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1 Numero 4/2011 Pagina 1 di 9 Pubblicata in G.U. la Legge Finanziaria 2011 Numero : 4/2011 Gruppo : FINANZIARIA Oggetto : FINANZIARIA 2011 Norme e prassi : LEGGE N. 220 DEL PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 297 IL Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 297 del , la legge di Stabilità 2011 è stata definitivamente approvata. Il testo normativo presenta un limitato contenuto di disposizioni di natura fiscale, che possono essere così sintetizzate: Sintesi semplificazione ed estensione della solidarietà in ambito di leasing immobiliare; a regime l agevolazione per la piccola proprietà contadina; proroga della detassazione dei premi di produttività; sanzioni al rialzo in caso di ravvedimento operoso e di adesione agli istituti deflativi del contenzioso; credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo; proroga della detrazione del 55%, da usufruire in 10 rate anziché in 5; imponibili Iva le cessioni di immobili abitativi entro 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione. Gli argomenti 1. PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI STABILITÀ 2. LEASING IMMOBILIARE E LOCAZIONE FINANZIARIA 3. ACCERTAMENTO E APPARATO SANZIONATORIO 4. CREDITO D IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO 5. NESSUN RIALZO PER LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 6. A REGIME L AGEVOLAZIONE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA 7. PROROGATA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ 8. PROROGATA LA DETRAZIONE 55% CON IL LIMITE DI 10 RATE E LE POSSIBILE SCELTE DEL CONTRIBUENTE 9. PROROGATA LA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI 10. CESSIONI IMMOBILI ABITATIVI IMPONIBILI IVA 1

2 Numero 4/2011 Pagina 2 di 9 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di stabilità 2011 L iter di approvazione della Legge di stabilità 2011 si è concluso: la Finanziaria 2011 è stata infatti pubblicata sul S.O. n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n La legge di Stabilità non contiene molte novità in ambito fiscale, in quanto la maggior parte delle disposizioni in essa racchiuse costituiscono proroghe di disposizioni già vigenti. Tra le più rilevanti misure fiscali si confermano: la proroga per il 2011 della detrazione del 55%; l inasprimento delle sanzioni relative al ravvedimento operoso e agli istituti deflativi del contenzioso; la proroga per il 2011 della detassazione dei premi di produttività; l inserimento a regime delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. FINANZIARIA 2011 Comma Argomento 15 Leasing 16 Imposta sostitutiva locazione 17 Controlli formali ex 36-ter d.p.r. 600/1973; Accertamento parziale ex art. 41-bis d.p.r. 600/1973 e art. 54 d.p.r. 633/ ,19,20 Istituti deflativi del contenzioso 20 Ravvedimento operoso 25 Credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo 39 Abrogazione aumento contributivo 41 Agevolazione per la piccola proprietà contadina a regime 47 Detassazione premi produttività prorogata fino al Detrazione 55% prorogata fino al Detrazione carichi di famiglia per i non residenti prorogata fino al Regime imponibilità Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo Leasing immobiliare e locazione finanziaria (commi 15 e 16 della Per rilanciare il leasing immobiliare la Finanziaria 2011 punta alla semplificazione. Per questo viene previsto che: per i contratti di locazione finanziaria in essere al 1 gennaio 2011, le imposte ipo-catastali siano sostituite da un imposta sostitutiva, da versare in un unica soluzione entro il , in misura pari all imposta di registro applicata sui canoni di locazione finanziaria, ridotta del 4% e moltiplicata per gli anni di 2

3 Numero 4/2011 Pagina 3 di 9 durata residua dei relativi contratti 1. Le modalità di pagamento saranno stabilite con provvedimento dell Agenzia delle Entrate da emanare entro il ; le imposte dovute a seguito di cessione di immobili concessi in leasing da parte delle banche e degli intermediari finanziari, poi riscattati dall utilizzatore, siano dovute in misura fissa 2. Viene inoltre stabilito che: l utilizzatore dell immobile sia solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte 3 ; dal 2011, in caso di acquisto di un immobile anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale; i contratti di locazione finanziaria immobiliare rientrano tra quelli per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d uso. Dal 2011 in caso di acquisto di immobile da concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono in misura integrale NOVITA LEASING IMMOBILIARE Il contratto di locazione finanziaria immobiliare necessita di registrazione solo in caso d uso Imposta sostitutiva alle imposte ipo-catastali per i contratti in essere al Imposte in misura fissa per le cessioni di immobili concessi in leasing poi riscattati Utilizzatore solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle imposte Accertamento e apparato sanzionatorio (commi da 17 a 22 della legge di stabilità 2011) Potenziamento dell accertamento parziale e aumento delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea o tramite atto dell Amministrazione finanziaria. La legge di stabilità 2011, infatti, prevede: l ampliamento dei poteri degli uffici periferici dell amministrazione finanziaria: il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall articolo 36-ter del 1 In deroga alle disposizioni di cui all articolo 3 della L. 212/ Introdotto il comma 10-ter 1 all articolo 35 del D.L. 223/2006 poi convertito in L. 248/ Introdotto il comma 1-ter all articolo 57 del d.p.r. 131/

4 Numero 4/2011 Pagina 4 di 9 D.p.r. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione 4 ; l accertamento parziale ex art. 41-bis del D.p.r. 600/1973 è ammesso anche dopo gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari 5 ; l inasprimento delle sanzioni applicabili, a partire dal 1 febbraio 2011, agli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso. Mentre per il ravvedimento operoso la data del fa riferimento alle violazioni commesse dal contribuente, per gli altri istituti l aumento ha effetto per gli atti emessi dal 1 febbraio 2011, e per la conciliazione giudiziale si guarda ai ricorsi presentati da tale data. Ravvedimento Alle violazioni commesse Operoso Conciliazione Giudiziale Fa riferimento Ai ricorsi presentati A decorrere dal Altri istituti Agli atti emessi deflativi Sanzioni previste dal (secondo la Finanziaria 2011) Sanzioni attualmente in vigore Istituto 1/6 del minimo 1/8 del minimo 6 Adesione agli inviti al contradditorio e ai pvc 1/3 del minimo 1/4 del minimo 7 Accertamento con adesione 1/3 del minimo 1/4 della sanzione irrogata 8 Acquiescenza Accertamento Definizione agevolata 4 Modifica all articolo 36-ter del D.p.r. n. 600/ Modifica all articolo 41-bis, comma 1, del D.p.r. 600/1973 e all articolo 54 del D.p.r. 633/ Artt. 5, comma 1-bis e 5-bis del D.lgs. 218/ Artt. 2 e 3 del D.lgs. 218/ Artt. 15 D.lgs. 218/1997 e 16,17 del D.lgs. 472/

5 Numero 4/2011 Pagina 5 di 9 Acquiescenza e accertamento, 1/6 dell irrogato 1/8 della sanzione irrogata 9 nel caso in cui l avviso di accertamento non sia preceduto da inviti a comparire o da un pvc definibile 40% 1/3 delle sanzioni 10 Conciliazione giudiziale 1/10 del minimo 1/12 del minimo 11 Ravvedimento operoso breve 1/8 del minimo 1/10 del minimo 12 Ravvedimento operoso lungo Credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo (comma 25 della La Finanziaria 2011 ha istituito un credito d imposta, nel limite di 100 milioni di Euro, a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo alle università o agli enti pubblici di ricerca, per investimenti realizzati a partire dal e fino al Il credito d imposta dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi, esso: non concorrerà alla formazione del reddito; non concorrerà alla formazione della base imponibile IRAP; non avrà rilevanza ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi; non avrà rilevanza rispetto ai criteri di inerenza delle spese; sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con un successivo decreto saranno stabilite le modalità di attuazione della norma, quindi gli interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del credito. Nessun rialzo per le aliquote contributive (comma 39 della Il testo definitivo della Finanziaria 2011 abroga la disposizione di legge 13 (Finanziaria 2008) che prevedeva l innalzamento delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, gli artigiani/commercianti, i coltivatori diretti e i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. L aumento delle suddette aliquote, fissato nella misura dello 0,09%, sarebbe dovuto avvenire a partire dal 1 gennaio Le aliquote, invece, sempre a partire dal 1 gennaio 2011, saranno incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento, ossia alla quota della retribuzione lorda versata sotto forma di contributo obbligatorio. 9 Art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 218/ Art. 48 D.lgs. 546/ Art. 13, comma 1, lett. a) D.lgs. 472/ Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs. 472/ Articolo 1, comma 10, Legge n. 247/

6 Numero 4/2011 Pagina 6 di 9 A regime l agevolazione per la piccola proprietà contadina (comma 41 della La Finanziaria 2011 porta a regime l agevolazione per la piccola proprietà contadina 14, che prevede l esonero dall imposta di bollo, consente il pagamento dell imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (168 Euro) e l imposta catastale nella misura dell 1%. Eliminato, infatti, il termine del 31 dicembre 2010, il regime agevolativo sarà operativo senza scadenza. Imposta di bollo ESENTE AGEVOLAZIONI piccola proprietà contadina A REGIME Imposta di registro IN MISURA FISSA Imposta ipotecaria IN MISURA FISSA Imposta catastale 1% Prorogata la detassazione dei premi di produttività (comma 47 della Via libera al contratto di produttività con la legge di stabilità 2011, che conferma la proroga, per l anno 2011, della detassazione dei premi di produttività 15, con un doppio sconto, Irpef ed Inps. In base a questa disposizione di legge, per i lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un reddito non superiore a 40 mila euro: il dipendente può assoggettare i redditi, percepiti in relazione agli incrementi di produttività e al lavoro straordinario, all imposta sostitutiva del 10% in luogo dell Irpef e delle relative addizionali; il datore di lavoro beneficia dello sgravio dei contributi dovuti, nel limite delle risorse disponibili. Tali benefici sono concessi comunque su un ammontare non superiore a 6 mila euro. Periodo d imposta Agevolazione massima Limite di reddito Prorogata la detrazione 55% con il limite di 10 Attesissima da tutti i contribuenti che stavano decidendo di avviare gli interventi per il risparmio energetico, la proroga della detrazione del 55% Modifica all articolo 2, comma 4-bis del D.l. 194/2009, convertito in L. 25/ Modifica all articolo 5, comma 1, del D.l. 185/2008, convertito in L. 2/ Prevista all articolo 1, commi della L. 296/

7 Numero 4/2011 Pagina 7 di 9 rate e le possibili scelte del contribuente (comma 48 della sugli interventi di riqualificazione energetica è stata confermata fino al , pur se con una modifica: il bonus fiscale, infatti, sarà ripartito in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto precedentemente. Resta confermato la semplificazione burocratica che prevede che non sia necessario l attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Mentre rimane necessario l invio all Agenzia delle Entrate dell apposita comunicazione attestante il proseguimento dei lavori nel periodo d imposta successivo. LE NOVITA SUL 55% STABILITE DALLA FINANZIARIA 2011 PROROGA AL 2011 RIPARTIZIONE DEL BONUS IN 10 RATE Se i pagamenti per lavori di riqualificazione energetica non terminati nel 2010 sono avvenuti entro il , le persone fisiche e i professionisti possono usufruire della detrazione del 55% in Unico 2011 (periodo d imposta 2010) godendo della ripartizione in 5 rate, se attestano che i lavori non sono stati ultimati entro il Invece, coloro che non avendo capienza d imposta nel Mod. Unico 2011, rischiano di non beneficiare della detrazione, possono decidere di rinviare all anno della fine lavori l inizio della detrazione del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando la rateazione decennale anziché quinquennale. Esempio Il sig. Rossi ha effettuato lavori di risparmio energetico nell anno 2010, che proseguiranno durante i primi mesi del 2011, ed ha provveduto a saldare le fatture il per un importo complessivo di Euro Egli potrà: portare in detrazione l importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2011 (periodo d imposta 2010) usufruendo di uno sconto di (riportabile in 5 anni). A tal fine il sig. Rossi dovrà predisporre l apposita attestazione, in cui afferma che i lavori di riqualificazione energetica non sono stati ultimati nel 2010, ed inviare la comunicazione alle Entrate entro 17 Per maggiori approfondimenti riguardo tale tematica si veda nostra CDG 229/

8 Numero 4/2011 Pagina 8 di 9 il con i dati dei bonifici sostenuti nel 2010; attendere la fine dei lavori e portare in detrazione l importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2012 (periodo d imposta 2011) usufruendo di uno sconto di 825 (riportabile in 10 anni). In questo caso non sarà necessario né predisporre l attestazione né inviare la comunicazione alle Entrate. Resta fermo l obbligo di invio all Enea della comunicazione di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli stessi. Come noto, la detrazione relativa alle spese sul risparmio energetico prevede oltre all obbligo di effettuare il bonifico (per le persone fisiche e i lavoratori autonomi) anche quello inviare l apposita comunicazione all Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nel caso in cui manchi la comunicazione, il pagamento è ininfluente al fine della detrazione in esame. Pertanto, se la fine dei lavori non è ancora avvenuta, la detrazione non inizierà nell anno in cui è avvenuto il pagamento, ma sarà posticipata a quello in cui avviene la conclusione dell opera. Tuttavia, è consentito al contribuente di usufruire della detrazione nel periodo d imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo, costituendo così un eccezione alla regola generale secondo la quale bisognerebbe attendere la fine dei lavori e la comunicazione all Enea. Persone fisiche e professionisti che: hanno effettuato i pagamenti entro il ; non hanno ultimato i lavori nel 2010 DETRAZIONE 55% Anno in cui avviene la fine dei lavori e la comunicazione all ENEA È possibile Attestazione che i lavori non sono ultimati Purché Anno in cui avviene il pagamento 8

9 Numero 4/2011 Pagina 9 di 9 Prorogata la detrazione per carichi di famiglia ai non residenti Prorogata fino al la detrazione per carichi di famiglia prevista all articolo 12 del T.u.i.r. a favore dei soggetti non residenti 18, spettante: per i familiari a carico; (comma 54 della nel caso in cui il soggetto beneficiario non goda già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale; purché il richiedente attesti il sussistere delle condizioni con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la documentazione del Paese d origine tradotta in italiano. La Finanziaria 2011 stabilisce che tale detrazione non rileva ai fini della determinazione dell acconto Irpef per l anno Cessioni immobili abitativi imponibili Iva (comma 86 della La Finanziaria 2011 innalza da 4 a 5 anni, dall ultimazione dei lavori, il periodo di tempo entro il quale la vendita dell immobile abitativo, da parte dell impresa che lo ha costruito o ristrutturato, è sottratto al regime di esenzione. Pertanto, sono imponibili ai fini Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni dal termine di costruzione/ristrutturazione, non più entro 4 anni, come previsto precedentemente. 18 Modifica all articolo 1, comma 1324, della L. 296/

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