Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici

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1 Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Schema di decreto legislativo n. 407) N aprile 2017

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Schema di decreto legislativo n. 407) N aprile 2017

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 INDICE PREMESSA VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO FINALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI ARTICOLI DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ARTICOLI 32 E ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE I

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6 INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 407 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici Riferimento normativo: Relazione tecnica (RT): Relatrice per la Commissione di merito: Gruppo: Commissione competente: Articolo 2, commi 1, 2, lettere da a) a g), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 presente Blažina PD VII Cultura PREMESSA Il provvedimento adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 2, commi 1, 2, lettere da a) a g), e 8 della legge n. 198/2016 reca lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Tra i principi ed i criteri direttivi per l esercizio della delega si prevede, in particolare, quanto segue (commi 1 e 2): a) parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite come cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le imprese editrici di quotidiani la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; b) mantenimento del finanziamento con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per: 1. le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; 2. le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 3. le associazioni di consumatori iscritte nell elenco istituito dall art. 137 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo); - 3 -

7 4. le imprese editrici di quotidiani e periodici in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all estero; c) esclusione dai contributi: 1. degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 2. di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa; d) sono requisiti per l accesso ai contributi: la riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata; il regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro; l edizione in formato digitale della testata per la quale si richiede il contributo, anche in parallelo con l'edizione su carta; l obbligo per l'impresa di dare evidenza nell edizione del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo e di adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell'immagine e del corpo della donna; e) sono criteri di calcolo del contributo: la graduazione del contributo in funzione del numero annuo di copie vendute differenziato a livello locale e nazionale; la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell offerta e del modello imprenditoriale; i criteri premiali per l assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con meno di 35 anni di età; la riduzione dei contributi per le imprese che superano determinati limiti retributivi; un limite massimo al contributo erogabile nella misura massima del 50% dei ricavi d impresa; f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie; g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l erogazione dei contributi. I commi 7 e 8 prevedono, tra l altro, che all'attuazione della delega di cui al comma 1 si provveda nel limite delle risorse disponibili sull apposito Fondo per il pluralismo e l innovazione dell informazione e che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 Finalità e criteri per la concessione dei contributi alle imprese editrici Normativa vigente: la legge n. 198/2016, oltre a delegare il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese - 4 -

8 editrici, nonché dell emittenza radiofonica e televisiva locale, ha previsto l istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (art. 1), che ha sostituito, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui l art. 1, comma 160, lett. b), della legge n. 208/2015 (Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno dell emittenza televisiva e radiofonica locale). Al Fondo di cui all art. 1 affluiscono: a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; c) quota parte fino a 100 milioni di euro annui per il periodo delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'art. 1, commi , della legge n. 208/2015); d) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dovuto dai concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali e dalle società operanti nel settore nonché da altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri da stabilire con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lett. c) e d) sono comunque ripartite al 50% fra le due amministrazioni, mentre i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lett. a) e b) tengono conto delle proporzioni preesistenti fra le risorse destinate al sostegno dell editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all emittenza radiofonica e televisiva locale. Il DPCM può prevedere che una percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l innovazione dell offerta informativa nel campo dell informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti sono definiti con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il Fondo è allocato al cap dello stato di previsione del Ministero dell economia e, per il 2017, presenta una disponibilità di euro. Le norme disciplinano l erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici, finalizzata a garantire la coerenza, la trasparenza e l efficacia nell utilizzo delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi dell articolo 21 della Costituzione (comma 1). Si dispone, in particolare, che i contributi siano erogati nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM di ripartizione della quota del Fondo per il pluralismo e l innovazione dell informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei - 5 -

9 ministri (comma 2). In caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale (comma 3). La relazione tecnica evidenzia, in linea generale, che tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno natura ordinamentale poiché con le stesse vengono stabilite le categorie delle imprese legittimate a chiedere questa misura di sostegno pubblico ed i soggetti esclusi, i requisiti di accesso al contributo per le diverse categorie legittimate, i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, le regole di semplificazione procedurale. Tali disposizioni non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'erogazione dei contributi avviene in ogni caso a valle di un procedimento rigidamente sottoposto al vincolo del tetto di spesa, costituito dalle risorse annualmente stanziate e specificamente destinate a questa misura di sostegno diretto, nel quadro più generale delle risorse stanziate per le diverse forme di sostegno all'editoria, secondo il nuovo meccanismo introdotto con l'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n L esplicazione di tale principio e del meccanismo del riparto percentuale delle risorse stanziate per il contributo diretto è evidenziata già nell'articolo l, comma 2, nell'ambito dei principi generali, proprio per sottolinearne la valenza e l'operatività nei confronti di tutti i destinatari, a prescindere dalla circostanza che appartengano all una o all altra delle diverse categorie e tipologie di contributo disciplinate ai capi successivi. Inoltre, la stessa clausola è ripetuta in ciascuno degli articoli con i quali si disciplina l'erogazione della singola tipologia di contributo. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo hanno, quindi, natura ordinamentale e sono suscettibili di produrre effetti soltanto nel senso della delimitazione della platea delle imprese beneficiarie - attraverso lo scrutinio dei requisiti - e della distribuzione delle risorse stanziate all'interno della platea stessa, attraverso i criteri che presiedono al calcolo del contributo secondo i parametri fissati nelle singole disposizioni e che riguardano le varie componenti sulle quali è strutturato il contributo (rimborso di parte dei costi di produzione e copie effettivamente vendute, per citare le componenti essenziali). Conclusivamente, secondo la relazione tecnica, il provvedimento non genera nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato. Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, la RT afferma che la finalità del provvedimento, è quella di ridefinire, coerentemente ai principi e ai criteri direttivi della legge delega n. 198/2016, la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici in modo da garantire la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche a sostegno dell'editoria per la piena attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale

10 Riguardo al successivo comma 2, la RT afferma come la norma dispone che i contributi diretti all'editoria spettino nei limiti delle risorse a ciò destinate dal DPCM con il quale viene ripartita, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198/2016, la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito della ripartizione più generale del Fondo effettuata con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 4. Al riguardo, la RT rammenta, per completezza, che al Fondo affluiscono tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, secondo la precisa elencazione dell' articolo 1, comma 2, della legge delega. Infine, il comma 3 dell articolo 1 stabilisce, in coerenza con i principi della delega e con il criterio del rispetto del limite di spesa, ribadito dall articolo 1, comma 7, della legge delega, che in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Sul punto la RT evidenzia come la regola del riparto proporzionale tra le imprese riconosciute come legittimate alla percezione del contributo sia ampiamente sperimentata, poiché già vigente da alcuni anni (introdotta dall articolo 2, comma 62, della legge n. 191/2009), essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità Al riguardo, si prende atto di quanto stabilito dal testo in esame e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo cui le risorse per le finalità in esame saranno erogate nei limiti della disponibilità dell apposito Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e, in caso di insufficienza, si provvederà alla concessione di contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Tale indicazione è conforme al criterio enunciato all art.2, comma 7, primo periodo, della legge delega, che ha disposto che all'attuazione della medesima delega si provveda nel limite delle risorse disponibili sul predetto Fondo. Tenuto conto peraltro che al Fondo confluiscono gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alle finalità in esame, andrebbe confermato che la disciplina recata dagli articoli successivi relativa alle tipologie di contributi, ai requisiti per l accesso ai medesimi, ai criteri di calcolo e ad ulteriori modalità applicative non sia suscettibile di determinare, nel tempo, un incremento rispetto alla spesa attualmente erogata - nella determinazione degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, per la necessità di garantire il conseguimento delle complessive finalità di spesa assegnate alla - 7 -

11 normativa in esame. Sul punto si rinvia altresì alle considerazioni svolte con riferimento ai successivi articoli del provvedimento. ARTICOLI 2-31 Disciplina dei contributi La norma elenca le imprese editrici potenziali beneficiarie dei contributi in oggetto (articolo 2). Si tratta di: cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, enti senza fini di lucro, ovvero le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese, enti e associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; le associazioni dei consumatori (e degli utenti) che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 137 del D.lgs. 206/2005; le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all estero, o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata. Il successivo articolo 3 specifica i seguenti soggetti esclusi dal contributo: le imprese editrici degli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, comprese anche le relative imprese radiofoniche (di cui all articolo 4 della legge n. 250/1990); i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, con diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento; le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Le norme di cui all articolo 4 definiscono le tipologie delle società cooperative al fine dell accesso ai contributi. In particolare, si prevede, in caso di violazione del divieto di detenere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici, la decadenza dall accesso ai contributi per tutte le cooperative coinvolte. Vengono poi stabiliti i requisiti per l accesso ai contributi comuni da parte di cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese a capitale detenuto da enti senza fini di lucro. Tali soggetti possono accedere ai finanziamenti pubblici solo se, in ambito commerciale, esercitano unicamente un attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale (articolo 5)

12 Gli articoli 6 e 7 contengono la definizione di copie distribuite con riferimento sia all edizione cartacea sia all edizione digitale della testata. L articolo 8 disciplina i criteri di calcolo del contributo concesso; tale contributo è suddiviso tra la quota erogata a titolo di rimborso dei costi sostenuti e la quota rapportata alle copie vendute, sia riferite cartacee che digitali, vendute. I costi di produzione ammissibili per il contributo sono riferiti al personale dipendente, fino ad un importo massimo di euro e di euro al lordo azienda, all acquisto della carta, stampa e distribuzione, al costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa. Per l edizione digitale i costi ammissibili sono anche quelli riferiti all acquisto e installazione di hardware, software di base e applicativo per l edizione digitale, la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e relativa manutenzione, la gestione e alimentazione delle pagine web, l installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di piattaforme che permettano l integrazione con sistemi di pagamento digitali, e ora anche di aree interattive con i lettori. Infine, sono fissate quote di contributo rapportate alle copie vendute (tre scaglioni in base al numero crescente di copie vendute), con un limite di rimborso di di euro, e quote aggiuntive premiali, legate tra l altro agli oneri previdenziali e ai costi sostenuti per la formazione professionale. Per quanto concerne i criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale della testata, l articolo 9 specifica che anche questo è composto da una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e da una quota collegata alle copie vendute, con esclusione delle voci dei costi specificamente connessi alla produzione su carta. Gli articoli 10 e 11 disciplinano quindi la presentazione delle domande per il contributo, la documentazione istruttoria e le modalità di erogazione dell importo dovuto, suddiviso in due rate annuali. La norma precisa che in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. Il procedimento per l erogazione del contributo si conclude al 28 febbraio dell anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il Dipartimento per l informazione e l editoria può effettuare accertamenti e verifiche a campione sulla documentazione presentata (articoli 12 e 13). L articolo 14 disciplina l erogazione dei contributi in favore delle testate espressione di minoranze linguistiche. Alla quota destinata a tali soggetti non si applica il limite del 50 per cento dei ricavi dell'impresa, di cui al precedente articolo 8, comma 15. Accedono al contributo tutte le minoranze riconosciute ai sensi dell art. 2 della legge n. 482/1999, con un estensione quindi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Peraltro, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Gli articoli da 15 a 24 disciplinano l erogazione di contributi volti alla tutela e alla diffusione dell'informazione italiana all'estero. Possono beneficiare del contributo le - 9 -

13 imprese, comunque costituite, che editano in Italia o all'estero quotidiani o periodici italiani prevalentemente diffusi all estero (articoli 15-16). Relativamente ai quotidiani prevalentemente diffusi all estero si prevede, tra l altro: - il criterio di ripartizione tra una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione e una quota per le copie vendute (articolo 18); - la definizione dei termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo. L istruttoria per l ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l informazione e l editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all acquisizione, da parte del competente capo dell ufficio consolare italiano di prima categoria, della dichiarazione che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa (articolo 19); Le imprese editrici concorrono al riparto proporzionale unitamente alle cooperative giornalistiche, agli enti senza fini di lucro e alle imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro - nei limiti della quota ad esse destinata, stabilita con il DPCM che ripartisce le somme relative ai diversi interventi della Presidenza del Consiglio. Il contributo è pagato in euro, ovvero nella valuta del Paese di riferimento con importo determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento (articolo 20). Relativamente ai periodici italiani diffusi prevalentemente all estero si prevede altresì: - la definizione dei requisiti per l accesso ai contributi (articolo 21); - la definizione dei criteri di calcolo del contributo, suddiviso in due stanziamenti destinati rispettivamente ai periodici editi in Italia e a quelli editi all'estero (articolo 22). Sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo per le imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero (31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento del contributo), la documentazione richiesta e il termine per la conclusione del procedimento (31 ottobre dell anno successivo a quello cui si riferisce il contributo). A tale data il provvedimento è comunque adottato, fermo restando il potere dell amministrazione, all esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite. L istruttoria per l ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l informazione e l editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riferimento all acquisizione, da parte del competente capo dell ufficio consolare italiano di prima categoria, della dichiarazione che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa (articolo 23). E inoltre definita la disciplina della quota destinata ai periodici diffusi prevalentemente all estero, stabilita con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l innovazione dell informazione spettanti alla Presidenza

14 del Consiglio dei ministri, mentre le quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all estero e alle imprese editrici di periodici editi all estero e ivi prevalentemente diffusi sono assegnate con ulteriore DPCM (articolo 24). Il contributo è pagato in euro, ovvero, su domanda del beneficiario, nella valuta del Paese di riferimento, in importo determinato secondo il tasso di cambio del giorno del pagamento, mentre per le imprese editrici di periodici editi in Italia, il pagamento è subordinato all accertamento della regolarità dell impresa nel versamento dei contributi previdenziali e negli adempimenti a seguito della verifica relativa alla riscossione delle imposte sui redditi. Gli articoli da 25 a 31 disciplinano la concessione dei contributi a sostegno dell editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, con particolare riferimento ai periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici destinati ad utenti non vedenti e ipovedenti, nonché ad enti o istituzioni che operano a sostegno del settore. Viene altresì disciplinata la concessione dei contributi per le associazioni dei consumatori e degli utenti che pubblicano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. L articolo 26 definisce i requisiti di accesso al contributo distinguendo tra enti ed associazioni, da un lato, ed imprese, dall altro. A entrambe le categorie è richiesto che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell anno di riferimento del contributo, mentre l articolo 27 disciplina l erogazione e i criteri di calcolo del contributo, secondo la quota stabilita con il DPCM che annualmente ripartisce le risorse destinate ai diversi interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri. L articolo 28 dispone il termine per la presentazione delle domande (31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento del contributo) e indica la documentazione da presentare contestualmente alla domanda. Si prevede la verifica a campione dell amministrazione, con il procedimento per la concessione del contributo che si conclude entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento del contributo. Gli articoli 29 e 30 definiscono i requisiti per l accesso al contributo richiesti alle associazioni dei consumatori e degli utenti, disciplinando altresì le modalità di erogazione del contributo ed i relativi criteri di calcolo. In particolare, si prevede che la quota sia stabilita nel DPCM di riparto annuale delle risorse destinate ai diversi interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche per tali soggetti si prevede un tetto al contributo complessivamente erogabile a ciascuna associazione, che non può essere superiore al 10% dello stanziamento assegnato a tale categoria di beneficiari. L articolo 31 prevede il termine per la presentazione delle domande (31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento del contributo) e indica la documentazione da presentare contestualmente alla domanda. L amministrazione può procedere con verifiche a campione, con il procedimento per la concessione del contributo che si conclude entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di riferimento del contributo

15 La relazione tecnica non considera le norme. Al riguardo, si evidenzia che le norme ridefiniscono la disciplina per l individuazione dei contributi, della platea dei beneficiari nonché per il calcolo degli importi dovuti e le relative modalità di erogazione. Sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato con riguardo all articolo 1, circa la necessità di una conferma che la normativa dettata non sia suscettibile di determinare, nel tempo, un incremento rispetto alla spesa erogata in base alla vigente normativa - degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Si evidenzia in proposito che talune disposizioni (art. 14 in materia di minoranze linguistiche) sembrano ampliare l ambito applicativo delle provvidenze, pur prevedendo un criterio di riduzione delle stesse in caso di insufficienza delle risorse. Andrebbe confermato che tale meccanismo di riduzione con riparto proporzionale sia compatibile con l esigenza di assicurare comunque la realizzazione delle finalità di spesa in esame nel rispetto delle garanzie a tutela dei soggetti interessati, senza determinare la necessità di un incremento delle risorse da destinare ai predetti scopi. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ad altre categorie interessate dal provvedimento in esame, tenuto conto che il meccanismo di riduzione con riparto proporzionale è espressione di un criterio generale, dettato dall articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate (in particolare, il Dipartimento per l informazione e l editoria) possano essere espletate sulla base delle risorse già assegnate alle medesime strutture in base alla vigente normativa. Quanto infine alle disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provvedimento è comunque adottato fermo restando il potere dell amministrazione, all esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, si evidenzia che tali previsioni riflettono procedure in parte già previste dalla vigente normativa (cfr. DL 63/2012). Andrebbe peraltro chiarito se detti meccanismi, come disciplinati dal provvedimento in esame, già trovino applicazione in base alle vigenti prassi amministrative, ferma restando l opportunità di una valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di maggiore spesa connessi a possibili difficoltà nel procedere al recupero integrale delle somme in questione

16 ARTICOLI 32 e 33 Abrogazioni e entrata in vigore Le norme recano un elenco delle disposizioni che, a seguito della disciplina introdotta con il provvedimento in esame, sono abrogate dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 32). Si prevede altresì che le disposizioni del decreto si applichino a decorrere dai contributi relativi dall'annualità di contributo successiva all entra in vigore il provvedimento in esame (articolo 33). La relazione illustrativa sottolinea come tale previsione sia finalizzata a evitare effetti retroattivi andando ad incidere sulle regole cui le stesse imprese sono sottoposte per l'annualità 2017, attualmente in corso. La relazione tecnica non considera le norme. Nulla da osservare al riguardo

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