RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE

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1 1 01 Cattolica RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE (le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X) Atti vandalici e dolosi (IA) - settore B Acqua condotta (IB) - settore B INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI (settore A) ALTRI DANNI AI BENI (settore B) GARANZIE BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Ricerca del guasto per acqua condotta (IC) - settore B Altri danni da acqua (ID) - settore B Danno elettrico a impianti elettrici fissi (IE) - settore B Fenomeno elettrico (IF) - settore B Assicurazione del valore a nuovo (IG) - settore A e B Indennità aggiuntiva per danni indiretti a seguito di sinistro causato da incendio, fulmine esplosione o scoppio (IH) - settore A Rinuncia all'azione di surroga (II) - settore A e B Alimenti in congelatore (IL) - settore B Limiti di indennizzo per oggetto (IM) - settore A Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (IN) - settore A e B Aumento del limite di indennizzo per locali non comunicanti (IO) - settore A e B Vetri e cristalli (IP) - settore B Altri danni commessi dai ladri (FA) Furto, rapina fuori dai locali (FB) FURTO (settore C) GARANZIE BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Furto in locali di villeggiatura o su mezzi di trasporto (FC) Limiti di indennizzo per oggetto (FD) Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (FE) Aumento del limite di indennizzo per locali non comunicanti (FF) Assicurazione del valore a nuovo (FG) 1 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

2 RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA (settore D) GARANZIE BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Proprietà di cani appartenenti alle razze pericolose (RA) Avviamento di veicoli a motore (RB) Avviamento di ciclomotori (RC) Collaboratori terzi (RD) Aeromodellismo (RE) Proprietà e uso di armi da fuoco (RF) Lavori di straordinaria manutenzione (RG) Proprietà e conduzione di piscine private (RH) RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO (settore E) GARANZIE BASE GARANZIE AGGIUNTIVE PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA (settore F) GARANZIE BASE GARANZIE AGGIUNTIVE Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente (TA) Estensione all'europa e sanzioni amministrative (TB) PROTEZIONE LEGALE FABBRICATO (settore G) GARANZIE BASE ASSISTENZA (settore H) GARANZIE BASE 2 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

3 Nel testo si intende per: DEFINIZIONI Definizioni valide per l'assicurazione in generale Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Assicurazione o contratto Il contratto di assicurazione. Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.. Socio contraente La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Franchigia La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro. Nucleo familiare L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio La prestazione in denaro dovuta dal Socio contraente a Cattolica. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Definizioni valide per incendio ed elementi naturali (settore A), altri danni ai beni (settore B), furto (settore C) Arredamento L'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, 3 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli). Si intendono compresi nell'arredamento anche biancheria, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer, nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e per cucire, attrezzi sportivi, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di areazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili. Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere, valori, preziosi, opere d'arte e oggetti d'antiquariato. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato. Appartamenti Porzioni di fabbricato destinate ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. Casa Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato. Collezione Raccolta di oggetti dello stesso genere. Dimora abituale La residenza anagrafica dell'assicurato. Dimora saltuaria Casa o appartamento non dimora abituale. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Fabbricato L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate. Fenomeni elettrici Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione 4 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 di alimentazione di rete. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Materiali incombustibili Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Preziosi Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, raccolte e collezioni in genere. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Tetto - copertura - solai Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene). Copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Vetri antisfondamento Si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm. Valori Denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Definizioni valide per responsabilità civile (settori D e E) Cose Gli oggetti materiali e gli animali. Definizioni valide per protezione legale (settori F e G) Sinistro o caso assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso e/o controversia che coinvolge uno o più assicurati. Società Gestionaria ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in viale delle Nazioni n Verona. - tel. 045/ fax 045/ , e di cui Cattolica si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri. 5 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 Unico sinistro o unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati. Definizioni valide per assistenza (settore H) Abitazione Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato. Centrale operativa È la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa, le spese di assistenza previste in polizza. Prestazioni I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato. Sinistro L'evento che determini la richiesta di assistenza dell'assicurato, verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto. Forme di garanzia Primo rischio assoluto (PRA) La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. ll valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà a Cattolica. Valore intero (VI) La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile. 6 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto del contratto Con il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella scheda di polizza (MOD. ES NOICASA 1 - ED. 04/2007). Art. 2 - Operatività del contratto Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in scheda di polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate in polizza. Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell assicurato o del Socio contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 4 - Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Socio contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 5 - Altre assicurazioni L'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile. Art. 6 - Modifiche al contratto Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto. Art. 7 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il primo premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Il Socio contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze pattuite. Il premio deve essere pagato all agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica. Se il Socio contraente non paga il primo premio, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Socio contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il Socio contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all agente in qualità di agente Cattolica; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l agente in qualità di agente Cattolica. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00). AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti 7 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 diversi, e quindi con un unica operazione di importo complessivamente superiore a euro ,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante. Art. 8 - Durata La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza. Art. 9 - Aggravamento del rischio L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. Il diritto all indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall assicurato. Art Diminuzione del rischio L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo recesso. Art Proroga del contratto e disdetta Se il Socio contraente lo richiede e viene pertanto indicato SI alla voce tacito rinnovo nella scheda di polizza, il contratto verrà rinnovato per un anno e così successivamente. È facoltà delle parti recedere dal contratto comunicando la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Art Verifica dello stato delle cose assicurate La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra Cattolica e l assicurato. Art Indicizzazione della garanzia Con esplicita pattuizione (risposta SI alla relativa domanda di polizza) le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle garanzie incendio, altri danni ai beni, furto e R.C. sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice; c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, semprechè le somme assicurate e i massimali indicati alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola. In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, Cattolica 8 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il Socio contraente non accetti l'adeguamento, Cattolica ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Socio contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Socio contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie prestate nella forma a P.R.A.. In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Sarà tuttavia in facoltà del Socio contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio. Art Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria. Art Recesso in caso di sinistro Dopo la denuncia di ogni sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente la parte di premio imponibile versata (esclusi i diritti) e non goduta. Art Foro competente Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente contratto è competente il foro ove ha sede o la residenza il domicilio elettivo del Socio contraente e/o assicurato. 9 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

10 Art Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, restano a carico del Socio contraente. 10 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

11 INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - SETTORE A ALTRI DANNI AI BENI - SETTORE B Garanzia base Art Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato e/o all'arredamento, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di: incendio ed elementi naturali - settore A incendio; fulmine, escluso fenomeno elettrico; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. altri danni ai beni - settore B caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; caduta satelliti. Art Estensioni di garanzia Sono inoltre compresi nell'assicurazione: Incendio ed elementi naturali - settore A a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione incendio ed elementi naturali - settore A cagionati con colpa grave del Socio contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 20 "Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali" che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 50 m da esse; c) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; e) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non; f ) i danni alla copertura del fabbricato da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di euro ,00; g) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuti a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. In nessun caso Cattolica indennizzerà importi superiori a euro 2.000,00 per sinistro; h) i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi che abbiano come conseguenza un incendio. i ) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che abbiano come conseguenza un incendio. 11 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

12 La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui alla presente estensione di garanzia anche se verificatisi durante il suddetto periodo; l ) i danni causati da incendio ad oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze), purché il sinistro colpisca anche le cose contenute nel fabbricato stesso e sempre che sia operante la garanzia incendio arredamento. m) le spese documentate per la duplicazione della carta d'identità, della patente e del passaporto distrutti o danneggiati all'assicurato e ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia incendio ed elementi naturali. n) il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Altri danni ai beni - settore B a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione - altri danni ai beni - settore B cagionati con colpa grave del Socio contraente o dell'assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso al Socio contraente e/o all assicurato; c) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, compresi atti di terrorismo o sabotaggio che non abbiano come conseguenza un incendio. La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni di cui alla presente estensione di garanzia anche se verificatisi durante il suddetto periodo. e) le spese documentate per la duplicazione della carta d'identità, della patente e del passaporto distrutti o danneggiati all'assicurato e ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia altri danni ai beni; f ) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni. Qualora un eventuale sinistro risulti coperto da altra polizza di assicurazione, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza alla somma assicurata da tale altra polizza; g) Cattolica garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Art Esclusioni Incendio ed elementi naturali - settore A I. Non sono compresi in garanzia i danni: a) cagionati con dolo del Socio contraente o dell'assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da 12 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

13 alluvioni e da allagamenti; d) di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione; e) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; f ) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; g) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; h) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 Estensioni di garanzia settore A lettera n). II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 Estensioni di garanzia, settore A, lettera e) (eventi atmosferici), Cattolica non risponde dei danni: a) verificatisi all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; c) subiti da: recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. III. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 Estensioni di garanzia lettera f) (sovraccarico neve), sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o ricostruzione. IV. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 Estensioni di garanzia lettera g) (danni da gelo), sono escluse dall'assicurazione: le spese per demolizione di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura; i danni conseguenti a rotture causate da gelo avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate. V. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 Estensioni di garanzia settore A lettere i),l),m), Cattolica non risponde dei danni: di inondazione, frana, dispersione di liquidi; di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; 13 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

14 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata. Altri danni ai beni - settore B I. Non sono compresi in garanzia i danni: a) previsti per le garanzie del settore A di polizza; b) cagionati con dolo del Socio contraente o dell'assicurato; c) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici; d) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi; e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f ) di scritte e imbrattamento; g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; h) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere; i ) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 settore B lettera g). II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 Estensioni di garanzia settore B lettere d), e), Cattolica non risponde dei danni: da frana, dispersione di liquidi; di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata. Art Garanzie prestate e somme assicurate Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e all'arredamento nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal Socio contraente, specificate nella scheda di polizza. Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato. Relativamente alla garanzia per l'arredamento si precisa che: per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg; per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata. Art Beni non compresi in garanzia Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. 14 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

15 Art Caratteristiche dei fabbricati Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti. Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l arredamento da assicurare si trovi all interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli. Art Assicurazione parziale Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 46 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto. Art Deroga alla proporzionale A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 Assicurazione parziale, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto. Art Delimitazioni territoriali e di uso La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere: situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino; adibito a uso abitativo. 15 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

16 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza) Art Atti vandalici e dolosi (IA) - settore B Cattolica risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva, entro i massimali indicati nella scheda di polizza, causate da atti vandalici o dolosi che non abbiano come conseguenza un incendio. Sono esclusi dall'assicurazione i danni di scritte o imbrattamento all esterno dei locali assicurati. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto per la somma assicurata scelta dal socio contraente e indicata nella scheda di polizza. Sono compresi i danni cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Art Acqua condotta (IB) - settore B Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi. Cattolica non risponde: dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione; dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature; dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate; delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. I danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati saranno risarciti con il limite del 20% della somma assicurata. Art Ricerca del guasto per acqua condotta (IC) - settore B Cattolica indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "acqua condotta", con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5 (cinque per mille) della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per il fabbricato. Art Altri danni da acqua (ID) - settore B Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento, nonchè a parquet e moquette, dalla fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per l'arredamento. Art Danno elettrico a impianti elettrici fissi (IE) - settore B Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, entro i massimali indicati nella scheda di polizza. La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili. Cattolica non risponde dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi 16 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

17 del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto. Art Fenomeno elettrico (IF) - settore B Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'arredamento, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni per l'arredamento. Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o riconducibili a carenze di manutenzione. Art Assicurazione del valore a nuovo (IG) - settore A e B Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per l'arredamento, a parziale deroga dell'art. 46 Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno - Arredamento", in caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, ad eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito. Art Indennità aggiuntiva per danni indiretti a seguito di sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione o scoppio (IH) - settore A In relazione alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà aumentato del 10% per danni indiretti che l'assicurato sopporta in conseguenza del danno subito. Art Rinuncia all'azione di surroga (II) - settore A e B Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso: le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; gli ospiti dell'assicurato; gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché questi, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile. Art Alimenti in congelatore (IL) - settore B Cattolica risponde dei danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione per: a) mancata o diminuita produzione del freddo; b) fuoriuscita della miscela congelante, con il massimo di euro 150,00 per sinistro. La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione di freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore e purchè tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. 17 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

18 Art Limiti di indennizzo per oggetto (IM) - settore A e B Relativamente all'arredamento, per la garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni, fermo quanto disposto dall'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: i valori saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00; i preziosi saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg; le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue, opere d'arte e oggetti di antiquariato e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi i mobili di antiquariato, saranno indennizzabili con il limite di euro ,00 per singolo oggetto o singola collezione. Art Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (IN) - settore A e B A parziale modifica dell'art. 23 Garanzie prestate e somme assicurate, per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg. Art Aumento del limite di indennizzo per locali non comunicanti (IO) - settore A e B A parziale deroga dell'art. 23 Garanzie prestate e somme assicurate, per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione, l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata. Art Vetri e cristalli (IP) - settore B Cattolica risponde dei danni materiali e diretti a causa di rottura accidentale o per fatto di terzi (escluse le semplice rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti porte, vani scala e finestre. S'intendono incluse anche le cabine - doccia, nonché gli specchi di arredamento. La garanzia vale anche per i danni di rottura: a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti; b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma l'esclusione prevista dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasione di insurrezione; c) causate da onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Cattolica rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro. Cattolica non indennizza i danni: a) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari; b) avvenute in occasioni di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche; c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal socio contraente, specificate nella scheda di polizza. La determinazione del valore delle cose assicurate con tale garanzia dovrà essere svolta 18 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

19 secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. 19 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

20 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI Art Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Obblighi dell'assicurato L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui. Denuncia di sinistro a Cattolica L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Denuncia all'autorità Giudiziaria L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica. Art Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 45 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto. Art Determinazione del danno da parte dei periti I. Mandato Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. 20 / 57 COPIA PER IL CONTRAENTE

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