A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

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3 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli Nota informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Informativa in corso di contratto 9. Attestazione sullo stato del rischio Classe di merito 10. Recesso 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 12. Regime fiscale 13. Legislazione applicabile C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Procedura per il risarcimento del danno 15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato 16. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro 17. Accesso agli atti della Società 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 19. Reclami 20. Mediazione per la conciliazione delle controversie 21. Perizia contrattuale Glossario Condizioni di assicurazione Condizioni Generali Comuni Condizioni Generali R.C.A. Condizioni Particolari R.C.A. Condizioni Generali Sezioni Altre garanzie Condizioni Comuni alle Sezioni Altre garanzie Condizioni Generali Sezione Infortuni del conducente Condizioni Generali Sezione Tortoragione Salute Condizioni Generali Circolazione Base Sezione Tutela Legale Sezione Garanzia Assistenza UNIBOX Condizioni Generali Riferimenti di legge Informativa privacy

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5 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli NOTA INFORMATIVA 1 di 10

6 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli Nota informativa relativa al contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei ciclomotori, motocarrozzette e motocicli per il trasporto persone e per le Altre Garanzie, denominato Protezione Auto (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010). Gentile Cliente, siamo lieti di fornirle alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Unipol Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte dall Impresa per l assicurazione della responsabilità civile per la circolazione del veicolo. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze in questo modo evidenziate sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darle tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ( la Società ), società unipersonale soggetta all attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: telefax sito internet: - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it. d) La Società è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all Albo delle imprese assicurative: Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Le informazioni che seguono sono relative al bilancio approvato per l anno 2010: Patrimonio netto: ,00 Capitale sociale: ,00 Totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni a) RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRE- STRI: è prevista la formula tariffarie Bonus/Malus. La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l assegnazione del contratto ad una delle classi Navale di appartenenza. La Società assicura il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo indicato sulla Scheda di polizza, per il quale è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi. Si rinvia agli articoli 12 e 16 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del risarcimento. Si rinvia all art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale sinistro ai terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli 13 e 14 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti in polizza. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, 2 di 10 NOTA INFORMATIVA

7 che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all art. 12 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Meccanismo di funzionamento dei massimali per danni a persone e a cose della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali: massimale per danni a persone: ,00; massimale per danni a cose: ,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone: ,00; danni a cose: ,00. Il risarcimento complessivo sarà di ,00 perché l ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito. La restante parte di danno ( ,00) resterà a carico dell Assicurato. Meccanismo di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali: massimale complessivo: ,00; massimale per danni a persone: ,00; massimale per danni a cose: ,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone: ,00; danni a cose: ,00. Il risarcimento complessivo sarà di ,00. Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo era superiore all ammontare complessivo del danno. b) ALTRE GARANZIE: b.1) Incendio ed altri danni: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Si rinvia all art. 27 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.2) Furto e rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina. Si rinvia all art. 29 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.3) Infortuni: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia. Si rinvia agli articoli 41, 45 e 46 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.4) Tutela legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli 1 e 10 della sezione Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.5) Assistenza: la Società mette a disposizione dell Assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del veicolo. Si rinvia alla sezione assistenza delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli articoli 28, 30, 42, 45 e 46, gli articoli 2, 8, 11 della sezione Tutela Legale e il paragrafo esclusioni ed effetti giuridici a tutte le prestazioni della sezione assistenza delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla Scheda di polizza, nonché agli articoli 35, 37, 44, 47,comma 1 della sezione Tutela Legale e della sezione Assistenza delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile: 1 esempio Somma assicurata: 5.000,00 Danno: 550,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00 Indennizzo: 550,00-250,00 = 300,00 2 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: 200,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00 Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata: 5.000,00 Danno: 1.000,00 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 50,00 Indennizzo: 1.000,00-10% = 900,00 2 esempio Somma assicurata: 5.000,00 Danno: 3.000,00 NOTA INFORMATIVA 3 di 10

8 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 500,00 Indennizzo: 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata: Somma assicurata: 5.000,00 Danno: 6.000,00 Risarcimento: 5.000,00 Assicurazione parziale: se l assicurazione è prestata a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Esempio: Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: valore delle cose assicurate. Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio: Somma assicurata: 5.000,00 Valore del veicolo: 8.000,00 Danno: 4.000,00 Indennizzo: 2.500,00 (ferma l applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili). Si rinvia all art. 35 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e dai regolamenti. Si rinvia agli articoli 12, 16, 17 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri 1) Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2) Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 122, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qui di seguito si illustra un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Esempio di variazione del rischio per le garanzie R.C.A. e Furto e rapina Successivamente alla stipula del contratto l Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all Agenzia poiché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà: per la garanzia Furto e rapina di ridurre l indennizzo in proporzione all aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione; per la garanzia R.C.A. di esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l Assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata. 7. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. 4 di 10 NOTA INFORMATIVA

9 Si rinvia all art 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il premio per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all intermediario. Avvertenza: il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: demolizione, esportazione definitiva all estero, definitiva cessazione della circolazione del veicolo. Si rinvia all articoli 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: furto totale o rapina del veicolo. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: per le garanzie diverse dalla R.C.A., sono previsti degli sconti sui premi applicati: 1) dalla Società qualora il Contraente scelga l adesione ai servizi, l installazione e l attivazione di Unibox come previsto dalla sezione Unibox delle Condizioni di assicurazione; 2) l appartenenza ad una convenzione stipulata con la Società; 3) dall Intermediario, qualora decida di effettuare un ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società. 8. Informativa in corso di contratto (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all attestazione sullo stato del rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito: alla data di scadenza del contratto; alle indicazioni in merito al premio di rinnovo; alle eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 9. Attestazione sullo stato del rischio classe di merito (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) La Società trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l attestazione sullo stato del rischio, che il Contraente, o se persona diversa, il proprietario o l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio o il locatario possono comunque richiedere di ricevere, in qualunque momento, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di cessazione del rischio assicurato o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l attestato si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia ai Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale ed alla Disciplina della classe di merito di conversione universale regole specifiche delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza: la classe di merito di conversione universale (C.U.) riportata sull attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia. 10. Recesso Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Per l assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Ai sensi dell art del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ne siano venuti a conoscenza. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Si rinvia agli articoli 19, 33, 43 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) Incendio ed altri danni, Furto e rapina: 13,50%; b) Tutela legale: 12,50%; c) Infortuni: 2,50%; d) Assistenza: 10%; e) Responsabilità civile autoveicoli terrestri: 12,50% (oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale). NOTA INFORMATIVA 5 di 10

10 13. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la Legge italiana. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Procedura per il risarcimento del danno (garanzia Responsabilità civile autoveicoli) Risarcimento diretto. Per i sinistri nei quali l Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell altro conducente, purché vi siano le condizioni previste dalla normativa, si applica la procedura di risarcimento diretto e la Società provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all Assicurato i danni subiti. Per le procedure liquidative, si rinvia: all articolo 149 del D.Lgs n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private ( Legge ), al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006; all art. 148 della Legge; all art. 141 della Legge. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ( modulo blu ), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l obbligo di formulare l offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1) se il sinistro rientra nella procedura del Risarcimento diretto 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro modulo blu ; 90 giorni per i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%; 2) se il sinistro rientra nella procedura ordinaria per i danni alle cose: a) 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; b) 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa saranno riportati gli elementi previsti dal modulo blu. per i danni alla persona: a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modulo blu. 15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) a) In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli della Legge: 125, 126, 141, 148, 149, per i danni subiti in Italia; 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all estero. b) In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 16. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria Bonus/Malus, alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare l importo liquidato nell ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per conoscere l importo liquidato e per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, Roma. 17. Accesso agli atti della Società (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) I contraenti, gli assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall art. 146 della Legge e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 191 del 29 ottobre Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 della Legge in materia di offerta di risarcimento o di contestazione, e in particolare: dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del risarcimento; dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno). Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli; sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose; 6 di 10 NOTA INFORMATIVA

11 novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni o decesso; centoventi giorni dall accadimento del sinistro. La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto. 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo (garanzie diverse dalla R.C.A.) Avvertenza: il Contraente o l Assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni. Per la garanzia Assistenza, il Contraente o l Assicurato devono contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance S.p.A. nel momento in cui si verifica il sinistro. In caso di mancato accordo, solo per le garanzie prestate nelle Sezioni Altre Garanzie e Infortuni delle Condizioni di assicurazione, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti/medici nominati rispettivamente dall Assicurato e dalla Società. I periti/medici, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito/medico. Si rinvia agli articoli 35 e 44 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, Sesto San Giovanni. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - viale delle Nazioni, Verona. Si rinvia agli articoli 4 e 6 della sezione Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 19. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: reclami@unipolassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 20. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di NOTA INFORMATIVA 7 di 10

12 assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo Perizia contrattuale (garanzie diverse dalla R.C.A.) Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni Altre Garanzie e Infortuni delle Condizioni di assicurazione, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del conducente, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, limitatamente ai rischi diversi dalla responsabilità civile, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene trasmesso dall Impresa a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente. Beneficiario: nella garanzia infortuni del conducente è la persona, designata dal Contraente, alla quale va liquidato il capitale assicurato per il caso di morte. Bonus/Malus: formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile da circolazione basato su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive conformi al Provvedimento CIP 10/1993, articolata su 18 classi di merito. CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 18 luglio 2006, n Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione. CID: Convenzione di Indennizzo Diretto. Classe di merito Navale: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla Società per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata. Codice: il Codice delle Assicurazioni private approvato con D.Lgs. 7 Settembre 2005, n 209. Consap: Ente Gestore della Stanza di Compensazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. CTT: Convenzione Terzi Trasportati. Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. Estensione Territoriale: relativamente alla garanzia Assistenza la medesima prevista dalla polizza. Fattori di rischio (per la garanzia R.C.A.): gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla Tariffa. Franchigia: la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. Furto: è il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. GSC: il Gestore della Stanza di Compensazione, prevista sia dalla Convenzione CID che CTT. 8 di 10 NOTA INFORMATIVA

13 Impresa: la Società Unipol Assicurazioni S.p.A. Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Benificiario in caso di sinistro. Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Legge: il Codice delle Assicurazioni private approvato con D.Lgs. 7 Settembre 2005, n 209. Polizza: documento che prova l esistenza del contratto assicurativo. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. Prestazione - limitatamente alla garanzia Assistenza: l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro. Rapina: è il reato, previsto all art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro o il grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga più di due veicoli. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro. Responsabilità concorrente paritaria: la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. La responsabilità concorrente paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell attestato di rischio. Responsabilità cumulata : il computo delle responsabilità paritarie, ai fini dell eventuale variazione della classe di merito a seguito di più sinistri, nel periodo coincidente con l ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dall Impresa al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come da disciplina del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. Risarcimento in forma specifica: obbligazione dell Impresa alla riparazione del danno presso Carrozzerie Convenzionate a fronte di una riduzione del premio per la Responsabilità Civile Auto. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la percentuale del danno liquidabile (con l eventuale minimo) che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Per la Sezione Tutela Legale, l insorgere della controversia per la quale è stipulata l assicurazione. Sinistro: limitatamente alla garanzia Assistenza è da intendersi il guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell Assicurato. Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere. Società: Unipol Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: è la struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Piazza I. Montanelli, Sesto San Giovanni, (MI) costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i gior- NOTA INFORMATIVA 9 di 10

14 ni dell anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni previste in polizza relativamente alla garanzia Assistenza. Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. Veicolo: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il veicolo, si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza. Veicolo - limitatamente alla garanzia Assistenza: motocicli e ciclomotori regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto della Società. Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati relativamente alla garanzia Tutela Legale. Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Unipol Assicurazioni S.p.A. Ed. 07/2011 L Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) 10 di 10 NOTA INFORMATIVA

15 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 26

16 CONDIZIONI GENERALI COMUNI Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli Art. 1 - Dichiarazioni del Contraente/aggravamento del rischio Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A., l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio. Art. 2 - Durata del Contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Art. 4 - Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell Ungheria. L assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa. Art. 5 - Sostituzione del contratto, del certificato di Assicurazione e del contrassegno In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità. Art. 6 - Trasferimento di proprietà del veicolo Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita (comprovati da idonea documentazione) importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a) Nel caso in cui l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato o ceduto in conto vendita, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio di premio. Qualora l incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato, rientrato in possesso del veicolo, volesse riassicurarlo con l Impresa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla medesima classe di merito maturata sul contratto sostituito. b) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione: il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio: per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, l Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest ultimo sarà annullato e l impresa restituirà al Contraente la parte di pre- 2 di 26 CONDIZIONI GENERALI COMUNI

17 mio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Qualora via sia un trasferimento di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di questi sussiste in capo a quest ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Art. 7 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio R.C. Auto, relativo al periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Art. 8 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e la carta verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo purché dello stesso proprietario assicurato, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Tale disposizione trova applicazione anche relativamente ai ciclomotori nell ipotesi di documentata demolizione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Art. 9 - Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la carta verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo purché dello stesso proprietario assicurato, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Art Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. CONDIZIONI GENERALI R.C.A. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli Art Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Ad estensione della Responsabilità civile obbligatoria e con lo stesso massimale sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private. Art Esclusioni e Rivalsa L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, CONDIZIONI GENERALI R.C.A. 3 di 26

18 abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se la guida avvenga senza l osservanza delle disposizioni in vigore; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale; e) per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n 285. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. L Impresa, tuttavia, limiterà ad un importo massimo di 516 Euro per ogni sinistro il diritto di rivalsa che le compete se al momento del sinistro - alla guida del veicolo vi è persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n 285. Art Limitazione e rinuncia al diritto di rivalsa La valutazione del rischio e la determinazione del premio del veicolo assicurato sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa. Il Contraente ha obbligo di dichiarare in polizza il conducente del veicolo ricompreso nella fascia di rischio più elevata sulla base dei parametri, età del conducente e/o intestatario al P.R.A., della suddetta tariffa. Qualora, in caso di sinistro, il conducente rientri nel nucleo familiare (dedotto dallo stato di famiglia) del conducente dichiarato in polizza o dell intestatario al P.R.A. e sia ricompreso in una fascia di rischio più elevata rispetto a quella sulla base della quale è stato determinato il premio, l Impresa ha diritto ad esercitare il diritto di rivalsa. L impresa tuttavia limiterà ad un importo massimo di 516 Euro il diritto di rivalsa. Nel caso in cui l intestatario al P.R.A. del veicolo non sia persona fisica, l Impresa eserciterà la sopra indicata azione di rivalsa in ogni caso, anche quando il conducente al momento del sinistro non appartenga al nucleo familiare del conducente dichiarato in polizza. Art Attestazione dello stato di rischio In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa trasmette al Contraente una attestazione sullo stato del rischio che contenga: la denominazione dell Impresa; il nome denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato; la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del contratto per la quale l attestazione viene rilasciata; la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva e la classe di conversione universale (C.U.) determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al regolamento ISVAP n 4 del 9 Agosto 2006 nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo; il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito, con indicazione del numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale esclusi quelli che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della facoltà prevista dalle Condizioni particolari R.C.A. formule tariffarie; gli importi delle franchigie richiesti all Assicurato e da questo non corrisposti; il numero dei sinistri e la rispettiva percentuale di responsabilità a carico dell Assicurato di sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità concorrente paritaria; nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva; nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993; la firma dell assicuratore; nei casi di stipula di contratto ai sensi e per gli effetti della Legge 40/2007, l attestazione sullo stato del rischio dovrà contenerne l indicazione anche per gli attestati successivi al primo. L attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. L Impresa non rilascia l attestazione nel caso di: contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; 4 di 26 CONDIZIONI GENERALI R.C.A.

19 contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Il Contraente e/o il proprietario devono consegnare all assicuratore l attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo (o se diverso veicolo vedi art. 26 lett. f) al quale si riferisce l attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l ha rilasciata. Art Veicoli adibiti a scuola guida Quando il veicolo assicurato è destinato a scuola guida, l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. L Impresa inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato. Art Responsabilità Civile dei trasportati L Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni alle persone ed alle cose trasportate a bordo del veicolo ed i danni al veicolo stesso. Art Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e se persona diversa del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Art Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro, redatta sul modulo approvato dall ISVAP, deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata all Impresa di assicurazione ai sensi dell art. 143 della Legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. L Impresa che ha ricevuto la richiesta ne da immediata comunicazione all Impresa dell Assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Art Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.A. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione dei Ciclomotori, Motocarrozzette e Motocicli SEMPRE OPERANTI Art Rinuncia alla rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria (leasing) Preso atto che il veicolo indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l Impresa, a parziale deroga del l art. 13, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.A. 5 di 26

20 L assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE Art Veicoli concessi in leasing Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino al la data indicata in polizza, l Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della citata Società: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, salvo l adeguamento previsto all art. 32, se non con il consenso della citata Società; b) a comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) a comunicare alla citata Società con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che l Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che in caso di incendio o furto del veicolo assicurato, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art comma C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l assicurazione in generale, fino alla data di scadenza del vincolo. Art Per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell ente finanziatore La presente polizza è vincolata sino alla data indicata nella Scheda di polizza e pertanto Unipol Assicurazioni si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: comunicare all Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; comunicare all Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultimo l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. Resta inteso che Unipol Assicurazioni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all Ente vincolatario. Il Contraente potrà avvalersi delle facoltà di disdire il contratto, prima della data di scadenza del vincolo indicata in polizza, esclusivamente a condizione che sia fatta pervenire a Unipol Assicurazioni preventiva autorizzazione in tal senso dalla vincolataria. Art Rinuncia alla rivalsa per Società A parziale deroga di quanto stabilito all ultimo comma dell art. 14, l impresa rinuncia all azione di rivalsa nel caso in cui al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato sia persona diversa da quella indicata in polizza. Art Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente La garanzia non comprende i danni ai trasportati sul motoveicolo. FORMULE TARIFFARIE Art Bonus/Malus (operante per i ciclomotori, i motocicli e le motocarrozzette ad uso privato) Premessa La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti alla lettera a) seguente e che si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tariffa. a) Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. b) Stipulazione di un nuovo contratto All atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda contrattuale e secondo le modalità indicate nella Tariffa. c) Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti nonché sulla base della sinistrosità pregressa e dell anzianità as- 6 di 26 CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.A.

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