(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 185/2010 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, Il presente regolamento deve quindi essere applicato a decorrere dal 29 aprile 2010 al fine di armonizzare l applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi. visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ( 1 ), in particolare l articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (4) Con il tempo saranno sviluppati metodi e tecnologie per il rilevamento di esplosivi liquidi. Sulla base degli sviluppi tecnologici e delle esperienze acquisite a livello operativo sia nell UE che su scala globale, la Commissione presenterà proposte, ove opportuno, per rivedere le disposizioni di natura tecnologica e operativa in materia di controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel. (1) Conformemente all articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione adotta disposizioni particolareggiate per l attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento. (2) Se contengono misure di sicurezza sensibili, tali misure devono essere considerate informazioni classificate UE ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ( 2 ), come prevede l articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. (5) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1217/2003, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell aviazione civile ( 3 ), (CE) n. 1486/2003, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell aviazione civile ( 4 ), (CE) n. 1138/2004, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti ( 5 ), (CE) n. 820/2008, dell 8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell aviazione ( 6 ), che hanno tutti attuato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell aviazione civile ( 7 ), devono quindi essere abrogati. (3) Il regolamento (CE) n. 300/2008 si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni attuative adottate secondo le procedure di cui all articolo 4, paragrafo 2, e all articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ma non oltre il 29 aprile ( 1 ) GU L 97 del , pag. 72. ( 2 ) GU L 317 del , pag. 1. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, ( 3 ) GU L 169 dell , pag. 44. ( 4 ) GU L 213 del , pag. 3. ( 5 ) GU L 221 del , pag. 6. ( 6 ) GU L 221 del , pag. 8. ( 7 ) GU L 355 del , pag. 1.

2 L 55/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate per l attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza e disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni. Articolo 2 Modalità di esecuzione 1. Le disposizioni di cui all articolo 1 sono esposte nell allegato. 2. Conformemente all articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento. Articolo 3 Abrogazione I regolamenti (CE) n. 1217/2003, (CE) n. 1486/2003, (CE) n. 1138/2004 e (CE) n. 820/2008 sono abrogati con effetto dal 29 aprile Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a partire dal 29 aprile Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/3 ALLEGATO 1. SICUREZZA DEGLI AEROPORTI 1.0. DISPOSIZIONI GENERALI Salvo diversa indicazione l autorità, l operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell aviazione civile, di cui all articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo Ai fini del presente capitolo, un aeromobile, bus, carrello dei bagagli o altro mezzo di trasporto, o una passerella telescopica, sono considerati parti di un aeroporto. Ai fini del presente capitolo, per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in partenza sottoposto a controllo (screening) che viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti oggetti Fatti salvi i criteri di deroga di cui al regolamento (CE) n. 272/2009, l autorità competente può autorizzare procedure di sicurezza speciali o deroghe per la protezione e la sicurezza delle aree lato volo negli aeroporti nei giorni in cui non vi sono più di otto voli in partenza programmati, a condizione che ci sia un solo aeromobile per volta da caricare o scaricare o sul quale imbarcare o sbarcare o all interno della parte critica dell area sterile o in un aeroporto che non rientra nel campo d applicazione del punto REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AEROPORTI Confini I confini tra aree lato terra, aree lato volo, aree sterili, parti critiche e, se del caso, aree delimitate devono essere chiaramente identificabili in ogni aeroporto per consentire che vengano prese le opportune misure di sicurezza in ognuna di queste aree Il confine tra aree lato terra e aree lato volo deve consistere in un ostacolo fisico che sia chiaramente visibile al pubblico e che impedisca ad una persona l accesso non autorizzato Aree sterili (security restricted areas) Le aree sterili devono comprendere almeno: a) una parte di un aeroporto alla quale i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo hanno accesso; nonché b) una parte di un aeroporto attraverso la quale può transitare il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a controllo o nella quale esso può essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza; nonché c) una parte di un aeroporto destinata al parcheggio degli aeromobili sui quali effettuare l imbarco o il carico Una parte di un aeroporto viene considerata area sterile almeno per il periodo nel quale vengono effettuate le attività di cui al punto Quando viene istituita un area sterile, si procede ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate immediatamente prima dell istituzione di tale area in modo da poter ragionevolmente garantire che essa non contenga articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza dell aeromobile Qualora persone non autorizzate possano aver avuto accesso ad aree sterili, si procede ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate non appena possibile in modo da poter ragionevolmente garantire che essa non contenga articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza.

4 L 55/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Parti critiche delle aree sterili Negli aeroporti in cui più di 40 persone sono in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che permette l accesso alle aree sterili devono essere istituite le parti critiche Le parti critiche devono includere almeno: a) tutte le parti di un aeroporto alle quali i passeggeri in partenza già sottoposti a controllo hanno accesso; nonché b) tutte le parti di un aeroporto attraverso le quali può transitare il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a controllo o nelle quali può essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza. Una parte di un aeroporto viene considerata area sterile almeno per il periodo nel quale vengono effettuate le attività di cui alle lettere a) o b) Quando viene istituita una parte critica, si procede immediatamente ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate prima che tale parte sia istituita in modo da poter ragionevolmente garantire che essa non contenga articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza Qualora persone non autorizzate possano aver avuto accesso a parti critiche, si procede non appena possibile ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate in modo da poter ragionevolmente garantire che esse non contengano articoli proibiti. Questa disposizione è considerata soddisfatta nel caso di aeromobili sottoposti a ispezione o controllo di sicurezza. La presente disposizione non si applica quando persone di cui al punto e hanno avuto accesso a queste parti. Le persone provenienti da paesi terzi diversi da quelli elencati nell allegato 4-B sono considerate persone non controllate (unscreened) CONTROLLO DELL ACCESSO Accesso alle aree lato volo L accesso al lato volo è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo per entrare Per essere autorizzata ad accedere al lato volo, ogni persona deve esibire un autorizzazione Per essere autorizzato ad accedere al lato volo, ogni veicolo esibire un lasciapassare per veicoli Le persone che si trovano sul lato volo devono, su richiesta, presentare la loro autorizzazione per il controllo Accesso alle aree sterili L accesso alle aree sterili è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo per entrare Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ogni persona deve esibire una delle seguenti autorizzazioni: a) una carta di imbarco valida o un documento equivalente; oppure b) un tesserino di approvazione come membro di equipaggio valido; oppure c) un tesserino di ingresso in aeroporto valido; oppure

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/5 d) un documento di approvazione valido dell autorità nazionale competente; oppure e) un documento di approvazione valido rilasciato dall autorità di controllo e riconosciuto dall autorità nazionale competente Per essere autorizzato ad accedere alle aree sterili, ogni veicolo deve esibire un lasciapassare valido La carta di imbarco o documento equivalente, di cui al punto , lettera a), deve essere controllata per accertarne con ragionevole sicurezza la validità prima di autorizzare una persona ad accedere alle aree sterili. La carta di cui ai punti , lettere b) e), rispettivamente, deve essere controllata per accertarne ragionevolmente la validità e la sua corrispondenza al detentore prima di autorizzare una persona ad accedere alle aree sterili Al fine di impedire l accesso non autorizzato alle aree sterili i punti di accesso devono essere controllati da: a) un sistema elettronico che limita l accesso ad una persona per volta; oppure b) da persone autorizzate che effettuano il controllo d accesso Il lasciapassare del veicolo deve essere controllato per accertarne con ragionevole sicurezza la validità e la sua corrispondenza al veicolo prima di autorizzare l accesso alle aree sterili L accesso alle aree sterili deve inoltre essere soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Requisiti relativi ai tesserini di approvazione come membro dell equipaggio e dei tesserini di ingresso in aeroporto comunitari Il tesserino di approvazione come membro di equipaggio utilizzato da un vettore aereo comunitario e il tesserino d ingresso in aeroporto possono essere rilasciati solo a persone che abbiano esigenze operative e abbiano superato il controllo dei precedenti personali (background check) conformemente al punto I tesserini di approvazione per membri di equipaggio e per ingresso in aeroporto vengono rilasciati per un periodo non superiore a cinque anni Il tesserino di approvazione di una persona che non supera il controllo dei precedenti personali viene immediatamente ritirato Il tesserino di approvazione deve essere portato in modo visibile almeno quando il titolare si trova nelle aree sterili. La persona che non porti in modo visibile il proprio tesserino di approvazione nelle aree sterili diverse da quelle dove si trovano i passeggeri sarà oggetto di contestazione da parte degli agenti responsabili dell applicazione del punto lettera c) e, laddove opportuno, verrà segnalata Il tesserino di approvazione viene immediatamente restituito all autorità che lo ha rilasciato: a) su richiesta dell autorità che lo ha rilasciato; oppure b) in seguito a cessazione del rapporto di lavoro; oppure c) in seguito a cambiamento del datore di lavoro; oppure d) in seguito a modifica della necessità di accedere alle aree per le quali l autorizzazione è stata rilasciata; oppure

6 L 55/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea e) in seguito a scadenza del tesserino; oppure f) in seguito a ritiro del tesserino La perdita, il furto o la mancata restituzione del tesserino di approvazione viene immediatamente notificata all autorità che lo ha rilasciato Un tesserino elettronico viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza, ritiro o notifica della perdita, del furto o della mancata restituzione I tesserini comunitari di approvazione come membro di equipaggio o di ingresso in aeroporto sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Requisiti supplementari per i tesserini di approvazione come membro di equipaggio comunitari Un tesserino di approvazione di un membro di equipaggio dipendente di un vettore aereo comunitario reca: a) il nome e la fotografia del titolare; nonché b) il nome del vettore aereo; nonché c) il termine «crew» in inglese, da aggiungere entro 5 anni dall entrata in vigore del presente regolamento; nonché d) la data di scadenza, da aggiungere entro 5 anni dall entrata in vigore del presente regolamento Requisiti supplementari per i tesserini comunitari di ingresso in aeroporto Un tesserino di ingresso in aeroporto reca: a) il nome e la fotografia del titolare; nonché b) il nome del datore di lavoro del titolare, a meno che sia programmato elettronicamente; nonché c) il nome dell autorità di rilascio o dell aeroporto; nonché d) le aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere; nonché e) la data di scadenza, a meno che sia programmata elettronicamente. I nomi e le aree di accesso possono essere sostituite da un elemento di identificazione equivalente Al fine di impedire l illecita utilizzazione dei tesserini di ingresso in aeroporto, viene istituito un sistema che permetta di individuare con ragionevole sicurezza i tentativi di utilizzare tesserini persi, rubati o non restituiti. Quando viene individuato un tentativo di questo tipo, vengono adottate le misure opportune Requisiti dei lasciapassare per veicoli Un lasciapassare per veicoli può essere rilasciato solo quando è stata accertata una necessità operativa Un lasciapassare per veicolo viene rilasciato specificamente per un determinato veicolo e indica: a) le aree nelle quali è autorizzato ad accedere; nonché b) la data di scadenza.

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/7 I lasciapassare elettronici per veicoli non indicano le aree nelle quali il veicolo è autorizzato ad accedere né la data di scadenza, a condizione che tale informazione possa essere letta elettronicamente e controllata prima di autorizzare l accesso alle aree sterili Un lasciapassare elettronico per veicolo viene apposto sul veicolo in modo tale da impedire che venga rimosso e riutilizzato Il lasciapassare per veicolo viene esposto in modo visibile ogniqualvolta il veicolo si trova nelle aree lato volo Il lasciapassare per veicolo viene immediatamente restituito al soggetto che lo ha rilasciato: a) su richiesta del soggetto di rilascio; oppure b) quando il veicolo non deve essere più utilizzato per l accesso alle aree lato volo; oppure c) alla scadenza del lasciapassare, a meno che quest ultimo sia disattivato automaticamente La perdita, il furto o la mancata restituzione di un lasciapassare per un veicolo viene immediatamente comunicata all autorità che lo ha rilasciato Un lasciapassare elettronico per veicolo viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza o notifica della perdita, del furto o della mancata restituzione Al fine di impedire l illecita utilizzazione dei lasciapassare per veicolo, viene istituito un sistema che permetta di individuare con ragionevole sicurezza i tentativi di utilizzare lasciapassare per veicolo persi, rubati o non restituiti. Quando viene individuato un tentativo di questo tipo, vengono adottate le misure opportune Accesso con scorta I membri dell equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido, vengono scortati ogni volta si trovino in aree sterili diverse da: a) aree dove possono sostare i passeggeri; nonché b) aree nelle immediate vicinanze dell aeromobile con il quale sono arrivati o partiranno; nonché c) aree destinate agli equipaggi Eccezionalmente, una persona può essere dispensata dai requisiti di cui al punto e dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili Una scorta deve: a) essere in possesso di un tesserino di approvazione valido di cui al punto lettera c), d) o e); nonché b) essere autorizzata a effettuare servizio di scorta nelle aree sterili; nonché c) avere la o le persone scortate sempre sotto diretto controllo visivo; nonché d) garantire con ragionevole certezza che la persona o le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza Un veicolo può essere dispensato dai requisiti di cui al punto a condizione che venga scortato ogni volta che si trovi nell area lato volo Altre deroghe Altre deroghe sono soggette alle disposizioni stabilite in una decisione separata della Commissione.

8 L 55/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea CONTROLLO (SCREENING) DELLE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI E DEGLI OGGETTI DA ESSE TRA SPORTATI Controllo (screening) delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati Il controllo delle persone diverse dai passeggeri e il controllo degli oggetti da esse trasportati vengono effettuati con le stesse modalità rispettivamente del controllo dei passeggeri e del controllo del bagaglio a mano I punti da a e si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri I punti da a e si applicano per quanto riguarda il controllo degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri Gli articoli di cui all allegato 4-C possono essere trasportati solo dal personale autorizzato a farlo per l espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo Quando persone diverse dai passeggeri e gli oggetti da queste trasportati devono essere sottoposti a controlli a campione continui, la frequenza di questi ultimi deve essere stabilita dall autorità competente sulla base di una valutazione del rischio Il controllo di persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da queste trasportati deve inoltre essere soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Esenzioni e procedure speciali di controllo L autorità competente può, per ragioni obiettive, consentire a persone diverse dai passeggeri di essere esentate dal controllo o essere sottoposte a procedure di controllo speciali, a condizione che vengano scortate da una persona autorizzata a effettuare la scorta conformemente al punto Le persone sottoposte a controllo, diverse dai passeggeri, che lasciano temporaneamente le parti critiche, al loro ritorno possono essere esentate dal controllo a condizione che siano rimaste sotto costante osservazione da parte del personale autorizzato in grado di garantire con ragionevole sicurezza che esse non introducano articoli proibiti nelle parti critiche Le esenzioni e le procedure di controllo speciali devono inoltre essere soggette alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione ISPEZIONE DEI VEICOLI Veicoli che accedono alle parti critiche Tutti i veicoli che entrano nelle parti critiche devono essere ispezionati. Essi devono essere protetti da interferenze illecite dal momento dell ispezione fino all ingresso nelle parti critiche Il conducente ed eventuali occupanti del veicolo non possono trovarsi al suo interno quando viene effettuata l ispezione. Ad essi viene chiesto di togliere i loro oggetti personali dal veicolo per sottoporli a controllo (screening) Vengono messe a punto metodologie in grado di garantire la casualità della selezione delle aree da ispezionare I veicoli che entrano nelle parti critiche sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Veicoli che entrano in aree sterili diverse dalle parti critiche Il conducente ed eventuali occupanti del veicolo non possono trovarsi al suo interno quando viene effettuata l ispezione. Ad essi viene chiesto di togliere i loro oggetti personali dal veicolo per effettuare il controllo (screening) Vengono messe a punto metodologie in grado di garantire la casualità della selezione dei veicoli e delle aree da ispezionare.

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/ I veicoli che entrano nelle aree sterili diverse da parti critiche sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Metodi di ispezione Un ispezione manuale consiste in un controllo manuale completo delle aree selezionate, compreso il contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti I metodi seguenti possono essere utilizzati come strumenti supplementari di ispezione. a) cani in grado di rivelare gli esplosivi; nonché b) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivo I metodi di ispezione sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Esenzioni e procedure speciali di ispezione L autorità competente può, per ragioni obiettive, consentire a dei veicoli di essere esentati dall ispezione o di essere sottoposti a procedure di ispezione speciali, a condizione che vengano scortati da una persona autorizzata a effettuare la scorta conformemente al punto Le deroghe e le procedure di ispezione speciali sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione SORVEGLIANZA, PATTUGLIAMENTO ED ALTRI CONTROLLI FISICI La sorveglianza o il pattugliamento vengono effettuati allo scopo di monitorare: a) i confini tra area lato terra, area lato volo, aree sterili, parti critiche e, se del caso, aree delimitate; nonché b) aree accessibili al pubblico appartenenti o vicine all aerostazione, incluse le aree di parcheggio e le strade di accesso; nonché c) l esibizione e la validità dei tesserini di approvazione delle persone nelle aree sterili diverse dalle aree dove sono presenti passeggeri; nonché d) l esibizione e la validità dei lasciapassare quando i veicoli si trovano nelle aree lato volo; nonché e) i bagagli da stiva, le merci e la posta, le forniture di bordo nonché la posta e il materiale del vettore aereo presenti in parti critiche in attesa di essere caricati La frequenza e gli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento si basano su una valutazione del rischio intrapresa dall autorità competente, tenendo conto: a) delle dimensioni dell aeroporto, inclusi il numero e la natura delle operazioni; nonché b) la configurazione dell aeroporto, in particolare l interrelazione tra le aree stabilite nell aeroporto; nonché c) le possibilità e i limiti degli strumenti per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento. Le parti della valutazione del rischio relative alla frequenza e alle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento, dietro richiesta, vengono messe a disposizione per iscritto, a fini del controllo di conformità.

10 L 55/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L attività di sorveglianza e di pattugliamento non deve seguire un modello prevedibile. La validità dei tesserini di approvazione deve essere sottoposta a controlli a campione Devono essere attuate misure dirette ad impedire violazioni ai punti di controllo di sicurezza e, qualora ciò si verificasse, permettere di intervenire e porre rimedio immediatamente alla violazione e alle sue conseguenze. 2. AREE DELIMITATE AEROPORTUALI Nessuna disposizione nel presente regolamento. 3. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI 3.0. DISPOSIZIONI GENERALI Salvo diversa indicazione un vettore aereo garantisce l attuazione delle disposizioni illustrate nel presente capitolo per quanto riguarda i propri aeromobili I paesi terzi le cui norme di sicurezza sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili sono elencati nell appendice 3-B Un aeromobile non deve essere sottoposto a controlli di sicurezza (check). Esso viene sottoposto ad un ispezione di sicurezza (search) conformemente al punto L operatore aeroportuale notifica ad un vettore aereo, dietro richiesta, se i suoi aeromobili si trovano o meno in una parte critica. Se questo non fosse chiaro, si presume che gli aeromobili si trovino in un luogo diverso da una parte critica Quando un area non è più considerata una parte critica in seguito a modifica del suo status di sicurezza l aeroporto ne informa i vettori interessati ISPEZIONE DI SICUREZZA DELL AEROMOBILE (SEARCH) Quando procedere ad un ispezione di sicurezza di un aeromobile Un aeromobile viene sempre sottoposto ad un ispezione di sicurezza ogniqualvolta vi sia motivo di ritenere che persone non autorizzate possano avervi avuto accesso Un ispezione di sicurezza di un aeromobile consiste nell ispezione di determinate aree dell aeromobile stabilite in una decisione separata della Commissione Un aeromobile che arriva in una parte critica da un paese terzo che non figura nell elenco di cui all appendice 3- B viene sottoposto ad un ispezione di sicurezza in qualsiasi momento dopo lo sbarco dei passeggeri e/o lo scarico della stiva Un aeromobile in arrivo da uno Stato membro dove era in transito dopo essere arrivato da un paese terzo non incluso nell elenco di cui all appendice 3-B viene considerato come un aeromobile in arrivo da un paese terzo Anche il momento in cui si deve procedere ad un ispezione di sicurezza dell aeromobile è soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Come procedere ad un ispezione di sicurezza di un aeromobile Le modalità con cui si procede ad un ispezione di sicurezza di un aeromobile sono soggette alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Informazioni relative all ispezione di sicurezza dell aeromobile Le seguenti informazioni relative all ispezione di sicurezza dell aeromobile di un volo in partenza devono essere registrate e conservate in un luogo diverso dall aeromobile per 24 ore o per la durata del volo (se supera le 24 ore): numero del volo, nonché destinazione, nonché origine del volo precedente, nonché l indicazione che l ispezione di sicurezza dell aeromobile è stata completata o meno.

11 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/11 Se l ispezione di sicurezza dell aeromobile è stata effettuata, le informazioni devono includere: data e ora alle quali l ispezione di sicurezza dell aeromobile è stata completata, nonché il nome e la firma della persona responsabile dell effettuazione dell ispezione di sicurezza dell aeromobile PROTEZIONE DELL AEROMOBILE Protezione dell aeromobile aspetti generali Indipendentemente dal punto in cui un aeromobile è parcheggiato in un aeroporto, esso viene protetto dall accesso non autorizzato come segue: a) garantire che coloro che cercano di accedere all aeromobile senza esserne autorizzati siano immediatamente intercettati; oppure b) mantenere chiuse le sue porte esterne. Quando l aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall aeromobile da impedirne ragionevolmente l accesso; oppure c) disporre di strumenti elettronici che individuano immediatamente un tentativo di accesso non autorizzato Il punto non si applica ad un aeromobile parcheggiato in un hangar chiuso o comunque protetto da accesso non autorizzato Protezione supplementare di un aeromobile con porte esterne chiuse situato in luogo diverso da una parte critica Quando le porte esterne sono chiuse e l aeromobile si trova in un luogo diverso da una parte critica, ogni porta esterna deve: a) avere i mezzi di accesso rimossi; oppure b) deve essere sigillata; oppure c) deve essere chiusa; oppure d) deve essere monitorata. Il punto a) non si applica ad una porta accessibile dal suolo Quando i mezzi di accesso alle porte non accessibili dal suolo sono stati rimossi, essi devono essere posti sufficientemente lontano dall aeromobile così da impedirne ragionevolmente l accesso Quando le porte esterne sono chiuse, solo le persone con una necessità operativa possono aprire le suddette porte Quando le porte esterne sono monitorate, il monitoraggio deve garantire che l accesso non autorizzato all aeromobile sia immediatamente individuato La protezione di un aeromobile con porte esterne chiuse in una parte diversa da una parte critica è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione.

12 L 55/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea APPENDICE 3-A ISPEZIONE DI SICUREZZA DELL AEROMOBILE (SEARCH) Le modalità con cui si procede ad un ispezione di sicurezza dell aeromobile sono stabilite in una decisione separata della Commissione. APPENDICE 3-B SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI APPROVAZIONE DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda la sicurezza aerea, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni: 4. PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO 4.0. DISPOSIZIONI GENERALI Salvo diversa indicazione l autorità, l operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell aviazione civile, di cui all articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo I paesi terzi che applicano norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano sono elencati nell appendice 4-B I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da uno Stato membro dove l aeromobile era in transito dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell elenco di cui all appendice 4-B vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano sono stati sottoposti a controllo (screening) in tale Stato membro Ai fini del presente capitolo «liquidi, aerosol e gel» (LAG) comprendono paste, lozioni, miscele liquido/solido e il contenuto di contenitori pressurizzati, come dentifricio, gel per capelli, bevande, minestre, sciroppi, profumo, schiuma da barba e altri prodotti di consistenza simile CONTROLLO DEI PASSEGGERI E DEL BAGAGLIO A MANO Controlli sui passeggeri Prima del controllo, i cappotti e le giacche dei passeggeri devono essere tolti e controllati come bagaglio a mano Il controllo (screening) dei passeggeri deve essere effettuato mediante: a) un ispezione manuale; oppure b) un portale magnetico per la rivelazione dei metalli (WTMD). Se l addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l addetto non si riterrà convinto Un ispezione manuale viene effettuata in modo da accertare con ragionevole sicurezza che la persona controllata non trasporti articoli proibiti Quando un portale magnetico emette un segnale di allarme, la causa dell allarme deve essere individuata I dispositivi manuali per la rilevazione dei metalli (HHMD) possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo. Essi non sostituiscono le esigenze dell ispezione manuale.

13 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/ Quando viene autorizzato il trasporto nella cabina di un aeromobile di un animale vivo, quest ultimo deve essere controllato come un passeggero o come un bagaglio a mano Le autorità competenti possono specificare categorie di passeggeri che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo o che possono essere dispensate dal controllo (screening). La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite Il controllo dei passeggeri è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Controllo del bagaglio a mano Prima del controllo, computer portatili e altri oggetti elettrici di grosse dimensioni devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere controllati separatamente Prima del controllo i LAG devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere controllati separatamente, a meno che l apparecchiatura utilizzata per il controllo del bagaglio a mano sia anche in grado di controllare più contenitori chiusi di LAG all interno del bagaglio. Quando i LAG vengono tolti dal bagaglio a mano il passeggero deve presentare: a) tutti i LAG in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; nonché b) altri LAG separatamente Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato attraverso: a) un ispezione manuale; oppure a) apparecchiature a raggi X; oppure b) sistemi di rilevamento di esplosivi. Se l addetto al controllo non è in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o meno degli articoli proibiti, il bagaglio a mano viene respinto o viene sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l addetto al controllo si riterrà convinto Un ispezione manuale del bagaglio a mano consiste in un controllo manuale del bagaglio, compreso il suo contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esso non contenga articoli proibiti Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi-x o sistemi EDS, ogni immagine deve essere esaminata dall addetto al controllo Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi-x o sistemi EDS, ogni segnale di allarme deve essere verificato fino a che l addetto al controllo si riterrà convinto, in modo da garantire con ragionevole sicurezza che non vengano introdotti articoli proibiti nell area sterile o a bordo di un aeromobile Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi-x o sistemi EDS, qualsiasi oggetto che impedisca all addetto al controllo di analizzare il contenuto del bagaglio a mano deve essere tolto dal bagaglio. Il bagaglio viene nuovamente controllato e l oggetto in questione deve essere controllato separatamente come bagaglio a mano Ogni bagaglio all interno del quale sia riscontrata la presenza di un oggetto elettrico di grosse dimensioni viene nuovamente sottoposto a controllo dopo aver rimosso l oggetto in questione, mentre l oggetto elettrico viene sottoposto a un controllo separato I cani in grado di rilevare l esplosivo e i dispositivi per la rilevazione di tracce di esplosivi possono essere utilizzati solo come strumenti supplementari di controllo.

14 L 55/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Le autorità competenti possono stabilire le categorie di bagaglio a mano che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo o che possono essere esentate dal controllo. La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite L autorità competente può consentire che una valigia diplomatica sia esentata dall ispezione o che sia sottoposta a procedure di sicurezza speciali a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche Il controllo del bagaglio a mano è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione Controllo di liquidi, aerosol e gel (LAG) Il controllo dei LAG deve essere effettuato attraverso: a) apparecchiature a raggi X; b) sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS); c) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivo (ETD); d) cartine rivelatrici chimiche; oppure e) analizzatori di liquidi in bottiglia (scanner) L assaggio o la prova sulla pelle possono essere utilizzati come strumenti supplementari di controllo Il controllo dei LAG è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione I LAG trasportati da passeggeri possono essere dispensati dal controllo, quando: a) si trovano in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, dove il contenuto del sacchetto di plastica entra comodamente e il sacchetto è completamente chiuso; oppure b) devono essere utilizzati durante il viaggio e sono necessari per scopi medici o per un regime dietetico speciale, compresi gli alimenti per neonati. Se gli viene chiesto, il passeggero deve fornire una prova dell autenticità del liquido esentato; oppure c) sono stati acquistati nell area lato volo, oltre il punto di controllo delle carte di imbarco, in un punto vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate che fanno parte del programma di sicurezza dell aeroporto, purché il liquido sia contenuto in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni e vi sia la prova che l acquisto è avvenuto il giorno stesso nell aeroporto in questione; oppure d) sono stati acquistati nell area sterile in un punto vendita soggetto a procedure di sicurezza approvate nell ambito del programma di sicurezza dell aeroporto; oppure e) sono stati acquistati in un altro aeroporto comunitario, purché il liquido sia contenuto in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni e vi sia la prova che l acquisto è avvenuto il giorno stesso nell area lato volo dell aeroporto in questione; oppure f) sono stati acquistati a bordo di un aeromobile di un vettore aereo comunitario, purché il liquido sia contenuto in un sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni e vi sia la prova che l acquisto è avvenuto il giorno stesso a bordo dell aeromobile in questione.

15 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/ PROTEZIONE DEI PASSEGGERI E DEL BAGAGLIO A MANO La protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione PASSEGGERI POTENZIALMENTE PERICOLOSI L autorità competente notifica anticipatamente per iscritto ad un vettore aereo la propria intenzione di imbarcare un passeggero potenzialmente pericoloso a bordo dei suoi aeromobili La notifica deve contenere le seguenti informazioni: a) identità e sesso della persona; nonché b) motivo del trasporto; nonché c) nome e qualifiche delle eventuali persone di scorta; nonché d) valutazione del rischio da parte dell autorità competente, inclusi i motivi che giustificano la presenza o meno di una scorta; nonché e) all occorrenza, assegnazione di un posto specifico; nonché f) il tipo dei documenti di viaggio disponibili. Il vettore trasmette queste informazioni al comandante dell aeromobile prima dell imbarco dei passeggeri La autorità competente assicura che le persone sotto custodia di legge siano sempre scortate ARTICOLI PROIBITI Ai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili o a bordo di un aeromobile gli articoli elencati nell appendice 4-C Può essere prevista una deroga al punto a condizione che: a) l autorità competente abbia autorizzato il trasporto degli articoli in questione; nonché b) il vettore aereo sia stato informato in merito al passeggero e agli articoli che trasporta prima dell imbarco dei passeggeri nell aeromobile; e c) siano ottemperate le norme di sicurezza vigenti. Gli articoli in questione vengono collocati in condizioni di sicurezza a bordo dell aeromobile Il vettore si assicura che i passeggeri vengano informati in merito agli articoli proibiti elencati nell appendice 4-C prima del completamento delle operazioni di registrazione (check-in). APPENDICE 4-A REQUISITI PER UN ISPEZIONE MANUALE Le modalità con cui si procede ad un ispezione manuale sono stabilite in una decisione separata della Commissione.

16 L 55/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea APPENDICE 4-B PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO APPROVAZIONE DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, sono stati riconosciuti i seguenti paesi terzi nei quali le norme di sicurezza applicate sono equivalenti alle norme fondamentali comuni: APPENDICE 4-C PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile: a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali: armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili, armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere, componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento, armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere, pistole lanciarazzi e pistole per starter, archi, balestre e frecce, lanciarpioni e fucili subacquei, fionde e catapulte; b) dispositivi per stordire dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare: dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica, strumenti per stordire e sopprimere gli animali, sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali; c) oggetti dotati di una punta acuminata o di un estremità affilata oggetti dotati di una punta acuminata o di un estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui: articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie, piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, lame da rasoio, taglierine, coltelli con lame lunghe oltre 6 cm

17 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/17 forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro, attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un estremità affilata, spade e sciabole; d) utensili da lavoro utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: palanchini, trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili, utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli, seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili, saldatori, pistole con dardi e pistole fissachiodi; e) corpi contundenti oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali: mazze da baseball e da softball, mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente, attrezzature per arti marziali; f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: munizioni, detonatori e inneschi, detonatori e micce, riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi, mine, granate e altri materiali militari esplosivi, fuochi d artificio e altri articoli pirotecnici, candelotti e cartucce fumogene, dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. 5. BAGAGLIO DESTINATO ALLA STIVA 5.0. DISPOSIZIONI GENERALI Salvo diversa indicazione l autorità, l operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell aviazione civile, di cui all articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.

18 L 55/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea I paesi terzi che applicano norme di sicurezza equivalenti alle norme di base comuni per quanto riguarda il bagaglio da stiva sono elencati nell appendice 5-A Il bagaglio da stiva in arrivo da uno Stato membro dove l aeromobile era in transito dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell elenco di cui all appendice 5-A viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva è stato sottoposto a controllo (screening) nel suddetto Stato membro Ai fini del presente capitolo, per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in partenza, già sottoposto a controllo, fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti oggetti CONTROLLO DEL BAGAGLIO DA STIVA Ai fini del controllo del bagaglio da stiva (screening) vengono utilizzate le seguenti modalità o attrezzature, individualmente o in combinazione: a) un ispezione manuale; oppure b) apparecchiature a raggi X; oppure c) sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS); oppure d) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi. Se l addetto al controllo non è in grado di stabilire se il bagaglio da stiva contenga o meno degli articoli proibiti, il bagaglio viene respinto o viene sottoposto ad un nuovo controllo fino a che l addetto al controllo si riterrà convinto Un ispezione manuale del bagaglio a mano consiste in un controllo manuale completo del bagaglio, compreso tutto il suo contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esso non contenga articoli proibiti Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi-x o sistemi EDS, qualsiasi oggetto che impedisca all addetto al controllo di analizzare il contenuto del bagaglio deve essere sottoposto ad un altro tipo di controllo Il controllo attraverso un rivelatore di tracce di esplosivo consiste nell analisi di campioni prelevati all interno e all esterno del bagaglio e dal suo contenuto. Il contenuto del bagaglio può essere sottoposto anche ad un ispezione manuale Le autorità competenti possono stabilire categorie di bagaglio da stiva che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo o che possono essere dispensate dal controllo. La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite Il controllo del bagaglio da stiva è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione PROTEZIONE DEL BAGAGLIO DA STIVA I passeggeri non possono accedere al bagaglio da stiva sottoposto al controllo, a meno che si tratti del loro bagaglio e che siano sorvegliati in modo da garantire che: a) nel bagaglio da stiva non vengano introdotti articoli proibiti come quelli elencati nell appendice 5-B; oppure b) che articoli proibiti come quelli elencati nell appendice 4-C non vengano rimossi dal bagaglio da stiva e introdotti nelle aree sterili o a bordo di un aeromobile Il bagaglio da stiva che non è stato protetto da interferenze illecite deve essere sottoposto ad un nuovo controllo La protezione del bagaglio da stiva è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione.

19 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 55/ RICONCILIO DEI BAGAGLI Identificazione del bagaglio da stiva Durante la fase di imbarco, il vettore aereo deve assicurarsi che il passeggero presenti una carta di imbarco valida, o un documento equivalente, corrispondente al bagaglio da stiva che è stato registrato Il vettore aereo si assicura che sia in atto una procedura per identificare il bagaglio da stiva di passeggeri che non si sono imbarcati o che hanno lasciato l aeromobile prima della partenza Se il passeggero non si trova a bordo dell aeromobile, il bagaglio da stiva corrispondente alla sua carta di imbarco o a un documento equivalente viene considerato bagaglio non accompagnato Il vettore aereo si assicura che tutti i bagagli da stiva non accompagnati siano chiaramente identificabili come bagagli autorizzati al trasporto aereo Motivi indipendenti dalla volontà del passeggero La motivazione per cui il bagaglio è divenuto bagaglio non accompagnato viene registrata prima che esso venga caricato a bordo dell aeromobile, a meno che siano stati applicati i controlli di sicurezza di cui al punto In una decisione separata della Commissione sono stabilite disposizioni supplementari dettagliate sui motivi indipendenti dalla volontà del passeggero Controlli di sicurezza appropriati per il bagaglio da stiva non accompagnato Il bagaglio da stiva non accompagnato che non rientra nel punto 5.3.2, viene sottoposto a controllo attraverso una delle modalità stabilite al punto e, se del caso, applicando requisiti supplementari stabiliti in una decisione separata della Commissione Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli menzionati al punto viene sottoposto ad un nuovo controllo dopo essere stato rimosso dall aeromobile e prima di essere nuovamente caricato in esso In una decisione separata della Commissione sono stabilite disposizioni supplementari dettagliate relative ai controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva non accompagnato ARTICOLI PROIBITI Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva gli articoli elencati nell appendice 5-B Può essere prevista una deroga al punto a condizione che: a) l autorità competente si basi su norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione; nonché b) siano ottemperate le norme di sicurezza vigenti I passeggeri vengono informati in merito agli articoli proibiti elencati nell appendice 5-B prima del completamento delle operazioni di registrazione (check-in). APPENDICE 5-A BAGAGLIO DA STIVA APPROVAZIONE DEI PAESI TERZI CHE APPLICANO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, le norme di sicurezza applicate nei seguenti paesi terzi sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni:

20 L 55/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea APPENDICE 5-B BAGAGLIO DA STIVA ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva i seguenti articoli: sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: munizioni, detonatori e inneschi, detonatori e micce, mine, granate e altri materiali militari esplosivi, fuochi d artificio e altri articoli pirotecnici, candelotti e cartucce fumogene, dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. 6. MERCI E POSTA 6.0. DISPOSIZIONI GENERALI L autorità, l operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto definito nel presente capitolo provvede all attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo Sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di merci i seguenti: dispositivi incendiari ed esplosivi assemblati che non vengono trasportati con modalità conformi alle vigenti norme di sicurezza Sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di posta i seguenti: ordigni esplosivi ed incendiari, sia assemblati o no, e loro parti componenti CONTROLLI DI SICUREZZA DISPOSIZIONI GENERALI Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile, a meno che: a) la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un agente regolamentato e sia stata protetta da interferenze illecite da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all imbarco; oppure b) la spedizione sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza da parte di un mittente conosciuto e sia stata protetta da interferenze illecite da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all imbarco; oppure c) la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di uno mittente responsabile, sia stata protetta da interferenze illecite da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all imbarco e non sia trasportata da un aeromobile per il trasporto di passeggeri; oppure d) la spedizione è dispensata dai controlli ed è stata protetta da interferenze illecite dal momento in cui è divenuta identificabile come merce o posta da trasportare per via aerea fino all effettuazione del carico.

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