EMITTENTE Macquarie Structured Products (Europe) GmbH. GARANTE Macquarie Bank Limited. OFFERENTE Macquarie Capital (Europe) Limited

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1 SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO A CERTIFICATI RIFERITO AD AZIONI, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI, INDICI, DIVIDENDI, METALLI PREZIOSI, METALLI NON FERROSI, MATERIE PRIME, QUOTE DI FONDI, EXCHANGE TRADED FUND (ETF), TASSI DI CAMBIO E TASSI DI INTERESSE, NONCHÉ BASKET COMPOSTI DA UNO O PIÙ DI TALI SOTTOSTANTI. DEL 28 MARZO 2011 MACQUARIE EMITTENTE Macquarie Structured Products (Europe) GmbH GARANTE Macquarie Bank Limited OFFERENTE Macquarie Capital (Europe) Limited = AI SENSI DEL 16 DELLA LEGGE TEDESCA SUI PROSPETTI RELATIVI AI TITOLI MOBILIARI (WERTPAPIERPROSPEKTGESETZ, WpPG) SUPPLEMENTO DEL 05 GENNAIO 2012

2 1. Informazioni generali A mente del 16 comma 3 della legge tedesca sui s Prospetti relativi a titoli mobiliari (Wertpapierprospektgesetz, WpPG) ) gli investitori che, prima della pubblicazione del Supplemento, hanno acquistato o sottoscritto Certificati emessi in conformità con il Prospetto di Base relativo a Certificati su azioni, titoli rappresentativi di azioni, indici, dividendi, metalli preziosi, metalli non ferrosi, materie prime, quote di fondi, Exchange Traded Fund (ETF), tassi di cambio e tassi di interesse, nonché basket composti da uno o più di tali sottostanti (il 'Prospetto di Base'), qualora non vi sia stato adempimento, hanno facoltà di recesso da esercitarsi entro due giorni feriali dalla pubblicazione del Supplemento con dichiarazione a Macquarie Capital (Europe) Limited. 2

3 2. Informazioni oggetto di Supplemento 2.1. INTRODUZIONE Con il supplemento del 05 gennaio 2012 (il 'Supplemento') il Prospetto di Base viene modificato ai sensi del 16 WpPG. Nelle future emissioni di Certificati in conformità con il Prospetto di Base si farà riferimento al Supplemento, nelle condizioni definitive dei Certificati, mediante l inciso 'come modificato dal Supplemento del 05 gennaio 2012' MODIFICHE AL REGIME FISCALE (PARTE 8 DEL PROSPETTO DI BASE) Modifiche nella sezione 8.3. 'REGIME FISCALE IN ITALIA' Il contenuto della sezione 8.3. viene sostituito dal seguente passaggio. Le informazioni di seguito riportate sono un riassunto, ai sensi della normativa e della prassi italiana, del trattamento fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione, alla vendita dei 'Certificati' ed all'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e non imprenditori. La seguente esposizione non rappresenta un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto, dalla detenzione, dalla vendita dei 'Certificati' e dall'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi. [Le informazioni di cui infra si fondano sulla normativa tributaria in vigore al 5 gennaio 2012, restando inteso che tale normativa potrebbe essere modificata con efficacia retroattiva, e che si tratta solamente di un'introduzione alla materia. Si consiglia pertanto agli investitori di richiedere una specifica consulenza professionale per quanto attiene al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione, alla vendita dei 'Certificati' ed all'esercizio dei diritti attribuiti dagli stessi. Le norme di diritto italiano non si riferiscono specificamente agli strumenti finanziari derivati la cui disciplina deve quindi essere desunta dalle norme di carattere generale; i redditi realizzati mediante tali strumenti sono generalmente considerati 'redditi diversi', ossia redditi realizzati in dipendenza di un evento incerto, a differenza dei 'redditi di capitale' i quali comprendono solo quei redditi che derivano dalla temporanea disponibilità di un capitale. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi introdotto dal D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12 Dicembre 2003, del D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005 e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997, e successive modifiche, i proventi e le plusvalenze, non conseguiti nell'esercizio di impresa, realizzati da parte di persone fisiche residenti in Italia e da soggetti a tali equiparati, ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive modifiche, derivanti dalla cessione o dall'esercizio dei 'Certificati' sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento (cfr. art. 2, comma 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148). Il reddito imponibile realizzato mediante i Certificati viene determinato come segue: - nel caso di Certificati regolati mediante consegna di altri beni, il reddito imponibile realizzato con la vendita dei beni consegnati deve essere determinato in relazione al valore normale ai sensi delle norme in materia di redditi diversi di natura finanziaria ai fini delle imposte italiane sul reddito; e - nel caso di Certificati regolati in danaro, il reddito imponibile è pari alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri. I costi e le minusvalenze derivanti dalla cessione o dall'esercizio dei 'Certificati' possono essere computati in diminuzione secondo le modalità infra indicate; i proventi derivanti dai 'Certificati' concorrono a formare il reddito nell'anno fiscale nel quale i 'Certificati' sono esercitati o venduti. Il contribuente può optare per tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva: il 'Regime della dichiarazione dei redditi', il quale rappresenta il c.d. regime di base, applicabile nel caso in cui il contribuente non abbia optato per il 'Regime del risparmio amministrato' o per il 'Regime del risparmio gestito': a) Regime della Dichiarazione dei Redditi: l'applicazione del regime in oggetto comporta l'obbligo per il contribuente di indicare distintamente nella dichiarazione dei redditi i proventi e le plusvalenze al netto degli eventuali costi e minusvalenze. La plusvalenza netta è 3

4 determinata nella dichiarazione ed è assoggettata all'imposta sostitutiva del 20 per cento, da versare nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione (cfr. art. 2, comma 32, D.L. n. 138/2011). Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia optato per uno dei due regimi di cui ai successivi punti b) e c). L obbligo di una dichiarazione annuale dei redditi non sussiste di conseguenza in relazione a redditi di capital e altri redditi, in relazione ai quali il contribuente ha optato per uno dei regimi indicati nei successivi punti b) e c). Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (cfr. art. 2, comma 32, D.L. n. 138/2011), fermo restando il limite temporale di riportabilità (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). b) Regime del Risparmio Amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, il quale comporta che i titoli siano depositati in custodia o in amministrazione presso un intermediario residente in Italia, la ritenuta del 20 per cento è determinata ed applicata dall'intermediario suddetto, su ciascun provento o plusvalenza effettivamente realizzata, al netto delle eventuali minusvalenze. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare (cfr. art. 2, comma 6, D.L. n. 138/2011), fermo restando il limite temporale di riportabilità (entro il quarto anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata). c) Regime del Risparmio Gestito: presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato residente in Italia. In tale regime l'imposta sostitutiva del 20 per cento è determinata ed applicata dall'intermediario stesso, al termine del periodo di imposta, sul risultato della gestione, pari all'incremento del valore del patrimonio gestito, maturato anche se non realizzato, senza tenere conto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nel medesimo periodo d'imposta. In merito agli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011, l art. 2, comma 33, del D.L. n. 138/2011 stabilisce infine che questi sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare nei limiti temporali (dei quattro anni) previsti dall art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 461/1997. Ciononostante, occorre segnalare che, sulla base di una differente interpretazione della normativa attualmente in vigore, i 'Certificati' potrebbero essere considerati alla stregua di obbligazioni atipiche e conseguentemente assoggettati alla ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo le disposizioni previste dagli artt. 5 e 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.] [Inserire eventuali precisazioni a completamento o di diverso contenuto in riferimento al regime fiscale per determinati Certificati: ] 4

5 3. Informazioni generali sul Supplemento 3.1. RESPONSABILITÀ PER IL I SUPPLEMENTO Macquarie Structured Products (Europe) GmbH, Francoforte sul Meno e Macquarie Capital (Europe) Limited, filiale tedesca, Francoforte sul Meno, sono responsabili delle informazioni contenute nel Supplemento. Esse dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del Supplemento sono corrette e che non sono state omesse circostanze rilevanti FORMA DELLA PUBBLICAZIONE Il Supplemento è pubblicato in Germania a termini del 16 comma (1) (4) capoverso e del 14 della legge tedesca sui prospetti relativi a titoli mobiliari (WpPG) e in Italia a termini dell Art. 98 comma 2 TUF. Il Supplemento ed il Prospetto modificato dal Supplemento stesso sono consultabili sul sito internet DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI Il presente Supplemento ed il Prospetto di Base modificato dal Supplemento sono disponibili a titolo gratuito presso Macquarie Capital (Europe) Limited, Untermainanlage 1, Francoforte sul Meno, Germania. 5

6 Firmato Francoforte sul Meno, 05 gennaio 2012 Macquarie Structured Products (Europe) GmbH Rupertus Rothenhäuser Bevollmächtigter Thomas Lesser Bevollmächtigter Macquarie Capital (Europe) Limited Rappresentanza tedesca Michael Kleine-Vehn Bevollmächtigter Isabella Molinari Bevollmächtigte U-1

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