Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
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1 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 Comuni in provincia di Trento Comune di Dimaro Folgarida DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 marzo 2017, n. 21 Parziale annullamento e modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dd : Rettifica di errori materiali del piano regolatore generale dell ex territorio comunale di Dimaro. (art. 44 c. 3 L.P. 15/2015). IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: Con deliberazione n. 46 dd : Rettifica di errori materiali del piano regolatore generale dell ex territorio comunale di Dimaro. (art. 44 c. 3 L.P. 15/2015) si approvava la rettifica degli errori materiali alla variante al P.R.G. dell ex territorio comunale di Dimaro. Con deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 30/06/2015 è stata adottata definitivamente la variante al P.R.G. dell ex territorio comunale di Dimaro, approvata successivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 668 dd. 29/04/2016, Pubblicata sul B.U.R. in data 03/05/2016 secondo gli elaborati redatti dall arch. Remo Zulberti, incaricato dal comune per redigere gli atti della variante. Nell ambito della Variante al P.R.G., evidenziata in premessa, sono emersi alcuni errori materiali sia nella schedatura degli edifici del centro storico sia nelle norme di attuazione, che, attraverso il presente atto, si intende correggere per una migliore applicazione della Variante medesima. La L.P. 04/08/2015 n. 15 all Art. 44 c. 3 disciplina la procedura di rettifica delle previsioni dei P.R.G. quando queste sono oggetto di errori materiali: Art. 44 c. 3 Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica 3. La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione. La segnalazione d incongruenza negli atti di piano è stata segnalata dall ufficio tecnico con particolare riferimento all art.63.1 delle norme di attuazione e relativo al P.A. di Folgarida e agli articoli 9, 10 e 17 della parte V delle norme di attuazione relative al Piano generale di tutela degli insediamenti storici nonché al blocco edilizio n. 20 contenuto nella schedatura degli insediamenti storici di Dimaro; Tutto ciò premesso, Vista la nota del Servizio urbanistica della Provincia Autonoma di Trento prot. S di data che sospende la suddetta procedura di rettifica Sentito il servizio urbanistica della Provincia Autonoma di Trento che ritiene ingiustificata la correzione riguardante: all art si propone di stralciare il comma 3, in quanto si contrappone alle definizioni date nel comma 4 dello stesso articolo ;
2 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ poiché quanto adottato (stralcio del comma 3) eccede rispetto alla fattispecie dell errore materiale, e prefigura piuttosto materia di variante al prg; Convenuto pertanto - di annullare parzialmente quanto adottato con deliberazione n. 46 dd per la parte afferente l art.63.1 delle NdA del Prg - di confermare quanto adottato con deliberazione n. 46 dd per la parte afferente agli articoli 9, 10 e 17 della parte V delle norme di attuazione relative al Piano generale di tutela degli insediamenti storici nonché al blocco edilizio n. 20 contenuto nella schedatura degli insediamenti storici di Dimaro Visto lo statuto comunale; Vista la L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., nonché la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10; Vista la L.P. 04/08/2015 n. 15 ed in particolare l art. 44 Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 così come modificato dall art. 16, 6 comma della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dal Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa; Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l ausilio degli scrutatori previamente nominati; delibera 1. di annullare parzialmente quanto adottato con deliberazione n. 46 dd per la parte afferente l art.63.1 delle NdA del Prg 2. Di confermare quanto approvato con deliberazione n. 46 dd , esclusa la rettifica all art delle NdA alla variante al P.R.G. dell ex territorio comunale di Dimaro, che così corretta, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 3. Di trasmettere la presente deliberazione e i suoi allegati al servizio urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalla normativa vigente; 4. Di pubblicare la presente deliberazione, sul BUR ai sensi dell art, 44 c. 3 della L.P. 15/ Per quanto previsto dall art. dall art. 4 della L.P N. 23, avverso il presente atto sono ammessi: a) ricorso amministrativo ai sensi dell art. 52, comma 13, della L.R , n. 1, durante il periodo di pubblicazione; b) ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell art. 2, lett. b), della L , n. 1034, entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza; c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell art. 8 del D.P.R , n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. IL SINDACO ANDREA LAZZARONI IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RINO BEVILACQUA Allegato
3 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro Provincia Autonoma di Trento Piano Regolatore Generale Variante 2014 NORME DI ATTUAZIONE TESTO COORDINATO Giugno Aprile Marzo 2015 Adozione definitiva 2016 Approvazione della Giunta Provinciale con prescrizioni 2017 Correzione errori materiali (art. 9, 10, 17 P.G.I.S. ) arch. Remo Zulberti
4 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro - Piano regolatore generale - Variante 2014 PARTE V - PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - ELEMENTI COSTlTUTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.I.S.) Art. 9 - Sopraelevazione delle unità minime di intervento 1. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 17 e 18 delle presenti norme, al fine di garantire un corretto uso dei sottotetti, fienili e soffitte, è ammessa la sopraelevazione delle unità minime di intervento mediante la posa di un cordolo ed una banchina fino ad una altezza massima di cm. 80, misurata dall'attuale piano di appoggio del tetto. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Legge Urbanistica Provinciale 1, per il recupero dei sottotetti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime preesistente e delle distanze minime previste dal Codice Civile. 3. Non è ammesso il sovralzo dei fronti verso le pubbliche vie o piazze se l'altezza del fronte eccede i ml. 12,00, né quello che ecceda di 0,80 ml oltre l'altezza media dei fronti delle case contigue o prospicienti per le quali, dato il loro pregio ambientale, architettonico o storico, non sia prevista la possibilità del sovralzo. 4. È ammessa la costruzione di abbaini, in numero compatibile con la condizione formale e geometrica del fronte e del fabbricato complessivo. 5. Gli abbaini di nuova costruzione devono, a meno di casi particolari, adeguatamente argomentati in fase di progetto e valutati dalla Commissione Edilizia Comunale, non interrompere la linea di gronda, da cui devono allontanarsi di almeno 0,50 ml in proiezione orizzontale. Art Ampliamento laterale delle unità minime di intervento 1. Nell'ambito di uno degli interventi di cui agli articoli 17 e 18 delle presenti norme, è ammesso un ampliamento laterale dell'edificio non superiore al 15% del volume esistente alla data di adozione del presente piano, per dotare l'unità edilizia dei servizi ritenuti necessari. 2. I corpi di fabbrica derivanti dai sopra descritti ampliamenti dovranno rispettare le distanze dai fabbricati circostanti ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione del P.R.G.. Le distanze dai confini sono disciplinate dall art. 4 delle norme di attuazione del P.R.G.. 1 D.P.P. 13 luglio 2010, n /Leg. "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1" Norme di Attuazione Correzione errori materiali novembre 2016 pag. 1
5 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro - Piano regolatore generale - Variante Le tipologie degli interventi devono rigorosamente attenersi a quelle dell'edificio originario sia nei materiali che nelle forme con particolare attenzione alla disposizione, alle dimensioni e caratteristiche dei fori che non devono alterare l'unitarietà delle facciate. 4. Elementi architettonici: parti lignee: colore naturale o leggermente antichizzato; coperture: è prescritto l'uso di materiali di comune uso nell'intorno quali scandole, lamiera colore testa di moro, tegole in cotto. È vietato l'uso di materiali plastici. poggioli: è prescritto l'uso del legno o ferro battuto; serramenti: è consentito l'uso del legno (naturale, leggermente antichizzato o laccato) e di materiali diversi dal legno ma in questo caso è ammessa unicamente la finitura laccata liscia. Devono essere posti all'interno delle murature in modo tale da evidenziare lo spessore del foro, la tinta deve essere abbinata a quella delle murature; intonaci: è prescritto l'uso di intonaco liscio o a frettazzo o spatolato irregolare, è vietato l'uso di intonaci a sbriccio; tinteggiatura: è prescritto l'uso delle tinte derivanti dallo studio dei colori originari, e comunque nella gamma delle terre naturali. Art Risanamento conservativo (R.2) 1. Sono interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale; 2. Oltre alle opere di manutenzione e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi: a) rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi dall'originale ma maggiormente coerenti con il contesto e riproponendo l'originaria pendenza ovvero pendenze e articolazioni coerenti con la pre-esistenza e il contesto, anche con l'inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti; b) recupero di spazi inutilizzati nel sottotetto, anche con modeste sopraelevazioni (v. art. 9) per comprovate esigenze abitative e purché coerenti ed armoniche con la tipologia originaria e con il contesto; c) realizzazione di sporti nelle coperture per volumi tecnici e per opere di isolamento integrativo; d) lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché coerenti e compatibili con la tipologia originaria; e) interventi sui tamponamenti lignei anche con la formazione di nuove aperture; f) modifiche armoniche e coerenti della forometria di facciata per adeguamento funzionale; g) rifacimento dei collegamenti verticali esterni (scale, rampe e pontili) con tecnologie e finiture tradizionali; h) demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne; i) modeste modifiche alla quota dei solai e/o formazione di nuovi impalcati orizzontali, purché compatibili con i fori e le strutture di facciata; j) inserimento di nuove scale interne e di nuovi collegamenti verticali (ascensori, cavedi, ecc.); k) limitato ampliamento funzionale (v. art. 10) per comprovate esigenze di adeguamento abitativo e con particolare soluzione in armonia architettonica con l'edificio e il contesto; 3. Tutte le opere dovranno essere attentamente valutate in relazione alla qualità del progetto e alla sua capacità di interpretare il contesto architettonico in cui l'edificio è inserito. In ogni caso le soluzioni tipologiche e tecnologiche dovranno essere rigorosamente coerenti con la tradizione locale. Norme di Attuazione Correzione errori materiali novembre 2016 pag. 2
6 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro Provincia Autonoma di Trento Piano Regolatore Generale Variante 2014 NORME DI ATTUAZIONE TESTO RAFFRONTO Giugno Aprile Marzo 2015 Adozione definitiva 2016 Approvazione della Giunta Provinciale con prescrizioni 2017 Correzione errori materiali (art. 9, 10, 17 P.G.I.S. ) arch. Remo Zulberti
7 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro - Piano regolatore generale - Variante 2014 PARTE V - PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - ELEMENTI COSTlTUTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DI TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.I.S.) Art. 9 - Sopraelevazione delle unità minime di intervento 1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo agli articoli 17 e 18 delle presenti norme, al fine di garantire un corretto uso dei sottotetti, fienili e soffitte, è ammessa la sopraelevazione delle unità minime di intervento mediante la posa di un cordolo ed una banchina fino ad una altezza massima di cm. 80, misurata dall'attuale piano di appoggio del tetto. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Legge Urbanistica Provinciale 1, per il recupero dei sottotetti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime preesistente e delle distanze minime previste dal Codice Civile. 3. Non è ammesso il sovralzo dei fronti verso le pubbliche vie o piazze se l'altezza del fronte eccede i ml. 12,00, né quello che ecceda di 0,80 ml oltre l'altezza media dei fronti delle case contigue o prospicienti per le quali, dato il loro pregio ambientale, architettonico o storico, non sia prevista la possibilità del sovralzo. 4. È ammessa la costruzione di abbaini, in numero compatibile con la condizione formale e geometrica del fronte e del fabbricato complessivo. 5. Gli abbaini di nuova costruzione devono, a meno di casi particolari, adeguatamente argomentati in fase di progetto e valutati dalla Commissione Edilizia Comunale, non interrompere la linea di gronda, da cui devono allontanarsi di almeno 0,50 ml in proiezione orizzontale. Art Ampliamento laterale delle unità minime di intervento 1. Nell'ambito di uno degli interventi di cui all'articolo agli articoli 17 e 18 delle presenti norme, è ammesso un ampliamento laterale dell'edificio non superiore al 15% del volume esistente alla data di adozione del presente piano, per dotare l'unità edilizia dei servizi ritenuti necessari. 2. I corpi di fabbrica derivanti dai sopra descritti ampliamenti dovranno rispettare le distanze dai fabbricati circostanti ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione del P.R.G.. Le distanze dai confini sono disciplinate dall art. 4 delle norme di attuazione del P.R.G.. 1 D.P.P. 13 luglio 2010, n /Leg. "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1" Norme di Attuazione Correzione errori materiali novembre 2016 pag. 1
8 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/ Comune di Dimaro - Piano regolatore generale - Variante Le tipologie degli interventi devono rigorosamente attenersi a quelle dell'edificio originario sia nei materiali che nelle forme con particolare attenzione alla disposizione, alle dimensioni e caratteristiche dei fori che non devono alterare l'unitarietà delle facciate. 4. Elementi architettonici: parti lignee: colore naturale o leggermente antichizzato; coperture: è prescritto l'uso di materiali di comune uso nell'intorno quali scandole, lamiera colore testa di moro, tegole in cotto. È vietato l'uso di materiali plastici. poggioli: è prescritto l'uso del legno o ferro battuto; serramenti: è consentito l'uso del legno (naturale, leggermente antichizzato o laccato) e di materiali diversi dal legno ma in questo caso è ammessa unicamente la finitura laccata liscia. Devono essere posti all'interno delle murature in modo tale da evidenziare lo spessore del foro, la tinta deve essere abbinata a quella delle murature; intonaci: è prescritto l'uso di intonaco liscio o a frettazzo o spatolato irregolare, è vietato l'uso di intonaci a sbriccio; tinteggiatura: è prescritto l'uso delle tinte derivanti dallo studio dei colori originari, e comunque nella gamma delle terre naturali. Art Risanamento conservativo (R.2) 1. Sono interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale; 2. Oltre alle opere di manutenzione e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi: a) rifacimento delle coperture, anche con materiali diversi dall'originale ma maggiormente coerenti con il contesto e riproponendo l'originaria pendenza ovvero pendenze e articolazioni coerenti con la pre-esistenza e il contesto, anche con l'inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti; b) recupero di spazi inutilizzati nel sottotetto, anche con modeste sopraelevazioni (v. art. 8 9) per comprovate esigenze abitative e purché coerenti ed armoniche con la tipologia originaria e con il contesto; c) realizzazione di sporti nelle coperture per volumi tecnici e per opere di isolamento integrativo; d) lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché coerenti e compatibili con la tipologia originaria; e) interventi sui tamponamenti lignei anche con la formazione di nuove aperture; f) modifiche armoniche e coerenti della forometria di facciata per adeguamento funzionale; g) rifacimento dei collegamenti verticali esterni (scale, rampe e pontili) con tecnologie e finiture tradizionali; h) demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne; i) modeste modifiche alla quota dei solai e/o formazione di nuovi impalcati orizzontali, purché compatibili con i fori e le strutture di facciata; j) inserimento di nuove scale interne e di nuovi collegamenti verticali (ascensori, cavedi, ecc.); k) limitato ampliamento funzionale (v. art. 9 10) per comprovate esigenze di adeguamento abitativo e con particolare soluzione in armonia architettonica con l'edificio e il contesto; 3. Tutte le opere dovranno essere attentamente valutate in relazione alla qualità del progetto e alla sua capacità di interpretare il contesto architettonico in cui l'edificio è inserito. In ogni caso le soluzioni tipologiche e tecnologiche dovranno essere rigorosamente coerenti con la tradizione locale. Norme di Attuazione Correzione errori materiali novembre 2016 pag. 2
9 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
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11 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
12 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
13 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
14 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
15 Bollettino Ufficiale n. 30/I-II del 25/07/2017 / Amtsblatt Nr. 30/I-II vom 25/07/
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