Allegato alla deliberazione consiliare n. 79 dd CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA

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1 Allegato alla deliberazione consiliare n. 79 dd COMUNE DI AVIO PROVINCIA DI TRENTO N. Repertorio Atti Privati CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE TRA I COMUNI DI ALA ED AVIO L anno, il giorno del mese di presso il Comune di Ala tra le parti: Comune di Ala, con sede in Ala (TN) p.zza S. Giovanni 1, rappresentato dal sindaco pro tempore dott., nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n n. di data.2015, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale Comune di Avio, con sede in Avio (TN) ********, rappresentato dal Sindaco pro tempore, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data 2015, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale PREMESSO CHE - il costante e progressivo diminuire delle risorse disponibili, conseguente alle manovre provinciali di finanza pubblica, impone agli enti locali, onde salvaguardare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, di perseguire

2 risparmi di spesa, nonché l efficientamento della gestione dei servizi, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall ordinamento, con particolare riguardo alle economie di scala ottenibili attraverso la gestione associata dei servizi; - gli enti locali devono comunque gestire la fiscalità locale con precise modalità operative, che richiedono la ristrutturazione, la riorganizzazione o la istituzione di un servizio tributario adeguato ed efficiente, dimostrando che si possono applicare tributi in maniera equa, facendo della politica tributaria uno dei perni con cui esprimere la capacità di saper bene amministrare la comunità locale; - la gestione unitaria sovracomunale della materia consente significativi risultati rispetto a tali finalità, nonché il raggiungimento di economie di scala con abbattimento dei costi di gestione della struttura rispetto alla gestione di ogni singolo Comune; - la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 Norme in materia di governo dell autonomia del Trentino in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione istituzionale, promuove l esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei comuni; - in particolare la legge provinciale sopra richiamata ed i protocolli di finanza locale degli ultimi anni individuano fra i servizi prioritari da gestire in forma associata quello delle entrate tributarie; - la gestione diretta, in proprio, delle entrate di natura tributaria costituisce indispensabile pilastro dell autonomia comunale;

3 - Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ala n di data che approva la presente convenzione e autorizza il Sindaco alla firma della stessa. - Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Avio n di data che approva la presente convenzione e autorizza il Sindaco alla firma della stessa. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra identificate si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 OGGETTO I Comuni di Ala ed Avio costituiscono, ai sensi dell articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il Servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei tributi. Il Servizio provvederà alla gestione dei tributi e delle entrate aventi natura tributaria e come tali appartenenti alla fiscalità locale, ancorché non rechino la denominazione di tributo, di competenza dei comuni associati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della programmazione e delle direttive che saranno annualmente impartite dalla conferenza dei sindaci di cui al successivo articolo 6. Nella gestione dei tributi devono intendersi rientrare tutte le attività riguardanti l istituzione, l accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi comunali, ivi compresa la costituzione di una anagrafe ed una banca dati tributaria intese quali strumenti essenziali di un efficiente sistema tributario locale.

4 Il Servizio provvede, altresì, all'istruzione dei procedimenti in materia di contenzioso e alla rappresentanza in giudizio del Comune interessato. A titolo indicativo e con riferimento alla data di stipula del presente atto, per tributi comunali si intendono: - L imposta immobiliare semplice (IMIS); - L imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU (soppressa), TASI (soppressa) e TARI, per quanto non di competenza del soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti; - La soppressa imposta municipale propria (IMU) - La soppressa imposta comunale sugli immobili ( ICI); - L imposta sulla pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni, ovvero il canone patrimoniale ad essa alternativo; - La tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per quanto non di competenza del soggetto gestore del servizio; - La tassa o canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; - eventuali altri tributi che disposizioni di legge dovessero attribuire ai Comuni; La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "Servizio tributi associato Ala-Avio. La sede del Servizio è stabilita nel Comune di Ala, al quale, per fini organizzativi, gestionali e contabili è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila). Il Comune capofila provvederà all effettuazione di tutte le spese relative al servizio (personale, acquisti di beni e servizi, forniture, tributi, ecc.) che

5 saranno ripartite fra le parti associate secondo quanto indicato al successivo articolo 5. Lo stesso provvederà alla riscossione di tutte le entrate afferenti al servizio con esclusione delle entrate relative ai tributi gestiti che verranno direttamente introitate ai comuni di competenza. ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA Le parti, per il miglior svolgimento del servizio, si impegnano a perseguire l obiettivo della omogeneizzazione delle discipline regolamentari dei tributi, ed all adozione di procedure amministrative, informative e di modulistica uniformi. Il Servizio dovrà, inoltre, orientare la propria attività alla semplificazione degli adempimenti tributari ed all attivazione di meccanismi di comunicazione con il contribuente, le associazioni di categoria e gli studi professionali. A tali fini il Servizio, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede: a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni, proponendo ai competenti organi delle Amministrazioni associate le modifiche ritenute opportune; b) alla adozione di procedure amministrative uniformi; c) allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali è stata raggiunta la uniformazione;

6 d) a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di aggiornamento in materia di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale; e) a fornire supporto tecnico all attività dei comuni in ambito fiscale/tariffario, formulando proposte in materia di politica fiscale e tariffaria agli organi amministrativi e tecnici dei singoli Comuni; L attività di riscossione ordinaria dei tributi è riferita a quanto dovuto dai contribuenti con decorrenza dal 1 gennaio L attività di liquidazione, accertamento e riscossione è riferita a tutte le attività per le quali al 1 gennaio 2016 non sia già intervenuta la decadenza. L attività in sede contenziosa è riferita alle posizioni per le quali, al 1 gennaio 2016, non si sia formato il giudicato con sentenza divenuta definitiva. ART. 3 PERSONALE Il Servizio è costituito inizialmente, e salve successive variazioni, dalla seguente dotazione organica: - n. 1 Collaboratore amministrativo cat. C evoluto; - n. 3 assistenti amministrativo/contabile qualifica funzionale C base,di cui uno messo a disposizione, a tempo parziale (28ore/settimanali), da parte del comune di Avio; Previa conforme decisione della Conferenza di cui al successivo articolo 6, il comune capofila potrà provvedere all assunzione del personale eventualmente necessario, espletando le procedure per l assunzione (a tempo determinato o indeterminato ) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

7 Il dipendente del comune di Avio di cui al presente articolo sarà messo a disposizione, del comune capofila in posizione di comando. Alla retribuzione del personale comandato provvede direttamente il comune di appartenenza, salvo rimborso a carico della gestione associata che verrà effettuato semestralmente sulla base dei conteggi trasmessi dall ente di appartenenza. Ai fini della gestione del personale costituente il Servizio, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio). Il rapporto organico rimane in capo al Comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo Comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l applicazione di sanzioni disciplinari e relativo procedimento. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune capofila ed è regolato secondo le disposizioni della presente convenzione e del regolamento di organizzazione del Comune capofila. Alla scadenza della presente convenzione, come nel caso di sua anticipata risoluzione, il personale addetto al Servizio verrà ripartito fra i due comuni sulla base del rapporto d organico esistente a tale data. Qualora al momento della cessazione della gestione associata, il personale addetto al servizio risulti completamente dipendente dal comune capofila, il personale medesimo sarà ripartito come segue:

8 - un assistente amministrativo/contabile al Comune di Avio; - il rimanente personale al Comune di Ala. ART.4 ORGANIZZAZIONE GENERALE La sede principale del Servizio è ubicata presso il Comune di Ala. Presso il Comune di Avio, in locali messi a disposizione dal Comune medesimo, viene istituito uno sportello tributario collegato alla sede principale tramite rete telematica e dotato delle risorse organizzative ed umane necessarie alla miglior gestione del servizio. Lo sportello dovrà garantire l apertura al pubblico in rapporto alle esigenze del servizio, secondo le direttive ed indicazioni fornite dalla Conferenza dei sindaci e comunque per non meno di due giornate alla settimana. Le parti mettono a disposizione del Servizio i mobili, le attrezzature e la strumentazione informatica attualmente destinata allo svolgimento dei rispettivi servizi tributari, quali risultano dalla relazione-verbale di cui al successivo articolo 7. Il Comune capofila, nell ambito dell organizzazione del Servizio, provvederà alla razionalizzazione e all eventuale integrazione delle risorse fisiche ed immateriali necessarie al funzionamento del Servizio. Alla scadenza della convenzione o alla data della sua eventuale anticipata cessazione, i beni indicati nel presente articolo messi a disposizione dalle parti ritorneranno nella disponibilità delle medesime. Quelli successivamente acquisiti verranno assegnati alle parti secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla spesa sostenuta per l acquisto e della miglior utilizzazione

9 residua. Il responsabile del Servizio è nominato dal Sindaco del Comune capofila, anche fuori dalla dotazione organica del Servizio medesimo, previo parere della conferenza dei sindaci di cui al successivo articolo 6. Il responsabile del Servizio assume la qualifica di funzionario responsabile del tributo ai sensi delle vigenti normative tributarie. Il responsabile del Servizio risponde della gestione del servizio nei confronti della Conferenza dei sindaci. ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI I costi di gestione del Servizio sostenuti dal Comune capofila e depurati delle entrate riferibili al servizio stesso sono ripartiti fra le parti come segue: - per il 5% in misura eguale fra i due comuni; - per il 50% in misura proporzionale alla popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre di ciascun anno, quale certificata dai responsabili dei rispettivi servizi anagrafici; - per il 45% in proporzione all ammontare dei tributi accertati per ciascun comune al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione degli accertamenti relativi a vertenze pendenti alla data di sottoscrizione del presente atto, per le quali il Servizio non abbia seguito almeno un intero grado di giudizio; In sede di prima applicazione della presente convenzione, non disponendo di dati certi relativamente all ammontare degli accertamenti, la ripartizione della spesa, esclusa la quota paritaria del 5%, verrà effettuata interamente sulla base

10 della popolazione residente. A partire dall anno 2017 e per gli anni successivi, il Comune capofila invia al Comune convenzionato, di norma entro il mese di settembre di ciascun anno, il preventivo delle spese del servizio intercomunale, redatto sulla base dei criteri di riparto spese di cui al primo comma, in tempo per lo stanziamento della rispettiva quota nel bilancio di previsione dell anno successivo. Il Comune convenzionato, sulla base del preventivo di spesa annuale e del conseguente riparto, provvede al versamento al Comune capofila di un acconto, pari al 50% della quota di preventivo, entro il 30 maggio di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone il consuntivo ed il conseguente riparto definitivo delle spese, sulla base del quale verranno effettuati i conguagli, da versare al Comune capofila entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta; eventuali crediti a favore del Comune convenzionato potranno essere computati quali acconti per l anno successivo. Per costi del Servizio si intendono tutti gli oneri accorrenti alla gestione del servizio associato ivi compresi quelli per il personale e per l acquisto di beni e servizi quali attrezzature, programmi, manutenzioni, telefono, stampati, ecc.., (questi ultimi quantificati anche in via forfetaria dal Comune capofila). Le spese e le entrate (rimborso spese di causa) relative all attività contenziosa sono a carico/vantaggio del Servizio qualora la difesa e rappresentanza in giudizio sia affidata al Servizio medesimo. Le medesime sono di competenza del Comune interessato qualora la difesa e rappresentanza in giudizio sia

11 affidata a soggetto esterno. Sono, invece, di competenza del Comune interessato le spese per CU (contributo unificato), per consulenze tecniche di parte e per rimborso spese di causa. Il conteggio dei costi sarà effettuato in conformità allo schema ed alle condizioni contenute nell allegato prospetto (allegato A). In sede di costituzione del Servizio, la Conferenza dei sindaci potrà definire percentuali specifiche di partecipazione ai costi di gestione straordinari finalizzati alla creazione della banca dati, in ragione della singola situazione di ciascun Comune relativamente allo stato degli accertamenti pregressi. La custodia e la gestione dei beni mobili e delle attrezzature a disposizione del Servizio, è affidata al Comune capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Ala, ma la loro proprietà è ripartita fra i comuni associati in proporzione alla popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre dell anno di effettuazione dell acquisto. Al fine della ripartizione della spesa, per tributi accertati si intende l importo delle entrate annuali di competenza quantificato dal Servizio sulla base dei dati in proprio possesso, incrementato degli importi risultanti dai provvedimenti di liquidazione/accertamento emessi nel corso del medesimo anno, con esclusione di sanzioni ed interessi. L importo sarà incrementato o decurtato dei maggiori/minori accertamenti in conto residui registrati nel medesimo anno. ART. 6

12 FORME DI CONSULTAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la Conferenza dei sindaci, composta dai Sindaci dei comuni convenzionati. Ciascun sindaco potrà delegare la partecipazione alla Conferenza ad un proprio assessore. La Conferenza, tenuto conto delle risorse messe a disposizione, ha il compito di stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio e di formulare le conseguenti direttive al responsabile della struttura. Spetta, altresì, alla Conferenza effettuare la vigilanza ed il controllo sulla gestione del servizio medesimo. La Conferenza si riunisce validamente solo con la presenza di entrambi i componenti e del responsabile del Servizio con funzioni di assistenza e verbalizzazione. La Conferenza è presieduta ad anni alterni da ciascuno dei componenti, si riunisce almeno due volte all anno e comunque ogni volta che lo richieda uno dei componenti. Per il primo anno sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Ala. Le decisioni sono assunte con il voto unanime dei Sindaci. ART. 7 DURATA La durata della presente convenzione è stabilita in 5 anni con decorrenza dal 1 gennaio La presente convenzione si intende risolta di diritto nel caso di entrata in

13 vigore di norme imperative che si pongano in assoluto contrasto con essa. Prima dell avvio del servizio associato e quindi entro il 31 dicembre 2015, le parti si impegnano a predisporre una unitaria relazione-verbale in cui deve essere compiutamente descritta la situazione gestionale esistente, con particolare riferimento, per ciascun tributo, agli incassi, liquidazioni ed accertamenti effettuati negli ultimi tre esercizi, agli incassi pendenti, ai contenziosi in corso ed in genere alle risorse organizzative e materiali esistenti presso ciascuna parte. Il verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti in segno di accettazione. ART. 8 RECESSO Ciascuna parte può recedere dal servizio associato trascorsi due anni dalla data di stipula della presente convenzione, mediante comunicazione scritta all altra parte, da inviare mediante raccomandata r.r., posta elettronica certificata, interoperabilità o altro analogo strumento, con un preavviso non inferiore a mesi quattro. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo alla scadenza del termine di preavviso. Per la definizione dei rapporti fra le parti si applicano le disposizioni previste per la cessazione della convenzione. In ogni caso, il comune recedente deve farsi carico per intero delle spese specificamente sostenute per l avvio del servizio e non ancora ammortizzate. ART. 9

14 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due Comuni deve essere ricercata in via bonaria, attuando le opportune forme di consultazione ed arbitrato, in eventuale collaborazione con la Comunità di Valle ed il Consorzio dei comuni trentini. ART. 10 ENTRATE E SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico delle parti in misura eguale. La presente convenzione, rientrando nelle fattispecie previste dall articolo 1 della Tabella allegata al D.P.R.26 aprile 1986 n 131, non è soggetta a registrazione. La presente convenzione è altresì esente dall imposta di bollo ai sensi dell articolo 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n 642.

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