Provincia Autonoma di Trento

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1 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 marzo 2012, n. 540 Approvazione del nuovo statuto-tipo delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale aventi sede nella Provincia autonoma di Trento. Procedura per l'approvazione delle modifiche statutarie ad esso conformi Il Relatore comunica: lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., ha stabilito all art. 5 la competenza della Regione in materia di ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale. Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 e s.m., concernente Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, ha definito i criteri per l individuazione delle banche regionali e le procedure di competenza della Regione e delle due Province autonome, specificando altresì che le valutazioni e le attività di vigilanza rimangono di competenza esclusiva della Banca d Italia. In particolare, la lettera d) del primo comma dell articolo 3 del D.P.R. 234/77 ha stabilito che rientra nella competenza regionale l approvazione delle modifiche statutarie concernenti le aziende di credito a carattere regionale. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in attuazione della direttiva comunitaria in materia bancaria (89/646/CEE), prevede al comma 2 dell art. 159, per i provvedimenti di competenza della Regione, l introduzione di un parere vincolante da parte della Banca d Italia, come successivamente confermato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del A seguito dell introduzione del TUB, ed ai fini dell adeguamento degli statuti societari alla nuova disciplina introdotta dallo stesso, con deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 1995, n pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 18 aprile 1995, n. 18, supplemento ordinario n. 2 - è stato approvato il testo dello statuto-tipo delle Casse Rurali della Regione Trentino-Alto Adige. Con la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, a far data dal 1 agosto 2004, le competenze amministrative regionali in materia di credito sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento, relativamente ai soggetti aventi sede legale nel territorio della stessa. Con il D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 3 ottobre 2001, n. 366, sono state apportate modificazioni e integrazioni al TUB ed al Codice Civile allo scopo di coordinare la riforma societaria (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con la disciplina speciale delle banche costituite in forma cooperativa (banche popolari e banche di credito cooperativo). Ai fini dell adeguamento a tale normativa, con deliberazione della Giunta Provinciale n del 1 giugno pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28 giugno 2005, n. 26/I-II - è stato approvato un nuovo testo dello statuto-tipo delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale aventi la sede legale in provincia di Trento. Con le disposizioni di vigilanza emanate in data 4 marzo 2008, la Banca d Italia ha dato attuazione al decreto del 5 agosto 2004 con il quale il Ministro dell Economia, in qualità di Presidente del CICR, su proposta della Banca d Italia stessa, aveva definito i criteri generali e le linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Tali disposizioni disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale affinché gli assetti organizzativi e di governo societario, oltre a rispondere agli interessi dell impresa, assicurino condizioni di sana e prudente gestione. Per quanto concerne le banche di credito cooperativo, è prevista una procedura ad hoc per l adeguamento alle disposizioni citate, consistente nell adozione, da parte di ciascuna banca, dello statu-

2 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ to-tipo predisposto dall associazione di categoria, vagliato dalla Banca d Italia entro la data del 30 giugno Ai fini del recepimento delle sopraccitate disposizioni di vigilanza, con deliberazione della Giunta Provinciale n del 15 maggio pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 9 giugno 2009, n. 24/I-II - è stato approvato il nuovo testo dello statuto-tipo delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale aventi la sede legale in provincia di Trento. In conseguenza dell approvazione da parte del Direttorio della Banca d Italia di un nuovo schema di statuto-tipo per le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo, in data 21 febbraio 2011, la Federazione Trentina della Cooperazione -nella sua qualità di associazione di categoria riconosciuta a livello provinciale - ha predisposto e trasmesso, in data 14 marzo 2012, ai competenti uffici della Provincia autonoma di Trento e della Banca d Italia un progetto di nuovo statuto-tipo per le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale con sede legale in Provincia di Trento. In data 15 marzo 2012 la Banca d Italia ha trasmesso alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi del comma 2 dell art. 159 del TUB, parere favorevole all adozione del nuovo statuto-tipo per le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale con sede legale in Provincia di Trento nei termini proposti dalla Federazione Trentina della Cooperazione. Successivamente la Federazione Trentina della Cooperazione, con proprie note di data 20 marzo 2012 e con ulteriore nota di data 21 marzo 2012, ha segnalato alcune correzioni di errori materiali e alcune modifiche da apportare al testo del nuovo statuto-tipo. A tal riguardo la Banca d Italia, con propria nota di data 22 marzo 2012, ha comunicato che le variazioni apportate al testo del nuovo statuto-tipo non incidono su aspetti rilevanti della sana e prudente gestione oggetto di accertamento per il rilascio del parere ai sensi del comma 2 dell art. 159 del TUB. Per quanto riguarda la procedura di adeguamento statutario delle singole banche, si osserva come le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d Italia in data 21 marzo 2007 in tema di modificazioni statutarie e di apertura di succursali prevedano che le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli statuti tipo esaminati dalla Banca d Italia - e da intendersi valutati, in via preventiva e generale, come non contrastanti con le esigenze di sana e prudente gestione ai sensi dell articolo 56 TUB - siano soggette soltanto - per quanto di competenza della Banca d Italia - ad una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare. Nella sopraccitata nota della Banca d Italia, di data 15marzo 2012, la stessa ha confermato che l adeguamento statutario delle singole banche avvenga tramite l iter semplificato, come stabilito dal comma 2) della deliberazione della giunta provinciale 15 maggio 2009, n Alla luce di tutto quanto sopra, con il presente provvedimento si propone l approvazione del testo del nuovo statuto-tipo e si conferma che l autorizzazione da parte della Provincia di modifiche statutarie finalizzate all adeguamento allo stesso - ovvero comunque ad esso conformi - sia effettuata, a seguito dell approvazione della modifica da parte dell assemblea dei soci, a mezzo di provvedimenti del Dirigente del Servizio competente in materia di credito, predisposti sulla base di conformi comunicazioni della Banca d Italia, ferma restando la competenza della Giunta provinciale per l approvazione delle modifiche statutarie per le quali la Banca d Italia ravvisi la necessità dell informativa preventiva ai fini di vigilanza ex articolo 56 del TUB. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.; - visto il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 e s.m.; - visto l art. 159, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB); - vista la deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 1995, n. 398; - vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 1 giugno 2005, n. 1089; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 15 maggio 2009, n. 1171; - visti gli atti citati nelle premesse;

3 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ a voti unanimi espressi nelle forme di legge; delibera 1) di approvare lo statuto-tipo per le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale con sede legale in Provincia di Trento nei termini indicati nel testo riportato nell allegato parte integrante del presente provvedimento; 2) di stabilire che l approvazione delle modifiche statutarie delle Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo conformi al nuovo statuto-tipo di cui al punto 1) sia demandata ad appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio competente in materia di credito da adottare sulla base del parere della Banca d Italia richiesto ed ottenuto - in assenza dell obbligo all informativa preventiva - a seguito dell approvazione della modifica, anche precedente all adozione del presente provvedimento, da parte dell assemblea dei soci; 3) di dare atto che rimane di competenza della Giunta provinciale l approvazione delle modifiche statutarie per le quali la Banca d Italia ravvisi la necessità dell informativa preventiva ai fini di vigilanza ex articolo 56 del TUB; 4) di richiedere alle singole Banche di trasmettere la seguente documentazione: A) ai fini dell ottenimento del provvedimento di approvazione della modifica statutaria: - copia del verbale dell Assemblea dei soci che approva la modifica dello Statuto con allegato lo Statuto stesso; B) successivamente all ottenimento del provvedimento di approvazione: - comunicazione dell avvenuta iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 5) di comunicare alla Banca d Italia la presente deliberazione entro 10 giorni dall adozione; 6) di dare atto che lo statuto-tipo e le disposizioni concernenti le procedure per l approvazione delle modifiche statutarie ad esso conformi approvati col presente provvedimento sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n del 15 maggio 2009; 7) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

4 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ Allegato parte integrante Nuovo statuto-tipo STATUTO TIPO DELLE CASSE RURALI BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO A CARATTERE REGIONALE AVENTI SEDE NELLA PROVINCIA DI TRENTO TITOLO I Costituzione Denominazione Sede Competenza Territoriale Durata Art. 1 Denominazione 1. E costituita una società cooperativa per azioni denominata Cassa Rurale. Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa. 2. La Cassa Rurale. è una società cooperativa a mutualità prevalente. TESTO ALTERNATIVO 1. E costituita una società cooperativa per azioni denominata Banca di Credito Cooperativo. Società Cooperativa La Banca di Credito Cooperativo. è una società cooperativa a mutualità prevalente. COMMA 3 FACOLTATIVO 3. Essa è la continuazione di quella costituita nell anno. in base alla legge del 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70 (Bollettino delle Leggi dell Impero Austroungarico) quale consorzio registrato a garanzia illimitata. COMMA 3 FACOLTATIVO IN CASO DI FUSIONE 3. Essa è la continuazione della Cassa Rurale di. costituita nell anno. e della Cassa Rurale di.. costituita nell anno. in base alla legge del 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70 (Bollettino delle Leggi dell Impero Austroungarico) quale consorzio registrato a garanzia illimitata. Art. 2 Criteri ispiratori dell attività sociale 1. Nell esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e agisce in coerenza con i principi e le 1 In alternativa, per le Casse Rurali alle quali si applica il disposto di cui al comma n. 9 dell art. 29 della L.R , n. 15, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, è consentito il mantenimento della denominazione originaria senza qualsiasi aggiunta o integrazione. Pag. 1 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

5 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ linee guida della cooperazione trentina 2. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l educazione al risparmio e alla previdenza. TESTO ALTERNATIVO 1. Nell esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana ed ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e agisce in coerenza con i principi e le linee guida della cooperazione trentina. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l educazione al risparmio e alla previdenza. Art. 3 Sede e competenza territoriale 1. La società ha sede nel Comune di (Provincia di ). 2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune 3, dei Comuni ove la società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi 4. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 IN CASO DI DIFFERENZIAZIONE TRA SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA/ DIREZIONE GENERALE: 1. La società ha sede legale nel Comune di. (prov. di ) e direzione generale nel Comune di.. (prov. di.). Art. 4 Adesione alle Federazioni 1. La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione. 2. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza. 1 TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 2 Confronta le linee guida per un nuovo patto associativo approvato nell assemblea della Federazione dell 11 marzo Nel caso di presenza di sede amministrativa distaccata, l espressione detto Comune, va sostituita da detti Comuni. 4 AVVERTENZA: La struttura dell articolo dovrà essere adeguata all effettiva competenza territoriale della Società. In particolare: a) qualora la Società abbia o abbia ricevuto autorizzazione ad istituire una sede distaccata, dovrà inserirsi il seguente secondo comma: La società ha sede distaccata nel comune di. b) qualora la Società sia stata autorizzata in Comune/i non contiguo/i, dovrà inserirsi il seguente ultimo comma: La Società ha altresì competenza nel/i Comune/i di Pag. 2 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

6 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione nonché alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est spa e al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine Soc. Coop. 2 TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 1. La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e all Associazione Nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce, nonché alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est spa e al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine Soc. Coop. Art. 5 Durata 1. La durata della Società è fissata al. e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell Assemblea straordinaria. TITOLO II SOCI Art. 6 Ammissibilità a socio 1. Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 2. E fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. 3. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. 4. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 1. Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Pag. 3 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

7 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ TESTO ALTERNATIVO COMMA 3 3. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto. Art. 7 Limitazioni all acquisto della qualità di socio 1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge; c) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la società o abbiano costretto quest ultima ad atti giudiziari per l adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. AGGIUNTA FACOLTATIVA AL COMMA 1 d) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società. Art. 8 Procedura di ammissione a socio 1. Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale. 2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio. 3. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. 4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all ammissione di nuovi soci. Art. 9 Diritti e doveri dei soci 1. I soci che, a norma delle disposizioni precedenti, sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali, e: a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito Pag. 4 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

8 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ dall art. 25; b) partecipano al dividendo deliberato dall Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. 2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. 3. I soci hanno l obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della società, operando in modo significativo con essa, partecipando all Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1, LETT. B b) Partecipano al dividendo deliberato dall Assemblea a partire dal mese successivo a quello di pagamento delle azioni sottoscritte. TESTO FACOLTATIVO COMMA 1, LETT. D d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i 15 giorni che precedono l Assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale. Art. 10 Domiciliazione dei soci 1. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all indirizzo risultante dal libro dei soci. Art. 11 Perdita della qualità di socio 1. La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l esclusione. Art. 12 Morte del socio 1. In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel temine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 Pag. 5 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

9 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato in forza di titolo idoneo, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15. Art. 13 Recesso del socio 1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell art. 36 del Testo Unico Bancario, nonché nell ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all art Il recesso non può essere parziale. 3. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione, che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. 4. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società. 5. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 6. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento. 7. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell esercizio successivo. 8. Nei casi previsti dal quarto comma, il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società. Art. 14 Esclusione del socio 1. Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l esclusione dei soci: - nei cui confronti sia pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell esercizio dell azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; - che siano privi dei requisiti di cui all art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all art. 7 lett. a) e b). 2. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio: a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; b) che risulti interdetto dall emissione di assegni; Pag. 6 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

10 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; d) che in qualunque modo abbia arrecato danno alla società. 3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società. 4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. 5. Contro l esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale. AGGIUNTE FACOLTATIVE AL COMMA 2 e) che svolga attività in concorrenza con la società 5. f) che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali. Art. 15 Liquidazione della quota del socio 1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. 2. Il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni dall approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. 3. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. 4. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale. COMMA 5 FACOLTATIVO 5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa. TITOLO III OGGETTO SOCIALE OPERATIVITA Art. 16 Oggetto sociale 1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l osservanza delle disposizioni vigenti, tutte 5 La presente previsione deve essere coerente con la formulazione dell art. 7 limitazione all acquisto della qualità di socio dove al punto d) si prevede l aggiunta, facoltativa, di non svolgere attività in concorrenza con la società per essere ammessi nella compagine sociale. Pag. 7 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

11 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall Autorità di Vigilanza La Società svolge la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative. 3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. 4. Nell esercizio dell attività in cambi e nell utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. 5. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall Autorità di Vigilanza. 6. In ogni caso, la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. TESTO ALTERNATIVO COMMA 4 4. La società può altresì esercitare l attività in cambi e fare ricorso a contratti a termine e ad altri prodotti derivati, evitando di assumere posizioni speculative e contenendo la posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati, purché trovino copertura nei rischi derivanti da altre operazioni. Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale 1. La Società assume, nell ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci. 2. La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall Autorità di Vigilanza. 3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. 4. Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale 1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere 6 Le attività connesse comprendono l attività di assunzione di rappresentanza di enti e società di assicurazione, nonché l attività di gestione di uffici viaggi e servizi di assistenza turistica. Pag. 8 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

12 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. 2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall Autorità di Vigilanza. TESTO ALTERNATIVO COMMA 2 Non rientrano nel computo della quota di cui al comma precedente le attività di rischio assunte nei confronti di altre banche, quelle assistite da garanzia rilasciata dal socio ai sensi del comma 3 dell art. 17, nonché quelle escluse in forza dei criteri stabiliti dall Autorità di Vigilanza. TITOLO IV PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE AZIONI Art. 19 Patrimonio 1. Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti. Art. 20 Capitale sociale 1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di. ciascuna 7, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente. TESTO ALTERNATIVO PER LE SOCIETA CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a, né superiore a Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi del successivo art. 49, comma 2, lettera a). Il Consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni. 7 Le BCC costituite dopo il 22 febbraio 1992 devono stabilire il valore nominale delle azioni da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00. 8 Si consiglia di contenere il valore massimo delle azioni, in relazione alla prevista rivalutazione, entro il limite del valore minimo moltiplicato per 10. Esempio: le azioni il cui valore minimo è tuttora di 2,58 dovranno avere un valore massimo di 25,80; le azioni il cui valore minimo è di 25,00 dovranno avere un valore massimo di 250,00. Pag. 9 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

13 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime 1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l autorizzazione del Consiglio di amministrazione che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all art In caso di cessioni di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci. 3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse. 4. La società non emette i titoli azionari, e la qualità di socio risulta dall iscrizione nel libro dei soci. COMMI 5 E 6 FACOLTATIVI 5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. 6. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale. Art. 22 Sovrapprezzo 1. L Assemblea può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 2. Il sovrapprezzo è imputato all apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni. TITOLO V ORGANI SOCIALI Art. 23 Organi sociali 1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l esercizio delle funzioni sociali sono: a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo, se nominato 9 ; d) il Collegio sindacale; e) il Collegio dei probiviri. 9 AVVERTENZA: nelle banche il cui attivo è superiore a 500 milioni di euro la nomina del Comitato esecutivo è obbligatoria. Pertanto, in tal caso, andrà cassato l inciso se nominato di cui alla lett. c) del presente articolo. Pag. 10 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

14 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 24 Convocazione dell assemblea 10 COMMI FACOLTATIVI DA PREMETTERSI NEL TESTO DELL ARTICOLO 1. L assemblea è ordinaria e straordinaria. 2. Spetta all assemblea ordinaria: a) eleggere le cariche sociali; b) approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili; c) stabilire la misura del compenso per i componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio sindacale; d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti; e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) approvare l eventuale regolamento dei lavori assembleari. 3. Sono riservate all assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri. 4. L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 5. L Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell ora dell adunanza, da pubblicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani. a). b). c). 6. Il Consiglio di amministrazione può inoltre disporre che l avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, o inviato o recapitato ai soci. 7. L Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 8. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, ed indicare gli argomenti da trattarsi. 10 RUBRICA ALTERNATIVA (da utilizzare qualora vengano utilizzati i commi facoltativi 1, 2 e 3): Compiti e convocazione dell assemblea. Pag. 11 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

15 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ TESTO ALTERNATIVO COMMA 6 QUALORA LA SOCIETA ABBIA SEDI DISTACCATE 6. Il Consiglio di amministrazione può inoltre disporre che l avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della società, o inviato o recapitato ai soci. COMMA 9 FACOLTATIVO, DA AGGIUNGERE QUALORA LA SOCIETA INTENDESSE RENDERE POSSIBILE LO SVOLGIMENTO DELL ASSEMBLEA IN TELECONFERENZA 9. E ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: - sia consentito al Presidente dell Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno; - vengano indicati nell avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea 1. Possono intervenire all assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. 4. Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe. 5. All assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione trentina della cooperazione. All assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi. TESTO ALTERNATIVO COMMA 3 Pag. 12 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

16 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. TESTO ALTERNATIVO COMMA 4 4. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. TESTO ALTERNATIVO COMMA 4 4. Ogni socio non può ricevere più di una delega. TESTO ALTERNATIVO COMMA 5 5. All assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione e un rappresentante della Federazione nazionale (Federcasse). All assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi. Art. 26 Presidenza dell assemblea 1. L assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza e impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un amministratore a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall assemblea medesima. 2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell assemblea e, in particolare, per l accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, nonché per accertare il risultato delle votazioni. Il presidente ha diritto di farsi assistere da altra persona, anche non socio, in relazione alla materia oggetto della trattazione. 3. L assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Art. 27 Costituzione dell assemblea 1. L assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria. Pag. 13 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

17 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ TESTO ALTERNATIVO 1. L assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 2. L assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un quinto e, in seconda convocazione, di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. Art. 28 Maggioranze assembleari 1. L assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. 2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. 3. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 1. L assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi. L assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi. Per la nomina dei liquidatori è, invece, sufficiente la maggioranza relativa. TESTO ALTERNATIVO COMMA 2 2. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. Art. 29 Proroga dell assemblea 1. Qualora la trattazione dell ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all adunanza e senza necessità di altro avviso. 2. Nella sua successiva seduta, l assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell assemblea di cui rappresenta la prosecuzione. Pag. 14 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

18 Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 03/04/2012 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 03/04/ Art. 30 Assemblea ordinaria 1. L assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all ordine del giorno, all approvazione del bilancio di esercizio. 2. L assemblea provvede una volta all anno alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell ammontare massimo delle posizioni di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di limiti alla concentrazione dei rischi. 3. I limiti delle posizioni di rischio deliberati ai sensi del comma 2 nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci non possono superare l ammontare del 5% del patrimonio di vigilanza, in linea con le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati I limiti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria. 5. L assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione Trentina della Cooperazione. COMMA 6 FACOLTATIVO 6. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto. Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari 1. Le deliberazioni dell assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dagli scrutatori, dal segretario o dal notaio se nominato a tale incarico. 2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell assemblea. TESTO ALTERNATIVO COMMA 1 1. Le deliberazioni dell assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio se nominato a tale incarico. TITOLO VII 11 Confronta Banca d Italia circ aggiornamento Titolo V Capitolo 5 Attività di rischio e conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati. Pag. 15 di 33 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

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