Penale Sent. Sez. 6 Num Anno 2016 Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 07/10/2016 SENTENZA

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1 Penale Sent. Sez. 6 Num Anno 2016 Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 07/10/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da Ilie Stefan Mitica, nato a Galati (Romania) il 26/04/1984 avverso la sentenza del 08/09/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria rumena richiedente di Ilie Stefan Mitica, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 21 marzo 2016, giorno in cui era divenuta irrevocabile la sentenza con la quale 1'11 febbraio 2016 il Tribunale di Resita aveva condannato l'ilie alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di truffa. 1) cf7

2 Dopo aver premesso che l'ilie era stato tratto in arresto il 15 luglio 2016 dai CC di Roma ed all'esito dell'udienza di convalida era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, la Corte di appello ha dato atto che dalla documentazione trasmessa dall'autorità richiedente risulta che l'ilie dovrà scontare la pena residua di 3 anni, 2 mesi e 3 giorni, essendo stato già detenuto in Romania; che sussiste il requisito della doppia incriminabilità, trattandosi di delitto previsto e punito anche dalla legge italiana, e che la sentenza illustra compiutamente i fatti e le ragioni della condanna, in quanto dalla stessa risulta che il reato fu commesso dall'ilie in concorso con due complici, con i quali era detenuto in carcere a Galati; che la condotta è consistita nell'indurre errore la vittima, convinta a versare la somma di 17 mila ron per evitare che il figlio fosse denunciato, rappresentandole falsamente che questi aveva arrecato danni ad una adolescente a causa di un incidente stradale. Non essendo stato provato il radicamento in Italia dell'ilie, privo di un domicilio stabile e di un lavoro regolare, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti motivi ostativi alla consegna e, ravvisato il pericolo di fuga, sia per le indicate condizioni di precarietà che per la non lieve entità della pena da espiare, ne ha disposto il mantenimento in carcere sino al momento della consegna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'ilie per violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 18 lett. h) e 2 comma 1 legge 69/05, all'art. 1 par. 3,5,6 DQ 2002/584/GAI e art. 3 CEDU: la Corte ha omesso di verificare la sussistenza del legittimo motivo di rifiuto della consegna, omettendo di richiedere alle autorità rumene idonee garanzie sul trattamento penitenziario a cui sarà sottoposto il consegnando alla luce dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia UE il 5 aprile Sottolinea che la Romania è stata più volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il sovraffollamento delle carceri e per le pessime condizioni di detenzione; che sia dal rapporto pubblicato dal Consiglio d'europa il 24 settembre 2015, che da quello del Comitato europeo per la prevenzione della tortura risulta confermata la inadeguatezza del sistema penitenziario rumeno: per tali ragioni e, stante l'obbligo per gli Stati membri dell'unione europea di rispettare i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'unione, la Corte di Giustizia ha affermato che lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani e degradanti e deve garantire la consegna, consentendo allo stato richiedente di rimuovere, entro un tempo ragionevole, le condizioni ostative alla consegna. Non essendosi la Corte di appello conformata alle decisioni della Corte di Giustizia e non avendo accertato la concretezza del rischio cui può essere 2 Qo /

3 esposta la persona richiesta, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sebbene il motivo non sia stato dedotto dinanzi alla Corte di appello, lo stesso è ammissibile e valutabile in questa sede, trattandosi di profilo che incide sulla legittimità della decisione di consegna. La giurisprudenza di questa Corte, conformandosi a quanto affermato da ultimo dalla Corte EDU con sentenza del 5 aprile 2016 (in linea con le precedenti sentenze Materi ed altri c. Romania, n /13; n del 2012, Bujorean c. Romania; n del 2012 Constantin Aurelian Burlacu c. Romania; sent. n del 2012 Mihai Laurentiu Marin c. Romania) in merito alle deteriori condizioni del sistema penitenziario rumeno, violative dell'art. 3 Cedu, ritiene che l'art. 18 lett. h) legge 69/2005 imponga di verificare, in presenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona destinataria del MAE potrà essere sottoposta ad un trattamento degradante e inumano, richiedendo allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Con recenti pronunce proprio in relazione alla situazione carceraria in Romania (Sez. 6, n del 01/06/2016; Barbu, non mass.; Sez. 6, n del 14/06/2016, Rusu, non mass., Sez. 6, n del 08/07/2016, Udrea) questa Corte ha, infatti, ritenuto che in presenza di «gravi indizi» di violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali, sussista un motivo ostativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del Al principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri, che fonda il meccanismo di consegna previsto dalla Decisione quadro 2002/584/JAI, si accompagna la presunzione di osservanza dei diritti fondamentali della persona e la presupposta considerazione che i sistemi giuridici di detti Stati siano in grado di fornire una protezione effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione. Pertanto, nel caso in cui l'autorità giudiziaria italiana, quale Stato di esecuzione, ritenga, sulla base di fonti attendibili, precise e aggiornate (quali, ad es. le sentenze della Corte EDU, rapporti ufficiali di organismi internazionali intergovernativi deputati alla tutela dei diritti umani), che sussista il pericolo «concreto» che la persona di cui si chiede la consegna sarà sottoposta nello 3 T'L(

4 Stato di emissione a trattamenti inumani e degradanti, vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'u.e., dovuti alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, prima di decidere sulla consegna, deve accertare, attraverso informazioni complementari da chiedere allo Stato di emissione, quali saranno «in concreto» le condizioni di detenzione previste nei confronti dell'interessato in tale Stato membro. La Corte di appello deve, pertanto, svolgere un supplemento di istruttoria individualizzato, inviando allo Stato di emissione tramite l'autorità centrale una richiesta di informazioni complementari, ai sensi dell'art. 16 I. n. 69 del 2005, aventi ad oggetto le seguenti informazioni: se la persona richiesta in consegna sarà detenuta presso una struttura carceraria e, in caso positivo, le condizioni di detenzione che saranno riservate all'interessato, al fine di escludere in concreto il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (ovvero il nome della struttura in cui sarà detenuto, lo spazio individuale minimo intramurario allo stesso riservato, conforme agli standard europei, le condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio; i meccanismi nazionali o internazionali per il controllo delle condizioni effettive di detenzione del consegnando). Nell'inoltrare la richiesta di informazioni complementari, la Corte di appello deve fissare un termine adeguato che, ai sensi dell'art. 16 cit., non potrà comunque essere superiore ai trenta giorni; pervenute le informazioni, la Corte di appello valuterà le informazioni trasmesse, disponendo la consegna solo laddove ritenga il pericolo escluso, altrimenti, dovrà rifiutarla «allo stato degli atti» in ordine all'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del La decisione «allo stato degli atti» si giustifica in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa prevedere per il caso concreto le condizioni essenziali per la consegna, ovvero il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'unione europea. Nel caso in esame, fonti di sicura attendibilità provenienti dal Consiglio d'europa e dalla Corte EDU (che con le sentenze prima indicate ha più volte condannato la Romania proprio per le deteriori condizioni delle carceri), dimostrano come la situazione delle carceri in Romania sia particolarmente allarmante, in relazione al loro sovraffollamento ed alle condizioni igieniche e di salubrità delle strutture; anche il recente rapporto del 25 aprile 2016 del Comitato sui problemi criminali del Consiglio d'europa sul tema del sovraffollamento carcerario, nel fornire un aggiornato quadro delle condizioni delle carceri in tale Stato e delle riforme che sono state approntate sin dal 2008 per contrastare le criticità riscontrate, ha dato atto che ad aprile di quest'anno il problema del sovraffollamento risultava ancora irrisolto. 4

5 Pertanto, la Corte di appello, prima di decidere sulla consegna del ricorrente, avrebbe dovuto effettuare le necessarie verifiche per stabilire quali saranno in concreto le condizioni di trattamento carcerario cui sarà sottoposto il ricorrente. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine alla questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. h), I. n. 69 del 2005, secondo i principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n.69 del Così deciso, il 07/10/2016.

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