1. Nozione di mandato collettivo

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1 895 Titolo III - Dei singoli contratti Revoca del mandato collettivo. (1) Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [ ]. (1) Cfr. artt , d.p.r , n. 207 (Regolamento di esecuzione e di attuazione); art. 37, d.lgs , n. 163 (Codice degli appalti). 1. Nozione di mandato collettivo. 1. Nozione di mandato collettivo Si ha mandato collettivo per la cui revoca, a norma dell art cod. civ., occorre il consenso di tutti i mandanti quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l identità dell oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo. Cass , n , rv Il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell incarico in ragione dell adesione degli altri, in vista del compimento dell affare unico, indivisibile ed indistinto. Ne consegue che, in conformità alla previsione dell art cod. civ., ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve necessariamente provenire da tutti i mandanti. Cass , n , rv In tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, di cui all art. 23, comma 9, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (ratione temporis vigente), spetta all impresa mandataria, o «capogruppo», esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto; inoltre, non essendo automatica la rappresentanza processuale, l impresa capogruppo, per poter proporre un appello anche a nome delle imprese rappresentate, è tenuta a spenderne il nome, essendo priva di legittimazione processuale qualora come nel caso di specie lo abbia proposto in proprio. Cass , n , rv Rinunzia del mandatario. (1) Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni [1223 ss.] al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario [1747]. (1) Cfr. art. 24, d.lgs , n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria) Morte o incapacità del mandante o del mandatario. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [1722 n. 4, 1723; l.f. 78, 201], il mandatario che ha iniziato l esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità [1425] del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze. In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell art n. 4 cod. civ., gli atti compiuti dal rappresentante nell esplicazione dell attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione). Cass , n. 3959, rv Qualora un soggetto detenga un azienda commerciale in virtù di un mandato stipulato con il proprietario, neanche l estinzione di tale contratto per morte del mandante vale a trasformare il mandatario in possessore del bene ove l interversione non si manifesti in uno o più atti esterni dai quali sia possibile desumere la modificata relazione del mandatario con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell altrui possesso e l affermazione del proprio. Cass , n. 4404, rv Mancata conoscenza della causa di estinzione. Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1326].

2 1730 Libro IV - Delle obbligazioni Estinzione del mandato conferito a più mandatari. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari Sezione II Della commissione Nozione. Il contratto di commissione è un mandato [1703, 1826] che ha per oggetto l acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario [1705; c.p.c. 532; l.f. 78]. 1. Profili generali. 1. Profili generali Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest ultimo l obbligo della custodia ai sensi dell art cod. civ., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art cod. civ. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti «esterni», quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa. Cass , n , rv Operazione a fido. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l operazione, se il committente non ha disposto altrimenti [1744, 2210]. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione [1711]. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente Misura della provvigione. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità [1709, 1740]. 1. Profili generali. 1. Profili generali Il contratto di commissione ha natura onerosa e pertanto le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe; sicché, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornire la prova delle singole voci di spesa. Cass , n. 986, rv Revoca della commissione. Il committente può revocare l ordine di concludere l affare fino a che il commissionario non l abbia concluso [ ]. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell opera prestata Commissionario contraente in proprio. Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione [1395]. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.

3 897 Titolo III - Dei singoli contratti Star del credere. Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del credere» risponde nei confronti del committente per l esecuzione dell affare [1715]. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l affare [1733]. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. Sezione III Della spedizione (1) (1) Cfr. l , n (Professione di spedizioniere doganale); l , n. 213 (Adeguamento dell attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell interscambio internazionale delle merci); artt. 76, 80, 82, d.lgs , n. 59 (Servizi nel mercato interno) nonché d.m (G.U , n. 10); d.lgs , n. 58 (Servizi postali) Nozione. Il contratto di spedizione è un mandato [1703] col quale lo spedizioniere assume l obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante [1705], un contratto di trasporto [1678, 1679] e di compiere le operazioni accessorie. 1. Prestazioni accessorie Trasporti internazionali. 1. Prestazioni accessorie Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle «operazioni accessorie» alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art cod. civ.), la legge rimette all autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari containers per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei containers fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione). Cass , n. 4900, rv Lo spedizioniere che abbia assunto l incarico di provvedere (nella specie curando l esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell art cod. civ. sul contenuto del contratto di spedizione risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell art cod. civ. Cass , n , rv Trasporti internazionali Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del cod. civ. Cass , n. 2898, rv Revoca. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l attività prestata [1671, 1685, 1734, 2227, 2237] Obblighi dello spedizioniere. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo [1710, 1711]. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario [1699]. 1. Obbligazioni e responsabilità dello spedizioniere.

4 1740 Libro IV - Delle obbligazioni Obbligazioni e responsabilità dello spedizioniere Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione. Cass , n. 3354, rv Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle «operazioni accessorie» alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art cod. civ.), la legge rimette all autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina del tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. Il relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari containers per il trasporto di merce,i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei containers fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione). Cass , n. 4900, rv In tema di contratto di spedizione, ai sensi dell art cod. civ., lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l obbligatorietà. Cass , n , rv Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie, due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave) deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l idoneità a quel determinato carico. Cass , n. 1312, rv Diritti dello spedizioniere. La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l esecuzione dell incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione [1709, 1733]. Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria [2951] Spedizioniere vettore. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore [ ]. Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere il contratto di trasporto con terzi in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l incarico, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell art cod. civ., è necessario che egli assuma l unitaria obbligazione dell esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell operazione complessiva. L accertamento dell avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un indagine circa il contenuto dell intento negoziale, affidata esclusivamente a giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base delle espresse dichiarazioni delle parti, aveva qualificato il contratto come di spedizione semplice, non attribuendo rilievo decisivo ai fini della qualificazione in termini di spedizione-trasporto, all elemento indiziario costituito dal compenso forfettario). Cass , n. 2898, rv Capo X Del contratto di agenzia (1) (1) Cfr. l , n. 204 (Agente e rappresentante di commercio); d.lgs , n. 303 (Agenti commerciali indipendenti); artt. 74, 80, d.lgs , n. 59 (Servizi nel mercato interno) nonché d.m (G.U , n. 10) Nozione. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (1). Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (2).

5 899 Titolo III - Dei singoli contratti (1) Cfr. art. 9, l , n. 204 (Agente e rappresentante di commercio); art. 3, l , n. 173 (Vendita diretta a domicilio); artt. 74, 80, d.lgs , n. 59 (Servizi nel mercato interno). (2) Comma aggiunto ex art. 1, d.lgs , n. 303 e così sostituito ex art. 1, d.lgs , n. 65 (Agenti di commercio). 1. Caratteri del contratto di agenzia Autonomia e stabilità dell incarico Requisiti soggettivi e forma del contratto Agenzia e procacciamento di affari Agenzia e concessione in vendita Agenzia e lavoro subordinato Propagandista editoriale Supervisore. 1. Caratteri del contratto di agenzia L attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l obbligazione tipica dell agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine. Va conseguentemente escluso il diritto alle provvigioni ove i prodotti della preponente vengano offerti a enti e soggetti pubblici, nella specie, strutture ospedaliere o aziende sanitarie pubbliche, non essendo ipotizzabile un convincimento ad ordinare il prodotto, ma mera propaganda, atteso il vincolo delle procedure amministrative di evidenza pubblica in materia di conclusione di contratti. Cass , n , rv La configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l atto di conferimento dell incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano. Cass , n , rv Autonomia e stabilità dell incarico La società assicuratrice che si sia avvalsa dell attività dell agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell art cod. civ, a rispondere dei danni prodotti dall agente stesso nell esercizio dell incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato. Cass , n. 1516, rv Requisiti soggettivi e forma del contratto In tema di contratto di agenzia, avente ad oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari, in difetto di iscrizione nell apposito albo, non compete al mediatore finanziario per l opera prestata il diritto al compenso, essendo pacifico il divieto di stipulare contratti di agenzia per chi non è iscritto nell albo di cui alla legge 12 marzo 1968, n (Nella specie la S.C., nell enunciare il suddetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda, esperita da una società finanziaria nei confronti del proprio agente, di ripetizione delle mediazioni e provvigioni a quello corrisposte perché indebite). Cass , n. 5428, rv La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. Cass , n. 1824, rv Agenzia e procacciamento di affari Il diritto dell agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex art cod. civ.; altrettanto vale per il procacciatore d affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro riconducibile alla figura dell agente o del procacciatore d affari, l attività intercorsa tra il resistente e un sindacato, volta a procacciare deleghe relative a pratiche dei lavoratori, successivamente espletate dall organizzazione sindacale). Cass , n , rv Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell attività dell agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all imprenditore da cui ha ricevuto l incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell agente è stabile, avendo egli l obbligo di svolgere l attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle di legge o di contratto che lo presuppongono (come nella specie l indennità di mancato preavviso, l indennità suppletiva di clientela e l indennità di cessazione del rapporto). Cass , n , rv L attività negoziale svolta per conto di un terzo che consista sia nel procurare ordini di produzione di manufatti, che nel seguirne la realizzazione tecnica, con corrispettivo calcolato a provvigione e pagamento con rilascio di fattura, non è inquadrabile nel lavoro subordinato né nel contratto di agenzia, ma piuttosto in una autonoma forma di collaborazione con carattere di continuità consistente in una atti-

6 Libro IV - Delle obbligazioni 900 vità complessa mista, di natura al tempo stesso commerciale e tecnica, riconducibile alla figura del procacciatore d affari; ne consegue che per lo svolgimento di tale attività non è necessaria l iscrizione ad alcun albo professionale e non sussiste titolo per pretendere la restituzione delle provvigioni corrisposte, così come previsto per il rapporto di mediazione, con norma eccezionale, dall art. 6 della legge n. 39 del Cass , n. 1441, rv Nel rapporto di agenzia che si distingue dal rapporto di procacciatore d affari, per la continuità e la stabilità dell attività dell agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell ambito di una determinata sfera territoriale le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, od anche un minimo forfettario; ne consegue che l esiguità dei compensi percepiti dal lavoratore non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia. Cass , n , rv Il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell una ovvero dell altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all indennità di mancato preavviso, all indennità suppletiva di clientela ed all indennità di cessazione del rapporto. Cass , n , rv Agenzia e concessione in vendita La concessione di vendita è un contratto atipico avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l obbligo per il concessionario sia di promuovere la stipulazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante. Cass , n , rv Agenzia e lavoro subordinato L elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell imprenditore, che sopporta il rischio dell attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come rapporto di lavoro subordinato l attività svolta alle dipendenze di una compagnia di assicurazione, in considerazione di indici quali l inserimento del lavoratore nell organizzazione aziendale della compagnia, la soggezione alle direttive dell Istituto, l obbligo di rispettare un orario giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione dei clienti da visitare e degli itinerari, l obbligo di avvisare in caso di assenza, l obbligo di partecipare a riunioni per riferire sull attività svolta, il rimborso spese e la copertura assicurativa per malattie e gli assegni familiari, pur in presenza di un diverso nomen iuris risultante dalla lettera di incarico). Cass , n. 9696, rv In tema di attività svolte fuori dall azienda, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall itinerario prestabilito dall imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell imprenditore, dovendosi, per contro, escludere che l esistenza d istruzioni e l obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poichè il lavoratore era obbligato a svolgere l attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni). Cass , n , rv Propagandista editoriale Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a dirigenti scolastici ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai (fermo rimanendo che non esiste alcun obbligo degli studenti di acquistare i libri di testo dall editore, potendo anche averli in comodato o acquistarli sul mercato dell usato), è un rapporto atipico e non è inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia (con conseguente insussistenza del diritto del «promotore» a ricevere le provvigioni sugli affari postcontrattuali, ai sensi dell art. 1748, comma terzo, cod. civ. e l indennità di cessazione ex art cod. civ.), poiché il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolge neppure attività volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale evento come un fatto esterno all attività di pubblicità e, per di più, eventuale. Cass , n. 3709, rv Supervisore Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la di-

7 901 Titolo III - Dei singoli contratti sciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone la validità e l efficacia. Ne consegue che, la revoca dell incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia. Cass , n , rv Diritto di esclusiva. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [1748], né l agente può assumere l incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [1567, 1568]. 1. Carattere dispositivo della norma Riferimento alla zona: divieto di concorrenza Risarcimento del danno. 1. Carattere dispositivo della norma Il diritto di esclusiva previsto dall art cod. civ. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all agente. (Nella specie, la S.C., applicando l art. 384 cod. proc. civ., ha corretto la motivazione della sentenza di merito là dove era stata esclusa l esistenza di una clausola di esclusiva in ragione del fatto che, nel contratto di agenzia, non fosse contemplata una espressa pattuizione ad escludendum alios nei confronti dello stesso proponente. Cass , n , rv Il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto. Cass , n , rv Riferimento alla zona: divieto di concorrenza In tema di rapporto di agenzia, il divieto sancito all agente dall art cod. civ., di trattare affari nella stessa zona e per lo stesso ramo per più imprese in concorrenza tra loro si applica anche alle situazioni sopravvenute ove, come nella specie, stante il consenso originario al duplice incarico nella presupposizione che la seconda impresa si limitasse alla distribuzione dei prodotti della prima, l impresa copreponente muti il comportamento da collaborativo a concorrenziale sicché un esecuzione in buona fede (art cod. civ.) del contratto di agenzia impone all agente di cessare il comportamento divenuto concorrenziale. Cass , n. 4678, rv Risarcimento del danno L agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti di quest ultimo ed extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti, che si prescrive nei rispettivi termini ordinari, decennale e quinquennale, con decorrenza dai singoli contratti conclusi in violazione dell esclusiva. Cass , n , rv Riscossioni. L agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente [1188]. Se questa facoltà gli è stata attribuita [ ], egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [1732, 2210]. 1. Profili generali. 1. Profili generali In tema di rapporto di agenzia, poiché lo svolgimento da parte dell agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all art cod. civ. Cass , n , rv In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l attività di incasso svolta dall agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all agente medesimo a titolo di incasso. Cass , n. 6024, rv La disposizione dell art. 1246, n. 2, cod. civ., laddove prevede l esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l esistenza di un contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all agente e che questi deve versare al committente, poi-

8 1745 Libro IV - Delle obbligazioni 902 ché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall agente al committente, non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all obbligo dell agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia. Cass , n , rv In tema di responsabilità dei padroni e committenti, ai sensi dell articolo 2049 cod. civ., con riferimento al contratto di agenzia, l attribuzione all agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell articolo 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell articolo 1188 cod. civ., che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma del suddetto articolo 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l incarico per il fatto illecito compiuto dall incaricato nell esercizio dell incombenza affidatagli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che, avendo accertato che l agente era munito del potere di rappresentanza che lo abilitava direttamente alla stipula delle polizze ed alla riscossione dei relativi premi, aveva accolto la domanda, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, di restituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulata con l agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società di assicurazioni). Cass , n. 1516, rv In tema di contratto di agenzia, l attribuzione all agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all art cod. civ., può avvenire in qualunque forma ed essere provata nei modi ordinari. (Nella specie, in applicazione dell enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite). Cass , n. 9353, rv Rappresentanza dell agente. Le dichiarazioni che riguardano l esecuzione del contratto concluso per il tramite dell agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all agente. L agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest ultimo Obblighi dell agente. Nell esecuzione dell incarico l agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede [1175, 1176, 1375]. In particolare, deve adempiere l incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo [1418, 1419] ogni patto contrario (1). Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [1731], ad eccezione di quelli di cui all articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia (2). È vietato il patto che ponga a carico dell agente una responsabilità, anche solo parziale, per l inadempimento del terzo [1229]. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l obbligo di garanzia assunto dall agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell affare l agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l agente un apposito corrispettivo (3). (1) Comma così sostituito ex art. 2, d.lgs , n. 65 (Agenti di commercio). (2) Comma così modificato ex art. 28, c. 1, l , n. 526 (Legge comunitaria 1999). (3) Comma aggiunto ex art. 28, c. 2, l. 526/1999 cit. 1. Profili generali. 1. Profili generali La norma di cui all art. 1746, terzo comma, cod. civ. (nel testo introdotto dall art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999) che vieta ogni patto che ponga a carico dell agente una responsabilità anche solo parziale per l inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni. Cass , n , rv Ai sensi dell art cod. civ. è imposto all agente di tutelare gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell esecuzione dell incarico. Tuttavia, tale norma non impedisce all agente così come al subagente vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non infrequente, dell acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un impresa in concorrenza con l originario preponente), se non impiega mezzi e modalità che siano di per sé qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell acquisizione del nuovo incarico professionale, vuoi nell esecuzione del medesimo, sulla base dei principi di carattere generale in materia contrattuale e, specifi-

9 903 Titolo III - Dei singoli contratti camente, di quelli di correttezza e di buona fede nell esecuzione del rapporto di cui agli artt e 1375 cod. civ., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale tra imprenditori. Né, alla stregua di ciò, può ritenersi di per sé scorretto il comportamento di un subagente che, intenzionato a porre fine al rapporto in corso con l agente, ne metta al corrente l imprenditore preponente, offrendo l occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi ed a se stesso la possibilità di comunicare la propria eventuale disponibilità ad assumere un incarico diretto, sempreché non siano posti in essere mezzi di per sé scorretti, poiché, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell agente suo preponente che vieti iniziative di questo genere, compiute con il rispetto del principio generale della correttezza. Cass , n , rv In tema di clausola dello «star del credere» nel contratto di agenzia, la disciplina dell art. 1746, terzo comma, cod. civ., introdotta dall art. 28, comma 2, della legge n. 526 del 1999, la quale vieta il patto che ponga a carico dell agente una responsabilità, anche solo parziale, per l inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente e a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell agente per singoli affari, si applica, in assenza di una norma transitoria che ne preveda la retroattività, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o, tutt al più, alle obbligazioni nate successivamente a tale data. Cass , n. 7644, rv Impedimento dell agente. L agente che non è in grado di eseguire l incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1223, 1727]. Diritti dell agente. (1) Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l agente ha diritto alla provvigione quando l operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento [1749, 1751bis, 1755]. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all agente, salvo che sia diversamente pattuito. L agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all attività da lui svolta [1326, 1327]; in tali casi la provvigione è dovuta solo all agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo [1733, , 1757]. La provvigione spetta all agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all agente. L agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 65 (art. 3) (Agenti di commercio). 1. Caratteri e natura del diritto alla provvigione Affari conclusi direttamente dal preponente. 1. Caratteri e natura del diritto alla provvigione Nel giudizio promosso dall agente contro la ditta preponente per l accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi; è peraltro legittimo l ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, che, nel riconoscere in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986 n. 86/653 il diritto dell agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall ordinamento all ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l iniziativa non ha finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità. Cass , n , rv La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di af-

10 1749 Libro IV - Delle obbligazioni 904 fari tra preponente e clienti per il tramite dell agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l identificazione, i contratti che l agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti. Cass , n , rv Nel giudizio per l accertamento del diritto alla provvigione, l agente ha l onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione. (Principio affermato in fattispecie soggetta ratione temporis all art cod. civ. nel testo anteriore alla sostituzione ex art. 3 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65). Cass , n , rv Nel rapporto di agenzia che si distingue dal rapporto di procacciatore d affari, per la continuità e la stabilità dell attività dell agente che, non limitandosi a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti promuove stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente nell ambito di una determinata sfera territoriale le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, od anche un minimo forfettario; ne consegue che l esiguità dei compensi percepiti dal lavoratore non esclude la configurabilità del rapporto di agenzia. Cass , n , rv La causa del contratto di agenzia non è incompatibile con quella del deposito, e non è dunque inconcepibile che, nel medesimo contratto, si fondano gli elementi dell uno e dell altro, e che all agente-depositario sia riconosciuto il diritto alla rifusione delle spese di custodia. Cass , n , rv Affari conclusi direttamente dal preponente In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell agente ma, ai sensi dell art. 1748, secondo comma, cod. civ., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all art cod. civ. e non alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, cod. civ. Cass , n , rv Obblighi del preponente. (1) Il preponente, nei rapporti con l agente, deve agire con lealtà e buona fede [1746]. Egli deve mettere a disposizione dell agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all agente le informazioni necessarie all esecuzione del contratto; in particolare avvertire l agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l agente, entro un termine ragionevole, dell accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all agente un estratto conto delle provvigioni [1748] dovute al più tardi l ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni [1831, 1832]. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all agente. L agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo [1418, 1419] ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo. (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 65 (art. 4) (Agenti di commercio) Durata del contratto o recesso. (1) Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere [1373, 2118] dal contratto stesso dandone preavviso all altra entro un termine stabilito [2121]. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l ultimo giorno del mese di calendario. (1) Rubrica e articolo così sostituiti ex art. 3, d.lgs , n. 303; per i contratti già in corso alla data del 1 gennaio 1990, tale nuova disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994, secondo il disposto dell art. 6, d.lgs. cit. 1. Recesso dal contratto di agenzia; preavviso Indennità sostitutiva del preavviso.

11 905 Titolo III - Dei singoli contratti Recesso dal contratto di agenzia; preavviso In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell impresa preponente secondo la disciplina del codice civile prima delle modifiche introdotte, in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CE del 18 dicembre 1986, dal d.lgs. n. 303 del 1991, non applicabile prima del 1 gennaio 1994 ai rapporti già in corso alla data del 1 gennaio 1990 è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell agente integrante giusta causa di recesso. Cass , n , rv In tema di rapporto di agenzia, l istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità, più contratti a termine. Cass , n. 3595, rv In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.). Cass , n. 4149, rv Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l evento, imputabile all agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art cod. civ., in quanto renda impossibile l adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (In applicazione dell enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell illecita condotta di un terzo con il quale aveva contratto debiti usurari che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo). Cass , n , rv Nell ambito del rapporto di agenzia, all autonomia delle parti è dato di derogare convenzionalmente alla disciplina legale del recesso, anche riguardo al preavviso, come può avvenire in generale per i rapporti contrattuali a durata indeterminata (escluso il rapporto di lavoro subordinato, ex art cod. civ.). Pertanto, può anche essere contrattualmente ridotta la durata del preavviso fino ad escluderne la necessità. Cass , n. 5716, rv Al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva adeguatamente valutato gli addebiti contestati all agente consistenti nell avere emesso polizze auto su diverse piazze italiane non perfezionate, né registrate, né talvolta rinvenute presso l agenzia preponente ed aveva ritenuto che la gravità degli stessi avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario e giustificato la risoluzione del rapporto). Cass , n. 3869, rv L abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l abuso del diritto è da escludere, allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l avviso ai clienti si prospetti come doveroso. Cass , n , rv Il recesso per giusta causa previsto dall art cod. civ. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un inadempienza imputabile all agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Non è, quindi, idonea a concretare detta inadempienza la sospensione dell esecuzione della prestazione operata dall agente che si trovi in stato di detenzione in carcere, non sussistendo in tal caso il requisito indispensabile dell imputabilità dell inadempimento. Cass , n , rv L istituto del recesso per giusta causa, previsto dall art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest ultimo ambito il rapporto di fiducia in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine, ricevuto direttamente dal preponente, ma da terzi rientranti nella zona di esclusiva dell agente e che quest ultimo aveva in precedenza acquisito come clienti). Cass , n , rv In base al principio di ultrattività del rapporto durante il periodo di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell interesse e a tutela della parte non recedente. Ne consegue che il recesso dell agente, intervenuto durante il periodo di preavviso conseguente all atto

12 1751 Libro IV - Delle obbligazioni 906 di recesso del preponente, integra una rinuncia al preavviso e l anticipazione dell estinzione del rapporto, che resta pur sempre imputabile alla volontà del preponente, su cui permane l obbligo di corrispondere l indennità di cessazione ex art cod. civ. Cass , n. 8295, rv In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.). Cass , n. 4149, rv Indennità sostitutiva del preavviso In materia di rapporto d agenzia, l indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell imminenza del fatto «traumatico» della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all indennità anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente che, dopo il recesso senza preavviso da parte del preponente in dipendenza della cessione dell impresa, l agente avesse sottoscritto, dopo nove giorni, un nuovo contratto di collaborazione con il cessionario, rilevando, tra l altro, che se il lavoratore avesse avuto il tempo di preavviso di sei mesi previsto per legge avrebbe potuto cercare soluzioni anche più vantaggiose). Cass , n , rv In tema di rapporto di agenzia, in relazione alla indennità sostitutiva di preavviso cui può aver diritto l agente in caso di recesso del preponente, le somme aggiuntive di cui all art. 12bis dell A.E.C. del 1994 si determinano, in considerazione dei motivi di recesso, da un minimo di zero ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglioni sull ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate tenendo conto non solo dei fatti costituenti giusta causa di recesso ma anche dei motivi diversi che consentano di ridurre l indennità ad un valore nullo. (Nella specie, nell affermare il principio su esteso, la S.C., ritenendola correttamente motivata in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la norma consentisse di ridurre a zero l indennità anche in presenza di motivi gravi ed importanti costituiti nel caso dall avere l agente tenuto reiteratamente un comportamento violativo delle regole negoziali relative alla contabilizzazione delle operazioni e alle modalità dei pagamenti ancorché non integranti gli estremi della giusta causa di recesso). Cass , n , rv Indennità in caso di cessazione del rapporto. (1) (2) All atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all agente un indennità se ricorrono le seguenti condizioni [2120] (3): l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni [1748] che l agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L indennità non è dovuta: quando il preponente risolve [1453] il contratto per un inadempienza imputabile [1218] all agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l agente recede dal contratto [1750], a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell attività [1747]; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d agenzia [1406]. L importo dell indennità non può superare una cifra equivalente ad un indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell indennità non priva comunque l agente del diritto all eventuale risarcimento dei danni. L agente decade [ ] dal diritto all indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell agente. L indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell agente (4). (1) Art. così sostituito ex d.lgs , n. 303 (art. 4). (2) A norma dell art. 6, d.lgs. 303/1991 cit., le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993, salvo che per i contratti già in corso alla data del 1 gennaio 1990, per i quali le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio (3) Alinea così sostituito ex art. 5, c. 1, d.lgs , n. 65 (Agenti di commercio). (4) Comma inserito ex art. 5, d.lgs. 65/1999 cit.

13 907 Titolo III - Dei singoli contratti Profili generali Natura dell indennità Risarcimento danni. 1. Profili generali L art cod. civ. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. Cass , n , rv Natura dell indennità Nella disciplina dell indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all art cod. civ., nel testo di cui all art. 4, d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall art. 5, d.lgs. 15 settembre 1999, n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, ed in ispecie il recesso ad iniziativa dell agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto (come nella specie, nella sede dell opposizione allo stato passivo della fallita società preponente), l agente opponente ex art. 99, legge fall. non ha l onere di provare l effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l esistenza di una giusta causa di dimissioni. Cass , n. 4708, rv In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, allorquando, ferma la libertà di forme, la richiesta dell agente sia formulata non genericamente, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall indennità di cui all art cod. civ., il richiedente è tenuto a specificare che le diverse voci sono finalizzate proprio alla determinazione dell indennità di cessazione del rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico e diverso e detta indennità. Cass , n , rv In relazione ai criteri di quantificazione dell indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia CEE, 23 marzo 2006, in causa C-465/04 non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l art cod. civ. deve interpretarsi nel senso che l attribuzione dell indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall attività di promozione degli affari compiuta dall agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella determinazione dell indennità per la cessazione di un rapporto di agenzia, una volta accertata la permanenza di sostanziali vantaggi per la società preponente e individuato il limite massimo dell indennità stessa in una annualità di provvigioni sulla base dell ultimo quinquennio, aveva altresì tenuto conto della perdita di parte della clientela del portafoglio clienti dell agente, così da ridurre equitativamente l importo dovuto all agente stesso in forza dell art cod. civ.). Cass , n , rv L indennità di fine rapporto accordata all agente dall art cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 10 settembre 1991 n. 303) è dovuta anche nel caso in cui l agente abbia la veste di società commerciale, come si desume dalla circostanza che l art. 2751bis cod. civ. accorda a tali crediti un privilegio generale sui mobili, senza distinguere tra creditori persone fisiche e creditori società commerciali. Cass , n. 6481, rv L indennità di fine rapporto accordata all agente dall art cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) è dovuta anche nel caso di rapporto a tempo determinato contenente una clausola di tacito rinnovo di anno in anno, in virtù dell espressa previsione in tal senso contenuta nell art. 3 dell accordo collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace erga omnes con d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 145), previsione che deve intendersi richiamata dall art cod. civ. Cass , n. 6481, rv L indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall art cod. civ., non è dovuta all agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell attività. Cass , n , rv In tema di agenzia, l art cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l ipotesi della decadenza dell agente dal diritto all indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace erga omnes. Cass , n. 9348, rv In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l articolo 17 della direttiva n.86/653/cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c-465/04, nel senso che l indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest ultima non assicuri all agente un trattamento più favorevole. Pertanto, l art cod. civ. (anche nel testo successivo al d.lgs. n. 65 del 1999), il quale va interpretato in conformità

14 Libro IV - Delle obbligazioni 908 della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l attribuzione dell indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall attività di promozione degli affari compiuta dall agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest ultimo. Cass , n , rv In tema di determinazione dell indennità dovuta all agente commerciale alla cessazione del rapporto, alla stregua della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 23 marzo 2006, Haonyvem c. De Zotti, l art. 1751, comma sesto, cod. civ., nel testo sostituito dall art. 4, d.lgs. 10 settembre 1991 n. 303, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell agente comporta che l importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Cass , n , rv A seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell indennità di cessazione del rapporto spettante all agente nel regime precedente all accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l «indennità meritocratica», ove l agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell art. 1751, primo comma, cod. civ., è necessario verificare non secondo una valutazione complessiva ex ante dell operato dell agente, ma secondo un esame dei dati concreti ex post se fermi i limiti posti dall art. 1751, terzo comma, cod. civ. l indennità determinata secondo l accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. Cass , n , rv Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell agente dall art cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l agente consegua nell ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell agenzia. Cass , n. 3196, rv In tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un inadempienza imputabile all agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell art. 1751, comma secondo, cod. civ., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l esercizio dell agire in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. Cass , n. 6008, rv Risarcimento danni Nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro privi di stabilità, ove non ricorra l ipotesi della giusta causa, la parte che recede è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell art cod. civ. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione. Tuttavia, come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve escludersi, in linea generale, la configurabilità di altri danni risarcibili, poiché la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, salva l ipotesi del cosiddetto licenziamento ingiurioso, ravvisabile non in ogni caso di infondatezza degli addebiti di natura disciplinare o d insussistenza dell inadempimento posto a base del recesso ma soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o da eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento. Cass , n , rv L art. 1751, quarto comma, cod. civ., secondo cui la concessione all agente dell indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del «diritto all eventuale risarcimento dei danni», si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso art cod. civ., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Nella specie, la S.C., enunciando l anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto all agente il risarcimento dei danni da interruzione dell attività professionale ed alla vita di relazione in ragione della sola illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia da parte del preponente e non già in forza di un ulteriore e diverso fatto illecito da ascriversi alla condotta del preponente medesimo). Cass , n. 9426, rv

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