LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL

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1 Ai gentili clienti Loro sedi Circolare n. 27 del 4 settembre 2014 LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E CAPITAL GAIN DALL ART. 3 e 4 D.L. N. 66/2014 Circolare Agenzia Entrate , n. 19/E In breve: A decorrere dall la tassazione dei redditi di natura finanziaria è stata e levata dal 20% al 26%, con esclusione di alcune fattispecie (ad esempio, redditi derivanti da titoli di Stato italiani ed esteri). Tale incremento riguarda, in particolare, gli utili / plusvalenze riferiti a partecipazioni non qualificate, mentre non ha effetto sulla tassazione degli utili / plusvalenze da partecipazioni qualificate, soggetti a tassazione nella misura del 49,72%. Inoltre, per attenuare la maggior tassazione ed evitare che l aumento dell aliquota incida sui redditi maturati fino al , il Legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il valore della partecipazione a tale data, previo versamento di un imposta sostitutiva del 20%. In tal modo, in sede di determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo d acquisto è possibile assumere il valore affrancato a detta data. L impianto e gli aspetti essenziali del nuovo quadro normativo replicano sostanzialmente quanto previsto nel 2012 in occasione dell aumento / unificazione dell imposizione al 20%.

2 In dettaglio: Come noto, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, DL n. 66/2014, c.d. Decreto Renzi, a decorrere dall , la tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri. Al fine di meglio definire l ambito di applicazione della nuova aliquota e la decorrenza della stessa, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare , n. 19/E, nella quale è innanzitutto evidenziato che: l intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la riforma contenuta nell articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari, replicandone l impianto e gli aspetti essenziali. Alla luce di ciò, come affermato dalla stessa Agenzia, risulta applicabile quanto previsto dal DM , attuativo del citato DL n. 138/2011 ed è possibile fare riferimento, per quanto non previsto dalla citata Circolare n. 19/E, ai chiarimenti contenuti nella Circolare , n. 11/E. La nuova aliquota della ritenuta ovvero dell imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di natura finanziaria, ossia: agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR. In merito la citata Circolare n. 19/E precisa che il generico riferimento ai redditi di cui all art. 44 (e non specificamente ai redditi di capitale) ha la finalità di consentire l applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell esercizio di attività di impresa. Di conseguenza, la nuova misura del 26% riguarda anche le ritenute applicate nei confronti di soggetti che per loro natura non possono essere titolari di redditi di capitale; ai redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. La nuova aliquota del 26% è applicabile, tra l altro, agli utili e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate. Inoltre, a seguito dell aumento dell aliquota al 26% della ritenuta applicabile agli utili: l importo massimo dell imposta pagata all estero in via definitiva dai non residenti che può essere richiesta a rimborso ai sensi dell art. 27, comma 3, DPR n. 600/73 risulta ora pari a 11/26 (anziché 1/4) della ritenuta operata in Italia; i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non black list vanno computati nella misura del 48,08% dell ammontare realizzato. L intervento del Legislatore, diretto all innalzamento delle aliquote sui redditi di natura finanziaria, non si estende ad alcune tipologie degli stessi e ciò, come specificato nella citata Circolare n. 19/E, al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell ordinamento. In particolare, continua a trovare applicazione l aliquota nella misura del: 12,50% con riferimento, tra l altro, a: interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, derivanti da titoli pubblici italiani e ad essi equiparati ex art. 31, DPR n. 601/73, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati; redditi diversi di cui al citato art. 67, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di cui al punto precedente; 5% con riguardo, tra l altro, agli interessi infragruppo, ossia a quelli corrisposti da società italiane a società estere consociate in presenza degli specifici requisiti previsti dalla Direttiva n. 2003/49/CE, con l eccezione della condizione di beneficiario effettivo di cui all art. 26-quater, comma 8-bis, DPR n. 600/73; 1,375% agli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o SEE white list, ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73.

3 L aliquota del 26% non è inoltre applicabile al risultato netto maturato relativamente alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, sul quale è dovuta l imposta sostitutiva la cui misura passa per il 2014 all 11,5% (anziché 11%). Di seguito si esaminano gli effetti delle novità sopra riportate con particolare riguardo agli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali. TASSAZIONE DEGLI UTILI Gli utili percepiti da persone fisiche (privati) derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono soggetti ad un trattamento fiscale diversificato in base ai seguenti 2 elementi: 1. localizzazione della società partecipata, a seconda che gli utili siano corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. black list ); 2. tipo di partecipazione posseduta dal socio, qualificata o non qualificata, rammentando che: partecipazione non qualificata partecipazione qualificata rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate) rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate) UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (privato) relativi: ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del: 49,72% se prodotti successivamente all esercizio in corso al ; 40% se prodotti fino all esercizio in corso al Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti per partecipazioni qualificate nonché di quelli percepiti nell ambito del regime d impresa non hanno subìto modifiche per effetto delle disposizioni contenute nel citato DL n. 66/2014; ad una partecipazione non qualificata, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta applicata sul 100% dell importo spettante. Detti utili sono quindi esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO. Come accennato, la misura della ritenuta a titolo d imposta applicabile agli utili derivanti da tali partecipazioni è aumentata dal 20% al 26%. La nuova misura è applicabile agli utili percepiti dall Tipologia partecipazione (*) 40% per utili prodotti fino al Utili corrisposti da soggetti IRES / società residenti Utile tassato Non qualificata 100% Modalità tassazione dividendi Fino al Ritenuta a titolo d imposta Dall Qualificata 49,72% (*) Tassazione in dichiarazione dei redditi Si rammenta che per i soci di srl trasparenti ex art. 116, TUIR, l incasso di utili formatisi in tale regime fiscale non costituisce reddito, considerato che il reddito prodotto dalla società è già stato tassato per trasparenza in capo agli stessi. 26%

4 UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica (privato) relativi: ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale importo, al netto della ritenuta applicata nello Stato estero (c.d. netto frontiera ), l intermediario che interviene nella riscossione (banca, ecc.) applica una ritenuta alla fonte a titolo d acconto in misura pari, dall , al 26% (in luogo del 20%). ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta e quindi gli stessi sono esclusi dal reddito complessivo da dichiarare nel mod. UNICO. Anche con riferimento a tali utili la ritenuta a titolo d imposta è stata aumentata, dall , al 26%. La ritenuta è applicabile dall intermediario (banca, ecc.) che cura la riscossione. Qualora gli utili siano stati percepiti senza l intervento di un intermediario ovvero quest ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi sono assoggettati ad imposta sostitutiva ex art. 18, TUIR nella stessa misura della ritenuta alla fonte applicata in Italia, ossia 26% dall Ai sensi dell art. 47, comma 4, TUIR, gli utili relativi ad una partecipazione qualificata corrisposti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) concorrono per il 100% alla formazione del reddito complessivo del socio residente. La tassazione integrale trova un eccezione qualora: gli utili siano stati imputati al socio per trasparenza sulla base della normativa concernente le c.d. CFC di cui agli artt. 167 e 168, TUIR; il socio abbia ricevuto parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell interpello diretto a dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito, fin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato. Gli utili derivanti da una partecipazione non qualificata in un soggetto residente in uno Stato black list sono assoggettati alla ritenuta a titolo d imposta e quindi anche gli stessi scontano la ritenuta nella misura del 26% dall Ritenuta a titolo d'imposta Fino al Dall (*) 40% per utili prodotti fino al (**) Se è stato ottenuto parere favorevole all'interpello presentato all Agenzia delle Entrate, l utile concorre alla formazionedelreddito complessivonella misura del49,72% (40% se prodotto fino al2007). DECORRENZA In generale, come disposto dall art. 3, comma 6, DL n. 66/2014, le novità sopra esaminate sono applicabili agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, ossia per i quali il diritto alla percezione è sorto da tale data. L esigibilità rileva, in particolare, con riferimento ai redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari e postali, operazioni di riporto e pronti contro termine, ecc.

5 Tuttavia, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la lett. a) del comma 7 del citato art. 3, prevede che la nuova aliquota del 26% si applica a quelli percepiti alla data indicata al comma 6 [ ]. Di conseguenza, come precisato nella citata Circolare n. 19/E, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi. Così, se i dividendi sono stati incassati dall , l aliquota applicabile è pari al 26% ancorché la delibera di distribuzione degli stessi sia stata assunta entro il Data delibera Data incasso corrispettivo Ritenuta su dividendi entro il entro il % dall % in parte entro il e in parte dall % su importo incassato entro il e 26% su importo incassato dall dall dall % Le plusvalenze (c.d. capital gain) derivanti da: una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica, da assoggettare a tassazione nel mod. UNICO, nella misura del: 49,72% se realizzate successivamente all esercizio in corso al ; 40% se realizzate fino all esercizio in corso al La tassazione di dette plusvalenze non ha subito modifiche a seguito delle novità sopra esaminate; una partecipazione non qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva sul 100% del relativo ammontare e pertanto sono escluse dal reddito complessivo. La misura dell imposta sostitutiva è aumentata, a decorrere dall , dal 20% al 26%. DECORRENZA PLUSVALENZE Con riferimento alle plusvalenze, il citato art. 6 dispone che l aliquota del 26% è applicabile ai redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzati a decorrere dal 1 luglio A tale proposito l Agenzia nella citata Circolare n. 19/E, ribadendo quanto già affermato nella Circolare , n. 165/E precisa che: le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento. Considerato che rileva esclusivamente la data di perfezionamento della cessione: se la cessione è intervenuta dall e in relazione alla stessa sono state percepite somme a titolo di acconto antecedentemente a tale data, la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 26%; se la cessione è intervenuta entro il la plusvalenza è soggetta a tassazione nella misura del 20%, ancorché il relativo corrispettivo sia percepito successivamente.

6 Al fine di individuare l anno di tassazione della plusvalenza è necessario avere riguardo al momento di incasso del corrispettivo. Pertanto, qualora il corrispettivo sia percepito in parte nel 2014 e in parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata, in ciascun anno per l importo percepito, applicando l aliquota nella misura collegata alla data di cessione. Così, qualora la cessione sia intervenuta entro il e parte del corrispettivo sia incassato nel 2014 e parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata nel 2014 e nel 2015 nella misura del 20%. Data perfezionamento cessione entro il dall Data incasso corrispettivo entro il dall in parte entro il e in parte dall entro il dall in parte entro il e in parte dall Misura tassazione plusvalenza 20% 26% Compensazione plus / minusvalenze Analogamente a quanto previsto in occasione della precedente revisione della tassazione dei redditi di natura finanziaria avvenuta ad opera del DL n. 138/2011, l art. 3, comma 13 del citato DL n. 66/2014 prevede la compensazione limitata delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR con le plusvalenze e redditi diversi. In particolare le minusvalenze realizzate fino al possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate dall nella misura del: 48,08% delle minusvalenze realizzate entro il ; 76,92% delle minusvalenze realizzate dall al Se l ammontare delle minusvalenze / perdite è superiore a quello delle plusvalenze / redditi diversi, l eccedenza, ai sensi dell art. 68, comma 5, TUIR può essere portata in deduzione nei successivi periodi d imposta, non oltre il quarto. AFFRANCAMENTO Come evidenziato nella citata Circolare n. 19/E, al fine di evitare che l aumento dell aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, i commi da 15 a 18 dell art. 3, DL n. 66/2014 prevedono la possibilità di affrancare il costo o il valore d acquisto (o il valore già affrancato all ex art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 461/97 o all ex art. 2, comma 29, DL n. 138/2011) dei titoli, quote (comprese le partecipazioni non qualificate), ecc. posseduti al al di fuori dell esercizio d impresa. A seguito dell affrancamento, dall per la determinazione della plus / minusvalenza può essere assunto il valore al in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore precedentemente affrancato. A tal fine è necessario che il contribuente: eserciti una specifica opzione; effetti il versamento dell imposta sostitutiva del 20% entro il (il 16 cade di domenica). Di fatto, l affrancamento comporta il versamento dell imposta sostitutiva nella misura del 20% della plusvalenza latente risultante da una cessione virtuale al

7 L imposta sostitutiva è determinata: sulla differenza tra il valore delle attività finanziarie al e il valore / costo d acquisto / valore già precedentemente affrancato; per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, oggetto di rivalutazione ex art. 5, Legge n. 448/2001, sulla differenza tra il valore al e il valore rivalutato. Qualora il contribuente abbia rivalutato le partecipazioni all ai sensi dell art. 1, comma 156, Finanziaria 2014, con il versamento dell imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate) entro il , non essendo consentito l affrancamento parziale, dovrà includere dette partecipazioni tra le attività finanziarie da affrancare. ESERCIZIO DELL OPZIONE PER L AFFRANCAMENTO L opzione per l affrancamento va esercitata con modalità differenziate a seconda del regime dichiarativo o del risparmio amministrato scelto dal contribuente per l applicazione dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Regime Dichiarativo Risparmio amministrato Modalità di esercizio dell opzione per l affrancamento L opzione è esercitata dal contribuente effettuando il versamento dell imposta sostitutiva entro il (il 16 cade di domenica). L importo versato e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il dovrà essere indicato nel quadro RT del mod. UNICO L opzione deve riguardare tutte le attività finanziarie in regime dichiarativo (il contribuente dovrà affrancare tutte le partecipazioni non qualificate possedute al ), con eccezione di quelle escluse dall affrancamento, possedute al (non è necessario che siano ancora detenute alla data del versamento dell imposta sostitutiva). Non è consentito un affrancamento parziale e pertanto non è possibile affrancare una parte di una partecipazione qualificata che, autonomamente considerata, rappresenta una partecipazione non qualificata. L opzione deve riguardare tutte le attività finanziarie comprese nel rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, con eccezione di quelle escluse dall affrancamento, possedute al e alla data di esercizio dell opzione. L opzione è esercitata mediante comunicazione resa dal contribuente all intermediario entro il Non è consentito un affrancamento parziale. L imposta sostitutiva va versata dall intermediario entro il dopo aver ricevuto la provvista da parte del contribuente. UTILIZZO DELLE MINUSVALENZE Ai fini della determinazione della base imponibile dell imposta sostitutiva, la Circolare n. 19/E precisa che le plusvalenze e agli altri redditi di natura finanziaria vanno considerati: 1. prioritariamente al netto del 62,50% delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell e non ancora utilizzati in compensazione; 2. successivamente al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall al e non ancora utilizzati in compensazione; 3. infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall affrancamento. L eccedenza delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi, rispetto alle plusvalenze ed agli altri redditi diversi di natura finanziaria, può essere portata in deduzione, nel limite del 76,92%, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall , ma non oltre il quarto.

8 Plusvalenze latenti relative alle partecipazioni non qualificate possedute al (maggiori valori rispetto al costo) (meno) Minusvalenze latenti relative alle partecipazioni non qualificate possedute al (minori valori rispetto al costo) (meno) Minusvalenze realizzate fino al riportabili Differenza positiva base imponibile imposta sostitutiva (20%) Differenza negativa Eccedenza riportabile nei periodi successivi al non oltre il 4 Relativamente all affrancamento delle partecipazioni in regime dichiarativo l Agenzia, nella citata Circolare n. 19/E, propone le seguenti esemplificazioni. Esempio 1 Si ipotizzi la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2012, non ancora compensate 300 Plusvalenze latenti al Di conseguenza: base imponibile imposta sostitutiva ( ) 700 imposta sostitutiva dovuta (700 x 20%) 140 Esempio 2 Si ipotizzi la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2012, non ancora compensate 600 Plusvalenze latenti al Di conseguenza: base imponibile imposta sostitutiva ( ) imposta sostitutiva dovuta 0 Considerato che la base imponibile è negativa, l imposta sostitutiva non è dovuta. La minusvalenza pari a 200 può essere portata in deduzione fino al 2016, nella misura del 76,92% (153,84), delle plusvalenze realizzate dall Esempio 3 Si ipotizzi la seguente situazione: Minusvalenze realizzate nel 2010 non ancora compensate di cui compensabili (1.000 x 62,50%) Plusvalenze maturate al Di conseguenza: base imponibile imposta sostitutiva ( ) - 25 imposta sostitutiva dovuta 0 Considerato che la base imponibile è negativa, l imposta sostitutiva non è dovuta. La minusvalenza pari a 25 può essere portata in deduzione nella misura del 76,92% (19,23), delle plusvalenze realizzate dall e fino al Da quanto sopra si può desumere che è possibile un affrancamento gratuito, senza versamento dell imposta sostitutiva, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze.

9 VALORE DELLE PARTECIPAZIONI AL Il valore al delle partecipazioni non qualificate, da assumere ai fini della determinazione dell imposta sostitutiva del 20% dovuta ai fini dell affrancamento, come specificato nella Circolare n. 19/E, va individuato con le modalità previste dal citato DM Titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati Titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati Ultimo valore di mercato disponibile al Frazione del patrimonio netto della società individuato in base: all ultimo bilancio approvato anteriormente al (trattasi normalmente del bilancio chiuso al ); ovvero ad una relazione giurata di stima redatta da un: - dottore commercialista / esperto contabile; - revisore legale dei conti; - perito iscritto alla CCIAA. RIVALUTAZIONE ALL E AFFRANCAMENTO Come accennato, la Finanziaria 2014 ha previsto la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni possedute, non in regime d impresa, all A tal fine, entro lo scorso , erano richiesti la predisposizione di una perizia giurata di stima ed il versamento dell imposta sostitutiva. Mentre con la rivalutazione va tassato il valore della partecipazione all l affrancamento richiede l individuazione della plusvalenza conseguita dalla virtuale cessione della partecipazione al Di seguito si propone un confronto tra gli elementi che caratterizzano l affrancamento delle partecipazioni non qualificate rispetto alla rivalutazione delle stesse. Rivalutazione ex art. 1, comma 153, Legge n. 147/2013 Affrancamento ex art. 3, commi da 15 a 18, DL n. 66/2014 Interessa le partecipazioni possedute all Interessa le partecipazioni possedute al In presenza di più partecipazioni è possibile scegliere la partecipazione da rivalutare. È possibileuna rivalutazione parziale. È richiesto il versamento dell imposta sostitutiva pari al 2% del valore della partecipazione all Il valore della partecipazione deve risultare da una perizia di stima asseverata. Non assumono rilevanza le minusvalenze. L imposta sostitutiva dovuta doveva essere versata entro il , eventualmente in 3 rate annuali di pari importo. In presenza di più partecipazioni l affrancamento deve riguardare tutte le partecipazioni possedute. Nonè consentitoun affrancamento parziale. È richiesto il versamento dell imposta sostitutiva pari al 20% delle plusvalenze latenti nette al Per la determinazione del valore della partecipazione è possibile fare riferimento alternativamente: - al patrimonio netto della società risultante dall ultimo bilancio approvato; - ad una perizia di stima asseverata. Le minusvalenze, anche latenti, riducono la base imponibile dell imposta sostitutiva. L imposta sostitutiva dovuta va versata entro il I contribuenti che non avessero provveduto alla rivalutazione delle partecipazioni non qualificate entro lo scorso potrebbero valutare la convenienza ad effettuare l affrancamento. Tuttavia, come accennato, qualora la rivalutazione fosse stata effettuata soltanto per alcune partecipazioni, l affrancamento, dovendo interessate tutte le attività finanziarie, dovrà estendersi anche alle partecipazioni già rivalutate. Cordiali saluti. Studio+Com Commercialisti Associati

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