LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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1 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STATO DELL ARTE Vincenzo Lattanzi

2 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI STATO DELL ARTE La legge 10/91 prevedeva l emanazione, entro 90 giorni di un decreto attuativo che definisse le modalità con cui operare la certificazione energetica degli edifici. In particolare all art. 30, la certificazione e definita come l atto che documenterà il valore del fabbisogno energetico di un immobile e che verrà allegato in sede di compravendita o locazione, Purtroppo ciò che doveva essere fatto entro tre mesi non ha mai avuto attuazione. Il D.Lvo N. 192 e s.m.i. lo ha abrogato sostituendolo con l art. 6 dello stesso decreto. Nel frattempo, la riforma Bassanini e più precisamente il D.Lvo 31 marzo 1998 n. 112, aveva trasferito alle regioni le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici. Il secondo comma dell art. 30 conferimento di funzioni alle regioni, recita infatti: 2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli artt. 12, 14 e 30 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione di indirizzo ai sensi dell art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Dlgs N. 192 e s.m.i. ha rimandato ad un decreto attuativo successivo (180 gg) l emanazione di linee guida nazionali valide fino a quando ciascuna regione o provincia autonoma non avrà emanato un proprio provvedimento legislativo di recepimento della stessa direttiva, trattandosi di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In tal senso hanno operato e stanno operando alcune Regioni e Province Autonome (Bolzano, Trento, Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna) Province (Milano, Vicenza) ed alcuni comuni (Carugate, Reggio Emilia..) proponendo ciascuno un proprio sistema di certificazione.

3 Questo trasferimento di competenze alle Regioni, ha reso ancor più urgente l emissione, da parte del governo, di un decreto di indirizzo (Linee guida nazionali sulla certificazione energetica ) che indichi gli indirizzi da seguire, al fine di assicurare uniformità di intenti ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. Questa esigenza nasce da un duplice motivo: da un lato la necessità di offrire un riferimento nazionale standard, in un momento in cui Regioni e Province sono indirizzate ad operare in piena autonomia, con inconvenienti facili da prevedere, e dall altro la esigenza di fornire una linea comune a tutte le singole iniziative che a livello locale stanno prendendo piede sia in seguito alla pubblicazione della direttiva che del decreto legislativo 19 agosto 2005 N. 192 e s.m.i.. L inconveniente maggiore deriverebbe dal fatto che ogni Regione potrebbe intendere per certificazione energetica una cosa diversa, adottare diversi sistemi e procedure di certificazione, diverse metodologie di calcolo, sottoponendo i cittadini delle diverse Regioni ad un trattamento non uniforme. Sono infatti già emerse diverse interpretazioni ed impostazioni, diversi sistemi di classificazione degli edifici, diverse procedure operative e diverse metodologie di calcolo, come vedremo in seguito. Si ritiene che un ostacolo alla diffusione della certificazione energetica ed una potenziale criticità nella sua attuazione operativa, sia rappresentata dalla legittima possibilità da parte di Regioni ed Enti Locali di elaborare in autonomia, propri criteri, creando una differenziazione territoriale con conseguente difficoltà degli operatori interessati. Secondo il legislatore europeo, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare, che ne migliori la trasparenza e l efficienza energetica fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese) dell immobile da acquistare o affittare. Essa è propedeutica tanto alla progettazione di nuovi edifici ad elevate prestazioni che alla ristrutturazione complessiva degli edifici e quindi alla loro riqualificazione energetica. La certificazione dovrebbe quindi portare positivi effetti sul valore di mercato degli immobili ed incentivare nel medio termine la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

4 L eventuale ritardo nella emanazione del decreto sulla certificazione energetica degli edifici rappresenterebbe un punto di debolezza del D.Lvo N. 192 e s.m.i.. In effetti la citata direttiva 91/2002/CE assegna esplicitamente alla certificazione energetica una funzione di promozione del mercato dell efficienza energetica, dove la propensione dell acquirente verso un prodotto con migliori caratteristiche energetiche è indotto e veicolato dall informazione che viene fornita in merito dal produttore, con responsabilità e relative ricadute in termini giudiziari con un approccio che appare del tutto analogo a quello dell etichettatura energetica degli elettrodomestici. Tale condizione prefigura un valore della certificazione energetica più di mercato che amministrativo, con la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere autonomamente a procedure di verifica ed, eventualmente, di ricorso verso situazioni che si rilevano difformi da quanto dichiarato in fase di compravendita immobiliare.

5 OBIETTIVI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell immobile. Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio sistema edilizio in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell efficienza energetica della propria abitazione Sembra opportuno riportare a questo proposito quanto riportato nella bozza di linee guida ministeriali che così recita: Cogliendo i risultati dell esperienza compiuta in materia di etichettatura energetica degli elettrodomestici, attraverso la quale è stata incrementata notevolmente la diffusione di apparecchi a basso consumo di energia spingendo finanche i produttori stessi a decidere autonomamente la dismissione della produzione di alcune categorie di apparecchi, la direttiva 2002/91/CE enfatizza la funzione della certificazione come fondamentale strumento di informazione dei cittadini anche attraverso le raccomandazioni che la accompagnano e quindi di promozione del mercato dell efficienza energetica.

6 LA CERTIFICAZIONE COME MEZZO INFORMATIVO La certificazione consente agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione. L acquirente deve poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione. Anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta. I proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, tetti, caldaie ad alto rendimento, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti. COSA DEVE ESSERE LA CERTIFICAZIONE La certificazione non pretende di fornire con esattezza il consumo di energia di un edificio Essa indica un consumo standardizzato simile al consumo normalizzato delle automobili (ad es. I km per litro di benzina fatti in certe condizioni) Anche l indicatore energetico della prestazione energetica deve rappresentare una caratteristica del sistema edificio-impianti ed essere indipendente da: Gli effetti del clima Dal modo di riscaldamento degli occupanti Dal loro comportamento Dai loro consumi di acqua calda Dal consumo di apparecchiature non fisse nella abitazione

7 QUALI INFORMAZIONI SONO RICHIESTE Il fabbisogno globale di energia necessario all edificio per fornire i servizi energetici richiesti Il consumo specifico normalizzato che consenta di collocare l edificio in una scala di comparazione. Eventuale calcolo delle emissioni di co 2 Una lista di misure di interventi migliorativi da allegare al certificato La eventuale suddivisione fra i vari usi finali: Il riscaldamento ambientale (standardizzato a 20 c secondo i dati dell anno di riferimento del luogo) Il consumo di acqua calda (standardizzato secondo un consumo convenzionale di x m 3 /persona giorno) Il condizionamento estivo I consumi elettrici per gli ausiliari.

8 COME PRODURRE IL CERTIFICATO ENERGETICO La certificazione come semplice attestazione del consumo energetico standardizzato più probabile ottenuta mediante metodo di calcolo di norma. La certificazione energetica fatta mediante misura dell effettivo consumo di energia durante un periodo di esercizio specifico Come risultato di una diagnosi energetica dell edificio ossia di una procedura di analisi dettagliata, con misure e rilevamenti sul campo, che consente di determinare i vari flussi energetici, i malfunzionamenti e le conseguenti misure di miglioramento possibili. NUOVI OBIETTIVI La certificazione energetica degli edifici è una necessità per ogni qualsiasi politica di intervento nel settore edilizio per favorire una migliore qualità energetica ed ambientale. Le leggi sull efficienza energetica (dl 24 apr luglio 2004) o altre simili incentivano l installazione di componenti del sistema edificio impianti, ma non garantiscono l efficienza del sistema nella sua globalità. Sarebbe pertanto opportuno inserire la certificazione energetica degli edifici nell elenco delle misure oggetto dei tee.

9 LA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE ED IL DECRETO 19 AGOSTO 2005 N.192 E S.M.I. LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) La Direttiva prescrive agli Stati Membri i seguenti principali adempimenti : Articolo 3 Ladozione di una metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici Articolo 4 La fissazione di requisiti di prestazione energetica Articolo 5 Requisiti per edifici di nuova costruzione di superficie > di 1000 m2 Articolo 6 Requisiti per edifici ristrutturati di superficie > di 1000 m2 Articolo 7 Certificazione energetica degli edifici Articolo 8 Una ispezione periodica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento Articolo 9 Una periodica ispezione degli impianti di condizionamento d aria Articolo 10 Gli esperti indipendenti E opportuno ricordare che la direttiva in oggetto e una direttiva riguardante sistemi (edifici ed impianti) e non direttamente i componenti degli impianti e che i consumi di energia degli edifici presi in considerazione e quindi le prestazioni sono relativi ai seguenti utilizzi: Climatizzazione invernale Produzione acs Climatizzazione estiva Illuminazione Altri consumi ausiliari La prestazione energetica globale di un edificio può essere espressa da un descrittore che indichi il fabbisogno totale annuo di energia primaria

10 (prestazione energetica dell edificio) inteso come somma di più descrittori relativi ai singoli fabbisogni. F TOTALE = F H + F AC + F W + F I + F AUX [ kwh/m 2 anno]

11 LA DIRETTIVA 2002/91/CE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (EPBD) ED IL SUO RECEPIMENTO Il recepimento della direttiva nell ordinamento legislativo nazionale dovrà quindi prevedere: La definizione dei descrittori, eventualmente graduale, partendo da quello relativo alla climatizzazione invernale, dei valori limite ed eventualmente dei criteri di classificazione degli edifici L adozione di una metodologia di calcolo per i vari descrittori

12 LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SECONDO IL DECRETO 19 AGOSTO 2005 N.192 E. S.M.I. ART. 6 COMMA 1 OBBLIGATORIA ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI 2/2/2007 Nuove costruzioni 2/2/2007 2/2/2007 Ristrutturazioni totale di edifici con S utile > 1000 m 2 Demolizione e ricostruzione di edifici con S utile > 1000 m 2 Obbligo di certificazione energetica Obbligo di certificazione energetica Obbligo di certificazione energetica Costruttore Costruttore Costruttore COMMA 1 Bis ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI 01/07/ /07/ /07/2009 Edifici con S utile > 1000 m 2 Edifici con S utile >1000 m 2 Singolo appartamento Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oeroso dell intero immobile Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oeroso dell intero immobile Obbligo di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oeroso dell intero immobile Venditore Venditore Venditore

13 VOLONTARIA MA RACCOMANDATA ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI D.Lvo N. 192 e s.m.i. Ristrutturazioni totali o parziali o manutenzione straordinaria di edifici con S utile < 1000 m 2 Verifica delle trasmittanze U U lim ma nessun obbligo di certificazione energetica Proprietario D.Lvo N. 192 e s.m.i. Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi Pn < 100 kw Verifica del rendimento medio stagionale η g η glim ma nessun obbligo di certificazione energetica Proprietario D.Lvo N. 192 e s.m.i. Sostituzione di generatori di calore con Pn < 100 kw Verifica del rendimento medio stagionale η g η glim ma nessun obbligo di certificazione energetica Proprietario Per queste tipologie di interventi non vi è un obbligo di certificazione, se non vi è una fase successiva di compravendita, comunque la necessità che i componenti opachi e finestrati rispettino i valori limite dell all. C del Dlgs n. 192 e che nel caso degli impianti sia necessario verificare che η g η glim, la cui verifica comporta un calcolo completo del bilancio energetico dell involucro e dei rendimenti impiantistici, anche se in regime non continuo, evidenzia che in questi casi produrre un attestato di certificazione non costituisca un onere aggiuntivo rilevante. pertanto sarebbe auspicabile l attestato di certificazione per gli interventi prima descritti. Il proprietario avrebbe la corretta conoscenza dei suoi consumi e la precisa valutazione della efficacia degli interventi realizzati senza oneri aggiuntivi rilevanti.

14 VOLONTARIA MA QUASI OBBLIGATORIA ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI η g η glim D.Lvo N. 192 e s.m.i. Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti Pn 100 kw Ristrutturazione di impianti termici Pn 100 kw Sostituzione di generatori di Pn 100 kw Obbligo di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell edificio e dell impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. Proprietario Per queste tipologie di interventi non vi è un obbligo dichiarato di certificazione, se non vi è una fase successiva di compravendita, comunque la necessità che nel caso degli impianti sia necessario verificare che η g η glim, la cui verifica comporta un calcolo completo del bilancio energetico dell involucro e dei rendimenti impiantistici, anche se in regime non continuo, e che comunque occorra evidenziare i possibili miglioramenti di classe energetica dimostra che in questi casi produrre un attestato di certificazione non costituisca un onere aggiuntivo assolutamente rilevante.

15 Rimane solo il dubbio che il cittadino possa ritenere onerosi tali adempimenti, soprattutto per le sostituzione dei generatori di calore, e disattenderli, considerando che trattandosi di un adempimento di conformità edilizia, il controllo spetta alle amministrazioni comunali, che sino ad ora, vista l esperienza della legge 10/91, non si sono assolutamente distinte. OBBLIGATORIA ENTRATA IN VIGORE 01/01/2007 ENTRATA IN VIGORE 01/01/2007 RIFERIMENTO : INCENTIVI L Attestato di certificazione energetica e necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali o a carico di fondi pubblici, per interventi sull edificio o sugli impianti in relazione ad una efficienza energetica piu elevata RIFERIMENTO : CONTRATTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI L Attestato di certificazione energetica e necessario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale per tutti i contratti nuovi o rinnovati relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque un committente pubblico, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. COMMA 2 La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell appartamento interessato: a) su una certificazione comune dell intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

16 COMMA 2 BIS Salvo quanto previsto dall articolo 8, comma 2, l attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell allegato A. Art. 8 COMMA 2 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni) La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. il comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. ALLEGATO A COMMA 2 ULTERIORI DEFINIZIONI Attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all articolo 8 comma 2, l attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l attestato comprende anche l indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica

17 dell edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all edificio medesimo. COMMI 3 E 4 3. Nel caso trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile o della singola unità immobiliare, l attestato di certificazione energetica e allegato all atto di compravendita, in originale o copia autenticata. 4. Nel caso di locazione, l attestato di certificazione energetica e messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all originale in suo possesso. OBBLIGATORIA ENTRATA IN VIGORE 08/1/2006 NOTA RIFERIMENTO : LOCAZIONI Nel caso di locazione, l attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all originale in suo possesso. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi precedenti.

18 COMPRAVENDITA O LOCAZIONE

19 COMMI L attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del c. 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. 6. L attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. l attestato e corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l attestato di certificazione energetica e affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

20 8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all art. 13 c. 2 dei decreti emanati dal ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 del presente articolo e all affissione dell attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 9. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, il ministro delle attività produttive, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all art.4, c.1 e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

21 ELENCO DEI DECRETI ATTUATIVI PREVISTI DAL D.L. vo N. 192 E S.M.I. 1. I criteri generali, le metodologie ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia ed al raggiungimento degli obiettivi di cui all art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell all. B e della destinazione d uso degli edifici.questi decreti disciplinano la progettazione, l esercizio, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario per l illuminazione artificiale degli edifici. 120 gg Art.4 c.1 lettera a. 2. I criteri generali di prestazione energetica per l edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell art. 1, tenendo conto dell all. B e della destinazione d uso. 120gg Art.4 c.1 lettera b. 3. I requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni 5 anni e ed aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 120 gg Art.4 c.1 lettera c. 4. Certificazione energetica degli edifici 180 gg Art Relazione tecnica 180 gg Art.8

22 IN ATTESA DEI DECRETI. REGIME TRANSITORIO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DLgs N. 192 QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE TRANSITORIA D.LVO N. 192 E S.M.I U U LIM η g η glim EP I EP ILIM V I N C O L I P R E S T A Z I O N A L I

23 FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EP I = Q EP I < EP Ilim D.L vo N.192 E S.M.I. REQUISITO PRESTAZIONALE EDIFICI RESIDENZIALI EP I < EP Ilim In kwh/m 2 a

24 Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0, >0, DAL 1 GENNAIO 2008 Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0, >0, DAL 1 GENNAIO 2010 Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21, ,8 46,8 >0,

25 REQUISITO PRESTAZIONALE EDIFICI NON RESIDENZIALI EP I EP Ilim In kwh/m 3 a Rapporto di forma dell edificio S/V Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7, >0,

26 Rapporto di forma dell edificio S/V DAL 1 GENNAIO 2008 Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 10,5 10,5 14,5 14,5 >0, Rapporto di forma dell edificio S/V DAL 1 GENNAIO 2010 Zona climatica A B C D E F fino a 600 a 601 a 900 a 901 a 1400 a 1401 a 2100 a 2101 a 3000 oltre 3000 <0,2 2,0 2,0 3,6 3, ,6 9,6 12,7 12,7 >0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,

27 LE PROCEDURE PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ANCHE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI LE ATTIVITA DELL EUROPA A SUPPORTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE Il quadro di riferimento e rappresentato da: 1. Recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva 2002/91/ce sulle prestazioni energetiche degli edifici,che e avvenuto con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192; 2. Lo sviluppo su mandato della CE e già in uno stadio avanzato di un pacchetto di oltre 30 norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE chiamato pacchetto EPBD. LA NORMATIVA CEN EN MANDATO CEN M 343 PACCHETTO EPBD La commissione, per dare attuazione alla direttiva, ha incaricato il CEN di produrre la normativa a supporto. E stato quindi approvato il mandato m/343 che chiede al CEN di sviluppare le norme tecniche necessarie in tempo utile per servire da guida agli stati membri nella definizione dei provvedimenti nazionali in attuazione della direttiva. Le norme EN del pacchetto EPBD, in fase di emanazione si propongono: Di fornire agli stati membri elementi tecnici per la definizione,nella propria legislazione, dei descrittori previsti. Di specificare le metodologie per il calcolo prescritti in sede legislativa e la verifica dei requisiti Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE comporterà o comunque da l opportunità di apportare modificazioni ed adeguamenti ai provvedimenti legislativi nazionali sul contenimento dei consumi energetici.

28 LA PRESTAZIONE ENERGETICA SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento ambiente, riscaldamento dell acqua, raffrescamento, ventilazione, illuminazione ) connessi ad un uso standard dell edificio. MANDATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA A CEN, CENELEC E ETSI Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (art. 3) Metodi di valutazione adattabili alla certificazione energetica (art. 7) Linee guida generali per l ispezione di boiler, impianti di riscaldamento e di condizionamento dell aria (artt. 8 e 9) MANDATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA: ELEMENTI DA CONSIDERARE Fabbisogno di energia e rendimento dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione Integrazione delle sorgenti di energia rinnovabile, raffrescamento passivo. Metodologia di ausilio ad ingegneri e architetti per l ottimizzazione energetica dell edifico in ogni fase dal progetto alla verifica Metodologie di valutazione del consumo di energia primaria e dell impatto ambientale

29 METODOLOGIA DI CALCOLO SCHEMA GENERALE TRATTO DA UMBRELLA DOCUMENT

30 METODOLOGIA DI CALCOLO FLUSSI ENERGETICI

31 FLOW CHART DELLA NORMATIVA Energia misurata per edifici esistenti C ertificazione energetica M odi di esprimere i requisiti energetici Energia prim aria ed emissione di CO 2 Fattori di conversione Energia erogata Acqua calda igienico- Illuminazione C aratteristiche dell impianto di riscaldamento C aratteristiche dell impianto di raffrescam ento Impianto di ventilazione Automazione e controlli Energia netta E dificio Apporti interni Trasmissione term ica Ricambio d aria Microclima interno ed esterno Apporti solari

32 CLASSIFICAZIONE DELLE NORME CEN 1. Calcolo del fabbisogno totale di energia dell edificio 2. Calcolo dell energia erogata 3. Calcolo dell energia termica netta per riscaldamento e raffrescamento 4. Calcoli di supporto a) Prestazioni termiche dei componenti edilizi b) Ventilazione e infiltrazioni d aria c) Surriscaldamento e protezione solare d) Condizioni interne e clima esterno e) Definizioni e terminologia 5. Monitoraggio e verifica della prestazione energetica

33 CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO La norma specifica due metodi semplificati di calcolo: A. MODELLO CSTB FRANCESE (dinamico, basato su uno schema analogo orari) elettrico dell edificio e su dati B. MODELLO TNO OLANDESE (quasi stazionario, basato sul bilancio termico mensile dell edificio) Per ambedue i metodi il livello di dettaglio dell input è comparabile con quello delle norme EN ISO e EN 832. EN X EN Y ISO ISO Dati meteorologici mensili Raccolta dati utenza Metodo Raccolta dati edificio Dati meteorologici orari Riscaldam. Metodo mensile Raffrescam. EN HC Metodo orario Riscaldam. e raffrescam Energia netta di risc. Energia netta di raffr. EN SL Sistemi di riscaldam. e raffr. Cosa ci propone il pacchetto EPBD della CE con il mandato M/343 Il pren Energia erogata per riscaldam. e raffresc.

34 TIPOLOGIE PRINCIPALI DI VALUTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI Valutazione energetica d'esercizio Valutazione energetica di calcolo Gasolio (riscaldam.) Gas (acqua calda sanitaria e cottura) Energia elettrica (tutti gli usi) Altri usi Illuminazione Ventilazione Acqua calda sanitaria Raffrescam. Riscaldamento

35 L IDEA CEN DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONE CALCOLO CALCOLO CALCOLO CALCOLO CALCOLO CALCOLO CALCOLO MISURA CALCOLO MISURA OPERATIONAL RATING OPERATIONAL RATING ASSET RATING

36 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL EDIFICIO Condizioni dell ambiente esterno (clima) Modalità di utilizzo dell edificio Caratteristiche tipologiche/ costruttive del sistema edificio-impianto Modello di simulazione Prestazioni energetiche dell edificio

37 ESEMPIO DI CERTIFICATO ENERGETICO Prestazione energetica dell edificio Come costruito Spazio per fare riferimento allo schema di certificazione usato Valutaz. standard Certificato energetico Molto energeticamente efficiente A B Non energeticamente efficiente Nome dell indicatore usato C D unità Spazio per inserire informazioni aggiuntive sugli usi energetici dell edificio E F G C calcolato 130 SECONDO pren VALUTAZIONE STANDARD ASSET RATING Informazioni amministrative - indirizzo dell edificio - area climatizzata - data di validità - nome e firma del certificatore Certificato energetico Prestazione energetica dell edificio Spazio per fare riferimento allo schema di certificazione usato Molto energeticamente efficiente A Informazioni amministrative - indirizzo dell edificio - area climatizzata - data di validità - nome e firma del certificatore B Non energeticamente efficiente Nome dell indicatore usato C D E unità F Come costruito Valutaz. standard C calculato Spazio per inserire informazioni aggiuntive sugli usi energetici dell edificio G In uso Valutaz. d esercizio D misurato SECONDO pren VALUTAZIONE DI ESERCIZIO OPERATIONAL RATING

38 COSA CI PROPONE IL PACCHETTO EPBD DELLA CE CON IL MANDATO M/343 IL pr EN VALUTAZIONE STANDARDIZZATA OPERATIVA

39 INDICATORE DI PRESTAZIONE EP Energy Performance Energia globale fornita Energia primaria Emissioni di CO 2 Costo totale dell energia Espressa in kwh/m 2 anno

40 INDICI DI RIFERIMENTO RR : EPR / benchmark (Energy Performance Regulation reference/benchmark). Corrisponde al valore limite che dovrà essere rispettato nel 2006 per le nuove costruzioni, in conformità alle leggi (Regolamenti ) nazionali e/o regionali. RS : BSR / benchmark (Building Stock reference/benchmark). Corrisponde al valore che ci si attende possa essere raggiunto approssimativamente dal 50% dal patrimonio edilizio nazionale o regionale nel R0 : ZR / benchmark (Zero reference/benchmark). Corrisponde ad edifici che producono tanta energia quanto ne consumano (Edifici passivi, zero energy house). INDICATORE DI CLASSIFICAZIONE Classe A Minimo ZR R0 Massimo B C D E F G Altri dati di dettaglio EPR R R BSR R S

41 REQUISITO MINIMO PER EDIFICI NUOVI VALORE MEDIO PRESTAZIONE EDIFICI ESISTENTI (STOCK EDILIZIO)

42 LE FASI DELLA PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI PRESTAZIONE DI UN DETERMINATO EDIFICIO SONO LE SEGUENTI: A) definire la tipologia di edificio (es. edificio per uffici). B) individuare il riferimento della prestazione energetica da regolamento (EPR) R R ed il riferimento del patrimonio immobiliare (BSR) R S corrispondenti a questa tipologia di edifici. C) definire il valore della prestazione energetica EP D) la classe di prestazione è determinata con le seguenti regole: Classe A B C D E F EP < 0,5 R R 0,5 R R EP < R R R R EP < 0,5 ( R R +R S ) 0,5 ( R R +R S ) EP < R S R S EP < 1,25 R S 1,25 R S EP < 1,5 R S G GLI STRUMENTI NORMATIVI 1,5 RIN ITALIA S EP

43 Il comitato termotecnico italiano (CTI) ha attivato gruppi di lavoro ad hoc nell ambito di: o Il SC 1 per quel che riguarda l involucro edilizio o Il SC 5 per quel che riguarda il raffrescamento estivo o Il SC 6 per quel che riguarda gli impianti di riscaldamento

44 RELAZIONE TRA APPLICAZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE, NORME ITALIANE E NORME EUROPEE IMPEGNO CTI APPLICAZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA CE NORME NAZIONALI NORME EUROPEE NORME SU MONITORAI E ISPEZIONI pren ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI NORME DI SUPPORTO UNI UNI UNI UNI NORME DI SUPPORTO pren ISO pren ISO pren ISO pren ISO 6946 pren ISO pren ISO pren ISO CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO NETTO DELL EDIFICIO LINNE GUIDA PER L APPLICAZIONE NAZIONALE CTI-SC1 SC1-GC2-GL4GL4 CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO NETTO DELL EDIFICIO pren ISO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI CALCOLO DEI FABBISOGNI DI ENERGIA EROGATA LINNE GUIDA PER L APPLICAZIONE NAZIONALE SC5 SC6 CALCOLO DEI FABBISOGNI DI ENERGIA EROGATA pren pren pren pren pren METODI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA CTI-SC1 SC1-GC2-GL24GL24 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA pren ISO VERIFICA REQUISITI DEGLI EDIFICI ENEA SPECIFICHE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICI CTI-SC1 SC1-GC2-GL24GL24 ESPRESSIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI REQUISITI ENERGETICI, CERTIFICAZIONE ENERGETICA pren 15217

45 LE RACCOMANDAZIONI TECNICHE CTI Nella situazione transitoria, dando la priorità alla climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, il CTI ha pubblicato due raccomandazioni che seguono lo schema seguente: RACCOMANDAZIONE Specificazione dati relativi modalità per la loro elaborazione, ipotesi di calcolo UNI EN 832 Fabbisogno di calore dell edificio RACCOMANDAZIONE Specificazione dati all impianto di riscaldamento, ipotesi di calcolo UNI Fabbisogno di energia primaria LE RACCOMANDAZIONI CTI SULL EDIFICIO La prima raccomandazione ha lo scopo di specificare: I dati dell edificio richiesti per il calcolo del fabbisogno di energia per i l riscaldamento (secondo UNI EN 832 O uni en iso 13790) Dati ulteriori utili per caratterizzare l edificio Procedure e modalità per il rilievo dei dati in campo Le ipotesi di calcolo da adottare per la certificazione energetica degli edifici. La seconda raccomandazione ha lo scopo di : Integrare la uni con procedure relative a nuovi componenti

46 Definire riferimenti e metodi di calcolo per i fabbisogni energetici per la produzione di acqua calda Definire i dati di ingresso per calcolare le perdite nei sistemi di riscaldamento Stabilire un raccordo tra la uni e le nuove norme europee Definire criteri e modalità per i rilievi dei consumi. NUOVA NORMA ITALIANA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Nell ambito del sottocomitato 1 del CTI GDL 24 coordinato da ENEA è allo studio una nuova norma nazionale sulla certificazione energetica. Essa specificherà: Gli usi energetici da considerare nella certificazione I tipi di valutazione energetica (di calcolo, d esercizio) La normativa di riferimento, i dati e le ipotesi di calcolo Le procedure e le modalità di rilevo dei dati in campo Gli indicatori di prestazione energetica da adottare Le procedure per ottenere i valori di riferimento (benchmark) e per classificare gli edifici Il formato del certificato energetico Una lista di raccomandazioni per l uso efficiente dell energia

47 FORMAT DELL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

48 CALENDARIO DEI LAVORI Entro il 2007 sarà disponibile un quadro normativo tecnico europeo completo, integrato e di qualità. È necessario che: Il quadro della normativa tecnica nazionale sia prontamente aggiornato ed integrato con le norme europee; Il quadro legislativo venga adeguato alle disposizioni della direttiva, con un puntuale riferimento alla normativa tecnica; Si attuino iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione dei professionisti e di tutti i soggetti coinvolti.

49 IN ATTESA DEL PACCHETTO EPBD E DEI DECRETI ATTUATIVI DEL D.LVO N.192 COME CALCOLARE LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI? C. 1 ART 11 DLGS N. 192 Fino all entrata in vigore dei decreti di cui all articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all allegato I. Fino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all articolo 6, comma 9, l attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell articolo 8, comma 2 o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre 2005 Trascorsi dodici mesi dall emanazione delle linee guida nazionali di cui all articolo 6 comma 9, l attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma precedente. Il D.Lvo N.192 al comma 16 dell all. I considera rispondenti alle regole dell arte le norme emanate da UNI e CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto dal MSE. Sono possibili metodi di calcolo,procedure o specifiche tecniche di Organismi istituzionali nazionali quali Università, CNR ed ENEA motivandone l uso nella relazione tecnica, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi precedenti. nell allegato M sono riportate le norme UNI rispondenti allo scopo. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: Lo scambio termico per trasmissione tra l ambiente climatizzato e l ambiente esterno; Lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); Lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a

50 temperatura diversa; Gli apporti termici interni; Gli apporti termici solari; LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA L accumulo del calore nella massa dell edificio; L eventuale controllo dell umidità negli ambienti climatizzati; Le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; Le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; Le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; Le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; L effetto di eventuali sistemi impiantistici per l utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

51 COSA CI PROPONE IL CTI ATTUALMENTE? La proposta del CTI si basa sull utilizzo di due norme UNI esistenti e sulla pubblicazione di due raccomandazioni. Difatti i quattro documenti contengono tutte le indicazioni necessarie per : Calcolo del fabbisogno di energia termica dell involucro edilizio: 1. Norma tecnica UNI EN 832, UNI EN ISO 13790; 2. Raccomandazione cti per la definizione dei dati di ingresso nella procedura di calcolo uni 832. Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti degli impianti: 1. Norma tecnica UNI 10348; 2. Raccomandazione CTI per l utilizzo.

52 UNI EN 832 UNI EN ISO Prestazione termica degli edifici Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento Calcolo dei fabbisogni energetici Richiamo alle normative europee di calcolo per i diversi elementi Richiamo alle normative nazionali per la definizione dei dati in ingresso RACCOMANDAZIONI DEL C.T.I. Prima raccomandazione Elenco dei dati di ingresso Procedura e modalità di rilievo dei dati in campo Ipotesi di calcolo da adottare Seconda raccomandazione Supporto alla norma UNI Definizione dei valori standard e dei dati di ingresso relativi agli impianti Modalità unificate per il rilievo dei consumi

53 UNI EN 832 UNI EN ISO Relazioni fondamentali- Q h = Q l -ηq g Qh Fabbisogno di calore per il riscaldamento Q l = H ( T i - T e ) t Ql dispersioni termiche a temperatura interna costante ( J ) H coefficiente di dispersione termica ( W / K ) Ti temperatura interna ( C ) Te temperatura esterna ( C ) t durata del periodo di calcolo ( secondi ) Q g = Q i + Q s Q + Q r = Q h + Q w + Q t Qg apporti di calore ( J ) Qi apporti di calore interni ( J ) Qs apporti solari ( J ) Q Fabbisogno energetico per il riscaldamento dell edificio Qr Calore recuperato da sistemi ausiliari Qw Calore per Acqua Calda Sanitaria (ACS) Qt Totale delle dispersioni termiche del sistema di riscaldamento

54 UNI EN 832 COMPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI DISPERSIONE TERMICA H H=HT+HV UNI EN 832 HT=LD+LS+HU UNI EN ISO HV=V ñá ca 1 Raccomandazione del C.T.I. Coef. di accop. diretto tra spazio riscaldato ed esterno LD=Σi Ai Ui + Σk lk Ψk + Σj j UNI EN ISO Coefficiente di perdita di calore attraverso il terreno LS UNI EN ISO Coef. di perdita di calore attrav. spazi non riscaldati H U UNI EN ISO Disp. termiche attraverso l involucro Σi Ai Ui Disp. termiche attraverso ponti termici lineari Σk lk Øk UNI 7357 FA-3 Disp. termiche attraverso ponti termici puntuali Σj j UNI EN ISO Componenti opache Σo Ao Uo UNI EN ISO 6946 Componenti vetrate Σw Aw Uw UNI EN ISO Norma UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO 6946 UNI EN ISO UNI Titolo Prestazione termica degli edifici Coefficiente di perdita di calore per trasmissione Metodo di calcolo. Prestazione termica degli edifici Trasferimento di calore attraverso il terreno Metodi di calcolo. Componenti ed elementi per edilizia Resistenza termica e trasmittanza termica Metodo di calcolo. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure Calcolo della trasmittanza termica Metodo semplificato. Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento.

55 UNI Impianto di riscaldamento 0. Fabbisogno Qh UNI EN Riduzione per perdite recuperate RECUPERO 1a. Fabbisogno netto 2. Riduzione per gestione autonoma RECUPERO 2a. Fabbisogno netto corretto 3. Rendimento di emissione PERDITA 3a. Fabbisogno EMISSIONE IN 3b. Energia elettrica di emissione 4. Rendimento di regolazione PERDITA 4a. Fabbisogno EFFETTIVO IN 5. Rendimento di distribuzione PERDITA 5a. Fabbisogno DISTRIBUZIONE IN RECUPERO 5b. Energia elettrica pompe di distribuzione 6. Rendimento di produzione PERDITA 6a. Fabbisogno PRODUZIONE IN RECUPERO 6b. Energia elettrica pompa primaria 7. Energia primaria per la combustione 6c. Energia elettrica bruciatore 8. Energia elettrica totale 9. Energia primaria totale richiesta 8a. Conversione in energia primaria

56 NORME PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NORMA ATTUALE UNI EN 832 UNI EN ISO 6946 UNI EN ISO UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO TITOLO Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento -Edifici residenziali. Componenti e elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo. Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato. Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo. Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore. Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo. Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche Metodi di calcolo. Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione Metodo di calcolo. Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento. SOSTITUISCE LA: UNI UNI 7357 UNI / / / / / / UNI UNI / / /

57 QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SUI CRITERI E SULLE PROCEDURE La mancata emanazione del decreto sulla certificazione energetica degli edifici, rappresenta a mio parere, una delle più grandi lacune della legge 10/91. La certificazione poteva da oltre 16 anni ma può ancora oggi costituire uno strumento di incentivazione notevole per riqualificare l intero patrimonio immobiliare nazionale. La certificazione energetica degli edifici, e opportuna non solo per il rispetto della legge e degli impegni internazionali sul clima, ma anche perché consente: La diffusione di nuove tecnologie ad elevata efficienza; L avvio di progetti di efficienza energetica; Un rilancio del settore in termini di mercato economico ed occupazionale. L IDEA BASE DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione energetica degli edifici deve essere principalmente intesa come uno strumento di mercato introducendo elementi di trasparenza sul mercato immobiliare per i potenziali proprietari immobiliari ed utenti finali con particolare riferimento alla prestazione energetica definita sulla base di criteri oggettivi. L intero processo deve essere organizzato e gestito in modo tale da essere propedeutico alla progettazione di edifici ad elevata prestazione ed alla ristrutturazione complessiva degli edifici esistenti. L implementazione della certificazione dovrà pertanto avere necessariamente effetti sul valore di mercato degli immobili (acquisto e locazione) ed inoltre sulla riqualificazione nel medio termine degli edifici a bassa prestazione energetica. Al fine di implementare la certificazione come un effettivo strumento di mercato sono da considerare e risolvere a mio parere, sin dalla fase iniziale alcuni elementi di cruciale importanza.

58 PROBLEMATICHE DA RISOLVERE PER IL SUCCESSO DELLA CERTIFICAZIONE: CRITERI E PROCEDURE PROBLEMATICHE DI ATTUAZIONE 1. DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO E fondamentale il completamento del quadro normativo relativo alla certificazione energetica, e quindi la emanazione delle linee guida deve tener conto : Delle leggi e delle normative tecniche esistenti; Della necessità di una loro eventuale modifica ed implementazione, in armonia con il quadro europeo CEN, attraverso il mandato M/343; Delle norme mancanti (per es.: la normativa sui consumi estivi, illuminazione). Si evidenzia la caratteristica di parzialità della certificazione energetica, se riferita ai soli fabbisogni energetici invernali e a quelli per l acqua calda sanitaria, in quanto, nel quadro attuale dei consumi nelle abitazioni il maggior consumo di energia elettrica pregiata si ha nel regime estivo. Ricordiamo che sia per la direttiva 2002/91/CE che per il D.Lvo N. 192 la prestazione energetica dell edificio deve esprimere il fabbisogno energetico prendendo in considerazione tutti gli utilizzi energetici (riscaldamento, produzione di acs, condizionamento estivo, illuminazione ed altri consumi ausiliari), e che lo stesso D.Lvo N. 192 ha demandato a decreti attuativi da emanare entro 120 gg la regolamentazione e definizione delle prestazioni degli edifici relativamente a questi utilizzi. Il raffrescamento estivo, vista la previsione di aumento dei relativi consumi energetici nei prossimi 20 anni, sembra essere il problema più rilevante nel medio periodo. L applicazione parziale fin dal metodo di calcolo nei decreti attuativi e la mancanza di riferimenti, nelle linee guida, agli altri consumi, rischia, oltre a normare parzialmente l argomento, di non produrre un quadro organico delle prestazioni energetiche dell edificio. In ultimo non si può escludere il rischio che il processo normativo si fermi alla sola valutazione dei fabbisogno invernali,

59 escludendo l impatto crescente dei consumi elettrici in regime estivo sul bilancio energetico nazionale. 2. DEFINIZIONE DI METODI DI CALCOLO E NORME ARMONIZZATE Vi è la necessità di definizione della metodologia di calcolo e di standardizzazione della procedura di certificazione; La EPD richiede di stabilire una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici espressa da uno o più descrittori (indicatori di prestazione). IN ATTESA DEL PACCHETTO EPBD E DEI DECRETI ATTUATIVI DEL D.LVO N.192 COME CALCOLARE LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI? Il D.Lvo N. 192 al comma 20 dell all. I considera rispondenti alle regole dell arte le norme emanate da UNI e CEN, nonché procedure di calcolo emanate da organismi istituzionali nazionali quali università, CNR ed ENEA. Nell allegato M sono riportate le norme uni rispondenti allo scopo. Il mantenere questa posizione anche nella emanazione delle linee guida sulla certificazione, porrebbe grosse perplessità di applicazione proprio per l attuazione del comma 6 dell art.6 del D.Lvo N. 192 che così recita: l attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. l attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. Come può essere possibile tutto ciò senza uniformità metodologica su tutto il territorio nazionale? Sarebbe auspicabile che la metodologia ed i descrittori fossero unici a livello nazionale lasciando alle amministrazioni regionali/locali la definizione dei target e/o dei limiti di rendimento e che quindi i certificati energetici avessero come base lo stesso metodo); E importante quindi prevedere schemi normalizzati in modo tale che il cittadino

60 sia in grado di fare comparazioni su dati omogenei. Sarebbe importante inserire nelle linee guida un esplicito riferimento alla opportunità di utilizzare le norme tecniche elaborate dal CEN mandato CE (e che saranno recepite in Italia dall UNI). Tale indicazione potrebbe contribuire significativamente ad una effettiva omogeneizzazione delle procedure e delle metodologie adottate nelle diverse situazioni territoriali. Si ricorda anche che in base al principio di cedevolezza è obbligatorio che le norme in sede CEN siano recepite dai singoli stati membri (e quindi dall uni in Italia). Ci si augura che la elaborazione delle linee-guida ministeriali tenga in debito conto lo sviluppo della normativa tecnica richiamata, prevedendo metodologie di calcolo coerenti con i principi a cui quest ultima è informata. 3. CONTENUTO DELL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE In accordo con la EPD il certificato attestante la prestazione energetica dell edificio dovrà includere: Sia i valori di riferimento (benchmarks) che quelli cogenti a norma di legge; L indicazione delle classi energetiche Inoltre l attestato dovrà essere corredato da una serie di raccomandazioni (espresse in termini di costi benefici) per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Deve essere pertanto definito il dettaglio di queste raccomandazioni e le informazioni addizionali necessarie (p.es. Valori misurati, info sui costi energetici etc etc..).

61 4. RACCOMANDAZIONI Potrebbero essere costituite da un elenco delle tipologie di intervento più ricorrenti e tecnicamente fattibili con un indicatore di merito. L idea potrebbe essere quella di un repertorio di soluzioni conformi ed una lista di controllo utilizzabile sia in fase progettuale sia come base per l attestato energetico. Nella prima fase di applicazione non si pensa ad una diagnosi avanzata ma ad un audit semplificato e ad una sorta di lista di interventi di immediata e semplice attuazione selezionabili da un catalogo aggiornato. 5. FORMAT DELL ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE L attestato di certificazione dovrà essere improntato all insegna della massima chiarezza e semplicità ( etichetta semplice e di facile comprensione). Ognuno dovrà essere in grado di recepire facilmente le informazioni contenute nell attestato e di comparare certificati relativi ad edifici diversi (vedi etichette elettrodomestici).. L obiettivo primario da raggiungere e di avere un attestato leggibile ed a basso costo per il consumatore. Questo rappresenta la base perchè il cittadino stesso partecipi attivamente al processo di certificazione, si senta un soggetto importante di tutta la filiera e sia in grado di decidere in autonomia se migliorare o meno la prestazione energetica del proprio edificio.

62 MA COSA STA AVVENENDO IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI? REGIONE O CITTA CHE VAI CERTIFICAZIONE CHE TROVI Ogni regione può legittimamente legiferare ed assistiamo ad un proliferare e susseguirsi di schemi e procedure di certificazione, tra di loro non omogenee, che con ogni probabilità creeranno confusione, con il rischio che ad edifici con la stessa prestazione energetica possa essere attribuita una classe energetica diversa a seconda della regione in cui si trovano. Occorre evitare a tutti i costi che la certificazione diventi uno strumento poco efficace, solo formale e che diventi uno strumento non corretto e di informazione non trasparente al cittadino. Gli unici punti di convergenza e condivisione riscontrati sono due: 1. La suddivisione delle classi di efficienza energetica in sette classi da A a G 2. L utilizzo di un descrittore in kwh/m 2 anno come rapporto tra il Fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell unita immobiliare. BOZZA LINEE GUIDA MINISTERIALI OBIETTIVI Contribuire significativamente ad una effettiva omogeneizzazione applicativa della certificazione energetica degli edifici tenendo conto delle specificità dei diversi contesti territoriali, attraverso: L indicazione di sistemi di classificazione degli edifici congruenti con il decreto legislativo 19 agosto 2005, N 192; L individuazione di metodologie di calcolo nazionali che siano di riferimento anche per i software applicativi; La definizione di un sistema di accreditamento nazionale degli organismi e degli esperti competenti per la certificazione e la diagnosi energetica degli edifici;

63 Fornire ai cittadini informazioni ed elementi di orientamento alla scelta delle abitazioni e alla loro riqualificazione con strumenti commisurati alle loro esigenze, a partire da quelli a basso costo CLASSI ENERGETICHE: OBIETTIVI L informazione dei cittadini sulle prestazioni dell immobile di proprietà o da loro condotto in rapporto ai livelli minimi e alle migliori pratiche; La sensibilizzazione e lo stimolo ad investire per migliorare efficienza energetica dell edificio con l indicazione degli interventi di riqualificazione; La possibilità di sviluppare politiche energetiche nazionali, regionali e locali in materia. In questo contesto si reputa determinante la scelta del sistema di classificazione degli edifici. Si ritiene che gli obiettivi posti possono essere più efficacemente perseguiti con l utilizzo di classi di riferimento che si rapportino ai limiti minimi di efficienza energetica (fabbisogno di energia primaria) posti a livello regionale e locale, per le diverse tipologie degli edifici di nuova costruzione. E auspicabile che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano fissino dei limiti di fabbisogno di energia primaria coerenti con quelli posti all allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, N. 192, e per quanto possibile, più stringenti, in relazione alle specificità locali, anche introducendo modalità diverse, ad esempio nelle valutazioni relative alla climatizzazione invernale, nel legame tra i limiti di efficienza energetica ed il rapporto di forma dell edificio (S/V). In ogni caso si ritiene sostanziale che si adotti un sistema di certificazione energetica congruente con i limiti di fabbisogno di energia primaria posti a livello nazionale, regionale e locale.

64 1 a OPZIONE Si fanno propri i limiti dell allegato C del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 192 e conseguentemente un sistema di classificazione parametrato rispetto al rapporto di forma dell edificio e ai gradi giorno della località. Il MSE ritiene questo sistema il più appropriato a rispondere alle indicazioni della direttiva europea in termini di informazione ai cittadini e a sfruttare le potenzialità della certificazione energetica. Un esempio concreto di questo approccio è stato avviato dalla Provincia e dal Comune di Reggio Emilia nell ambito di un protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna.

65 PROVINCIA DI REIO EMILIA GRUPPO DI LAVORO : HA PROVVEDUTO A DEFINIRE 1. CLASSI ENERGETICHE 2. MODELLI DI CALCOLO 3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE / SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CIRCUITO 4. VERIFICHE DEL PROGETTO E DELLA COSTRUZIONE / METODOLOGIA DI CONTROLLO 5. SISTEMA INCENTIVANTE 6. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

66 CLASSI ENERGETICHE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA VALORI FISSI O DIPENDENTI DA S/V? SCELTA EFFETTUATA SE CONSUMA IL 70% IN MENO DEL DECRETO SE CONSUMA IL 50% IN MENO DEL DECRETO SE CONSUMA IL 30% IN MENO DEL DECRETO SE L EDIFICIO SI LIMITA A RISPETTARE IL DECRETO

67 BOZZA LINEE GUIDA MINISTERIALI LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1 a OPZIONE CLASSE PRESTAZIONE EP A+ A B+ B C D E F G H NQE EP 40% EP Li (2010) EP 60% EP Li (2010) EP 80% EP Li (2010) EP 100% EP Li (2010) EP 100% EP Li (2008) EP 100% EP Li (2005) EP 120% EP Li (2005) EP 140% EP Li (2005) EP 170% EP Li (2005) EP 200% EP Li (2005) 200% EP Li (2005)

68 ESEMPIO EDIFICIO SITO A XYZ : 2100 RAPPORTO DI FORMA S/V = 0,60 FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DELL EDIFICIO: EP i =76 kwh/m 2 anno FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA MASSIMO AMMISSIBILE DELL EDIFICIO AI SENSI DEL D. LGS. 192/05: EP i (2005) = 80 kwh/m 2 anno EP i (2008) = 73 kwh/m 2 anno EP i (2010) = 65 kwh/m 2 anno CLASSE A+ A B+ B C D E F G H NQE EP 80 kwh/m 2 anno PRESTAZIONE EP EP 26 kwh/m 2 anno EP 39 kwh/m 2 anno EP 52 kwh/m 2 anno EP 65 kwh/m 2 anno EP 73 kwh/m 2 anno EP I = 76 kwh/m 2 anno EP 96 kwh/m 2 anno EP 112 kwh/m 2 anno EP 136 kwh/m 2 anno EP 160 kwh/m 2 anno EP > 160 kwh/m 2 anno

69 1 A OPZIONE SECONDO MSE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i fabbisogni limite del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento; Permette alla Regione e all ente locale di definire una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai cittadini su incentivi e premialità partire dal rispetto degli obblighi di legge e con l utilizzo delle classi; Assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria (ep), quindi con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e l attribuzione della classe energetica, per la quale c è piena coincidenza con il reale rapporto di forma dell edificio. 2 A OPZIONE Si riduce la variabilità del rapporto di forma a due o tre tipologie (mono-bi familiare; multipiano; ) si pongono dei limiti coerenti con l allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005 N. 192, parametrando, o meno, detti valori in funzione dei gradi giorno. Coerentemente si definisce il sistema di certificazione. CATEGORIA 1 TIPOLOGIA MONO-BI-TRI FAMILIARE, ED A SCHIERA RAPPORTO DI FORMA S/V > 0,7 2 PALAZZINE, ED. A CORTE, APPARTAMENTI SINGOLI 0,4> S/V 0,7 3 ED. A TORRE, A NASTRO, APPARTAMENTI SINGOLI S/V 0,4

70 CLASSE A+ A B+ B C D E F G H NQE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PRESTAZIONE EP 40% EP Li (2010) 40% EP Li (2010)< EP 70% EP Li (2010) 60% EP Li (2010)< EP 80% EP Li (2010) 80% EP Li (2010)< EP 100% EP Li (2010) 100% EP Li (2010)< EP 100% EP Li (2008) 100% EP Li (2008)< EP 100% EP Li (2005) 10% EP Li (2005)< EP 120% EP Li (2005) 120% EP Li (2005)< EP 140% EP Li (2005) 140% EP Li (2005)< EP 170% EP Li (2005) 170% EP Li (2005)< EP 200% EP Li (2005) EP > 200% EP Li (2005) CATEGORIA 1 (S/V=0,8) (kwh/m² anno) CLASSE A+ 32,1 32,1 < CLASSE A < CLASSE B < CLASSE B < CLASSE C 91 91< CLASSE D < CLASSE E < CLASSE F < CLASSE G < CLASSE H 200 CLASSE NQE > 200 CATEGORIA 2 (S/V=0,5) (kwh/m² anno) CLASSE A < CLASSE A < CLASSE B < CLASSE B < CLASSE C < CLASSE D < CLASSE E < CLASSE F < CLASSE G < CLASSE H 140 CLASSE NQE > 140 CATEGORIA 3 (S/V=0,3) CLASSE A < CLASSE A < CLASSE B < CLASSE B < CLASSE C < CLASSE D < CLASSE E < CLASSE F < CLASSE G < CLASSE H 100 CLASSE NQE > 100

71 ESEMPIO EDIFICIO SITO A XYZ : 2100 RAPPORTO DI FORMA S/V = 0,60 FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DELL EDIFICIO: EP i =76 kwh/m 2 anno FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA MASSIMO AMMISSIBILE DELL EDIFICIO AI SENSI DEL D. LGS. 192/05: EP i (2005) = 80 kwh/m 2 anno EP i (2008) = 73 kwh/m 2 anno EP i (2010) = 65 kwh/m 2 anno CATEGORIA 2 (S/V=0,5) (kwh/m² anno) CLASSE A < CLASSE A < CLASSE B < CLASSE B < CLASSE C < CLASSE D < CLASSE E 84 EP i = 76 kwh/m 2 anno EP Li (2006) = < CLASSE F < CLASSE G < CLASSE H 140 CLASSE NQE >140

72 2 A OPZIONE SECONDO MSE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA Pur non garantendo la stessa classe a tutti gli edifici che rispettano i fabbisogni limite del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e i suoi decreti attuativi in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento, anche all interno della stessa categoria, ne contiene la divergenza di attribuzione; Mantiene una discreta coerenza tra la metodologia di calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria (ep) e l attribuzione della classe energetica, per la quale potrebbe non esserci piena coincidenza in relazione al reale rapporto di forma dell edificio; Valorizza, all interno della stessa categoria, la progettazione architettonica di edifici con rapporti di forma più piccoli. 3 a OPZIONE Si fissa un limite unico per il fabbisogno di energia primaria valido per tutte le tipologie di edifici (indipendentemente dal rapporto S/V), parametrando, o meno, detti valori in funzione dei gradi giorno.conseguentemente si definisce il sistema di certificazione. Un esempio concreto di questo approccio è attuato da alcuni anni dalla Provincia autonoma di Bolzano con un Fabbisogno di energia massimo ammissibile, relativo alle dispersioni termiche dell involucro edilizio e quindi senza tener conto del rendimento dell impianto, di 70 kwh/m 2 anno per tutte le tipologie degli edifici, parametrato, rispetto al capoluogo, ai gradi giorno delle località. Anche la Provincia Autonoma di Trento ha recentemente approvato un proprio schema di certificazione energetica che pone un fabbisogno limite di energia primaria unico di 45 kwh/m 2 anno, parametrato, rispetto al capoluogo, ai gradi giorno delle località. Anche la regione Lombardia è avviata verso una legge regionale di pari impostazione, cosi come la provincia di Milano. Pressoché analoga la scelta fatta dalla Provincia di Vicenza. La Provincia Autonoma di Bolzano ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario promuovendolo con un concorso che prevede

73 l assegnazione di un marchio Casa Clima. Con un premio in denaro per la migliore casa in favore di proprietario,costruttore, progettista e comune. All esterno degli edifici certificati viene appesa una targhetta che attesta la loro qualità energetica e contiene una valutazione sotto forma di classificazione per categorie.il certificato energetico ha lo scopo di indicare la qualità termica dell involucro dell edificio e non tiene conto del tipo di impianto. Per ciascun edificio viene calcolato il fabbisogno annuale di energia per unità di superficie netta riscaldata mentre per rendere più immediata la valutazione sono state individuate delle categorie di consumo contrassegnate da una lettera dalla A alla G dove la classe A indica gli edifici con il più basso fabbisogno energetico (<30 kwh/m 2 ) e la classe G indica gli edifici con il più alto fabbisogno energetico (>160 kwh/m 2 ). Nel caso in cui tale fabbisogno fosse inferiore ad un valore prestabilito, l edificio viene classificato come casaclima, mentre se vengono utilizzati per la costruzione materiali particolari dal punto di vista ecologico e si ricorre a fonti energetiche rinnovabili, l edificio viene classificato casaclima piu. Possono ottenere il contrassegno casaclima piu solo gli edifici di classe a o b aventi i seguenti requisiti: Nessun utilizzo di fonti energetiche fossili; Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/o contenenti fibre nocive; Nessun utilizzo di pavimenti,finestre e porte in pvc; Nessun utilizzo in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi; Nessun utilizzo di legno tropicale.

74 PROVINCIA DI BOLZANO CASACLIMA PROVINCIA DI BOLZANO CASACLIMA

75 PROVINCIA DI BOLZANO CASACLIMA

76 PROVINCIA DI MILANO La Provincia di Milano ha stabilito una procedura volontaria che individua due descrittori di classe energetica : Il primo che definisce le caratteristiche dell involucro edilizio e che e rappresentato dalla targa energetica esposta. Condivide la scelta della provincia di Bolzano, che stimola la costruzione di edifici più efficienti a livello di involucro. TARGA ENERGETICA Il secondo descrittore che a sua volta può comprendere anche indicatori parziali riferiti ai diversi utilizzi energetici, e invece riportato nell attestato di certificazione energetica. La classificazione, come Bolzano considera di classe A un edificio con un descrittore < 30kWh/m 2, di classe B se < 50kWh/m 2, di classe C se < 70kWh/m 2, e così via fino alla classe G.

77 La provincia di Milano ha inoltre già istituito un ente di accreditamento : il SACERT con relativa procedura di accreditamento. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PROBLEMATICHE RELATIVE AL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Lo schema a classi fisse e semplice, stabilisce una correlazione univoca tra il numero che esprime la prestazione energetica e la classe,esprime il punto di vista di una corrente di pensiero ma si presta ad alcune considerazioni. Una classificazione che non tiene conto del fattore di forma S/V dell edificio ostacola secondo alcuni la libertà di costruire edifici conformi alle proprie esigenze. Infatti i descrittori che esprimono il fabbisogno o consumo energetico, dipendono anche dalle caratteristiche dell edificio ed in particolare dalla compattezza.

78 Ad esempio per un edificio a torre, a parità di volume, la superficie disperdente e inferiore e quindi sarà più semplice raggiungere una classe più efficiente. Per una villetta, invece il rapporto S/V e maggiore e pertanto sarà più difficile raggiungere prestazioni elevate, sarà necessario pertanto isolare di più per trasmittanze di valore più basso. D altro canto, secondo il punto di vista di un altra corrente di pensiero, anche una villa costruita con strutture isolate in modo ottimale (fino al limite dell efficacia sotto il profilo dei costi come chiede la direttiva 2002/91/CE) ed abbia installato impianti efficienti ha il diritto di ottenere una classe energetica premiante. diversamente non sarebbe incentivato ad isolare. Secondo sempre questa corrente di pensiero una classificazione a classi fisse incentiva la costruzione di edifici a forma di grande cubo. Se applicata alle automobili la classe a sarebbe riservata solo alle piccole cilindrate. Altri schemi di classificazione come quello adottato dalla Provincia di Vicenza e dalla provincia di Reggio Emilia, come esperienza pilota della Regione Emilia Romagna, considerano questo problema associando alle lettere che definiscono le classi una scala di valori numerici di riferimento che variano in funzione del rapporto S/V. Secondo la prima corrente di pensiero questo schema però premia edifici, che per loro natura, disperdono di più. Se due soggetti acquistano due appartamenti in edifici con rapporto S/V differente, a parità di classe di efficienza, il consumo energetico specifico risulta essere invece differente.

79 PROVINCIA DI VICENZA La definizione delle 7 classi A-G è stata realizzata seguendo la metodologia proposta dai progetti di norma europea pren pren Le indicazioni disponibili consentono di costruire la scala per la classificazione del fabbisogno energetico (nelle sette classi che vanno da A a G) una volta che siano dati i due valori di riferimento: 1 ) l indice RR 2 ) l indice RS REQUISITO MINIMO PER EDIFICI NUOVI VALORE MEDIO PRESTAZIONE EDIFICI ESISTENTI (STOCK EDILIZIO)

80 D ) LA CLASSE DI PRESTAZIONE È DETERMINATA CON LE SEGUENTI REGOLE: Classe A EP < 0,5 R R B C D E F G 0,5 R R EP < R R R R EP < 0,5 ( R R +R S ) 0,5 ( R R +R S ) EP < R S R S EP < 1,25 R S 1,25 R S EP < 1,5 R S 1,5 R S EP INDICE DI REQUISITO PER IL NUOVO RR Si è ritenuto opportuno proporre un valore RR da impiegare come confine tra la classe B e la C compatibile con le attuali disposizioni, in particolare con quanto previsto dal D. Lgs. 192/05 normalizzandolo sui di Vicenza.

81 S/V 0,2 0,9 DA ZONA CLIMATICA E F FINO A 3000 OLTRE Per non definire classi diverse in relazione alla tipologia di edificio, si è ritenuto opportuno definire l indice RR in corrispondenza delle condizioni più restrittive cioè per S/V 0,2 RR=40 kwh/m 2 a 2100 gg che può essere arrotondato a 45 kwh/m 2 nel clima di Vicenza E l indice di stock RS pari a 130 kwh/m 2

82 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

83 Spetta al MSE stabilire un rapporto ottimale ed un equilibrio tra il livello centrale di regolamentazione e quello periferico. Se la certificazione energetica rappresenta uno strumento di mercato più ampio e che riguarda i servizi energetici spetta al MSE regolamentare questo mercato definendo principi generali che devono essere poi tradotti in atti regionali, che riguarderanno gli aspetti di natura procedurale ed amministrativa. Riportiamo a tale proposito quanto contenuto nella bozza delle Linee Guida Ministeriali : Le Amministrazioni regionali, possono muoversi all interno di una nuova e più ampia cornice differenziando, se lo ritengono opportuno, il sistema di classificazione in relazione alle diverse caratteristiche, condizioni e opportunità presenti nei rispettivi territori individuando le misure più favorevoli all avvio delle procedure. Si ritiene necessario che, entro un anno dall emanazione delle presenti linee guida, le Regioni predispongano, nell ambito dell azione di governo del territorio, con uno o più provvedimenti cogenti e di indirizzo: L attuazione della direttiva 2002/91/CE La definizione di un proprio sistema di certificazione energetica Problematiche di attuazione

84 6. CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA O VOLONTARIA? Il D.Lvo N.192 all art. 6 comma 1 prescrive che gli edifici nuovi e quelli esistenti al di sopra dei 1000 m 2, sottoposti a ristrutturazione, e per gli esistenti nella situazione di compravendita e locazione degli stessi, anche se con una certa gradualità temporale, siano soggetti a certificazione obbligatoria, mentre per tutti gli edifici esistenti, non ricadenti nei casi precedenti, la certificazione energetica è di tipo volontario.la stessa certificazione energetica deve essere portata a conoscenza dell acquirente o del locatario dell immobile. Il limitare la certificazione energetica di tipo obbligatorio ai soli casi descritti, pone seri dubbi, sul raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, se non si interviene massicciamente sul patrimonio edilizio esistente, escluso dall obbligo della certificazione. Le motivazioni derivano da alcune considerazioni: Le associazioni di categoria del settore edilizio prevedono che nei prossimi dieci anni il mercato delle costruzioni riguarderà le nuove costruzioni per non più del 20%, mentre le ristrutturazioni per oltre l 80%; Il parco edilizio esistente, di scarsa qualità energetica e con un consumo in kwh/m 2 tra i 140 e 160 per il solo riscaldamento tra i più elevati in Europa, nonostante la mitezza del clima.

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