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1 N In evidenza: DPCM 1 Luglio Proroga ufficiale per il 730 Esperto risponde: Studi di Settore UNICO 2015: ravvedimento versamenti Professionisti: verifiche, indagini finanziarie e controlli antiriciclaggio 1 parte Società estinte: la disciplina non è retroattiva Territorialità IVA: fornitura ed installazione impianti e macchinari all estero Studi di settore: compilazione Quadro V

2 Sommario Il punto del Direttore Legislazione e Prassi FISCO: FINISCE ANCHE IL "RIPOSA IN PACE" D.L. 83/2015, pubblicato in GU del Svalutazione perdite su crediti per le banche DPCM 1 Luglio Proroga ufficiale per il 730 Comunicato stampa del 02 Luglio Autotrasportatori: agevolazioni per il 2015 Giurisprudenza Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 30 giugno Presunta attività d impresa. Stop all accertamento per prelievi sospetti Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 giugno Frode fiscale. La società evita il sequestro se non è schermo Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 1 luglio IVA. Impugnabile la comunicazione che differisce il rimborso Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 1 luglio Carte di credito e POS in aiuto del Fisco Cassazione Penale, sentenza depositata il 2 luglio Commercialisti. Compenso per gestione beni sequestrati Cassazione Penale, sentenza depositata il 2 luglio Fatture false: la prescrizione decorre dall ultima emessa Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 3 luglio Accertamento induttivo per l officina grande che dichiara poco Cassazione Penale, sentenza depositata il 3 luglio Esterovestizione. Stop al sequestro dei beni Commenti Fisco Il nuovo falso in bilancio IMU, TASI e TARI del pensionato estero sull unico immobile in Italia Professionisti: verifiche, indagini finanziarie e controlli antiriciclaggio L Emilia diventa Zona franca urbana Dichiarazione IMU terreni parzialmente montani Società estinte: la disciplina non è retroattiva Territorialità IVA: fornitura ed installazione impianti e macchinari all estero Dichiarazioni fiscali. Solo la ricevuta prova l invio Società non operative. La prova per il rimborso IVA Studi di settore: compilazione Quadro V Adempimento UNICO 2015: ravvedimento versamenti 2

3 Società & Bilancio Costi di impianto e ampliamento Speciale dichiarazioni Studi di settore: indicatori di normalità Quadro RZ. Dichiarazione dei sostituti d imposta Quadro RT: le plusvalenze UNICO 2015: lavoro autonomo occasionale 1 parte UNICO 2015: lavoro autonomo occasionale 2 parte Fiscal Focus risponde: Studi di Settore Scadenze settimana

4 Il punto del Direttore A cura di Antonio Gigliotti FISCO: FINISCE ANCHE IL "RIPOSA IN PACE" Cari amici, purtroppo ben presto neanche nell'aldilà si riuscirà a Riposare In Pace. Sta infatti per arrivare quella che viene comunemente indicata come la tassa sui morti. In buona sostanza, l esecutivo sta elaborando un modo efficace per turbare la pace dei morti, oltreché dei vivi: si attende infatti un disegno di legge che dovrebbe riordinare la disciplina delle attività funerarie. Intanto arriva sui servizi funebri l IVA al 10%, in un settore in cui regnava l esenzione. Per il momento sappiamo solo che tale aggravio sarà compensato, ci dicono, da un estensione del tetto delle detrazioni delle spese funebri attualmente in vigore. Purtroppo però risulta quanto mai opportuno ricordare che questa compensazione non vale per le famiglie meno abbienti, in quanto avendo già detrazioni che coprono l imposta, per loro sarà una nuova tassa che si aggiunge a tutte le altre. Come dire che il povero è destinato a rimanere povero. A ciò si andrà ad aggiungere poi l introduzione di una nuova tassa fissa di 30 euro per ogni operazione cimiteriale (cremazione, tumulazione, ecc.). Infine lo stesso disegno di legge prevede l obbligo per i comuni di destinare il 20% della Tasi incassata ai cimiteri monumentali affinché possano gestire i loro costi, che la nuova legge farà chiaramente lievitare. Bene, il tutto porterà un aggravio del costo del funerale che, per effetto dell introduzione dell Iva al 10% in un settore in cui c era l esenzione, passerà dalla media attuale di circa euro a quella di euro. E poi, ovviamente, dovendo il comune destinare obbligatoriamente il 20% della Tasi alla gestione del sistema cimiteriale, il risultato sarà che per poter garantire i bilanci comunali, questi enti locali aumenteranno ulteriormente le aliquote della Tasi. Vi sembra anche questa un ottima manovra per risollevare i consumi e far ripartire l economia? Io ho qualche dubbio in proposito! Voglio, ordino e comando che le spese funebri mi siano fatte nel più semplice e mero necessario, ed all'uso che si costuma per il più infimo dei cittadini Ecco, se Giuseppe Parini fosse morto oggi piuttosto che nel 1799, nessuno avrebbe potuto rispettare le sue ultime volontà! E di ciò avrebbe dovuto ringraziare il governo Renzi! 4

5 Legislazione e prassi Svalutazione perdite su crediti per le banche Quotidiano Fiscal Focus Premessa Le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo, e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili integralmente dalle banche nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Lo stabilisce il Decreto Legge in materia fallimentare (83/2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno Disposizione normativa - L articolo 16 interviene sulla deducibilità, ai fini Ires, delle svalutazioni e perdite su crediti da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (articolo 106, comma 3, del Tuir), e sulla valutazione di rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti ai fini della determinazione della base imponibile Irap (articoli 6, comma 1, lettera c-bis, e 7, comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs 446/1997). Imposte sui redditi - Secondo la nuova formulazione del comma 3 dell articolo 106 del Tuir, gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs 87/1992 possono dedurre integralmente nell esercizio in cui sono iscritte in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite da cessione a titolo oneroso. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, quindi dal 2015 per i soggetti solari. Primo periodo - Sono dettate regole ad hoc per il primo periodo di applicazione: svalutazioni e perdite (diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso) sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare complessivo. L eccedenza risultante dall applicazione di tale limite e le svalutazioni e le perdite su crediti, iscritte in bilancio fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte con le regole in vigore prima delle modifiche, sono deducibili per il 5, l 8, il 10 e il 12% del loro ammontare, rispettivamente, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e nei periodi di imposta da quello in corso al 31 dicembre 2019 fino a quello in corso al 31 dicembre Il rimanente 5% viene dedotto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre Delle modifiche normative non va tenuto conto in sede di determinazione dell acconto Ires dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi successivi. Irap - Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di banche, altri enti e società finanziarie e delle imprese di assicurazione, relativamente alle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela), e alle perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati), è stato eliminato l inciso secondo cui tali componenti concorrono in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. 5

6 Periodo di applicazione - Al pari di quanto previsto ai fini Ires: la norma trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; per il primo periodo di applicazione, la deducibilità è limitata al 75%; l eccedenza, assieme alle rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, è deducibile secondo le stesse misure percentuali viste per le imposte sui redditi; le novità non influenzano il calcolo dell acconto Irap per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi successivi. D.L. 83/ : ufficiale la proroga Quotidiano Fiscal Focus E ormai in dirittura d arrivo l approvazione del DPCM che fa slittare i termini di presentazione del 730 dal 7 al 23 luglio. Il rinvio dal 7 al 23 luglio dovrebbe riguardare soltanto i Centri di assistenza fiscale (Caf) e gli intermediari abilitati. Niente proroga dunque per i contribuente che presentato direttamente il 730. La proroga è stata concessa a condizione che i Caf e gli intermediari spediscano entro il 7 luglio l 80% delle dichiarazioni. In sostanza, i Caf potranno inviare all'agenzia non più del 20% delle dichiarazioni complessive lavorate nel periodo della proroga. E ciò per evitare che ci sia un accumulo nella fase finale e anche per consentire comunque ai contribuenti che hanno già fatto la dichiarazione di ottenere l'eventuale rimborso già a luglio. Le necessità della proroga - Le difficoltà del nuovo modello 730 precompilato (ancora in fase «sperimentale» per quest anno) affrontate da contribuenti, Caf e commercialisti e la continua ricerca alla soluzione di problemi sembrano aver indotto a riformulare le scadenze per la presentazione dei modelli. Tale proroga era già attesa nel Dpcm sulla proroga dei versamenti di UNICO Così non è stato. Si è dovuto attendere qualche giorno in più. Abbiamo già segnalato su queste pagine aspetti positivi e negativi della proroga. Se da un lato si consentirebbe agli intermediari di fronte alle proprie scadenze, dall altro potrebbe causare complicazioni per la liquidazione dei rimborsi da 730. Infatti, l erogazione dei rimborsi in busta a paga a luglio per chi risultasse a credito slitterebbe ad agosto e si dovrà fare i conti con il ridotto personale presente negli uffici a causa delle ferie estive. Si ricorda infatti che attualmente la restituzione dell'irpef a credito è effettuata dal sostituto a partire dal mese di luglio. Sugli onorari versati in tale mese, il sostituto d'imposta deve provvedere ai rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. 6

7 Per i pensionati è previsto che le sopraesposte operazioni vengono messe in pratica dal mese di agosto o di settembre anche nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione. DPCM 1 Luglio 2015 Autotrasportatori: agevolazioni per il 2015 Quotidiano Fiscal Focus Premessa L Agenzia delle Entrate ha reso noto con un comunicato stampa che sono prorogate anche per quest anno le agevolazioni per le imprese minori che operano nel settore dell autotrasporto. Confermati il recupero, fino a un massimo di 300 euro per veicolo, dei contributi versati al Ssn e la deducibilità forfetaria delle spese di trasporto personali non documentate Contributi al Ssn - Le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2015, sono state definite dal Dipartimento delle Finanze sulla base delle risorse disponibili. La prima agevolazione consiste nel fatto che le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo Deducibilità forfettaria - Inoltre per i trasporti effettuati personalmente dall imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d imposta 2014, nelle seguenti misure: 18,00 euro per i trasporti all interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall imprenditore all interno del Comune in cui ha sede l impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell ambito della Regione o delle Regioni confinanti; 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del

8 Giurisprudenza Presunta attività d impresa. Stop all accertamento per prelievi sospetti Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza L Ufficio finanziario non può presumere ricavi in nero sulla base dei prelevamenti in banca, se la Guardia di Finanza ha accertato che il contribuente, nell'anno di riferimento, non ha svolto attività d impresa. È quanto emerge dalla sentenza 30 giugno 2015 n della Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T). Gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto dall Agenzia delle Entrate, nell ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento per imposte emesso ai sensi dell art. 32 del D.P.R. 600 del Secondo la ricorrente Agenzia, il giudice dell appello non avrebbe dovuto annullare la pretesa fiscale, posto che ai sensi dell art. 32 citato - oltreché dell art. 51 del decreto IVA - opera un inversione dell onere della prova per cui non è possibile esigere dall Ufficio la dimostrazione dello svolgimento di un attività d impresa da parte del contribuente. Ebbene, tale doglianza non ha trovato ingresso nel giudizio davanti alla Suprema Corte. La CTR, ad avviso degli ermellini, ha considerato il principio per cui i dati risultanti dai conti correnti bancari possono essere utilizzati per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta ma ha ritenuto che la presunzione di esercizio di attività occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, ai sensi degli articoli 32 D.P.R. 602/773 e 51 D.P.R. 633/72, sarebbe stata nella specie superata dall'accertamento positivo, operato nel verbale di contestazione della Guardia di Finanza, che nell'anno in esame il contribuente non aveva mai svolto attività nel ramo dei lavori edili. Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 30 giugno 2015 Frode fiscale. La società evita il sequestro se non è schermo Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza In un indagine per frode fiscale, il sequestro preventivo non può colpire la società e il suo patrimonio se la stessa deve ritenersi estranea alle condotte illecite poste in essere dagli indagati attraverso la cartiera. È quanto emerge dalla sentenza n /15 della Terza Sezione Penale della Cassazione. Il giudice di merito ha confermato il decreto di sequestro preventivo di una Srl e del relativo patrimonio aziendale, nell ambito di un indagine per frode fiscale. Tale verdetto è stato annullato (con rinvio) dalla Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dall amministratore unico della società. Quest ultimo ha fatto presente di essere totalmente estraneo ai reati fiscali ipotizzati (artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000) sicché la misura reale doveva ritenersi illegittima difettando sia la prova che la compagine fosse nell effettiva disponibilità dei titolari della cartiera sia della sua strumentalità alla realizzazione degli illeciti. Cassazione Penale, sentenza depositata il 30 giugno

9 IVA. Impugnabile la comunicazione che differisce il rimborso Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza È impugnabile in Commissione tributaria la comunicazione con la quale l Ufficio finanziario subordinando il rimborso al previo pagamento di crediti asseritamente pendenti o alla prestazione d idonea garanzia o all'autorizzazione alla compensazione dei crediti tra di loro - concretamente differisca l'esecuzione del rimborso IVA. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione (Sesta Sezione T) con la sentenza n /15, pubblicata l 1 luglio. Gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto nell interesse di una banca che aveva chiesto inutilmente all Agenzia delle Entrate il rimborso di un credito IVA di cui era cessionaria. Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 1 luglio 2015 Carte di credito e POS in aiuto del Fisco Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza Il fisco può contestare maggiori ricavi - quindi rideterminare il reddito imponibile della società - sulla base delle rilevate discordanze tra i dati emergenti dalle dichiarazioni fiscali e quelli risultanti dalle operazioni attive derivanti dall utilizzo di carte di credito e bancomat. Spetta al contribuente smentire tale presunzione legale. È quanto emerge dalla sentenza n /15 della Sezione Tributaria della Suprema Corte. Gli ermellini hanno accolto il ricorso prodotto dall AdE, nell ambito di una controversia originata dalla notifica a una Srl di un avviso di accertamento che rideterminava il reddito imponibile per il 2002 ai fini Irpeg, Iva e Irap a causa di ricavi ritenuti non contabilizzati. Nel caso di specie, secondo la Corte, la discordanza, non specificamente contestata, tra le somme riscosse dalla contribuente tramite carta di credito e POS e i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società, integra senz'altro una presunzione legale di maggiori ricavi, corrispondenti alle rimesse attive della carta di credito e del bancomat, conformemente a quanto già affermato in materia di accrediti su conto correnti bancari (Cass /2013), salvo l'onere, a carico del contribuente, di provare specificamente una diversa destinazione di detti accrediti (Cass /2014, in tema di conto correnti bancari). A tale indirizzo interpretativo la CTR della Toscana non si è conformata avendo essa erroneamente affermato che spettava all Ufficio, pur in presenza della rilevata discordanza tra ricavi da una parte e accrediti su carta di credito e p.o.s., dall altra, fornire la prova della destinazione delle somme accreditate. Cassazione Tributaria, sentenza depositata l 1 luglio 2015 Commercialisti. Compenso per gestione beni sequestrati Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza Con la sentenza n /15, la Cassazione Quinta Sezione Penale - si è pronunciata in materia di criteri per la determinazione del compenso spettante ai commercialisti quali amministratori di beni sottoposti a sequestro. Il ricorso per cassazione è stato proposto da un avvocato e da due commercialisti che hanno ritenuto erroneo il metodo utilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione del compenso per l attività da loro prestata 9

10 quali amministratori/custodi in una procedura di prevenzione.se l amministratore dei beni sequestrati è un commercialista o un avvocato (o altro professionista iscritto a un Albo), il compenso dev essere stabilito in base alle tariffe professionali. La Quinta Sezione Penale ha quindi osservato che l art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 645 del 1994 prevede, per il caso d incarico conferito a un collegio di commercialisti, che il compenso spettante al collegio è calcolato aumentando il compenso spettante al singolo professionista del 40 per cento per ciascun membro del collegio, con la conseguenza che, nel caso di collegio costituito da due professionisti, il compenso del collegio è determinato dal compenso spettante al singolo commercialista maggiorato dell'80 per cento, ciò che rappresenta un vantaggio comunque per il cliente che non è tenuto al versamento di compensi individualmente calcolati per ciascun professionista. Nella specie, invece, la Corte territoriale ha applicato la maggiorazione del 40 per cento stabilita dalla norma in questione non già al compenso previsto per ciascun membro del collegio, ma al compenso liquidato all intero collegio. Sicché gli ermellini hanno ritenuto fondata la censura mossa sul punto dai ricorrenti. La causa è stata rinviata per nuovo giudizio. Cassazione Penale, sentenza depositata il 2 luglio 2015 Fatture false: la prescrizione decorre dall ultima emessa Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza La consumazione del reato di cui all art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 coincide con l emissione del documento falso. Se sono emesse più fatture false nel medesimo arco d imposta, il termine prescrizionale non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, bensì dall ultimo, perché l emissione di più fatture per operazioni inesistenti in un medesimo periodo d imposta configura un unico reato. Tale regola vale anche per chi utilizzi più società (emittenti) per consentire a terzi l evasione. È quanto emerge dalla sentenza 2 luglio 2015 n della Corte di Cassazione Sezione Terza Penale. Nel caso di specie (che ha riguardato la condanna inflitta a un imprenditore per i reati di cui all art. 8 del D.Lgs. n , unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l emissione di numerose fatture per operazioni inesistenti avvalendosi di più aziende) la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia ben giudicato, avendo ricondotto a unità tutte le fatture emesse nel medesimo periodo d imposta da ognuna delle società indicate nei capi d imputazione. Trattandosi di persone giuridiche distinte e autonome non ha alcuna rilevanza, ad avviso della Corte, che per tutte il legale rappresentante fosse la stessa persona fisica: è del tutto evidente che il legislatore ha inteso far riferimento alla emissione, da parte, di uno stesso soggetto (sia esso persona giuridica o fisica), di una pluralità di fatture nello stesso periodo d imposta. L imputato paga le spese processuali e 1000 euro alla Cassa delle ammende. Cassazione Penale, sentenza depositata il 2 luglio

11 Accertamento induttivo per l officina grande che dichiara poco Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza Si deve ritenere assolutamente antieconomica l attività del contribuente che gestisce un officina di grandi dimensioni a fronte di redditi dichiarati esigui. In un ipotesi siffatta sussistono i presupposti per dar luogo all accertamento induttivo del reddito d impresa, ex art. 39 del D.P.R. 600/73. È quanto emerge dalla sentenza n /15 della Corte di Cassazione (Sez. 5), pubblicata il 3 luglio. Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 3 luglio 2015 Esterovestizione. Stop al sequestro dei beni Quotidiano Fiscal Focus Giurisprudenza L ordinanza del giudice del riesame, che conferma il provvedimento di sequestro a carico dell imprenditore, deve essere annullata se non motiva adeguatamente quanto al requisito del fumus del reato ipotizzato (nella specie, omessa dichiarazione). È quanto emerge dalla sentenza 3 luglio 2015 n con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di due imprenditori finiti nel mirino del fisco per aver stabilito la sede dell azienda negli Stati Uniti. La Terza Sezione Penale scrive: il Tribunale ha completamente tralasciato il tema che la richiesta di riesame aveva sottoposto alla sua attenzione, rappresentato, non già dalla quantità degli oggetti sequestrati, ma dal fumus del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lvo. 74/2000). Avrebbe dovuto pertanto confrontarsi con il fenomeno della esterovestizione e del superamento della soglia alla luce delle considerazioni in diritto sulla doppia imposizione che i ricorrenti hanno introdotto attraverso il richiamo alla normativa nazionale e internazionale e alla documentazione allegata a sostegno della loro versione difensiva. Cassazione Penale, sentenza depositata il 3 luglio

12 Commenti Fisco Il nuovo falso in bilancio Fiscal News n. 183 del La Legge n. 69/2015, c.d. Anticorruzione, ha modificato i reati societari in tema di false comunicazioni sociali riscrivendo gli articoli 2621 (società non quotate) e 2622 (società quotate) del Codice civile che ora stabiliscono un regime sanzionatorio alquanto severo per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongano, consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero o che omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Solo in relazione alle società non quotate le pene sono più leggere se il fatto è di entità lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta (art bis); mentre è causa di non punibilità la particolare tenuità del fatto (art ter). Non è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 C.p. (si pensi ai professionisti esterni come commercialisti o avvocati), oltreché la punibilità di altri soggetti attivi ex art C.c. (ad esempio l amministratore di fatto ). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno scorso. Diritto societario IMU, TASI e TARI del pensionato estero sull unico immobile in Italia Fiscal News n. 184 del La Legge n. 69/2015, c.d. Anticorruzione, ha modificato i reati societari in tema di false comunicazioni sociali riscrivendo gli articoli 2621 (società non quotate) e 2622 (società quotate) del Codice civile che ora stabiliscono un regime sanzionatorio alquanto severo per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongano, consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero o che omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Solo in relazione alle società non quotate le pene sono più leggere se il fatto è di entità lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta (art bis); mentre è causa di non punibilità la particolare tenuità del fatto (art ter). Non è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 C.p. (si pensi ai professionisti esterni come commercialisti o avvocati), oltreché la punibilità di altri soggetti attivi ex art C.c. (ad esempio l amministratore di fatto ). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno scorso. Diritto societario 12

13 Professionisti: verifiche, indagini finanziarie e controlli antiriciclaggio Fiscal Approfondimento n. 25 del La scelta del Legislatore della riforma tributaria degli anni 70 è stata quella di attribuire ad imprese e lavoratori autonomi l onere di autodeterminare il proprio reddito e quindi procedere all autotassazione mediante versamento diretto dell imposta dovuta, richiedendo ovviamente il rispetto delle regole dettate in materia. Pertanto, anche i professionisti, ossia coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, secondo la definizione recata dall art C.c. 1, sono chiamati all autodeterminazione del proprio reddito, secondo le regole sancite dall art. 54 del Tuir. In tal contesto, il procedimento dell accertamento tributario si apre con la presentazione della dichiarazione da parte del professionista, si sviluppa con i vari adempimenti finalizzati all autotassazione e, quale momento eventuale, può prevedere la fase ispettiva dell Amministrazione Finanziaria, con funzione istruttoria e propedeutica rispetto all emanazione dell atto accertativo finale che ne può derivare. Sovente, l Amministrazione Finanziaria, nell esecuzione della verifica nei confronti dei professionisti, utilizza uno strumento investigativo particolarmente intrusivo e penetrante: l indagine finanziaria, ritenuta da sempre particolarmente efficace per la ricostruzione del reddito effettivamente prodotto da tale categoria di contribuenti. Peraltro, la categoria dei professionisti giuridico-contabili (di cui all art. 12 del D.Lgs 231/2007) è soggetta ad un ulteriore tipologia di controlli, finalizzati al riscontro del regolare adempimento degli obblighi espressamente previsti dalla normativa antiriciclaggio, controlli che sono di norma svolti dalla Guardia di Finanza, in quanto Organo di Polizia Economica e Finanziaria, analogamente e, in taluni casi, contestualmente alle tradizionali attività di verifica fiscale. Atteso l ampio e variegato contesto ispettivo che può coinvolgere il professionista nell ambito della propria attività, il presente lavoro mira ad inquadrare i vari strumenti ispettivi di cui oggi dispone la Pubblica Amministrazione, cercando di evidenziare i limiti e le condizioni che ne caratterizzano il legittimo utilizzo, elementi che sia il personale ispettivo che il professionista ispezionato devono ben conoscere, al fine di poter gestire le varie fasi del controllo in modo fisiologico, improntandole alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti, secondo quei principi di collaborazione e buona fede tanto affermati dallo stesso Statuto dei diritti del contribuente. Accertamento e riscossione 1 C.c., art Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. 13

14 L Emilia diventa Zona franca urbana Fiscal News n. 185 del Le Zone franche urbane (ZFU), introdotte originariamente con L. n. 296/06, c.d. Finanziaria 2007, allo scopo di agevolare lo sviluppo dell imprenditoria in determinati ambiti territoriali depressi, hanno visto ampliare l ambito territoriale di applicazione, grazie all art. 37 del D.L. n. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo-Bis. Oggi grazie alla pubblicazione del D.L. n. 78/2015 del , c.d. Decreto Enti locali, in Gazzetta Ufficiale n. 140 S.O. del , recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, anche alcuni comuni dell Emilia Romagna possono godere delle agevolazioni. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. Tali aree possono godere di un regime di favore che si esplica nell esenzione dalle imposte sui redditi, dall Irap, dall Imu limitatamente agli immobili utilizzati nell attività economica. Si rimane in attesa della pubblicazione del bando, per la presentazione delle istanze di adesione a tali agevolazioni. Agevolazioni Dichiarazione IMU terreni parzialmente montani Fiscal News n. 186 del Il 30 giugno 2015 è in scadenza il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU riguardante il periodo d imposta Tra i soggetti obbligati alla presentazione, vi rientrano i possessori e conduttori (coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola) di terreni agricoli situati in comuni classificati come parzialmente montani nell elenco dei comuni italiani predisposto dall ISTAT. Tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU al fine di godere dell esenzione disposta dall art. 1 del D.L. n. 4/2015 ad eccezione del caso in cui il comune di ubicazione del terreno sia già in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento tributario. Adempimenti Società estinte: la disciplina non è retroattiva Fiscal News n. 187 del In virtù delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, le novità introdotte con il Decreto Semplificazioni in tema di società estinte non possono essere considerate retroattive. La sentenza n del 2015 della Corte di Cassazione ribadisce questo importante principio, che trova poi conferma in altre pronunce dei giudici di merito. 14

15 La Corte di Cassazione, con questa importante sentenza si pone quindi in aperto contrasto con la tesi sostenuta dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del Contenzioso Territorialità IVA: fornitura ed installazione impianti e macchinari all estero Fiscal News n. 188 del Nel contesto delle operazioni intercorse con l estero, è importante chiarire le regole di territorialità IVA relative alla fornitura di impianti e macchinari, con installazione o montaggio da parte del fornitore italiano. In merito, il criterio di tassazione IVA richiede preventivamente l individuazione del luogo in cui la prestazione di installazione e montaggio si considera effettuata, mentre non rileva il luogo in cui i beni vengono installati o montati (UE ed EXTRA-UE). Nello specifico, le cessioni in ambito UE sono considerate operazioni intracomunitarie (non imponibili IVA). Di contro, alle cessioni verso un territorio extra-ue potrà essere applicato il regime di non imponibilità tipico delle cessioni all esportazione. IVA Dichiarazioni fiscali. Solo la ricevuta prova l invio Fiscal G&S n. 51 del La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall intermediario incaricato non prova la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi: a norma dell articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998 la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione. Analogo valore probatorio non può essere attribuito né all impegno dell intermediario alla trasmissione né alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal professionista in cui si dichiara che, pur essendo stato regolarmente trasmesso il modello Unico, non si è in grado di produrre, in quanto non reperibile, l attestazione di avvenuto ricevimento dell'agenzia delle Entrate, ai sensi dell articolo 3, comma 10, del D.P.R È quanto sostiene la sentenza n /2015 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. Dichiarazione in via telematica La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione. Accertamento e riscossione 15

16 Società non operative. La prova per il rimborso IVA Fiscal G&S n. 52 del In materia di società non operative, il rimborso IVA è subordinato alla dimostrazione, a opera della parte contribuente, di situazioni oggettive che hanno impedito l inizio dell attività. Sbaglia, pertanto, il giudice di merito che pone a carico dell Ufficio finanziario la prova dell esistenza dell intento elusivo. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione nell ordinanza 14 aprile 2015 n La controversia è originata dall impugnazione di un diniego al rimborso di un credito IVA maturato in dipendenza dell acquisto di beni strumentali che è stato motivato con la mancanza dei presupposti previsti dalle Leggi 662/1996 e 724/1994 per l applicazione della disciplina relativa alle società non operative. Alla base della restituzione della lite al giudice di merito la Suprema Corte ha posto l'erronea applicazione di un onere di prova invertito (la dimostrazione dell'intento elusivo, che incomberebbe sull'agenzia), così violando la prescrizione del combinato disposto degli artt. 30 della Legge 724/1994 e 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui quest'ultimo prevede che le disposizioni antielusive possono essere disapplicate solo qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi, così palesemente onerando la parte contribuente di fornire una dimostrazione nitida delle ragioni di fondatezza dell'istanza di disapplicazione. Dalla lettura del provvedimento impugnato, scrivono ancora gli ermellini, emerge agevolmente che il giudicante non ha in realtà reso alcuna motivazione (in rispetto alle questioni concretamente dedotte in controversia), essendosi limitato ad affermare - in termini puramente apodittici l avvenuta allegazione e dimostrazione delle necessarie situazioni oggettive, senza preoccuparsi di fornirne alcuna specificazione, così eludendo l obbligo di indicazione dell iter logico seguito per pervenire alla propria determinazione. Cass. n. 7534/2015 L AdE non ha l onere di comprovare l esistenza di un intento elusivo al fine di negare il rimborso dell eccedenza di credito È onere del contribuente la dimostrazione delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei redditi; dimostrazione necessaria ai fini della disapplicazione delle disposizioni antielusive. Accertamento e riscossione Fiscal News n. 189 del Studi di settore: compilazione Quadro V Il Quadro V del modello studi di settore deve essere compilato dai soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito elencate, marcando la casella corrispondente: cooperativa a mutualità prevalente: se il soggetto ha esercitato l attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell art. 2512, Codice civile, per il periodo d imposta

17 redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali: si tratta di coloro che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS) di cui al Regolamento CE n. 1606/2002, per il periodo d imposta applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d imposta precedente. Si tratta di informazioni relative alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal D.M. 11 febbraio 2008, come modificato dall articolo 6 del D.M. 28 dicembre UNICO

18 Adempimento UNICO 2015: ravvedimento versamenti Fiscal Adempimento n. 23 del Il ravvedimento operoso è stato profondamente riformato ad opera della Legge di Stabilità 2015, e delle novità introdotte è necessario tener conto anche in occasione dei versamenti di Unico. I contribuenti interessati dalla proroga da studi di settore dovranno versare le imposte risultanti dal modello Unico 2015 entro il 6 luglio senza alcuna maggiorazione, mentre quelli non interessati dalla proroga sono già stati chiamati alle casse il 16 giugno. È tuttavia possibile versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, chi non ha versato le imposte entro il (o il 6.07) potrà alternativamente ricorrere al versamento con maggiorazione o al ravvedimento sprint (qualora più conveniente). Versamento imposte 18

19 Società & Bilancio Costi di impianto e ampliamento F&C n. 26 del Nel nuovo Principio contabile OIC n. 24, nella voce B) I. 1) Costi di impianto e di ampliamento confluiscono alcuni oneri che sono sostenuti dall impresa in modo non ricorrente, ma in precisi e caratteristici momenti della sua vita, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di espansione della propria capacità produttiva. Poiché tali costi presentano un'intrinseca caratteristica di spiccata maggiore aleatorietà rispetto ad altre poste dell'attivo patrimoniale, è apparsa necessaria una loro definizione in senso restrittivo da parte dell'oic 24, Immobilizzazioni immateriali, al fine di non indurre i redattori del bilancio a considerare tra i costi di impianto e di ampliamento altri elementi che costituirebbero puro differimento di costi o di perdite. Bilancio & Contabilità 19

20 Speciale dichiarazioni Studi di settore: indicatori di normalità Speciale dichiarazioni n. 71 del La Legge n. 296/2006 ha previsto l introduzione di specifici indicatori di normalità economica di cui tenere conto in sede di elaborazione e revisione degli studi di settore. L art. 10-bis, comma 2, Legge n. 146/1998, introdotto dal comma 13 della Legge n. 296/2006, dispone infatti che: Ai fini dell elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascun studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. La Circolare 29 maggio 2008, n. 44 ha inoltre specificato le finalità di tali indicatori: in particolare, l Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il contribuente non rispetti gli indici di normalità economica vengono determinati maggiori ricavi/compensi, i quali vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dallo studio di settore. Di conseguenza, l effetto sostanziale degli indicatori di normalità economica è quello di incidere sulla soglia di congruità del contribuente, alzandola in caso di mancata normalità rispetto agli indicatori specifici. UNICO 2015 Quadro RZ. Dichiarazione dei sostituti d imposta Speciale dichiarazioni n. 72 del Il Quadro RZ deve essere compilato dai soggetti IRES che, nel periodo d imposta, hanno corrisposto interessi, premi, altri redditi di capitale, e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. È chiaro che i dati già indicati nel Mod. 770 Ordinario non devono essere evidenziati nel Quadro RZ. Nel caso particolare di operazioni straordinarie intercorse nel periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione UNICO SC 2015, che hanno causato l'estinzione dei soggetti preesistenti, il soggetto d'imposta dichiarante deve procedere alla compilazione di un Quadro RZ per esporre i propri dati ed uno o più Quadri RZ per esporre i dati relativi a ciascuno dei soggetti estinti (esempio società fuse o incorporate ovvero le società scisse nel caso di scissioni totali). UNICO 2015 Speciale dichiarazioni n. 73 del Quadro RT: le plusvalenze Dal 1 luglio 2014 la tassazione delle rendite finanziarie, ha registrato un aumento e si applica nella misura del 26 per cento, in luogo di quella del 20 per cento. Tale aumento è stato previsto dal D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge 89 del 23 giugno 2014 (Decreto Renzi) e riguarda sia i redditi di capitale di cui all articolo 44 del Tuir, sia i redditi diversi di cui all articolo 67, lettera c- bis) del Tuir, relativi alle partecipazioni non qualificate. 20

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