A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

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3 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri Nota informativa A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Informativa in corso di contratto 9. Attestazione sullo stato del rischio Classe di merito 10. Recesso 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 12. Regime fiscale 13. Legislazione applicabile C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Procedura per il risarcimento del danno 15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato 16. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro 17. Accesso agli atti della Società. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 19. Reclami 20. Mediazione per la conciliazione delle controversie 21. Perizia contrattuale Glossario Condizioni di assicurazione Condizioni Generali Comuni Condizioni Generali R.C.A. Condizioni Particolari R.C.A. Condizioni Generali Sezioni Altre garanzie Condizioni Comuni alle Sezioni Altre garanzie Condizioni Generali Sezione Infortuni del conducente Condizioni Generali Sezione Tortoragione Salute Condizioni Generali Circolazione Base Sezione Tutela Legale Sezione Garanzia Assistenza UNIBOX Condizioni Generali Norme di Legge richiamate in polizza Informativa privacy

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5 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri NOTA INFORMATIVA 1 di 11

6 NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri Nota informativa relativa al contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione delle autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autotassametri ed altre garanzie, denominato Protezione Auto (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010). Gentile Cliente, siamo lieti di fornirle alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Unipol Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte dall Impresa per l assicurazione della responsabilità civile per la circolazione del veicolo. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze in questo modo evidenziate sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darle tutte le risposte necessarie. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ( la Società ), società unipersonale soggetta all attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, Bologna (Italia). c) Recapito telefonico: telefax sito internet: - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it. d) La Società è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all Albo delle imprese assicurative: Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Le informazioni che seguono sono relative al bilancio approvato per l anno 2010: Patrimonio netto: ,00 Capitale sociale: ,00 Totale delle riserve patrimoniali: ,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni a) RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRE- STRI: sono previste le formule tariffarie Bonus/Malus, Bonus Protetto. La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione e l assegnazione del contratto ad una delle classi Navale di appartenenza. La formula tariffaria Bonus Protetto prevede l applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus e ai fini dell evoluzione classi Navale consente di limitare gli effetti penalizzanti di uno o più sinistri avvenuti nell ultimo periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo indicato sulla Scheda di polizza, per il quale è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi. Si rinvia agli articoli 13 e 17 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La Società assicura il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo indicato sulla Scheda di polizza, per il quale è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi. Si rinvia agli articoli 13 e 17 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del risarcimento. Si rinvia all art 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 2 di 11 NOTA INFORMATIVA

7 Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale sinistro ai terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli 14 e 15 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti in polizza. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Meccanismo di funzionamento dei massimali per danni a persone e a cose della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali: massimale per danni a persone: ,00; massimale per danni a cose: ,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone ,00; danni a cose ,00. Il risarcimento complessivo sarà di ,00 perché l ammontare complessivo dei danni a cose supera il massimale pattuito. La restante parte di danno ( ,00) resterà a carico dell Assicurato. Meccanismo di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.) La garanzia R.C.A. è prestata con i seguenti massimali: massimale complessivo: ,00; massimale per danni a persone: ,00; massimale per danni a cose: ,00. Il sinistro ha determinato i seguenti danni: danni a persone ,00; danni a cose ,00. Il risarcimento complessivo sarà di ,00. Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo era superiore all ammontare complessivo del danno. b) ALTRE GARANZIE: b.1) Garanzie Supplementari: la garanzia è operante se espressamente richiamata in polizza e se risulta corrisposto il relativo premio; copre le spese sostenute e comprovate da presentazione di regolare documentazione probatoria, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti con art. 30 delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo; sostituzione delle serrature del veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi; danni alla tappezzeria in occasione del trasporto di vittime dei incidenti stradali; corresponsione di indennità giornaliera in seguito a sequestro del veicolo. Si rinvia all art. 30 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.2) Incendio ed altri danni: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio dell impianto di alimentazione e fulmine, anche se causati da dolo di terzi, limitatamente ai danni conseguenti ad incendio. Si rinvia all art. 31 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.3) Furto e rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina. Si rinvia all art. 37 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.4) Garanzie Complementari: le garanzie sono valide esclusivamente se nella scheda di polizza sono indicate tutte le seguenti garanzie furto, incendio, eventi atmosferici e naturali, cristalli: copre le spese sostenute e comprovate da presentazione di regolare documentazione probatoria, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione altre garanzie quali, a titolo esemplificativo, spese di ricovero del veicolo dopo furto o rapina, rimborso imposta di proprietà e spese per immatricolazione o per passaggio di proprietà. Si rinvia agli articoli 38 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.5) Eventi socio-politici: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse,terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo. Si rinvia agli articoli 35 e 36 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.6) Eventi Atmosferici e Naturali: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di grandine, trombe d aria, uragani, alluvioni, mareggiate, inondazioni, cedimenti o franamenti del terreno, quando detti eventi colpiscano una determinata zona ed una pluralità di enti, collisione con animali selvatici. Si rinvia all art. 34 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; b.7) Kasko: nella Forma indicata in polizza tra le seguenti, copre i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo stesso durante la circolazione in aree pubbliche e private: a) Kasko parziale: in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa. NOTA INFORMATIVA 3 di 11

8 b) Kasko totale: in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada; sono coperti i danni da colpa grave anche se provocati dall Assicurato. c) Kasko collisione Tortoragione : in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa fino ad un equivalente di ,00 e prevede il risarcimento forma specifica. Si rinvia all articolo 40 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. b.8) Cristalli: copre i danni materiali e diretti conseguenti a rottura di cristalli del veicolo dovuta a causa accidentale. Si rinvia all art. 33 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. b.9) Infortuni: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia. Si rinvia agli articoli 52, 56 e 57 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. b.10) Tortoragione Salute: prevede l erogazione delle prestazioni mediche specificate nella Sezione Tortoragione Salute in caso di lesioni fisiche al conducente o ad eventuali trasportati ed in conseguenza di collisione con veicolo a motore identificato con la targa verificatasi durante la circolazione. Si rinvia agli articoli 63 e 64 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. b.11) Tutela Legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia agli articoli 1 e 10 delle Condizioni di assicurazione Sezione Tutela Legale per gli aspetti di dettaglio. b.12) Assistenza: la Società mette a disposizione dell Assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del veicolo e la messa a disposizione di un autovettura sostitutiva. Si rinvia agli articoli dall 1 al 26 delle Condizioni di assicurazione, Sezione Assistenza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 53, 56, 57, 62, 69 delle Condizioni di assicurazione, gli articoli 2, 8, 11 della sezione Tutela Legale e il paragrafo esclusioni ed effetti giuridici a tutte le prestazioni della sezione assistenza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla Scheda di polizza, nonché agli articoli 38, 40, 46, 48, 55, 56, 58, 65, 68 delle Condizioni di assicurazione, comma 1 della sezione Tutela Legale e commi dal 1 al 26 della sezione Assistenza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile: 1 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: 1.500,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00 Indennizzo: 1.500,00-250,00 = 1.250,00 2 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: 200,00 Franchigia/minimo non indennizzabile: 250,00. Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 1 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: ,00 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 500,00 Indennizzo: ,00-10% = 9.000,00 2 esempio Somma assicurata: ,00 Danno: 3.000,00 Scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di 500,00 Indennizzo: 3.000,00-500,00 = 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile). Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata: Somma assicurata: ,00; Danno: ,00. Risarcimento: ,00. Assicurazione parziale: se l assicurazione è prestata a valore intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Esempio: Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: valore delle cose assicurate. Avvertenza: la rivalsa è il diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti dell Assicurato, le somme che abbia indebitamente pagato. Si rinvia all articolo 69 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4 di 11 NOTA INFORMATIVA

9 Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio: Somma assicurata: ,00 Valore del veicolo: ,00 Danno: ,00 Indennizzo: ,00 (ferma l applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili). Si rinvia all art. 46 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e dai regolamenti. Si rinvia agli articoli 13, 17,, 19 e 20 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri 1) Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2) Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 122, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qui di seguito si illustra un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Esempio di variazione del rischio per le garanzie R.C.A. e Furto e rapina Successivamente alla stipula del contratto l Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all Agenzia poiché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà: per la garanzia Furto e rapina di ridurre l indennizzo in proporzione all aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione; per la garanzia R.C.A. di esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l Assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata. 7. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa all Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il premio per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all intermediario. Il premio può essere frazionato in rate semestrali e gli oneri aggiuntivi a carico del Contraente sono del 3% da calcolarsi sul premio annuo. Avvertenza: il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: demolizione, esportazione definitiva all estero, definitiva cessazione della circolazione del veicolo. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione del premio relativo alla garanzia Incendio. Si rinvia agli articoli 9 e 10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. furto totale o rapina del veicolo, fatta eccezione per la parte di premio relativa alla garanzia Furto e rapina. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; NOTA INFORMATIVA 5 di 11

10 trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio; sospensione in corso di contratto, qualora il Contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: per le garanzie diverse dalla R.C.A., sono previsti degli sconti sui premi applicati: 1) dalla Società qualora il Contraente scelga una o, se compatibili, più soluzioni che prevedano: l adesione ai servizi, l installazione e l attivazione di UNIBOX o l installazione e l attivazione di un antifurto e localizzatore satellitare che abbia le caratteristiche tecniche previste dalla sezione UNIBOX delle Condizioni di assicurazione; l appartenenza ad una convenzione stipulata con la Società; 2) dall Intermediario, qualora decida di effettuare un ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società. 8. Informativa in corso di contratto (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all attestazione sullo stato del rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito: alla data di scadenza del contratto; alle indicazioni in merito al premio di rinnovo; alle eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 9. Attestazione sullo stato del rischio classe di merito (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) La Società trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l attestazione sullo stato del rischio, che il Contraente, o se persona diversa, il proprietario o l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio o il locatario possono comunque richiedere di ricevere un duplicato, in qualunque momento, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l attestato si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia ai Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale ed alla Disciplina della classe di merito di conversione universale regole specifiche delle Condizioni di assicurazione. Avvertenza: la classe di merito di conversione universale (C.U.) riportata sull attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti R.C.auto di ciascuna Compagnia. 10. Recesso Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Per l assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Ai sensi dell art del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ne siano venuti a conoscenza. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Si rinvia agli articoli 21, 54, 66 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) Incendio ed altri danni, Furto e rapina, Eventi Socio- Politici e Atti Vandalici, Eventi Amtosferici e Naturali, Collisione, Kasko, Tortoragione, Garanzie accessorie: 13,50%; b) Tutela legale: 12,50%; c) Infortuni, Tortoragione Salute: 2,50%; d) Assistenza: 10%; e) Responsabilità civile autoveicoli terrestri: 12,50% (oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale). 13. Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la Legge italiana. 6 di 11 NOTA INFORMATIVA

11 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Se è pattuita la condizione Risarcimento in forma specifica della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, nel caso di sinistri gestiti secondo la procedura di risarcimento diretto come prevista dalla Legge, l Impresa ha diritto di far eseguire direttamente presso una delle carrozzerie convenzionate le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. Per consultare l elenco degli autoriparatori convenzionati si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: la scelta del risarcimento in forma specifica consente al Contraente di beneficiare di una riduzione del premio della garanzia di Responsabilità civile autoveicoli terrestri nella misura indicata in polizza. 14. Procedura per il risarcimento del danno (garanzia Responsabilità civile autoveicoli) Risarcimento diretto. Per i sinistri nei quali l Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell altro conducente, purché vi siano le condizioni previste dalla normativa, si applica la procedura di risarcimento diretto e la Società provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all Assicurato i danni subiti. Per le procedure liquidative, si rinvia: all articolo 149 del D. Lgs n. 209 del 2005, Codice delle assicurazioni private ( Legge), al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006; all art. 148 della Legge, in caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto; all art. 141 della Legge, in caso di danno subito da un trasportato del veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ( modulo blu ), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l obbligo di formulare l offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1) se il sinistro rientra nella procedura del Risarcimento diretto 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro modulo blu ; 90 giorni per i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%; 2) se il sinistro rientra nella procedura ordinaria per i danni alle cose: a) 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; b) 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo blu compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa saranno riportati gli elementi previsti dal modulo blu. per i danni alla persona: a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modulo blu. 15. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) a) In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all estero, per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli della Legge: 125, 126, 141, 148, 149, per i danni subiti in Italia; 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all estero. b) In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 16. Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria Bonus/Malus, alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare l importo liquidato nell ultimo periodo di osservazione. In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per conoscere l importo liquidato e per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, Roma. 17. Accesso agli atti della Società (garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri) I contraenti, gli assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall art. 146 della Legge e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 191 del 29 ottobre Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 della Legge in materia di offerta di risarcimento o di contestazione, e in particolare: NOTA INFORMATIVA 7 di 11

12 dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del risarcimento; dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno). Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli; sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose; novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni o decesso; centoventi giorni dall accadimento del sinistro. La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.. Sinistri Liquidazione dell indennizzo (garanzie diverse dalla R.C.A.) Avvertenza: il Contraente o l Assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni. Per ottenere le prestazioni relative alla garanzia Tortoragione Salute, e necessariamente dopo aver dato avviso del sinistro all Impresa secondo le modalità di cui all art. 66, l Assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale Salute di UniSalute. Per la garanzia Assistenza, il Contraente o l Assicurato devono contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance S.p.A. nel momento in cui si verifica il sinistro. In caso di mancato accordo, solo per le garanzie prestate nelle Sezioni Altre Garanzie e Infortuni delle Condizioni di assicurazione, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti/medici nominati rispettivamente dall Assicurato e dalla Società. I periti/medici, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito/medico. Si rinvia agli articoli 46, 55 e 67 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, Sesto San Giovanni. Si rinvia alla Sezione Assistenza - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - Viale delle Nazioni, Verona. Si rinvia agli articoli 4 e 6 della sezione Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tortoragione Salute è affidata a Unisalute - Via del Gomito, Bologna. Si rinvia agli articoli 66, 67, 68 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 19. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Unipol Assicurazioni S.p.A. Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B San Donato Milanese (MI) - Tel.: (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: reclami@unipolassicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 007 Roma, telefono I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 8 di 11 NOTA INFORMATIVA

13 20. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, Bologna, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo Perizia contrattuale (garanzie diverse dalla R.C.A.) Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni Corpi Veicoli Terrestri e Infortuni delle Condizioni di assicurazione, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del conducente, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, limitatamente ai rischi diversi dalla responsabilità civile, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene trasmesso dall Impresa a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente. Beneficiario: nella garanzia infortuni del conducente è la persona, designata dal Contraente, alla quale va liquidato il capitale assicurato per il caso di morte. Bonus/Malus: formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile da circolazione basato su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive conformi al Provvedimento CIP 10/1993, articolata su classi di merito. CARD: Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, in attuazione del decreto del Presidente della repubblica luglio 2006, n Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione. Centrale Salute: la struttura di UniSalute S.p.A. - Via del Gomito, Bologna - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Unipol Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni elencate al punto Prestazioni della Sezione Tortoragione Salute. CID: Convenzione di Indennizzo Diretto. Classe di merito Navale: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla Società per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata. Consap: Ente Gestore della Stanza di Compensazione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da : Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. NOTA INFORMATIVA 9 di 11

14 Estensione Territoriale: relativamente alla garanzia Assistenza la medesima prevista dalla polizza. Fattori di rischio (per la garanzia R.C.A.): gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del Contraente, per il calcolo del premio. Essi sono individuabili dalla Tariffa. Franchigia: la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell Assicurato. Furto: è il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Impresa: la Società Unipol Assicurazioni S.p.A. Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Benificiario in caso di sinistro. Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Legge: il Codice delle Assicurazioni private approvato con D.Lgs. 7 Settembre 2005, n 209. Polizza: documento che prova l esistenza del contratto assicurativo. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. Prestazione: l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro relativamente alla garanzia assistenza. Prestazioni sanitarie: le prestazioni che l Impresa eroga tramite la Società UniSalute relativamente alla garanzia Tortoragione Salute. Rapina: è il reato, previsto all art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro o il grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga più di due veicoli. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione nell attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro. Responsabilità concorrente paritaria: la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. La responsabilità concorrente paritaria dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell attestato di rischio. Responsabilità cumulata : il computo delle responsabilità paritarie, ai fini dell eventuale variazione della classe di merito a seguito di più sinistri, nel periodo coincidente con l ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dall Impresa al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come da disciplina del D.P.R. n. 254 del luglio 2006 in attuazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. Risarcimento in forma specifica: obbligazione dell Impresa alla riparazione del danno presso Carrozzerie Convenzionate a fronte di una riduzione del premio per la Responsabilità Civile Auto. Rischio: la probabilità che si verifi chi il sinistro. Scoperto: la percentuale del danno liquidabile (con l eventuale minimo) che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Per la Sezione Tutela Legale, l insorgere della controversia per la quale è stipulata l assicurazione. Sinistro: limitatamente alla garanzia Assistenza è da intendersi il guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina o infortunio che 10 di 11 NOTA INFORMATIVA

15 si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell Assicurato. Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere. Società: Unipol Assicurazioni S.p.A. Struttura Organizzativa: è la struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. - Piazza I. Montanelli, Sesto San Giovanni, (MI) - costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni previste in polizza relativamente alla garanzia Assistenza. Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. Veicolo: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il veicolo, si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza. Veicolo: limitatamente alla garanzia Assistenza autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,80, compreso il rimorchio a traino (roulotte, carrello, ecc.), regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto della Società. Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati relativamente alla garanzia Tutela Legale. UniSalute: UniSalute S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni - Via del Gomito, Bologna. Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Unipol Assicurazioni S.p.A. Ed. 07/2011 L Amministratore Delegato (Carlo Cimbri) NOTA INFORMATIVA 11 di 11

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17 Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 40

18 CONDIZIONI GENERALI COMUNI Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Circolazione delle Autovetture e degli Autotassametri Art. 1 - Dichiarazioni del Contraente/aggravamento del rischio Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 92/93/94 e 98 del C.C. Per la R.C.A., l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio. Art. 2 - Durata del Contratto Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento. Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata alla riscossione. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Art. 4 - Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell Ungheria. L assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l art comma del C.C., l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all Impresa. Art. 5 - Sostituzione del contratto, del certificato di Assicurazione e del contrassegno In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti. Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità o sua dichiarazione dell evento accaduto. Art. 6 - Trasferimento di proprietà del veicolo Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita (comprovati da idonea documentazione) importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a) Nel caso in cui l alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato o ceduto in conto vendita, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio di premio. Qualora l incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l Assicurato, rientrato in possesso del veicolo, volesse riassicurarlo con l Impresa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla medesima classe di merito maturata sul contratto sostituito. b) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione: il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l impresa non rilascerà l attestazione dello stato del rischio: per l assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza 2 di 40 CONDIZIONI GENERALI COMUNI

19 di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, l Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest ultimo sarà annullato e l impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Qualora via sia un trasferimento di proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di questi sussiste in capo a quest ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (sospensione). Art. 7 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all art. 96, primo comma, secondo periodo, del codice civile, l Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio R.C. Auto, relativo al periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Art. 8 - Sospensione in corso di contratto Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e la carta verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell art. 7 La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all Impresa salvo che si siano verificate la vendita, la demolizione o la cessazione dalla circolazione del veicolo, in tal caso l impresa procederà alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto e della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto fermo il proprietario assicurato deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato, da determinarsi in base alla tariffa in vigore al momento della sospensione, si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all anno. All atto della sospensione l Impresa rilascia un appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Art. 9 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di cui all art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e la carta verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo purché dello stesso proprietario assicurato, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto prevista al precedente art. 8, l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione di rischio. L Impresa procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Art Cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo attesta- CONDIZIONI GENERALI COMUNI 3 di 40

20 zione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la carta verde. Il contratto si risolve e l Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo purché dello stesso proprietario assicurato, l Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Per i contratti di durata inferiore all anno l Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto prevista al precedente art. 8, l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta della cessazione del rischio. L Impresa procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Art Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 4 di 40 CONDIZIONI GENERALI COMUNI

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