GLI ORGANISMI DI COMPENSAZIONE, LIQUIDAZIONE E GARANZIA 1. Viviana Aiello
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1 GLI ORGANISMI DI COMPENSAZIONE, LIQUIDAZIONE E GARANZIA 1 Viviana Aiello
2 RUOLO DEI SISTEMI DI COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UN MERCATI REGOLAMENTATI Compensazione consiste nella compensazione, fra tutti gli operatori del mercato, delle posizioni che gli stessi hanno assunto, con riferimento ad un determinato titolo, nei confronti di tutti gli altri operatori. Tale servizio consente di ridurre drasticamente le operazioni materiali che sarebbero necessarie per pareggiare tutte le posizioni che ciascun negoziatore ha con gli altri negoziatoti per titolo negoziato. Liquidazione consiste nell esecuzione dei contratti stipulati, ossia nella consegna dei titoli venduti e nel pagamento del prezzo da parte del compratore. Tale servizio consente l uniformità delle modalità di esecuzione dei contratti. 2
3 LA GARANZIA A seguito delle operazioni di compensazione e liquidazione, a carico dell operatore può sussistere un debito o un credito nei confronti dell insieme degli operatori IL SISTEMA DI GARANZIA : ha l obbligo di garantire l adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai negoziatori che a tale struttura aderiscono 3
4 DISCIPLINA GENERALE Il TUF detta alcune regole generali in tema sia di compensazione e liquidazione delle operazioni concluse sui mercati regolamentati sia di garanzia del buon esito delle stesse dall art. 68 al 72 Le norme relative ai servizi di Compensazione, Liquidazione e Garanzia sono state riunite in un unico provvedimento Regolamento congiunto B. di. I./ Consob del \Desktop\bi_consob_22_feb_2008_modificato_dic_2010[1].pdf. Questo non presenta aspetti di novità ma in esso confluiscono le previsioni contenuti nei provvedimenti della B. di I. 8/9/2000, 22/10/2002 e 30/9/2002 e nella Delibera Consob n.11768/1998 Tali norme si differenziano a seconda se le operazioni abbiano ad oggetto strumenti finanziari non derivati e strumenti finanziari derivati. 4
5 DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI (1) Il Testo Unico stabilisce che il funzionamento di tali servizi è disciplinato dalla Banca d Italia d intesa con la Consob ART 69 Il Provvedimento 8 settembre del 2000 della Banca d Italia ha stabilito : 1) i soggetti che possono avere accesso al servizio banche, imprese di investimento che possono operare anche in nome di altri soggetti autorizzati ad esercitare i servizi d investimento, SGR limitatamente al servizio di gestione su base individuale (art 70 bis) 2) le operazione necessarie alla liquidazione e compensazione riscontri e rettifiche dei saldi finali, regolamento dei saldi finali in strumenti ed in contante 5
6 DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI (2) ART. 69 Comma 1 Il legislatore consente che il servizio di compensazione e liquidazione, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d Italia, d intesa con la Consob. La disciplina del TUF sembra rompere il monopolio della B. di I che il provvedimento 8/09/2000 indica come gestore del servizio. Tale società autorizzata sembra avere natura di servizio pubblico 6
7 DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI (3) Secondo il Regolamento unico 22/02/2008 Art. 41 l autorizzazione alla gestione di tali servizi può essere rilasciata solo ad una società di gestione accentrata di S.F.. Art. 42 le società di gestione dei servizi di liquidazione possono svolgere attività strumentali e connesse a quelle di gestione dei servizi di liquidazione Art 43 risorse finanziarie minime Art.44 procedura autorizzativa : la B. di I. autorizza la società se sussistono i requisiti di cui agli art. 4 (continuità operativa),41,42,43 e se il regolamento e i servizi sono conformi alla disciplina dettata 7 Art 49 Regolamento del contante e degli S. F.
8 DISCIPLINA DEI SISTEMI DI GARANZIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI ART 68 : SISTEMI DI GARANZIA DEI CONTRATTI Corretta esecuzione del singolo contratto. Comma 1 : la Banca d Italia,d intesa con la Consob, può emanare disposizioni concernenti la costituzione di fondi garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti. Comma 2 : sancisce la separatezza di tali fondi sia nei confronti del patrimonio del gestore del fondo sia degli altri eventuali fondi ART. 69 : COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONISU S. F. NON DERIVATI Buon fine dell intero meccanismo di compensazione e liquidazione delle operazioni Comma 2 : la Banca d Italia, sentita la Consob, disciplina istituzione ed il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto S.F. Non derivati. Disciplina,inoltre, fondi di garanzia come dal comma 2 art
9 SISTEMA DI GARANZIA Il TUF introduce quindi di 2 tipologie di sistemi: PRIMO MODELLO = FONDI DI GARANZIA A. SISTEMA DI GARANZIA DEI CONTRATTI : garantisce la corretta esecuzione del singolo contratto INTERESSE DEL SINGOLO CONTRAENTE B. SISTEMA DI GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA COMPENSAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE : viene garantito il buon fine dell intero meccanismo di compensazione e di liquidazioni delle operazioni INTERESSE DELLE GENERALITA DEGLI ADERENTI AL SISTEMA DI COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE 9
10 DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E GARANZIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ART. 70, Comma 1 la Banca di Italia, d intesa con la Consob, disciplina il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia tali sistemi debbono prevedere l obbligo dei partecipanti di effettuare versamenti di margini di garanzia ART.70, Comma 2 gli organismi che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia assumono in proprio le posizioni contrattuali SECONDO MODELLO D. Lgs. N.170 del 2004 prevede che tale sistema può essere adottato anche per gli S. F. diversi dai derivati 10
11 DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E GARANZIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (2) ASSUNZIONE IN PROPRIO DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI DA REGOLARE viene meno la distinzione tra garanzia dei contratti e garanzia del buon fine del sistema di compensazione e liquidazione: La garanzia non è affidata alla costituzione di fondi separati dal patrimonio del gestore. E affidata alla solvibilità del gestore, alla sua capacità di far fronte all obbligo di consegna dei titoli o del pagamento di contante assunto nei confronti di tutti i partecipanti al sistema. Tale capacità è assicurata dal versamento dei margini di garanzia. Le garanzie acquisite non possono essere detratte da destinazione prevista né essere soggette ad azioni esecutive.(art 70 ) 11
12 NEL NOSTRO SISTEMA QUALI SONO GLI ORGANISMI CHE SI OCCUPANO DELLA COMPENSAZIONE, LIQUIDAZIONE E GARANZIA DELLE NEGOZIAZIONI CHE SI SVOLGONO SUI MERCATI REGOLAMENTATI? 12
13 LA LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI CON S.F. NON DERIVATI Monte Titoli S. p. A., con provvedimento Banca d Italia del 30 ottobre 2000, è stata autorizzata alla gestione dei Servizi di liquidazione su strumenti finanziari non derivati. Procedimento Ogni intermediario è titolare di un saldo, attivo o passivo, nei confronti dell insieme degli altri operatori. Tali saldi sono imputati ai conti che ciascun intermediario intrattiene. Ad ogni intermediario viene addebitato o accreditato il saldo relativo tramite una banca partecipante al sistema dei pagamenti interbancari. 13
14 LA MONTE TITOLI S.P.A. Svolge il ruolo di gestore accentrato degli strumenti finanziari dematerializzati...\desktop\la GESTIONE ACCENTRATA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI La sua proprietà è integralmente detenuta da Borsa italiana S.p.A. La vigilanza è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d Italia, avendo riguardo alla stabilità. Dopo l entrata in vigore del TUF, la Monte Titoli S.p.A. non detiene più il monopolio delle gestione accentrata, pur essendo di fatto l unico soggetto che la svolge per la generalità degli strumenti finanziari (art.80 TUF). 14
15 SERVIZI OFFERTI DALLA MONTE TITOLI SPA: EXPRESS II EXPRESS II : è la piattaforma che integra le funzionalità di liquidazione e regolamento su base netta con quelle su base lorda. Per gli strumenti finanziari non derivati è necessario distinguere : 1) La liquidazione su base lorda dalla compensazione ogni operazione viene eseguita mediante consegna del danaro o dei titoli al contraente effettivo. Operazione per operazione 2) La liquidazione su base netta ( o regolamento ) concerne solo i saldi netti, in strumenti finanziari o in contanti, che ciascuno operatore ammesso al sistema risulta avere nei confronti di tutti gli altri operatori pure ammessi al sistema. Regolazione del saldo risultante dalla compensazione delle operazioni 15
16 SPA X TRM : SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA Questo sistema consente di : Gestire le funzionalità di acquisizione, risconto e rettifica e inoltro ai servizi di liquidazione delle transazioni aventi per oggetto strumenti non derivati. Interagire con le Controparti Fornire ai partecipanti al servizio una completa informativa di pre liquidazione in tempo reale. Liquidare le transazioni su Express II o sui sistemi di liquidazione esteri ( attualmente Euroclear Bank e Clearstream Luxembourg). 16
17 LA LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI CON S.F. DERIVATI Nel caso degli strumenti finanziari derivati è la Cassa di Compensazione e Garanzia a gestire il sistema di compensazione e garanzia Le posizioni contrattuali essendo assunte in proprio dall organismo di Garanzia, anche il riscontro, la compensazione e la liquidazione sono svolte da quest ultimo. 17
18 L ADEMPIMENTO PUNTUALE DELLE OBBLIGAZIONI Esso corrisponde al momento successivo alle operazioni di compensazione e liquidazione E necessario al buon funzionamento di un mercato regolamentato NEL NOSTRO SISTEMA l ADEMPIMENTO E GARANTITO DALLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. È una società per azioni che svolge una funzione consortile: attraverso la Cassa che garantisce la sicurezza dell adempimento delle obbligazioni, gli intermediari svolgono più facilmente le loro attività. SISTEMA DI MUTUA GARANZIA 18
19 MODELLI DI GARANZIA La cassa di compensazione e garanzia adotta due modelli: 1) COSTITUZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA CASSA DI FONDI DI GARANZIA. S.F. NON DERIVATI 2) L ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CASSA DEL RUOLO DI CONTROPARTE DI CIASCUNO DEGLI INTERMEDIARI, CON COSTITUZIONE DELLA STESSA NELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI LORO CONFRONTI. S.F. DERIVATI 19
20 PRIMO MODELLO : FONDI DI GARANZIA La cassa di C. e G. si limita a gestire le risorse dei Fondi garanzia dei contratti che garantiscono il buon fine dell esecuzione dei contratti in caso di insolvenza della controparte. Istituzione è affidata alla società di gestione del mercato. I fondi sono alimentati dai versamenti effettuati dai partecipanti alle negoziazioni, nella misura stabilita dalla società di gestione del mercato I Fondi di garanzia della liquidazione, istituiti dalla B. d I. e dalla Consob, garantiscono il buon fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti non derivati. Sono affidati alla Cassa di compensazione e garanzia I fondi sono alimentati dai versamenti effettuati dai partecipanti alle negoziazioni, nella misura stabilita dalla società di gestione del mercato. (Regolamento congiunto 22/02/2008 dall art 59 62) NEL CASO D INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI VERSO I FONDI 20 La cassa ne dà comunicazione alla B. di I. e alla Consob
21 SECONDO MODELLO: CONTROPARTE CENTRALE È l unico modello consentito per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ma può essere utilizzato anche per i non derivati La Cassa di C. e G. diventa controparte di ciascuno dei contraenti del contratto uniforme su S. F. negoziati sui mercati dei derivati Esonera così, ogni parte di questi contratti, dal rischio d insolvenza 2 condizioni necessarie per l operatore: 1) La stipulazione del contratto con la Cassa, che prevede la suddetta cessione dei contratti, è necessaria per essere ammessi a negoziare su un mercato dei derivati 2) Il versamento dei margini è necessario ad operare in esso 21
22 MODELLO SECONDO (2) L OPERATORE DEVE: Versare presso la Cassa, il margine iniziale prima dell apertura delle negoziazioni del giorno successivo a quello nel quale sono stati conclusi i contratti, in misura correlata alle operazioni concluse nella giornata precedente. Versare margini di variazione e aggiunti nel caso ci sia un accrescimento del rischio. In caso d inadempimento degli obblighi di versamento dei margini la Cassa di C. e G. può sospendere l operatore dalle negoziazioni ed esercitare nei confronti di quest ultimo i diritti che competevano alla sua controparte originaria e dei quali ha acquistato la titolarità. 22
23 CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CC&G) gestisce il sistema di garanzia a Controparte Centrale (CCP) su un ampio range di mercati e di titoli. 23 Fonte:
24 CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A (2) Il sistema di salvaguardia finanziaria di cui è dotata CC&G si basa su tre livelli di protezione: 1. requisiti di adesione; 2. sistema dei margini; 3. risorse patrimoniali e finanziarie. 1) L adesione stabilisce quali soggetti possono essere ammessi al sistema. E possibile aderire come A. Partecipante Diretto, Generale o Individuale diviene controparte di CC&G B. Partecipante Indiretto diviene controparte di un Partecipante Generale 24
25 CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A (3) 25 Fonte:
26 CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A (3) 2. Sistema dei margini le garanzie sufficienti alla copertura dei costi teorici di liquidazione che CC&G sostiene, in caso d insolvenza. A tutti i Partecipanti Diretti è quindi richiesto il pagamento di margini su tutte le posizioni aperte...\desktop\margini.docx 3. Risorse patrimoniali e finanziarie Il patrimonio netto di CC&G è al 31 dicembre 2006 di 75,5 milioni di Euro. Inoltre CC&G si è dotata di adeguate linee di credito presso principali banche italiane, per fronteggiare le esigenze connesse alla gestione della fase di liquidazione (Express II). 26
27 CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A (4) SISTEMA DI SALVAGUARDIA In caso d insolvenza MARGINI INIZIALI DEFAULT FUND del partecipante MEZZI PROPRI (5mln euro) DEFAULT FUND Degli altri partecipant i Restanti MEZZI PROPRI la Cassa chiede ai partecipanti alle negoziazioni di una quota di contribuzione, in misura proporzionale alla media giornaliera dei contratti conclusi negli ultimi 2 mesi. 27
28 RIASSUMENDO: CASSA DI COMPENSAZION E E GARANZIA o o o Gli organismi che gestiscono: I sistemi di garanzia dei contratti su S. F. non derivati (Art.68) I sistemi di garanzia del buon fine dei sistemi di Compensazione e Liquidazione delle operazioni su S. F. non derivati (Art 69, comma 2 ) Il servizio di compensazione e garanzia con assunzione in proprio delle posizione da regolare.(art 70, comma 1 e 2 ) E in ultimo o Le società eventualmente autorizzate a gestire il servizio di compensazione e liquidazione su base lorda e quelli su base netta (Art 69 comma 1 ) MONTE TITOLI SPA sono sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia e della Consob. 28
29 LA VIGILANZA DELLA BANCA D ITALIA (ART 77) La Banca d Italia ha un ruolo preminente rispetto alla Consob riguardo ai sistemi di garanzia del buon funzionamento dei sistemi di compensazione e liquidazione S. F. non derivati S. F. derivati in quanto estremamente rilevanti per la stabilità del sistema finanziario. B. d I e Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi la comunicazione anche periodica di dati, notizie e atti ed effettuare ispezioni. in caso di urgenza o di necessità la B. d I. si può sostituire ai gestori chiudendo tempestivamente la liquidazione. Ai gestori di tali sistemi si applica l art 83 TUF. 29
30 LA DEFINITIVITÀ DEGLI ORDINI (ART. 71) Il D. Lgs. 210/2001 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n.26 del 1998 in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento e regolamento sottoposto a vigilanza pubblica. Le transazioni immesse in un sistema di liquidazione titoli o di gestione accentrata sono sottratte alla revocatoria fallimentare : A.se immesse anteriormente all apertura di una procedura di insolvenza B. se immesse nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo 30
31 LA DEFINITIVITÀ DEGLI ORDINI (2) Nessuna azione può pregiudicare la definitività degli ordini L apertura di una procedura d insolvenza non ha effetto retroattivo sugli obblighi ed i diritti dei partecipanti sorti prima dell apertura della stessa PERCHE QUESTA DISCIPLINA? La caduta dei rapporti che nascono dalle operazioni inserite nei sistemi di C. L. e G. potrebbero determinare il crollo dell intero sistema 31
32 LE INSOLVENZE DI MERCATO (ART 72) L INSOLVENZA DI MERCATO E DETERMINATA DA GRAVI INADEMPIMENTI I QUALI DIMOSTRINO L INCAPACITA DI FAR FRONTE ALLE OBBLIGAZIONI DI MERCATO DA PARTE DEL LIQUIDATORE, NEGOZIATORE O DELL ADERENTE. L insolvenza è presunta in caso del mancato versamento dell importo a debito Accertamento dell insolvenza spetta alla Consob, che determina l immediata liquidazione dei contratti dell insolvente La Consob nomina uno o più commissari che procedono all accertamento delle posizioni e alla chiusura della liquidazione, rilasciando agli aventi diritto certificati di credito in favore del sistema di garanzia in favore delle controparti dell insolvente 32
33 FONTI Costi R., Il mercato mobiliare, Giappichelli Ed., Torino, 2010 Regolamento congiunto Banca d Italia/Consob del 22/02/
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