In primo luogo l'anticipazione ha un nome: Qu.I.R. - quota integrativa della retribuzione.
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1 Pagamento diretto del Tfr Le tanto attese norme di attuazione dei commi della Legge di stabilità in materia di pagamento mensile del Tfr (Cfr circolare Unicaf n. 173/14) sono state finalmente emanate. Si tratta del Dpcm n. 29 del pubblicato sulla GU n.65 del e in vigore dal Il decreto affronta essenzialmente tre questioni: le modalità di richiesta da parte del lavoratore; le procedure di accesso al finanziamento garantito; gli aspetti inerenti il fondo di garanzia. Nella presente circolare affrontiamo i punti di pertinenza In primo luogo l'anticipazione ha un nome: Qu.I.R. - quota integrativa della retribuzione. Destinatari L'articolo 3 individua i lavoratori che non possono chiedere la Quir. Le esclusioni sono più articolate rispetto a quelle di legge. Si tratta dei lavoratori dipendenti: a) domestici; b) del settore agricolo; c) per i quali la legge o il Ccnl (anche con rinvio alla contrattazione di 2 livello), prevede la corresponsione periodica del Tfr o l'accantonamento presso terzi; d) da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e) da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare; f) da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; g) da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di cigs e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata alle sospensioni; h) da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il decreto non ha chiarito cosa si intende per lavoratori dipendenti del settore agricolo. Riteniamo che per effetto della lettera b) siano esclusi gli operai (a TI e a TD) e ai sensi della lettera c) lo siano gli impiegati, e di nuovo gli OTD. Tra i lavoratori dipendenti del settore agricolo rientrano anche quelli: delle cooperative inquadrate, appunto nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 240/1984; delle cooperative sociali che svolgono attività agricola (conduzione terreni, manutenzione del verde ecc.). Ci si pone il problema, che può essere risolto soltanto con un chiarimento ministeriale o dell'inps, se nei casi di esclusione di cui al punto g) rientra anche l'attivazione di un contratto di solidarietà. A favore della tesi c'è il fatto che i contratti di solidarietà si innestano sulla normativa cigs. La legge ha posto anche un requisito di anzianità del lavoratore (rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro). Il punto è richiamato nelle definizioni dell'articolo 1. Si tratta di clausole a tutela del datore di lavoro che quindi, a nostro avviso, può concedere la Quir anche in assenza dei requisiti di legge (ad esempio un'anzianità inferiore ai 6 mesi). Non è però una scelta priva di conseguenze collaterali. La corresponsione del Quir comporta la possibilità di accedere al finanziamento garantito e alcune significative misure compensative. La concessione senza requisiti potrebbe comportare la rinuncia a entrambe le facilitazioni. L'emananda circolare Inps in materia dovrà/dovrebbe dirimere la questione. E' confermato che l'anticipazione può essere richiesta anche in caso di conferimento, sia con modalità esplicite sia tacite, del Tfr a forme pensionistiche complementari.
2 Anche in caso di conferimento parziale del Tfr a un fondo di previdenza complementare, l'opzione per la Quir deve riguardare l'intero Tfr. Viene chiarito, e si tratta di una novità, che in questo caso continua a essere dovuta l'eventuale contribuzione a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro. Il dipendente deve notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento. In questo caso non è possibile richiedere la Quir (a questo punto basterebbe che la domanda non fosse presentata). La Quir potrà essere richiesta dopo l'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. La liquidazione della Quir è interrotta al verificarsi di una delle condizioni indicate sopra a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime. Quota anticipazione In merito alla misura del TFR da liquidare come Quir, si tratta della quota di Tfr determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo dello 0,50% cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 297/292. Tassazione E' confermato, e non poteva essere altrimenti, che la Quir è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali e non è computabile ai fini del riconoscimento del bonus degli 80 euro. Si precisa opportunamente che la Quir non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del Tfr. Con ogni probabilità il modello CU dovrà contenere i dati relativi alla Quir. Finché ci sarà la modifica saranno rilasciati i vecchi modelli, che poi dovranno essere sostituiti. Procedura di liquidazione della Quir Per richiedere la Quir il lavoratore deve presentare una domanda al datore di lavoro utilizzando il modello allegato al decreto. La richiesta ha valore dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza e fino al ed è irrevocabile. In caso di richiesta di finanziamento, la decorrenza sarà dal 3 mese successivo a quello di presentazione della domanda del lavoratore. In questo caso è opportuno che il datore di lavoro dia comunicazione, anche collettiva, dello slittamento. Questo ci dice che la Quir non potrà essere concessa da marzo (salvo che il datore di lavoro non rinunci al preavviso). Anche se non è esplicitato sembra evidente che la domanda possa essere presentata anche nei prossimi mesi. Non essendo previste eccezioni, appare evidente che in caso di cessazione e riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro debba essere ripresentata la domanda. Non è esplicitato se debba essere riacquisito il requisito dei 6 mesi di anzianità (si pensi al caso di lavoratori riassunti a tempo determinato per stagionalità). Da una interpretazione letterale sembrerebbe di si. E' evidente che il datore di lavoro può comunque optare per un criterio meno stringente e chiedere il requisito dei 6 mesi soltanto in occasione della prima richiesta. Ci sembra che in ogni caso il lavoratore riassunto possa modificare la propria scelta in positivo (e cioè chiedere la Quir anche se nel precedente rapporto non lo aveva fatto), ma anche in negativo (non presentare la domanda anche se lo aveva fatto nel precedente rapporto). E' stato invece chiarito che non potrà essere richiesto il pagamento mensile soltanto di una parte del Tfr. La Quir è corrisposta unitamente alla retribuzione ordinaria alle normali scadenze. Si pone anche la questione se la Quir debba essere considerata per il rimborso di finanziamenti coperti da cessione del quinto dello stipendio e per il conteggio dei contributi sindacali (che in genere sono una percentuale sul netto). A nostro avviso la risposta potrebbe essere positiva nel primo caso (il Tfr in genere è posto a garanzia del prestito) e negativa nel secondo (il Tfr non costituisce base per il conteggio del contributo sindacale).
3 Quir: previdenza complementare e fondo tesoreria E' confermato che per i lavoratori che richiedono la Quir non operano gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e della contribuzione al Fondo di tesoreria Inps. Finanziamento assistito da garanzia I datori di lavoro con meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps possono accedere al finanziamento. Ai finanziamenti si applicano tassi non superiori al tasso di rivalutazione del Tfr che sarà periodicamente aggiornato dall'inps, Questa la procedura: I datori di lavoro, attraverso l'utilizzo di procedure telematiche, richiedono all'inps la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'Inps rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. Sulla base della certificazione rilasciata dall'inps può essere utilizzata per richiedere il finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario. Sulla base delle sole informazioni contenute nella certificazione dell'inps, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l'intermediario stipulano il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia (la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili). L'intermediario comunica all'inps l'avvenuta concessione del finanziamento che non può eccedere l'importo della Quir certificato dall'inps mensilmente). Mensilmente l'inps comunica a datore di lavoro e intermediario la certificazione della Quir da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Gli intermediari erogano mensilmente il finanziamento come da certificazioni Inps. I dati della Quir dovranno essere indicati ne flusso Uniemens anche perché i datori di lavoro usufruiscono di uno sgravio contributivo. Rimborso del finanziamento Il rimborso del finanziamento sarà effettuato il In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro deve rimborsare il finanziamento già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro. Il rimborso ovviamente riguarderà l'anticipazione relativa al lavoratore cessato comprensivo degli oneri a servizio del prestito. In pratica Il finanziamento copre il periodo fino al momento in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto a ricevere comunque il Tfr. Se è accertato che il finanziamento è stato utilizzato, anche parzialmente, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Quir, lo stesso è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. Potrebbe essere il caso in cui il datore di lavoro non corrisponde la Quir o lo fa in ritardo. L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste dalle lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime. Per quanto riguarda le procedure concorsuali (lettera d), questi sono gli eventi che determinano l'interruzione: a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare; b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 166 della legge fallimentare; c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'autorità competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 197 della legge fallimentare; d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
4 In questi caso l'intermediario aderente può richiedere l'intervento del Fondo di garanzia. Misure compensative per i datori di lavoro Il decreto ribadisce le disposizioni di legge in materia di misure compensative che sono differenziate in relazione all'accesso o meno al finanziamento assistito da garanzia. Nel primo caso lo sgravio è dello 0,28 % sugli importi corrisposti ai lavoratori (lo 0,20% rimane acquisito al nuovo fondo di garanzia), nel secondo caso lo sgravio è dello 0,48% (0,28+0,20) o dello 0,68% in caso di dirigenti. Nella tabella riportata di seguito sono sintetizzate le situazioni normate. Al punto 2 è indicata anche quella delle aziende con almeno 50 addetti per le quali non cambia nulla: il Tfr comunque non rimane mai in azienda, non possono accedere al nuovo finanziamento con garanzia e godono delle intere misure compensative. Tipologia datori di lavoro Beneficio Base imponibile Nuovo contributo 1. Datori di lavoro con -50 addetti che non optino per lo schema di accesso al credito 2. Datori di lavoro almeno 50 addetti 3. Datori di lavoro con -50 addetti, che optino per l'accesso al credito Fondo di garanzia - Deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del Tfr - Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia - Ulteriore riduzione contributiva dello 0,28% Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia Tfr destinato a parte integrativa retribuzione Anche Tfr destinato a parte integrativa retribuzione Tfr destinato a parte integrativa retribuzione Contributo 0,20% a fondo garanzia sulla retribuzione imponibile L'ultima parte del decreto è dedicata al fondo di garanzia. Ne riassumiamo i contenuti per quanto riguarda per quanto riguarda i datori di lavoro. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. La garanzia del Fondo copre l'ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli intermediari aderenti, garantendo l'esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi. Le modalità di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono definite dall'inps. L'intermediario, alla maturazione delle condizioni per la restituzione del finanziamento (fine del periodo, cessazione del lavoratore, ecc.) notifica al datore di lavoro la richiesta di rimborso al con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere. In caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all'intermediario nel privilegio e l'inps emette avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del Dl 78/2010 e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. In caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita dall'inps, sono dovute le sanzioni civili. In caso di mancato pagamento, l'intermediario notifica all'inps la richiesta di intervento del Fondo di garanzia. In caso di procedeure concorsuali sopravvenute, l'intermediario può depositare istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente Sulle somme pagate all'intermediario dal fondo di garanzia, il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili a decorrere dalla data di scadenza della restituzione del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento. Il datore di lavoro può accedere al pagamento di tali somme anche in forma rateale. La sussistenza dei debiti verso il fondo di garanzia non rileva ai fini del rilascio del Durc. La garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'intermediario aderente all'iniziativa. Garanzia dello Stato
5 La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa e per la parte non coperta dal Fondo stesso MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Il/La sottoscritto/a. Nato/a a il CF CHIEDE la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine: - dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito; - chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile; - dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - prende atto che l informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all INPS per gli adempimenti di competenza di cui all art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014. Data. Firma.. Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta. Per info: Gianluca Giorgini Fonte: UNICAF
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