CIRCOLARE MENSILE [APRILE 2010]

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1 A tutti i clienti in indirizzo CIRCOLARE MENSILE [APRILE 2010] IVA: Rimborso del credito iva relativo al 1 trimestre 2010 IVA: Prestazioni di servizi ricevuti da prestatori UE Disponibilità economica di assegni bancari e bonifici ISTAT: indice dei prezzi al consumo (febbraio 2010) LAVORO: principali novità del Collegato Lavoro (sanzione per il lavoro nero; permessi assistenza portatori di handicap; omesso versamento delle ritenute previdenziali) LAVORO: novità in tema di ammortizzatori sociali INTERPELLI in tema di lavoro: responsabilità per il rilascio del DURC; invio del prospetto paga tramite ; tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro; indennità di trasferta contrattuali. NOVITA in materia di lavoro e previdenza: sgravio contributivo, maternità e apprendistato, chiarimenti dell Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale di alcuni costi ISTAT: coefficiente di rivalutazione del TFR Pag. 1

2 RIMBORSO DEL CREDITO IVA RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2010 Come noto, attraverso la presentazione del modello TR, i contribuenti potranno ottenere il rimborso ovvero procedere alla compensazione del credito IVA scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell anno in corso. I requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale Possono chiedere il rimborso e/o effettuare la compensazione in F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, i soggetti che presentano determinati requisiti e, come disposto dall art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, tale possibilità è riconosciuta a condizione che: - il credito IVA maturato sia di importo superiore a euro 2.582,28; - sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei requisiti di cui all art. 30, comma 3, lett. a), b) c) ed e), DPR n. 633/72, ossia: Art. 30, co. 3, lett. a) Art. 30, co. 3, lett. b) Art. 30, co. 3, lett. c) Art. 30, co. 3, lett. e) Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all aliquota media degli acquisti e importazioni. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. Effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72, art. 41, DL n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate. Attenzione! Si ricorda che per effetto della soppressione dei commi 4-bis, 5 e 6, dell art. 40, DL n. 331/93, dal 2010 le prestazioni di servizi c.d. intracomunitarie non consentono di beneficiare della possibilità in esame. Tali prestazioni infatti sono ora considerate fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili. In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. A tal fine si ricorda che: - l acquisizione di un bene ammortizzabile tramite leasing, non potendo annoverarsi tra i beni di proprietà di chi lo utilizza, non dà diritto al rimborso in base al requisito in esame; - nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell IVA rimborsabile è necessario escludere l importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza. Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n. 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati. Per richiedere il rimborso/compensazione del credito relativo al primo trimestre 2010 è necessario presentare un apposita istanza, da redigere utilizzando il modello IVA TR: - esclusivamente in via telematica; - entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto, con riferimento al credito IVA del primo trimestre 2010 il mod. IVA TR va presentato entro il 30 aprile Pag. 2

3 Al fine di tenere conto delle recenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che ha recepito le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva, l Agenzia delle Entrate ha provveduto all aggiornamento delle istruzioni al modello TR lasciandone, nel contempo, invarata la struttura. In particolare, dalle nuove istruzioni si evince che nei quadri TA e TC non devono più essere riportate le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali a favore di committenti soggetti passivi UE, relativamente alle quali, grazie all abrogazione delle disposizioni di cui all art. 40, commi 4-bis, 5 e 6 D.Lgs. n. 331/93 ed alla riformulazione dell art. 7, DPR n. 633/72, la territorialità è ora individuata nello Stato UE del committente (ad esempio, prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie). A differenza del credito annuale, il modello TR non prevede l apposizione del visto di conformità da parte del professionista, anche se l importo da utilizzare in compensazione supera i euro. Utilizzo in compensazione del credito infrannuale Relativamente all utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale è necessario tenere conto delle novità recentemente introdotte dal DL n. 78/2009. Le nuove istruzioni del mod. IVA TR, prevedono che, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale con altre imposte, contributi e premi può essere effettuato: Per importi superiori a euro annui: a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza; Pertanto, da quest anno l utilizzo del credito è subordinato alla presentazione dell istanza mentre, come si ricorderà, in precedenza lo stesso era consentito a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di maturazione; esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate. Ossia, l invio telematico dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all importo annuo di euro va effettuato almeno 10 giorni dopo la presentazione dall istanza. Per importi pari o inferiori a euro: In presenza di un utilizzo del credito IVA trimestrale di importo pari o inferiore a euro non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Pertanto è possibile utilizzare in compensazione, il credito IVA trimestrale di importo inferiore alla suddetta soglia di euro, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza. In ogni caso però, l utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell istanza da cui lo stesso emerge. Di conseguenza, anche qualora l importo del credito utilizzato in compensazione sia di ammontare inferiore a euro, è necessario, prima dell utilizzo, presentare l apposita istanza (Mod. TR). Ai fini della compensazione sul modello F24 vanno riportati i seguenti codici tributo: CREDITO IVA MATURATO NEL 1 TRIMESTRE CREDITO IVA MATURATO NEL 2 TRIMESTRE CREDITO IVA MATURATO NEL 3 TRIMESTRE Qualora il contribuente disponga sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in due anni differenti, (ad esempio: annuale relativo all anno 2009 e infrannuali maturati nei trimestri 2010) potrà utilizzare in compensazione tali crediti (annuale / trimestrali) nello stesso anno solare (2010), in quanto dispone di due plafond distinti a cui attingere, il primo riferito al credito annuale (2009) ed il secondo riferito ai crediti trimestrali (2010). Da ultimo, si ricorda che i crediti IVA trimestrali, sono soggetti al limite di ,90 (elevato a Pag. 3

4 per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto) se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso. PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORI UE Modalità di integrazione della fattura (C.M. n. 12 del 12 marzo 2010) Come noto, dal primo gennaio di quest anno, il soggetto passivo italiano destinatario di una prestazione territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi del nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/72, e resa da un soggetto stabilito in un altro Stato, per la quale assume la veste di debitore d'imposta è tenuto ai relativi adempimenti. Infatti, la nuova regola base per la localizzazione delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi individua quale luogo dell'operazione il paese del committente e, pertanto, in tal caso l applicazione dell'iva, avviene secondo il meccanismo dell'inversione contabile, essendo gli obblighi d'imposta espressamente posti a carico del committente stesso, il quale, deve emettere autofattura. Tuttavia, per le prestazioni di servizi prestate da soggetti Ue a favore di committenti italiani soggetti passivi, l'obbligo di autofatturazione è apparso eccessivo e, in un ottica di semplificazione, pur in assenza di una specifica previsione normativa, l Agenzia delle entrate, nella risposta fornita nel corso di un forum organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 22 gennaio, successivamente ufficializzata con la C.M. n. 12 del 12 marzo 2010, tenuto conto che in ambito comunitario la prestazione continua ad essere documentata dalla fattura emessa dal fornitore (anche se si tratta di operazioni non rilevante territorialmente nel Paese del prestatore), ha precisato che il committente conserva la facoltà, in luogo dell emissione dell'autofattura, di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l'iva, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione. In altre parole, il committente italiano, ricevuta la fattura senza Iva dal soggetto Ue (ad esempio francese), dovrà, in applicazione del principio dell inversione contabile, regolarizzare tale operazione in quanto territorialmente rilevante in Italia e, tenuto conto dei chiarimenti dell Agenzia delle Entrate, in luogo dell emissione di un autofattura, potrà provvedere all integrazione della fattura ricevuta dal prestatore francese. La fattura così integrata dovrà essere annotata sia sul registro degli acquisti che su quello delle fatture emesse; inoltre il contribuente italiano dovrà altresì presentare, con la dovuta periodicità, l elenco riepilogativo dei servizi ricevuti (mod. INTRA 2-quater). E bene precisare che in presenza di operazioni non imponibili o esenti, il committente italiano deve emettere l autofattura riportando sulla stessa gli estremi normativi in base ai quali l operazione è non imponibile o esente. Tale documento va annotato sia sul registro delle fatture emesse che su quello degli acquisti. Si ritiene che il suddetto chiarimento possa essere esteso anche qualora il committente nazionale provveda all integrazione della fattura emessa dal prestatore UE. Per i servizi resi da prestatori extra comunitari, al contrario, l imposta deve in ogni caso essere assolta in Italia attraverso l emissione dell autofattura, non essendo ammessa la procedura di integrazione sopra descritta. DISPONIBILITÀ ECONOMICA ASSEGNI BANCARI E BONIFICI ART. 2, D.L. N. 78/2009, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 102/2009 In occasione della c.d. Manovra estiva (art. 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009) il Legislatore è intervenuto in merito alla disciplina dei servizi bancari e finanziari apportando significative Pag. 4

5 modifiche ai termini di valuta e disponibilità economica applicati all accredito di bonifici, assegni circolari e assegni bancari. Ritenendo tale argomento di interesse generale, in estrema sintesi si segnala che: dal 1 aprile 2010 la data di disponibilità economica degli assegni bancari per il beneficiario non potrà mai superare i quattro giorni e non sarà ammessa nessuna pattuizione contraria; dal 1 marzo 2010, invece, è in vigore il Dl 11/2010 che regola l esecutività dei bonifici bancari e sostituisce interamente quanto disposto dalla manovra estiva (D.L. 78/2009) in merito ai bonifici bancari. Per le operazioni di bonifico i pagamenti devono essere accreditati entro un giorno dalla disposizione di pagamento da parte del debitore e le somme devono essere disponibili il giorno stesso in cui vengono accreditate sul conto del beneficiario. In pratica, le nuove PRESCRIZIONI possono essere così riassunte: NUOVE REGOLE SUI VERSAMENTI BANCARI Tipologia di versamento Dal 1/11/2009 BONIFICO max 1 gg lavorativo Data valuta ASSEGNO CIRCOLARE max 1 gg lavorativo ASSEGNO BANCARIO max 3 gg lavorativo BONIFICO max 4 gg lavorativo ASSEGNO CIRCOLARE max 4 gg lavorativo Data disponibilità economica dal dal ASSEGNO BANCARIO al max 5 gg lavorativi max 4 gg lavorativi Da ultimo si ricorda che resta valido quanto previsto dall art. 120, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993, il quale prevede che, in caso di versamenti presso una banca di: - denaro; - assegni circolari emessi dalla stessa banca; - assegni bancari tratti sulla stessa filiale presso la quale viene effettuato il versamento, gli interessi vengono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2010 L Istat ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di FEBBRAIO L indice è risultato essere pari a 136,2=, segnando una variazione percentuale rispetto: - al mese precedente di + 0,1; - allo stesso mese dell anno precedente di +1,3; - allo stesso mese di due anni precedenti di +2,8. Pag. 5

6 COLLEGATO AL LAVORO Seppur non destinato ad entrare in vigore nel breve periodo a causa del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, si ritiene comunque opportuno un primo accenno alle principali novità contenute nel Collegato al Lavoro Maxisanzione per il lavoro nero: In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro si applica la sanzione amministrativa da ad per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di. 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La maxisanzione trova applicazione per i soli datori di lavoro privato ad esclusione del datore di lavoro domestico. Nel caso in cui il lavoratore, dopo un periodo di lavoro irregolare, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo l importo della sanzione viene ridotta da un minimo di ad un massimo di per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L importo delle sanzioni civili connesse all evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50 per cento (viene abolito il limite mi nimo di 3.000).Infine, le sanzioni di cui sopra non trovano applicazione qualora, da successivi adempimenti contributivi si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto. Permessi per l assistenza ai portatori di handicap: Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti a carico dell INPS riconosciuto ai lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, per poter prestare assistenza ad un familiare portatore di handicap non ricoverato a tempo pieno, spetta ai parenti ed affini entro il 2 grado oppure ai parenti ed affini fino al 3 grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti oppure manchino o siano deceduti. I permessi spettano ad un solo lavoratore dipendente per l assistenza alla stessa persona ovvero alternativamente ad entrambi i genitori nel caso che la persona da assistere sia il figlio (anche adottivo). Sanzione per l omesso versamento delle ritenute previdenziali: le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori dipendenti (reclusione fino a tre anni e multa fino ad ,00) trovano applicazione anche in caso di analoga violazione commessa nei confronti di collaboratori continuati e continuati vi, anche a progetto, iscritti alla gestione separata. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori subordinati, la sanzione penale non troverà applicazione qualora il committente provveda ad effettuare il versamento di quanto trattenuto entro tre mesi dalla notifica dell accertamento o dalla contestazione. Sanzioni in materia di orario di lavoro: sono state modificate, introducendo una graduazione collegata al numero dei lavoratori interessati ed al numero di violazioni, le seguenti sanzioni: Violazione della durata media settimanale dell orario di lavoro (48 ore nel periodo di riferimento di 4, 6 o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal CCNL) E Violazione della normativa in tema di riposo settimanale In generale Sanzione amministrativa da. Ammesso il pagamento in Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento 100 ad. 750 Sanzione amministrativa da. 400 ad Sanzione amministrativa da ad Ammesso il pagamento in NON ammesso il pagamento in Pag. 6

7 Violazione della normativa in tema di ferie In generale Sanzione amministrativa da. 100 ad. 600 Se riferita a più di 5 lavoratori o si Sanzione amministrativa da. è verificata in almeno 2 anni 400 ad Se riferita a più di 10 lavoratori o Sanzione amministrativa da. si è verificata in almeno 4 anni 800 ad Violazione della normativa in tema di riposo giornaliero In generale Sanzione amministrativa da. 50 ad. 150 Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore Sanzione amministrativa da. 300 ad Sanzione amministrativa da. 900 ad Ammesso il pagamento in Ammesso il pagamento in NON ammesso il pagamento in Ammesso il pagamento in Ammesso il pagamento in NON ammesso il pagamento in NOVITA IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Ministero del Lavoro, Decreti nn e del INPS, Circolari nn. 36 del e 43 del INPS, Messaggi nn. 6577/2010 e 8097/2010 Corte di Cassazione, sentenza n del ) Evidenziamo gli ultimi interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: Il Ministero del Lavoro ha assegnato ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio. L INPS ha: o Reso operativo l incremento (dal 60% all 80%) dell indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensiva. o Fornito istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate dagli apprendisti in caso di licenziamento. Sul punto vale la pena precisare che gli apprendisti in possesso della qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008 e con un anzianità di almeno tre mesi potranno vedersi riconoscere l indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per la durata massima di novanta giornate nell arco della durata complessiva del contratto di apprendistato. Quanto sopra, subordinatamente all intervento integrativo da parte dell Ente Bilaterale pari almeno al 20% dell indennità spettante. Al termine del periodo di disoccupazione al lavoratore, se in possesso di un anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, potrà essere riconosciuta la mobilità in deroga. Qualora manchi l intervento dell Ente Bilaterale l apprendista licenziato accederà direttamente al trattamento di mobilità in deroga. o Precisato che il lavoratore a chiamata per il quale non sia prevista un indennità di disponibilità può richiedere, per i periodi di non lavoro, l indennità di disoccupazione ordinaria ovvero a requisiti ridotti in funzione dei requisiti posseduti. Pag. 7

8 o Dato attuazione allo strumento di tutela al reddito previsto dalla Finanziaria 2010 per i collaboratori coordinati e continuativi. La Corte di Cassazione ha sancito che, a seguito di una procedura di CIGS, il datore di lavoro può legittimamente ricorrere alla mobilità senza rispettare i vincoli di almeno 5 licenziamenti nei 120 giorni normalmente previsti dalla L. 223/1991. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 3, 8, 13, 14 e 15) Dopo alcuni mesi di pausa il Ministero del Lavoro ha recentemente ripreso la sua attività di risposta ad interpelli. In particolare, vale la pena mettere in evidenza i seguenti interventi: Responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del DURC: dopo aver precisato che la responsabilità solidale si estende anche alle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) ed alle somme dovute a titolo di sanzioni civili, il Ministero del Lavoro ha precisato che l eventuale responsabilità solidale non impedisce il rilascio del DURC. Invio del prospetto paga a mezzo di posta elettronica: viene estesa anche al Consulente del Lavoro che assiste l azienda la possibilità di inviare direttamente ai loro dipendenti il prospetto paga a mezzo non certificata. La medesima soluzione interpre tativa può essere adottata per l invio, nei gruppi di imprese, dei prospetti paga da parte della società madre nei confronti delle altre aziende facenti parte del gruppo. La posta elettronica certificata è, invece, consigliata per fornire più agevolmente la prova dell avvenuta ricezione del prospetto paga da parte del dipendete. Orario di lavoro tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro: il Ministero è intervenuto sul corretto computo dell orario di lavoro nei confronti di quei lavoratori che da un punto di raccolta aziendale si recano successivamente in cantiere. In merito, è stato precisato che, ove l accesso al punto di raccolta in azienda costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore inizia la sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al punto di raccolta per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi per qualsiasi altro motivo a disposizione del datore di lavoro (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da questo momento che deve computarsi l orario di lavoro. Indennità di trasferta contrattuali: il Ministero del Lavoro ha precisato che è ammessa la stipula di un accordo collettivo aziendale (da depositare presso gli Enti preposti) per la corresponsione di una indennità di trasferta superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale mantenendo i limiti di esenzione fiscale e contributiva previsti dall art. 51 del TUIR (l eventuale eccedenza ha natura retributiva). Invece, in presenza di accordi individuali con i singoli lavoratori, l eccedenza rispetto all importo previsto dal contratto collettivo è da considerarsi alla stregua del c.d. superminimo individuale e quindi soggetta all imponibilità fiscale e contributiva. Orario di lavoro trattamento di trasferta ed ore viaggio: rifacendosi alla più recente giurisprudenza è stato precisato che il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell attività lavorativa vera e propria solo quando è funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa. Viceversa, il Pag. 8

9 tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può, salvo diverse previsioni contrattuali, considerarsi come impiegato nell esplicazione dell attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro. La remunerazione del disagio che deriva al lavoratore è, sempre salvo diverse previsioni contrattuali, da ritenersi compresa nell indennità di trasferta. NOVITA LAVORO E PREVIDENZA (Ministero del Lavoro, Decreto del , G.U. del INPS, Circolare n. 39 del INPS, Messaggio n. 6827/2010 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26/E del ) E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che prevede per l anno 2009 lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Dal punto di vista operativo, dovrà essere inoltrata, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all INPS. Con successivo messaggio l Istituto Previdenziale comunicherà giorno ed ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Nell ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei misure richieste dalle singole aziende, l Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale. Infine, vale la pena ricordare che la concessione dello sgravio rimane subordinata al possesso della regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Attraverso apposito messaggio l INPS ha definitivamente chiarito che i periodi di astensione per maternità facoltativa e obbligatoria (congedo parentale) non si computano ai fini della durata di apprendistato. Pertanto, le agevolazioni contributive utilizzabili per questa tipologia di rapporto di lavoro (comprese quelle previste per l eventuale qualificazione e trasformazione a tempo indeterminato) saranno prorogate della durata pari a quella delle sospensioni in questione e saranno altresì applicate alle integrazioni alla retribuzione o emolumenti di altra natura previste dalla contrattazione collettiva a carico del datore durante. Facendo seguito a quanto emerso in occasione del Forum Lavoro del 17 marzo 2010 l Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti: o l importo dei ticket restaurant che supera la soglia di esenzione di. 5,29 è sempre imponibile non potendo rientrare nella franchigia di esenzione dei fringe benefits di. 258,23 prevista per i compensi in natura. o Affinché gli oneri di utilità sociale possano essere esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni: la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale; deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di dipendenti; tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. o L esclusione dalla tassazione opera anche se detti servizi sono messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all azienda a condizione che non si tratti di in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente. In altri termini, l esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in Pag. 9

10 denaro. Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono le somme erogate per frequenza di asili nido e di colonie climatiche e per borse di studio a favore dei familiari. Quando, in virtù di apposite convenzioni, il datore di lavoro acquisisce beni e i servizi a un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi per determinare l importo imponibile per il lavoratore può essere utilizzato l effettivo costo sostenuto dal datore di lavoro COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal al Il coefficiente è pari a 0,470913%. LO STUDIO Documento chiuso in redazione in data 13/04/2010 Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice. Pag. 10

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