ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO FISCALE

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1 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO FISCALE Procedimento Amministrativo Contenzioso Tributario Strategie e tecniche difensive Avv. Andrea Pavone Luglio 2011

2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L accertamento è attività di esclusiva competenza dell ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Consiste nell attività di: A) controllo, formale e/o sostanziale, di liquidazione delle imposte (in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni) o maggiori imposte (in caso di dichiarazioni presentate, ma errate); B) di vigilanza sull osservanza delle obbligazioni tributarie; C) di calcolo e irrogazione delle sanzioni tributarie e di segnalazione all A.G. della sussistenza di comportamenti del contribuente penalmente rilevanti secondo le disposizioni del D.L.vo n. 74/2000 (violazioni Finanziarie), ferma la disciplina e i principi di cui alla legge n. 689/1981.

3 La verifica è invece l attività istruttoria di competenza della Guardia di Finanza nell ambito delle proprie attribuzioni in qualità di Polizia Tributaria (art. 63 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 36 del D.P.R. n. 600/73). I risultati della verifica vengono inoltrati all Ufficio competente perché quest ultimo, in piena autonomia e indipendenza, proceda all accertamento, il quale a sua volta sfocia in un atto conclusivo, da notificarsi al contribuente, consistente nell archiviazione nell emanazione di un atto tributario variamente denominato contenente l attività espletata e l eventuale liquidazione delle imposte accertate con le annesse sanzioni. Anche la GdF, in caso di superamento di determinate soglie (IVA evasa superiore a ,00 euro e imponibile IRPEF/IRES evaso superiore a 2 mln di euro) segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente (in ragione del domicilio fiscale del contribuente) eventuali azioni od omissioni fiscali da cui potrebbe scaturire un reato tributario (D.L.vo 74/2000, D.L.vi n.ri 471 e 472/1997).

4 POTERI dei PP.UU. L Ufficio può richiedere e/o effettuare (cfr. art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e art. 51 D.P.R. n. 633/1972): dati e notizie, direttamente al contribuente oggetto di controllo ovvero a terzi che con il medesimo abbiano avuto occasione di negoziazione o rapporto giuridico-economico, a qualunque titolo; accessi, di breve durata, sostituiscono il questionario ed è solitamente funzionale alla constatazione delle caratteristiche dell attività svolta; ispezioni, ovvero indagini documentali, ad es. sulla regolare tenuta delle scritture obbligatorie; acquisizione e analisi, ad es. di eventuali supporti informatici, di programmi di gestione e di dati contenuti negli hard disck; verifiche, ogni altra attività funzionale al reperimento di documenti e informazioni in genere, tra cui anche documentazione extracontabile come i brogliacci, appunti, agende, etc.; invitare il contribuente a comparire di persona (o a mezzo procuratore) per fornire dati rilevanti ai fini dell accertamento, indicandone i motivi; indagini bancarie e finanziarie, ad es. esame dell estratto conto e delle movimentazioni bancarie, anche di soggetti legati a vario titolo con il contribuente (i prelevamenti e i versamenti che non risultano dalle scritture contabili o di cui non sia indicato il beneficiario possono costituire oggetto di rettifica); consultazione delle banche dati presso l anagrafe Tributaria questionari inviabili a qualsiasi soggetto, da reinviare entro quindici giorni dal ricevimento, pena una sanzione pecuniaria;

5 DOVERI DEL CONTRIBUENTE Il contribuente, salvo casi eccezionali (abuso d ufficio, eccesso di potere etc.), non può inibire l azione accertatrice o verificatrice, ma anzi deve improntare la sua condotta al senso della collaborazione e della disponibilità. Se il contribuente rifiuta l esibizione dei documenti, questi possono essere utilizzati solo contro e non a favore del contribuente (ferma la sanzione di cui all art. 9, co. 2, del D.L.vo 471/97). Le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. In caso di opposizione non giustificata l ufficiale procedente può chiedere l ausilio della forza pubblica per l esercizio dei suoi poteri (cfr. art. 35, L. n. 4/29). Il codice penale punisce i reati di violenza, minaccia o resistenza a P.U. (art. 336 c.p.); la violazione di sigilli (art. 349 c.p.); le false dichiarazioni verbali (art. 378 c.p.).

6 DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Sono principalmente contenuti nello STATUTO del Contribuente (L. n. 212 del ), nonché nelle norme dettate in materia di accertamento/riscossione (tra cui: D.P.R. n. 600/1973, D.P.R. n. 322/1998, D.P.R. 602/1973, L. n. 413/91, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA) e nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 9 e 10 in particolare). Segnaliamo le più importanti: Sia l accertatore che il verificatore, all atto dell accesso, devono esibire l autorizzazione scritta rilasciata dal capo dell Ufficio (l autorizzazione deve contenere: nominativo e poteri del verificatore, ordine di accedere, indicazione del contribuente, le ragioni del controllo, l effettiva esigenza di indagine esterna, l indicazione che la verifica si svolgerà, salvo casi eccezionali, senza arrecare danno all ordinario andamento dell impresa, le annualità da verificare, la data di inizio della verifica, la sottoscrizione del soggetto che autorizza la verifica). Cfr art. 12 l. 212/2000. Il contribuente non può subire l azione congiunta della Verifica e dell Accertamento, essendo che l una esclude l altro; Diritto al contraddittorio e alla motivazione degli atti nel corso della verifica o dell accertamento, anche se l accertamento viene svolto a seguito di richiesta documentale presso gli uffici del fisco e a prescindere dalla denominazione che viene data al verbale redatto (Ctp Milano sent n. 126);

7 L accesso nell impresa può essere eseguito anche in assenza del titolare o di un suo delegato, ma a questi dovranno poi notificarsi le autorizzazioni e le verbalizzazioni eseguite. L accesso in un locale destinato ad arte o professione (studio) deve invece essere eseguito sempre alla presenza del titolare o di un suo delegato (perché questi può eccepire il segreto professionale) e va autorizzato dal PM; L accesso presso l abitazione (art. 14 Cost.) o locali del contribuente o di terzi che nulla hanno a che vedere con il luogo di svolgimento dell attività commerciale o professionale necessita dell autorizzazione del Procuratore della Repubblica (art. 52 D.P.R. n. 633/1972): in tal caso l autorizzazione è subordinata all esistenza di gravi indizi di violazioni del decreto IVA (art. 52, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, richiamato anche dall art. 33 D.P.R. n. 600/1973). Se il locale dell impresa è destinato anche ad abitazione (c.d. uso promiscuo), non occorre l autorizzazione del Procuratore; se trattasi di Studio-abitazione occorre l autorizzazione del PM (cfr. Cass. 6908/2011). Ad accesso avviato nell impresa è possibile visionare la documentazione liberamente reperibile in occasione dell atto a sorpresa; è possibile visionare la documentazione criptata o secretata dal contribuente mediante pw o altro dispositivo sempre che questi vi consenta (salvo specifica autorizzazione dell AG, nel qual caso non occorre il consenso), fermo restando che è sempre dovuta l esibizione dei libri contabili obbligatori.

8 E necessaria specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale più vicino per procedere a perquisizioni personali di chiunque presente all accesso, all apertura coattiva di pieghi ancora sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli in quanto protetti strumenti fisici o elettronici e per vincere l eccezione del segreto professionale etc. I documenti obbligatori e le scritture reperibili possono essere sequestrati solo se non è possibile fotocopiarli o riprodurli nel verbale; Il verbale deve essere sottoscritto dal titolare o dal delegato, ovvero indicare i motivi della mancata sottoscrizione; Il contribuente ha sempre diritto a verbalizzare le proprie osservazioni e di avere copia del verbale; In occasione di accessi e di rinvenimento di documentazione extracontabile o di altri indizi di evasione il contribuente o i propri collaboratori sottoposti ad immediato interrogatorio (fattispecie prevista in altri casi dalla normativa non tributaria) hanno diritto a richiedere 15 gg. per rispondere (cfr. art. 32, comma 2, D.P.R. n. 600/1973); L art. 3 dello Statuto del contribuente sancisce il principio (debole) di irretroattività delle norme fiscali e di improrogabilità dei termini di prescrizione e decadenza; artt. 5, 6 e 7 Statuto: principi di trasparenza, di informazione, chiarezza e motivazione degli atti, affidamento e buona fede (non irrogazione di sanzioni se il contribuente si sia conformato agli atti dell amministrazione successivamente modificati). L art. 12 prevede il diritto di quest ultimo ad essere informato dei suoi diritti e obblighi nonché delle ragioni e dell oggetto della verifica/dell accesso/dell ispezione (che normalmente non può durare oltre i 60 gg) e della possibilità di farsi assistere da un avvocato o dal proprio contabile. La violazione dei principi di cui allo Statuto, siccome lesiva di principi che la stessa Cassazione ha definito di rilevanza costituzionale, comporta la nullità dell accertamento. La permanenza dei verificatori non può superare i gg. 30, salvo eccezioni particolari dovute a peculiari complessità della verifica (possibile dilaziona mento di ulteriori 30gg);

9 Le attività di accertamento devono essere svolte durante il normale orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività: l art. 7, comma 2, del decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011, in via di conversione) prescrive ora che gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre; Nel processo verbale della verifica devono essere riportate le deduzioni ed eccezioni eventualmente avanzate dal contribuente o dal suo difensore; Diritto del contribuente a comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio della copia del PVC, con la precisazione che l avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza a pena di nullità dell avviso (art. 12, co 7, L. 212/2000, Statuto del Contribuente, (Corte cost. sent. n. 244/2009, Cass /2010, CTP Trento sent. 7/5/11; CTP Brescia sent. 535/7/2010); Obbligo dell Amministrazione Finanziaria di valutare tali elementi (art. 37bis, co. 5, D.P.R. 600/1973) e di motivare l esito dell accertamento specificamente, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente (principio di trasparenza degli atti, L. n. 241/1990); Il principio è (dovrebbe essere) applicabile anche in caso di accertamento con adesione formalizzato successivamente alla notificazione dell avviso di accertamento: la regola si ricava dal combinato disposto di cui agli artt. 9 e 21 septies della L. 241/1990 e art. 12 L. 212/2000. Pertanto le memorie difensive depositate in sede di adesione devono essere valutate dall Ufficio il quale, in caso di rigetto, deve motivare correlativamente ad esse, pena la nullità dell avviso (cfr CTR Friuli Venezia giulia, sez. XI, sent , n. 9). In caso di indagini finanziarie (artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R. n. 633/1972, occorre l autorizzazione (non impugnabile autonomamente) del direttore regionale o del comandante regionale: l autorizzazione deve contenere i motivi alla base della stessa (motivi di legittimità e di merito) e specificare il periodo temporale da controllare; Gli inviti e le richieste ai fini delle Imposte dirette (art. 32 D.P.R. n. 600/1970) devono essere notificati ai sensi dell'art. 60, secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le eccezioni ivi indicate. Gli inviti e le richieste ai fini delle Imposte indirette (D.P.R. IVA) devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. II termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.

10 INDAGINI BANCARIE (art. 32 D.P.R. 600/73 tutti i contribuenti - e 51 D.P.R. 633/72 soggetti tenuti alle scritture contabili -: circolare AG. Ent. N. 32/E/2006) L indagine finanziaria costituisce autonoma attività istruttoria, formalmente avviabile anche indipendentemente da una contestuale attività di controllo. Essa non prevede un elemento legittimante. Tuttavia la C.M. 32/E/2006 prevede che l avvio dell indagine finanziaria non può avvenire ad libitum, richiedendosi che sia comunque iniziata una attività di controllo, anche solo in funzione selettiva. Secondo C.M. 30/07/1994, n. 131/E parte terza - e secondo la C.M. 39/E/1995 e circolare GdF n /1998, costituiscono presupposti di innesco delle indagini finanziarie: - vi sia pericolosità fiscale; - il contribuente non tiene le scritture contabili o queste risultano inattendibili; - il contribuente abbia utilizzato fatture per operazioni inesistenti; - il contribuente dimostra una capacità di spesa maggiore di quanto dichiarato - il contribuente è evasore totale o svolge attività import export; - risulti non congruo con gli studi di settore; - incongruenze con i questionari

11 Nella circolare 1/2008 la GdF ribadisce che in sostanza - le indagini finanziarie sono subordinate alla sussistenza di una verifica o controllo. Si ricorda che l art. 37, co. 4 D.L. 223/2006 ha istituito l obbligo per gli intermediari di comunicare all anagrafe tributaria i rapporti intrattenuti con i clienti. La Banca, ricevuta la richiesta da parte delle Autorità, deve informare il contribuente della procedura in essere (art. 32, co. 1, D.P.R. n. 600/1973). L inosservanza non ha riverberi sulla procedura amministrativa; può solo comportare responsabilità dell ente creditizio sotto il profilo civilistico. Prelevamenti e versamenti (la regola vale anche per gli autonomi) devono essere giustificati e, comunque, indicare il beneficiario o la provenienza (regola della tracciabilità), altrimenti, generalmente, si presumono ricavi tassabili (soggetti a recupero, cfr Cass /2010). Parimenti si presumono ricavi tassabili i prelevamenti e i versamenti di cui non si abbia riscontro nelle scritture contabili tenute dal contribuente. La prova liberatoria circa la non fiscalità del prelevamento o versamento (movimentazione bancaria) non può essere generica (es. ho vinto al lotto!) ma specifica e documentata. L utilizzo dei dati bancari ai fini dell accertamento non è subordinato al preliminare contraddittorio con il contribuente, essendo questo non un diritto ma una facoltà per l Amministrazione (Cass. n. 3115/2009; n. 2753/2009) Le indagini finanziarie possono essere estese anche a soggetti terzi, sempreché questi abbiano un rapporto di parentela o cointeressenza che giustifichi la presunzione di riferibilità dei relativi movimenti bancari ad operazioni imponibili relative al soggetto sottoposto a verifica (v. in particolare Circolare Ministeriale n. 32/E/2006; Cass /2010) e sempreché l Amministrazione, fuori da ogni automatismo, provi, preventivamente, anche solo in via presuntiva, «la natura fittizia dell intestazione o comunque la sostanziale riferibilità al contribuente dei conti medesimi o di singoli dati o elementi di essi» (cfr. Cass. 2814/2002, Cass /2010). Gli istituti finanziari non possono opporre il segreto bancario, vista la finalità dell azione dei PP. UU. (cfr. Convenzione OCSE-Consiglio D Europa del )

12 ELEMENTI FUNZIONALI ALLE RETTIFICHE OPERATE DALL UFFICIO Il ragionamento alla base del PVC o dell accertamento è, di norma, sorretto da elementi probatori forniti dalla legge (presunzioni legali assolute o relative), ovvero da elementi indiziari (presunzioni semplici) comunque raccolti (ad es. brogliacci o appunti). Al contribuente è sempre concessa la facoltà di produrre o esporre fatti o atti impeditivi al verificarsi del presupposto di imposta: ad es. il contribuente può dimostrare che, ai fini fiscali, ha tenuto conto delle notizie o dei dati alla base delle rettifiche, ovvero che gli stessi non hanno rilevanza ai medesimi fini perché esenti o tassati alla fonte, o perché oggetto di donazioni da parenti, o perché trattasi di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; elementi poi possono desumersi anche dalla considerazione del peculiare regime contabile a cui si soggiace (ordinario, opzionale, semplificato etc.).

13 Casi in cui le presunzioni legali sono assolute: 1. evasori totali o paratotali; 2. presenza di contabilità inattendibili per gravi omissioni (mancanza di un registro); 3. contabilizzazione di operazioni manifestamente inesistenti; 4. grave discrasia tra tenore di vita e posizione reddituale dichiarata (non giustificata).

14 PROVE (artt e ss. c.c.) Documenti (atto pubblico, scrittura privata, telegramma, carte e registri domestici, annotazioni scritte a tergo, in calce o a margine di un documento, libri e scritture contabili etc.); l art prescrive che le scritture contabili fanno prova contro l imprenditore, ma ciò non significa che dai medesimi il giudice non possa trarre argomenti pro contribuente (Cass. 3454/78). Riproduzioni fotografiche (anche di scritture), informatiche, filmiche, registrazioni fonografiche e ogni altra rappresentazione in genere, fax, telefax etc. fanno prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

15 Testimonianza (inammissibile nel processo tributario ex art. 7 D.L.vo 546/1992); Cass. n. 5746/2010 ammette le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale. Idem per il contribuente che fornirà la dichiarazione sotto forma di atto notorio (DPR 445/2000) allegando un documento del dichiarante. Confessioni (dichiarazioni del contribuente rese a verbale e sottoscritte): ha ad oggetto dichiarazioni sfavorevoli per il soggetto dichiarante

16 L onere della prova è, di regola, a carico del contribuente (cfr Cass. n /2007). Va tuttavia considerata la posizione di quest ultimo in rapporto al tipo di accertamento con il quale il fisco procede alla ricostruzione del fatto addebitato.

17 TIPI DI ACCERTAMENTO Sintetizzando, i controlli fiscali possono essere primariamente descritti in: automatici / formali (artt. 36 bis, 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) - effettuati su tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti. Consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'anagrafe tributaria. sostanziali - L amministrazione finanziaria procede con l'ulteriore azione di contrasto all'evasione totale o parziale di base imponibile, pianificando annualmente i controlli sostanziali e di merito ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES), dell'imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette (IVA; REGISTRO etc.) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP). In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, mediante convocazione presso l'ufficio per acquisire ulteriori elementi istruttori.

18 Automatici (DPR N. 600/1973) 36 bis: 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. 2 bis

19 Formali (DPR N. 600/1973) 36ter: 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici. (3) 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

20 Nell ambito di tali tipi di accertamenti (automatici e formali) si collocano: l accertamento sintetico (art. 38 DPR 600/1973) il redditometro (art. 38, DPR 600/1973) lo spesometro (D.L. 78/2010)

21 Art. 38 DPR 600/ (persone fisiche) SINTETICO/REDDITOMETRO.L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese (accertamento sintetico) di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. (redditometro) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. Vale la regola generale secondo la quale ciò di cui dispongo l ho acquistato con redditi soggetti a tassazione, salvo prova contraria

22 A differenza del passato, l accertamento sintetico, come quello da studio di settore, deve essere sempre preceduto dal contraddittorio obbligatorio (nuovo art. 38, ult. co, D.P.R. 600/73, modificato dal D.L. 78/2010). Il contribuente può sempre dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato è costituito da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a tassazione separata o prodotti da altri componenti del nucleo familiare. Redditometro e spesometro sono utilizzabili alternativamente (circ. Telefisco del )

23 REDDITOMETRO Fino al 2009 (redditi 2008) gli indici di CAPACITA' CONTRIBUTIVA (D.M ) sono: aeromobili; 2) navi e imbarcazioni da diporto; 3) autoveicoli; 4) altri mezzi di trasporto a motore (camper, autocaravan, motocicli superiori a 250 cc.); 5) roulotte; 6) residenze principali e secondarie; 7) collaboratori familiari; 8) cavalli da corsa o da equitazione; 9) assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie); incrementi patrimoniali. il D.L , n. 78, conv. con modif. dalla L , n. 122 (cd. "manovra correttiva") con l'art. 22 ha approvato il nuovo redditometro che opererà con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto al , pertanto la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2009 sarà già interessata dall'applicazione delle nuove regole l'art. 2, co. 14-quater, D.L , n. 203, modificando l'art. 38, co. 5, D.P.R. 600/1973, ha disposto che, se l'ufficio determina sinteticamente il redditco complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, tale spesa si considera sostenuta - fatta salva l'eventuale prova contraria - nell'anno in cui è stata effettata e nei quattro (e non più nei cinque, come nel vecchio testo) precedenti.

24 SPESOMETRO L ART. 21 DEL d.l. 78/2010 ha ora introdotto il monitoraggio delle spese dei contribuenti (che si presumono sostenute con redditi maturati nell anno di effettuazione della spesa): - Dal commercianti ed esercenti dovranno chiedere il C.F. ai clienti quando emettono ricevuta, scontrino o fattura per importi superiori a 3.600,00 euro (iva inclusa); nei rapporti tra soggetti con P.I. l importo scende a 3.000,00 - I dati così raccolti affluiscono entro il di ogni anno - al cervellone dell anagrafe tributaria per essere incrociati con altri dati acquisiti a qualunque titolo; - Nel mese di luglio 2011 le Entrate pubblicheranno il software di calcolo simile a GERICO (relativo agli studi di settore) per concedere ai contribuenti di calcolare anticipatamente quale è il reddito che il Fisco si attende sia dichiarato dai contribuenti

25 Il sintetico (tra cui redditometro e spesometro) è utilizzato prevalentemente per reprimere quei comportamenti sfacciati di contribuenti che ostentano un alto tenore di vita pur dichiarando redditi modestissimi. Esistono due tipi di prova contraria da offrire per neutralizzare il redditometro: Interne: il reddito accertabile non eccede il quinto di quello dichiarato (redditometro); insussistenza dei fatti-indice; errata applicazione dei coefficienti redditometrici; mancato sostenimento delle spese per averle sostenute altre persone; inidoneità dei coefficienti ad esprimere il reddito presunto. Esterne: spese sostenute con redditi pertinenti ad altre annualità; uso di sostanze non reddituali o tassate alla fonte (es. donazioni, indebitamento, vincite etc.); dichiarazioni di terzi (che però valgono come indizio).

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