Rigo 133), per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Rigo 134) e per le mediazioni (Rigo 135) che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; l ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione (Rigo 136); tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante; il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali comprensivo dell imponibile della cedolare secca (Rigo 137, novità del Mod /2012); i dati relativi al credito per imposte pagate all estero con distinta indicazione dello Stato e dell anno di produzione del reddito estero (Rigo 145 per il dichiarante e Rigo 146 per il coniuge); tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d imposta per redditi prodotti all estero. DICHIARAZIONI FISCALI

40 Residuo credito d imposta riacquisto prima casa (Rigo 131) Nel Rigo 131 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel Quadro G, Rigo G1 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato (si veda Rigo 34); tale importo può essere compensato mediante il Mod. F24 o portato in detrazione nella dichiarazione successiva. Residuo credito d imposta incremento occupazione (Rigo 132) Nel Rigo 132 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per l incremento dell occupazione indicato nel Quadro G, Rigo G7 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato (si veda Rigo 35). Residuo credito d imposta abitazione principale Sisma Abruzzo (Rigo 133) Nel Rigo 133 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per l abitazione principale indicato nel Quadro G, Rigo G5 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato (si veda Rigo 53). Residuo credito d imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (Rigo 134) Nel Rigo 134 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione indicato nel Quadro G, Rigo G3 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato (si veda Rigo 36). Residuo credito d imposta mediazioni (Rigo 135) Nel Rigo 135 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l eventuale eccedenza del credito d imposta per mediazioni indicato nel Quadro G, Rigo G8 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato (si veda Rigo 37). Totale spese sanitarie rateizzate (Rigo 136) Nel Rigo 136 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va compilato nel caso in cui sia compilata la casella posta a fianco dei Righi E1, E2 e E3. Il contri- 570 DICHIARAZIONI FISCALI

41 buente può, infatti, scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l ammontare complessivo delle spese sostenute nell anno, indicate nei Righi E1, E2 e E3 supera ,71 euro. A tal fine è necessario indicare nell apposita casella il numero della rata di cui s intende fruire. Si ricorda che non vanno riportati in questo Rigo gli importi indicati nel Rigo E6, vale a dire le spese rateizzate in anni precedenti al Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (Rigo 137) Il Rigo 137 (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, coniuge) è una novità del Mod /2012. In esso va indicato il reddito complessivo del contribuente tenendo conto anche dell imponibile soggetto alla cedolare secca. Infatti, è previsto che il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo nonché ai fini ISEE. Pertanto, per la determinazione del reddito di riferimento, da riportare nel Rigo 137, è necessario sommare, al reddito complessivo, l imponibile della cedolare secca. Crediti per le imposte pagate all estero (Righi 145 e 146) Nei Righi 145 (Dichiarante) e 146 (Coniuge) vanno indicati gli eventuali utilizzi dei crediti per imposte pagate all estero del dichiarante, distinti per anno di riferimento, totale credito utilizzato e Stato (per maggiori dettagli vedi Rigo 54). Risultato della liquidazione La dodicesima Sezione del Mod riporta il risultato della liquidazione e precisamente gli importi che saranno trattenuti o rimborsati dal datore di lavoro, nonché l eventuale rateizzazione. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi. Rateizzazione Nella casella Richiesta di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli e- ventuali acconti va riportato il numero di rate che il contribuente ha indicato a DICHIARAZIONI FISCALI

42 Colonna 7 del Rigo F6 e deve essere segnalato al contribuente, con apposito messaggio, che le rate verranno prelevate dal datore di lavoro con una maggiorazione dello 0,33% mensile. Se il numero di rate è riportato sia sul Modello del dichiarante che del coniuge dichiarante e risultano diversi tra loro, il numero di rate da prendere in considerazione è quello relativo al dichiarante. Se dalla liquidazione del Mod. 730 risulta dovuto solo il secondo o unico acconto (IRPEF e/o cedolare secca) e il contribuente ha indicato il numero delle rate, tale numero di rate deve essere ricondotto a zero e deve esserne data apposita comunicazione al contribuente. Importo che sarà trattenuto in busta paga (Rigo 151) Nel Rigo 151 va indicato l ammontare del debito che sarà trattenuto al contribuente da parte del datore di lavoro. Per determinare l importo eventualmente a debito occorre determinare il saldo contabile nel seguente modo: Rigo 91, col. 4 (IRPEF a credito) Rigo 92, col. 4 (Addizionale regionale a credito) Rigo 93, col. 4 (Addizionale comunale a credito) Rigo 99, col. 4 (Cedolare secca a credito) meno Rigo 91, col. 6 (IRPEF a debito) Rigo 92, col. 6 (Addizionale regionale a debito) Rigo 93, col. 6 (Addizionale comunale a debito) Rigo 94, col. 6 (Prima rata acconto IRPEF) Rigo 96, col. 6 (Acconto 20% tassazione separata) Rigo 97, col. 6 (Acconto addizionale comunale IRPEF) Rigo 98, col. 6 (Imposta sostitutiva incremento produttività) Rigo 99, col. 6 (Cedolare secca a debito) Rigo 100, col. 6 (Prima rata acconto cedolare secca) Rigo 102, col. 6 (Contributo di solidarietà) = SALDO CONTABILE DICHIARANTE Se il saldo contabile come sopra determinato è negativo, lo stesso deve essere riportato, in valore assoluto, nella Colonna 1 del Rigo 151. Nella Colonna 2 del Rigo 151, invece, deve essere riportata la somma di Rigo 95, Colonna 6 (secondo acconto IRPEF) e Rigo 101, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca). 572 DICHIARAZIONI FISCALI

43 Dichiarazione congiunta Nel caso di presentazione della dichiarazione congiunta, per la compilazione del Rigo 151, Colonna 1, deve essere considerato anche il saldo contabile del coniuge dichiarante così determinato: Rigo 111, col. 4 (IRPEF a credito) Rigo 112, col. 4 (Addizionale regionale a credito) Rigo 113, col. 4 (Addizionale comunale a credito) Rigo 119, col. 4 (Cedolare secca a credito) meno Rigo 111, col. 6 (IRPEF a debito) Rigo 112, col. 6 (Addizionale regionale a debito) Rigo 113, col. 6 (Addizionale comunale a debito) Rigo 114, col. 6 (Prima rata acconto IRPEF) Rigo 116, col. 6 (Acconto 20% tassazione separata) Rigo 117, col. 6 (Acc. addizionale comunale IRPEF) Rigo 118, col. 6 (Imposta sostitutiva incremento produttività) Rigo 119, col. 6 (Cedolare secca a debito) Rigo 120, col. 6 (Prima rata acconto cedolare secca) Rigo 122, col. 6 (Contributo di solidarietà) = SALDO CONTABILE CONIUGE Occorre, poi, determinare il saldo complessivo pari alla somma del saldo contabile del dichiarante e del saldo contabile del coniuge: Saldo contabile dichiarante Saldo contabile dichiarante = SALDO CONTABILE COMPLESSIVO Se il saldo contabile complessivo come sopra determinato è negativo, lo stesso deve essere riportato, in valore assoluto, nella Colonna 1 del Rigo 151. Nella Colonna 2 del Rigo 151, invece, deve essere riportata la somma di Rigo 95, Colonna 6 (secondo acconto IRPEF dichiarante), Rigo 101, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca dichiarante), Rigo 115, Colonna 6 (secondo acconto IRPEF coniuge), Rigo 121, Colonna 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca coniuge). DICHIARAZIONI FISCALI

44 Importo che sarà rimborsato in busta paga (Rigo 152) Nel Rigo 152 va indicato l ammontare del credito che sarà rimborsato al contribuente da parte del datore di lavoro. Chiaramente, la compilazione del Rigo 152 è alternativa a quella del Rigo 151, Colonna 1. Per determinare l importo eventualmente a credito occorre determinare il saldo contabile come indicato al Rigo 151. Se il saldo contabile è positivo, lo stesso deve essere riportato nel Rigo 152. In caso di dichiarazione congiunta, occorre determinare il saldo complessivo, così come descritto nel Rigo 151 a cui si rimanda. Dichiarazione congiunta In caso di dichiarazione congiunta, per determinare gli importi da trattenere o rimborsare occorre procedere come segue: 1. determinare, per ciascuna imposta e singolarmente per dichiarante e coniuge, gli importi a debito/credito; 2. determinare, singolarmente per dichiarante e coniuge, il saldo contabile (vedi commento al Rigo 151, Colonna 1). A questo punto, se dall operazione effettuata al punto 2 emerge un credito, lo stesso viene utilizzato per il pagamento dell eventuale debito risultante dal saldo contabile dell altro coniuge. L eventuale quota che residua va rimborsata al dichiarante dal sostituto d imposta. Dati compilazione Modello F24 per pagamento IMU La tredicesima Sezione del Mod riporta i crediti derivanti dalla dichiarazione che il contribuente può utilizzare in compensazione nel mod. F24 per il pagamento dell IMU. Il Rigo 165 riguarda i totali dei suddetti importi. Per la compilazione della presente Sezione si veda anche il Quadro I. IRPEF (Rigo 161) Nel Rigo 161 va indicato: Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 91; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 111. Addizionale regionale IRPEF (Rigo 162) Nel Rigo 162 va indicato: 574 DICHIARAZIONI FISCALI

45 Colonna 1: il Codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 31/12/2011. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 31/12/2011 presente nel frontespizio; Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 92; Colonna 3: il Codice della regione nel cui territorio è situato il comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 31/12/2011. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 31/12/2011 presente nel frontespizio; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 112. Addizionale comunale IRPEF (Rigo 163) Nel Rigo 163 va indicato: Colonna 1: il Codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del dichiarante alla data del 1/1/2011. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 1/1/2011 presente nel frontespizio; Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 93; Colonna 3: il Codice catastale relativo al comune di domicilio fiscale del coniuge alla data del 1/1/2011. Il comune è quello indicato nella Sezione Domicilio fiscale al 1/1/2011 presente nel frontespizio; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 113. Cedolare secca (Rigo 164) Nel Rigo 164 va indicato: Colonna 2: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 99; Colonna 4: l importo indicato nella Colonna 3 del Rigo 119. Totale (Rigo 165) Nel Rigo 165 va indicato: Colonna 2: il risultato della seguente operazione = Rigo 161 Colonna 2 Rigo 162 Colonna 2 Rigo 163 Colonna 2 Rigo 164 Colonna 2; Colonna 4: il risultato della seguente operazione = Rigo 161 Colonna 4 Rigo 162 Colonna 4 Rigo 163 Colonna 4 Rigo 164 Colonna 4. Messaggi La Sezione Messaggi è a disposizione per eventuali comunicazioni da effettuare all Amministrazione finanziaria. Devono essere indicate anche le eventuali anomalie e gli eventuali errori riscontrati da chi presta l assistenza fiscale in merito ai dati inseriti dal dipendente o pensionato, oltre che l eventuale sostituzione del Modello dovuta a rettifiche apportate successivamente dal CAF o dal professionista abilitato a seguito di errori o di modifiche di redditi o di oneri comunicate successivamente dal dichiarante. Per ciascuna indicazione che deve essere comunicata al contribuente nelle annotazioni è associato un distinto Codice. Nella fornitura da trasmettere in via telemati- DICHIARAZIONI FISCALI

46 ca all Agenzia delle Entrate deve essere riportato per ciascun Quadro e distintamente per il dichiarante e per il coniuge l elenco dei Codici relativi ai messaggi presenti nella copia cartacea del Mod consegnato al contribuente. Si precisa che il Codice associato al messaggio non deve essere riportato nel Mod cartaceo. Per le modalità operative con le quali riportare nel flusso telematico le informazioni relative ai suddetti Codici, si rimanda alle indicazioni fornite con le specifiche tecniche del mod. 730/2012. Firma Nell ultima Sezione del Mod deve essere riportata la firma del sostituto d imposta o del responsabile dell assistenza fiscale del CAF o dal professionista abilitato; se lo spazio fosse insufficiente potrà essere utilizzato un secondo Mod , anch esso debitamente sottoscritto, con l indicazione rispettivamente di segue e continuazione. CASI PRATICI DICHIARAZIONE NON CONGIUNTA CALCOLO LIQUIDAZIONE A CREDITO COMPENSAZIONE CREDITO CON IMU Si supponga di avere una dichiarazione non congiunta con i seguenti dati: Inoltre, risulta compilato anche il Quadro I nel seguente modo: La liquidazione va fatta nel seguente modo: saldo contabile: (Rigo 91, col. 4 Rigo 92, col. 4 Rigo 93, col. 4 Rigo 99, col. 4) (Rigo 91, col. 6 Rigo 92, col. 6 Rigo 93, col. 6 Rigo 94, col. 6 Rigo 96, col. 6 Rigo 97, col. 6 Rigo 98, col. 6 Rigo 99, col. 6 Rigo 100, col. 6 Rigo 102, col. 6) 576 DICHIARAZIONI FISCALI

47 e quindi: (2.200) ( ) = 535 Il saldo contabile è positivo e, quindi, rappresenta un credito da rimborsare. Pertanto, andrà indicato al Rigo 152. Invece, il secondo acconto (da trattenere nel mese di novembre) che va indicato al Rigo 151, Colonna 2, è pari a: Rigo 95, Colonna 6 Rigo 101, Colonna 6 = = 920 Inoltre, avendo il contribuente optato per la compensazione del credito IRPEF con il debito IMU risulta compilata anche la Sezione Dati compilazione Modello F24 per pagamento IMU. DICHIARAZIONE NON CONGIUNTA CALCOLO LIQUIDAZIONE A DEBITO Si supponga di avere una dichiarazione non congiunta con i seguenti dati: La liquidazione va fatta nel seguente modo: saldo contabile: (Rigo 91, col. 4 Rigo 92, col. 4 Rigo 93, col. 4 Rigo 99, col. 4) (Rigo 91, col. 6 Rigo 92, col. 6 Rigo 93, col. 6 Rigo 94, col. 6 Rigo 96, col. 6 Rigo 97, col. 6 Rigo 98, col. 6 Rigo 99, col. 6 Rigo 100, col. 6 Rigo 102, col. 6) e quindi: ( ) ( ) = Il saldo contabile è negativo e, quindi, rappresenta un debito da trattenere. Pertanto, andrà indicato al Rigo 151, Colonna 1. DICHIARAZIONI FISCALI

48 Invece, il secondo acconto (da trattenere nel mese di novembre) che va indicato al Rigo 151, Colonna 2, è pari a: Rigo 95, Colonna 6 Rigo 101, Colonna 6 = = 920 DICHIARAZIONE CONGIUNTA CALCOLO LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE CREDITO DICHIARANTE CON DEBITO CONIUGE Si supponga di avere una dichiarazione congiunta con i seguenti dati: La liquidazione va fatta nel seguente modo: Saldo contabile dichiarante: (Rigo 91, col. 4 Rigo 92, col. 4 Rigo 93, col. 4 Rigo 99, col. 4) (Rigo 91, col. 6 Rigo 92, col. 6 Rigo 93, col. 6 Rigo 94, col. 6 Rigo 96, col. 6 Rigo 97, col. 6 Rigo 98, col. 6 Rigo 99, col. 6 Rigo 100, col. 6 Rigo 102, col. 6) e quindi: ( ) (0) = DICHIARAZIONI FISCALI

49 Saldo contabile coniuge: (Rigo 111, col. 4 Rigo 112, col. 4 Rigo 113, col. 4 Rigo 119, col. 4) (Rigo 111, col. 6 Rigo 112, col. 6 Rigo 113, col. 6 Rigo 114, col. 6 Rigo 116, col. 6 Rigo 117, col. 6 Rigo 118, col. 6 Rigo 119, col. 6 Rigo 120, col. 6 Rigo 122, col. 6) e quindi: (0) ( ) = 440 Il saldo contabile complessivo è pari a: = 220 Il saldo contabile è positivo e, quindi, rappresenta un credito da rimborsare. Pertanto, andrà indicato al Rigo 152. DICHIARAZIONI FISCALI

MODELLO 730-3 redditi 2013

MODELLO 730-3 redditi 2013 MODELLO 730-3 redditi 03 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata Modello N. 989980 Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'agenzia delle Entrate

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA2015

CERTIFICAZIONE UNICA2015 CERTIFICAZIONE UNICA0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA fiscale Telefono, fax CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e -quater, DEL D.P.R. LUGLIO 998, n., RELATIVA

Dettagli

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 Differenza del mod. Unico 2015 PF. Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare secca Acconti 2015 Si illustrano le modalità di determinazione e versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF, IRAP ed IRES e della cedolare

Dettagli

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale DATI DEL CONTRIBUENTE RESIDENZA ANAGRAFICA TELEFONO E POSTA ELETTRONICA AL 0/0/20 AL 0/0/205 C = Coniuge F = Figlio A = Altro CONTRIBUENTE D = Figlio con disabilit MODELLO 730/205 redditi 20 dichiarazione

Dettagli

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa AFFITTO APPARTAMENTI MILANO : CEDOLARE SECCA PRINCIPI NORMATIVI: Il D.LGS N 23 1473/2011 Art 3 È entrato in vigore a seguito della pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell agenzia delle entrate-

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. N. 20261 / 2008 protocollo Modificazioni delle istruzioni e dei modelli di dichiarazione 730/2008, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2008, 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario, approvati

Dettagli

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale MODELLO 730/205 redditi dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Mod. N. 7006 Gli importi devono essere indicati in unità di Euro Stampato con tecnologia di

Dettagli

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo Entro il prossimo 25 ottobre il contribuente, in caso di errori nella compilazione della dichiarazione, può presentare al CAF o al professionista

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone Prot. n. 54135/2016 Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2016, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo

Dettagli

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria G u i d a a l l I M U C o m u n e d i V i l l a S a n G i o v a n n i ( R C ) P a g i n a 1 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI Provincia di Reggio Calabria GUIDA ALL IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 1. CHE COS E

Dettagli

UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo

UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo UNICO PF 2015 quadro RV: addizionali regionali e comunali Donatella Cerone e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO All interno del Modello UNICO PF, il quadro RV deve

Dettagli

L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata:

L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata: CHI DEVE PAGARE L ICI L ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata: 1. Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli

Dettagli

COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 COMUNE DI VERNASCA INFORMATIVA ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 Entro il prossimo 17 giugno deve essere effettuato il versamento della prima rata dell imposta municipale propria (IMU) dovuta

Dettagli

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 41 Prot. 4723 DATA 14.06.2006 Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Correzione di errori ed omissioni commessi dal contribuente

Dettagli

MODELLO 730/2010 redditi 2009 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale

MODELLO 730/2010 redditi 2009 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale CONTRIBUENTE MODELLO 0/00 redditi 009 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell assistenza genzia ntrate Dichiarante DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) BOZZA INTERNET DEL 0//009 Coniuge

Dettagli

MODELLO 730-3 redditi 2014

MODELLO 730-3 redditi 2014 07-07-0 MODELLO 70- redditi TO-00-000077 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata DICHIARAZIONE Ufficio: SESTO F.NO - SESTO FIORENT. Pr. Archiv.: 8 PRECOMPILATA 70 rettificativo

Dettagli

MODELLO 730/2011 redditi 2010 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale

MODELLO 730/2011 redditi 2010 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale CONTRIBUENTE CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Modello N. MODELLO 70/0 redditi 00 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale genzia ntrate Dichiarante

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 21.12.2015 Unico tardivo entro il 29.12 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Ravvedimento La mancata presentazione di Unico 2015 può essere

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 12.11.2014 Cedolare secca e secondo acconto imposte Metodo previsionale, per coloro che adottano il regime della cedolare secca Categoria:

Dettagli

ZUMBO ALESSANDRO 09/07/2015 16:39:50 CT1401 CT1422 ELENCO ANOMALIE : ** CORRETTA CON NOTE

ZUMBO ALESSANDRO 09/07/2015 16:39:50 CT1401 CT1422 ELENCO ANOMALIE : ** CORRETTA CON NOTE ZUMBO ALESSANDRO 09/07/0 6:9:0 CT0 CT ELENCO ANOMALIE Esito elaborazione : ** CORRETTA CON NOTE ** La dichiarazione puo' essere presentata : ZUMBO ALESSANDRO ERRORI SEGNALAZIONI Rigo Descrizione rigo Descrizione

Dettagli

comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014

comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 comune di SCANDICCI CONTATTO > COMUNE INFOTRIBUTI IMU - TASI - TARI > GUIDA ALLE IMPOSTE COMUNALI 2014 INDICE Imposta unica comunale pag. 4 TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili pag. 5 TARI - Tassa

Dettagli

La cedolare secca. Chi, cosa, come, quando e perché

La cedolare secca. Chi, cosa, come, quando e perché La cedolare secca Chi, cosa, come, quando e perché La cedolare secca è una novità di quest anno. Osserviamola più da vicino e scopriamo in cosa consiste. Partiamo dal principio Che cos è la cedolare secca

Dettagli

NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013. Dott. Stefano Spina

NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013. Dott. Stefano Spina NOVITÀ PER I REDDITI FONDIARI E ACCONTO IMU 2013 Dott. Stefano Spina IMPOSTE DIRETTE NOVITÀ OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA Contratti in essere al 7.4.2011 Opzione in sede di UNICO 2012 Conferma mediante

Dettagli

MOD. 730-4 - INTEGRATIVO

MOD. 730-4 - INTEGRATIVO MOD. 730-4 INTEGRATIVO ASPETTI GENERALI Come riportato nel paragrafo precedente, la normativa relativa all assistenza fiscale prestata dai CAF o al professionista abilitato prevede che venga rilasciato

Dettagli

IMU / ICI. Dov'è: via Cavour 28 12022 Busca (CN) Orari: Da lunedì a venerdì 8,30-12,15; mercoledì 14,00-17,00. (B285)

IMU / ICI. Dov'è: via Cavour 28 12022 Busca (CN) Orari: Da lunedì a venerdì 8,30-12,15; mercoledì 14,00-17,00. (B285) IMU / ICI I.M.U. - Imposta Municipale Propria L'Imposta Municipale Propria (comunemente nota come I.M.U.) dal 1/1/2012 ha sostituito l'i.c.i. Sono tenuti alla denuncia e al pagamento dell'i.m.u. i proprietari

Dettagli

Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE ADEMPIMENTO SOGGETTI INTERESSATI Il prospetto ST riguarda il riepilogo dei dati relativi alle ritenute operate, alle

Dettagli

Svolgono anche la libera professione

Svolgono anche la libera professione Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 27 Prot. 3021 DATA 11.04.2007 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Attività intramuraria e modello 730 Riferimenti: Istruzioni alla compilazione del Modello 730/2007

Dettagli

VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE

VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE VERSAMENTI - RATEAZIONE - COMPENSAZIONE TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO NOVITÀ 2015 RATEAZIONE COMPENSAZIONE VERSAMENTO DI IMPOSTA DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI Il versamento delle imposte deve essere

Dettagli

ICI - Le novità e riflessi in Unico

ICI - Le novità e riflessi in Unico ICI - Le novità e riflessi in Unico a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste numerose novità, più precisamente:

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI sostituti d imposta che nel 2007 hanno corrisposto: - redditi di lavoro autonomo; - redditi diversi; - provvigioni comunque

Dettagli

CRITERI GENERALI: VERSAMENTI ACCONTI COMPENSAZIONE RATEIZZAZIONE

CRITERI GENERALI: VERSAMENTI ACCONTI COMPENSAZIONE RATEIZZAZIONE CRITERI GENERALI: VERSAMENTI ACCONTI COMPENSAZIONE RATEIZZAZIONE Versamenti I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione

Dettagli

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata Focus di pratica professionale di Andrea Bongi La cedolare secca tra rinnovi contrattuali e novità del modello Unico 2012 I contratti registrati, scaduti o rinnovati prima del 7 aprile 2011 e le novità

Dettagli

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012

(I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012 COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna SERVIZIO TRIBUTI (I.M.U.) - IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE ANNO 2012 Riferimenti Normativi : D. Lgs. n..23 del 14 marzo 2011, istitutivo dell'imposta Municipale

Dettagli

OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio

OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Roma, 13/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: CUD 2013: la consegna entro il 28 febbraio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. COMUNE DI TORTONA Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i. Esercizio finanziario 2011 (canone anno 2010) Il sottoscritto, intestatario di contratto

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL INNOVAZIONE OGGETTO: Modello Certificazione

Dettagli

Fiscal News N. 193. Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale 08.07.2015. Premessa

Fiscal News N. 193. Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale 08.07.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 193 08.07.2015 Unico: acconto per i contribuenti forfettari Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Ai sensi dell articolo

Dettagli

MODELLO 730/2009 redditi 2008

MODELLO 730/2009 redditi 2008 CONTRIBUENTE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) MODELLO 70/009 redditi 008 Modello N. dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale genzia ntrate Coniuge dichiarante

Dettagli

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012 INFORMATIVA I.M.U. 2013 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Ai sensi dell articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1.01.2012 è stata anticipata,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA Modificazioni dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2016, nonché delle relative specifiche tecniche approvate

Dettagli

MODELLO 730/2016 redditi 2015 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale

MODELLO 730/2016 redditi 2015 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale MODELLO 0/0 redditi 0 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale genzia ntrate CONTRIBUENTE Dichiarante DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Coniuge dichiarante Soggetto

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu A CURA DI SALVINA MORINA E TONINO MORINA Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

Circolare N.56 del 15 Aprile 2014

Circolare N.56 del 15 Aprile 2014 Circolare N.56 del 15 Aprile 2014 Cedolare secca e canone concordato. Con l aliquota al 10 per cento si ricalcola la convenienza Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n.

Dettagli

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Anno 2014 N. RF238 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/09/2014 UNICO/IRAP - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2 C. 5 DL

Dettagli

La certificazione delle ritenute d'acconto

La certificazione delle ritenute d'acconto COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 16 29.03.2016 730: quadro K e amministratore di condominio Un confronto con il quadro AC di UNICO Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Una delle principali

Dettagli

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013. Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013. Studio effemme srl 1

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013. Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013. Studio effemme srl 1 VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013 Circolare n. 11/2013 TORINO 09/05/2013 1 VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO 2012 e ACCONTI 2013 In questa Circolare 1. Imposte a saldo e in acconto Unico

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

SOSTITUTI D IMPOSTA RITENUTA D ACCONTO SULLE PROVVIGIONI

SOSTITUTI D IMPOSTA RITENUTA D ACCONTO SULLE PROVVIGIONI SOSTITUTI D IMPOSTA RITENUTA D ACCONTO SULLE PROVVIGIONI Pubblichiamo un breve opuscolo informativo in materia di ritenuta d acconto; l obiettivo è di fornire un agevole ausilio agli Associati in merito

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 24 APRILE 2009 Informativa n. 32 Detrazione del 55%:

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore

730, Unico 2016 e Studi di settore 730, Unico 2016 e Studi di settore N. 10 18.03.2016 I redditi degli immobili in locazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Dopo avere affrontato nei precedenti speciali le questioni legate

Dettagli

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

MODELLO 730/2016 redditi 2015 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale

MODELLO 730/2016 redditi 2015 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale Mod. N. MODELLO 0/0 redditi 0 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale genzia ntrate CONTRIBUENTE Dichiarante DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Coniuge dichiarante

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 15 25.03.2016 Eventi eccezionali: riflessi sulla dichiarazione dei redditi Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Vi sono eventi, denominati

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7156

Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7156 Prassi - INPS - Messaggio 25 novembre 2015, n. 7156 Lavorazioni effettuate a livello centrale con effetto sulla rata di pensione di dicembre 2015 Si illustrano le lavorazioni effettuate a livello centrale

Dettagli

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario FRA LE QUESTIONI INTERPRETATIVE TRATTATE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 17/E, ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA L Agenzia delle Entrate con la circolare

Dettagli

20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento

20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 36 20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Categoria: Sottocategoria: Ravvedimento I sostituti d imposta tenuti alla presentazione del

Dettagli

Auto in uso promiscuo all amministratore

Auto in uso promiscuo all amministratore Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano

Dettagli

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - COMUNE DI PUTIGNANO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - COMUNE DI PUTIGNANO GDTGMRE0H09F DLNCTN9MH09C 0 MODELLO 0/0 redditi 0 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale genzia ntrate Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

Dettagli

Cinque per mille 2016: aperte le domande di iscrizione

Cinque per mille 2016: aperte le domande di iscrizione Cinque per mille 2016: aperte le domande di iscrizione Anche quest anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione

Dettagli

imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1

imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1 imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 1 imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 2 Imu 2012 come, dove e quando imu 0p 2-01-1970 10:32 Pagina 3 Cos è: imposta in vigore dall 1/1/2012 che grava sul possesso a titolo di proprietà

Dettagli

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA

NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del

Dettagli

Modello 730 precompilato

Modello 730 precompilato Centro di Assistenza Fiscale Dipendenti e Pensionati Modello 730 precompilato Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che: hanno presentato il modello

Dettagli

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 di Armando Barsotti Coordinatore Centro Studi Fiaip ----------------------------------------- I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012 RISOLUZIONE N. 69/E Direzione Centrale Normativa Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione

Dettagli

Anno 2014 N. RF262. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N. RF262. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N. RF262 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO CORREZIONE DEL 730 MODELLO INTEGRATIVO ENTRO IL 27/10 RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO 730/2014 CIRCOLARE

Dettagli

La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011

La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011 La cedolare secca sugli affitti D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 Provvedimento Agenzia Entrate 7 aprile 2011 FINALITA RISCONTRATA UNA FORTE EVASIONE SUI REDDITI DA LOCAZIONE DEI FABBRICATI INTRODOTTO UN MECCANISMO

Dettagli

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA aggiornamento giugno 2015 PER CHI E PREDISPOSTA COSA OCCORRE PER VISUALIZZARLA QUANDO E ONLINE I DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE MODIFICA E PRESENTAZIONE I VANTAGGI DEL

Dettagli

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.

Dettagli

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016

Art bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016 Art bonus Dai credito all arte ti restituisce gli interessi Venerdì 12 febbraio 2016 1 Effetti operativi delle misure fiscali dedicate alla cultura Intervento a cura della Dott.ssa Lucia Starola Dottore

Dettagli

Matricola : MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale

Matricola : MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale CONTRIBUENTE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Matricola : Mod. N. MODELLO 0/0 redditi 0 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale genzia ntrate Dichiarante

Dettagli

Le novità del modello 770/2013 Semplificato. Roma, 26 marzo 2013

Le novità del modello 770/2013 Semplificato. Roma, 26 marzo 2013 Le novità del modello Roma, 26 marzo 2013 MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI DEL 770 SEMPLIFICATO L articolo3,comma12deldecretolegge2marzo2012n.16ha previsto un nuovo criterio di esposizione dei dati all

Dettagli

Anno 2010 N. RF145. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2010 N. RF145. La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF145 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO 30 SETTEMBRE 2010 CORREZIONE DEL 730 PER IL 2009 RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO 730; CM 17/2007; RM

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 37 26.02.2016 CU 2016: compilazione del frontespizio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie Una sezione da non

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA PROT. N. 45059 Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell articolo 1, comma

Dettagli

Sezione VII - Dati da indicare nel 730 integrativo - Questa sezione è riservata solo a chi intende correggere il precedente 730/2016 già presentato.

Sezione VII - Dati da indicare nel 730 integrativo - Questa sezione è riservata solo a chi intende correggere il precedente 730/2016 già presentato. QUADRO F - ACCONTI E RITENUTE ED ECCEDENZE La quarta pagina del modello 730 è dedicata all'indicazione delle imposte, agli eventuali crediti vantati, e alla scelta sull'utilizzo delle detrazioni e delle

Dettagli

OGGETTO: Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni

OGGETTO: Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni OGGETTO: Riaperta la rivalutazione di terreni e partecipazioni Premessa La Legge di Stabilità 2014 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riguardanti

Dettagli

OGGETTO: Chiarimenti in merito allo svolgimento dell assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014

OGGETTO: Chiarimenti in merito allo svolgimento dell assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014 RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 30 maggio 2014 OGGETTO: Chiarimenti in merito allo svolgimento dell assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con

Dettagli

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo Scadenzario fiscale Gennaio 20 Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi

Dettagli

MODELLO 730/2015 redditi 2014

MODELLO 730/2015 redditi 2014 0090 BONARETTI MAURO MODELLO 0/0 redditi 0 Mod. N. dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Conforme al Provvedimento del /0/0 CAF Do.C. Spa - Via Cervino, 0-0

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

COME SI PAGA PER LA REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

COME SI PAGA PER LA REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE XIII. XIII. Il Il ravvedimento ravvedimento operoso operoso Come si paga per la regolarizzazione violazione di natura formale Come si paga per la regolarizzazione - violazione di natura formale - omesso

Dettagli

Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti

Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti del 3 Febbraio 2016 Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti Con la circ. 29.01.2016 n. 15, l'inps ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) ASSOCIAZIONE CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - Fondo Pensione Iscrizione Albo F.P. N. 1155 Viale Castello della Magliana, 25-00148 ROMA - Tel. 06/6569.2948 - Fax 06/6569.2956 Codice Fiscale 80031310586

Dettagli

Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro

Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro DOCUMNTO SUL RGM FSCAL Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro Per mantenere il tuo tenore di vita anche in pensione Fondo Pensione Aperto - Vittoria Formula Lavoro scritto all albo al n 22 Capogruppo

Dettagli

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 2 08.03.2016 730: chi lo può presentare e casi di esonero Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Il modello 730 deve essere presentato

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 208 12.11.2013 Artigiani e commercianti: versamento della III rata 2013 Doppio appuntamento con l INPS per gli artigiani e

Dettagli

06064490961 AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAV PIEVE EMANUELE MI 20090 VIA LUIGI GEMELLI,7. Indirizzo di posta elettronica

06064490961 AGENZIA FORMAZIONE ORIENT. LAV PIEVE EMANUELE MI 20090 VIA LUIGI GEMELLI,7. Indirizzo di posta elettronica 0 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL ART., COMMI -ter e-quater, DEL D.P.R. LUGLIO, n., RELATIVA ALL ANNO 0 AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA PARTE A AL DIPENDENTE, PENSIONATO O

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI ST ED SX DEL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI ST ED SX DEL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI ST ED SX DEL MODELLO 770/ SEMPLIFICATO Provv. Dir. Gen. Entrate.0. ESEMPI DI COMPILAZIONE Esempio n. Retribuzioni erogate entro il.0. (criterio di cassa allargato)

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Luglio 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

OGGETTO: Unico 2016: proroga per i versamenti

OGGETTO: Unico 2016: proroga per i versamenti Informativa per la clientela di studio N. 30 del 29.06.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Unico 2016: proroga per i versamenti Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo

Dettagli

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria

INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria INFORMATIVA - IMU 2015 Imposta Municipale Propria ESENZIONE IMU SU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che dovranno

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 10/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 marzo 2004 OGGETTO: Primo modulo di riforma dell IRPEF. chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Decreto-legge

Dettagli

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale

MODELLO 730/2015 redditi 2014 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale Mod. N. MODELLO 0/0 redditi 0 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dellʼassistenza fiscale genzia ntrate /08/0 EN00--08 open00a Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

Dettagli

ESEMPIO N. 12. Saldo TFM superiore a euro un milione

ESEMPIO N. 12. Saldo TFM superiore a euro un milione Esempio n. ESEMPIO N. Saldo TFM superiore a euro un milione Si ipotizzi che al signor Silvio Salvi, amministratore di una Srl con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti,

Dettagli

VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015

VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015 VADEMECUM FISCALE PER NEOLAUREATI IN MEDICINA MERCOLEDI 11 FEBBRAIO 2015 POSSIBILITA DI LAVORO PER IL MEDICO NEOLAUREATO Continuità assistenziale Sostituzioni MMG Gare sportive, corsi di primo soccorso,

Dettagli